Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1827 del 28 gennaio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1827/IX - Illustrazione del rapporto conoscitivo della Commissione speciale sulla realizzazione del Mercato Unico Europeo.

Dolchi (Presidente del Consiglio): Il Presidente della Giunta chiede di essere scusato perché arriverà in ritardo, in quanto impegnato nell’inaugurazione del Convegno sui parchi a Saint-Vincent.

Do la parola al relatore, Consigliere Mafrica.

Mafrica (PCI): Mi scuso con i colleghi ma sono costretto a leggere buona parte del rapporto conoscitivo, perché lo stesso è già il risultato della sintesi di 4 ricerche condotte dalla Commissione e una sintesi ulteriore rischierebbe di non dare il senso del lavoro svolto.

La Commissione era stata nominata in data 16.12.88 con l’incarico di predisporre un rapporto conoscitivo nella prospettiva della scadenza del 1992, a tutela degli interessi regionali, in previsione della realizzazione del Mercato Unico Europeo ed in particolare dell’impatto che tale processo potrà determinare sulle attività doganali e di transito in Valle d’Aosta, nonché sui diversi aspetti economici e sociali della nostra regione.

La Commissione speciale era composta dai consiglieri Beneforti, Martin, Pascale, Riccarand, Rusci, Vallet e dal sottoscritto, si è riunita per il suo insediamento in data 11 gennaio 1989 e nel corso dei suoi lavori ha effettuato 15 riunioni.

I temi approfonditi sono stati i seguenti:

- l’armonizzazione fiscale, con particolare riferimento all’IVA;

- l’impatto del Mercato unico sui diversi settori dell’economia regionale;

- la libera circolazione dei lavoratori;

- l’ambiente, il territorio, i trasporti.

Con la presente relazione, la Commissione sottopone al Consiglio regionale la sintesi dei risultati cui è pervenuta nel corso dei suoi lavori, che si sono in gran parte svolti nel corso del 1989, prima cioè che si verificassero mutamenti della scena internazionale che hanno avuto ed avranno un’influenza decisiva sulla Comunità europea.

E’ opportuno, dunque, collocare i risultati cui la Commissione speciale è pervenuta nel quadro, sia pur sommariamente delineato, dello stato di avanzamento - a due anni dalla scadenza del 31 dicembre 1992 - della realizzazione del Mercato Unico e, più in generale, delle prospettive del processo di integrazione e di unità dell’Europa.

1. Per quanto riguarda l’obiettivo ’92, si possono richiamare i seguenti elementi essenziali:

- il completamento del mercato interno (avviato con il Libro Bianco dell’85 e l’Atto Unico dell’87) è a buon punto: sono state adottate circa 2/3 delle 284 decisioni necessarie all’eliminazione delle barriere (tra le più recenti, quelle maggiormente significative riguardano la politica dell’ambiente, la tutela dei consumatori, la formazione professionale e la libera circolazione);

- per l’Italia - in cronico ritardo nell’adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi comunitari - va sottolineato il passo in avanti compiuto con la recente Legge comunitaria 1990, che ha recepito un buon numero di direttive della CEE;

- dal 10 luglio 1990, con la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali, è stato posto un tassello decisivo nella creazione di uno "spazio finanziario europeo";

- finora i Dodici non hanno trovato un’intesa sul problema dell’armonizzazione delle imposte indirette (con particolare riferimento all’IVA), che rimane avvolta in grandi incertezze;

- si delinea - malgrado ostacoli e resistenze e pur con notevoli limiti - la cosiddetta "Europa Sociale": dopo la "Carta sociale" varata nel dicembre 1989, la Commissione ha ora presentato un primo Programma d’azione;

- la riforma dei Fondi strutturali - appena agli inizi dal punto di vista operativo comincia a produrre effetti positivi (anche se per l’Italia persistono, ed anzi sembrano aggravarsi, le carenze nella capacità di utilizzare gli interventi comunitari).

2. La creazione del "grande mercato" senza frontiere non solo procede in modo incoraggiante (anche se su di esso rischia di proiettarsi l’ombra di una recessione mondiale e oggi anche quella di una guerra dagli sviluppi imprevedibili), ma assume oggi una dinamica interna ed un significato economico e politico nuovi.

- La costruzione comunitaria, infatti, è stata fortemente influenzata dagli avvenimenti internazionali degli ultimi 12 mesi.

- I grandi mutamenti dell’89 nei Paesi dell’Est, i processi politici ed economici in corso in quell’area e in U.R.S.S., il superamento della divisione in blocchi, la riunificazione tedesca, hanno chiuso un’intera epoca storica in Europa e nel mondo.

- Si delineano scenari inediti: fine del bipolarismo; emergere in modo sempre più acuto della contraddizione Nord/Sud del mondo (crisi del Golfo) e di quella Ovest/Ovest (rottura CEE-USA al GATT); "casa comune europea", ecc.

- La riorganizzazione in atto dei rapporti politici ed economici, sia internazionale sia all’interno della CEE (grande Germania) impone un ripensamento delle linee fondamentali su cui è nata e si è evoluta in questi 40 anni la Comunità e una ridefinizione delle sue prospettive e del suo ruolo.

3. E’ in questo contesto che vanno collocati gli sviluppi che, accanto e oltre il Mercato unico, caratterizzano l’attuale fase della vita della Comunità.

a) In primo luogo, l’avvio di un’organizzazione politica di aiuti e di cooperazione con l’U.R.S.S. e i Paesi dell’Est, nella prospettiva di una graduale ma crescente integrazione economica dell’intera Europa, nonché di un prevedibile passaggio ad accordi (di associazione o, in alcuni casi, di adesione) anche sul terreno politico-istituzionale.

b) In secondo luogo, l’accelerazione della marcia verso la creazione di una moneta unica, con il negoziato aperto dalla Conferenza intergovernativa di Roma in vista dell’entrata in vigore, al primo gennaio 1994, della seconda tappa, dell’Unione economica e monetaria (UEM).

c) In terzo luogo, l’impulso a rafforzare la dimensione politica del processo di unità europea, in particolare mettendo in comune la politica estera e di sicurezza e costituendo l’Unione politica, con un negoziato - parallelo a quello "monetario"- per la revisione del Trattato.

Unione politica, Unione monetaria, nuovi rapporti continentali: si tratta, con tutta evidenza, di sviluppi e di scadenze che rappresentano veri e propri "salti di qualità" del processo europeo e lo spingono verso "una sola comunità", anzi verso l’Unione Europea.

Qui ci si limita a sottolineare un aspetto che sembra rivestire oggi un’importanza cruciale.

L’insieme degli sviluppi che caratterizzano l’attuale fase dell’integrazione europea, ampliando le competenze e rafforzando l’efficacia dei poteri comunitari, pone in modo sempre più acuto il problema del loro "deficit democratico" e, quindi, della democratizzazione della CEE.

E’ chiaro che tale problema, se riguarda innanzitutto la riforma delle istituzioni (a cominciare dall’allargamento dei poteri del Parlamento europeo), nello stesso tempo richiama l’esigenza di un’autentica partecipazione dei cittadini e delle comunità locali e regionali alla costruzione dell’Europa.

Quella che, a prima vista, appare come la questione più spinosa, per le ripercussioni dirette che avrà sull’autonomia finanziaria della nostra Regione, è l’armonizzazione europea delle imposte nella prospettiva del completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992.

La Commissione speciale ha attentamente esaminato tale questione, in particolare per quanto riguarda il progetto di armonizzazione dell’IVA, analizzandone le eventuali conseguenze in merito ai meccanismi di riscossione, in relazione all’applicazione dell’art. 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Tra le fonti finanziarie della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, infatti, occupano parte rilevante le quote di tributi erariali, tra i quali l’IVA, riscossi sul territorio della regione e trasferiti all’Amministrazione regionale (proprio in base al citato articolo 3 della legge 690/81).

La questione può essere così esposta: se la futura disciplina dell’IVA europea in qualche modo incida sulla legge che prevede il trasferimento all’Amministrazione regionale dei 9/10 dell’IVA riscossa nella Valle e, se sì, in che modo e con quali conseguenze.

La situazione legata all’armonizzazione degli ordinamenti tributari dei paesi membri è estremamente fluida, in quanto neanche il Consiglio dei Ministri delle Finanze ha finora preso una decisione chiara; nella riunione del 13 novembre 1989, infatti, esso ha stabilito che di IVA europea si potrà parlare solo a partire dal 1996 e non si è espresso circa il tipo di normativa da applicare a partire da quella data.

Ne consegue, almeno dal punto di vista giuridico, che il regime dell’IVA tenderà verosimilmente a rimanere invariato per i prossimi quattro-cinque anni.

E’ per questo motivo che l’analisi condotta dalla Commissione speciale è risultata particolarmente ostica: essa non si è potuta fondare su dati giuridici, ma ha dovuto cercare di prevedere quale sarà la futura normativa dell’IVA europea sulla base di documenti para-giuridici o, addirittura, di natura politica, quali dichiarazioni, messaggi, proposte di direttive o di regolamenti.

Inoltre, tali documenti, per loro natura, sono assai mutevoli nel tempo ed è improbabile che quelli attuali siano poi impiegati per la redazione delle norme in materia previste, come si è detto, per il 1996.

Il fondamento sul quale sarà costruita l’IVA europea è l’articolo 99 del trattato CEE, come modificato dall’art. 17 dell’Atto Unico Europeo: "Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed alle altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall’articolo 8A".

L’articolo 8A, a sua volta, recita: "La Comunità adotta le misure destinate all’instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del presente Trattato".

E’ dunque evidente che l’armonizzazione della disciplina dell’IVA deve servire per passare da un mercato comune ad un mercato interno, secondo le linee fondamentali dell’Atto Unico europeo.

Se il mercato comune previsto dal trattato CEE aveva lo scopo di realizzare il principio di non discriminazione, e dunque era compatibile con l’attuale sistema di riscossione dell’IVA, che è (almeno teoricamente) del tutto neutrale, il mercato interno previsto dall’Atto unico si configura invece come uno spazio dove è abolito ogni residuo ostacolo alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, primo fra tutti la dogana.

L’eliminazione fisica delle dogane comporta che non possa più funzionare l’attuale meccanismo di riscossione dell’IVA all’importazione e di restituzione all’esportazione, perché non sarebbe più possibile controllare la veridicità delle dichiarazioni di esportazione, che danno origine a rimborso, né di quelle di importazione, sulle quali calcolare l’IVA dovuta.

In tal modo i beni ceduti ed i servizi resi saranno sottoposti alla identica procedura amministrativa, per quello che riguarda l’imposta sulla cifra d’affari, sia se circolanti all’interno dello stesso Stato, sia se circolanti tra più Stati della Comunità.

E’ quindi importante notare che, da un punto di vista strettamente giuridico, la nuova disciplina dell’IVA è una diretta conseguenza dell’abolizione di controlli fisici sulle linee doganali dei diversi paesi.

