Oggetto del Consiglio n. 242 del 3 luglio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 242/75 - MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 95, DEL 13 MARZO 1975.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 95 in data 13 marzo 1975, ha determinato i criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20.

Il predetto provvedimento al numero 10° della parte deliberativa prevede, ai fini dell'assegnazione degli alloggi in argomento, l'attribuzione di punti 3 indistintamente a tutti i mutilati ed invalidi di guerra e per causa di servizio, senza prevedere, d'altra parte, l'attribuzione di alcun punteggio ai mutilati invalidi civili, sordomuti, ciechi civili e mutilati invalidi del lavoro.

Nel rilevare la particolare condizione personale e sociale che ogni invalidità determina in chi ne sia afflitto e nel ritenere opportuno l'ancorare il punteggio per tutti gli invalidi al grado od alle categorie di invalidità, la Giunta regionale, propone che il Consiglio regionale;

Visto il vigente regolamento delle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio regionale;

deliberi

di modificare ed integrare come segue il numero 10° della parte deliberativa del provvedimento del Consiglio regionale n. 95 del 13 marzo 1975:

"10°)

a) - Mutilati ed invalidi di guerra e per cause di servizio

di 6° categoria

punti 0,50

" 5° "

" 1,00

" 4° "

" 1,50

" 3° "

" 2,00

" 2° "

" 2,50

" 1° "

" 3,00

b) - Mutilati e invalidi civili e del lavoro

con grado di invalidità

50%

punti 0,50

" " " "

60%

" 1,00

" " " "

70%

" 1,50

" " " "

80%

" 2,00

" " " "

90%

" 2,50

" " " "

100%

" 3,00

c) Ciechi civili riconosciuti con un residuo visivo inferiore al 20%

punti 1,50

- con cecità assoluta

" 3,00

d) Sordomuti riconosciuti

" 1,50

Jorrioz (IND.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Come loro Signori ricorderanno, già nella discussione avvenuta in questo Consiglio per stabilire i criteri di assegnazione degli alloggi era stato richiesto di avere una particolare considerazione non soltanto per i mutilati e invalidi di guerra, ma anche per i mutilati e invalidi civili. La Giunta aveva chiesto che il provvedimento in questione venisse portato così come era, impegnandosi a portare... non appena il provvedimento fosse stato approvato nel suo complesso. È quello che facciamo con questa deliberazione di modifica e, come loro vedranno, il punto 10 della parte deliberativa del provvedimento del Consiglio regionale n. 95 del 13 marzo 1975 presenta una modifica a seconda del grado di invalidità, sia per cause di guerra o di servizio, sia per invalidi civili del lavoro, ciechi civili e sordomuti riconosciuti, in modo da aggiungere ai punteggi esistenti un piccolo punteggio supplementare per queste categorie.

Dolchi (P.C.I.) - Vi ruberò qualche minuto perché la proposta della Giunta che noi condividiamo vi dà anche lo spunto di sottolineare alcuni problemi connessi alle valutazioni delle graduatorie e al bando di concorso. Rassicuro il Consiglio che quanto dico adesso non lo dirò poi più quando discuteremo una mozione che abbiamo presentato su questo argomento.

Primo argomento: per quanto riguarda la proposta dell'oggetto n. 14, siamo d'accordo e non possiamo che compiacerci in quanto avevamo a suo tempo presentato, nel corso della discussione sulla deliberazione, un emendamento che allora non era stato approvato dalla maggioranza e che adesso, anche se maggiormente articolato, la maggioranza fa proprio. Ecco, vorrei far presente che anche in quella stessa seduta, oltre all'emendamento concernente i mutilati invalidi di guerra e invalidi civili, avevamo presentato una precisazione che riguardava gli emigrati.

Vorrei solo sottolineare che - non me lo auguro per la rapidità con cui dovranno essere fatte le assegnazioni - avevamo allora insistito che fosse precisato un termine oltre il quale non si poteva andare indietro nel tempo a riconoscere la caratteristica di emigrato proprio per condividere la proposta che allora era della Giunta e cioè di agevolare con quei famosi tre punti gli emigrati che, avendo passato un periodo all'estero, rientravano e, proprio perché rientravano in questo momento di particolare difficoltà di reperimento di alloggi, avevano bisogno di questi tre punti. Ecco, lo metto solo come momento di attenzione perché potrebbe darsi - e mi è giunto all'orecchio - che casi di questo tipo ce ne fossero e che quindi potevano portare un certo disguido. Io sono stato un emigrato nel 1932, ho fatto un anno di lavoro all'estero quell'anno, adesso partecipo e, siccome non c'è questa limitazione nel tempo, voglio i tre punti perché sono stato genericamente emigrato.

