Oggetto n° 1996 del 7 maggio 1986 (protocollo n° 676 del 11 giugno 1986)

8 Legislatura

Protocollo n. 676 in data 11/06/86

Riferimento oggetto n. 1996

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987

[rilievi]

Si premette che con la legge in oggetto indicata vengono previsti aumenti del trattamento economico che vanno ad aggiungersi a quello in godimento, già notevolmente superiore alle retribuzioni in altri comparti del pubblico impiego.

Il personale di codesta Regione, a seguito della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, ha infatti ottenuto attribuzioni stato

giuridico e trattamento economico che hanno già determinato sensibile sperequazione con altro personale di uguale qualifica dipendente da altri settori.

A titolo esemplificativo può citarsi: a) il personale rivestente la qualifica di ragioniere od in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria superiore, inserito a regime all'8° livello funzionale, con trattamento economico iniziale annuo lordo pari a

L. 7.992.000=, mentre ambito Stato ed altri comparti il personale con i medesimi titoli di studio e qualifica è inquadrato al

6° livello con trattamento economico iniziale annuo lordo pari al L. 5.500.000=; b) il personale direttivo laureato appena assunto presso codesta Regione che ha diritto all'inquadramento nella vice-dirigenza con il trattamento economico iniziale annuo lordo vigente pari a L. 9.350.000= e che, in base alla legge ora in esame, verrebbead avere diritto al trattamento economico di primo dirigente dello Stato, mentre nell'ambito dello Stato e di altri comparti il medesimo personale è inquadrato al settimo livello funzionale con il trattamento economico iniziale annuo lordo pari a L. 6.400.000=.

Quanto sopra premesso, ed in considerazione della normativa regionale già vigente, ho rilevato quanto segue:

1) violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione della Repubblica in quanto la legge in esame aggrava nel suo complesso la

sensibile sperequazione già esistente;

2) gli artt. 1, 5, 6 e l'allegato "A" vanno riformulati posto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge finanziaria

41/1986, la spesa complessiva derivante da rivalutazioni di trattamenti economici, comunque denominati, non può eccedere i

limiti percentuali fissati dalla richiamata normativa statale;

3) l'art. 4, ultimo comma, pone in essere, rispetto alla previsione del primo comma dello stesso articolo, una disparità di

trattamento tra dipendenti regionali chiamati a svolgere il medesimo incarico (reggenza);

4) art. 9 comma 2: la previsione di ulteriori modificazioni del trattamento economico dei dirigenti con atto amministrativo

contrasta con il disposto costituzionale dell'art. 2, lett. a) dello Statuto regionale;

5) art. 11-13-14: le previste indennità contrastano con il principio del contenimento della spesa nell'ambito delle percentuali

fissate dall'art. 6 della citata legge finanziaria;

6) art. 15 ultimo comma: essendo il compenso incentivante correlato all'operatività individuale, il conferimento generalizzato

"una tantum" (peraltro non opportunamente disciplinato con atto normativo) vanifica il principio ispiratore di detto istituto e contrasta con l'art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi rinvio a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge in oggetto a norma e per gli effetti dell'art. 31 dello

Statuto speciale.

Con l'occasione, ho anche osservato:

1) art. 7: i rinnovi contrattuali non potrebbero non prendere in considerazione anche l'adeguamento della progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo; ciò ai fini della concreta attuazione dei principi di omogeneizzazione delle posizione giuridiche, perequazione e trasparenza dei trattamenti economici, cui art. 4 legge quadro pubblico impiego n. 93/29 marzo 1983;

2) art. 8: la prevista corresponsione di una indennità fissa di servizio attivo unitamente ad una maggiore retribuzione oraria in favore del personale ivi contemplato appaiono eccessive ed in contrasto con il principio del contenimento della spesa nell'ambito delle percentuali cui art. 6 legge finanziaria (anche se forse ammissibili per la "peculiarità" del servizio espletato).