Oggetto del Consiglio n. 2200 del 23 maggio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2200/IX Disegno di legge: "Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta".
PresidenteColleghi Consiglieri, il testo che vi è stato distribuito questa mattina riguarda l'ultima versione di questo provvedimento, ed è l'articolato su cui il Consiglio è chiamato a discutere e pronunciarsi.
Il nuovo testo è accompagnato anche dal parere della Commissione, che vi è stato distribuito questa mattina.
I relatori sono i Consiglieri Lanivi e Ricco.
Ha chiesto di parlare, quale primo relatore, il Consigliere Lanivi, ne ha facoltà.
Lanivi (AI) Il testo che è stato distribuito questa mattina è un testo che tiene conto delle discussioni avvenute in Commissione e delle proposte di emendamento che provenivano e dall'Assessore e dalla Commissione stessa, per cui c'è un testo riorganizzato sul tema "Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta".
Nella prima parte viene indicata la volontà dell'Amministrazione regionale di procedere alla tutela dell'architettura minore, intesa prevalentemente come testimonianze storiche. In questa definizione rientrano non solo gli edifici, ma anche strade, ponti, opere idrauliche, terrazzamenti.
La legge però punta la sua attenzione su un lavoro che è quello di censimento e catalogazione dell'architettura minore, intesa come edificio, porzione di edificio o più edifici. Verrà previsto un elenco di questi edifici che, attraverso una metodologia già collaudata, individui le caratteristiche di questi edifici stessi perché questa documentazione, messa a disposizione di enti locali e privati, possa, attraverso l'azione pubblica e l'attività privata di progettazione e di costruzione, valorizzare o conservare documenti che hanno segnato la storia di questa comunità.
E' prevista la costituzione di un comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore con il compito di predisporre il piano generale di rilevamento, che ha una previsione decennale - attualmente mi pare censiti siano circa tredici comuni fra censiti e in fase di censimento -, di approvare i programmi annuali, di nominare una commissione (di cui parlerò brevemente), di curare eventualmente la pubblicazione dei risultati e di promuovere il coordinamento di azioni interessanti il patrimonio storico dell'architettura minore.
Per l'attuazione del censimento è prevista l'organizzazione di corsi di formazione professionale rivolti alla formazione di rilevatori, che abbiano una qualificazione professionale sufficiente ed adeguata. Quindi a cura della Regione saranno, come sono stati, organizzati dei corsi, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestati di qualifica in base alla legge n. 28, che è la legge quadro sulla formazione professionale.
Presidente Ha chiesto di parlare, quale secondo relatore, il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) Il progetto di legge 270 è strettamente legato alla tutela del paesaggio e ne garantisce la sua totale attuazione. Inoltre, ne favorisce il rispetto storico.
L'articolo 1 contempla le finalità di questo disegno di legge e con esso la Regione, nel riconoscere il patrimonio storico di architettura minore come parte integrante del paesaggio e testimonianza della propria storia, vuole promuovere un'azione coordinata di conoscenza e tutela, e vuole favorirne il recupero nel rispetto dei valori storici.
Sono oggetto dell'architettura minore gli edifici, manufatti di ogni tipo come strade, ponti, opere idrauliche, colture, che rivestono importante interesse dal punto di vista della documentazione sul passato storico della Valle d'Aosta.
Per tutelare il patrimonio storico di architettura minore, con questo disegno di legge è istituita la categoria regionale degli immobili da considerare documento storico. Gli immobili catalogati vengono iscritti in appositi elenchi redatti e trasmessi dalla Soprintendenza ai comuni, favorendo la possibilità di valorizzazione degli stessi, sempre tenendo presente che si tratta di rispetto storico e che rispettando il manufatto si viene a rispettare ed a documentare il passato storico della Valle d'Aosta.
L'articolo 3 prevede che il comune, prima di rilasciare l'autorizzazione o concessione edilizia, è tenuto ad acquisire il parere consultivo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali per ogni tipo di intervento di carattere straordinario che si intende realizzare sugli immobili, compresi negli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 2, che non sono soggetti a parere vincolante della Soprintendenza.
Con l'articolo 4 si riconoscono potenzialmente di interesse storico gli edifici costruiti prima del 1945, e allo scopo di conservarne la memoria, la richiesta di concessione edilizia, volta alla demolizione o alla ristrutturazione degli stessi, deve essere corredata da documentazione fotografica illustrante tutti i prospetti in vista.
