Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1865 del 14 febbraio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1865/IX - Approvazione dello schema di convenzione per l’insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Pont-Saint-Martin, Società Mongas s.r.l.

Presidente: Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 34 dell’ordine del giorno trattato.

IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare, nel testo allegato, lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione e la Società Mongas s.r.l., avente per oggetto l’insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Pont-Saint-Martin;

2) di conferire alla Finaosta S.p.A. l’incarico di effettuare l’intervento di finanziamento previsto dal paragrafo 2.5. dello schema di convenzione allegato, da erogarsi a decorrere dall’anno 1991, dando atto che i relativi oneri graveranno sul fondo di dotazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di subordinare la stipulazione della convenzione all’ottenimento da parte della società Mongas s.r.l. dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la realizzazione di depositi di G.P.L. (gas di petrolio liquefatti).

Regione Autonoma Valle d’Aosta

CONVENZIONE

per l’insediamento di attività produttiva in Comune di Pont-Saint-Martin

TRA

la Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale 80002270074, in persona del Presidente della Giunta regionale

in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n.RO , in data..............., controllata dalla Commissione di Coordinamento il................... con il n.RO

E

la Società Mongas s.r.l., codice fiscale 00512630070, con sede in Issogne, fraz. Mure, capitale sociale lire 20 milioni, rappresentata dal sig.

in qualità di

a questo autorizzato da

premesso che:

- la società Mongas s.r.l., in seguito denominata Società, è interessata a consolidare nella Regione Valle d’Aosta una attività concernente la lavorazione, miscelazione, stoccaggio di gas liquidi, commercio di gas liquidi e compressi;

- la Regione Valle d’Aosta, in seguito denominata Regione, è interessata al predetto insediamento, al fine di mantenere l’occupazione e favorire l’incremento ed il rinnovamento delle attività industriali nel proprio territorio;

si conviene quanto segue

1. - La Società si impegna a:

1.1. mantenere nella Regione Valle d’Aosta, per tutta la durata del comodato e della locazione degli immobili di cui al paragrafo 2., la sede sociale, legale e fiscale, nonché l’attività produttiva. L’attività produttiva avrà inizio entro 1 mese dalla consegna degli immobili sopracitati, che verrà effettuata previa redazione di apposito verbale, a cura del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato delle Finanze della Regione;

1.2. garantire l’occupazione complessiva di 7 unità residenti in Valle d’Aosta, all’inizio dell’attività produttiva e di 12 unità entro tre anni dall’inizio della medesima.

Nelle assunzioni, nell’osservanza delle norme sul collocamento, sarà data priorità ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in disoccupazione speciale residenti nel Comune di Pont-Saint-Martin o nei Comuni limitrofi;

1.3.non distogliere, per il periodo di dieci anni decorrenti dall’inizio dell’attività, da altre aziende industriali operanti in Valle d’Aosta, personale specializzato, fatti salvi eventuali accordi interaziendali;

1.4. curare la formazione del personale mediante corsi teorici ed esercitazioni pratiche, da concordare preventivamente con la Regione, anche eventualmente con affiancamento sui posti di lavoro o tirocinio parzialmente improduttivo;

1.5. effettuare, nel triennio successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, investimenti in impianti ed attrezzature per un importo previsto in lire 800 milioni;

1.6. comunicare all’Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, entro 10 giorni dall’assunzione o licenziamento di lavoratori, il nominativo degli stessi e, alla fine di ogni esercizio, inviare una relazione contenente lo stato dell’occupazione, degli investimenti, nonché la situazione economica e finanziaria della società;

1.7. adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente riguardo alla difesa della salute dei lavoratori, allo smaltimento dei rifiuti, alla qualità degli scarichi industriali e delle emissioni atmosferiche ed, in generale, evitare qualsiasi attività inquinante;

1.8. mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire che i processi produttivi e le movimentazioni delle merci avvengano in condizioni di assoluta sicurezza;

1.9. fornire tempestivamente all’Assessorato dei lavori Pubblici la documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione di stabilimenti industriali e relativi impianti fissi, con particolare riferimento alle materie elencate nel punto 1.7.;

1.10. rivolgersi per tutte le necessità di produzione di beni o prestazioni di servizi, a parità di prezzo e condizioni, ad aziende operanti nella Regione Valle d’Aosta;

1.11. effettuare preferibilmente nella Regione Valle d’Aosta le operazioni di sdoganamento delle merci;

1.12. mettere a disposizione della Regione o della Finaosta S.p.A. ogni qualvolta esse lo richiedano, il libro dei soci ed a comunicare tempestivamente le variazioni che possano avvenire, sia nella proprietà del capitale sociale, sia nella composizione degli organi societari;

1.13. assicurare gli immobili per tutta la durata del comodato di cui al successivo paragrafo 2., previa intesa con l’Assessorato delle Finanze per modalità e valori, nonché provvedere a tutte le coperture assicurative necessarie alla gestione dell’attività industriale.

