Oggetto del Consiglio n. 1816 del 23 gennaio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1816/IX - Determinazione del premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali - Anno 1990.
Presidente: Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 19 dell’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;
delibera
1°) che la misura del premio annuo di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali per la conservazione dell’ambiente agricolo-montano per l’anno 1990 è determinato come segue:
Qualità di coltura
Importo premio annuo
per ettaro Lire
prato stabile, prato artificiale,
prato arborato
lire 180.000
pascolo
lire 8.500
vigneto e frutteto specializzato
lire 180.000
seminativo semplice ed arborato
e altre colture diverse da quelle
suindicate
lire 75.000
2°) che la misura dell’indennità compensativa annua ai sensi del Reg. 1760/87/CEE del 15.06.19487 è fissata in 120 ECU, corrispondenti per l’anno 1990 a lire 201.840=.
Presidente: Ha chiesto la parola l’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce; ne ha facoltà.
Lanièce (DC): Come previsto dalla legge regionale n. 30/1984, si propone al Consiglio di approvare le quote delle indennità compensative annue, che, sentiti gli uffici competenti, vengono mantenute invariate sugli stessi valori dell’anno scorso.
Vorrei solo proporre un emendamento soppressivo del secondo punto della parte deliberativa, che non ha alcuna importanza; era stato inserito per memoria e poi è rimasto nel documento, ma non ha alcuna ragione d’essere.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, do lettura della proposta di deliberazione, comprensiva dell’emendamento soppressivo del secondo punto della parte deliberativa proposto dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, Lanièce.
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;
delibera
1°) che la misura del premio annuo di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali per la conservazione dell’ambiente agricolo-montano per l’anno 1990 è determinato come segue:
Qualità di coltura
Importo premio annuo
per ettaro Lire
prato stabile, prato artificiale,
prato arborato
lire 180.000
pascolo
lire 8.500
vigneto e frutteto specializzato
lire 180.000
seminativo semplice ed arborato
e altre colture diverse da quelle suindicate lire 75.000
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione emendata testé letta.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
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