Oggetto del Consiglio n. 1125 del 21 marzo 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1125/IX - Reiezione della proposta di legge statale n. 2: "Esercizio di voto dei cittadini emigrati dalla Valle d’Aosta nei paesi ospitanti. Estensione delle norme previste dagli articoli 26 e seguenti della legge 24 gennaio 1979 n. 18 agli elettori della Valle d’Aosta".
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) - La prima Commissione consiliare, presenti quattro Consiglieri più il Presidente, ha secondo me sbagliato quando ha espresso parere contrario rispetto a questa proposta. Ha sbagliato perchè non ha voluto entrare nel merito dello spirito di questo tentativo che si vuole fare, per chiedere che in qualche modo il Governo centrale tenga presente la volontà nostra (e non solo nostra) di permettere ai cittadini della Repubblica italiana, che per lavoro sono presenti in altri paesi, di poter esercitare il loro diritto di voto.
L’obiezione che in quella sede è stata fatta, per cui la proposta presentata successivamente alla mia dalla Giunta sembrava superare questa iniziativa, è una osservazione non pertinente per una ragione precisa dal punto di vista politico. Sarebbe stata sicuramente valida, se la proposta della Giunta potesse avere qualche possibilità di essere accolta a Roma; invece sappiamo già prima che anche quella, come questa, finiranno per rimanere quello che sono, cioè delle pure petizioni di principio che si scontrano con un muro di gomma che purtroppo a Roma, su certe questioni, continua a verificarsi da parecchi anni.
Quindi, perchè fare solo un tentativo? Era molto meglio farne più di uno, perchè ogni tentativo, ogni sollecitazione può cercare in qualche modo di incidere. Invece la Commissione non ha colto questa dimensione della mia proposta ed ha preferito passarci sopra.
Un altro punto su cui, secondo me, non si è riflettuto abbastanza, è che la mia proposta, a differenza di quella della Giunta, entrava nel merito di una possibilità subordinata rispetto a quella avanzata di dare comunque il diritto di voto, perchè l’articolo 5 - ma non so quanti Consiglieri di quella Commissione avevano meditato davvero nel merito di questo articolo - prevede che, qualora non venisse accettato da Roma il principio della istituzione di sezioni per far votare i Valdostani all’estero, la Regione comunque entrerebbe nel merito di dare un contributo suo, specifico - e qui si parlava del rimborso delle spese di viaggio ai cittadini che volessero esercitare il diritto di voto.
Era stata avanzata in quella Commissione, dal funzionario che frettolosamente era venuto a relazionare, una ipotesi di incostituzionalità, perchè pareva che chiedere qualcosa per gli elettori valdostani volesse dire creare uno strano privilegio. Voglio richiamare invece il fatto che l’attuale legge elettorale della Regione Trentino-Sudtirolo è stata modificata l’8 agosto 1983 proprio nella parte che riguarda la concessione - qui viene chiamato sussidio a titolo assistenziale - ai cittadini che tornano nella regione a votare. Allora, quella obiezione che era stata fatta, per cui chiedere qualcosa per i Valdostani che vanno a votare sarebbe incostituzionale, è inconsistente a seguito di quanto sancito dalla legge del Sudtirolo. A tale scopo leggo testualmente l’articolo 36 di detta legge:
"Il primo comma dell’articolo 72 della legge regionale 8.8.1983, sostituito con l’articolo 8 della legge regionale 26.6.1986, è sostituito dal seguente:
Ai cittadini residenti all’estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Trentino -Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell’elezione del Consiglio regionale, è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:
L. 150.000 se proveniente da Austria (limitatamente a Tirolo), Liechtenstein, Svizzera;
L. 200.000 se proveniente da Austria (escluso Tirolo), Germania, (limitatamente a Baviera e a Bade-Wurtemberg);
L. 300.000 se proveniente da altri paesi dell’area europea, ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
L. 400.000 se proveniente da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
Il 50% delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei".
