Oggetto del Consiglio n. 2142 del 8 maggio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2142/IX - Proposta di regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Presidente: Il Consigliere Ricco ha chiesto la parola per illustrare la proposta di regolamento n. 7, iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Ricco (DC): Questa proposta di regolamento pervenne alla II Commissione consiliare permanente ai primi di marzo del 1991.
In considerazione della sua portata, il relatore chiese una proroga di quindici giorni per poter presentare degli emendamenti migliorativi ed anche chiarificatori.
In seguito, per le note vicende delle dimissioni del Presidente della Commissione e per altri problemi politici, non è stato più discusso.
Oggi, questo regolamento perviene in Consiglio per decorrenza di termini.
In considerazione delle legittime aspettative dei lavoratori regionali, chiedo a questo Consiglio di poterlo discutere oggi.
L'istituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico...
(...interruzione...)
L'istituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, disciplinato dallo Stato con legge 29 dicembre 1988, n. 554, suscitò facili ironie e, per la verità, anche qualche grido di scandalo.
L'impiegato pubblico che lavora tre ore al giorno non è simpatico a molti...
Presidente: Un attimo, Consigliere Ricco.
Il Consiglio ha da discutere il problema per decorrenza di termini. Se non ci sono richieste formali ed esplicite di soprassedere, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno, quindi il relatore svolge la sua relazione in quest'ottica.
Ricco (DC): In verità, è con altre intenzioni che i sindacati hanno rivendicato il part-time nel pubblico impiego, di cui si parla da anni. Già nel 1983 il contratto degli enti...
Presidente: Un attimo, Consigliere Ricco, perché forse c'è qualche ritardo nella richiesta di rinvio.
Il Consigliere Riccarand ha chiesto la parola per mozione d'ordine; ne ha facoltà.
Riccarand (VA): L'esame di questa proposta di regolamento era stato solo iniziato in sede di Commissione, tant'è che era emersa la necessità di inserirvi degli emendamenti, in parte proposti dalla Giunta ed in parte emersi da una prima discussione, ma che richiedevano ulteriori verifiche da parte del relatore. E' da precisare che alcuni sono essenziali perché possa funzionare il meccanismo, che altrimenti non sarebbe coerente con una serie di norme. Ricordo infatti, di essermi soffermato in particolare sulle norme transitorie che, così come sono impostate, non possono funzionare.
Dopodiché, a quanto mi risulta, la proposta di regolamento non è più stata riesaminata in Commissione, per cui mi sembra che se la discutiamo adesso, senza che sia stato completato un suo esame preventivo - la Commissione non si è rifiutata di esaminarla, ma non ha avuto più occasione di farlo -, rischiamo di fare una lunga discussione, approvando magari una normativa largamente incompleta ed inadeguata, che poi non funzionerà e dovrà essere rivista.
Chiedo quindi che la proposta di regolamento sia rinviata alla Commissione, perché sia rapidamente esaminata e possa disporre del suo parere.
Presidente: Il Consigliere Ricco, relatore della proposta di regolamento in oggetto, ha chiesto la parola per intervenire sull'argomento sollevato con mozione d'ordine dal Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
Ricco (DC): Sono d'accordo con quanto è stato detto dal Consigliere Riccarand, però credo che gli emendamenti che presenterò alla fine potranno soddisfare le esigenze di chiarezza e di funzionalità, specialmente quelle relative alle disposizioni transitorie.
Chiedo quindi di poter svolgere la mia relazione e di presentare alla fine degli emendamenti innovativi e chiarificatori.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Simplement pour formaliser la requête de renvoi.
Je pense qu'il est nécessaire maintenir un rapport correct entre commissaires, entre réunions ou activités des Commissions et l'activité du Conseil. Il ne s'agi pas, dans ce cas, d'une non-volonté de la Commission d'examiner ce texte, la Commission n'a pas été mise dans les conditions de pouvoir l'examiner. Le nouveau texte; a été rédigé après les rencontres avec les organisations syndicales. De même pour les amendements que le rapporteur veut présenter.
Je demande donc le renvoi de cet objet à la Commission, compétente afin qu'elle puisse exprimer son avis.
Presidente: Colleghi Consiglieri, il provvedimento è stato portato all'esame del Consiglio per decorrenza di termini e quindi per ragioni di cautela, affinché lo stesso provvedimento non dorma per mesi in Commissione. E' comunque il Consiglio che deve dire se questo sonno è proficuo, valido e quindi deve continuare, o se deve essere interrotto. E' il Consiglio che è sovrano...
No, il Consigliere Stévenin non può parlare, perché si sono già espressi i due Consiglieri che hanno parlato uno a favore e l'altro contro ed ora siamo in sede di votazione della richiesta di rinvio.
Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la proposta di rinvio formulata dal Consigliere Riccarand.
Colleghi Consiglieri, credo che ci voglia un minimo di correttezza nei confronti della Presidenza e della collega segretaria. Ci sono dei Consiglieri che non hanno alzato la mano, né a favore, né contro e neppure per astenersi. Andiamo per intuizione?
Esito della votazione:
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 15
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
Il Consigliere relatore Ricco ha chiesto la parola; ne ha facoltà.
Ricco (DC): In verità è con altre intenzioni che i sindacati hanno rivendicato il part-time, una misura di cui nel pubblico impiego si parla da anni.
Nel 1983 ne faceva già riferimento il contratto degli enti locali e poi i due accordi intercompartimentali del 1986-88 ed infine i contratti di comparto del 1987. Per non parlare di provvedimenti in proposito che si arenarono in Parlamento e decaddero con le legislature che precedettero il disegno di legge che, oltre alle norme sul part-time e sul lavoro a tempo definito, conteneva tutte le materie sul pubblico impiego stralciate dalle leggi finanziarie.
Perché il part-time nel pubblico impiego, dove vige un orario di lavoro generalmente ridotto rispetto agli altri settori? Finora le amministrazioni hanno fronteggiato situazioni di iperattività, ricorrendo ad assunzioni, usando i trimestrali oppure dando in appalto all'esterno o, addirittura, penalizzando altri lavori.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale consente di razionalizzare l'uso della forza lavoro. Tutti pensano ad un part-time giornaliero, invece la nuova norma è costruita con riferimento all'orario mensile. Questo permette in sintesi, di trovare soluzioni per quei periodi nel mese, o anche nella settimana, in cui il lavoro è più intenso. Così dovrebbe anche essere possibile programmare l'apertura pomeridiana degli uffici, con una rotazione degli orari ed una rotazione che consenta una maggiore presenza di personale nei momenti di maggiore affluenza di pubblico.