L'altro problema è particolare, lo sottopongo alla Giunta perché fa parte di quella deliberazione, di quel bando di concorso per l'assegnazione dei 48 alloggi ed è un primo problema, richiamo l'attenzione del Presidente perché forse può risolverlo o con una deliberazione, o con una sua lettera. Il bando di concorso per l'assegnazione dei 48 alloggi fatti dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari prevede il versamento del deposito cauzionale pari a due mensilità di affitto e precisa che si tratta di un deposito non fruttifero. Ecco, la compagna Siggia mi ha confortato col suo parere legale: d'altra parte, credo che il Presidente della Giunta sia al corrente che, dal novembre 1969, con legge n. 833, è stato stabilito che per tutti i contratti di locazione i depositi cauzionali debbono essere versati sul conto bancario vincolato e i relativi interessi debbono essere accreditati all'inquilino. Ecco, non si vede perché l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, in violazione della legge, chieda invece un deposito non fruttifero.

L'altro problema, anche se è un problema di dettaglio, è però importante e riguarda il deposito di lire cinque mila per spese contrattuali. Non è tanto l'entità della somma, le cinque mila lire, quanto la questione di principio che può essere fatta sulla registrazione dei contratti di locazione, in quanto è obbligatoria nel caso che l'importo del canone annuo superi le 600 mila lire. Ora, in base alla deliberazione di Giunta che fissa il canone, se noi prendiamo in considerazione solo il valore, cioè, solo il canone dell'ammortamento dei 40 anni, eccetera, abbiamo una cifra di 384.120 per gli alloggi più grandi e di 320.100 per gli altri alloggi più piccoli. Il fatto che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari o la Giunta nella sua deliberazione abbiano compreso tutte le altre spese e quindi abbiano fatto raggiungere globalmente una cifra che supera le 600.000 lire mi sembra che non sia conforme allo spirito non solo della norma ma anche allo spirito della legge regionale che aveva stabilito e che stabilisce i contratti di locazione.

In più, siccome la legge stessa prevede il diritto agli inquilini di gestirsi direttamente, se lo ritengono, il riscaldamento, il fatto di considerare canone di locazione il canone rimborso delle 40 annualità divise, più le spese di riscaldamento, la manutenzione, eccetera, è in contrasto, e non si vede come potrebbe essere stabilito se gli inquilini intendono farsi le spese e la conduzione del riscaldamento per conto proprio, come potrebbe poi per una casa essere considerato canone di affitto mensile il tutto, cioè canone più riscaldamento, spese di manutenzione, luce, acqua e pulizia, eccetera, o in un'altra casa, invece, solamente il canone perché gli inquilini il riscaldamento se lo gestiscono da soli.

Erano queste le due considerazioni che volevo fare alla Giunta. Forse senza un atto deliberativo possono essere ovviati questi inconvenienti.

Mi permetto invece di presentare un ordine del giorno e, se il Presidente del Consiglio ritiene che dopo la distribuzione possa essere poi votato nel corso della mozione, noi non abbiamo niente in contrario. Nell'ordine del giorno si fa una precisazione - e questo lo riteniamo necessario dopo l'acquisto della casa, chiamiamola così, "dell'appezzamento Berti" - per quanto riguarda la legge 27 aprile 1973, n. 20, legge regionale che fissa nel 10% il valore del terreno da aggiungere nel calcolo che porta la fissazione del canone. La nostra proposta è quindi di presentare un ordine del giorno. Se il Consiglio intende votarlo subito, noi non abbiamo niente in contrario, anzi, siamo d'accordo; se invece, per una maggiore riflessione, si vuole votare nel corso della mozione, lo presento subito affinché sia distribuito. Praticamente dice questo: "invitare la Giunta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge con il quale si stabilisce che l'incidenza del 10% del costo del terreno sul prezzo di affitto degli alloggi realizzati in base alla legge regionale 27 aprile 1973 è intesa come incidenza massima e che, in ogni caso, tale incidenza massima non può superare l'ammortamento in 40 anni del costo di acquisizione delle aree edificabili in base alle norme dettate dalla legge 865, 22 ottobre 1971, situazione regionale".