Essa non deve quindi essere imputata ad altri motivi, quale per esempio quello di realizzare il modello teorico dell’IVA elaborato dalla scienza delle finanze.

Questa considerazione sembra abbastanza rilevante, perché focalizza con precisione la "ratio" della riforma: si tratta di abolire ogni controllo alle frontiere, e quindi ogni intralcio al commercio; tutte le eventuali future modifiche al progetto attuale non potranno pertanto prescindere da tale esigenza, mentre, per esempio, si potrà derogare al principio della tassazione nel paese d’origine nella misura in cui tale deroga non intralci la creazione del mercato unico (come infatti è avvenuto nel piano Scrivener).

Le principali difficoltà, nella creazione di una IVA europea, sono due:

- innanzitutto, l’importatore potrà detrarre l’imposta pagata all’esportatore da quella che dovrà versare allo Stato in cui opera, ma in tal modo lo Stato dell’importatore si vedrà sottratta a titolo di detrazione una somma che è stata percepita non da lui, bensì dallo Stato dell’esportatore; risulta quindi necessario creare dei meccanismi di compensazione con i quali gli Stati esportatori netti restituiscano agli Stati importatori netti le quote di IVA sulle merci esportate;

- l’altra difficoltà è costituita dal vigente regime di differenziazione delle aliquote IVA: contrariamente all’attuale, infatti, il meccanismo sopra descritto non è più insensibile alle diversità tra le aliquote d’imposta applicate dai vari Stati e potrebbe pertanto dare origine a lesioni di quel principio di non discriminazione cui si ispirava il trattato CEE, nella creazione del mercato comune; infatti, esso favorirebbe gli acquisti negli Stati ad aliquota IVA più bassa, perché chi acquistasse in tali Stati potrebbe poi rivendere in Stati ad aliquota più alta, lucrando sulla differenza (o vendendo a prezzi più bassi ed avvalendosi così di una distorsione del mercato).

La Commissione europea ha formulato delle proposte sull’armonizzazione fiscale, affrontando le due difficoltà sopra descritte.

La più recente di queste proposte è il "piano Scrivener", elaborato nel maggio 1989, che prevede una articolazione su tre fasi, (di cui una transitoria), per conseguire i seguenti obiettivi:

a) addensamento delle aliquote IVA su due fasce (4-9% per l’aliquota ridotta e 14-20% per quella normale);

b) tassazione nel paese di origine (secondo il meccanismo classico dell’IVA europea) soltanto per le merci che non rientrano in determinate categorie, per le quali sarebbero attivate procedure speciali;

c) creazione di un meccanismo di compensazione basato su rilevamenti statistici del commercio estero e non sulle dichiarazioni dei singoli operatori economici.

La parte più innovativa di questo piano, rispetto ai precedenti, è proprio quella indicata al punto b). Dovendo salvare sia il principio dell’abolizione delle barriere doganali (mercato unico), sia quello della non discriminazione (mercato comune), e rendendosi conto della difficoltà di armonizzare in breve periodo le aliquote IVA, la Commissione ha praticamente proposto di "stralciare" dal progetto di IVA comunitaria alcuni beni, particolarmente sensibili ad una eventuale differenziazione delle aliquote.

In tal modo si creerebbe una IVA europea, con tassazione nel paese di origine, solo per quei beni il cui scambio è relativamente meno sensibile alla presenza di aliquote diverse nei diversi paesi della Comunità. Questo permetterebbe di incominciare in ogni caso ad applicare l’IVA europea ad alcuni beni, per poi estenderla a tutti gli altri, nella misura in cui le aliquote cominceranno ad uniformarsi. Di conseguenza, il processo di riscossione dell’IVA europea non sarebbe più uno solo, ma ve ne sarebbero tanti quanti i diversi meccanismi previsti per le particolari categorie di beni, oltre a quello, residuale, per gli altri beni.

Quest’ultimo è già stato descritto in precedenza, seppur a grandi linee; per quello che riguarda gli altri, la proposta della Commissione europea non fornisce informazioni sufficienti per una completa descrizione ed un’analisi delle conseguenze.

Quello sinteticamente descritto è il probabile sviluppo che sarà seguito dalla normativa comunitaria in materia di IVA, almeno stando alle norme base del trattato CEE ed all’ultima proposta della Commissione.

E’ evidente però che la particolare rilevanza della materia per la autonomia finanziaria della Valle d’Aosta richiede una continua attività di aggiornamento presso gli organi della Comunità europea ed uno studio delle nuove proposte che verranno formulate, nonché degli atti normativi che saranno approvati.

La Commissione speciale ha tentato di analizzare le conseguenze del "piano Scrivener" (nella sua attuale formulazione) sull’ordinamento finanziario della Valle d’Aosta.

La legge 690/81, all’articolo 3, stabilisce che "sono attribuiti alla Regione Valle d’Aosta i 9/10 delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari nel territorio regionale", la più rilevante delle quali risulta essere indubbiamente l’IVA.

E’ evidente, anche per analogia con il precedente articolo 2, che la fattispecie cui il legislatore si riferisce è la percezione dell’imposta sul territorio regionale. In tal modo, l’IVA all’importazione, riscossa in dogana, risulta percepita dagli uffici IVA della Valle d’Aosta e dunque rientra nella previsione dell’articolo citato.

Al contrario, se si aboliranno le dogane e l’IVA verrà riscossa uniformemente su tutto il territorio della Comunità, essa potrà dirsi percepita nel territorio regionale soltanto quando si verifichi in capo al soggetto passivo l’obbligo di liquidarla presso gli uffici IVA siti nella regione.

Si potrebbe forse sostenere che l’articolo 5 comma II della stessa legge estenda il concetto di percezione dell’imposta al semplice verificarsi del presupposto dell’imposta (cessione del bene o prestazione del servizio), indifferentemente dall’ufficio al quale l’IVA dovrà poi essere liquidata.

In ogni caso, la situazione muterebbe di poco, in quanto verrebbe comunque a mancare all’Amministrazione della Valle d’Aosta tutto il gettito attualmente derivante dall’IVA all’importazione da paesi CEE.

Il discorso è diverso per quei beni che nel piano Scrivener sono assoggettati a particolari regimi: innanzitutto bisognerebbe calcolare l’incidenza che essi hanno nel commercio che transita per la Valle d’Aosta; in secondo luogo sarebbe necessario studiare in particolare i meccanismi previsti per ciascuno di essi, al fine di stabilire se rientrino nelle ipotesi della legge. 690/81.

A questo proposito deve essere ricordato che l’incidenza di tali beni può essere molto rilevante, dato che è stato calcolato che essi costituiscono circa il 70-80% del traffico intercomunitario: sarebbe dunque davvero utile, secondo la Commissione speciale, condurre una ricerca analitica sui beni che transitano nella regione, per sapere quanti di questi sarebbero sottoposti a regimi particolari e, soprattutto, a quali regimi particolari.

La Commissione speciale ha altresì rilevato che nella legge 690/81, recante la revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta, non è prevista alcuna clausola di salvaguardia per assicurare cespiti sostitutivi di minori entrate erariali a causa della sostituzione o soppressione di determinati tributi.

Una simile clausola è stata invece prevista nella più recente legge dello Stato 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La legge 386/89, all’art. 6, dispone quanto segue: "Qualora l’eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione, ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell’ambito regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso ambito regionale e da individuare d’intesa tra il Governo ed i Presidenti della Regione e delle Province".

A questo proposito la Commissione speciale, nel sottolineare la lungimiranza e la portata di una simile disposizione, ritiene che sarebbe oltremodo vantaggioso per la Valle d’Aosta, in questo delicato momento di transizione, poter disporre di una analoga misura di salvaguardia, che comprenda anche il consolidamento delle attuali fonti di entrata, con particolare riferimento all’IVA da importazione.

La Commissione speciale, però, consapevole del fatto che l’apertura di una trattativa con lo Stato sulla legge di riparto potrebbe portare anche a conseguenze non facilmente prevedibili, stante l’attuale linea di condotta del Governo (che tende principalmente ad una politica di neocentralismo e di contenimento della spesa pubblica facendone ricadere gli effetti più pesanti sulle Regioni ed in particolare su quelle ad autonomia speciale), intende lasciare alla valutazione del Consiglio regionale ogni decisione circa l’opportunità di assumere o meno una iniziativa per la revisione della legge di riparto nei termini sopra esposti.

Nell’esaminare le tematiche relative alla nor-mativa fiscale la Commissione speciale non ha tralasciato di valutare la possibilità della realizzazione della Zona Franca, prevista dall’articolo 14 dello Statuto speciale.

Per quello che riguarda la eventuale costituzione di una Zona Franca, pare potersi affermare che essa si presenti piuttosto problematica in seguito all’approvazione del regolamento CEE n. 2504/88 del 25.7.1988, relativo alle Zone Franche ed ai depositi franchi, che risulta alquanto restrittivo.

Inoltre, l’istituzione di una Zona Franca sembra non presentare vantaggi rilevanti per la soluzione della questione dell’IVA, in quanto essa inciderebbe positivamente soltanto sul commercio extra-comunitario, mentre potrebbe addirittura essere d’intralcio per quello intracomunitario, una volta che per esso siano abolite le frontiere doganali. Altrettanto difficile sarebbe la creazione di una "Zona Franca" che presentasse caratteristiche diverse da quelle considerate nel citato regolamento (con la possibilità di attribuire agevolazione di carattere tributario, valutario, o creditizio con supporto pubblico).

Se anche una ipotesi di questo genere potesse, in forza di una interpretazione evolutiva della nozione di zona franca contenuta nell’articolo 14 dello Statuto della Regione, superare le difficoltà dei rapporti con lo Stato italiano, rischierebbe di non trovare una giustificazione plausibile nell’ambito del Mercato Comune Europeo.

Le considerazioni conclusive della Commissione speciale per la parte fin qui trattata si possono cosi sintetizzare:

- l’evoluzione della normativa comunitaria in materia di IVA è ancora in fase estremamente fluida e deve pertanto essere seguita costantemente presso gli organi comunitari;

- la tendenza di fondo è comunque quella di arrivare ad una IVA riscossa in modo uniforme su tutto il territorio della Comunità, perché questa è conseguenza inevitabile della realizzazione del Mercato interno, come previsto dall’Atto unico europeo;

- tale IVA europea non si realizzerà appieno prima del 1996, e presumibilmente, anche dopo;

- la realizzazione dell’IVA europea, in una prima analisi, ridurrà le entrate finanziarie della Valle d’Aosta di un importo pari a quello attualmente derivante dai 9/10 dell’IVA sull’importazione da paesi comunitari;

- tale conseguenza potrebbe forse essere attenuata, se non eliminata, cercando di interpretare in modo estensivo le norme esistenti od anche soltanto ideando alcuni meccanismi (commerciali e di selezione dei traffici) tali da rendere applicabile la L. 690/81 alla maggior parte possibile del traffico che transita per la Valle;

- è opportuno uno studio estremamente approfondito, sia dei diversi tipi di prodotti che attualmente attraversano la Valle, sia delle attuali procedure doganali, anche in considerazione della recente legge delega in materia di legislazione doganale e delle diverse discipline comunitarie che regolano particolari categorie di merci;

- non sembra influente per la risoluzione della questione dell’IVA, l’eventuale costituzione di una Zona Franca ai sensi dello Statuto della Valle d’Aosta, anche alla luce del regolamento CEE 2504/88.