2. - La Regione si impegna a:

2.1. mettere a disposizione della Società un’area, sita nel complesso ex Ilssa-Viola di Pont-Saint-Martin, avente una superficie di circa 6.000 mq. con relativi fabbricati e impianti fissi di circa 240 mq. su pianta, idonei allo svolgimento dell’attività produttiva secondo le specifiche concordate. L’onere a carico della Regione, per la costruzione delle opere sopracitate, non potrà superare l’importo di lire 700 milioni. L’area sarà servita da raccordo ferroviario realizzato a cura della Regione;

2.2. concedere tali immobili alla Società, in comodato per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di consegna degli stessi, e comunque, dall’inizio dell’attività produttiva;

2.3. concedere, alla scadenza del periodo di comodato, gli immobili in locazione per la durata di 15 anni, ad un canone pari al 3,5per cento del valore di mercato del fabbricato, determinato da apposita perizia redatta da una terna di periti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta;

2.3.1. il canone di locazione è soggetto ad aggiornamento biennale, a decorrere dall’inizio del quarto anno di locazione, nella misura del 75 per cento della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel biennio precedente ed accertata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni;

2.4. consentire alla Società, durante il rapporto contrattuale con la Regione relativo sia al comodato che alla locazione, di acquistare, compatibilmente con i programmi di politica industriale riguardanti l’area ex Ilssa-Viola, gli immobili al prezzo pari al valore di mercato, stabilito da apposita perizia, redatta da una terna di periti composta con le modalità indicate al punto 2.3.;

2.5. effettuare il seguente intervento di finanziamento a favore della Società, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni:

2.5.1. mutuo fino ad un ammontare di lire 560 milioni, ammortizzabile in un massimo di 5 anni, di cui 1 anno di preammortamento per l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili;

2.5.2. il finanziamento sarà concesso, proporzionalmente agli investimenti di cui al punto 1.5., al tasso di interesse determinato ai sensi dell’articolo 11 della convenzione stipulata tra la Regione e la Finaosta S.p.A. in data 20 giugno 1984, repertorio n. 6758 Successive modificazioni ed il suo perfezionamento è subordinato, oltre che alla presentazione della documentazione relativa agli acquisti di cui al punto 2.5.1., alla concessione di garanzia fideiussoria illimitata dei Sigg. Follioley Giuliano, nato a Donnas il 7 giugno 1931 e Guareschi Armido, nato a Parma il 14 luglio 1933.

3. - Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti fissi sono a carico della Società conduttrice, eccettuate quelle dipendenti da difetti di costruzione oggettivamente riscontrati e la manutenzione straordinaria delle strutture murarie e di copertura dei fabbricati.

4. - La Regione avrà la facoltà di effettuare sugli immobili i controlli che riterrà opportuni per verificarne lo stato di conservazione e la destinazione.

Per ogni altra condizione si fa riferimento ad appositi contratti di comodato e locazione che saranno stipulati dalle parti.

5. - Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Società.

Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson; ne ha facoltà.

Fosson (DC): La proposta di deliberazione presenta al Consiglio lo schema di convenzione per l’insediamento dell’attività produttiva della società Mongas in Pont-Saint-Martin. Si tratta di uno schema di convenzione che era stato predisposto da almeno un anno, ma che non era andato avanti per l’opposizione di alcuni gruppi politici e di alcune persone di Pont-Saint-Martin che temevano che una serie di serbatoi di gas, in caso di esplosione, avrebbe potuto recare seri danni al paese. Superate queste perplessità, ecco che ora viene proposto lo schema di convenzione così come era già stato predisposto in precedenza.

