Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12

Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale.

Bollettino ufficiale: n. 27 del 15 giugno 1999

Progetto di legge: D.L. 21

Numero di articoli: 19

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • COMMERCIO - Disciplina, attività, professioni

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

  • Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Art. 11, comma 6)
  • Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Art. 2; all'alinea del comma 1 dell'art. 6 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)," sono soppresse; all'art. 8, comma 1, le parole: "di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono soppresse; all'art. 8, comma 2, le parole: "delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e" sono soppresse; all'art. 8, comma 2quater, le parole: "di maggiori dimensioni" sono soppresse; art. 9, commi 3 e 4; art. 10; art. 11; art. 11bis)

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

L'art. 13, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 9 dispone che "ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office régional." L'art. 17 della L.R. 25 febbraio 2013, n. 5 stabilisce che l'acronomo: "PRGC" ovunque ricorra nella L.R. 12/1999, è sosotituito dal seguente: "PRG".