Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1925 del 28 febbraio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1925/IX - Disegno di legge: "Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale?.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) - Il disegno di legge 260 è di fatto la riproduzione del disegno di legge 241, in quanto lo stesso è stato rinviato non vistato, dal presidente della commissione di coordinamento in data 27 dicembre 1990. Questo nuovo disegno di legge tiene conto dei rilievi fatti, senza per questo far mancare all'Aero Club Valle d'Aosta quel sostegno finanziario che la Giunta e il Consiglio regionale avevano ritenuto necessario, in una ottica di salvaguardia e potenziamento di un settore turistico come quello aeronautico, che è di rilevante importanza ed in continua espansione. Infatti il finanziamento del 1991 doveva essere di 250 milioni, perché non è altro che la riproduzione dei fatti di quello previsto dal disegno di legge 241, che sono 125 milioni per il 1990, 125 milioni per il 1991.

Non sono decadute le motivazioni espresse nella mia relazione al disegno di legge 241, quando all'ultimo comma sottolineavo la necessità di prendere atto del disavanzo finanziario rilevabile dal bilancio dell'anno 1989. Per questa ragione presento un emendamento, affinché il contributo all'Aero Club Valle d'Aosta venga erogato entro il 31 marzo di ogni anno, per evitare che l'associazione ricorra ai ripiani bancari.

Colgo l'occasione per informare i colleghi consiglieri che l'andamento dell'iscrizione al club per l'anno in corso, sia da parte dei vecchi soci che dei nuovi, sta dando buoni risultati, il che lascia prevedere un andamento associativo migliore dell'anno passato. Inoltre le pre-iscrizioni dei piloti stranieri, soprattutto tedeschi e olandesi, per l'annuale stage primaverile, sono già iniziate, come stabilito dal programma sociale del club; tutto lascia prevedere che queste iniziative confermeranno le positive esperienze degli anni precedenti.

Non ho voluto rifare tutta la cronistoria del numero, che è già stata fatta nel Consiglio precedente; vi sono degli emendamenti che sono allegati alla legge, pertanto non ne do lettura.

Presidente - E' aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

(Finalità)

1. E' autorizzata l'erogazione a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta di un contributo ordinario annuo a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell'aeromodellismo e del paracadutismo sportivo, tenuto conto della rilevanza turistica e sportiva assunta da tali attività in ambito regionale ed allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica in Valle d'Aosta.

2. Il contributo di cui al comma uno, viene erogato in aggiunta ai contributi che l'Aero Club Valle d'Aosta percepisce, unitamente alle altre società sportive operanti in Valle d'Aosta, per lo svolgimento dell'attività agonistica, così come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, recante norme in materia de "Interventi a favore dello sport?.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l'Aero Club e la Giunta regionale, che definisca le caratteristiche e le modalità di presentazione dei piani annuali di attività e di sviluppo dell'Aero Club, i volumi e l'utilizzo degli immobili aeroportuali di competenza, i rapporti con gli altri utilizzatori delle strutture e con l'ente gestore.

Presidente - All'articolo 1 c'è l'unanimità del Consiglio? Questo agevolerebbe il fatto che gli emendamenti li considererei inseriti negli articoli.

Pongo in votazione l'articolo1 con gli emendamenti proposti dalla commissione, che do per letti:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 2 con gli emendamenti proposti dalla commissione:

Articolo 2

(Modalità di erogazione)

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla concessione e alla liquidazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta di una domanda corredata dal bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno cui la stessa si riferisce, nonché da una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e di quella programmata nell'anno cui il contributo si riferisce.

2. Il contributo è liquidato entro il 31 marzo di ogni anno finanziario.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 3 al quale vi è l'emendamento sostitutivo proposto dalla commissione:

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 250 milioni, graverà sul capitolo 66570, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede: per lire 125 milioni mediante riduzione al capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti?, a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 del Bilancio di previsione per l'anno in corso (Area attività produttive. Settore turismo D2.11 Lett. b); per le restanti lire 125 milioni, mediante riduzione dal capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento? a valere sull'accantonamento concernente: "Campo regionale di golf in Comune di Fénis? (Area attività produttive. Settore turismo D2.10); su detto accantonamento risulta quindi la minor somma di lire 675 milioni.

3. A decorrere dall'esercizio 1992, l'entità del finanziamento sarà determinata annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta).

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) - Sull'emendamento all'articolo3 ho qualche riserva; voterò a favore però vorrei esprimere una preoccupazione in modo che poi il Consiglio e la Giunta possano tenerla presente, per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi al 1991.