Rispetto al testo presentato in Consiglio, nella Commissione consiliare era stato chiesto di togliere l’avverbio "preferibilmente" dal punto 1.11., là dove esso recita "effettuare preferibilmente nella Regione Valle d’Aosta le operazioni di sdogana-mento delle merci". Poiché vedo che nel verbale della Commissione questo emendamento non compare, chiederei al Consiglio di cancellare l’avverbio "preferibilmente", in modo che tutti gli sdoganamenti siano effettuati nella Regione Valle d’Aosta.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Sarebbe opportuno conoscere qualcosa di più sui motivi che inducono a considerare superato il rischio di questo impianto, perché sarebbe bene conoscere quali studi e valutazioni sono stati fatti e quali elementi sono stati acquisiti per ritenere che da un impianto così grosso non possano derivare effetti negativi.

Poiché nella premessa si parla di un’autorizzazione del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la realizzazione di depositi di G.P.L., che però non è ancora stata rilasciata, vorrei sapere come mai non è ancora stata rilasciata, da che cosa dipende questa autorizzazione ed a che cosa è collegata.

Nel merito dell’intervento, il nostro giudizio è che, per un insediamento che ha una scarsa rilevanza dal punto di vista occupazionale, perché si parla di sette unità residenti, che poi dovrebbero diventare dodici non ho capito se le unità occupazionali previste dopo tre anni sono sette più dodici, cioè diciannove, oppure dodici ...

(...Interruzione dell’Assessore Fosson...)

... sono dodici in tutto, dopo tre anni. Allora mi sembra che questo insediamento sia una cosa quasi risibile, almeno dal punto di vista occupazionale.

D’altra parte, esso va ad occupare un’area molto vasta, che probabilmente poteva essere destinata ad un’utilizzazione qualitativamente molto più significativa. Si occupa un’area di 6000 metri quadri e la Regione deve intervenire con interventi non da poco, nel senso che si tratta di costruire fabbricati ed impianti fissi per un importo che non potrà superare i 700 milioni. Si tratta poi di collegare quest’area con un raccordo ferroviario a cura della Regione, di cui non viene quantificato l’onere, che comunque non sarà di poco conto, ed in più la Regione deve erogare un mutuo di 560 milioni per queste attività.

Il nostro giudizio è che sia sostanzialmente sbagliata l’utilizzazione di un’area importante come quella dell’ex Ilssa-Viola, che potrebbe avere una utilizzazione molto più qualificata, per cui esprimiamo grossi dubbi rispetto a questa convenzione, vorremmo avere qualche ulteriore elemento di valutazione rispetto alle conseguenze sull’ambiente di questo insediamento e vorremmo sapere se sono stati acquisiti tutti gli elementi che portano ad escludere ogni possibilità di rischio.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.

Agnesod (UV): Anch’io vorrei porre all’attenzione del Consiglio il problema della sicurezza di questo impianto e dell’eventuale inquinamento nella zona circostante Ricordo che questo problema era già molto sentito prima, quando c’era l’Ilssa-Viola, tant’è che a Pont-Saint-Martin era sempre presente un certo rischio, sia pure allo stato latente.

Vorrei avere delle garanzie contro il rischio di inquinamento di questo nuovo grosso insediamento, che deve addirittura provvedere a lavorare il prodotto, e sulla sicurezza dell’impianto, in modo che la popolazione possa stare tranquilla.

Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson; ne ha facoltà.

Fosson (DC): Il Consigliere Riccarand diceva che non c’è ancora l’autorizzazione del Ministero. E’ vero, ma la stipula della convenzione, della quale oggi stiamo solo approvando una bozza, è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione.

Gli occupati, come già dicevo interrompendo il Consigliere Riccarand, saranno dodici alla fine dei tre anni dall’inizio dell’attività. Occorre tenere presente che non si tratta di lavorazione di gas, perché il gas sarà semplicemente conservato nei serbatoi già esistenti nell’area di Pont-Saint-Martin e poi sarà trasferito nei bomboloni, che saranno trasportati ed installati in località non raggiunte dal metanodotto.

Voglio dire in proposito che, a fronte dei dodici operai impegnati nel travaso del gas dai serbatoi ai bomboloni, ci sarà tutta una serie di aziende ed imprese artigiane che nelle diverse località potranno lavorare nell’installazione dei bomboloni e nella costruzione delle reti di distribuzione del gas, come ad esempio nei villaggi d’alta quota, che forse non saranno mai raggiunti dal metanodotto, ma che potranno comunque usufruire di questo servizio con un serbatoio ed una opportuna rete di distribuzione.