La Commissione speciale ha preso in esame l’impatto del processo di integrazione europea sulla struttura dell’economia valdostana, nel tentativo di delineare un quadro di riferimento per le azioni da intraprendere nei diversi settori in vista del 1992.

La Commissione speciale richiama l’attenzione sul fatto che il 1992 non rappresenta una data, ma un processo che ha già cominciato a modificare la struttura economica (in particolare industriale) e che continuerà a influenzare con effetti e intensità diversi i diversi settori e le diverse regioni ben oltre il 1° gennaio 1993.

Indipendentemente dal contributo agli obiettivi politici a lungo termine della Comunità - per i quali si rinvia alla premessa a questa relazione - la creazione di uno spazio senza frontiere interne "ha lo scopo - come si legge nell’ultimo rapporto della Commissione Europea sullo stato di avanzamento del Mercato unico - di conferire alle imprese un ambiente suscettibile di rafforzare la loro capacità nell’affrontare una concorrenza globale in un’economia di respiro mondiale".

I potenziali benefici dell’applicazione dell’insieme delle misure del Libro bianco del 1985 sono stati oggetto di numerose analisi.

In particolare il rapporto della Commissione Europea sui costi della non - Europa (il cosiddetto "rapporto Cecchini") ha stimato le conseguenze macro-economiche a medio termine dell’integrazione dei mercati in:

- un aumento del P.I.L. dal 4,5 al 7%;

- una riduzione dei prezzi al consumo dal 4,5 al 6,1%;

- una creazione di nuovi posti di lavoro da 1,8 a 5 milioni.

Ma la misura degli impatti nazionali, regionali e settoriali del Mercato interno sarà differenziata. Se dalla dinamica del 1992 alcune regioni ed alcuni settori trarranno un vantaggio più che proporzionale, altre regioni ed altri settori si arricchiranno di meno o potranno addirittura impoverirsi a seguito della perdita di attività economiche (a causa ad esempio della concentrazione industriale).

Pertanto un ente territoriale come la Regione Valle d’Aosta deve chiedersi, in vista del 1992, quali azioni intraprendere al fine di attirare una parte dei nuovi investimenti sul proprio territorio; quali vincoli all’azione derivino dalla regolamentazione nazionale e comunitaria, ed anche quali azioni altri stanno intraprendendo con i medesimi obiettivi (numerosi esempi a conoscenza della Commissione speciale dimostrano che vari enti territoriali di tutta la CEE operano per ottenere nuovi investimenti industriali e per mantenere le strutture economiche esistenti, agendo su campi diversi: dal sostegno finanziario alla creazione di infrastrutture e di professionalità adeguate). L’obiettivo di questa parte della relazione della Commissione speciale è di proporre alcuni campi di azione per sfruttare al meglio la posizione della Valle d’Aosta nel processo di ridistribuzione della ricchezza connessa al 1992.

La tesi di fondo della Commissione speciale è che la Regione Valle d’Aosta debba agire attivamente in vista del 1992, decidendo i settori da sviluppare e preparando per gli attori economici interessati proposte mirate che tengano conto, oltre che delle potenzialità esistenti (legate ad esempio alle caratteristiche del territorio) e delle scelte politiche (ad esempio sull’ambiente), anche dei vincoli esterni (quali ad esempio la regolamen-tazione CEE dei sussidi pubblici) e delle opportunità esterne (quali ad esempio i programmi di finanziamento CEE a iniziative specifiche).

La struttura economica della Valle d’Aosta è caratterizzata dalla preminenza dei servizi sull’industria e dall’importante ruolo dell’intervento pubblico, soprattutto regionale. Un altro dato chiave è l’estrema frammentazione delle iniziative economiche (ad esempio nei settori dell’allevamento, delle costruzioni, del commercio al minuto o della ricettività alberghiera).

Questa situazione è conseguenza del fenomeno della razionalizzazione delle industrie tradizionali dell’acciaio, della chimica e del tessile, comune a molte aree dell’Europa comunitaria, e rivela la tendenza al mantenimento dell’occupazione attraverso il rafforzamento delle attività più tradizionali nel settore dei servizi pubblici e privati.

Lo svantaggio di tale evoluzione deriva dalla fragilità di un sistema dove fenomeni ciclici (ad esempio sulla domanda di opere pubbliche e di costruzioni), climatici, di concentrazione economica (ad es. della distribuzione commerciale) oppure decisioni prese al di fuori della Valle d’Aosta (ad es. la politica agricola comune) possono spingere fuori mercato molti operatori o, in alternativa, richiedere interventi pubblici onerosi di puro contenimento delle conseguenze negative, interventi soggetti a crescenti limitazioni da parte della Comunità.

D’altra parte la ricchezza delle iniziative, la disponibilità di capitali per l’investimento (sia attraverso l’intervento pubblico che attraverso l’utilizzo in Valle di parte del risparmio interno), le attività di costruzione di infrastrutture e di miglioramento del territorio possono costituire fattori di sviluppo importanti, sia nell’ipotesi di un coordinamento maggiore tra le varie iniziative individuali in imprese di dimensioni più rilevanti, sia in caso di negoziazioni per attirare investimenti e risorse qualificate in Valle d’Aosta.

Si può quindi affermare che l’economia valdostana appare alla ricerca di una caratterizzazione più spinta e possiede i capitali necessari per assicurare un’evoluzione positiva. Ma occorre una politica economica che, nell’ambito di settori di sviluppo selezionati, dia supporto alle iniziative di coordinamento e di investimento dall’esterno.

La Commissione speciale ha esaminato attentamente gli effetti dell’influenza comunitaria sui principali settori economici: nel comparto primario (carne - latte e derivati - frutta e vino); nel comparto industriale (acciaio - energia - appalti pubblici, con riferimento alle costruzioni - settori ad alta tecnologia); nei servizi (commercio - servizi finanziari).

Per ciò che riguarda l’agricoltura e l’allevamento è noto che la Politica Agricola Comune era, insieme all’unione doganale, l’obiettivo centrale previsto dal Trattato di Roma. E’ noto altresì che, mentre dal punto di vista degli agricoltori europei essa si è rivelata un grosso successo, dal punto di vista comunitario ha finito per assorbire una proporzione talmente elevata del bilancio da non consentire sviluppi importanti di altre attività.

La politica agricola si compone di tre elementi principali:

- un mercato unico per i prodotti agricoli e dell’allevamento (prezzi comuni) - un sistema di tariffe comuni verso i prodotti provenienti dall’esterno della Comunità;

- una responsabilità finanziaria comune (cioè le spese sono coperte da un fondo a cui tutti gli Stati membri contribuiscono).

Il fondo comune, Fondo Agricolo di Tutela e Garanzia, rappresenta l’aspetto più controverso della politica agricola comune.

La sezione di Tutela (finalizzata a sviluppo e modernizzazione), assorbe meno del 5% delle risorse mentre la sezione di Garanzia (finalizzata al supporto dei prezzi e, in definitiva, del reddito degli agricoltori) ha assorbito la gran parte delle risorse e creato non poche controversie.

Il fondo di garanzia copre il 94% della produzione agricola comunitaria. Esso è basato su un sistema di garanzia dei prezzi, che può assumere sia la forma di contributi a integrazione del prezzo ricevuto alla vendita (che si applicano all’export al di fuori della CEE), sia quella dell’intervento sul mercato (il fondo, in caso di domanda insufficiente, acquista le eccedenze e mantiene così il livello di prezzo concordato). Questo secondo tipo di iniziativa, adottato più di frequente, ha portato problemi di stoccaggio e di destinazione delle eccedenze.

Il sistema di garanzia sui prezzi è il centro della politica agricola comune; i prezzi sono fissati annualmente dai Ministri dell’agricoltura e influenzati dagli interessi agricoli dei rispettivi Paesi. Ne risulta uno stimolo costante alla sovrapproduzione e la costituzione di stock enormi di eccedenze (ad esempio di vino e di burro).

Onde limitare il fenomeno della sovrappro-duzione negli ultimi anni sono stati applicati dei meccanismi per penalizzare le eccedenze di produzione ( soprattutto per i prodotti del latte).

Nel 1988 la Commissione ha introdotto nuovi limiti ai prezzi e agli interventi e forme di incentivazione per l’abbandono dell’agricoltura e dell’allevamento e ha presentato documenti d’orientamento sul patrimonio forestale ( in particolare va citato il programma 1988-92 per lo sviluppo forestale) e sul futuro della classe rurale.

La tendenza dichiarata per il futuro è quella di aumentare gli interventi per la sezione di Tutela e quindi per la modernizzazione e lo sviluppo delle strutture agricole comunitarie, limitando progressivamente il bilancio della sezione di Garanzia (che nel 1989 si è attestato sui 40.000 miliardi di lire).

Dati i notevoli fondi a disposizione, occorrerebbe valutare quanta parte di questi contributi ottiene la nostra regione (che conta ancora il 10% circa della propria popolazione attiva in questo settore) e quanta parte in prospettiva potrebbe ottenere.

Mentre l’agricoltura necessita per sua natura di interventi consistenti per assicurare non solo il profitto, ma anche un certo grado di autosufficienza alimentare, l’industria (eccezion fatta per i settori sottoposti ad interessi strategici: ad es. per la Difesa), si può rafforzare - secondo una teoria economica largamente condivisa almeno nei principi - attraverso il libero esplicarsi delle forze della concorrenza.

La politica industriale della Comunità, avendo per scopo il rafforzamento dell’industria europea, ha quindi perseguito l’obiettivo di assicurare la libera concorrenza tra le imprese appartenenti agli Stati membri. Già il Trattato di Roma prevedeva all’articolo 85 il divieto di seguire pratiche restrittive della concorrenza e all’articolo 86 bandiva il cosiddetto "abuso di posizione dominante". Infine gli articoli 92-93-94 proibivano ai governi di elargire sussidi passibili di impedire o minacciare la libera concorrenza.

Il potere di impedire tali abusi è conferito direttamente alla Commissione CEE; contro le sue decisioni è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia Europea.

Il Trattato prevede che ogni accordo passibile di ostacolare la libera concorrenza deve essere notificato alla Commissione prima di essere reso operativo. Le società possono, all’atto della notifica, richiedere che l’accordo venga dichiarato valido perché non minaccia la libera concorrenza oppure perché soggetto a "esenzione", dato che può essere dimostrata la sua pubblica utilità.

Tra i tipi di accordi tra imprese che la Commissione ha vietato troviamo: quelli per la spartizione della domanda, per la fissazione dei prezzi, per la fornitura o la distribuzione esclusiva, sullo sfruttamento di brevetti industriali o commerciali.

