Oggetto del Consiglio n. 2319 del 27 giugno 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2319/IX Disegno di legge: "Norme per l'istituzione di aree naturali protette."
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
PresidenteIl Consigliere Trione ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 273, iscritto al punto 58 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Trione (DC) In realtà io ho avuto in eredità questa relazione, dopo lo smem-bramento ed il successivo rifacimento delle Commissioni, perché in un primo momento era stata assegnata al Consigliere Limonet.
Il disegno di legge in discussione, e per il quale la II Commissione consiliare è stata chiamata ad esprimere il proprio parere, ha iniziato il suo iter il 14 marzo 1991, data di presentazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale.
In effetti, però, una normativa nell'istituzione di aree naturali protette era già stata presentata dalla Giunta regionale sin dal 23 febbraio 1988, approvata dal Consiglio regionale il 12 luglio 1990 e rinviata, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ad un nuovo esame del Consiglio regionale con comunicazione del 20 agosto 1990.
I motivi del rinvio erano riferiti, in maniera essenziale, alla normativa contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, che riservavano "un particolare diritto di prelazione a favore della Regione in caso di trasferimento di diritti reali su determinati immobili".
Il Presidente della Commissione di Coordinamento, nel motivare il rinvio, escludeva infatti dalla competenza regionale l'interferenza nella disciplina del diritto privato.
Rilevava inoltre, non condividendole: a) l'esclusione dei conduttori dal diritto di accesso ai fondi ivi compresi nelle riserve naturali integrali (articolo 5, 5° comma);b) la fissazione del trattamento economico del Presidente e la determinazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di amministrazione mediante deliberazioni del Consiglio stesso, anziché con legge (articolo 13, 5° comma, lett. b) e c); c) la scarna definizione dei richiesti requisiti fisici per il concorso al posto di direttore (articolo 16, comma 2°); d) la genericità delle possibilità previste per il Parco di avvalersi di accompagnatori naturalistici e di organizzare corsi di formazione (articolo 16, 4° e 5° comma);e) l'insufficiente garanzia del rispetto di divieto di caccia (articolo 17, 3° comma, lett. a); f) la suscettività di violazione delle competenze proprie dei Comuni per ciò che concerne il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie (articolo 19); g) la superfluità del divieto di esercizio della caccia per le aree di cui all'articolo 4, 2° comma, lett. a), stante il divieto di caccia anche per le aree indicate nella lett. b) (articolo 24, 1° comma, lett. d).
Il nuovo testo del disegno di legge ha recepito in buona parte i rilievi stessi, in particolare quello inerente all'articolo 27, 2°, 3° e 4° comma (prelazione) ed altre osservazioni, che, introdotte con modifiche formali e sostanziali, hanno certamente contribuito a migliorare il testo ed a snellire il deliberato.
Oggetto di controversia, e conseguentemente motivo di discussione particolare, è risultato l'articolo 27 del nuovo testo, che concerne la sorveglianza dei parchi naturali protetti. A tale proposito, la nuova formulazione, che prevede la doppia possibilità di utilizzo sia di personale distaccato dal Corpo forestale valdostano sia di "appositi guardiaparco... comunque posti alle dirette dipendenze funzionali dei direttori dei singoli parchi", può essere considerata, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione del presidente e del direttore del parco naturale del Mont Avic, una soluzione adeguata al delicato problema.
Il disegno di legge n. 273, nel testo riproposto, rappresenta sicuramente un'ulteriore opportunità di valorizzazione, oltreché di vivibilità e fruibilità, del territorio della nostra Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Come ha già detto il Consigliere Trione, relatore della II Commissione, questo disegno di legge è in realtà la riproposizione di un testo che il Consiglio regionale aveva già approvato il 12 luglio 1990, che a sua volta era già il frutto di un lungo lavoro in sede di Commissione, che aveva recepito una proposta di legge presentata congiuntamente nel 1989 dal nostro Gruppo e dal Gruppo comunista e un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. Ne era scaturito questo testo, che era stato approvato in aula il 12 luglio 1990, al quale erano stati formulati dei rilievi dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Purtroppo devo lamentare un ritardo nella riapprovazione di questo testo, perché la Giunta ha scelto di presentare un nuovo testo, invece di proporre solo delle modifiche ai punti sui quali erano stati avanzati dei rilievi dal Presidente della Commissione di Coordinamento. Ciò ha comportato un notevole allungamento dell'iter, per cui soltanto oggi, a circa un anno di distanza dall'approvazione del vecchio testo, possiamo finalmente ritornare - almeno lo spero - ad approvare questa proposta di legge che è estremamente importante.
In II e III Commissione si è svolto un esame accurato del nuovo testo presentato dalla Giunta regionale e direi che alla fine c'è stata una sostanziale convergenza di posizioni, salvo due aspetti che non erano oggetto di osservazioni da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento e su cui le due Commissioni consiliari hanno fatto valutazioni diverse.
Il primo punto di divergenza riguarda l'articolo 21, laddove è previsto, com'era già previsto nella legge approvata lo scorso anno al Consiglio, un aumento del venti per cento dei contributi regionali per interventi di sistemazione e ricostruzione di fabbricati, di manufatti agricoli..., nelle zone che si trovano all'interno dei parchi regionali o nazionali. Questo aumento, sul quale il Consiglio si era già espresso favorevolmente, è, evidentemente, una sorta di incentivazione o di sostegno finanziario maggiorato per evitare che ci siano situazioni di disagio nelle popolazioni che, trovandosi all'interno di un parco, sono quindi sicuramente sottoposte ad un maggiore controllo sull'utilizzo del territorio.
La divergenza nasce dal fatto che, secondo me, secondo gran parte della III Commissione e secondo una parte significativa della II Commissione, la Giunta vuole introdurre questo premio non solo per il recupero dei fabbricati esistenti, per attività agricole o agrituristiche, ma anche per una serie di nuove costruzioni in modo indefinito ed indeterminato, cosa che, trattandosi di una zona protetta in cui l'attività edificatoria deve essere sottoposta a notevole cautela, sembra essere totalmente in contrasto con lo spirito che sta a fondamento dell'esistenza di un'area protetta. In Commissione, su questo punto non c'è stato il consenso, anzi si è registrata una notevole preoccupazione verso l'inserimento di queste nuove realizzazioni fra gli oggetti di un contributo maggiorato.
L'altro punto, su cui non c'è stata convergenza, è l'articolo 27, che riguarda la sorveglianza.
Nel testo precedente, la sorveglianza nei parchi regionali era affidata alle guardie del Corpo forestale. Sicuramente la formulazione del vecchio testo andava precisata, definendo meglio che la sorveglianza andasse fatta attraverso guardie forestali distaccate e poste alle dirette dipendenze del direttore di ogni singolo parco, per una maggiore funzionalità della sorveglianza.
Non convince invece il sottoscritto, ma neppure la III Commissione ed è stata oggetto di approfondito dibattito e di audizioni, la proposta di affidare la sorveglianza nei parchi regionali da istituire a degli appositi guardiaparco. Perché, secondo noi, non è valida questa proposta? Perché il rischio è che in ogni parco regionale che verrà istituito si creino dei piccoli nuclei chiusi di guardiaparco, composti da quattro, cinque o sei persone, con grossi problemi di reclutamento, di aggiornamento e di formazione del personale, di mobilità e di carriera, tutte cose che si possono facilmente risolvere con la figura della guardia forestale distaccata, che, essendo dipendente regionale, ha dei meccanismi di reclutamento, formazione e preparazione già collaudati, che possono essere migliorati e resi più efficaci, ma che comunque già esistono.
Esiste inoltre una possibilità di mobilità, per cui, se c'è la necessità dello spostamento di una guardia da un parco all'altro o da una stazione forestale all'altra, si può provvedere sul territorio regionale, altrimenti quella guardia è destinata a rimanere sempre nella stessa zona.
Esiste anche un problema di sviluppo di carriera. Ad esempio, stando alle ipotesi che si fanno, nell'unico parco attualmente esistente, quello del Mont Avic, esistono quattro guardie ed un ufficiale. E' chiaro che le quattro guardie non potranno mai avere uno sviluppo di carriera e rimarranno guardie per tutta la vita, senza avere alcuna possibilità di evoluzione.