Vi sono aree di varie amministrazioni che soffrono di carenze quasi endemiche di personale, soprattutto in determinati periodi dell'anno; ad esempio quello della dichiarazione dei redditi, da cui tutti sono angosciati in questo mese. Ve ne sono altre bisognose di supporti quotidiani, come il Catasto ed i musei, per poter essere aperti al pomeriggio, e così via, fino alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo dei servizi assistenziali.
In tutti questi casi ed in altri che la contrattazione dovrà indicare, il ricorso al part-time consente di risolvere carichi di lavoro provvisori. Con il part-time si offre alle amministrazioni pubbliche uno strumento in più per un uso flessibile del lavoro ed un'occasione per verificare le carenze e la cattiva distribuzione del personale.
In verità, la flessibilità degli orari è già prevista sia dai contratti di comparto sia dagli accordi intercompartimentali, ma la pubblica amministrazione non è stata molto capace di usarla.
Con i provvedimenti sul part-time ci sono tutte le condizioni perché la pubblica amministrazione lavori per progetti, ponendo fine alle lamentele su un personale troppo stabile e poco flessibile: metà tempo di lavoro, metà stipendio; articolazione dell'orario. La pensione si ottiene moltiplicando gli anni interi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
Con il decreto del DPCM n. 117 del 1989 furono definite le norme che regolamentano la disciplina del tempo di lavoro a tempo parziale. E' bene ricordare che la disciplina del tempo parziale si applica a tutte le amministrazioni civili dello Stato ed alle amministrazioni ed enti pubblici territoriali. Sono esclusi i magistrati, i militari, i dirigenti e le forze dell'ordine.
Il numero degli addetti che possono usufruire del tempo parziale, non può essere superiore al venti per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno, per ciascun profilo professionale o comunque entro i limiti della spesa annua prevista per la dotazione organica.
Il rapporto di lavoro part-time può essere applicato solo ai profili che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche.
La durata dell'orario mensile delle prestazioni di lavoro è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per dare corpo al tempo pieno.
La nostra Regione autonoma, come voi ricordate meglio di me, provvide a disciplinare il rapporto di lavoro part-time con legge regionale n. 64 del 1989. L'articolo 2 della citata legge regionale, prevede che sia data esecuzione alle disposizioni mediante apposito regolamento di attuazione. Questo regolamento è stato sottoposto all'esame della delegazione sindacale e della delegazione di parte pubblica in data 15 novembre 1990.
La proposta di regolamento n. 7, presentata dalla Giunta tre mesi fa, contiene otto articoli e disciplina le modalità ed i criteri di attuazione del rapporto a tempo parziale, individua le qualifiche funzionali che debbono essere escluse dal rapporto a tempo parziale per particolari esigenze di servizio.
Sono stati articolati gli orari ridotti. Sono stati fissati i criteri per il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa.
E' stata predisposta un'ampia casistica per poter formare le necessarie graduatorie, attraverso i punteggi da attribuire secondo i vari casi.
Al personale di nuova assunzione in servizio a part-time, viene esteso lo stato giuridico del restante personale regionale, esclusa però l'utilizzazione di quegli istituti che comportano riduzione di lavori (congedi, aspettative, permessi, straordinario...). A questo personale non possono essere conferiti incarichi o attribuzioni di funzioni che richiedono un impegno a tempo pieno, per non danneggiare o rallentare l'attività amministrativa.
Concludo affermando che il lavoro part-time, sempre più diffuso nella società contemporanea, è arrivato ad una precisa definizione legislativa.
Vorrei far presente che un'analisi dettagliata e commentata delle leggi in merito e del modo in cui è attualmente disciplinato questo tipo di lavoro subordinato, è contenuta in un ottimo volume, a mio giudizio e senza voler fare propaganda alla casa editrice, edito da Pirola ed intitolato appunto "Part-time".
Come ho già detto in apertura, mi sono permesso di preparare degli emendamenti che ritengo migliorativi, che presento all'approvazione dei signori ed amici Consiglieri.
Presidente: Nel dichiarare aperta la discussione, vi informo che in questo momento vengono distribuiti gli emendamenti annunciati dal relatore.
Il Consigliere Viérin ha chiesto la parola per mozione d'ordine; ne ha facoltà.
Viérin (UV): Je demanderais au Président de proposer une suspension du Conseil afin que l'on puisse examiner les amendements qui nous ont été remis maintenant.
Presidente: La seduta è sospesa per dieci minuti.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,33 alle ore 17,49
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Presidente: Riprendiamo i lavori.
Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV): Je veux remercier le Président du Conseil pour nous avoir donné le temps de lire au moins les amendements, afin de mieux saisir le sens des modifications, vu qu'il était difficile d'en discuter sans avoir la possibilité de les connaître. Tout ceci revient à un aspect que je veux rappeler. Je regrette que l'on utilise cette méthode pour une loi de ce genre, car, au moment du débat, au sein de la Commission compétente, on avait essayé de préparer le travail afin qu'il n'y ait pas de malentendus au moment de l'application de la loi elle-même. En effet, sur l'ensemble de la loi et sur son urgence, on n'était pas seulement d'accord, mais on en avait sollicité la présentation.
Je voudrais rappeler que toute une série d'interventions a été marquée par une modification des rapports entre les dépendants régionaux et le système de vie, le système économique, et donc qu'il fallait tenir compte, à notre avis et je crois que l'avis est partagé par le Conseil, des exigences des femmes qui travaillent dans l'Administration, ainsi que des familles des dépendants régionaux, qui, à juste titre, veulent vivre dans les Communes environnantes et non à Aoste.
A ce propos, on avait autrefois souligné l'importance d'avoir le temps partiel, qui avait déjà fait l'objet du contrat précédent de 1989, comme a rappelé le Conseiller Ricco. A ce moment-là, on avait remarqué, que si on voulait maintenir une certaine population dans les petites Communes, il était indispensable de ne pas les vider avec le système de l'Administration, qui est en train de gonfler son organigramme, et par conséquent de permettre une organisation du travail différente.
A ce sujet, on avait donné l'avis favorable à présenter non seulement le projet de loi, mais surtout à prévoir qu'il y ait, si cela était compatible, toute la disponibilité de l'Administration régionale, afin que le plus large numéro de dépendants puisse jouir de cet avantage.
Je crois que ce projet de loi, qui prévoit le temps partiel lié à un horaire hebdomadaire, non mensuel, permettra de maintenir une organisation du travail, au niveau régional, compatible avec l'accès aux bureaux du public et avec une organisation minimale qui doit être étudiée, selon les différents services existants. N'oublions pas qu'il y a des Assessorats dont les bureaux doivent être en contact avec le public et qui ont des exigences différentes. Par conséquent, leurs problèmes doivent être étudiés d'une façon spécifique.