Gli interventi della Commissione sono meno severi nei confronti delle piccole e medie imprese, che di fatto possono stipulare accordi in esclusiva con rappresentanti di commercio, con concorrenti, con fornitori. La CEE inoltre favorisce la cooperazione della piccola e media impresa nei campi della produzione e della ricerca.

Altre deroghe riguardano casi particolari (come l’accordo per limitare la sovracapacità nel settore delle fibre sintetiche del 1984) oppure la possibilità di fornire sussidi pubblici in casi di catastrofe naturale a favore di regioni depresse o per la promozione di nuove attività. La Commissione europea cerca di limitare la durata degli aiuti pubblici ai settori in difficoltà finalizzandoli alla riduzione delle capacità produttive e alla riconversione.

La Commissione speciale rileva che la possibilità di promuovere lo sviluppo di nuove attività di piccole e medie dimensioni, rimanendo all’interno della legalità comunitaria, costituisce un importante elemento di riferimento per la politica industriale della Regione.

Acciaio

Quando la CECA fu costituita nel 1951 il settore dell’acciaio era considerato di base e godeva di una posizione dominante nella economia dell’Europa occidentale. La Comunità ha avuto un raggio d’azione più importante in questo settore perché il trattato di Parigi le conferiva, nella veste di Alta Autorità, speciali poteri sugli investimenti, sui livelli di produzione, sui prezzi di vendita, sugli aiuti statali e la possibilità di garantire sussidi limitati anche direttamente; inoltre, l’art. 58 del trattato di Parigi consente alla Commissione di dichiarare lo stato di "crisi manifesta" e, di conseguenza, di imporre quote di produzione.

Fino al 1974, la domanda di acciaio si è accresciuta costantemente ad un ritmo del 6% medio all’anno e la produzione comunitaria è giunta a coprire il 22% del fabbisogno mondiale. Nel 1975 la domanda, a seguito del primo shock petrolifero, è diminuita sensibilmente e si è mantenuta a tali livelli fino al 1985. Nel frattempo la capacità produttiva della Comunità ha continuato a crescere. Il settore quindi lavorava solo al 57% della capacità produttiva, rispetto all’87% nel 1974. Il risultato è stato quello di una caduta dei prezzi del 45%, che ha prodotto perdite consistenti e altrettanto consistenti aiuti pubblici di sostegno.

Intanto nel 1977 la Commissione aveva persuaso i maggiori produttori a costituire il cartello Eurofer per regolare le quantità prodotte e mantenere un livello dei prezzi sufficiente; dopo tre anni di risultati soddisfacenti, il cartello si è sciolto nell’estate del 1980, di fronte ad un’ulteriore sensibile caduta dei prezzi. La Commissione ha richiesto quindi lo stato di "crisi manifesta", in conseguenza del quale l’80% della produzione è stata messa sotto controllo, mentre la rimanente (soprattutto acciai speciali) è stata sottoposta ad un sistema di quote volontarie. Nel periodo intercorso fino al 1985 circa 32 milioni di tonnellate di capacità sono stati eliminati: gli aiuti pubblici sono stati ammessi solo su base temporanea e finalizzati alla riconversione o ristrutturazione industriale. Di fatto ogni tipo di aiuto doveva cessare entro il 31 dicembre 1985. Dato il crescente protezionismo del mercato statunitense, si è deciso di dar luogo alla deregolamentazione dell’acciaio solo in maniera progressiva: quindi la percentuale di produzione soggetta a quote è diminuita dall’80% al 65% nel 1986, al 45% nel 1987 per essere poi ridotta a zero.

Oggi l’industria siderurgica è in una situazione economica migliore, anche se nel 1990 c’e stato ancora un eccesso di produzione di circa 30 milioni di tonnellate (che, se soggetti a razionalizzazione, potrebbero comportare la perdita di ulteriori 80.000 posti di lavoro). Quindi la situazione di crisi non è conclusa e diverse sono le misure adottate che potrebbero rafforzare la battaglia competitiva nel settore dell’acciaio:

- innanzitutto la rimozione delle quote di produzione: in un mercato caratterizzato da elevati costi fissi la spinta a utilizzare la capacità produttiva in eccesso anche a spese di prezzi più contenuti è elevata ed è quindi presumibile uno sviluppo della pressione sui prezzi;

- le direttive sulla legge societaria dovrebbero favorire la possibilità di fusioni e acquisizioni al di là dei confini: il che potrebbe portare a una organizzazione della concorrenza più forte, così come creare opportunità di accordi tra imprese esistenti;

- gli aiuti pubblici sono ammessi solo con riferi-mento a ricerca e sviluppo e alla tutela ambientale: va quindi valutata la possibilità di liberare risorse attualmente destinate dalle aziende in tale ambito, sostituendole con contributi pubblici, e utilizzare le risorse liberate per il rinnovo industriale (in ogni caso, dati gli estesi poteri della Commissione e la sua attenzione al settore, appare assai problematico intervenire a sostegno delle imprese locali);

- in tema di politica commerciale verso i paesi terzi, il sistema di restrizione volontaria delle esportazioni adottato in sede internazionale tende a diminuire la possibilità di sfruttare nuove opportunità di mercato, soprattutto per i produttori di dimensioni più rilevanti;

- infine le direttive CEE in tema di libertà di movimento fisico delle merci tenderanno a limitare i costi di trasporto e quindi ad ampliare per ciascun produttore l’area geografica di vendita; anche questo fenomeno punta nella direzione di una competizione futura più ardua.

In sintesi, il futuro della industria dell’acciaio sembra comportare ulteriori razionalizzazioni da cui si salveranno soltanto le imprese con l’apparato produttivo e di distribuzione più competitivo. Tale fenomeno potrebbe essere accelerato qualora l’attuale favorevole congiuntura rallentasse o venisse a termine.

L’aiuto pubblico rimane limitato e si dovrà valutare se alcuni schemi di finanziamento (spostamento di risorse interne, finanziamento della ricerca di nuovi impianti all’interno di un’impresa) o forme di finanziamento particolari (ad es. leasing operativo, accordi internazionali) potrebbero consentire un ammodernamento dell’apparato produttivo in un settore "sorvegliato speciale" della Comunità.

Energia.

Nonostante il controllo sul settore del carbone derivante dal trattato di Parigi (1951) e sull’industria nucleare a scopi civili, con speciale riguardo a ricerca e sviluppo (Euratom, 1957), la Comunità è stata molto lenta nel costituire una politica energetica comune e non ha saputo affrontare in modo unitario la crisi del 1973 (quadruplicamento dei prezzi del petrolio). Solo negli anni ’80 il Consiglio dei Ministri ha adottato un documento programmatico "Verso una nuova strategia di politica dell’Energia", che ha fatto da base alle discussioni successive sui problemi energetici e alle azioni intraprese dalla CEE (specialmente nei campi del risparmio energetico, dello sfruttamento di risorse rinnovabili e dello sviluppo di nuove tecnologie).

La Commissione speciale ha valutato con attenzione le possibilità derivanti dalla politica comunitaria dell’energia per una regione come la Valle d’Aosta, in vista del piano energetico regionale.

La conclusione cui la Commissione speciale è giunta è, innanzitutto, che dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico la Valle d’Aosta si trova in una situazione di grande vantaggio rispetto ad altre regioni, per diversi motivi:

- in primo luogo tutta l’energia prodotta nel suo territorio deriva dallo sfruttamento delle acque, cioè di risorse rinnovabili e certamente non inquinanti;

- i consumi, che coprono circa il 30% dell’energia prodotta nel territorio valdostano, consentono una considerevole esportazione di energia idroelettrica;

- le residue potenzialità di sfruttamento delle fonti idroelettriche disponibili, anche con la sola realizzazione di impianti minori (di impianti cioè che si inserirebbero nel territorio con un impatto ambientale minimo), lasciano intravvedere ancora notevoli possibilità produttive.

Se, oltre a questi fattori, si considera la recente convenzione-quadro stipulata dalla Regione con l’ENEL (che consente la realizzazione di piccoli impianti consortili di autoproduzione e disciplina lo scambio ed il vettoriamento dell’energia tra i produttori privati e l’ENEL), si può ritenere che sarà presto possibile offrire tanto ai privati quanto alle imprese che investono in Valle d’Aosta la disponibilità di piccoli impianti autonomi e quindi di energia elettrica rinnovabile a costi decisamente interessanti.

E’ in questo quadro che va considerata con la massima attenzione la tendenza, in ambito europeo, delle grandi imprese a crearsi in proprio l’energia necessaria, soprattutto attraverso piccole centrali che utilizzano fonti rinnovabili. A questo proposito, tuttavia, non si può non rilevare che in Italia, al momento attuale, le imprese sono poco sensibili all’autoproduzione, poiché l’energia per scopi industriali è qui la meno cara in Europa (al contrario i consumatori italiani a scopi civili pagano un prezzo tra i più elevati in Europa per l’energia domestica: esiste quindi nel nostro Paese un sussidio implicito dei cittadini alle imprese nel campo dell’energia).

Costruzioni e Appalti pubblici.

Il settore delle costruzioni contribuisce in misura rilevante all’occupazione regionale. La relativa frammentazione di questa industria e la sua preponderante componente nazionale, almeno per le opere minori, ne fanno un campo poco soggetto all’intervento diretto della Comunità.

Di fatto le sole aree di intervento comunitario significative per il settore delle costruzioni sono la regolamentazione dei sussidi e quella degli appalti pubblici.

Ancora oggi il 98% degli appalti pubblici nella CEE è assegnato a imprese nazionali: le potenzialità di risparmio dovute alla libera concorrenza nel settore degli appalti ammonterebbero a circa lo 0,5% del prodotto interno lordo comunitario.

Già il Libro bianco indicava la tendenza delle autorità pubbliche a mantenere i propri acquisti e le proprie forniture all’interno degli ambiti nazionali. Questa tendenza, poco ostacolata da due direttive sui lavori pubblici (1971) e sui pubblici acquisti (1977), è oggi combattuta più efficacemente da nuove direttive (riguardanti i settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) molto precise nell’indicare le regole di organizzazione delle gare d’appalto, approvate nel quadro di attuazione del Mercato unico.

Per gli enti pubblici e per le imprese della Valle d’Aosta la politica di interventismo della CEE per l’apertura del mercato degli appalti pubblici dovrebbe comunque tradursi - se la dimensione dei contratti non è molto elevata - in un problema limitato. Il futuro del settore dovrebbe pertanto dipendere di più dalla ciclicità della domanda, dalle evoluzioni strutturali di tale domanda (quali ad esempio l’invecchiamento demografico) e dalle scelte di investimento in infrastrutture.

I settori ad alta tecnologia.

Se nei confronti dei settori maturi (ad esempio l’acciaio) l’atteggiamento della Comunità è stato quello di favorire la ristrutturazione e la riconversione produttiva, nei settori ad Alta tecnologia (informazione, telecomunicazioni, elettronica di consumo, energia, biotecnologia, ecc... ) la Comunità cerca di favorire lo sviluppo delle imprese europee che molto spesso sono più frammentate e meno competitive delle controparti statunitensi e giapponesi.

