Oggetto del Consiglio n. 1182 del 18 aprile 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1182/IX - Disegno di legge: "Autorizzazione alla accettazione di un diritto di superficie in Comune di Arvier".
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Il s’agit d’un accord avec la Commune d’Arvier qui a bien accepté une proposition de l’Administration régionale pour résoudre un problème des garages des maisons forestières, et par conséquent nous a donné la possibilité de prévoir cette solution en prévoyant le droit de surface en faveur de l’Administration régionale.
On doit prévoir une loi, étant donné qu’il s’agit d’un rapport qui ne peut pas être réglé tout simplement par un acte administratif.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato.
Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad accettare un diritto di superficie al di sotto del suolo sull’area di proprietà del Comune di Arvier sita in detto Comune e censita al C.T. al F.10 n.653 (ex 172/b) di mq. 280, per la realizzazione di una autorimessa interrata ad uso della Caserma forestale di Arvier.
2. Il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato e si intenderà estinto con il perimento della costruzione stessa.
3. A favore del Comune di Arvier è costituito un diritto di prelazione nell’acquisto in caso di vendita del manufatto della Regione.
Presidente - All’articolo 1 vi è un emendamento presentato dalla I Commissione, di cui do lettura:
Il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"2 Il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato e si intenderà estinto con il perimento della costruzione di cui al comma 1."
Il terzo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
"3. A favore del Comune di Arvier è costituito un diritto di prelazione nell’acquisto in caso di vendita da parte della Regione della costruzione di cui al comma 1."
Se non ci sono osservazioni, consideriamo l’emendamento integrato nell’articolo 1, pertanto metto in votazione l’articolo 1 nel testo così modificato:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione è autorizzata ad accettare un diritto di superficie al di sotto del suolo sull’area di proprietà del Comune di Arvier sita in detto Comune e censita al CT al F.10 n. 653 (ex 172/b) di mq. 280, per la realizzazione di una autorimessa interrata ad uso della Caserma forestale di Arvier.
2. Il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato e si intenderà estinto con il perimento della costruzione di cui al comma 1.
3. A favore del Comune di Arvier è costituito un diritto di prelazione nell’acquisto in caso di vendita da parte deila Regione della costruzione di cui al comma 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile relativo al diritto di superficie.
Presidente - Anche sull’articolo 2 vi è un emendamento proposto dalla I Commissione, di cui do lettura:
Il primo comma dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile relativo al diritto di superficie di cui all’articolo 1".
Se non ci sono osservazioni, consideriamo l’emendamento integrato nell’articolo 2, pertanto metto in votazione l’articolo 2 nel testo così modificato:
Articolo 2
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile relativo al diritto di superficie di cui all’articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
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