Queste sono solo alcune delle osservazioni possibili. Certamente la preoccupazione di garantire ad ogni parco delle guardie funzionalmente dipendenti dal consiglio di amministrazione e dal direttore è giusta, alla quale, secondo noi, si può dare una risposta valida proprio attraverso il distacco; nello stesso tempo, però, sarebbe bene mantenere un'unità fra queste figure, momentaneamente distaccate nei parchi, e l'intero corpo di sorveglianza sull'ambiente naturale, rappresentato in Valle d'Aosta dal Corpo forestale regionale. Per questo noi riteniamo che sia preferibile questa formulazione della sorveglianza.
In III ed in II Commissione, anche per agevolare i lavori del Consiglio, si era sostanzialmente concordato di proporre di assumere come base di discussione il testo licenziato dalla II Commissione, sul quale formulare eventuali emendamenti.
Pertanto, al testo della II Commissione, su cui - ripeto -c'è una convergenza anche della III Commissione, ripropongo i due emendamenti più significativi sui quali, invece, in III Commissione c'era una posizione diversa. Essi riguardano gli articoli 21 e 27.
Rimane salvo il giudizio positivo sul complesso del disegno di legge.
Presidente Ricordo che si discute sul testo licenziato dalla II Commissione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV) Le Groupe de l'Union Valdôtaine approuve dans la presque totalité ce que monsieur Riccarand vient de dire. Il s'agit d'une loi extrêmement importante sur laquelle il y avait eu, dans le passé, un gros débat. Je crois que la fusion des anciens textes présentés par Nuova Sinistra et le Parti Communiste avec le texte présenté par la Junte régionale d'antan, avait donné lieu à une bonne loi. Cette loi a été repoussée par le Président de la Commission de Coordination, à notre avis, avec des argumentations qui sont des prétextes puisque certains arguments sont contenus dans d'autres lois, voire, par exemple, celle pour la création du parc régional du Mont-Avic.
Il s'agissait cependant de remédier à ce vide législatif et, même s'il a fallu attendre plusieurs mois, je crois que c'est l'heure d'arriver à approuver une nouvelle loi concernant les aires naturelles protégées.
Il est inutile de répéter toute la philosophie qui est à la base de cette loi, puisque l'année dernière le Conseil avait longuement débattu un projet de loi plus au moins identique.
Nous acceptons le texte qui a été préparé par la deuxième Commission, qui a accueilli une partie des observations et des modifications proposées par la troisième Commission, mais il y a deux gros points qui méritent une attention particulière de la part des Conseillers et un débat à l'intérieur de ce Conseil.
L'article 21. Le fait de donner cette contribution supplémentaire de vingt pour cent allait vers une nouvelles philosophie. La crainte des Valdôtains, lorsqu'on parle des parcs, même si des parcs régionaux, est celle de se trouver confronté à la même attitude que l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso a eue dans les vallées concernées par son territoire. Les populations valdôtaines ont, dans le passé, repoussé le projet pour la création de parcs, voire celui du Mont-Avic et celui du Pognon, justement pour cette raison.
Pour démonter que, au contraire, la philosophie de l'Administration régionale, du Conseil régional, était différente, que nous ne voulions pas des parcs musées, mais des territoires protégés qui, en même temps, puissent développer l'économie locale, aider cette économie même, sauvegarder le territoire d'un côté, mais également primer la population qui encore réside dans ces vallées, on avait prévu une augmentation des contributions régionales de vingt pour cent à l'intérieur du territoire.
Cela aussi parce que à l'intérieur de ces parcs il faut sauvegarder, de façon particulière, l'activité agro-sylvo-pastorale avec toute une série d'autres professions, d'autres actions économiques qui peuvent intervenir au point de vue de la protection de la nature. Par exemple, guides de la natures, accompagnateurs, activités d'agrotourisme qui soient compatible avec la sauvegarde du territoire, avec la protection de la flore et de la faune.
Le fait d'introduire ces contributions supplémentaires aussi pour les bâtiments de nouvelle construction est un danger, parce qu'il pourrait soulever des appétits et aller dans la direction opposée à celle de la sauvegarde. Je pourrais comprendre, si cette contribution supplémentaire pour de nouveaux bâtiments était donnée pour des bâtiments de type agricole ou des bâtiments pour l'activité agrotouristique, parce qu'il pourrait s'avérer que l'on doive abandonner les vieux bâtiments ruraux pour la construction d'un nouvel bâtiment. Certaines consorteries, par exemple, étaient gérées jadis de façon différente. Chaque propriétaire avait sa petite étable et son petit fenil. Maintenant il y a tendance à abandonner cette situation qui est anti-économique, bâtir un nouveau alpage pour substituer les vieux bâtiments. Dans ce sens, ce serait compréhensible parce que cela va dans la direction et dans la philosophie que nous avions approuvée: l'aide aux agriculteurs, l'aide au maintien de l'activité agro-sylvo-pastorale, l'aide à l'agrotourisme.
Ne pas différencier ce type d'activité d'avec les autres, permettrait d'introduire - et cette aide supplémentaire peut être appétissante - des activités qui risquent d'être incompatibles avec les finalités du parc. Une méditation sur ce point, à mon sens, s'avère plus que nécessaire.
L'autre gros problème, déjà soulevé par le Conseiller Riccarand, concerne l'article 27, la surveillance du parc. Nous avons entendu aussi les représentants du corps forestier. Le corps forestier dans son ensemble est favorable à une surveillance conduite par le corps même et non à travers la création de gardes-parc. Cela pour une homogénéité de surveillance et de gestion de tous les parcs régionaux, puisque il faut espérer que, à travers cette loi-cadre, différents parcs régionaux puissent surgir en Vallée d'Aoste à côté de celui du Mont-Avic, qui est désormais réalisé.
Il y a toute une série de problèmes qui vont se poser à travers la création de gardes-parc: problèmes de salaire, problèmes de vestiaire, problèmes de substitution en cas de maladie, problèmes de substitution, encore plus graves, en cas d'accident qui rend le garde-parc inhabile au travail, aux longues marches et donc à la surveillance du parc même. Le fait de faire surveiller les parcs par le corps forestier évite tout cela, puisque les surveillants pourraient être facilement substitués en cas de maladie ou en cas d'accident.
Nous demandons, donc, à la Junte et à l'Assesseur de façon particulière, de méditer sur ce point et nous nous réservons d'intervenir de façon plus spécifique, après avoir entendu la volonté de la Junte, lorsque, article par article, on discutera l'article 21 et l'article 27.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chenuil; ne ha facoltà.
Chenuil (PCI-PDS) Vorrei proporre nuovamente all'attenzione dell'Assessore Lanièce il problema dell'articolo 21. Ne abbiamo già discusso parecchio, ma, analizzando meglio il testo, mi sembra che la dizione "per opere di nuova realizzazione" sia alquanto impropria, anche perché, sempre nella lettera a), viene concesso un aumento, questa volta del dieci per cento, anche alle nuove realizzazioni nelle zone preparco. Mi sembra alquanto improprio che si incrementino del venti o del dieci per cento i contributi a chi vuole farsi un villino in un parco o in una zona preparco.
Presidente Vorrei chiedere all'Assessore Lanièce se intende intervenire in sede di chiusura di discussione generale, senza però affrontare i problemi degli articoli 21 e 27, che affronteremo nel corso dell'esame dell'articolato, altrimenti continuiamo a ripeterci.
Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto dai Consiglieri Trione e Riccarand. Sulle divergenze relative agli articoli 21 e 27 discuteremo in sede di esame dell'articolato.
Vorrei solo proporre un emendamento al punto a) dell'articolo 19, per far togliere le parole "o piste o l'ampliamento di quelle esistenti" dopo la parola "strade", altrimenti non potremmo intervenire, come abbiamo fatto la scorsa primavera, per rimediare ai danni causati dal vento, fino all'approvazione del nuovo piano delle strade. Propongo quindi di tornare al testo originale, nel quale si vietava solo la costruzione di nuove strade.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato del testo predisposto dalla II Commissione.
Do lettura dell'articolo 1.