L’atteggiamento della Comunità quindi non è più quello di salvaguardare ad ogni costo i canoni della concorrenza, ma invece di mettere a disposizione fondi e organismi, atti a facilitare la cooperazione tra imprese e lo sviluppo soprattutto nel campo della ricerca e dell’impiego di nuovi prodotti.

Questo atteggiamento apre opportunità rilevanti per una possibile reindustrializzazione della Valle d’Aosta, su cui la Commissione speciale vuole richiamare una attenzione particolare.

L’azione della Commissione europea tende a incentivare la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti che soddisfino i bisogni di mercato.

Per definire aree specifiche di intervento la Comunità ha lanciato nel 1978 il programma FAST (Previsione e Valutazione della Scienza e della Tecnologia) che si è concentrato su 36 aree di ricerca ed ha coinvolto 54 centri di ricerca in Europa. Il risultato delle ricerche FAST ha dato vita a una serie di programmi finalizzati a rafforzare la cooperazione transnazionale tra organismi di Stati membri e favorire lo sviluppo tecnologico congiunto. Vale la pena di ricordare alcuni di questi programmi:

- ESPRIT (informatica), finalizzato ad aiutare l’Europa nella competizione globale nel settore informatico: a questo scopo la Comunità finanzia sino al 50% dell’attività di ricerca e sviluppo intrapresa da due o più organismi (imprese, università) appartenenti ad almeno due stati membri (ESPRIT 1, conclusosi nel 1988, ha finanziato progetti per 1500 milioni di ECU, oltre 2000 miliardi di lire);

- RACE (telecomunicazioni), con l’obiettivo di sviluppare la trasmissione mediante fibre ottiche;

- BRITE (tecnologie di produzione), per incoraggiare lo sviluppo di nuovi metodi di produzione nei settori tradizionali;

- "BIOTECHNOLOGY RESEARCH PRO-GRAMME", che intende stimolare la ricerca in un settore decisivo per le possibili applicazioni in campo agricolo, chimico, farmaceutico e per la protezione ambientale;

- INSIS e CADDIA, due progetti volti a favorire lo scambio di informazioni attraverso network integrati per la trasmissione di documenti, la posta elettronica, l’accesso a informazioni statistiche, le videoconferenze (un primo passo è rappresentato da "Euronet Diane", il primo sistema di informazione europeo, che dal 1980 permette la consultazione di circa 600 basi di dati tramite computer e telefono).

La Commissione speciale sottolinea, in primo luogo, che la ricchezza dei programmi e dei finanziamenti ad essi collegati può presentare un’opportunità per la Valle d’Aosta come base per centri di ricerca internazionali. Infatti la posizione geografica vicina alle frontiere, ma anche ad importanti centri industriali e ad alcune delle migliori università, l’attrattiva rappresentata dalle ricchezze paesaggistiche e la conoscenza diffusa di due lingue potrebbero costituire interessanti elementi di richiamo nei confronti di possibili iniziative. Inoltre, la ricerca ha il vantaggio, nella maggior parte dei casi, di non rovinare l’ambiente.

Certo occorre sottolineare, da un lato, come in questi anni molte aree e località abbiano cercato di attribuirsi l’appellativo di centro della tecnologia e, dall’altro, che per realizzare un’iniziativa di successo occorre selezionare i campi di ricerca più adatti e cercare di attrarre con programmi concreti imprese, centri di ricerca autonomi e universitari. In ogni caso, tali opportunità potrebbero accrescersi nel prossimo futuro, perché è intenzione delle Istituzioni CEE rafforzare la politica della ricerca in Europa.

In secondo luogo, settori ad alta tecnologia rappresentano un insieme di opportunità estremamente interessanti per il futuro sviluppo industriale della Valle. Ma l’investimento in imprese di questi settori sconta, nei casi di settori del tutto nuovi, l’incertezza dello sviluppo futuro e, in settori innovativi ma gli sfruttati, la presenza di colossi mondiali e la tendenza alla concentrazione industriale.

Diventa quindi essenziale in questi settori la scelta delle imprese a maggior potenziale, per mettere a punto delle attività in comune, nella coscienza che si tratta comunque di settori dinamici e quindi rischiosi.

Servizi.

Il comparto dei servizi comprende settori tra loro molto diversi per grado di concentrazione, maturità dei prodotti, internazionalità dell’offerta.

La Commissione speciale ha analizzato settori più tradizionali, come il turismo e il commercio, ed altri più dinamici, come i servizi finanziari.

a) Commercio e turismo

Come nel caso delle costruzioni, l’influenza della Comunità su alcuni settori importanti per la Valle d’Aosta, quali il turismo e la distribuzione commerciale, si farà sentire solo in via secondaria, per effetto dell’insieme dei provvedimenti legislativi previsti dal processo di integrazione. Infatti nel Libro bianco non vengono indicati provvedimenti specifici relativi a queste attività, mentre eventuali evoluzioni sono da ricercarsi nei fattori di mercato.

Ad esempio, nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio, è nota l’estrema frammentazione in Italia rispetto agli altri paesi europei, dove le grandi catene di distribuzione eseguono la maggior parte della distribuzione commerciale. Attualmente sul piano europeo si registra una diffusa tendenza delle grandi catene di distribuzione (soprattutto francesi) ad estendere la presenza commerciale in altri paesi. Da un lato, quindi, appare improbabile un aumento del numero di iniziative individuali nel settore del commercio, mentre cresce il bisogno di coordinamento (accordi di franchising) e di integrazione nel settore; dall’altro, risulta chiaro che il commercio al minuto non ha più la capacità di assorbire le eccedenze occupazionali di altri settori.

Il settore turistico assiste in questi anni allo sviluppo di reti alberghiere tramite acquisizioni o accordi ed a una tendenza ad organizzare meglio la domanda per i complessi turistici, per aumentare il grado di utilizzo. La politica del turismo diviene sempre più elemento condizionante nel determinare la vocazione turistica di una certa area.

Anche nel campo del turismo - così come nella distribuzione commerciale - è essenziale, una volta effettuate le scelte di politica turistica, stimolare il coordinamento ed il raggruppamento delle singole iniziative.

b) Servizi finanziari.

Un settore di importanza strategica (rilevante anche in termini occupazionali) che ha visto un’intensa attività legislativa comunitaria è quello dei servizi finanziari, ed in particolare delle banche ed assicurazioni.

Il settore dei servizi finanziari è tra i più fortemente regolamentati a livello nazionale in tutti gli Stati membri della Comunità.

L’obiettivo della regolamentazione è sempre stato quello, non solo di garantire la salvaguardia del risparmio, ma di sostenere, in maggiore o minore misura, la politica economica nazionale ed in particolare quella monetaria.

L’armonizzazione di sistemi bancari nazionali assai diversi poneva la necessità di dettare norme troppo numerose, dettagliate e soggette a opinioni assai divergenti per poter essere accettate. E’ per questo che la Commissione europea ha scelto una strada diversa per l’armonizzazione ed ha stabilito: da una parte "il principio del mutuo riconoscimento" della licenza bancaria (che prevede che se una banca è autorizzata ad operare in un Paese membro, essa può automaticamente operare anche negli altri); dall’altra "il principio del controllo del paese d’origine" (che prevede che se una filiale operante in Italia è di diritto tedesco, essa viene sorvegliata dalla banca centrale tedesca); infine un insieme di norme minime da rispettare per garantire la stabilità degli Istituti di credito (come il capitale minimo necessario di 5 milioni di ECU, la definizione del concetto di mezzi propri, un rapporto di solvibilità minimo dell’8%).

Nel settore delle assicurazioni, attraverso due direttive (che escludono la assicurazione vita), la Commissione ha fissato le condizioni per poter operare in paesi membri diversi da quello d’origine (garantendo, tra l’altro, alle assicurazioni elvetiche parità di trattamento con quelle degli Stati membri della CEE).

Nel settore dei fondi di investimento è stato esteso il diritto di operare su tutto il territorio comunitario, una volta ottenuta l’autorizzazione del paese di origine.

Inoltre è stata decisa la piena liberalizzazione dei movimenti di capitale a partire dal 1^ luglio 1990 (con la sola esclusione della possibilità di controllare, in caso di tensioni sui tassi di cambio o di interesse, gli investimenti a breve termine).

Questi provvedimenti avranno un impatto importante sulla struttura del settore dei servizi finanziari. Per le banche è presumibile che la tendenza alle fusioni e alle acquisizioni si rafforzi e che alcuni paesi extracomunitari, volendo assicurarsi una presenza all’interno dei paesi comunitari, intraprendano azioni volte a questo scopo (ad esempio, le banche svizzere stanno in questo periodo stipulando accordi con le banche tedesche per assicurarsi l’operatività futura all’interno della Comunità)

Per le assicurazioni la tendenza a stringere accordi in vari paesi della CEE si sta rafforzando. Infine i fondi di investimento, soprattutto stranieri, rischiano di convogliare il risparmio, particolarmente elevato in Italia, verso investimenti in altri paesi.

La Commissione speciale è del parere che, al di là dei rischi, questi fenomeni potrebbero generare opportunità per la Valle d’Aosta: quali, ad esempio, la possibilità di costituire nuove società finanziarie, banche o assicurazioni, in collaborazione con investitori esteri (che in cambio dell’accesso al mercato potrebbero portare il loro know how nel settore) o la possibilità di sviluppare competenze elevate in alcuni prodotti (si pensi alla vocazione del Lussemburgo per gli investimenti mobiliari, facilitata in questo caso da leggi fiscali permissive).

Occorre, in ogni caso, aver chiaro che eventuali iniziative nel settore finanziario, non solo assicurerebbero più elevati livelli di occupazione in attività per le quali la localizzazione geografica nei grandi centri sta diventando meno rilevante che in passato, ma corrisponderebbero all’obiettivo fondamentale di fornire le strutture ed i mezzi necessari al finanziamento dello sviluppo economico futuro.

Una delle aree più importanti di azione di un ente pubblico come la Regione Valle d’Aosta, per assicurare lo sviluppo economico sul proprio territorio, è quella dei finanziamenti e degli aiuti pubblici.

La Commissione speciale ha ritenuto pertanto necessario analizzare la regolamentazione comunitaria in questo ambito, le procedure che vengono seguite e l’applicazione della normativa da parte della Commissione Europea. Essa, inoltre, ha preso in esame alcuni esempi di applicazione pratica della normativa, soprattutto nel caso di interventi regionali.

La regolamentazione dei pubblici sussidi è contenuta negli articoli 92, 93 e 94 del Trattato di Roma.

L’articolo 92 stabilisce l’ambito di applicazione della normativa, indicando che è incompatibile con il Mercato Comune qualsiasi aiuto, assegnato da uno Stato membro o tramite risorse dello Stato, che minacci la libera concorrenza. Lo stesso articolo stabilisce gli aiuti sicuramente compatibili con il Mercato Comune e quelli che possono essere considerati compatibili dopo l’esame della Commissione.