Cette proposition veut, sans doute, donner une réponse à l'ensemble de ces questions, mais, en même temps, en Commission on avait soulevé de petits problèmes. Je voudrais rappeler que, pour ce qui est de l'article premier: "Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale", ceci est déjà dans le contrat et ne peut pas être changé, sauf par des modifications en l'accord avec les forces syndicales.
Pour ce qui est de l'article 2, on avait eu une série de requêtes d'informations. Je crois qu'on a fait une liste concernant "l'Individuazione delle qualifiche funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale". A ce propos, j'ai posé, par exemple, la question de "l'infermiere", à laquelle on n'a pas eu de réponse. Le problème des soignants est lié à l'activité de l'Unité Sanitaire Locale. Il n'y a pas des dépendants régionaux et s'ils existent la tendance est de prévoir qu'il y ait la possibilité de travailler selon les exigences familiales, car, sauf pour ce qui est de l'hôpital - mais il ne s'agit pas là de dépendants régionaux et par conséquent le statut est diffèrent - pour les autres, dans les centres de consultation, il y a l'exigence d'avoir le temps partiel. Franchement je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle on a inséré la voix "Infermiere".
On peut dire la même chose pour l'autre personnel, qui a été inséré dans la liste. Le problème, par exemple, de "l'operaio autista" ou du "magazziniere"; je crois que le travail qui est fait par certaines personnes, surtout à un certain niveau, peut être organisé de façon telle qu'il y ait la possibilité d'avoir, à la place d'une personne qui fait un certain horaire, deux personnes qui font un horaire compatible.
Je comprends beaucoup mieux la présence dans la liste du "capo sala du SED" ou du "segretario delle istituzioni scolastiche ed educative", car l'organisation du travail d'une façon différente, à présent, poserait des problèmes et serait difficilement réalisable, mais il y a d'autres présences qui ne sont pas justifiées. A ce propos, on avait justement demandé d'avoir des renseignements, qu'on n'a pas eus.
Pour ce qui est de la possibilité de jouir du temps partiel et de présenter la requête, le problème se posera si les requêtes seront tellement nombreuses, que l'Administration n'aura pas la possibilité de donner tout de suite une réponse favorable. Se posera, alors, le problème de l'évaluation et de l'application de l'article 4, car, au point 3, on a prévu une série d'évaluations, avec l'application d'un certain pourcentage et des points qui doivent être fixés pour établir une liste qui doit permettre d'exclure quelqu'un. On a défini une palette de zéro à trente points, mais on ne définit pas pour chaque voix, par exemple "stato civile", combien de point on va donner. Cela pose évidemment des difficultés d'application, dont on ne connaît pas la solution.
En même temps, on avait demandé des renseignements sur les frais de transformation d'une place à plein temps, en deux places à temps partiel. A ce sujet, on avait soulevé des problèmes. Je crois que le rapporteur se rappelle qu'il y avait l'exigence de définir, avec les bureaux compétents, quelle était la différence de coût, car il y a des cotisations fixes pour chaque travailleur, indépendantes de l'horaire de travail accompli. Ceci signifie que la dépense de l'Administration régionale n'est pas automatiquement identique. C'est justement ce que nous voudrions comprendre, car l'amendement à l'article 6 affirme: "I posti di organico a tempo parziale, eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno; la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno". Il s'agit d'une formule douteuse dont on avait déjà discuté, en partie, en Commission, en soulignant qu'il est impossible de faire cette évaluation.
J'essaie de mieux faire comprendre ce concept. Je crois qu'il est important de décider si on veut donner application complète à la loi. Si on veut l'appliquer complètement, il est important de savoir quelle est la dépense pour l'Administration régionale; ce qui est possible, dès le début de l'année, sauf pour l'année courante où les démarches ne seront possibles qu'au mois de septembre, et donc ce problème ne concerne pas l'année 1991. Pour les années suivantes, cette formule ne dit rien du tout, car si on n'a pas la possibilité d'avoir les renseignements dont je vous ai parlé, il est impossible de formuler un avis conséquent. Encore une fois, il s'agit d'un problème qui n'a pas eu de solution et sur lequel nous avions insisté, pour être tranquilles à propos de l'application complète de l'accord.
Si, grâce à l'accord que nous allons approuver, nous aurons la possibilité d'avoir 1000 places de travail, elles doivent être calculées à partir des conséquences sur l'organisation du travail et du point de vue des salaires. C'est le problème qui doit être abordé au moment de l'approbation du budget, et, à mon avis, cette formule n'ajoute rien du tout. Voilà les remarques qu'on avait déjà faites au moment de la première partie du débat.
Pour ce qui est des amendements, sauf pour les amendements strictement techniques qui ne disent rien du tout, je crois que l'unique qui peut éclaircir la situation transitoire est l'amendement à l'article 8, qui prévoit qu'on se réfère au règlement même et que, par conséquent, qu'il y la certitude sur l'échéance de la présentation des requêtes; ce qui est normal. Ce point va dans la direction qu'on avait souhaitée au moment de la discussion en Commission.
Les problèmes qu'on pouvait discuter et mieux saisir en Commission, sont malheureusement encore sur le tapis. Par exemple, on avait demandé la présence du titulaire du bureau du personnel, pour nous donner des renseignements pratiques sur l'application de ce règlement, ce qui pouvait nous donner la possibilité de mieux comprendre la modification qu'on allait approuver. Il s'agissait d'un système correct pour avoir des renseignements, au-delà de la nécessité du règlement sur laquelle on est d'accord et qu'on partage depuis longtemps.
Je regrette que les membres de cette Commission n'aient pas eu l'intention de reprendre certains thèmes pour mieux les éclaircir. Vu le temps passé depuis l'accord signé avec les forces syndicales et vu qu'il y a des requêtes, que je peux très bien comprendre, de la part des dépendants régionaux, on ne peut que souhaiter que l'application du règlement soit la plus correcte possible et qu'elle puisse donner les bénéfices que l'on avait souhaités au début, en prévoyant le temps partiel.
Le Conseiller Ricco a déjà rappelé que, au moment de l'organisation du temps partiel dans l'Administration de l'Etat, prévu pour substituer "l'orario unico", on avait eu quelques problèmes. Je crois que les mêmes problèmes se poseront au moment de l'application de ce règlement régional. Il sera important, alors, par le biais de la Commission de contrôle, d'analyser avec attention la situation, pour aller dans la direction du respect du public. Il y aura sans doute des difficultés au début, mais, si l'application sera correcte, les avantages seront importants.
