Oggetto del Consiglio n. 1218 del 9 maggio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1218/IX - CESSIONE IN LOCAZIONE ALL'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO Dl TORINO - DISTRETTO DELLA VALLE D'AOSTA - DI UN VANO A SE' STANTE UBICATO NEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETA' REGIONALE IN LOCALITA' PARLEAZ (CAB. SOFIMI) IN COMUNE DI CHAMBAVE - INTROITO DI SOMMA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
PRESIDENTE:I punti 16, 17, 18 e 19 all'ordine del giorno riguardano argomenti analoghi. Se il Consiglio è d'accordo, propongo che gli stessi siano discussi congiuntamente.
Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 16 dell'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
DELIBERA
1°) di approvare la cessione in locazione all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino - Distretto della Valle d'Aosta -, per il prezzo complessivo di Lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), di un vano a sé stante sito nel complesso adibito ad attività industriale in località Parleaz del Comune di Chambave, di proprietà della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, da adibire a cabina di trasformazione dell'energia elettrica per l'alimentazione, tra gli altri, del complesso edilizio in parola, per il periodo di anni 29 (ventinove), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione;
2°) di introitare la somma di Lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) al capitolo 08600 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990 ("Canoni di locazione di terreni e fabbricati");
3°) di onerare il locatario delle spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto conseguente al presente provvedimento;
4°) di conferire al Presidente della Giunta od, eventualmente, in caso di delega, all'Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
5°) di approvare in ogni suo punto lo schema di convenzione allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE
per la locazione di un vano a sé stante, da adibire a cabina elettrica, sito nel complesso edilizio adibito ad attività industriale ubicato in località Parleaz del Comune di Chambave, di proprietà regionale.
PREMESSO
- che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è proprietaria di un complesso edilizio adibito ad attività industriale in loc. Parleaz del Comune di Chambave;
- che l'ENEL, Distretto della Valle di Aosta, ha segnalato la necessità di avere a disposizione un vano a sé stante sito nel complesso edilizio predetto di proprietà della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, da adibire a cabina di trasformazione dell'energia elettrica per l'alimentazione, tra gli altri, del complesso edilizio stesso, di proprietà della stessa Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- che il Consiglio regionale con deliberazione n._____ in data ______ ha stabilito di aderire alla suddetta richiesta di locazione avanzata dall'ENEL:
TRA
La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Presidente della Giunta, Sig. _______________________, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n.__________ , in data ____________ vistata dalla Commissione di Coordinamento in data _____________, al n. __________, che, qui di seguito, per brevità verrà chiamata solo Regione Valle d'Aosta;
E
l'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, codice fiscale n. 00811 720580, partita IVA n. 00934061003, che per brevità, qui di seguito, verrà chiamato solo ENEL, in persona dei suoi procuratori:
-
-
residenti presso la sede del Distretto della Valle d'Aosta dell'ENEL in 11100 Aosta - Via Festaz n. 42
si conviene e si stipula quanto segue:
1°) La Regione Valle d'Aosta concede in locazione all'ENEL il vano di cui in premessa sito nel complesso edilizio adibito ad attività industriale di proprietà della stessa Regione Valle d'Aosta, non ancora censito al catasto ma identificabile in quanto realizzato sul terreno di cui al F. 8 mapp. 21-16-75 del Comune di Chambave loc. Parleaz, delle dimensioni interne di m 4,00 per 3,50 ed altezza di m 2,80 (colore rosso nella allegata planimetria), con accesso dalla costruenda strada statale n. 26 adiacente e quindi attraverso la porzione di proprietà regionale evidenziata in tinta gialla nella allegata planimetria, accesso che viene garantito con la concessione di ampia servitù di passaggio carraio e pedonale.
2°) L'ENEL ha la facoltà di installare e mantenere installati nel locale in questione tutti gli apparecchi elettrici, macchinari ed accessori, che a suo esclusivo giudizio, riterrà necessari, bene inteso sotto la completa responsabilità dell'ENEL stesso per eventuali danni sia alla Regione che a terzi.