Tra i primi gli aiuti a carattere sociale devoluti in modo individuale e non collettivo, gli aiuti in caso di catastrofi naturali, e gli aiuti all’area di Berlino per compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania. Tra gli aiuti che sono considerati compatibili (terzo paragrafo) vengono citati:

a. gli aiuti per promuovere lo sviluppo economico di aree dove il livello di vita è molto basso o il livello di disoccupazione è elevato,

b. gli aiuti per eseguire progetti il cui interesse è Europeo o per rimediare a seri problemi economici di uno Stato membro,

c. gli aiuti per facilitare lo sviluppo di attività economiche in determinate aree economiche, ammesso che il commercio tra Stati membri non ne venga influenzato,

d. gli aiuti approvati a maggioranza qualificata dal Consiglio dei Ministri su proposta della Commissione.

Realisticamente, la Regione Valle d’Aosta può garantire sussidi nell’ambito dei progetti di interesse europeo (3.b) e in alcuni casi nell’ambito di sviluppo di attività economiche specifiche (3.c).

Infatti l’applicazione di queste norme è stata estesa anche agli aiuti regionali, pure se il controllo da parte della Comunità non è sempre efficace.

Gli articoli 93 e 94 indicano i poteri degli organi della Comunità in merito all’applicazione di quanto è disposto nell’articolo 92; la Commissione ha il ruolo più importante: deve tenere sotto controllo costante tutti gli schemi di aiuto presenti presso gli Stati membri; deve ricevere per tempo dagli organi pubblici responsabili tutti i piani di intervento esistenti e nuovi ed iniziare la procedura (divieto o richiesta di modifica) in caso di incompatibilità con il Mercato Comune.

Gli Enti pubblici sono tenuti alla "notificazione previa" degli schemi di aiuto deliberati. La sola inosservanza della procedura di "notificazione previa" alla Commissione, può avere l’effetto di causare la sospensione di uno schema di aiuti già approvato e ingenerare problemi per l’eventuale beneficiario.

Per molti anni la normativa sui pubblici sussidi è stata tra le meno applicate a livello comunitario, a causa della difficile situazione economica degli anni 70 (che aveva coinvolto tutti gli Stati membri in aiuti consistenti al proprio apparato produttivo) e anche a causa del mancato rispetto della "notificazione previa". In questi ultimi anni, certamente anche grazie al processo di integrazione europea in corso, la Commissione ha potuto rafforzare il suo ruolo di tutore della libera concorrenza ed ha iniziato azioni conoscitive che preludono ad un maggiore interventismo nell’ambito degli aiuti pubblici alle imprese.

In materia di aiuti regionali la Commissione ha precisato gli ambiti di applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 92:

- le regioni definite a basso tenore di vita (sub 3.a) sono quelle dove il prodotto interno lordo per abitante non supera il 75% della media comunitaria: i tipi di aiuti previsti a queste regioni non sono quindi applicabili alla Valle d’Aosta;

- le regioni per le quali è possibile incentivare lo sviluppo di attività economiche in aree specifiche (sub 3.c) sono quelle influenzate dal declino delle industrie tradizionali, o che presentano un prodotto interno limitato oppure una disoccupazione strutturale; la destinazione degli incentivi deve essere subordinata ai nuovi investimenti oppure alla creazione di posti di lavoro.

Sebbene la Valle d’Aosta non risponda pienamente alle caratteristiche citate, il profondo ridimensionamento del proprio comparto industriale tradizionale giustifica in alcune aree della Valle l’applicazione di questo comma.

Al fine di comprendere l’atteggiamento della CEE nell’approvare o respingere gli schemi di sussidi presentati e di valutare tali schemi, la Commissione Speciale ha esaminato alcuni casi concreti di intervento (in materia di aiuti regionali, alla siderurgia, alla ricerca e sviluppo), ricavando le seguenti conclusioni:

a) Casi di intervento nel campo degli aiuti regionali.

In tema di interventi regionali, emanati tramite enti locali o nazionali, la Commissione europea accetta più facilmente gli aiuti in linea con il paragrafo 3 comma a (zone povere) e (zone a declino industrie tradizionali); il criterio più frequentemente citato è il livello di disoccupazione (non solo attuale, ma anche prospettico, derivante cioè dal possibile declino industriale).

Non sono infrequenti i casi in cui sono stati ammessi interventi nell’ambito degli aiuti pubblici alle imprese, in deroga al principio posto a tutela della libera concorrenza. La Commissione speciale è a conoscenza di alcuni esempi significativi di interventi ritenuti ammissibili dalla Comunità sulla base delle possibilità di deroghe per le "zone povere", per gli interventi di "riconversione" o in previsione di future perdite di posti di lavoro.

b) Casi di intervento nel campo degli aiuti alla siderurgia.

Come è noto, la decisione n. 3484/85/CECA che regola in modo rigoroso gli aiuti alla siderurgia è stata prorogata per il periodo 1989-1991: secondo questa decisione sono consentiti i soli sussidi alla ricerca e sviluppo, alla protezione ambientale e, in misura minore, alla chiusura degli stabilimenti; essa prevede, inoltre, che ogni trasferimento di fondi pubblici (es. a titolo di pagamento) all’industria siderurgica sia segnalato in modo che la Commissione possa valutare la presenza eventuale di aiuti.

In questo quadro estremamente restrittivo risultano essere pochi i tipi di sussidi autorizzati dalla Commissione, tanto che non è possibile trovare - tra gli esempi a conoscenza della Commissione speciale - alcun caso di aiuto agli investimenti produttivi, né schemi originali di sussidio.

c) Casi di intervento nel campo degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

Dall’esame degli interventi ammessi a titolo di aiuti alla ricerca ed allo sviluppo è emerso che la principale preoccupazione degli organi comunitari a questo riguardo è quella di verificare la presenza di sussidi dichiarati per la ricerca e lo sviluppo, ma in realtà destinati ad altri obiettivi; a parte ciò la tendenza è quella di favorire le spese di ricerca, soprattutto per la ricerca di base, allo scopo di consentire all’Europa di colmare il divario tecnologico rispetto al Giappone ed agli Stati Uniti.

Questa fase dei lavori della Commissione speciale ha consentito una prima presa di contatto conoscitiva con l’insieme della regolamentazione e delle problematiche che sorgono dalla creazione del mercato unico e che hanno maggiore influenza sulla struttura economica della Valle d’Aosta. Appare pertanto inopportuno tentare di proporre azioni isolate, al di fuori di un piano di interventi per favorire lo sviluppo della Valle. E’ possibile comunque, a questo stadio di approfondimento, enucleare alcuni fatti che appaiono rilevanti per la nostra regione e delineare alcune raccomandazioni nella prospettiva del mercato unico:

- innanzitutto è importante considerare la potenziale minaccia di impoverimento del tessuto economico valdostano a causa della progressiva concentrazione in molti settori;

- inoltre occorre ricordare che il probabile aumento di reddito derivante dalla integrazione europea stimolerà tale concentrazione e non avrà una distribuzione uniforme nella Comunità, con la conseguenza di lasciare alcune zone più povere ed altre più ricche rispetto alla situazione attuale;

- per ottenere in misura ottimale i benefici dell’integrazione europea, la Regione dovrà proporre nuove iniziative economiche, utilizzando al massimo i vantaggi disponibili all’interno o all’esterno del suo territorio;

- alcuni dei vantaggi sono oggi già presenti in Valle d’Aosta (bilinguismo, ambiente e qualità della vita, potenziale energetico), altri dovranno essere stimolati (si pensi alla formazione), altri infine potranno derivare dall’utilizzo di fonti esterne;

- tra le fonti esterne, interessante può essere il contributo della CEE attraverso i suoi programmi di finanziamento e la stessa indicazione delle aree di priorità di sviluppo prescelte; d’altro canto la Comunità può condizionare le scelte, soprattutto attraverso l’applicazione della normativa sugli aiuti pubblici e sugli appalti.

Per il futuro occorre quindi:

- approfondire l’impatto dei condizionamenti comunitari sulla politica economica regionale e le opportunità che essa genera;

- darsi gli strumenti per seguire costantemente le opportunità (in particolare di finanziamento) presenti a livello comunitario, stimolandone lo sfruttamento;

- tenere conto, nel tracciare le linee della politica economica regionale, dei condizionamenti e delle opportunità del 1992;

- iniziare un’attività sistematica di selezione e di approccio delle imprese industriali e di servizi più promettenti nella prospettiva del 1992, per negoziare eventuali investimenti in Valle d’Aosta.

Inizia adesso la parte terza sulla libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione speciale ha raccolto un’ampia documentazione sui risultati finora conseguiti in sede CEE nel settore della libera circolazione dei lavoratori, nonché di quelli che si intendono perseguire in vista dell’obiettivo del mercato unico del 1992.

In primo luogo, la Commissione speciale ha esaminato le regole fondamentali previste nel Trattato di Roma e la normativa (oltreché la giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE), emanate in materia di libera circolazione dei lavoratori, fino al momento dell’approvazione del Libro bianco (marzo 1985), che ha fissato i nuovi traguardi del mercato unico del 1992.

Successivamente è stata svolta un’attenta analisi delle nuove norme emanate in applicazione del contenuto del Libro bianco e già approvate dal Consiglio dei Ministri della CEE; di quelle già proposte dalla Commissione CEE ma non ancora approvate dal Consiglio; di quelle, infine, non ancora oggetto di proposte della Commissione ma che dovrebbero essere emanate al più presto.

Sulla base degli elementi raccolti la Commissione speciale formula alcune considerazioni sulla rilevanza e sulle ripercussioni dei nuovi traguardi fissati dalla Comunità in materia di libera circolazione dei lavoratori, con particolare attenzione all’esame di alcuni specifici aspetti di più diretto interesse per la Valle d’Aosta.

Considerazioni conclusive sulla rilevanza e sulle ripercussioni degli sviluppi in atto della normativa comunitaria.

Dalle osservazioni che la Commissione speciale ha potuto svolgere appare evidente il cambiamento impresso nella CEE, in questi ultimi tempi, in materia di libera circolazione dei lavoratori, al fine di realizzare l’obiettivo del grande mercato unico del 1992.

Tale svolta è caratterizzata dal fatto che, anziché mirare a riavvicinare le legislazioni nazionali sui titoli di studio e sulle qualifiche professionali per singole professioni, si è introdotto un criterio generale di liberalizzazione.

Se è pur vero che permangono limiti tuttora rilevanti al riconoscimento pieno dei diplomi e delle qualifiche professionali, la tendenza in atto è quella di giungere ad un sistema in cui l’accesso al lavoro, sia subordinato che indipendente, venga liberamente consentito ai cittadini in tutti i paesi comunitari.

Cosi come lo sforzo comunitario è orientato all’abolizione di tutte quelle normative nazionali che favoriscono i cittadini per specifici impieghi (vedi ad esempio il divieto di avere più di x stranieri in una squadra di calcio).

