Oggetto del Consiglio n. 157 del 18 aprile 1975 - Verbale

OGGETTO N. 157/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1975, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA".

Con legge regionale 23 maggio 1973 n. 27 è stata istituita l'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana (A.R.V.)".

Gli scopi istituzionali dell'Agraria Regionale Valdostana sono sintetizzati dall'art. 2 della legge istitutiva: "l'A.R.V. ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura mediante l'ordinato svolgimento delle attività commerciali atte a mettere a disposizione delle aziende agrarie locali i beni strumentali, le merci, i prodotti, i servizi ed i mezzi tecnici al giusto prezzo di mercato".

È risaputa e riconosciuta l'inferiorità contrattuale degli agricoltori nella fase di acquisto di prodotti necessari all'attività aziendale, inferiorità che tende ad aggravarsi con la tendenza delle ditte fornitrici di prodotti agricoli a costituire delle imprese a carattere monopolistico.

L'Azienda di cui trattasi ha svolto nei primi mesi di attività una intensa azione a vantaggio degli imprenditori agricoli della Regione ed in particolare nel settore delle macchine agricole motrici ed operatrici dove maggiormente si rendeva necessaria ed urgente un'azione calmieratrice dei prezzi.

In data 19/9/1974 l'Agraria Regionale Valdostana ha inoltrato all'Amministrazione regionale la richiesta di una garanzia fideiussoria fino alla concorrenza massima di L. 250.000.000 per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'Agraria.

La particolare situazione di mercato venutasi a creare in questi ultimi periodi caratterizzata da un progressivo e spesso incontrollato aumento dei prezzi e da una sempre più frequente carenza di prodotti agricoli di primaria importanza per l'agricoltura, quali i concimi e gli antiparassitari, obbliga l'Azienda Agraria ad affrontare acquisti anticipati per avere la sicurezza di fornire gli agricoltori.

La formazione di scorte se sono necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Agraria, richiedono una disponibilità, di capitali di anticipazioni che al momento attuale l'Azienda Agraria non dispone.

Per questi motivi la concessione della fideiussione si rende necessaria per garantire la funzionalità dell'A.R.V. e la sua rispondenza agli scopi istituzionali, attraverso una gestione valida ed economica a difesa degli interessi degli agricoltori valdostani.

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Disegno di legge n. 119

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................ n. .....: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso Istituti di Credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario, a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso Istituti di Credito a favore della Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con legge regionale 23.5.1973, n. 27 fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'Azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Azienda.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta Regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Articolo 4

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - Chi illustra questo oggetto? L'Assessore all'Agricoltura.

Marcoz (U.V.P.) - Naturalmente due parole anche su questo punto. Si potrebbe chiedere come mai la fideiussione dell'Agraria sia venuta in Consiglio solamente oggi: ciò è successo perché, per presentare la fideiussione in Consiglio, abbiamo dovuto aspettare che il Presidente della Commissione di Coordinamento apponesse il visto sulla legge di bilancio. La fideiussione proposta è di 250 milioni, come richiesto dal Consorzio Agrario, per il resto rinvio alla relazione.

Lustrissy (D.P.) - Sì, a parte il fatto che il disegno di legge poteva benissimo essere in allegato a quella legge già presentata in occasione del bilancio successivo.

Volevo un'informazione dalla Giunta, e precisamente se corrisponde al vero una notizia che mi è stata data: che l'Amministrazione regionale avrebbe affittato da una ditta locale un immobile da destinarsi al ricovero degli oggetti tanto preziosi dell'Assessorato del Turismo per fare posto, diciamo, all'attività dell'Azienda Agraria Regionale e che la stessa ditta conservi, a titolo non molto oneroso, dei locali in affitto presso la zona doganale nella quale ci sono dei locali disponibili. Volevo un chiarimento su questo.

Andrione (U.V.) - Tutto quello che posso dire... non ho capito bene la domanda, ma cerco di rispondere. Ci siamo preoccupati di avere libera la Caserma Challant e, per avere libera tale Caserma, d'accordo con il Comune di Aosta, abbiamo ottenuto il sotterraneo della Casa Mattioda, pagato dall'Amministrazione regionale, sotterraneo in cui andranno i mobili della Ditta Gagliardi. Noi avremo la Caserma Challant, inizieremo le dovute opere di restauro e metteremo nella Caserma Challant quei preziosi, perché sono preziosi, mobili che attualmente marcivano nei magazzini, liberando, a nostra volta, quei locali per l'Agraria Regionale. Questo il passaggio: non so se ho soddisfatto il Consigliere Lustrissy, comunque il passo più importante in questa operazione è quello di liberare la Caserma Challant, di proprietà regionale, che merita di essere restaurata ed adibita ad altri scopi rispetto a quelli attuali.

Lustrissy (D.P.) - Volevo solo un chiarimento, in quanto mi risultava ancora qualcosa di diverso. Mi pare però abbastanza strano che si utilizzi il sotterraneo di Casa Mattioda da dare in concessione ad una ditta privata per farla spostare da un locale o da dei locali per i quali c'è stata una regolare disdetta. Questa ditta potrebbe provvedere ad affittarsi altri locali per conto suo! La procedura è stata affidata all'Ufficio legale, ma non so con quale risultato... questa è una transazione? No, perché in effetti la ditta, che è una ditta commerciale, continua ad avere le stesse cose a titolo gratuito.

Caveri (U.V.) - Si propone di aggiungere, all'inizio dell'articolo 4, la frase: "Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7", che è la legge riguardante le fideiussioni. Passiamo alla votazione della legge.

Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Ricordo che vi era il parere favorevole della Commissione Affari Generali.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge n. 119 con un'aggiunta all'inizio dell'articolo 4.

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Disegno di legge n. 119

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................ n. .....: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso Istituti di Credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso Istituti di Credito a favore della Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con legge regionale 23.5.1973, n. 27 fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'Azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Azienda.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta Regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Articolo 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.