Sono previsti anche contributi analoghi a quelli concessi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Inoltre, per tutelare il patrimonio storico di architettura minore, è previsto il censimento di villaggi rurali e insediamenti minori da attuarsi in dieci anni, seguendo la metodologia elaborata dal servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.
Il censimento consiste nella redazione di schede, che documentano i singoli edifici, e di cartografie storiche di insieme.
Le suddette schede vengono messe a disposizione dei comuni quale strumento per la redazione di piani urbanistici di dettaglio e dei privati proprietari degli immobili, al fine di una maggiore salvaguardia di valori storici nel caso di interventi di recupero edilizio.
Per coordinare il suddetto censimento viene istituito un comitato con compiti specifici. Sono previsti anche corsi professionali di formazione per rilevatori di architettura storica o minore, in quanto solo personale qualificato e specializzato può favorire e svi-luppare in modo qualificato la continuità con la locale tradizione.
Per l'anno finanziario è prevista una somma di 300 milioni con prelevamento dal fondo globale per spese correnti.
Vorrei pregare l'Assessore al Turismo, nel censimento di villaggi rurali ed insediamenti minori, di non dimenticare una delle testimonianze tipiche della nostra Valle. Mi riferisco ai vecchi forni presenti in quasi tutti i villaggi; pochissimi sono tuttora funzionanti, la maggior parte si sono ridotti a dei ruderi. Come leggevo, è un patrimonio di architettura rurale che rischia di scomparire perché la sua funzione non è più vitale.
Quindi pregherei, con i dovuti emendamenti, di approvare questo disegno di legge.
Presidente E'aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je crois que ce projet de loi s'insère dans une politique qui, depuis des années, a été menée avec les communes pour essayer de mettre en relief ce qui, au niveau du territoire, existe et peut être protégé.
Je remercie les relations qui ont été faites de la part de MM. Lanivi et Ricco, qui ont été à même de nous faire saisir mieux le contenu de cette loi, et en même temps je voudrais demander à M. Ricco s'il a déjà prévu qu'il y ait par la suite la présentation d'un projet qui aille mettre à la disposition des communes une possibilité financière de dépense. Autrement on risque d'avoir sans doute un instrument valable, car il est important qu'il y ait des documents qui font mieux comprendre l'importance de certains immeubles, mais ce qui est plus difficile, ce sera par la suite de mettre à la disposition ou des communes, ou de l'Assessorat compétent le financement pour intervenir. Déjà aujourd'hui nous avons toute une série de tours, de châteaux, là où il est difficile de prévoir à chaque année les interventions qui devraient être prévues.
Alors ici je crois qu'il est très bien d'avoir des documents; on pouvait peut-être prévoir qu'un certain travail soit fait de la part des communes, sur la base d'une fiche étudiée de la part de la Surintendance. Ce qui n'empêchera pas que le personnel qui fera le cours, puisse être partagé sur le territoire et au moins de décentraliser le plus possible une activité qui pourrait être intéressante.
Je me demande s'il était nécessaire, par exemple, de prévoir dans la loi la question de l'article 7, compte tenu du fait que pour les autres cours de formation, on ne les met pas dans les lois, car c'est un institut à terme. Il faut aussi tenir compte qu'il y a déjà la loi sur la formation professionnelle, et en effet on dit à l'article 7: "Le prove finali attestanti il superamento della fase pratica sono condotte da una commissione esaminatrice costituita dal decreto come previsto dall'articolo 23 della legge 28", qui est la loi sur la formation professionnelle. Je n'arrive pas à comprendre quel est le sens de prévoir dans un article spécifique un thème qui a déjà été l'objet d'un projet de loi.
Au delà de ça, on ne peut que partager dans son ensemble l'esprit de cette loi, en souhaitant qu'il y ait le programme d'intervention concrète.
A propos des centres historiques et des centres qui seront insérés à juste titre, surtout pour ce qui est des hameaux, je voudrais souhaiter qu'il y ait une attention spécifique, pour éviter la répétition de ce qui s'est passé pour les toits en lauzes. Il y a eu là l'exigence de se mettre d'accord avec les communes, pour savoir quel était le périmètre des centres historiques. Quatre ans se sont écoulés sans avoir encore une idée claire quelle est la détermination des centres qui étaient obligés de faire un certain travail plutôt qu'un autre. Ici on risque vraiment de faire la même chose.