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico, compatibilmente con le esigenze di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche, coerentemente ad obiettivi di crescita socio-economica delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma uno la Regione promuove campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente. Individua inoltre parti di territorio caratterizzate per rilevanti aspetti ambientali da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di aree naturali protette, aventi una o più delle seguenti finalità:
a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;
b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;
c) salvaguardia di biòtopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 (Classificazione)
1. In relazione alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite, le aree naturali protette si distinguono in:
a) parchi naturali;
b) riserve naturali;
c) riserve naturali integrali.
2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette ai vincoli di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi" e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Parchi naturali)
1. Per parchi naturali si intendono ampi territori caratterizzati dalla presenza di ambienti di alto pregio naturalistico, con eventuale presenza di valori storici o archeologici nei quali è attuata la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna, è favorita e stimolata la ricerca scientifica, sono consentite le usuali operazioni agricole e forestali purché non contrastanti con le finalità del parco, è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.
2. All'interno di un parco naturale può essere evidenziata dal piano di gestione territoriale di cui all'articolo 18 una zonazione del suo territorio prevedendo, fra l'altro, anche una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.
3. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree circostanti sono eventualmente istituite delle zone preparco.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4 (Riserve naturali)
1. Le riserve naturali sono costituite da aree territoriali, generalmente di modeste dimensioni, caratterizzate dalla presenza di aspetti di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, per le quali si rende necessaria la tutela.
2. Le riserve di cui al comma uno sono così suddivise:
a) zone umide, importanti per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione e luogo di ripro-duzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità floro-faunistiche;
b) aree localizzate, di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfo-logiche, paleontologiche, mineralogiche e idrologiche.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 (Riserve naturali integrali)
1. Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.
2. Al fine di preservare gli ecosistemi locali da contaminazioni ed alterazioni, nelle riserve naturali integrali è vietato l'ingresso dell'uomo, eccezion fatta per ragioni di ricerca scientifica e per compiti amministrativi e fatto salvo il diritto di accesso del proprietario, del possessore e del conduttore del fondo.
3. Nelle riserve naturali integrali è consentito l'accesso anche per ragioni didattiche ed educative unicamente lungo itinerari prestabiliti, secondo modalità stabilite dall'Ente gestore e sotto la guida e il controllo del personale a ciò preposto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 (Proposte per l'istituzione delle aree naturali protette)
1. Possono promuovere istanza d'istituzione delle aree naturali protette:
a) il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;
b) i comuni sul cui territorio ricade l'area protetta di cui si richiede l'istituzione;
c) le associazioni ambientaliste, operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;
d) le Comunità montane, se a tale scopo vengono opportunamente delegate dai Comuni che ne fanno parte;
e) il Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati.
2. Le proposte di istituzione delle aree naturali protette sono inoltrate all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale e devono essere corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza e una cartografia in scala opportuna.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Capo II Istituzione e gestione dei parchi naturali
Articolo 7 (Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per i parchi naturali, in seguito indicato con la sigla CRIPN, la cui durata coincide con la legislatura regionale. In pari modo si provvede alla sostituzione di membri del Comitato in corso di legislatura.
2. Il CRIPN è incaricato di dare il proprio parere alle proposte di istituzione e di ampliamento superiore a 500 ettari dei parchi naturali ed è composto da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti rispettivamente nelle discipline delle fauna, della flora, della geologia-mineralogia designati dal Consiglio regionale di cui uno proposto dalla minoranza;
c) i dirigenti del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, del Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale e dell'ufficio di urbanistica dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o i loro delegati;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni e integrazioni. In caso di più di due candidature i rappresentanti sono designati dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti;
e) due rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato regionale della caccia e dal Consorzio regionale della pesca;
f) due rappresentanti scelti fra gli imprenditori agricoli a titolo princi-pale designati dalle più rappresentative associazioni locali di agricoltori;
g) i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati all'istituzione o all'ampliamento del parco naturale, o loro delegati.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8 (Funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali)
1. Il CRIPN esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero di voti, prevale quello dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale o del suo delegato.
2. Il CRIPN si riunisce, su convocazione dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ovvero su richiesta di almeno metà dei componenti rivolta all'Assessore stesso.
3. Su decisione del suo Presidente o su richiesta di tre suoi membri, il CRIPN può invitare di volta in volta ai suoi lavori degli esperti di discipline varie.
4. Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione regio-nale è dovuta, per ogni giornata di riunione, un'indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio come previsto per gli impiegati regionali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Piano regionale dei parchi naturali)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni dei soggetti proponenti i parchi naturali e del parere del CRIPN, predispone un Piano regionale dei parchi naturali, con l'eventuale individuazione di zone preparco, tramite il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste.
2. Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria.
3. Il Piano, predisposto dalla Giunta, è trasmesso ai Comuni territorialmente interessati, che hanno novanta giorni di tempo per esprimere il loro parere. Successivamente il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
4. Nel caso in cui i Comuni interessati non si pronuncino entro il termine di cui al comma tre, il parere si considera favorevole.
5. Le indicazioni per la stesura del primo Piano regionale dei parchi naturali devono pervenire al Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il primo Piano deve essere predisposto dalla Giunta e trasmesso ai Comuni per il parere di competenza entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo Piano è sottoposto all'esame del Consiglio regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il Piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al comma uno dell'articolo 6 e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10 (Leggi istitutive dei parchi naturali)
1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge e alle indicazioni fornite dal Piano regionale dei parchi naturali, i parchi naturali e le eventuali zone di preparco sono istituiti ed individuati con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di essi:
a) i confini;
b) il numero dei rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati nel Consiglio di amministrazione dell'Ente parco;
c) la dotazione organica del personale dell'Ente parco;
d) i finanziamenti annui all'Ente parco, in modo da far fronte agli oneri di istituzione e di gestione. A questi finanziamenti si possono aggiungere i contributi di enti e di privati nonché eventuali proventi derivanti dell'attività del parco.
2. I confini dei singoli parchi naturali sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle. Le tabelle sono rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.
3. Eventuali modificazioni in aumento della superficie dei parchi naturali sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e con il CRIPN se l'aumento dell'area protetta è superiore a 500 ettari.
4. I territori dei singoli parchi naturali, individuati con le leggi istitutive sono soggetti ai vincoli di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11 (Enti di gestione dei parchi naturali e loro organi)
1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Sono organi degli Enti gestori dei parchi:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore del parco;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12 (Attribuzioni e competenze del Presidente dell'ente)
1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale e in possesso di idonei titoli culturali e professionali.
2. Il Presidente dura in carica per cinque anni e può essere riconfermato.
3. Il Presidente
a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali ed espleta le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa gli oggetti all'ordine del giorno delle rispettive riunioni;
c) firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione che ha presieduto;
d) controlla il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale dipendente;
e) sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
f) sta in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso salvo ratifica del Consiglio di amministrazione;
g) stipula i contratti;
h) rende conto annualmente al Consiglio di amministrazione della gestione e dell'attività dell'Ente;
i) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal Consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del direttore, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti al vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
l) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13 (Composizione, attribuzioni e competenze, del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente dell'Ente parco;
b) dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;
c) dal dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, o suo delegato;
d) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, nominato dall'Assessore competente;
e) da rappresentanti scelti dai Comuni territorialmente interessati, il cui numero è precisato nelle leggi istitutive dei singoli parchi;
f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designato dall'assemblea degli stessi all'uopo convocata dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;
g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;
h) dal comandante la stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior percentuale del singolo parco naturale o suo delegato;
i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di più candidature il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale fra i nominativi proposti.
2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri Comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il numero dei rappresentanti comunali nel Consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni cui l'ampliamento del parco si riferisce.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente ed il segretario.
4. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentita la Giunta regionale, e durano in carica per 5 anni, potendo essere riconfermati.
5. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito a:
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) destinazioni e modalità d'impiego delle somme stanziate in bilancio;
c) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;
d) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale dipendente;
e) ogni altro regolamento che si renda necessario all'espletamento delle funzioni dell'Ente;
f) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;
g) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;
h) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;
i) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell'Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di istituti, enti e associazioni ambientaliste.