Quindi, l’obiezione per cui in qualche modo si voleva inserire un privilegio, è superata nel momento in cui abbiamo una legge della Regione Sudtirolo che chiede le cose che si chiedono nell’articolo5 della mia proposta di legge, cioè il fatto che per i cittadini valdostani presenti per ragioni di lavoro, all’estero venga, nella malaugurata ipotesi non sia accettato globalmente il provvedimento e quindi non siano istituite le sezioni elettorali che proponiamo, dato il rimborso delle spese da parte dell’ufficio consolare.
Allora, l’obiezione di non costituzionalità è palesemente infondata, perchè abbiamo il precedente del Sudtirolo; l’obiezione che l’altra proposta della Giunta era esaustiva è anche quella insufficiente, perchè l’altra era generica mentre questa è precisa.
Quindi la Commissione ha espresso un parere che politicamente non è sostenibile. Non ho ritirato questa proposta e va bene che si discuta oggi, cioè prima della formazione delle liste elettorali. Conosciamo tutti le difficoltà che ci sono per la formazione delle liste elettorali; è stato fatto in questi giorni un golpe elettorale, in silenzio, di nascosto: mentre le attività di presentazione delle liste erano in corso, il Parlamento ha deciso che le liste nuove devono raccogliere molte firme (al Comune di Aosta adesso sono 350). Noi non abbiamo difficoltà a raccoglierle, altri probabilmente ne hanno...
(... Interruzione del Consigliere Beneforti...)
. . . infatti non sono preoccupato, Consigliere, per quanto attiene la mia parte; sono preoccupato del fatto che i cittadini si trovano a vedere un Parlamento che vota una legge che modifica il procedimento elettorale, mentre il procedimento elettorale è in corso; sarebbe come se lei ed io stiamo giocando a scopa e a metà partita lei mi dice: "Non stiamo più giocando a scopa, adesso stiamo giocando a pinacola". Le dico che francamente il cambiare le regole del gioco mentre si sta giocando può andare bene in una repubblica sudamericana, ma in una repubblica democratica fondata sul lavoro è preoccupante.
Questo è un giudizio politico, non è un giudizio di merito; è chiaro che il tentativo della DC e del suo Ministro degli interni di danneggiare le liste nuove che si presentano creando loro degli ostacoli è un problema aperto, che riguarda la natura democratica dell’atteggiamento della DC e del suo Ministro degli interni. Ma questo non è assolutamente preoccupante, perchè le liste nuove di alternativa al sistema dei partiti comunque il modo di fare la loro opposizione lo trovano sempre. E questo anche nel caso non ci fosse l’accettazione di questa proposta di legge, perchè in tipografia ho già pronti i manifesti dove scrivo i nomi dei Consiglieri che hanno votato contro la richiesta di far votare gli elettori valdostani all’estero. Questo in campagna elettorale va sempre bene, Consigliere Beneforti, perchè l’informazione permette ai cittadini di far sapere come l’esecutivo e il legislativo della Regione Valle d’Aosta ritengono di muoversi su una questione che secondo me ha una certa importanza.
Nella relazione, che adesso leggo, ho messo questo.
Da tempo, specie in occasione di ritualistiche assisi di emigranti - perchè l’idea di questa proposta di legge mi è venuta quando abbiamo fatto quella riunione estiva con gli emigrati valdostani - viene riproposta la questione del diritto-dovere al voto per i cittadini della Repubblica, domiciliati all’estero. Per la verità, almeno finora, non è stato possibile cogliere, da parte del legislatore (di Roma, evidentemente), una effettiva volontà di dare attuazione ad un principio ,peraltro considerato giusto ed importante, perchè ogni volta che a Roma c'è una assemblea di emigranti, tutti i politici vanno lì e fanno i gargarismi su questo diritto di voto, che poi naturalmente viene accantonato.