E’ certamente difficile valutare oggi quanto le liberalizzazioni in atto influiranno sull’aumento dei livelli attuali di mobilità dei lavoratori nella CEE. Si può peraltro avanzare un’ipotesi: che tali liberalizzazioni favoriranno la mobilità dei lavoratori da un paese all’altro almeno in tre casi:

a) quando in un paese membro non si riesca a specializzare un numero sufficiente di quadri, così come richiesti dal sistema economico nazionale (si pensi, ad esempio, al caso degli ingegneri in Italia);

b) quando vi sia discrepanza di livello di preparazione tra i diversi paesi CEE, giacché i lavoratori dei paesi in cui i livelli di preparazione e le qualifiche richieste sono superiori avranno facilità di inserirsi sul mercato dei paesi in cui i livelli di preparazione e le qualifiche richieste, per la stessa professione, siano inferiori;

c) quando la carenza, in un paese comunitario, di specifici requisiti previsti per l’esercizio di una determinata professione renda facile per il lavoratore di un altro paese accedere, in quel paese, a tale professione.

Le liberalizzazioni in atto tenderanno ovviamente a favorire la mobilità dei lavoratori tra paesi o tra regioni comunitarie che hanno in comune una stessa lingua.

Sotto questo aspetto la Valle d’Aosta, in relazione alla sua situazione di bilinguismo, si trova in una situazione particolare.

Infatti se, da un lato, i cittadini valdostani avranno un’ampia possibilità di mobilità anche nei paesi francofoni, l’operazione inversa, cioè l’inserimento di stranieri in attività lavorative nella nostra regione, almeno per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, dovrebbe sempre rimanere subordinato alla conoscenza delle due lingue ufficiali, per cui non è da escludere che in futuro le prove di ammissione ai concorsi pubblici dovranno essere basate su un doppio accertamento della conoscenza sia della lingua italiana che della lingua francese.

Non si deve infine dimenticare che le misure di liberalizzazione, in materia di circolazione dei lavoratori, saranno e in parte sono già affiancate, da misure comunitarie atte a favorire il raggiungimento di regole comuni tra gli stati comunitari per quanto concerne i diritti fondamentali dei lavoratori (orario di lavoro, ferie, pensione, ecc.). Inoltre, soprattutto tramite il CEDEFOP (Centro Europeo per la formazione professionale), la CEE sta adoperandosi affinché le modalità e le tipologie di formazione in tutti i paesi membri siano il più possibile uniformi e omogenee, così da favorire maggiormente la mobilità dei lavoratori.

Nell’ambito della tendenza comunitaria alla piena liberalizzazione della circolazione dei lavoratori la Commissione speciale ha voluto esaminare alcuni punti di più diretto interesse per la Valle d’Aosta.

a) Accordi bilaterali

Le nuove direttive in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali rendono di per sè superflua la stipulazione di accordi bilaterali tra gli stati membri, perché le direttive in questione hanno, come si è detto, l’obiettivo del riconoscimento generalizzato nella CEE appunto dei diplomi e delle qualifiche professionali.

Ciò tuttavia non sembra ostare alla stipulazione di accordi specifici tra i paesi comunitari, anche a livello bilaterale, atti a favorire lo sviluppo congiunto di corsi di formazione, di sinergie comuni per la promozione dell’istruzione e delle qualifiche professionali, che paiono ad esempio particolarmente interessanti per regioni confinanti di due paesi membri: tali accordi dovrebbero essere visti con favore in sede CEE ed addirittura oggetto di aiuti ed incentivi comunitari, in quanto si inquadrerebbero nelle linee di cooperazione transfrontaliera e mirerebbero a migliorare sostanzialmente il livello dell’istruzione e della formazione professionale.

Una siffatta collaborazione può essere estesa anche a regioni limitrofe di Stati non membri della CEE, Stati con i quali, peraltro, in assenza di una normativa di coordinamento comunitario, permane la possibilità di accordi bilaterali reciproci di riconoscimento dei titoli scolastici (ai vari livelli), nonché delle qualifiche professionali. In questo senso di particolare interesse risultano accordi stipulabili con i paesi dell’EFTA (di cui è membro la Svizzera) con i quali la CEE ha già stipulato un importante accordo di libero scambio e con i quali sono in corso negoziati per estendere la cooperazione anche in altri settori.

b) Obbligo della residenza per i lavoratori dipendenti

In materia di prestazione dei servizi sia la normativa comunitaria che la giurisprudenza della Corte di Giustizia affermano la contrarietà, in linea generale, con il Trattato CEE, salvo eccezioni e casi particolari, di disposizioni nazionali che obblighino il prestatore di servizi a risiedere sul territorio dello stato in cui presta tali servizi, giacché secondo la Corte di Giustizia obbligare il prestatore di servizi di un paese CEE a risiedere in un altro paese CEE in cui occasionalmente esercita una professione, vanifica la libertà di prestazione stessa dei servizi nella CEE, ex art. 59 del Trattato di Roma.

A proposito della residenza si pone però un interessante problema, in relazione alle modalità di partecipazione di lavoratori a concorsi che prevedano l’assunzione per un lavoro dipendente.

Molti enti, istituzioni, associazioni, imprese, ecc. subordinano la partecipazione a concorsi di assunzione al requisito della residenza in una particolare area (regione, provincia, ecc.) ove il lavoro dovrà essere poi svolto.

Tali disposizioni sembrano essere contrarie al processo di liberalizzazione in atto nella CEE in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Infatti tali disposizioni, limitando la partecipazione ad un concorso di assunzione ai soli residenti di una determinata area geografica, escludono di per sè la possibilità di partecipare al concorso di altri cittadini comunitari, in possesso di titolo idoneo ma non residenti nell’area geografica indicata.

Ciò che sembra contrario al Trattato di Roma è imporre, anteriormente all’espletamento del concorso, il requisito della residenza, perché in tal modo di fatto si escludono dalla partecipazione stessa al concorso, in violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, tutti quei lavoratori comunitari che non risiedono al momento della pubblicazione del bando di concorso in quella specifica area geografica.

Ciò tuttavia non osta a che l’ente, l’impresa, ecc. che ha bandito il concorso imponga poi al vincitore l’obbligo di risiedere nella specifica area geografica ove è prevista l’attività lavorativa. Tale requisito non discrimina i lavoratori comunitari, giacché tutti i partecipanti al concorso sanno in partenza che, se risulteranno vincitori, dovranno trasferire o eventualmente mantenere la loro residenza nella sede di lavoro.

Diverso naturalmente il discorso per l’ente pubblico, giacché l’assunzione nella pubblica amministrazione non è oggetto, almeno fino a questo momento, di normative comunitarie di liberalizzazione.

c) Riconoscimento dei titoli di studio e accesso alla Pubblica Amministrazione

Su tale specifico aspetto è da osservare che, una volta che sarà recepita nell’ordinamento italiano la direttiva sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi e una volta che venga approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE la direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche di formazione professionale (e che tale direttiva venga recepita in Italia), un cittadino italiano che abbia conseguito in un altro paese CEE un titolo di studio o una qualifica professionale equivalente a quella richiesta per partecipare ad un concorso in Italia presso una pubblica amministrazione (e anche ovviamente presso un ente privato), potrà accedere ai concorsi per tali posti di lavoro in condizioni di assoluta parità (nei limiti fissati dalle direttive richiamate) con i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio o la qualifica professionale in Italia (salvo l’accertamento eventuale della conoscenza della o delle lingue richieste dall’ente che ha bandito il concorso).

Si passa ora alla parte relativa all’ambiente e al territorio, trasporti e riflessi sulla realtà valdostana.

La Commissione speciale ha avviato una ricerca approfondita sulla legislazione e sulle realizzazioni della Comunità in tema di politica dell’ambiente, del territorio e di politica dei trasporti, allo scopo di metterne in luce i possibili sviluppi, con riferimento specifico all’influenza che il completamento del mercato interno avrà sulle condizioni della Valle d’Aosta. La ricerca è stata condotta attraverso un esame delle disposizioni comunitarie in materia ed anche mediante una serie di contatti con i servizi della Commissione di Bruxelles, che hanno consentito di ottenere informazioni di prima mano circa la maturazione dei progetti comunitari nei diversi campi oggetto dell’indagine.

La Commissione speciale ritiene di segnalare che la documentazione raccolta nel corso di tale ricerca - il cui obiettivo immediato consiste nel fornire elementi di giudizio per i lavori del Consiglio regionale in previsione della realizzazione del Mercato Unico Europeo - potrebbe anche costituire la base per la creazione di un supporto informativo destinato ad un possibile servizio regionale finalizzato all’adeguamento della legislazione e dell’amministrazione della Regione alle disposizioni comunitarie che regolano il settore.

Sulla base di quanto emerge dalla ricerca svolta, la Commissione speciale ha potuto rilevare che la politica comunitaria in materia di ambiente, protezione del territorio e trasporti ha registrato rimarchevoli progressi, in concomitanza con il varo del progetto di completamento del mercato interno ed è presumibilmente destinata a crescere in importanza con il raggiungimento del mercato unico dopo il 1992.

Questo giudizio di sintesi vale specialmente per gli interventi comunitari nel settore della salvaguardia ambientale e del territorio, ma riguarda anche la politica delle comunicazioni, dove la prospettiva del 1993 ha rafforzato le azioni comunitarie nel campo delle infrastrutture di trasporto, conducendo in particolare a scelte in favore della costruzione di una rete europea di treni a grande velocità, con l’identificazione di alcune azioni prioritarie.

Per quanto riguarda la politica dell’ambiente e del territorio, si è assistito negli ultimi anni ad una crescente efficacia degli interventi comunitari in materia, sotto la spinta di una diffusione sempre più estesa delle tematiche ambientaliste all’interno dell’opinione pubblica e del mondo politico in Europa e negli altri paesi. Successi significativi possono essere considerati, a questo proposito, l’inserimento della politica ambientale nell’Atto unico europeo e talune decisioni particolarmente avanzate da parte della Comunità in tema di protezione dell’ambiente (tra le quali mette conto citare almeno le direttive comunitarie relative alle emissioni delle autovetture di piccola cilindrata, che prevedono gli standard qualitativi più rigorosi del mondo, insieme con quelli vigenti all’interno degli Stati Uniti).

La carta più rilevante di cui dispone oggi l’azione comunitaria in questo campo è peraltro costituita dal "giudizio di congruità ambientale", che, a partire dall’aprile 1989, costituisce il prerequisito per poter accedere ai fondi comunitari regionale e sociale. Con tale giudizio, la politica ambientale mette in luce il suo rilievo di azione orizzontale e pervasiva, che tende ad informare il complesso delle politiche comunitarie. Inoltre, acquista efficacia concreta il principio dell’integrazione della prima nell’ambito delle seconde, in base al dettato dell’art. 130 R del Trattato, secondo il quale: "Le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità".