6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte al-l'anno, su convocazione del presidente dell'ente. Per la validità delle riu-nioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore del parco partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14 (Attribuzioni e competenze del direttore del parco)
1. Il direttore del parco è responsabile della conservazione del parco affidatogli ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di questo; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e uffici dell'Ente e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione del parco senza diritto di voto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco è effettuato da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, aventi requisiti professionali adeguati.
2. I revisori dei conti durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
3. I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16 (Indennità, compensi e rimborsi)
1. Compete alla Giunta regionale di fissare con propria deliberazione i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti in base ai criteri fissati nei commi due, tre, quattro e cinque.
2. L'indennità di carica mensile lorda del Presidente del Consiglio di amministrazione può variare da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
3. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un gettone di presenza che non può superare la diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, in caso di missione, nella misura effettivamente sostenuta.
4. A tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti competono altresì l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute, con l'uso del mezzo proprio, per i pedaggi autostradali, nella misura stabilita dalle vigenti norme per il personale regionale.
5. Le indennità, i compensi ed i rimborsi di cui ai commi due, tre e quattro sono corrisposti a carico del bilancio dell'Ente parco.
6. Le indennità, i compensi ed i rimborsi di cui ai commi due, tre e quattro sono corrisposti a carico del bilancio dell'Ente parco.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Vorrei far notare che il sesto comma è una ripetizione del quinto, per cui dovrebbe essere tolto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la soppressione del sesto comma dell'articolo 16.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16 emendato.
Articolo 16 (Indennità, compensi e rimborsi)
1. Compete alla Giunta regionale di fissare con propria deliberazione i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti in base ai criteri fissati nei commi due, tre, quattro e cinque.
2. L'indennità di carica mensile lorda del Presidente del Consiglio di amministrazione può variare da un minimo del venticinque per cento ad un massimo del cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
3. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un gettone di presenza che non può superare la diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, in caso di missione, nella misura effettivamente sostenuta.
4. A tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti competono altresì l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute, con l'uso del mezzo proprio, per i pedaggi autostradali, nella misura stabilita dalle vigenti norme per il personale regionale.
5. Le indennità, i compensi ed i rimborsi di cui ai commi due, tre e quattro sono corrisposti a carico del bilancio dell'Ente parco.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17.
Articolo 17 (Personale dell'Ente parco)
1. Ogni Ente parco è dotato di apposito personale, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per il personale regionale.
2. Il personale è inquadrato nel ruolo dell'Ente parco e dipende direttamente dall'Ente stesso. La dotazione organica è precisata nelle leggi istitutive dei singoli parchi naturali.
3. L'Ente parco può avvalersi di accompagnatori naturalistici incaricati di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.
4. L'Ente parco può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per tutto il suo personale, su materie e con la frequenza che esso ritiene opportune.
5. Le modalità e i criteri di applicazione di quanto contenuto nei commi tre e quattro saranno specificati nel regolamento interno dell'Ente parco.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 18.
Articolo 18 (Piano di gestione territoriale dei parchi)
1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo le norme della presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.
2. Il Piano, di carattere interdisciplinare è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.
3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie:
a) l'esercizio della caccia, fatti salvi gli abbattimenti consentiti per il controllo della specie ai sensi dei commi due e tre dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia";
b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
c) la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;
d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, concernente: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore";
e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;
g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità inferiore a quelle ammesse dalla legislazione statale o regionale vigente;
h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;
m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.
4) I piani di gestione territoriale sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente parco e devono essere trasmessi alla Giunta regionale che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma quattro, provvede alla stesura del testo definitivo dei piani e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate dal Consiglio regionale, si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
7. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai commi quattro e cinque.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 19.
Articolo 19 (Divieti transitori)
1. Nelle aree individuate nel Piano regionale dei parchi naturali di cui all'articolo 9, fino alla data di entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono comunque vietati i seguenti interventi ed attività:
a) la costruzione di nuove strade o piste o l'ampliamento di quelle esistenti;
b) la costruzione di nuovi edifici;
c) le attività previste alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre dell'articolo 18.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 19, proposto dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
Emendamento Articolo 19, punto a) - dopo la parole "strade" togliere le parole "o piste o l'ampliamento di quelle esistenti".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Io voterò contro l'emendamento dell'Assessore, perché il testo dell'articolo 19, già approvato dal Consiglio nel luglio dello scorso anno, era stato concordato dopo un lungo ed accurato lavoro in sede di Commissione. A mio avviso, è bene che il divieto transitorio, anche per ragioni di chiarezza, conservi la vecchia formulazione.
Faccio notare che neanche il Presidente della Commissione di Coordinamento ha fatto osservazioni su questo articolo, per cui credo che la proposta dell'Assessore Lanièce non sia giustificata.
Presidente Assessore Lanièce...?
L'Assessore Lanièce conferma l'emendamento. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 19 proposto dall'Assessore Lanièce.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 8 (Agnesod, Andrione, Louvin, Marcoz, Perrin, Stévenin, Vallet e Viérin)
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 19 emendato.
Articolo 19 (Divieti transitori)
1. Nelle aree individuate nel Piano regionale dei parchi naturali di cui all'articolo 9, fino alla data di entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono comunque vietati i seguenti interventi ed attività:
a) la costruzione di nuove strade;
b) la costruzione di nuovi edifici;
c) le attività previste alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre dell'articolo 18.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 emendato, testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 20.
Articolo 20 (Concessioni ed autorizzazioni)
1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere od interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. A tal fine gli enti competenti provvedono, prima di rilasciare le concessioni o autorizzazioni, a dare comunicazione della richiesta all'Ente parco, che ha venti giorni di tempo per eventuali osservazioni.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 21.
Articolo 21 (Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche)
1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l'insieme dell'area naturale protetta.
2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.
3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al miglior funzionamento dei parchi naturali ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all'istituzione di un'area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione interviene sia nel finanziamento che nell'esecuzione delle opere o attività di seguito indicate, purché compatibili con le finalità dei parchi e con il piano di gestione territoriale degli stessi, prevedendo:
a) l'aumento del 20 per cento dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dei lavori previsti per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10 per cento relativamente al contributo o al finanziamento per le zone preparco, ove istituite;
b) l'assunzione a carico della Regione delle spese relative allo studio di piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;
c) l'assunzione a carico della Regione delle spese e delle operazioni di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, concernente: "Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura".
4. Le incentivazioni previste dal presente articolo sono estese alla parte del territorio valdostano ricadente entro i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso e dei parchi e aree naturali protette nazionali ed internazionali da istituirsi.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 21, proposto dal Consigliere Riccarand.
Emendamento Articolo 21, comma 3, punto a) - eliminare le parole "nuova realizzazione,".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Il senso dell'emendamento, col quale si propone di togliere le parole "nuova realizzazione", è già stato spiegato dal sottoscritto e dal Consigliere Perrin. Si tratta di tornare al testo approvato dal Consiglio lo scorso anno che aveva lo scopo di aumentare del venti per cento, nella zona protetta, i contributi normalmente elargiti dalla Regione sulla base delle proprie leggi per la costruzione di edifici e manufatti agricoli ed agrituristici, nonché le abitazioni e le installazioni agricole già esistenti.
Prevedere invece indiscriminatamente un contributo maggiorato all'interno di una zona protetta per nuove costruzioni, è molto pericoloso e potrebbe anche essere oggetto di rilievo da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento e motivo della bocciatura della legge, perché sarebbe difficilmente comprensibile che una Amministrazione pubblica da una parte dichiari di voler proteggere una zona e dall'altra conceda contributi, addirittura maggiorati rispetto a quelli normali, per realizzare nuove costruzioni.
Siccome c'è il rischio che attraverso la dizione "nuove costruzioni" possa passare di tutto e quindi anche una forte spinta a rendere edificabili nuove aree per fini speculativi, noi dobbiamo preoccuparci che questo non avvenga.
