Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12
Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale.
Bollettino ufficiale: n. 27 del 15 giugno 1999
Progetto di legge: D.L. 21
Numero di articoli: 19
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- COMMERCIO - Disciplina, attività, professioni
Interrelazioni normative:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Art. 11, comma 6)
- Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Art. 2; all'alinea del comma 1 dell'art. 6 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)," sono soppresse; all'art. 8, comma 1, le parole: "di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono soppresse; all'art. 8, comma 2, le parole: "delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e" sono soppresse; all'art. 8, comma 2quater, le parole: "di maggiori dimensioni" sono soppresse; art. 9, commi 3 e 4; art. 10; art. 11; art. 11bis)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6
- Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36
- Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4
- Legge regionale 23 aprile 2012, n. 12
- Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5
- Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3
Note:
L'art. 13, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 9 dispone che "ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office régional." L'art. 17 della L.R. 25 febbraio 2013, n. 5 stabilisce che l'acronomo: "PRGC" ovunque ricorra nella L.R. 12/1999, è sosotituito dal seguente: "PRG".