Il problema è questo: nel disegno di legge 241, che poi era stato approvato dal Consiglio, si diceva all'articolo 3, che per l'esercizio 1990 il contributo era stabilito in lire 125 milioni; per gli esercizi successivi il contributo era lo stesso con un aumento in percentuale all'aumento dell'indice del costo della vita.

Con questa modifica dell'articolo3 si dice che per il 1991 viene dato un contributo di 250 milioni perché, come ha detto il relatore Bajocco, si cumula in due anni, 1990 e 1991, quindi si dà un contributo che vale in realtà per due anni, però poi scompare in tutto l'articolo il riferimento ad una base annua del contributo. Non è più detto da nessuna parte che il contributo annuo è di 125 milioni rivalutabile poi in base all'indice annuo, si dice solo che a decorrere dall'esercizio 1992 l'entità del finanziamento sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio. Non vorrei che a partire dal 1992 ci ritrovassimo di nuovo con 250 milioni, partendo magari dalla premessa che nel 1991 si sono dati 250 milioni.

E' un po' questa formulazione tecnicamente infelice, comunque vorrei che fosse chiaro che il contributo annuo è di 125 milioni e che solo per dei motivi di ritardo quest'anno si danno 250 milioni, ma a partire dall'esercizio 1992 e successivi ce ne saranno 125.

Un'altra osservazione che vorrei fare, riguarda una tecnica legislativa che purtroppo è anche una sostanza politica. In altri provvedimenti, ho presente, ad esempio, il finanziamento dell'istituto storico della Resistenza o altre leggi di contributi che la Regione dà con delle leggi, viene prevista una scadenza temporale, cioè sono leggi che vanno per 3-4 anni e che poi devono essere nuovamente votate dal Consiglio. Questo risponde anche ad una logica di corretta gestione, nel senso che il Consiglio dopo un certo periodo di tempo deve valutare l'opportunità di rifinanziare la legge, di riconfermare la sua validità. Invece così come è impostato questo provvedimento, diventa un po' a scadenza indeterminata, quindi, con un mero inserimento in un capitolo di bilancio annuale, viene di fatto rifinanziato.

Volevo soltanto esprimere alcune preoccupazioni che mi derivano da questa formulazione del testo del disegno di legge e chiedere che intanto si tenga conto di questa osservazione, nella quantifi-cazione poi dei bilanci successivi; se si arriverà ad una nuova redazione di questa legge e comunque in questi casi, chiedo di cercare di formulare tecnicamente in modo più corretto queste proposte di legge.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) - Posso capire la preoccupazione del Consigliere Riccarand; questo emendamento lo hanno fatto i tecnici dell'Assessorato alle finanze, ma l'intendimento è quello che i 250 milioni sono 125 milioni per il 1990 e 125 milioni per il 1991; in seguito saranno 125 milioni.

Capisco quanto diceva il Consigliere Riccarand che la legge può essere fatta in modo diverso; propongo di votare questa volta la legge in questo modo, per l'anno 1992 vedremo di tenere in considerazione le osservazioni fatte dal Consigliere.

Presidente - L'unico riferimento, senza voler entrare nel merito, è che dai resoconti risulta che la volontà del Consiglio, anche se non appare nella legge, è che non sia una legge sine die ma come più volte affermato dal Consiglio stesso in altre occasioni, ci siano dei provvedimenti a termine, triennali in genere, per quanto mi ricordo.

Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.

Pascale (PSI) - In aggiunta a quanto ha già detto il Consigliere Bajocco, volevo dire che se non è stato previsto nella legge il contributo dal 1992 in poi, è perché si è voluto comunque tener presente, come era stato fatto nel precedente disegno di legge, l'opportunità e la possibilità di aumentare questo contributo fisso, che comunque sarà di 125 milioni, di quel minimo necessario per adeguarlo all'indice Istat, altrimenti avremmo potuto fissare questo contributo sempre.

Ma proprio per ovviare alle osservazioni che sono state fatte dal presidente della commissione di coordinamento, non abbiamo voluto precisare che per il 1992 sarà 125 milioni; sarà 125 milioni più l'indice Istat, non so, potrà essere iscritta in bilancio una cifra di 130 milioni, ma c'è già una intesa abbastanza chiara con l'Aero Club. D'altra parte l'Aero Club deve dimostrare con i suoi bilanci i suoi deficit, che comunque non superano mai molto di più questa cifra.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 4, anche questo sostituito dall'emendamento proposto dalla Commissione:

Articolo 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti?

lire 125.000.000

Cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento?

lire 125.000.000

totale in diminuzione

lire 250.000.000

in aumento:

Cap. 66570 (di nuova istituzione)

Codifica regionale 2.2.4.10

Codificazione 1.1.1.6.2.2.08.09.09

"Contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta, per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale?.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo4:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo5:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

***