Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).
Bollettino ufficiale: n. 11 del 12 marzo 2013
Progetto di legge: DL 204
Numero di articoli: 20
Numero di allegati e/o tabelle: 0
Classificazione:
- COMMERCIO - Disciplina, attivitą, professioni
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Art. 2; all'alinea del comma 1 dell'art. 6 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)," sono soppresse; all'art. 8, comma 1, le parole: "di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono soppresse; all'art. 8, comma 2, le parole: "delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e" sono soppresse; all'art. 8, comma 2quater, le parole: "di maggiori dimensioni" sono soppresse; art. 9, commi 3 e 4; art. 10; art. 11; art. 11bis)
- Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Artt. 4 e 5)
- Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36 (Art. 2)
Modifica la seguente normativa:
É modificata dalla seguente normativa:
Note:
La Corte costituzionale, con sentenza 14 -18 aprile 2014, n. 104 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 7 e 9 della l.r. 5/2013 e dell'art. 18 come modificato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8. L'art. 17 contiene una disposizione di coordinamento ai sensi della quale l'acronimo "PRGC" ovunque ricorra nella l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: "PRG".