Je voudrais encore souligner que, à mon avis, la liste de l'article 2 reste un point délicat. A ce propos, j'estime que, si on avait eu la possibilité de discuter, on aurait amélioré la cette liste et surtout mieux compris comment prévoir des modifications pour certaines figures professionnelles. Je crois qu'on aura la possibilité de reprendre ce problème avec les forces syndicales et que, par conséquent, ce règlement pourra apporter des avantages, dans le sens plus général du terme, pour les dépendants régionaux.
Président: Il y a d'autres Conseillers qui interviennent dans la discussion générale?
Monsieur Ricco, le Conseiller rapporteur, a demandé la parole; il en a la faculté.
Ricco (DC): Il regolamento che abbiamo presentato è già stato preventivamente sottoposto alla visione e quindi all'accordo, delle organizzazioni sindacali e di parte pubblica. Ora, a mio parere, che è condiviso da molti, con gli emendamenti da me presentati, viene ad essere ulteriormente migliorato. Non vedo, quindi, come i colleghi sindacali o lavoratori abbiano a lamentarsene.
Comunque, poiché si tratta di una questione molto sentita dai lavoratori, vi pregherei di considerare la necessità di approvare questo regolamento.
Per quanto attiene all'articolo 4, su cui il collega Rollandin si sofferma a puntualizzare il punteggio da attribuire nelle graduatorie, tengo a precisare che mi sono abbastanza informato presso gli organi competenti dell'ufficio personale, i quali mi hanno confermato che il punteggio da attribuire è analogo a quello che noi utilizziamo nei concorsi pubblici regionali, per cui ritengo che il problema non abbia bisogno di ulteriori chiarificazioni.
Per quanto concerne l'articolo 6 (impegno di spesa o non di spesa) mi permetto di ricordare che un regolamento discende da una legge, nel senso che deve applicare o chiarire una legge, ma non può apportarle la benché minima...
(...Interruzione del Consigliere Rollandin...)
.... - mi era sembrato... - perché, cambiando certi rapporti, può sorgere il problema della spesa. Comunque, se non l'hai detto, ti chiedo scusa.
Il regolamento non può quindi prevedere un eventuale aumento di spesa. Questa è anche la ragione che ci ha sollecitati a presentare alcuni emendamenti chiarificatori.
Per quanto poi attiene all'inserimento di altre qualifiche, come ad esempio quella del personale infermieristico, non mi permetto di interferire in merito, perché tocca all'organo esecutivo stabilire se tali figure professionali che, nonostante la loro grandissima importanza nella vita sociale, sono numericamente tanto ridotte, possano essere inserite nell'elenco previsto dall'articolo 2.
"Summa capita" mi sembra di aver capito che queste siano le aspettative su cui più ha insistito il collega Rollandin.
Questo regolamento non è altro che l'applicazione di quella legge regionale del 1989, voluta da questo Consiglio regionale, per cui non vedo come un regolamento possa stravolgere o ampliare quello che era stato previsto dalla legge.
Colleghi, detto questo, vi pregherei di approvare questo regolamento, per poter andare incontro alle esigenze dei lavoratori della nostra Amministrazione regionale.
Presidente: Ha chiesto la parola il Vicepresidente Stévenin; ne ha facoltà.
Stévenin (UV): Non è certamente con gli appelli accorati che si riuscirà a trovare un accordo su questo disegno di legge, della cui opportunità noi siamo convinti, così come siamo convinti che sarebbe arrivato in Consiglio molto prima, se non ci fossero stati i fatti di giugno, perché la discussione con il sindacato era già stata avviata. Rimanevano solo da chiarire e definire alcuni problemi che, secondo noi, non sono stati definiti neanche oggi. Se avessimo avuto il tempo di esaminare il provvedimento in sede di II Commissione e se il suo Presidente l'avesse potuta convocare al momento opportuno - poi si è susseguita tutta una serie di situazioni - probabilmente oggi ci troveremmo ad aver già tutto definito, perché allora erano necessari solo alcuni chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali e dell'ufficio personale.
Voglio ricordare al Consigliere Ricco che in seno alla II Commissione si è discusso a lungo se il costo del personale avrebbe comportato un esborso maggiore di quello di una normale persona a ruolo. Il Consigliere Ricco dice di no, ma io sono convinto che egli sbaglia completamente, perché il costo sarà senz'altro superiore a causa degli oneri previdenziali che lo aumentano e lo rendono senz'altro superiore...
(...Interruzione...)
... c'è qualcuno che disturba, perché sento dei rumori bestiali alla mia sinistra... Per favore, signor Presidente, il Consigliere Gremmo continua a disturbare... Prima non ascoltava, perché dormiva, e la cosa andava bene a tutto il Consiglio...
Presidente: Consigliere Stévenin, lei svolga il suo intervento. Il Consigliere Gremmo non la disturba, quindi lei continui.
Stévenin (UV): Ha disturbato fino adesso, mentre io stavo parlando.
Tornando al tema, vorrei chiedere al relatore qualcosa in merito al quarto comma dell'articolo 1, laddove si dice: "I posti di ruolo a tempo pieno, che risultino disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, nell'organico dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma nove dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativo al personale regionale) possono essere trasformati in posti a tempo parziale".
Visto infatti che parliamo di personale, ricordo in questa sede che solo in occasione di un'interpellanza, presentata dal nostro Gruppo consiliare, siamo entrati nel merito dell'importante tema delle assunzioni del personale straordinario, di cui all'articolo 7 dello stesso contratto di lavoro, perché evidentemente, per sostituire il part-time si dovrà ricorrere a del personale straordinario.
Detto questo, vorrei capire se, secondo il relatore, si fa riferimento a questo personale per sostituire il personale con contratto a part-time, perché potrebbero sorgere molti interrogativi.
L'articolo 7, infatti, dice praticamente che la Regione "può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore a nove mesi".
Vi si dice anche che la costituzione di questi rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita "per la realizzazione di interventi finalizzati riguardanti in particolare i settori della tutela dei beni culturali ed ambientali, delle attività culturali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, dei servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale, da individuare con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale".
Ora, a me pare che non esista alcuna deliberazione di Giunta che individui i settori specificati dall'articolo 7, per cui non riesco a capire se, quando c'è la necessità di sostituire il part-time, si faccia effettivamente riferimento all'articolo 7 che ho appena letto.
Il comma tre dice ancora: "Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima è reclutato mediante prove selettive attitudinali appositamente bandite ed espletate con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici dei dipendenti regionali o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario nel caso di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo".
Nel ricordare ai colleghi Consiglieri regionali che non si è affatto tenuto conto delle norme previste dal contratto di lavoro per l'assunzione del personale a nove mesi, ribadisco che sussistono non poche perplessità sulla validità di quel tipo di lavoro che è stato instaurato, che è già stato denunciato dal sottoscritto e che credo che in questo momento sia all'attenzione di chi di dovere.