Se torniamo al testo già approvato l'anno scorso dal Consiglio, diamo una forte incentivazione ed un premio sostanziale a chi si trova all'interno delle zone adibite a parco e che ha beni, manufatti e case da sistemare - questo è giusto - però non possiamo dare un premio anche alle nuove realizzazioni, perché credo che in questo settore ci voglia una certa cautela, specie in quelle zone che riteniamo di dover proteggere per le loro naturali caratteristiche ambientali.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Ho già spiegato in Commissione le ragioni dell'inserimento della dizione "nuove realizzazioni". Spesso, dovendo ristrutturare un alpeggio composto da tre o quattro fabbricati, si costruisce un solo nuovo fabbricato in una posizione più strategica e poi ci sono in progetto delle strutture agroturistiche, per la cui realizzazione non è sufficiente ristrutturare il fabbricato esistente, ma occorre ampliarlo, ma questo intervento viene considerato come un nuovo fabbricato. Togliendo le parole "nuova realizzazione" noi penalizziamo i proprietari di queste strutture, perché permettiamo loro di effettuare solo piccoli interventi.
Io credo che non si potranno fare grossi danni, perché i piani di gestione territoriale dei parchi e delle zone protette non prevederanno certamente zone antropizzate o aree fabbricabili.
Abbiamo già ripetuto che questo particolare concerne soprattutto la zona antropizzata del Parco del Gran Paradiso, nella quale sono compresi interi Comuni. E' giusto che chi intende fare un opificio o una piccola officina meccanica artigianale in uno di questi Comuni, prenda qualcosa, perché ciò serve a mantenere la popolazione in montagna. E' giusto che chi fa un investimento turistico in quelle zone, piuttosto che nel fondovalle, sia premiato con un contributo maggiorato del venti per cento e quand'anche si facesse un solo albergo, penso che la legge raggiungerebbe lo scopo di rivitalizzare la montagna.
Tutti i nostri discorsi relativi al permanere in montagna ("Bisogna rimanere in montagna") non servono a nulla e rimangono fine a se stessi se non sono accompagnati da incentivi concreti.
Abbiamo già detto che negli altri parchi questa situazione non si verificherà, perché lì si potranno fare solo nuovi alpeggi, ma non insediamenti d'altro tipo.
Il pericolo potrebbe essere l'insediamento di seconde case, ma queste non sarebbero più convenienti, visto che la Regione non dà alcun contributo o incentivo alla loro realizzazione...
Dei giovani di Valsavarenche, potendo scegliere se costruire la prima casa a Villeneuve, dove otterrebbero un finanziamento di ottanta o novanta milioni, o a Valsavarenche, dove otterrebbero il venti per cento in più, potrebbero decidere di farsela a Valsavarenche. Non credo che da questa decisione derivi un danno all'ambiente, anzi credo proprio che l'ambiente trarrebbe un vantaggio dal fatto che il paese venga mantenuto vivo.
Se la creazione dei parchi ha lo scopo di spopolare la montagna, do pienamente ragione al Consigliere Riccarand e allora togliamo immediatamente le parole "nuova realizzazione", ma non credo che sia questo lo scopo della legge. Comunque io non credo che si possano estendere le nuove costruzioni.
Sarebbe comodo se la legge elencasse tutti i casi, ma dovremmo predisporre un articolo pressoché infinito. Siccome i piani regolato-ri sono proposti dai nostri Comuni e sono approvati dall'Assesso-rato al Turismo, Urbanistica e Beni culturali e in futuro anche da altri Assessorati, credo che ci sia sempre la possibilità di limitare e frenare le nuove costruzioni, ma io mi rifiuto di credere che i nostri amministratori comunali si lasceranno prendere la mano, fino al punto da largheggiare nel trasformare in aree edificabili le zone vincolate delle aree protette o dei parchi.
Poiché non penso che ciò possa verificarsi, credo che si tratti di un timore che in realtà non esiste. Forse è una questione più psicologica che reale.
Torno a ripetere che la dizione "nuova costruzione" è stata inserita nel testo per aiutare a restare in montagna quelli che abitano nelle zone antropizzate del parco, ma non nelle altre.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.
Andrione (UV) Il faut tenir compte également de comment une loi se présente. Donner plus d'argent pour les nouvelles constructions, à une lecture normale de la loi, donne l'impression de vouloir favoriser de nouvelles constructions. Ce que l'Assesseur vient d'expliquer, dans le premier cas, pour les étables, les tramoils et cetera, c'est un problème qui doit être résolu au niveau de plan d'aménagement, parce que les transferts de volumétrie sont toujours admissibles. S'il y a un tramoil qui est abandonné et l'on en construit un autre, d'un autre côté, qui comprend deux tramoils, le transfert de volumétrie permet de construire, dans un endroit stratégique, comme vous l'avez dit, ce qui est nécessaire de construire. Pour ce qui est des zones...
(...Interruption...)
...Prenons, par exemple, le cas de Champdepraz. Nous en avons parlé, il n'y a pas besoin de donner des incitations de ce genre.
Deuxième point. Pour la question des zones anthropisées, surtout dans les vallées du parc du Grand-Paradis, faisons quelque chose pour récupérer ce qui existe, ce qui est beaucoup plus important que de construire quelque chose de nouveau. Il y a des villages qui sont complètement abandonnés et il y beaucoup d'espace et de belles choses à faire. Là effectivement c'est une nécessité. De voir ce que nous appelons en patois des "césaut", ce n'est pas vraiment ce que nous demandons. Ces quelques villas qui ont été construites récemment et qui ne sont pas faites par les artisans locaux, ce sont certainement de nouvelles constructions qui ne servent qu'un certain type de clientèle.
Je me permets d'insister afin que l'Assesseur accepte cet amendement qui améliore la loi et permet certainement toutes les opérations nécessaires pour maintenir la population alpine sur l'endroit.
PrésidentLe Conseiller Perrin a demandé la parole; il en a la faculté.
Perrin (UV) Je me répète et je répète ce que d'autres ont déjà dit. Je pense qu'en enlevant les deux mots "nuova realizzazione", on n'enlève rien à la loi et on permet de faire ce que monsieur l'Assesseur a dit. Nous sommes autant que lui préoccupés afin que la population puisse rester dans les vallées latérales, dans les hautes vallées, et qu'elle puisse continuer l'activité agro-sylvo-pastorale. L'intervention de type financier supplémentaire à l'activité ne nous préoccupe pas.
Notre préoccupation découle du fait que les appétits peuvent être d'autre genre. Il est vrai que dans la loi on dit que ces contributions seront données pour les oeuvres ou les activités qui sont compatibles avec les finalités du parc et avec le plan de gestion territorial du parc même, mais c'est quand même dangereux.
D'ailleurs, vous avez parlé des alpages, monsieur l'Assesseur, mais cela est prévu par la loi n. 30. Le fait de transformer les anciennes étables en une seule étable rationnelle est prévu et, donc, dans ce cas il y aurait la possibilité de donner cette contribution complémentaire, parce que la loi sauvegarde les activités agro-sylvo-pastorales. Alors, ou on formule mieux ce texte et on groupe les oeuvres de nouvelle construction uniquement aux activités agricoles et agrotouristiques, et alors il aurait un sens, ou bien nous insistons pour qu'on l'enlève.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione:
Presenti: 35
Votanti: 35
Favorevoli: 16
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21, del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione:
Presenti: 35
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 15 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 22.
Articolo 22 (Indennizzi)
1. Quando, all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentabili dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2. L'ammontare degli indennizzi di cui al comma uno è determinato dall'Ente, sentito il parere dei competenti Servizi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 23.
Articolo 23 (Acquisizione di beni immobili)
1. Gli Enti gestori dei parchi possono acquisire, nelle forme previste dalle vigenti leggi, i beni immobili necessari al loro funzionamento, provvedendo alla loro eventuale sistemazione e ristrutturazione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2' testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 24.
Capo III Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali
Articolo 24 (Istituzione delle riserve naturali e riserve naturali integrali)
1. Fatta salva l'istituzione di riserve naturali integrali all'interno dei parchi naturali, quando previste da una eventuale zonazione del piano di gestione territoriale di cui all'articolo 18, l'individuazione delle riserve naturali o delle altre riserve naturali integrali e la delimitazione cartografica in scala opportuna dei loro confini è fatta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
2. La deliberazione della Giunta di cui al comma uno è inviata ai Comuni territorialmente interessati. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno del ricevimento della deliberazione i Comuni e i proprietari o i conduttori dei fondi possono far pervenire le loro osservazioni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
3. Decorso il termine di cui al comma due la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, decide sulle opposizioni presentate, e su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale all'istituzione della riserva.
4. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi si ritiene validamente accordato nel caso non sia stata presentata formale opposizione.
5. Quando l aree che si intendono individuare per la creazione di riserve naturali o di riserve naturali integrali siano già state destinate nei piani regolatori dei Comuni interessati ad aree naturali protette, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente con proprio decreto.
6. I confini della riserva sono indicati sul terreno mediante l'apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle, rinnovate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e leggibilità.
7. La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità di conservazione delle riserve naturali e delle riserve naturali integrali, può disporre la costituzione coattiva delle stesse.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 25.
Articolo 25 (Vincoli di tutela per le riserve naturali)
1. I provvedimenti di istituzione delle riserve naturali devono prevedere il divieto di attività od opere che possono comprometterne la salvaguardia ed in particolare:
a) modificare o alterare in senso negativo gli elementi che compongono il biòtopo o il geòtopo;
b) depositare rifiuti o materiale di qualsiasi genere, fare opere di bonifica o prosciugamento terreno non compatibili con le finalità della presente legge;
c) operare scavi o coltivare cave o torbiere quando siano incompatibili con le finalità di istituzione dell'area.
d) esercitare la caccia.
2. Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali all'interno delle riserve naturali, salvo diversamente disposto dai provvedimenti di individuazione delle aree stesse. In questo caso la Regione provvede all'indennizzo ai proprietari dei mancati redditi agro-silvo-pastorali.
3. Qualora si dovessero effettuare operazioni i martellata per l'utilizzazione del bosco, il personale del corpo forestale dovrà tenere conto delle finalità istitutive della riserva ed evitare quindi quelle forme di taglio che possono arrecare pregiudizio alle zone indicate nella lett. a) del comma due dell'articolo 4, quali il taglio raso e il rilascio di un numero di matricine comunque inferiore a 250 piante per ettaro.
4. Per quanto attiene alle riserve naturali integrali si osservano i vincoli di tutela previsti dall'articolo 5.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 26.
Capo IV Norme comuni
Articolo 26 (Coordinamento dell'attività delle aree naturali protette)
1. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta al coordinamento dell'attività nelle aree naturali protette e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo forestale valdostano.
2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste può avvalersi della collaborazione del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.
3. Il Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, provvede a:
a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;
b) proporre direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali in materia di aree naturali protette;
c) gestire in prima persona le riserve naturali e le riserve naturali integrali, quando non siano situate all'interno di un parco naturale regionale;
d) controllare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;
e) conservare la lista ufficiale dei parchi naturali e la documentazione ufficiale relativa alle singole aree naturali protette;
f) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;
g) prevedere quant'altro si renda necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.
PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 26 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
PresidenteDo lettura dell'articolo 27.
Articolo 27 (Sorveglianza)
1. Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela dei parchi naturali protetti con la presente legge e dai singoli strumenti istitutivi, oltre che dal Corpo forestale valdostano, possono essere espletate da appositi guardia parco inseriti nella pianta organica degli Enti. Il personale di sorveglianza è comunque posto alle dirette dipendenze dei direttori dei singoli parchi.
2. Il numero dei forestali distaccati addetti alla sorveglianza dei singoli parchi naturali viene calcolato orientativamente nella misura di un forestale ogni 1000 ettari o sua frazione di territorio naturale protetto. Tale numero può comunque subire lievi variazioni in relazione all'orografia della zona e alla facilità di accesso e controllo del territorio, calcolando, nella misura più favorevole, un forestale ogni 800 ettari e, nella misura più sfavorevole, uno ogni 2000 ettari.
PresidenteDo lettura di un emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 27, proposto dal Consigliere Riccarand.
Emendamento Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Le funzioni di sorveglianza per l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela dei parchi naturali protetti con la presente legge e dai singoli strumenti istitutivi sono espletate oltre che dal personale delle stazioni forestali competenti per territorio, da apposito personale del Corpo Forestale Valdostano distaccato e posto alle dirette dipendenze dei direttori dei parchi".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Questo emendamento è molto importante, perché affronta il pro-blema di chi debba svolgere la sorveglianza nei parchi regionali.
Il provvedimento in oggetto è una legge quadro sui parchi regionali e quindi stabilisce la normativa generale di tutti i parchi che verranno istituiti e per la cui sorveglianza la Giunta prevede di utilizzare apposite guardie, nel senso che ogni ente autonomo dovrebbe assumere, tramite concorso e rispettando le norme di legge, del personale da utilizzare come guardiaparco per le esigenze di sorveglianza.
A noi sembra che questa strada sia poco funzionale, mentre ci sembra preferibile affidare la sorveglianza a nuclei di guardie forestali appositamente distaccati presso i singoli parchi. Questa soluzione alternativa permette agli Enti parco di avere una notevole funzionalità operativa, perché possono gestire liberamente le guardie alle loro dipendenze. Il fatto di avere delle guardie forestali, quindi dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, garantisce l'uso di meccanismi collaudati di reclutamento, di formazione, di aggiornamento e di mobilità del personale, altrimenti c'è il rischio di creare tante piccole isole, in cui ci saranno dei problemi di funzionamento non indifferenti.
Qualcuno ha già fatto l'esempio della guardia che, assunta giovane in un parco regionale, dopo alcuni anni può farsi male, ha dei problemi di mobilità, di spostamento..., ma deve comunque rimanere in forza presso il proprio parco come guardia, perché la dimensione dell'ente è molto modesta; invece, se fosse una guardia forestale, opererebbe con maggiore tranquillità, perché potrebbe comunque essere utilizzata in un'altra attività all'interno del Corpo forestale. Lo stesso dicasi per il possibile sviluppo di carriera e per eventuali funzionalità operative.
A noi sembra che la soluzione proposta dall'emendamento, che affida la sorveglianza ad apposito personale del Corpo forestale, distaccato e posto alle dirette dipendenze dei direttori dei parchi, coniughi le esigenze della funzionalità a quelle dell'unitarietà del servizio di sorveglianza.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV) Pour annoncer notre vote favorable à l'amendement présenté par le Conseiller Riccarand, amendement qui d'ailleurs avait été longuement discuté en Commission et que la majorité de la Commission avait approuvé.
En plus des considérations que le Conseiller Riccarand a faites et des considérations que j'avais avancées tout à l'heure, je crois qu'il faut signaler la préoccupation pour la différenciation dans la gestion de la surveillance du parc, à travers le refus de cet amendement et à travers la création, pour chaque parc régional, d'un personnel propre au parc, par la création de gardes-parc.
Il y a en plus un fait. Si le personnel de surveillance dépendra du parc, il devra être formé par le parc même et les gardes-parc auront des notions complètement différentes les uns des autres. Le personnel du corps forestier, qui est l'unique personnel de l'Administration régionale qui est formé de façon différente, parce que, après un premier concours qui donne accès à l'emploi, les futurs gardes forestiers doivent suivre un cours qui s'échelonne sur six, sept, huit mois, avec trois mois, pendant l'été, d'expérience directe à l'intérieur des maisons forestières. C'est du personnel qui est hautement qualifié. En plus, le personnel qui sera placé à la dépendance du directeur du parc pourra suivre un cours supplémentaire pour un perfectionnement ultérieur.
Nous avons du personnel qui doit être utilisé et qui est immédiatement disponible, par exemple, pour le parc régional du Mont-Avic. Le cours pour les gardes forestiers va terminer cet automne, au mois de septembre ou octobre, et nous aurons là plus de trente personnes qui vont s'ajouter au 120 personnes présentes maintenant dans le corps forestier valdôtain. Parmi ces 150 personnes, il y a certainement quelqu'un qui voudra choisir ce type de travail et qui pourra faire demande d'être placé, pour l'instant à l'intérieur du parc régional du Mont-Avic, ensuite dans d'autres parcs lorsqu'ils seront créés.