La Regione Valle d'Aosta riconosce che tutto il materiale, fisso e mobile, installato o che verrà installato in detto locale dall'ENEL, è e rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultimo, con facoltà all'ENEL stesso di asportarlo quando crede, salvo a rimettere le cose in pristino stato alla risoluzione della presente convenzione.
L'ENEL potrà infiggere alle pareti esterne del fabbricato cabina le mensole o sostegni di qualsiasi tipo per l'entrata o l'uscita dei fili elettrici aerei dal locale di trasformazione per la continuazione delle linee elettriche destinate al trasporto di energia, salvo diversi accordi particolari fra le parti.
L'ENEL dovrà richiedere alla Regione Valle d'Aosta di volta in volta, l'autorizzazione all'attraversamento della proprietà regionale relativa al Complesso Edilizio adibito ad attività industriale nel Comune di Chambave loc. Parleaz (colore verde e giallo nell'allegata planimetria) con linee elettriche sia aeree che in cavo sotterraneo, a media e bassa tensione in entrata e uscita dalla cabina in parola.
La Regione Valle d'Aosta si impegna a concedere dette autorizzazioni, senza la richiesta di ulteriori compensi; resta però inteso che l'ENEL sarà tenuto al totale ripristino dei manufatti e della pavimentazione manomessa.
La Regione Valle d'Aosta si impegna sin d'ora a mettere a disposizione dell'ENEL altri locali ugualmente adatti allo scopo ed alle medesime condizioni della presente convenzione nei casi in cui, per modifiche al fabbricato, si rendesse necessario provvedere allo spostamento della cabina in questione.
In tal caso tutte le spese relative allo spostamento delle attrezzature elettriche e delle condutture elettriche, sia aeree che in cavo sotterraneo, facenti capo a detta cabina saranno a totale carico della Regione Valle d'Aosta.
L'ENEL si impegna inoltre di effettuare su semplice richiesta scritta da parte della Regione Valle d'Aosta, entro il termine che verrà di volta in volta concordato con l'ENEL in relazione ai tempi tecnici occorrenti, gli eventuali spostamenti delle condutture, sia in entrata che in uscita dal locale di trasformazione, che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della stessa Regione Valle d'Aosta, qualora quest'ultimo stabilisse di apportare delle modifiche al fabbricato di cui sopra o di eseguire nuove costruzioni nei pressi del fabbricato medesimo.
Anche in tal caso le spese relative allo spostamento delle condutture saranno a totale carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si impegna di comunicare all'ENEL l'eventuale cambio di proprietà del locale, che dovesse verificarsi nel corso del contratto.
3°) Il presente contratto di locazione ha la durata di anni 29 (ventinove) con decorrenza dalla stipula della presente.
4°) Il canone di affitto dovuto per l'intero periodo della locazione, viene stabilito in lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) da corrispondersi anticipatamente in una unica soluzione.
Si intende che, con il pagamento di detto importo, l'ENEL è esonerato da ogni altra prestazione connessa con l'affitto del vano di cui sopra, salvo:
- eventuale rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta di copertura;
- opere di manutenzione ordinaria all'interno del vano cabina.
Nel caso che l'ENEL, nel corso della durata contrattuale, si trovasse nella necessità di abbandonare il locale, il contratto decadrà automaticamente, senza possibilità di rivalsa da parte dell'ENEL stesso, di rimborso di parte del canone versato.
5°) Le spese tutte della presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'ENEL.
Aosta, lì
Per la REGIONE VALLE D'AOSTA
Il Presidente della Giunta Regionale
Per l'ENEL
DISTRETTO DELLA VALLE D'AOSTA
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Les quatres objets concernent la location à l'Enel d'une partie d'immeubles de propriété régionale en fonction de l'exigence de l'Administration régionale même d'avoir le service de l'énergie électrique.
Je crois que c'est un acte tout à fait normal. Il s'agit de prévoir une convention pour une période de 29 ans, sur la base d'un accord qui avait déjà été prévu au préalable et qui aujourd'hui va être concrétisé.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