J'espère que l'Assesseur pourra étudier un système qui évite d'arriver à certaines situations absurdes. Je veux rappeler que, par exemple, les propriétaires auront justement l'exigence de savoir quelles seront les interventions financières pour intervenir dans certains immeubles, et là c'est un point important que l'Assesseur pourra étudier, mais il faut arriver à donner des réponses sérieuses aux attentes que cette loi prévoit.
J'attends les réponses de M. Ricco.
Presidente Ha chiesto di parlare, quale primo relatore, il Consigliere Lanivi, ne ha facoltà.
Lanivi (AI) Il Consigliere Ricco potrà integrare certe cose che cercherò di dire.
Questo disegno di legge ha in sè un limite, intanto perché i pareri espressi sono pareri consultivi, cioè questi pareri che la Sovrintendenza è tenuta a dare non sono vincolanti per il rilascio di licenze o concessioni edilizie. Quindi la finalità di questa legge va più nel senso di sensibilizzare pubblico e privato attorno a testimonianze storiche, rappresentate non solo da edifici, ma anche da tutto quell'elenco che è sottolineato al secondo comma dell'articolo 1.
Le obiezioni legittime e giuste del Consigliere Rollandin, si riferiscono a contributi per formazione professionale; in effetti nel testo della Giunta esaminato dalla Commissione, erano previsti contributi per interventi che fossero allineati sulle indicazioni di questa legge. La Commissione ha ritenuto di stralciare, in effetti non appare nel testo che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, proprio perché in materia di restauro, conservazione e ristrutturazione agiscono più di un Assessorato e c'è il rischio di avere una sorta non solo di sovrapposizione e confusione, ma anche una sorta di concorrenza attraverso lo strumento più conveniente da utilizzare per queste operazioni.
Quindi dai fondi di rotazione ad interventi particolari dell'Assessorato all'Agricoltura, la legge stessa per l'edilizia popolare, interventi previsti per l'Assessorato al Turismo, sono una serie di interventi, per cui la giustificazione dell'atteggiamento della Commissione in sintesi costituisce una sorta di raccomandazione alla Giunta regionale di arrivare ad una razionalizzazione degli interventi regionali in questo settore, per evitare che si attuino degli abusi.
Sul punto della formazione professionale il discorso è da condurre su due piani, uno limitato ed uno più generale. Sul primo, di fronte ad un piano che ha un limite nel tempo, che sono i dieci anni per arrivare a censire la totalità dei comuni, i costi di formazione vogliono dire avere il personale necessario e sufficiente per fare questo lavoro e preparato; sulla seconda osservazione del Consigliere Rollandin, che mi trova completamente d'accordo, sarebbe auspicabile una gestione unitaria delle attività formative, altrimenti si corre il rischio di avere un'etichetta di politica di formazione professionale, e poi in definitiva ogni Assessorato si crea delle strutture, organizza delle iniziative che non hanno collegamento fra di loro.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) Ritengo di aver esaudito con la mia relazione quanto era insito nel provvedimento di legge. Per altre considerazioni che possono cambiare lo spirito della legge, prego di rivolgersi all'Assessore competente.
Cari colleghi, e mi rivolgo in particolare al fratellino minore di età Rollandin, ho il dovere di relazionare spesso su alcuni disegni di legge; le eventuali richieste di approfondimento di notizie e di chiarimenti fatele agli Assessori, che hanno sentito la necessità di presentare i loro disegni di legge. Quindi non rompete!
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Credo di aver pochissimo da dire. Ringrazio sia il Consigliere Ricco che il Consigliere Lanivi, in modo particolare il Consigliere Lanivi che, oltre alla relazione ha dato anche le risposte che avrei voluto dare io al Consigliere Rollandin.
In effetti in Commissione avevo accettato la soppressione dell'articolo 5 del vecchio disegno di legge, proprio perché come Giunta regionale dovremo andare ad una revisione e ad una razionalizzazione di tutti gli interventi finanziari previsti in questo settore.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Capo I Tutela del patrimonio storico di architettura minore
Articolo I (Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta, riconoscendo il patrimonio storico di architettura minore come parte integrante del paesaggio e testimonianza materiale della propria storia, ne promuove un'azione coordinata di conoscenza e tutela e ne favorisce il recupero nel rispetto dei valori storici.