Vorrei però sapere dal relatore se praticamente era a questo che si riferiva il quarto comma dell'articolo 1, laddove si definisce il tipo di personale i cui posti dovranno essere trasformati a tempo parziale.
Ecco, anche se ce n'erano degli altri, erano comunque questi i punti principali per i quali sarebbe stato importante per noi capire sulla base di quali scelte e motivazioni, erano state individuate le qualifiche funzionali escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale, perché ci sorgono vari interrogativi.
Perché, ad esempio, non si è parlato dei forestali? Come si fa a stabilire il tempo di lavoro parziale di un forestale? Da quando esce dalla caserma? Da quando vi si reca al mattino?
Sono state escluse le infermiere, ma perché sono state incluse le assistenti sociali? Non dimentichiamo che le assistenti sociali sono in gran parte dipendenti regionali, anche se praticamente sono state...
(...Interruzione dell'Assessore Beneforti...)
... No, è possibile. Sulla base dell'articolo 2, infatti, l'assistente sociale non è una qualifica funzionale esclusa dal rapporto a tempo parziale, per cui le assistenti sociali possono benissimo chiedere il rapporto a tempo parziale. Anche questo era un interrogativo che volevamo porre.
Ora, poiché sono state escluse anche altre figure professionali, io vorrei capire se c'è stato un accordo in questo senso con il sindacato, se cioè queste figure professionali sono state definite o concordate con il sindacato.
Qual è ora il nostro ruolo? Forse quello di prendere atto di una scelta già fatta? E' questa la situazione? Queste sono le richieste che noi poniamo all'attenzione del Consiglio e che avremmo posto in sede di II Commissione, se ne avessimo avuto la possibilità. Invece, come tutti sappiamo, per una serie di ragioni, non è stato possibile convocare per tempo la II Commissione, abbiamo dovuto soprassedere e siamo venuti a conoscenza solo oggi, qui in aula, degli emendamenti presentati dal Consigliere Ricco, probabilmente d'intesa con la Giunta regionale, senza che i membri della II Commissione ne fossero precedentemente a conoscenza, per poter esprimere una loro valutazione. Eppure queste problematiche avrebbero senz'altro potuto essere discusse in modo più pertinente all'interno della II Commissione.
Se verranno date delle risposte esaurienti alle mie domande ed a quelle del Consigliere Rollandin noi, come ho già detto all'inizio dell'intervento, ci dichiareremo a favore del provvedimento, perché i dipendenti regionali aspettano ormai da lungo tempo la discussione e l'approvazione di questo regolamento da parte del Consiglio regionale.
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin; ne ha facoltà.
Rollandin (UV): Je n'ai pas grand chose à ajouter et je ne veux pas obliger le conseiller Ricco à faire un travail supplémentaire, compte tenu du fait qu'il avait déjà envie de remettre le plus tôt possible ce projet de règlement, afin qu'il n'y ait plus de problèmes, mais...
(...interruption...)
...pour être à part time. Je crois que, d'ici quelque temps, il sera à plein temps à la retraite et, par conséquent, il sera heureux de jouir du fruit de ses années de travail.
De toute façon, je crois qu'il faut faire deux remarques. La première concerne la requête que j'avais faite à propos de l'application de l'article 4, qui ne peut être réglé comme pour les concours. Au niveau des concours, on donne un certain pourcentage, qui peut être jugé de la Commission, à partir des titres et d'autres documents; ici on dit: "Stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l'interessato è: celibe o nubile o vedovo, senza prole...". Je voudrais savoir, entre un célibataire et un veuf, qui a la priorité...
(...interruption...).
L'autre point: "coniugato e coniugato con prole - toujours dans le même pourcentage - in relazione al numero e all'età dei figli". Les reconnus, les non reconnus.
Au-delà de la plaisanterie du moment, il s'agit d'un problème qui peut se présenter, car le risque le plus concret est qu'il y aura une série de requêtes qui ne pourront être satisfaites par l'Administration régionale. Le drame, ce sera au moment où il faudra décider qui ne pourra pas jouir de ce règlement. C'est la raison pour laquelle il faudrait faire un classement. Par exemple, primer avant tout les familles plus nombreuses, qui ont l'exigence d'avoir une personne disponible.
L'autre remarque est liée à l'observation, faite par le Conseiller Ricco, à propos du fait que je ne peux que partager que ce règlement descend d'une loi. C'est normal, mais alors, quel est le sens de l'amendement 4: "...la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima...". Un règlement n'est pas lié à une certaine dépense, c'est la loi qui fixe la dépense et, par conséquent, l'amendement n'a pas de sens...
(...interruption...)
Non, monsieur Ricco, car...
(...interruption...)
...D'une façon spécifique, il faudrait comprendre et savoir que c'est la loi de budget qui va dire quel est le montant disponible pour les frais du personnel. C'est à cette loi qu'on fait référence, pas au règlement, et, par conséquent, l'amendement est inutile...
(...interruption...)
... non, ce n'est pas une question "ad abundantiam", c'est une question qui n'est pas compatible. Que dans un règlement on aille mettre comme barème le montant des frais, cela n'a aucun sens. Je ne sais pas si le rapporteur nous donnera d'autres explications, autrement ce problème n'a pas de sens.
Ce thème a encore une série de points qui ne sont pas tellement clairs. J'espère qu'au moment de l'application et au moment de la discussion avec le forces syndicales, il y aura la possibilité de les éclaircir. On regrette de ne pas avoir eu la possibilité de les approfondir et surtout de faire connaître certaines remarques à l'ensemble du gouvernement, d'une façon spécifique au responsable du gouvernement qui s'occupe aussi du personnel. Il s'agit d'un problème qui le concerne directement, étant donné que l'application est strictement liée à ce thème. N'oublions pas qu'il n'y aura plus de renvoi au Conseil: il n'y a plus que le problème de la Junte et des rapports avec les forces syndicales.
Il faut rappeler qu'une série de lois, qu'on a présentées comme Groupe, ne sont pas encore arrivées à l'attention du Conseil, parce qu'on n'a pas encore trouvé un accord entre les forces syndicales et les responsables du Gouvernement. La conséquence est que des lois importantes ont été arrêtées justement pour ce fait.
Je voudrais rappeler qu'il faudrait être un peu plus correct; ceci ne s'adresse pas à monsieur le rapporteur. On a présenté des projets de lois, il y a sept mois, et aujourd'hui on nous a dit qu'il est urgent et important qu'il y ait ce débat. On peut partager le fait qu'il y ait cette urgence, tout en rappelant, quand même, qu'on pouvait présenter ce règlement il y a six mois, qu'on est en retard non pas au cause des travaux de la Commission - je me permets de le dire et je voudrais aussi le rappeler à monsieur Mafrica - ce n'est pas à cause des travaux de la Commission qu'on a retardé cette discussion.