Quanto al futuro, l’imminente approvazione della creazione dell’Agenzia europea per l’ambiente e la maturazione e il completamento della legislazione comunitaria in numerosi settori, ad esempio nel campo della protezione organica degli habitat e della flora e della fauna minacciate, lasciano presagire un aumento del peso della politica comunitaria dell’ambiente e del territorio rispetto sia alle altre azioni della Comunità, sia alle politiche degli stati membri.

Indice di questa tendenza è la possibilità che vengano accolte le proposte della Commissione per istituire un’imposta sui combustibili fossili destinata a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il fatto che proposte analoghe vengano avanzate anche a livello dei singoli paesi (è questo il caso dell’Italia), non fa che rafforzare la credibilità dei progetti comunitari in materia.

In tal modo l’azione della Comunità nel settore si avvia ad abbandonare definitivamente la condizione di Cenerentola, in cui era relegata sino a non molto tempo addietro, per diventare una politica di secondo e forse anche di primo livello, simile per importanza alle azioni europee nei campi sociale e regionale e possibilmente alla stessa politica agricola europea, che costituisce una delle chiavi di volta della costruzione comunitaria.

Spingono in questa direzione, non solo gli impulsi provenienti dalla società europea, ma anche l’alleanza che su questi temi si è costituita tra il Parlamento e la Commissione esecutiva (alleanza che ha consentito, ad esempio, di varare per le automobili di piccola cilindrata una legislazione di protezione dell’ambiente più rigorosa di quella che il Consiglio fosse inizialmente disposto ad accettare).

In parallelo con questa evoluzione, aumenta anche il peso finanziario degli interventi comunitari in materia, anche se nell’insieme esso rimane ancora modesto: tra il 1978 e il 1988 gli stanziamenti del bilancio CEE destinati a questo tipo di interventi si sono moltiplicati per 10, passando però soltanto dallo 0,026 allo 0,083 per cento delle spese della Comunità.

L’insieme degli investimenti in materia di protezione ambientale all’interno dei dodici paesi è peraltro decisamente importante: esso ammonta quasi alla stessa grandezza del complesso del bilancio comunitario, con un peso di circa l’1% sul PIL aggregato della CEE, e dovrebbe aumentare nei prossimi anni - secondo stime recenti - fino al 2-3%.

Va segnalato inoltre che, all’accresciuto impatto delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di salvaguardia del territorio e di trasporti, fa riscontro un’accelerazione delle procedure di recezione delle direttive comunitarie all’interno dell’ordinamento italiano, secondo le disposizioni approvate di recente al riguardo.

In questo contesto, la Commissione consiliare richiama l’attenzione sul fatto che valutare i riflessi che la legislazione comunitaria del settore avrà o potrà esercitare sulla realtà di una regione in cui, come nella Valle d’Aosta, le tematiche dell’ambiente, del territorio e dei trasporti assumono una rilevanza decisamente vitale, costituisce una delle premesse fondamentali per massimizzare i vantaggi e minimizzare i costi, che affluiscono alla comunità regionale in seguito alla realizzazione del mercato unico europeo.

Al di là di queste succinte considerazioni di carattere generale che si possono trarre dall’esauriente ricerca compiuta, la Commissione speciale ritiene opportuno fornire gli elementi essenziali di risposta ad alcuni interrogativi specifici emersi nel corso dei lavori.

a) Valutazione di impatto ambientale

In ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Commissione speciale rileva che, essendo tale strumento ormai operante anche in Italia dopo il recepimento della direttiva 85/337, la Regione potrebbe adottare norme che regolamentino in dettaglio la materia.

b) Parchi, Fauna e Flora

Anche in merito ai parchi di interesse regionale e alla salvaguardia della fauna e della flora si aprono spazi nuovi per l’iniziativa della Regione.

E’ di imminente approvazione una direttiva che regolerà in modo organico l’intera materia della protezione della natura, mentre il Parlamento europeo propone la creazione di parchi di livello regionale (anche con l’assistenza finanziaria della Comunità). In entrambi i casi, la Regione ha competenza e interesse a mettere a frutto le opportunità nuove create dalla normativa comunitaria.

Sarebbe anche utile esplorare l’eventualità di dar vita - compatibilmente con la legislazione nazionale - a parchi interregionali, in collaborazione con le autorità regionali d’oltre frontiera.

Andrebbe infine sottoposta a verifica la possibilità di creare un collegamento tecnico con la rete europea di reperimento dei dati relativa alla salvaguardia del territorio nell’ambito della costituenda Agenzia europea per l’ambiente.

c) Accesso ai Fondi comunitari

Sotto il profilo del reperimento delle risorse finanziarie, per una politica regionale adeguata in materia di ambiente e di protezione del territorio, una possibilità da non trascurare è quella fornita dall’accesso ai Fondi comunitari.

La Valle d’Aosta ha già ricevuto finanziamenti europei nel quadro dei programmi comunitari a favore delle regioni industriali in declino.

In futuro si potrebbe far ricorso al programma ENVIREG, rivolto a tali categorie di regioni (e a quelle di tipo rurale). I finanziamenti in questione (700 milioni di ECU) sono riservati soprattutto: agli investimenti infrastrutturali in materia di trattamento dei rifiuti e degli scarichi industriali; all’assistenza per il monitoraggio delle emissioni atmosferiche e per gli scarichi nelle acque; ai programmi relativi al rimboschimento e alla prevenzione degli incendi e dell’erosione del suolo.

d) Turismo

Come si è già detto in un’altra parte della relazione, la Commissione speciale ha constatato che difficilmente il completamento del mercato interno sarà accompagnato dalla nascita di una politica europea in questo settore, in grado di imporsi e di influenzare pesantemente le competenze e le politiche nazionali e regionali. Gli interventi della Comunità si limitano infatti a coordinare le iniziative nazionali in tale comparto e non è previsto che la situazione possa mutare in un prossimo futuro.

Le attribuzioni della Regione in materia non verranno pertanto modificate. Peraltro la Commissione speciale sottolinea che è possibile utilizzare le opportunità offerte dalla CEE per fornire nuovi contenuti o sviluppi agli interventi regionali nel settore, ad esempio prendendo parte ai progetti turistici comunitari finanziati dai Fondi strutturali.

e) Trasporti

Innanzitutto va rilevato che anche la politica europea dei trasporti deve integrare la salvaguardia dell’ambiente e del territorio: ciò comporta un’opzione generale in favore del riequilibrio delle diverse modalità di trasporto delle merci, attraverso la promozione del trasporto combinato per ferrovia.

Se questa scelta va incontro alle preoccupazioni per i danni ambientali connessi con l’aumento ulteriore del traffico degli automezzi pesanti attraverso la Valle d’Aosta, l’alternativa progettuale della creazione di un nuovo valico ferroviario con il collegamento Aosta-Martigny non sembra - sulla base degli elementi emersi nel corso dei lavori della Commissione speciale - essere vista con particolare favore nell’ambito dei servizi della Commissione CEE.

La nuova infrastruttura non sembra rientrare nelle priorità della CEE e delle amministrazioni ferroviarie consorziate a livello europeo, che hanno elaborato un piano europeo di collegamenti ferroviari a "Grande Vitesse".

Soprattutto preoccupano le perplessità che gli ambienti comunitari esprimono nei confronti di opere che instradino il traffico attraverso i paesi confinanti, Austria e Svizzera, con cui la CEE ha in corso difficili trattative per risolvere i problemi dei movimenti di transito delle merci.

E’ probabile che la conclusione positiva delle trattative con la Svizzera migliori le prospettive di accettazione del progetto. In ogni caso, peraltro, il suo inserimento nel quadro della rete europea a Grande Vitesse dovrebbe essere patrocinata dall’Amministrazione ferroviaria nazionale.

f) Questioni fiscali legate ai trasporti

In relazione al traffico delle merci sorgeranno anche, con il 1992, alcune delicate questioni di natura fiscale.

In primo luogo - come si è visto esaurientemente nella prima parte della relazione - con la creazione del mercato unico esiste la possibilità che muti il regime di applicazione dell’IVA o che - nell’ipotesi in cui permanga il criterio di tassazione attuale - venga meno il riferimento alle regioni di transito per i prodotti comunitari in Italia. Esiste, dunque, il rischio che i proventi forniti al bilancio della Regione dal gettito dell’IVA all’importazione vengano a cadere, almeno nella loro forma attuale.

Anche la tassa di possesso di mezzi di trasporto delle merci, così come il sistema di calcolo dei pedaggi autostradali, potrebbero essere modificati.

Infine, si prospetta anche una probabile riduzione delle imposte sui carburanti, per effetto di un’armonizzazione dell’imposizione indiretta su questi prodotti a livello comunitario (a meno che non vengano accolte le proposte di utilizzare la fiscalità come strumento di protezione dell’ambiente, con conseguente aumento di prezzo dei combustibili per autotrazione).

Si pone pertanto il problema di recuperare le entrate che venissero meno, in seguito alle eventuali modifiche del regimi fiscali del trasporto delle merci. Senza voler affrontare in questa sede ed in questo momento il problema, la Commissione speciale vuole tuttavia esprimere un suo orientamento: qualora le soluzioni andassero cercate in direzione di una trattativa con il Governo, in vista di ottenere entrate sostitutive, si dovrebbe tener conto anche di una possibile compartecipazione al gettito dell’imminente imposta sull’ambiente.

Considerazioni conclusive.

Al di là delle conclusioni specifiche sui temi che hanno costituito l’oggetto della presente relazione, la Commissione consiliare speciale ritiene opportuno fare le seguenti raccomandazioni al Consiglio regionale:

A) La Commissione auspica che il mandato ad essa conferito venga confermato, onde poter continuare i propri lavori, indirizzandoli a:

- aggiornare e approfondire i temi di cui alla presente relazione (con particolare riferimento alle questioni dell’IVA, dell’ambiente, della formazione e delle piccole e medie imprese);

- estendere l’esame ad altri temi che rivestono un particolare interesse nella fase attuale (ad esempio: Europa Sociale ed Europa dei cittadini);

- verificare le possibilità di utilizzazione dei fondi e dei diversi programmi o progetti comunitari, con particolare riferimento a quelli di carattere transfrontaliero (come il recente programma INTERREG).

B) La Commissione suggerisce che la Regione si doti di una struttura di supporto all’attività istituzionale concernente le problematiche europee (Fondazione o Istituto regionale per l’Europa), intesa a:

- favorire una presenza attiva della Regione nel processo di integrazione e unificazione europea;

- valorizzare le esigenze ed il ruolo peculiari della Valle d’Aosta (autonomia speciale, tradizione storica ed identità linguistico-culturale, transfrontalierità, montagna);

- promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la partecipazione della Comunità regionale.

Concludo qui la lettura del rapporto, che credo risulti forse di non facile ascolto, ma che ritengo contenga elementi di indubbio interesse.

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Si dà atto che alle ore 17,35 assume la Presidenza il Vicepresidente Stévenin.

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Presidente - E’ aperta la discussione generale.

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