Oggetto n° 131 del 7 ottobre 1960 (protocollo n° 2897 del 10 novembre 1960)

3 Legislatura

Protocollo n. 2897 in data 10/11/60

Riferimento oggetto n. 131

Disegno di legge regionale recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico e per l'attrezzatura per il funzionamento dei servizi e del corpo di soccorso alpino.

[rilievi]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 - 4° comma - dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia, non vistata, l'unita copia della deliberazione del Consiglio regionale n. 131, in data 7 ottobre 1960, con la quale fu approvato il disegno di legge regionale recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

Il rinvio č giustificato dalla considerazione che, contrariamente al disposto dell'art. 81 - ultimo comma - della Costituzione della Repubblica Italiana, non sono stati indicati i mezzi della copertura della spesa per il primo anno finanziario di applicazione del provvidimento in esame.

Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare la generalitą della disposizione dell'articolo 1 - lettera a - circa la destinazione dei contributi da erogare.