Par conséquent, je crois qu'il est important et intéressant, sur des thèmes concrets - je voudrais rappeler qu'une série de lois concernent directement le rapport avec les dépendants régionaux - d'avoir une réponse. N'oublions pas qu'on dit ici qu'il est urgent de présenter ce règlement du temps partiel - ce qu'on peut partager; mais, en même temps, je voudrais rappeler que pour les dépendants régionaux il n'y a pas encore la possibilité d'avoir une garantie pour ce qui est du mandat politique. Les "aspettative per mandato politico", ne sont pas encore réglées. On a présenté une loi, il y a neuf mois, et on n'a pas encore eu la possibilité de donner des réponses. Je voudrais rappeler que si, par hasard, quelqu'un présente un recours, je ne sais pas ce qui se passera, car on est arrivé à l'absurde que la loi italienne est plus favorable que la loi régionale, qui devait être, à l'époque, une solution aux problèmes des dépendants régionaux qui avaient des charges politiques. Je crois qu'il faut un minimum de bon sens pour régler le problème dans son ensemble.
Ce problème concerne non pas un parti politique ou un mouvement, mais l'ensemble des dépendants régionaux. Les bureaux compétents n'ont pas la possibilité de donner des réponses, pour la simple raison que la loi conséquente n'est pas approuvée et on ne peut pas toujours dire que c'est à cause du manque d'accord ou de bonne volonté des forces syndicales. La deuxième Commission a entendu les forces syndicales, qui se sont dites disponibles pour faire l'accord - témoins les membres de cette Commission; mais on est encore là, on n'a pas encore de réponse.
On n'a pas la même mesure pour tous les problèmes.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al Consigliere relatore Ricco; ne ha facoltà.
Ricco (DC): Il relatore, come l'ambasciatore, non porta pena...
(...interruzione...)
... Non volevo fare e non credo di aver fatto appelli accorati a nessuno. Capisco l'intervento del collega Stévenin, ma spero di poterlo incontrare un giorno come sindacalista.
Questo regolamento, come ho già detto, è stato predisposto con l'accordo dei sindacati. Chi più di loro ha maggior interesse di noi, poco lavoratori?
Circa l'aumento di spesa, devo dire che la matematica non è un'opinione e che questi stessi discorsi si ripetono quando si discute il bilancio. Il Consigliere Riccarand mi dice che la spesa è sottostimata, l'altro che è sovrastimata... Io invece affermo di aver controllato che non deve esserci una spesa maggiore. Si tratta comunque di opinioni, anche se la matematica non è un'opinione.
Certo, in sede di prima applicazione potrebbero sorgere dei problemi per l'articolo 4, ma, dopo le discussioni in seno alla Commissione competente, tutto rientrerà nella norma.
Augusto, ieri non ti ho fatto gli auguri, eppure era il tuo onomastico... Abbi pazienza, mi sono dimenticato...
(...interruzione...)
... anche il Consigliere Fosson si chiama Augusto... Scusami...
A mio giudizio si tratta comunque di un regolamento ben fatto, elaborato con l'accordo delle associazioni sindacali. Se in futuro si ravviserà la necessità di modificarlo, lo si potrà certamente modificare, ma alla luce dei fatti.
Presidente: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
(Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale)
1. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i seguenti criteri:
a) nel limite del 20 per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64, recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) nel limite del 20 per cento delle qualifiche funzionali dalla prima alla settima;
c) nel limite del 20 per cento dei posti assegnati a ciascun servizio, assessorato, scuola o istituto avuto riguardo alle singole qualifiche.
2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale. La frazione di posto è arrotondata all'unità.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale e ne dispone contestualmente idonea pubblicizzazione fra il personale regionale.
4. I posti di ruolo a tempo pieno, che risultino disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, nell'organico dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma nove dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativo al personale regionale) possono essere trasformati in posti a tempo parziale.
Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
Il comma due dell'articolo 1 è così sostituito:
"2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale. La frazione di posto è arrotondata all'unità, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma uno".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente: Do lettura dell'articolo 1 emendato.
Articolo 1
(Determinazione della pianta organica dei posti a tempo parziale)
1. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i seguenti criteri:
a) nel limite del 20 per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale, per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64, recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) nel limite del 20 per cento delle qualifiche funzionali dalla prima alla settima;
c) nel limite del 20 per cento dei posti assegnati a ciascun servizio, assessorato, scuola o istituto avuto riguardo alle singole qualifiche.
2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale. La frazione di posto è arrotondata all'unità, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma uno.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione entro il 31 gennaio di ogni anno, i posti di organico che possono essere coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale e ne dispone contestualmente idonea pubblicizzazione fra il personale regionale.
4. I posti di ruolo a tempo pieno, che risultino disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, nell'organico dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma nove dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativo al personale regionale) possono essere trasformati in posti a tempo parziale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Individuazione delle qualifiche funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale)
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 64/89 sono escluse, in considerazione delle esigenze dell'utente o per la particolarità del servizio, dal rapporto a tempo parziale, le seguenti qualifiche funzionali dell'organico generale:
a) Personale addetto al servizio di custodia permanente;
b) Magazziniere;
c) Aiuto cuoco;
d) Infermiere;
e) Cuoco;
f) Segretario delle istituzioni scolastiche ed educative;
g) Fattorino-cassiere;
h) Manovratore;
i) Operaio autista;
j) Autista meccanico;
k) Capo cantoniere;
l) Capo operaio;
m) Capo operaio autista;
n) Autista meccanico-Capo garage;
o) Istruttore boscaiolo;
p) Vice capo servizio tecnico;
q) Assistente educatore;
r) Controllore;
s) Capo sala SED;
t) Tecnico di organizzazione;
u) Capo servizio tecnico;
v) Ragioniere economo;
w) Ispettore dell'Ufficio agriturismo;
x) Ispettore per la formazione professionale;
y) Ispettore della vigilanza anagrafica;
z) Ispettore Ufficio turismo.
2. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali, può autorizzare, per le motivazioni indicate al comma uno, l'esclusione dal rapporto a tempo parziale di altre qualifiche funzionali dell'organico dei servizi e uffici dell'Amministrazione regionale, non comprese nell'elenco di cui al comma uno.
Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
Nel comma uno dell'articolo 2 le parole "Ad integrazione" sono sostituite con le parole "In applicazione".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente: Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2
(Individuazione delle qualifiche funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale)
1. In applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 64/89 sono escluse, in considerazione delle esigenze dell'utente o per la particolarità del servizio, dal rapporto a tempo parziale, le seguenti qualifiche funzionali dell'organico generale:
a) Personale addetto al servizio di custodia permanente;
b) Magazziniere;
c) Aiuto cuoco;
d) Infermiere;
e) Cuoco;
f) Segretario delle istituzioni scolastiche ed educative;
g) Fattorino-cassiere;
h) Manovratore;
i) Operaio autista;
j) Autista meccanico;
k) Capo cantoniere;
l) Capo operaio;
m) Capo operaio autista;
n) Autista meccanico-Capo garage;
o) Istruttore boscaiolo;
p) Vice capo servizio tecnico;
q) Assistente educatore;
r) Controllore;
s) Capo sala SED;
t) Tecnico di organizzazione;
u) Capo servizio tecnico;
v) Ragioniere economo;
w) Ispettore dell'Ufficio agriturismo;
x) Ispettore per la formazione professionale;
y) Ispettore della vigilanza anagrafica;
z) Ispettore Ufficio turismo.
2. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali, può autorizzare, per le motivazioni indicate al comma uno, l'esclusione dal rapporto a tempo parziale di altre qualifiche funzionali dell'organico dei servizi e uffici dell'Amministrazione regionale, non comprese nell'elenco di cui al comma uno.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Articolazione dell'orario settimanale ridotto)
1. Il personale che ricopre posti a tempo parziale, osserva un orario settimanale di lavoro di diciotto ore, da articolarsi su almeno cinque giorni lavorativi.
2. La prestazione individuale di lavoro giornaliero si svolge senza interruzioni o intervalli e non può essere inferiore a tre ore.
3. L'articolazione dell'orario settimanale è definita d'intesa con il dirigente del servizio cui ciascun dipendente è assegnato e dev'essere comunicato al servizio del personale dell'Amministrazione regionale.
4. In applicazione della lettera a) del comma tre dell'articolo 4 della legge regionale 64/89, la Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali, può autorizzare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale pari anche al 30 per cento o al 70 per cento della prestazione di lavoro prevista per il personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituita dai rapporti a tempo parziale, non può superare il limite dato dal numero dei posti a tempo pieno dell'organico. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita con il medesimo provvedimento di deroga.
5. La Giunta regionale, per consentire la partecipazione a corsi di formazione della durata giornaliera o settimanale, superiore a quella stabilita per il dipendente a tempo parziale, può eccezionalmente e con provvedimento motivato, autorizzare un'articolazione d'orario diversa da quella indicata nei commi uno e due, onde consentire nell'arco dei successivi trenta giorni di compensare le ore aggiuntive effettuate.
6. In casi particolari e per eccezionali e motivate esigenze di servizio, la Giunta regionale può autorizzare l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro per il dipendente a tempo parziale, soltanto su alcune giornate della settimana e per non meno di tre.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale)
1. Il personale regionale di ruolo, appartenente ad una delle qualifiche funzionali per le quali sono previsti posti a tempo parziale, ai sensi del comma tre dell'articolo 1, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, facendo pervenire a pena di decadenza, entro il trenta aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice nella quale l'interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:
a) data e luogo di nascita
b) stato civile
c) residenza
d) qualifica funzionale rivestita
e) situazione familiare o personale che ha determinato la necessità della richiesta del rapporto a tempo parziale.
2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.
3. La Giunta regionale o la Commissione di cui al comma due, compie le sue valutazioni tenendo presente gli elementi previsti nel comma cinque dell'articolo 7 della legge regionale 64/1989 e i sottoindicati punteggi ad essi connessi per quanto riguarda la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale:
a) stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l'interessato è:
1) celibe o nubile o vedovo, senza prole;
2) coniugato;
3) coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
4) celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
5) familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi;
b) Situazione personale e familiare: da 0 a 30 punti tenendo conto:
1) del fatto che il coniuge svolga o meno attività lavorativa;
2) del fatto che l'interessato sia portatore di handicap o di invalidità riconosciuta;
3) della presenza di persone a carico alle quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento ad invalidi civili totalmente inabili);
4) della presenza di familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
5) della presenza di figli in età pre-scolare o scolare che frequentano scuole o istituti in comune diverso da quello della sede di servizio dei genitori e che abbiano necessità di viaggiare quotidianamente per recarsi a lezione;
c) Necessità di studio del richiedente: da 0 a 15 punti tenendo presente:
1) se trattasi di scuola media superiore;
2) se trattasi di corsi universitari;
d) Anzianità di servizio: da 0 a 10 punti;
e) Domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.
4. La Giunta regionale approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l'assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.
5. L'orario di servizio a tempo parziale può essere usufruito per i motivi di cui alle lettere a, b, c, d, del comma cinque dell'articolo 7 della legge regionale 64/1989, da uno solo dei componenti il nucleo familiare, qualora siano entrambi dipendenti dall'Amministrazione regionale, fatti salvi casi di eccezionale gravità da autorizzarsi da parte della Giunta regionale.
6. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti con maggior anzianità di servizio.
Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 4, proposto dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
La lettera a) del comma tre dell'articolo 4 è così sostituita:
"a) Stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l'interessato:
1) è celibe o nubile o vedovo, senza prole;
2) è coniugato;
3) è coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
4) è celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
5) ha familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 4 emendato.
Articolo 4
(Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale)
1. Il personale regionale di ruolo, appartenente ad una delle qualifiche funzionali per le quali sono previsti posti a tempo parziale, ai sensi del comma tre dell'articolo 1, può chiedere la trasformazione del proprio rapporti da lavoro da tempo pieno a tempo parziale, facendo pervenire a pena di decadenza, entro il trenta aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice nella quale l'interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:
a) data e luogo di nascita
b) stato civile
c) residenza
d) qualifica funzionale rivestita
e) situazione familiare o personale che ha determinato la necessità della richiesta del rapporto a tempo parziale.
2. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.