E’ vero che vengono occupate alcune migliaia di metri quadrati, ma si tratta comunque di quell’area dove i serbatoi sono già installati. Anche il raccordo ferroviario esiste già, ma va naturalmente adeguato.

Noi riteniamo che la proposta, oltre ad essere valida come investimento in sé e per le ricadute occupazionali, sia valida anche come iniziativa complementare al metano.

Per quel che riguarda la sicurezza, credo quindi che siano essere venute meno le perplessità iniziali, perché il deposito c’era già, non vi viene fatta alcuna lavorazione particolare ma vi viene solo trasferito il gas da un serbatoio ad un altro.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Nell’intervento dell’Assessore non ho sentito alcun riferimento ad uno studio, ad una relazione ad una perizia autorevole che dica: "Qui si vuole insediare un deposito con certe caratteristiche che, pur presentando potenzialmente questi rischi, è innocuo sulla base di determinate valutazioni".

Io credo che una relazione di questo genere sia di fondamentale importanza per poter dire con tranquillità: "Va bene, al di là delle perplessità sulla modesta qualità di utilizzazione di quest’area con questo insediamento, autorizziamo e portiamo avanti questa convenzione". Però, se non esiste questa relazione, se non è stato fatto un apposito studio e se non è stato acquisito alcun giudizio autorevole, io credo che ci troviamo in grave difficoltà nel pronunciarci rispetto a questa convenzione.

Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson; ne ha facoltà.

Fosson (DC): Chiedo scusa, ma non vorrei continuare nel dialogo a due.

Ritengo comunque che l’autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Ministero dell’Industria per la realizzazione del deposito di gas di petrolio liquefatto, sia tale da esigere tutta una serie di misure di sicurezza e di valutazione del progetto e della realizzazione dell’impianto, da poterci dare le più ampie garanzie possibili rispetto alla sicurezza.

E’ noto che le autorizzazioni ministeriali, e ne sappiamo qualcosa per quel che riguarda i trasporti, sono estremamente difficili da ottenere, proprio perché i funzionari ed i tecnici ministeriali pongono giustamente molta attenzione ai problemi della sicurezza.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Chiedo un rinvio di questo provvedimento alla Commissione consiliare competente perché, in assenza di uno studio documentato sui possibili effetti e sulla sicurezza di questo impianto, non mi sembra assolutamente opportuno procedere alla sua approvazione.

Del resto, non ci sono neppure motivi di urgenza, perché il tutto è ancora subordinato alle autorizzazioni del Ministero. Non vorrei però che il fatto che la Regione approvi questo intervento, senza avere in mano seri elementi di valutazione, possa eventualmente determinare il Ministero a rilasciare l’autorizzazione, con l’alibi che l’impianto è già stato autorizzato dalla Regione Valle d’Aosta, per cui alla fine ci troviamo ad avere un insediamento autorizzato senza alcuna preventiva e seria verifica dei possibili effetti. Chiedo quindi un rinvio anche breve, magari di un paio di adunanze, per consentire l’acquisizione di una relazione firmata da un tecnico competente e magari del parere dell’Usl rispetto alla compatibilità di questo insediamento e alla sua sicurezza.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Trione; ne ha facoltà.

Trione (DC): Come ha già detto l’Assessore, in sede di Commissione avevamo chiesto l’elimina-zione della parola "possibilmente". Credo di poter ribadire la stessa cosa qui in Consiglio, in modo che il punto 1.11. risulti così definito: "1.11. effettuare nella Regione Valle d’Aosta le operazioni di sdogana-mento delle merci;".

Presidente: C’è una richiesta di rinvio alla Commissione competente.

Ha chiesto la parola l’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson; ne ha facoltà.

Fosson (DC): Ripetendo quanto ho già detto prima, poiché per avere tutte le autorizzazioni del Ministero occorrerà presentare progetti e garanzie, penso che siamo ampiamente cautelati.

Se poi si vorrà chiedere un’ulteriore relazione, lo faremo, ma non penso che sussistano questi grossi problemi. Riterrei, quindi, anzi ritengo, che si possa andare avanti.

Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA): Vorrei sottolineare che noi abbiamo approvato una legge regionale sulla valutazione dell’impatto ambientale, che non è ancora in vigore, ma che comunque per un impianto di questo genere prevederebbe obbligatoriamente uno studio o una relazione di compatibilità ambientale.