2. Con la definizione di architettura minore si intendono sia edifici, o complessi di edifici, sia manufatti di qualsivoglia tipo quali strade, ponti, opere idrauliche, colture, terrazzamenti, edifici per la produzione e simili, che rivestano importante interesse dal punto di vista della documentazione sul passato storico della Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Istituzione di categoria di immobili da considerare documento storico)
l. Ai fini della tutela del patrimonio storico di architettura minore, è istituita la categoria regionale degli immobili da considerare documento storico.
2. Gli immobili da considerare documento storico sono indicati in appositi elenchi redatti a cura della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali in base al censimento di cui al Capo II della presente legge ed in base alle segnalazioni di Comuni, di Comunità montane e di proprietari di immobili e di manufatti. Gli elenchi, corredati di planimetrie catastali, previo parere favorevole della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali", sono inviati ai Comuni competenti per territorio, affinché questi ne tengano conto per la valorizzazione degli immobili stessi e ne diano notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio per la durata di sessanta giorni.
3. I Comuni sono tenuti a conservare una copia degli elenchi di cui al comma due presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione.
PresidenteHa chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV)Seulement pour une recommandation: à propos toujours de l'article 2, là où on dit au deuxième alinéa: "...sono inviati ai Comuni competenti per territorio, affinchè questi ne tengano conto per la valorizzazione degli immobili stessi e ne diano notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio per la durata di sessanta giorni", il est évident que la valorisation des immeubles au niveau des Communes ne peut qu'être faite avec le support de l'Assessorat compétent, qui par la suite ait la courtoisie de mettre les fonds disponibles.
Il existe déjà toute une série de problèmes; avec ce nouveau pas on donne l'idée aux Communes de dire que finalement on va faire quelque chose, et au contraire on n'a pas l'argent. Les Communes n'ont pas la possibilité, avec le système actuel, prévoir une intervention directe avec les fonds propres.
Je crois que dans le même sens on est déjà allé avec le Piano Paesistico e Urbanistico. Les techniciens qui sont en train de visiter les hameaux de toutes les Communes ont classé, selon le schéma existant, même des "beni minori". Alors, là aussi, j'espère qu'il n'y ait plus à nouveau trente personnes qui vont voir les mêmes immeubles pour dire la même chose, car il existe déjà un plan qui parle de ces problèmes.
Le mieux, ce serait que l'Assessorat compétent, qui prend en charge ce thème, puisse coordonner l'activité afin d'arriver au plus tôt à des faits concrets.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI)Volevo solo precisare che l'intento della Giunta era proprio di andare in quella direzione; infatti era previsto nel vecchio disegno di legge, almeno quello approvato dalla Giunta, l'articolo 5 che equiparava gli immobili previsti in questi elenchi a quelli dei beni tutelati dalla legge 94, quindi si prevedeva in quel caso un intervento finanziario.
Giustamente in Commissione è stato fatto osservare che ci sono varie disposizioni finanziarie che intervengono in questo settore, che vanno coordinate fra di loro, perché c'è l'agricoltura che ha la sua legge per i fabbricati rurali, ci sono i lavori pubblici che intervengono nei centri con la legge sulla prima casa, quindi occorre una razionalizzazione che deve essere fatta a livello coordinato dalla Giunta regionale. Però l'intento era proprio quello che indicava il Consigliere Rollandin.
PresidentePongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Parere della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali)
1. Per qualsiasi tipo di intervento, ad esclusione delle opere di ordinaria manutenzione, che si intenda realizzare sugli immobili compresi negli elenchi di cui al comma due dell'articolo 2 e che non siano soggetti, per effetto della normativa vigente, a parere vincolante della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali, il Comune è tenuto ad acquisire, prima del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, il parere consultivo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.
Il parere consultivo di cui al comma uno deve essere espresso dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; superato tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.
PresidentePongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Richiesta di valorizzazione o concessione edilizia per interventi su fabbricati costruiti anteriormente al 1945)
1. Riconoscendo potenzialmente di interesse storico gli edifici costruiti anteriormente al 1945, e al fine di conservarne la memoria, la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia volta alla demolizione o ristrutturazione degli stessi, deve essere corredata da documentazione fotografica illustrante tutti i prospetti in vista. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa, insieme alla relativa individuazione catastale, al Servizio catalogo e documentazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Capo II Censimento e catalogazione
Articolo 5 (Censimento del patrimonio storico di architettura minore)
1. Allo scopo di tutelare il patrimonio storico di architettura minore, la presente legge disciplina il censimento di villaggi rurali e insediamenti minori da attuarsi in un arco di tempo della durata di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una metodologia elaborata a cura del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.
2. L'attività di censimento è attuata a cura del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali. Essa consiste nella redazione di schede che documentano i singoli edifici e di cartografie storiche d'insieme.
3. Le schede prodotte tramite l'attività di censimento sono messe a disposizione dei Comuni, quale strumento per la redazione di piani urbanistici di dettaglio, e dei privati, proprietari degli immobili stessi, per una più accurata salvaguardia dei valori storici nel caso di interventi di recupero edilizio.
4. Per lo svolgimento dell'attività di censimento di cui ai comma due, possono essere affidati incarichi professionali, in relazione al Piano Generale di rilevamento e ai programmi annuali dei corsi professionali di cui all'articolo 7, a coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 8.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Istituzione e compiti del Comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore)
1 E' istituito un Comitato per il coordinamento del censimento dell'architettura storica minore composto da:
a) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;
b) il direttore dei corsi professionali di cui all'articolo 7;
c) il responsabile del Servizio documentazione e catalogo della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali;
d) un rappresentante del B.R.E.L. (Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique) nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione;
e) un rappresentante dell'A.H.R. (Archives historiques régionales) nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione;
f) un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale nominato dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.
2. Il Comitato elegge, tra i suoi membri, un presidente.
3 Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) predisporre il piano generale di rilevamento;
b) approvare i programmi annuali dei corsi professionali di cui all'articolo 7;
c) nominare la commissione esaminatrice per la prova di ammissione ai corsi professionali di cui all'articolo 7 e per l'ammissione alla fase pratica dei corsi stessi;
d) curare la pubblicazione dei risultati inerenti all'attività di censimento;
e) promuovere il coordinamento delle azioni interessanti il patrimonio storico dell'architettura minore svolte dai diversi Assessorati della Regione, in particolare proporre alla Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, gli elenchi degli immobili o di complessi di immobili da considerare documento storico.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volle l'anno, su convocazione del Presidente.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Corsi professionali di formazione per rilevatori dell'architettura storica minore )
1. L'attività di censimento è affiancata dallo svolgimento di appositi corsi professionali di formazione per rilevatori dell'architettura storica minore proposti dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali.
2. Il direttore dei corsi è nominato dall'Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6.
3. Il programma dei corsi professionali di cui al comma uno, nonché i requisiti per l'ammissione ai corsi stessi sono stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 6 in sede di approvazione dei programmi annuali dei corsi.
4. I corsi professionali hanno durata annuale e sono suddivisi in una fase teorica ed in una fase pratica. Al termine della fase teorica, i partecipanti ritenuti idonei a seguito del superamento di una prova d'esame, condotta da una commissione esaminatrice nominata dal Comitato di cui all'articolo 6, sono ammessi alla fase pratica.
5. Le prove finali attestanti il superamento della fase pratica sono condotte da una commissione esaminatrice costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale come previsto dall'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, concernente "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Attestato di qualifica)
1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 7, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito del superamento delle prove finali, la Regione rilascia un attestato di qualifica come previsto dall'articolo 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Finanziamento)
1. La spesa per la campagna di censimento, prevista in annue lire 300.000.000 per l'anno 1991 graverà sul cap. 66100 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 e sui corrispettivi capitoli dei futuri bilanci; il capitolo 66100 assume la seguente denominazione: "Spese per censimento e tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta".
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede per l'anno 199l mediante prelievo della somma di lire 300.000.000 dal cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento definito "Architettura rurale (Area di intervento settoriale - Settore della cultura E. 4.9.)" previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991.
3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
Parte spesa:
In diminuzione
Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti (E. 4.9. Architettura rurale)":
Lire 300.000.000
In aumento
Cap. 66100 "Spese per censimento e tutela dell'architettura storica minore"
Lire 300.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità
