Oggetto del Consiglio n. 1612 del 27 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1612/IX - Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6: Funzionamento dei gruppi consiliari".
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Stévenin, ne ha facoltà.
Stévenin (UV) - Je crois que tout le monde vient d’avoir le nouveau rapport par lequel on explique les raisons qui sont à la base de cette nouvelle loi. Il s’agit de modifier la loi, mais il s’agit plutôt de redoubler les contributions qui sont prévues à tout aujourd’hui.
Il s’agit d’intervenir de la façon à permettre aux Groupes du Conseil de faire face aux dépenses pour l’étude, la documentation et pour mettre au jour leur préparation et donc prévoir cette modification de la loi s’avère indispensable. La dépense, vis-à-vis de celle qu’il y avait avant, c’est prévue dans la somme de 281 millions de lires.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Contributi finanziari)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le lettere a) e b) dell’articolo 4 della legge 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari" sono sostituite dalle seguenti:
"a) un contributo fisso di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza;
b) un contributo di L. 1.000.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo, oltre al primo".
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Norma finanziaria)
1. Il maggiore onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 281 milioni a decorrere dal 1991, graverà sul capitolo dei futuri bilanci corrispondente al n. 20020 del bilancio per il corrente esercizio.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 562 milioni, delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990/1992.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità.
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