Giuridicamente non siamo certamente tenuti a rispettare quella legge ed è anche giusto non anticiparla, però, visto che la popolazione si è già posta il problema ed i comuni hanno sollevato il quesito sull’opportunità o meno di questo intervento, credo che sarebbe utile per noi e per la popolazione, offrire un elemento di sicurezza in più, per non avviare un discorso che potrebbe rivelarsi non vantaggioso.

Insisto quindi nella richiesta di rinvio, anche solo di un mese, di questo provvedimento, in modo che nel frattempo l’Usl o periti ed esperti in materia, possano fornirci tutte le rassicurazioni del caso.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di rinvio del provvedimento alla Commissione competente, avanzata dal Consigliere Riccarand.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 11

Contrari: 17

Il Consiglio non approva

Presidente: Do lettura della proposta di deliberazione in oggetto, emendata con l’eliminazione dell’avverbio "preferibilmente" al punto 1.11., come proposto dall’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson.

IL CONSIGLIO

- visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

- con l’emendamento dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Fosson;

delibera

1) di approvare, nel testo allegato, lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione e la Società Mongas s.r.l., avente per oggetto l’insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Pont-Saint-Martin;

2) di conferire alla Finaosta S.p.A. l’incarico di effettuare l’intervento di finanziamento previsto dal paragrafo 2.5. dello schema di convenzione allegato, da erogarsi a decorrere dall’anno 1991, dando atto che i relativi oneri graveranno sul fondo di dotazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di subordinare la stipulazione della convenzione all’ottenimento da parte della società Mongas s.r.l. dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la realizzazione di depositi di G.P.L. (gas di petrolio liquefatti).

Regione Autonoma Valle d’Aosta

CONVENZIONE

per l’insediamento di attività produttiva in Comune di Pont-Saint-Martin

TRA

la Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale 80002270074, in persona del Presidente della Giunta regionale

in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. , in data..............., controllata dalla Commissione di Coordinamento il................... con il n.

E

la Società Mongas s.r.l., codice fiscale 00512630070, con sede in Issogne, fraz. Mure, capitale sociale lire 20 milioni, rappresentata dal sig.

in qualità di

a questo autorizzato da

premesso che:

- la società Mongas s.r.l., in seguito denominata Società, è interessata a consolidare nella Regione Valle d’Aosta una attività concernente la lavorazione, miscelazione, stoccaggio di gas liquidi, commercio di gas liquidi e compressi;

- la Regione Valle d’Aosta, in seguito denominata Regione, è interessata al predetto insediamento, al fine di mantenere l’occupazione e favorire l’incremento ed il rinnovamento delle attività industriali nel proprio territorio;

si conviene quanto segue

1. - La Società si impegna a:

1.1. mantenere nella Regione Valle d’Aosta, per tutta la durata del comodato e della locazione degli immobili di cui al paragrafo 2., la sede sociale, legale e fiscale, nonché l’attività produttiva. L’attività produttiva avrà inizio entro 1 mese dalla consegna degli immobili sopracitati, che verrà effettuata previa redazione di apposito verbale, a cura del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato delle Finanze della Regione;

1.2. garantire l’occupazione complessiva di 7 unità residenti in Valle d’Aosta, all’inizio dell’attività produttiva e di 12 unità entro tre anni dall’inizio della medesima.

Nelle assunzioni, nell’osservanza delle norme sul collocamento, sarà data priorità ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in disoccupazione speciale residenti nel Comune di Pont-Saint-Martin o nei Comuni limitrofi;

1.3. non distogliere, per il periodo di dieci anni decorrenti dall’inizio dell’attività, da altre aziende industriali operanti in Valle d’Aosta, personale specializzato, fatti salvi eventuali accordi interaziendali;

1.4. curare la formazione del personale mediante corsi teorici ed esercitazioni pratiche, da concordare preventivamente con la Regione, anche eventualmente con affiancamento sui posti di lavoro o tirocinio parzialmente improduttivo;

1.5. effettuare, nel triennio successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, investimenti in impianti ed attrezzature per un importo previsto in lire 800 milioni;

1.6. comunicare all’Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, entro 10 giorni dall’assunzione o licenziamento di lavoratori, il nominativo degli stessi e, alla fine di ogni esercizio, inviare una relazione contenente lo stato dell’occupazione, degli investimenti, nonché la situazione economica e finanziaria della società;