3. La Giunta regionale o la Commissione di cui al comma due compie le sue valutazioni tenendo presente gli elementi previsti nel comma cinque dell'articolo 7 della legge regionale 64/1989 e i sottoindicati punteggi ad essi connessi per quanto riguarda la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale:
a) Stato civile: da 0 a 30 punti, tenendo conto se l'interessato:
1) è celibe o nubile o vedovo, senza prole;
2) è coniugato;
3) è coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
4) è celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
5) ha familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi.
b) Situazione personale e familiare: da 0 a 30 punti tenendo conto:
1) del fatto che il coniuge svolga o meno attività lavorativa;
2) del fatto che l'interessato sia portatore di handicap o di invalidità riconosciuta;
3) della presenza di persone a carico alle quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento ad invalidi civili totalmente inabili);
4) della presenza di familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
5) della presenza di figli in età pre-scolare o scolare che frequentano scuole o istituti in comune diverso da quello della sede di servizio dei genitori e che abbiano necessità di viaggiare quotidianamente per recarsi a lezione;
c) Necessità di studio del richiedente: da 0 a 15 punti tenendo presente:
1) se trattasi di scuola media superiore;
2) se trattasi di corsi universitari;
d) Anzianità di servizio: da 0 a 10 punti;
e) Domicilio, solo se diverso dal comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.
4. La Giunta regionale approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l'assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.
5. L'orario di servizio a tempo parziale può essere usufruito per i motivi di cui alle lettere a, b, c, d, del comma cinque dell'articolo 7 della legge regionale 64/1989, da uno solo dei componenti il nucleo familiare, qualora siano entrambi dipendenti dall'Amministrazione regionale, fatti salvi casi di eccezionale gravità da autorizzarsi da parte della Giunta regionale.
6. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti con maggior anzianità di servizio.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno)
1. Il personale regionale di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo parziale in corso da almeno tre anni, può chiedere la trasformazione, motivandone le ragioni, del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, facendo pervenire, a pena di decadenza, entro il trenta aprile, al Servizio del personale, apposita domanda in carta semplice, nella quale l'interessato dichiara, oltre al proprio cognome e nome:
a) data e luogo di nascita;
b) stato civile;
c) residenza;
d) qualifica funzionale rivestita;
e) situazione che ha determinato la necessità della richiesta di cambiamento del rapporto di lavoro.
2) Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti a tempo pieno disponibili per concorso nell'organico, la Giunta regionale procede alla nomina di apposita commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, per la formazione della graduatoria.
3. La Giunta regionale o la commissione di cui al comma due, compie le sue valutazioni tenendo presenti i sottoindicati elementi ed i punteggi ad essi connessi:
a) Stato civile: da 0 a 25 punti:
1) celibe o nubile o vedovo, senza prole;
2) coniugato;
3) coniugato con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
4) celibe o nubile o separato o divorziato o vedovo, con prole, in relazione al numero e all'età dei figli;
5) familiari a carico diversi dai figli o altri conviventi;
b) Situazione personale: da 0 a 25 punti:
1) figli non più in età prescolare;
2) venir meno delle gravi e motivate ragioni personali e di famiglia che portarono al precedente rapporto;
3) disagiate condizioni economiche;
c) conclusione o cessazione dei corsi di studio: da 0 a 10 punti;
d) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; da 0 a 30 punti;
e) domicilio, solo se diverso dal Comune sede di servizio: da 0 a 15 punti.
4. La Giunta regionale approva la graduatoria con propria deliberazione, recante anche l'assegnazione dei posti, tenuto conto della titolarità dei richiedenti.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(Accesso dall'esterno)
1. I posti di organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno.
2. Non è consentito, nell'ambito delle operazioni di trasformazione del rapporto, di cui agli articolo 4 e 5, il passaggio, all'interno dello stesso livello retributivo, da una qualifica funzionale ad altra diversa, salvo che il dipendente sia in possesso dei requisiti di studio od altro richiesti dalla nuova qualifica funzionale. A tal fine deve allegare alla domanda di trasformazione del rapporto di cui agli articolo 4 e 5, il titolo di studio richiesto dalla nuova qualifica.
Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 6, proposto dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
Il comma uno dell'articolo 6 è così sostituito:
"1. I posti di organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno; la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 6 emendato.
Articolo 6
(Accesso dall'esterno)
1. I posti di organico a tempo parziale eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti secondo la normativa regionale vigente in materia di reclutamento del personale regionale a tempo pieno; la copertura dei posti è consentita entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.
2. Non è consentito, nell'ambito delle operazioni di trasformazione del rapporto, di cui agli articolo 4 e 5, il passaggio, all'interno dello stesso livello retributivo, da una qualifica funzionale ad altra diversa, salvo che il dipendente sia in possesso dei requisiti di studio od altro richiesti dalla nuova qualifica funzionale. A tal fine deve allegare alla domanda di trasformazione del rapporto di cui agli articolo 4 e 5, il titolo di studio richiesto dalla nuova qualifica.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 emendato, testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(Stato giuridico)
1. Al personale con rapporto a tempo parziale, si applica lo stato giuridico previsto per il restante personale regionale, con le seguenti eccezioni:
a) divieto di prestazioni straordinarie;
b) divieti di congedi, aspettative, permessi o benefici di qualunque natura, che comportino, a qualsiasi titolo, riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, fatte salve disposizioni legislative particolari in materia;
c) divieto di attribuzioni di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di servizi, uffici o unità organiche comunque denominate dell'Amministrazione regionale ovvero di funzioni che comportino l'obbligo della resa del conto giudiziale;
d) divieto di conferimento di incarichi per qualifiche superiori, per le quali è esclusa la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
e) possibilità di conferimento di incarichi a qualifiche superiori, esclusivamente in posti del medesimo ruolo nel rispetto dell'originale tipo di rapporto a tempo pieno o a tempo parziale.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
(Norme transitorie)
1. In sede di applicazione, la Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i posti di organico che possono essere coperti con rapporti di lavoro a tempo parziale.
2. Le domande previste dall'articolo 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale che definisce l'organico generale dell'Amministrazione regionale, al Servizio del personale. E' escluso dall'applicazione delle presenti norme transitorie il personale indicato al comma quattro dell'articolo 7 della legge regionale 64/89, per il quale gli effetti della trasformazione decorrono dal 1° settembre e dal 16 agosto.
Presidente: Do lettura di un emendamento all'articolo 8, presentato dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
Il comma due dell'articolo 8 è così sostituito:
"2. Le domande previste dall'articolo 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto amministrativo di cui al comma uno. E' escluso dall'applicazione delle presenti norme transitorie il personale indicato al comma quattro dell'articolo 7 della legge regionale 64/89, per il quale gli effetti della trasformazione decorrono dal 1° settembre e dal 16 agosto".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 8 emendato.
Articolo 8
(Norme transitorie)
1. In sede di applicazione, la Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i posti di organico che possono essere coperti con rapporti di lavoro a tempo parziale.
2. Le domande previste dall'articolo 4 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto amministrativo di cui al comma uno. E' escluso dall'applicazione delle presenti norme transitorie il personale indicato al comma quattro dell'articolo 7 della legge regionale 64/89, per il quale gli effetti della trasformazione decorrono dal 1° settembre e dal 16 agosto.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
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