Pour toutes les considérations faites tout à l'heure et à présent, il faut qu'il y ait une surveillance unique et uniforme à l'intérieur des parcs régionaux et, donc, nous insistons pour que la Junte réfléchisse et accepte cet amendement.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Questa modifica è stata fatta perché l'unico parco regionale tuttora esistente ha chiesto di avere le guardie alle proprie dirette dipendenze. I dirigenti di quel parco hanno potuto constatare che nel primo anno di funzionamento non c'è stata quasi alcuna attività di assistenza o di vigilanza. Ci è sembrato quindi del tutto inutile scrivere che una determinata zona è tutelata, quando in realtà non lo è.
Nel periodo estivo dell'anno scorso, poiché la Stazione forestale competente non poteva provvedere in merito, sono stati assunti dei ragazzi per segnalare le strade, contare le piante o gli uccelli che volavano sul parco e creare del movimento per impedire azioni di bracconaggio. Dati i molteplici compiti demandati al Corpo forestale, non si può certamente pretendere che esso possa dedicarsi in modo efficace anche a queste funzioni.
Recentemente, gli stessi rappresentanti delle guardie forestali - credo che siano stati sentiti anche dalle Commissioni - hanno dichiarato di non voler essere comandati presso altri distaccamenti ed hanno detto testualmente: "Il Corpo di 150 forestali non può essere smembrato assegnandone quindici alle dipendenze di X, cinque o sei alle dipendenze di Y... Noi vogliamo essere uniti".
E' ovvio che quando le guardie assegnate ad un parco sono distaccate a compiere altri servizi, non sono alle dipendenze del Consiglio di amministrazione del parco e pertanto la funzione di sorveglianza, anziché migliorare, peggiora. Poiché la Forestale ha tra i suoi compiti istitutivi anche quello della vigilanza, ne consegue che, se un parco o una zona protetta dispongono di un proprio corpo di vigilanza, tanto la Forestale quanto i vari corpi di vigilanza potranno attendere con più efficacia alle loro mansioni di vigilanza, migliorando nettamente il servizio.
Teniamo inoltre presente che, non essendo possibile assegnare degli alloggi all'interno dei parchi, i forestali saranno costretti a dormire in caserma, dalla quale partiranno al mattino per recarsi nel parco, ma così i loro movimenti potranno essere più facilmente controllati dai possibili bracconieri. Per un controllo più severo ed accurato, io ritengo che il personale di vigilanza debba essere posto alle dirette dipendenze di ogni Consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore del parco o dell'area protetta, i quali potranno organizzare corsi ed altre iniziative formative.
Come ho già detto, questa richiesta è stata avanzata alle Com-missioni, anche per iscritto, proprio da chi ha già fatto la prima esperienza di gestione di parco. Noi l'abbiamo recepita e più avan-ti verrà esaminata una proposta di modifica della legge istitutiva del parco del Mont-Avic, per consentire a quella amministrazione di assumere direttamente il personale di vigilanza.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
Voyat (UV) Io ero presente all'incontro con il presidente del parco del Mont-Avic ed ho sentito che ci diceva di essere lì per difendere o presentare una delibera e non per discutere altre proposte. A me però dava l'impressione di voler difendere la sua posizione e quand'anche avesse visto delle soluzioni migliorative, non le avrebbe accettate in quanto non era autorizzato.
Mi parrebbe strano, tra l'altro, che il responsabile di un ente preferisse avere alle proprie dipendenze del personale comandato da altri, piuttosto che del personale direttamente da lui dipendente.
Personalmente ritengo che l'emendamento del Consigliere Riccarand sia dettato da una questione di buon senso, perché vi si dice: "...personale... distaccato alle dirette dipendenze dei direttori dei parchi". Poiché spetterebbe a questi ultimi stabilire i turni del personale, non cambierebbe nulla, per la funzionalità del parco, nella scelta tra proprio personale o personale regionale.
Non credo inoltre che quanto ci ha appena detto l'Assessore possa giustificare questo articolo. Le difficoltà dell'anno scorso sono, infatti, anche imputabili alla carenza di organici nella forestale, per cui io proporrei innanzitutto di adeguare quegli organici, così poi ci sarà la possibilità di distaccare del personale presso i vari parchi. Non si tratta quindi di preferire una legge ad un'altra...
(...Interruzione dell'Assessore Lanièce...)
...Come non lo vogliono? L'istituzione dei parchi spetta alla Regione e non al Presidente del parco...
(...Interruzione dell'Assessore Lanièce...)
...Evidentemente ci sono delle novità ad ogni piè sospinto, ciò vuol dire che il personale a noi non dice certe cose, ma le riferisce solo alla Giunta. Per carità, non voglio certamente mettere in dubbio la parola dell'Assessore, ma dico solo che a noi non risulta che il personale della forestale abbia detto queste cose.
Ho detto che la proposta del Consigliere Riccarand è dettata dal buon senso, perché, se un domani per una ragione qualunque (ferie, malattie o altro) dovessero esserci delle defezioni temporanee nell'organico, l'ente parco avrebbe difficoltà a reperire dei sostituti preparati ed idonei allo scopo. Se invece si dispone di personale distaccato dal Corpo forestale, è possibile sostituire con facilità gli assenti scegliendo i sostituti tra i circa 150 dipendenti del Corpo forestale.
Non ho potuto approfondire la questione del trattamento economico, ma qui non ne ho sentito parlare. Sembra però che tra le guardie del parco e quelle delle riserve private ci sia una notevole differenza, a svantaggio di queste ultime, nonostante il duro lavoro che comporta anche lunghe assenze da casa, tant'è che molte, dopo qualche anno di lavoro, cambiano attività.
E' ovvio poi che se le une partono dalle caserme, le altre partono dalle loro case, per cui se i bracconieri le vogliono controllare, faranno come hanno sempre fatto finora, cioè si apposteranno in prossimità delle case delle guardie forestali o delle guardie del parco per controllare la direzione che prenderanno. Credo quindi che questo non sia un problema significativo, perché chi vuole sapere dove abita una guardia del parco è in grado di saperlo in brevissimo tempo.
Torno a ripetere che dovrebbe essere accettato questo emendamento che consente di svolgere un servizio molto più adeguato e logico e soprattutto di dimostrare che un parco regionale può essere amministrato in modo diverso e migliore di come è stato fatto finora in Valle d'Aosta.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Vallet; ne ha facoltà.
Vallet (UV) Seulement pour donner une précision à propos de l'avis des forces syndicales. La troisième Commission a eu la possibilité de se rencontrer avec les représentants des forces syndicales et à cette occasion on a pu vérifier que les forces syndicales n'étaient pas toutes du même avis.
L'avis favorable n'a été signé, si mes souvenirs sont bons, que par trois forces syndicales. L'un des représentants a dit textuellement, et les Conseillers de la troisième Commission peuvent être bons témoins: "Non vi dico come questa firma mi è stata estorta". Je ne fais pas de commentaires.
Cela pour préciser que non toutes les forces syndicales ont exprimé un avis favorable sur ce point.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chenuil; ne ha facoltà.
Chenuil (PCI-PDS) Anch'io vorrei chiarire questi due punti. Nel corso dell'audizione, le forze sindacali si sono espresse a favore della modifica proposta dalla III Commissione.
Le guardie forestali non si sono rifiutate di fare dei servizi distaccati, ma hanno detto di temere la divisione del Corpo forestale in due Servizi.
A mio parere, tutti i problemi sollevati dai Consiglieri Perrin e Riccarand sono logici e coerenti. Un giovane vincitore di concorso può camminare per cinque o dieci anni per il parco, ma dopo? Dopo avremo un disoccupato in più oppure saremo costretti a chiedere ancora una volta a "mamma Regione" di occuparlo in altre mansioni. Se invece questi giovani fanno parte del Corpo forestale, hanno sempre la possibilità di un avvicendamento che garantisca comunque al parco un servizio efficiente.
Io sono d'accordo ed annuncio il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV) Monsieur l'Assesseur, pour défendre votre thèse vous ne devez pas confondre le passé avec le futur. C'est vrai, je l'admets, la loi que nous avions votée l'année dernière était imparfaite quant à ce problème. Elle prévoyait la possibilité de surveillance de la part du Corps forestier, mais de façon différente par rapport à celle que l'on prévoit à travers cet amendement. Ce manque dans les discussions que nous avions eues pour le perfectionnement de cette loi, en Commission, l'année dernière, ne nous avait pas suffisamment ouvert les yeux et l'expérience de cette année nous fait comprendre qu'il faut modifier.
L'amendement, qui est prévu ici, a quelque chose d'extrêmement important qui n'était pas contenu dans la loi de l'année dernière. Ici on dit: "Le funzioni di sorveglianza... sono espletate... da apposito personale del corpo forestale distaccato e posto alle dirette dipendenze dei direttori dei parchi", ce qui n'existait pas auparavant. Voilà pourquoi, en 1990, le parc régional du Mont-Avic a eu des problèmes. S'il avait déjà eu cette possibilité, il aurait eu du personnel propre, dépendant du directeur du parc, et, donc, qui aurait travaillé uniquement pour le parc. Ce qui sera possible en acceptant cet amendement et avec l'insertion dans l'organigramme du Corps forestier valdôtain d'une trentaine de jeunes.
A travers cette loi cadre l'on prévoit que, lors de la création de chaque parc régional, il y ait une augmentation du personnel du Corps forestier valdôtain proportionnée au territoire du nouveau parc. On crée alors un automatisme, au fur et à mesure que l'on crée des parcs régionaux, il y a parallèlement une augmentation du personnel qui peut être détaché auprès du parc.
Mais il y a d'autres problèmes. Ce que vous avez dit, à l'égard du Corps forestier, ce n'est pas vrai, parce que lorsque nous avons entendu les trois représentants du Corps forestier, qui venaient porter l'avis de l'assemblée du Corps forestier valdôtain, pour le problème de la création de l'Assessorat à l'Environnement, sans qu'on les ait interrogés, eux-mêmes ils nous ont dit dans cette salle qu'ils voulaient nous parler aussi à l'égard de ce projet de loi et ils ont manifesté leur volonté que la surveillance des parcs régionaux soit faite par le Corps forestier et non par des gardes-parc.
Il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été soulevés. Les compétences des gardes-parc et les compétences des gardes forestiers ne sont pas les mêmes de par la loi. Les gardes-parc n'ont pas toutes les compétences que peut avoir le personnel du corps forestier valdôtain et donc ils ne pourront pas absoudre à toutes les tâches nécessaires. Non seulement, mais le garde-parc pourra surveiller jusqu'à la limite du parc, ce qui arrive à un mètre au-delà de cette limite n'est plus de sa compétence. Le garde forestier, détaché au service du parc, est compétent à l'intérieur du parc, mais continue à être compétent aussi à l'extérieur. C'est un gros avantage d'avoir des surveillants qui appartiennent au corps forestier valdôtain plutôt que du personnel spécifique du parc.
Pour ce qui concerne les logements, il n'y a pas de problèmes. Le problème se pose pour le personnel du corps forestier, comme il se posera pour le personnel du parc même. Parce que, attention monsieur l'Assesseur, ce personnel ne pourra pas être choisi à volonté et, donc, si je crée le parc du Pognon, je vais choisir le personnel au Pondel. Il y aura des concours et ce sera peut-être quelqu'un de Gressoney qui va gagner ce concours et non celui d'Aymavilles ou de Villeneuve, tant pour rester auprès du territoire en question. Le problème du logement se posera quand même. Pour repousser cet amendement, on ne peut pas se cacher derrière de fausses thèses.
Presidente Colleghi Consiglieri, non possiamo continuare ancora a lungo a so-stenere le due tesi, senza che ci siano degli ulteriori chiarimenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Io non volevo intervenire su questo argomento, che da molti mesi passa da una Commissione all'altra, tanto che molti Consiglieri lo conoscono quasi a memoria.
Se non avessi partecipato all'audizione del Consiglio di amministrazione del parco, forse oggi sarei titubante; invece, io credo nelle autonomie e nella bontà delle decisioni di quel Consiglio e per nessuna ragione vorrei che un domani un altro ente, al di fuori del nostro Consiglio, prendesse decisioni su problemi che riguardano l'Amministrazione regionale. Guai a noi, perciò, se interveniamo e soffochiamo le decisioni assunte da altri enti.
Il Consiglio di amministrazione dell'ente parco, del quale fa parte anche un Sindaco che io ho sentito, ritiene che la soluzione migliore sia quella di disporre di proprio personale, forse perché è preoccupato delle prime esperienze del parco.
Per questo motivo voterò contro l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione:
Presenti: 35
Votanti: 35
Favorevoli: 17
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 27, del quale abbiamo già dato lettura.
Esito della votazione:
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dell'articolo 28.
Articolo 28 (Demanio per la tutela della natura)
1. In caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, la Regione considera, ai fini della determinazione dei prezzi di mercato, anche il valore naturalistico derivante dalla rarità e particolare valore ambientale della zona.
2. I beni acquistati ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di parchi naturali, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.
3. Gli Enti gestori dei parchi naturali, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico inclusi nel territorio del parco, ne possono proporre alla Regione l'acquisto.
4. Gli Enti gestori sono autorizzati ad accettare donazioni e a ricevere le-gati da parte di privati, previo parere favorevole della Giunta regionale.
5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata dalla Giunta regionale, è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 28 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 29.
Articolo 29 (Sanzioni)
1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette previste dalla presente legge e riguardi norme poste a tutela della finalità delle aree stesse.
2. l'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente: "Modifiche al sistema penale".
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali o dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali e riserve naturali integrali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di altre leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000 per l'inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al ricupero ambientale della zona.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 29 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 30.
Articolo 30 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli articoli 7 e 8, valutati in annue lire 3.000.000, gravano sul capitolo 39445 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione, per pari somma, dello stanziamento iscritto al capitolo 39440 del bilancio di previsione della Regione risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 697 milioni.
3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 30 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 31.
Articolo 31 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:
in diminuzione:
cap. 39440 - "Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura" Legge regionale 31 marzo 1977 n. 17, Legge regionale 15 gennaio 1982 n. 2, Legge regionale 10 maggio 1988 n. 28.
lire 3.000.000=
in aumento:
codifica regionale: 2.2.1.08.
codificaz. ISTAT: 1.1.1.4.1.2.10.29.04.
cap. 39445 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali (CRIPN)"
lire 3.000.000=
Legge regionale n.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 31 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Qualcuno intende fare dichiarazioni di voto?
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Ho chiesto la parola per dichiarare il nostro voto favorevole sul complesso della legge, anche se ad alcuni articoli sono state apportate, a nostro avviso, delle correzioni peggiorative rispetto al testo concordato e votato dal Consiglio lo scorso anno.
La legge è comunque importante e può far compiere un passo in avanti nella protezione di aree significative della nostra Regione e per questo il nostro voto sarà favorevole al complesso del provvedimento.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin; ne ha facoltà.
Perrin (UV) A l'occasion des réunions de la Commission, ainsi qu'ici au Conseil, le Groupe de l'Union Valdôtaine a essayé d'améliorer cette loi. Nous n'avons pas réussi à gagner la bataille, nous estimons quand même de donner notre voix favorable à la loi, puisqu'il s'agit d'un pas de l'avant, que le Gouvernement précédent avait fermement voulu, qu'il avait longuement discuté. Dans cette loi, il avait accepté la plus ample discussion pour essayer d'obtenir le mieux possible. A cet effet, on s'était confronté, pendant de longs mois, l'année dernière, pour amalgamer deux projets de loi, afin de donner une loi cadre excellente pour la Vallée d'Aoste, pour la création des parcs régionaux.
Ce que le Conseiller Riccarand a dit est vrai. Par rapport au texte de la troisième Commission, cette loi sort de ce Conseil avec, hélas!, quelques défauts en plus. La nécessité cependant de posséder une loi pour créer des zones naturelles protégées est quand même importante et donc notre voix sera favorable.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Maquignaz; ne ha facoltà.
Maquignaz (AI)Dichiaro di astenermi dal votare il disegno di legge in oggetto.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 1 (Maquignaz)