Soltanto in occasione delle elezioni per il parlamento europeo, e limitatamente ai paesi comunitari - pensiamo solo a quanti emigrati, ad esempio piemontesi, ci sono in Argentina; sono migliaia, che non hanno il diritto di voto neanche per il parlamento europeo -,è infatti possibile vedere i connazionali all’estero poter esprimere in loco il diritto di voto.
Va peraltro rilevato come per i cittadini valdostani le elezioni europee rivestono sicuramente importanza secondaria rispetto a quelle che vengono sentite e considerate come "le elezioni" tout court: le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle, vero organo di autogoverno della petite patrie.
Giova sottolineare - questa è una cosa che ho saputo per caso - per ciò che concerne queste elezioni, che godono del diritto di voto persone residenti in Valle per ragioni di ufficio (gli agenti di custodia del carcere, ad esempio, in numero di 150). Non lo sapevo e questo mi ha subito allarmato, non perchè voglia negare il diritto di voto ai 150 agenti di custodia del carcere, ma perchè, anche se modificate la legge elettorale per la Regione mettendo lo sbarramento, comunque 150 voti di agenti di custodia hanno un peso politico non indifferente, visto il numero degli elettori della Valle. Allora l’osservazione è stata questa: da un lato, per ragioni di ufficio, 150 agenti di custodia acquisiscono il diritto di votare alle regionali; dall’altro, nella situazione attuale tale possibilità di espressione è virtualmente preclusa ai Valdostani che lavorano all’estero o che vi sono presenti per ragioni di studio.
E’ evidente che, stante il numero degli elettori iscritti nelle liste, anche un numero bassissimo di voti espressi per una o l’altra lista può determinare modificazioni di non poco conto nel risultato.
Pare opportuno sottolineare comunque come, specie in alcuni paesi comunitari limitrofi (Francia) proprio in occasione delle elezioni europee, liste richiamantesi in qualche modo alla valdostanità hanno ottenuto significativi suffragi da parte di cittadini valdostani colà emigrati ma residenti in Valle. Ed è vero, perchè alle elezioni del parlamento europeo quel simbolo composito dei vari movimenti autonomisti, ai seggi istituiti in Francia dai consolati, di voti ne aveva presi parecchi. Quindi la gente, avendo la possibilità, andava a votare, e vo-ta, oltretutto qualcosa che richiama la valdostanità.
Per garantire pienamente il diritto di voto agli emigrati valdostani almeno in occasione delle elezioni regionali viene avviata con il presente atto una procedura che, partendo dal Consiglio regionale, investe il Parlamento della Repubblica dando attuazione, per ciò che concerne gli elettori valdostani, del più pieno diritto di voto, anche se assenti dal territorio regionale. Per garantire comunque tale possibilità - ed è questo il punto qualificante del progetto, che non è invece ripreso nel progetto della Giunta - il progetto prevede, in subordine, il pieno rimborso delle spese di viaggio per gli elettori valdostani che intendono esercitare il diritto di voto nei comuni di residenza. E questo è migliorativo rispetto a quello che è un precedente giuridico, cioè la Regione Trentino -Sudtirolo ,che garantisce agli emigrati che vogliono tornare a votare da un minimo di 150mila lire al 50% delle spese.
Credo non solo che vada bene che si voti oggi, ma che sia opportuno che l’opinione pubblica sia informata del fatto che ci possono essere delle forze politiche che non vogliono che sia garantito questo diritto, perchè tale è la lettura politica che viene fatta dell’eventuale no ad un documento di questo tipo.
Ringrazio il Consigliere Mafrica che si era già astenuto in Commissione, dimostrando di avere sicuramente più di altri voglia di ragionare nel merito, perchè non è detto che solo la Giunta regionale sappia dire le cose che vanno dette. Può anche capitare, infatti, che qualcun altro sappia leggere e scrivere, e spiacerebbe dover sempre pensare che le opinioni espresse in questo Consiglio contano meno di niente.