Questo era già nello spirito della legge, i Consiglieri colleghi se lo ricorderanno quando abbiamo insistito per quel 10% che fosse una cifra da aggiungersi ma non oltremodo onerosa.

Ecco, rimane il fatto che, se l'incidenza del terreno per iniziative del tipo che abbiamo contestato nella passata seduta riguardanti acquisti a trattativa privata diventa onerosa, può notevolmente incidere sul canone di affitto, riteniamo che una correzione o una precisazione della legge regionale vigente "come incidenza massima" potrebbe tranquillizzare e i Consiglieri che hanno fatto la battaglia per l'equo canone, e i cittadini che sono interessati a questo problema.

Andrione (U.V.) - Per quanto riguarda le questioni sollevate: emigrati, deposito cauzionale non fruttifero e le spese contrattuali, mi impegno a interessarmi presso l'Istituto delle Case Popolari per chiarire o per eliminare gli inconvenienti esistenti.

Per l'ordine del giorno chiederei di avere il tempo di studiarlo, lo discutiamo e lo votiamo successivamente. Per questo, invece, o anche per iscritto darò una risposta al Consigliere Dolchi su quanto avrò potuto appurare.

Jorrioz (IND.) - Bene, c'è la proposta del Presidente della Giunta di un momento di meditazione sull'ordine del giorno presentato e, intanto, facciamo distribuire le copie a tutti i Gruppi. C'è qualche altro Consigliere che vuol prendere la parola sull'argomento? Se non c'è nessun altro Consigliere, metto in votazione... chiedo scusa, non l'avevo visto. La parola al Consigliere Parisi.

Parisi (M.S.I.-D.N.) - Signor Presidente, Signori Consiglieri, questo provvedimento mi dà spunto di trattare l'argomento in relazione al blocco fitti e a quello che l'operaio viene a pagare con l'assegnazione degli alloggi. Sono d'accordo per quanto concerne la graduatoria per l'assegnazione di questi alloggi e, indubbiamente, penso che tutti lo siano; ma il Governo si fa subito dovere di bloccare gli affitti anche a tre o quattro giorni dalla scadenza, com'è successo ultimamente alla fine di giugno.

Non capisco, però, con quali criteri l'Istituto Case Popolari dà in locazione questi alloggi ai lavoratori che, per quanto mi risulta, ad esempio, un alloggio di quattro locali e servizi, se un privato ha pagato di tasca propria, è costretto a continuare a mantenere un fitto di 20-25 mila lire, l'Istituto Autonomo Case Popolari dà in fitto questi alloggi al prezzo di lire 62 mila mensili.

Ora, se noi facciamo i calcoli, sviluppiamo i calcoli, veniamo a stabilire che un operaio che ha in assegnazione un alloggio delle case popolari viene a pagare 744 mila lire all'anno, meno le 150 mila lire che sono di spese di riscaldamento, luce, eccetera, viene a pagare 594 mila, non capisco perché si insiste su questo.

Se l'Istituto Autonomo Case Popolari vuole andare incontro ai lavoratori, deve adeguare anche lui il prezzo, il canone di fitto in base al blocco degli affitti che non può essere rimosso, perché vi è una sperequazione di fatto che è un'ingiustizia. Il proprietario deve accontentarsi di quattro soldi, dopo aver speso del denaro proprio, e l'Istituto Case Popolari, che costruisce gli alloggi con fondi dei lavoratori e non di tasca propria, pratica questi affitti. Grazie.

Jorrioz (IND.) - Se non c'è nessun altro che prende la parola, metto in votazione il punto n. 14 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

---

Il Consiglio

delibera

di modificare ed integrare come segue il numero 10° della parte deliberativa del provvedimento del Consiglio regionale n. 95 del 13 marzo 1975:

"10°)

a) - Mutilati ed invalidi di guerra e per cause di servizio

di 6° categoria

punti 0,50

" 5° "

" 1,00

" 4° "

" 1,50

" 3° "

" 2,00

" 2° "

" 2,50

" 1° "

" 3,00

b) - Mutilati e invalidi civili e del lavoro

con grado di invalidità

50%

punti 0,50

" " " "

60%

" 1,00

" " " "

70%

" 1,50

" " " "

80%

" 2,00

" " " "

90%

" 2,50

" " " "

100%

" 3,00

c) Ciechi civili riconosciuti con un residuo visivo inferiore al 20%

punti 1,50

- con cecità assoluta

" 3,00

d) Sordomuti riconosciuti

" 1,50