1.7. adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente riguardo alla difesa della salute dei lavoratori, allo smaltimento dei rifiuti, alla qualità degli scarichi industriali e delle emissioni atmosferiche ed, in generale, evitare qualsiasi attività inquinante;

1.8. mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire che i processi produttivi e le movimentazioni delle merci avvengano in condizioni di assoluta sicurezza;

1.9. fornire tempestivamente all’Assessorato dei lavori Pubblici la documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione di stabilimenti industriali e relativi impianti fissi, con particolare riferimento alle materie elencate nel punto 1.7.;

1.10. rivolgersi per tutte le necessità di produzione di beni o prestazioni di servizi, a parità di prezzo e condizioni, ad aziende operanti nella Regione Valle d’Aosta;

1.11. effettuare nella Regione Valle d’Aosta le operazioni di sdoganamento delle merci;

1.12. mettere a disposizione della Regione o della Finaosta S.p.A. ogni qualvolta esse lo richiedano, il libro dei soci ed a comunicare tempestivamente le variazioni che possano avvenire, sia nella proprietà del capitale sociale, sia nella composizione degli organi societari;

1.13. assicurare gli immobili per tutta la durata del comodato di cui al successivo paragrafo 2., previa intesa con l’Assessorato delle Finanze per modalità e valori, nonché provvedere a tutte le coperture assicurative necessarie alla gestione dell’attività industriale.

2. - La Regione si impegna a:

2.1. mettere a disposizione della Società un’area, sita nel complesso ex Ilssa-Viola di Pont-Saint-Martin, avente una superficie di circa 6.000 mq. con relativi fabbricati e impianti fissi di circa 240 mq. su pianta, idonei allo svolgimento dell’attività produttiva secondo le specifiche concordate. L’onere a carico della Regione, per la costruzione delle opere sopracitate, non potrà superare l’importo di lire 700 milioni. L’area sarà servita da raccordo ferroviario realizzato a cura della Regione;

2.2. concedere tali immobili alla Società, in comodato per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di consegna degli stessi, e comunque, dall’inizio dell’attività produttiva;

2.3. concedere, alla scadenza del periodo di comodato, gli immobili in locazione per la durata di 15 anni, ad un canone pari al 3,5per cento del valore di mercato del fabbricato determinato da apposita perizia redatta da una terna di periti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta;

2.3.1. il canone di locazione è soggetto ad aggiornamento biennale a decorrere dall’inizio del quarto anno di locazione nella misura del 75per cento della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente ed accertata dall’Istat ai sensi dell’articolo. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni;

2.4. consentire alla Società, durante il rapporto contrattuale con la Regione relativo sia al comodato che alla locazione, di acquistare, compatibilmente con i programmi di politica industriale riguardanti l’area ex Ilssa-Viola, gli immobili al prezzo pari al valore di mercato, stabilito da apposita perizia, redatta da una terna di periti composta con le modalità indicate al punto 2.3.;

2.5. effettuare il seguente intervento di finanziamento a favore della Società, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni:

2.5.1. mutuo fino ad un ammontare di lire 560 milioni, ammortizzabile in un massimo di 5 anni, di cui 1 anno di preammortamento per l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili;

2.5.2. il finanziamento sarà concesso, proporzionalmente agli investimenti di cui al punto 1.5., al tasso di interesse determinato ai sensi dell’articolo 11 della convenzione stipulata tra la Regione e la Finaosta S.p.A. in data 20 giugno 1984, repertorio n. 6758. uccessive modificazioni ed il suo perfezionamento è subordinato, oltre che alla presentazione della documentazione relativa agli acquisti di cui al punto 2.5.1., alla concessione di garanzia fideiussoria illimitata dei Sigg. Follioley Giuliano, nato a Donnas il 7 giugno 1931 e Guareschi Armido, nato a Parma il 14 luglio 1933.

3. - Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti fissi sono a carico della Società conduttrice, eccettuate quelle dipendenti da difetti di costruzione oggettivamente riscontrati e la manutenzione straordinaria delle strutture murarie e di copertura dei fabbricati.

4. - La Regione avrà la facoltà di effettuare sugli immobili i controlli che riterrà opportuni per verificarne lo stato di conservazione e la destinazione.

Per ogni altra condizione si fa riferimento ad appositi contratti di comodato e locazione che saranno stipulati dalle parti.

5. - Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Società.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione emendata testé letta.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Agnesod)

Il Consiglio approva

***