Presento la mia proposta, che si compone di sette articoli. Sono convinto che sarebbe un passo in avanti votarla, mentre è solo un segno di non voglia di confrontarsi l’eventuale voto negativo; però, fortuna vuole che abbiamo ancora la possibilità di informare l’opinione pubblica. Andremo a votare per il comune fra poco e sarà bene far sapere ai cittadini che a qualcuno (se ci sarà qualcuno) non è piaciuta l’idea di poter aiutare una volta tanto gli emigrati valdostani.
Ogni momento si fanno dei gargarismi inaccettabili sugli immigrati: una volta tanto che si vuole davvero parlare degli emigrati mi dispiacerebbe dover riscontrare delle posizioni negative.
Presidente- Dichiaro aperta la discussione generale. Se non vi sono Consiglieri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d’Aosta dimoranti all’estero, e per i quali, a tal fine, viene annotata nelle liste elettorali la condizione di residente fuori del territorio della Repubblica, possono votare per l’elezione dei rappresentanti dei due rami del Parlamento, del Consiglio Regionale della Valle e dei Consigli Comunali e Circoscrizionali presso sezioni appositamente istituite nel territorio dei paesi ospitanti.
2. Tali sezioni elettorali vengono istituite presso i Consolati d’Italia, gli istituti di cultura italiani e le scuole italiane, ovvero, ove ciò non sia possibile, su navi od aeromobili italiani godenti del regime di extraterritorialità, ai sensi delle convenzioni internazionali.
3. Il decreto di istituzione delle sezioni elettorali è emanato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, dal Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta.
Presidente- Pongo in votazione l’articolo1:
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 1
Favorevoli: 1
Astenuti: 25 (Agnesod, Andrione, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Faval, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Martin, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Rollandin, Rusci,Tonino, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Poiché non è stato approvato dal Consiglio l’articolo 1 della legge in esame, ai sensi dell’articolo 77, punto 2 del Regolamento interno, dichiaro respinta l’intera proposta di legge. Do comunque lettura degli articoli successivi:
Articolo 2
1. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l’annotazione indicata nel primo comma dell’articolo precedente e che si trovino all’estero per motivi di lavoro o di studio, nonchè gli elettori familiari ed affini fino al terzo grado che li accompagnino.
2. A tal fine essi devono far pervenire, entro il sessantesimo giorno precedente la convocazione dei comizi, al Consolato competente apposita comunicazione indicante la condizione di cittadino all’estero diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Articolo 3
1. Delle operazioni elettorali viene data notizia, ai fini della presente legge, tramite la procedura prevista dal terzo comma dell’articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
2. La comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 2 deve contenere le indicazioni previste dal quarto comma dell’articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Articolo 4
1. Per la procedura relativa alle operazioni elettorali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo VI, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
2. Ai fini della presente legge, le parole "Ministero dell’Interno" contenute nel Titolo VI, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono sostituite dalle parole "Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta", le competenze demandate nello stesso titolo, alla Corte d’Appello di Roma sono trasferite al Tribunale di Aosta, e non si applicano quelle demandate al Ministero di Grazia e Giustizia.
3. Ai fini della presente legge, il sesto comma dell’articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è soppresso, ed il terzo comma dell’articolo 32 è sostituito dal seguente: "L’elenco di cui al primo comma è formato dalla Segreteria della Giunta regionale della Valle d’Aosta, secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta stessa, di concerto con il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi"; le parole "elettori residenti nel Paese" contenute nel primo comma dello stesso articolo sono sostituite dalle parole "elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d’Aosta".
Articolo 5
1. Ove le sezioni elettorali previste dall’articolo 1 non venissero costituite, gli elettori di cui all’articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio da parte dell’Ufficio Consolare di cui al secondo comma dell’articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dietro semplice esibizione del documento elettorale probante l’esercizio del diritto di voto.
Articolo 6
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta provvederanno a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta l’elenco degli elettori risultanti emigrati o dimoranti all’estero.
Articolo 7
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle operazioni di voto per le consultazioni dei referendum nazionali, regionali e consultivi comunali ed intercomunali.
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