Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2

Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso alpino.

Bollettino ufficiale: 31 gennaio 1961

Progetto di legge: D.L.

Numero di articoli: 8

Numero di allegati e/o tabelle:

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 21 della l.r. 26 aprile 1993, n. 21

Classificazione:

  • ALPINISMO - Disciplina
  • ALPINISMO - Guide, aspiranti guide - Soccorso alpino
  • SPORT E TEMPO LIBERO - Sport invernali - Professioni, gestione e interventi sulle infrastrutture

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

V. errata corrige pubblicata sul B.U.R. del 31-1-1963. Per il finanziamento, per i vari esercizi di riferimento, si vedano le leggi regionali 22 marzo 1983, n. 10, 28 dicembre 1983, n.91 (aumento della spesa per l'anno 1983), 1° giugno 1984, n. 20, 22 novembre 1984, n. 60 (rifinanziamento), 30 luglio 1985, n. 57, 12 dicembre 1986, n.68 (autorizzazione di maggiore spesa), 3 giugno 1987, n. 44, 18 dicembe 1987, n. 103 (autorizzazione di maggiore spesa), 10 maggio 1988, n. 30, 27 luglio 1989, n. 45, 8 agosto 1989, n. 52 (rifinanziamento), 8 giugno 1990, n. 35 (rifinanziamento). I Bollettini ufficiali sono stati numerati solo a partire dal 1967.