Legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 15 giugno 1983, n. 57
Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.
Bollettino ufficiale: n. 14 del 20 giugno 1983
Progetto di legge: D.L. 485
Numero di articoli: 26
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- ISTRUZIONE E CULTURA - Personale docente
- ISTRUZIONE E CULTURA - Istituzioni scolastiche
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 (Art. 1, primo comma; art. 2)
- Legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 (Art. 6, quarto comma)
- Legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 (art. 3, terzo comma; art. 12)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Artt. 7 e 8. Tali articoli sono abrogati nei limiti della loro incompatibilità con le disposizioni di cui alla l.r. 12/1993)
- Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3 (Art. 20)
- Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Artt. da 1 a 6, abrogati a far data dal 1° settembre 2000.)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 7 agosto 1985, n. 62
- Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 82
- Legge regionale 10 agosto 1987, n. 67
- Legge regionale 8 novembre 1993, n. 80
- Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20