Legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 16 settembre 1986, n. 54

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987.

Bollettino ufficiale: n. 14 del 28 ottobre 1986

Progetto di legge: D.L. 279

Numero di articoli: 20

Numero di allegati e/o tabelle: 1

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Ordinamento del personale - Stato giuridico e trattamento economico

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Note:

1° S.S. al n. 26 del 27/10/1986. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato, il 15 luglio 1986, ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale legge. Il ricorso non è stato però depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione, come previsto dall'art. 31 della l. 31 maggio 1983, n. 87. Il Presidente della Giunta ha perciò promulgato la l.r. 54/1986. L'art. 3 prevede che il disposto cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 94 della l.r. 3/1956, circa l'utilizzazione delle graduatorie, non opera nel caso di copertura di nuovi posti istituiti successivamente alla data di approvazione della corrispondente graduatoria. L'art. 4 dispone che gli incarichi di reggenza di cui all'art. 2 della l.r. 26 aprile 1984, n. 12 possono essere conferiti solo per tempo limitato e, comunque, per un periodo massimo non superiore a dodici mesi al termine del quale l'incarico non può essere rinnovato. L'art. 9 prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti dell'Amministrazione civile dello Stato dall'art. 28 della l.r. 30 aprile 1980, n. 18, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato. Il comma 2 dell'art. 9 dispone che: "Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale dirigente della Regione con provvedimento deliberativo del Consiglio regionale, sentite le Organizzazioni sindacali". L'art. 10 dispone che: "Al personale appartenente alle qualifiche vice dirigenziali viene attribuito, al 1° gennaio 1985, lo stipendio iniziale corrispondente a quello previsto per il primo dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato". L'art. 13 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di rischio per il maneggio di denaro o di altri valori, di cui all'art. 183 della l.r. 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati, la Giunta regionale tiene conto dell'entità annua di denaro contante e dei valori maneggiati. L'art. 13, comma 2, raddoppia gli importi dell'indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di cui all'art. 14 della l.r. 10 dicembre 1980, n. 49.