Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1818 del 23 gennaio 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 1818/IX - Parziale modificazione ed integrazione al Regolamento per la concessione di contributi regionali, approvato con deliberazione consiliare n. 616/IX, in data 21 giugno 1989.

Presidente: Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 21 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

- richiamata la legge regionale 20 ottobre 1987, n. 85, concernente "interventi a favore dello sport";

- visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

delibera

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni al "Regolamento per la concessione di contributi regionali", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 616/IX in data 21 giugno 1989, ai sensi della legge regionale 30 ottobre 19487, n. 85:

1) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Ferma restando l’applicazione delle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, ai fini della determinazione del piano di ripartizione dei contributi ordinari, suddivisi per disciplina sportiva, la somma complessiva di cui al punto d) del sopra richiamato articolo 11, formerà oggetto di una prima suddivisione sulla base dei seguenti parametri:

1 - attività effettivamente svolta;

2 - spese di funzionamento;

3 - numero degli atleti e dei tecnici in attività, tesserati alla federazione nazionale di appartenenza o all’ente di promozione sportiva;

4 - compensazioni per casi particolari.

2) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

Articolo 4 bis

L’attività effettivamente svolta da ogni singolo organismo sportivo viene individuata sulla base dei seguenti elementi:

a) numero delle squadre iscritte ai vari campionati e numero degli atleti che le compongono (sport di squadra);

b) numero delle manifestazioni e numero degli atleti che vi hanno preso parte, sia a livello individuale, che di squadra, suddivise per categorie (sport individuali);

Le spese di funzionamento sono accertate sulla base delle seguenti spese obbligatorie:

1) spese relative all’affiliazione della società e al tesseramento federale degli atleti, tecnici e dirigenti;

2) spese relative all’iscrizione ai campionati di squadra o di società a manifestazioni individuali, con esclusione delle cauzioni;

3) spese relative all’utilizzo di impianti sportivi (palestre, campi di gioco, eccetera);

4) spese relative ai contributi o tasse federali per le singole partite o manifestazioni.

Il numero degli atleti in attività, regolarmente affiliati alla federazione di appartenenza, deve essere suddiviso per fasce di età (fino a 18 anni - da 19 a 30 anni e oltre i 30 anni).

I dati relativi ai precedenti commi sono raccolti in un unico documento dai responsabili regionali di ogni singola federazione sportiva o dall’associazione sportiva regionale.

3) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

La ripartizione della somma destinata a favore degli enti di promozione sportiva, di cui alla lettera c), dell’articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, oltre a tenere conto delle indicazioni di cui al terzo comma dell’articolo 12 della legge stessa, verrà effettuata in base ai seguenti parametri:

1) attività effettivamente svolta;

2) spese di funzionamento;

3) numero dei tesserati all'ente di promozione sportiva;

4) compensazioni per casi particolari.

4) Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

Articolo 5 Bis

L’attività effettivamente svolta da ogni singolo ente di promozione sportiva viene individuata sulla base dei seguenti elementi:

a) numero dei corsi di avviamento alla formazione sportiva, gestiti da tecnici regolarmente abilitati, svolti a favore di atleti non tesserati alla corrispondente federazione sportiva nazionale;

b) numero degli atleti e dei tecnici partecipanti a ciascun corso;

c) attività amatoriale svolta, intesa come strumento di avvicinamento alla pratica sportiva e di sano impiego del tempo libero, a favore di soggetti non tesserati alla corrispondente federazione sportiva nazionale;

d) numero dei partecipanti a ciascuna manifestazione amatoriale;

e) numero e tipo di manifestazioni a cui l’ente partecipa nell’ambito dell’attività organizzata dall’ente di promozione sportiva nazionale; tale attività può essere svolta anche avvalendosi di atleti muniti di duplice tesseramento, all’ente di promozione di promozione sportiva e alla corrispondente federazione sportiva nazionale.

Le spese di funzionamento sono quelle relative all’organizzazione e svolgimento dei corsi di avviamento alla formazione sportiva e delle manifestazioni amatoriali (spese per tecnici, utilizzo impianti sportivi, trasporti, eccetera).

I tesserati all’ente di promozione sportiva in attività devono essere suddivisi nel modo seguente:

- tesserati esclusivamente all’ente di promozione sportiva;

- tesserati all’ente di promozione sportiva, ma anche ad una federazione sportiva nazionale, nell’ambito della quale svolge prevalentemente la propria attività.

Articolo 5 Ter

La percentuale del contributo da assegnare ad ogni singola voce di parametro, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assemblea generale sportiva.

5) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

I contributi regionali, destinati a favore di società sportive che esplicano l’attività agonistica classificabile di alto livello, di cui alla lettera a) dell’articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, sono suddivisi in:

1 - contributi per attività classificata di alto livello, ai sensi dell’articolo 12 Bis (attività agonistica di squadra);

2 - borse al merito sportivo, di cui all’articolo 12 Ter (attività agonistica individuale).

6) Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti articoli 12 Bis, 12 Ter e 12 Quater:

Articolo 12 Bis

L’attività agonistica di squadra può essere considerata di alto livello, quando la società richiedente milita almeno in uno dei seguenti campionati nazionali, organizzati a cura della federazione sportiva nazionale e strutturati in almeno quattro livelli:

Calcio

Campionato di promozione

Pallacanestro Maschile

Femminile

Campionato di serie "C"

Campionato di serie "B"

Pallavolo Maschile

Femminile

Campionato di serie "B2"

Campionato di serie "C1"

Pallamano Maschile

Femminile

Campionato di serie "B"

Campionato di serie "A2"

Rugby

Campionato di serie "B"

Hockey su ghiaccio

Campionato di serie "B1"

Tennis tavolo

Campionato di serie "B1"

Atletica leggera

Squadra classificata tra le prime 95 a livello nazionale maschile e tra le prime 85 a livello nazionale femminile. I criteri di cui al primo comma si basano sulla valutazione della diffusione sul territorio nazionale delle singole discipline sportive, considerando come indice di comparazione quello relativo alla disciplina del Calcio (settore maschile) e della Pallavolo (settore femminile).

La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell’Assemblea generale sportiva, ad apportare con proprio provvedimento deliberativo, modificazioni e/o integrazioni ai criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 12 Ter

Le borse al merito sportivo, a titolo di Una tantum, vengono concesse alle società, operanti in Valle d’Aosta, aventi tra i propri tesserati atleti che hanno conseguito nell’anno cui il conferimento delle stesse si riferisce, uno dei seguenti risultati sportivi:

A - Campione nazionale assoluto o aver partecipato con la squadra ufficiale nazionale assoluta ad incontri internazionali federali, olimpiadi o campionati europei;

B - Campione nazionale Juniores o componente della squadra nazionale Juniores ufficiale per incontri internazionali federali;

C - Vincitori di meeting mondiali regolarmente inseriti nel calendario federale internazionale;

D - Classificati in campionati federali nazionali assoluti o Juniores (2°, 3°).

I titoli sopra specificati dovranno essere tempestivamente segnalati dai responsabili regionali delle federazioni sportive, con apposita lettera indirizzata all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell’Assemblea generale sportiva, a conferire, per particolari meriti agonistici, borse al valore sportivo oltre a quelli sopra specificati, a società con atleti tesserati, vincitori di titoli nazionali delle categorie giovanili.

Articolo12 Quater

Alle società che hanno titolo per conseguire un contributo corrispondente alla classificazione di alto livello per attività di squadra e di una borsa al merito sportivo, è assegnato il contributo maggiore.

Nel caso di conseguimento di più titoli dallo stesso atleta, previsti al secondo comma dell’articolo 12 Ter, alla società di appartenenza sarà conferita la borsa al merito sportivo di maggior valore.

Le società sportive facenti parte dei gruppi militari sono escluse dai contributi, di cui alla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85.

7) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

Le società sportive, per poter usufruire dei contributi regionali previsti all’articolo 12, devono presentare annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché una relazione illustrante l’attività sportiva svolta, i risultati sportivi ottenuti e l’attività sportiva programmata. Al bilancio preventivo dovrà essere allegato il calendario del campionato nazionale.

Tali documenti dovranno essere vistati, per approvazione, dal responsabile regionale della federazione interessata.

8) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

Le società sportive che beneficierano dei contributi regionali riservati, ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, per l’attività di alto livello, non potranno essere inserite tra i beneficiari di altri contributi destinati all’attività sportiva ordinaria.

Le medesime società potranno, tuttavia, essere prese in considerazione per l’eventuale concessione di contributi ordinari, con riferimento ad attività svolta a livello giovanile e comunque riservata ad atleti al di sotto dei diciotto anni di età.

9) L’articolo 15 è abrogato.

Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pascale; ne ha facoltà.

Pascale (PSI): Si tratta di modifiche al regolamento per la concessione dei contributi regionali previsti dalla legge n. 85 del 30 ottobre 1987, che sono state studiate da un apposito comitato, costituito nell’ambito dell’assemblea sportiva ed approvate successivamente all’unanimità da parte dell’assemblea generale sportiva.

La novità sostanziale è quella prevista dall’articolo 12, che prevede l’attribuzione di borse al merito sportivo alle società, che al proprio interno hanno degli atleti che nell’anno a cui si riferiscono i contributi, si sono distinti per risultati sportivi di alto livello agonistico.

Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’intera proposta di deliberazione, considerandola un unico articolato, senza passare quindi alla votazione articolo per articolo, perché trattasi di un regolamento.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità

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