Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 29 dicembre 2022, n. 68)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il triennio 2023/2025

Art. 2 - Disposizioni in materia di IRT di veicoli al pubblico registro automobilistico. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40

Art. 3 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 5 - Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale

Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo

Art. 7 - Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 8 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Ufficio regionale del turismo, nell'ARER, nell'ARPA, nel Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e negli altri enti del comparto pubblico regionale

Art. 9 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta

Art. 10 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

Art. 11 - Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale

Art. 12 - Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali

Art. 13 - Proroga dell'autorizzazione di spesa per l'assistenza tecnica a supporto della realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 14 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 15 - Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati

Art. 16 - Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

Art. 17 - Trasferimento straordinario all'Azienda regionale edilizia residenziale

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 18 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 19 - Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio

Art. 20 - Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale

Art. 21 - Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

Art. 22 - Disposizioni in materia di interventi formativi nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni

Art. 23 - Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 24 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 25 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 26 - Politiche in favore delle aree montane

Art. 27 - Programma di sviluppo rurale

Art. 28 - Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 29 - Manutenzione degli immobili destinati ad attività agricole trasferiti a Vallée d'Aoste Structure S.r.l.

Art. 30 - Interventi in materia di sviluppo economico

Art. 31 - Postazioni di radiotelecomunicazioni in disponibilità della Regione

Art. 32 - Realizzazione di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 33 - Interventi per la realizzazione del secondo lotto del Polo universitario di Aosta

Art. 34 - Introduzione dell'educazione motoria nelle scuole primarie della Regione

Art. 35 - Disposizioni in materia di assegnazione gratuita di libri di testo. Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40

Art. 36 - Disposizioni in materia di interventi regionali concernenti il diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 37 - Disposizioni urgenti in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPORTI PUBBLICI

Art. 38 - Finanziamenti per l'acquisto di treni elettrici

Art. 39 - Proroga del termine relativo all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 10

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 40 - Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al Capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 41 - Interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 42 - Proroga del progetto "Sci...volare a scuola"

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 43 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 44 - Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art. 45 - Rimborso delle spese per i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14

Art. 46 - Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022

Art. 47 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il triennio 2023/2025)

1. Per i periodi di imposta 2023, 2024 e 2025, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 2.300.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRT di veicoli al pubblico registro automobilistico. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40)

1. Dopo il comma 5bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto il seguente:

"5ter. La previsione di cui al comma 5bis è applicata anche nel caso di reimmatricolazione di autocarri o autovetture a distanza di almeno cinque anni dalla data di prima immatricolazione, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. L'agevolazione non si applica in caso di immatricolazione di veicoli di origine sconosciuta.".

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.000 a decorrere dal 2023 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10.101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

Art. 3

(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come di seguito indicate:

a) anno 2025 euro 25.000.000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.931 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.054 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Amministrazione regionale: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della l.r. 22/2010.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 114.059.250 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'articolo 1ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. Fermo restando quanto specificamente previsto per gli enti locali e le loro forme associative dall'articolo 12, comma 7, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

6. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

7. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 3 per il triennio economico 2023/2025 è determinata complessivamente in euro 12.000.000 per l'anno 2023, in euro 16.500.000 per l'anno 2024 e in euro 21.500.000 per l'anno 2025 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 5

(5)

Art. 6

(Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), sono estese anche all'anno 2023.

2. Ai fini del reclutamento del personale a tempo determinato come previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 35/2021, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 7

(Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono autorizzati a reclutare, per l'attuazione dei predetti interventi, personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. I contenuti e le cause di recesso dai predetti contratti sono disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 80/2021.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale e con atto dell'organo competente, stabiliscono, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale, ivi compreso quello da individuare, ove necessario in caso di accertata carenza in organico, in qualità di responsabile unico del procedimento, necessario all'attuazione dei medesimi progetti, nonché i profili specificatamente richiesti in relazione a ogni progetto da attuare.

3. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di personale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 possono ricorrere alle procedure selettive semplificate di cui al presente articolo, in deroga al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

4. Per l'Amministrazione regionale, le procedure di cui al comma 3 sono direttamente espletate dalle strutture organizzative di primo livello di riferimento delle strutture organizzative di secondo livello responsabili dei progetti approvati nell'ambito del PNRR.

5. Le procedure selettive semplificate di cui al comma 3 prevedono, oltre alla valutazione dei titoli che garantiscano la scelta delle candidate e dei candidati in possesso dei migliori requisiti per l'assegnazione delle mansioni connesse alle attività da realizzare, lo svolgimento della sola prova scritta, individuata dalla commissione esaminatrice tra quelle previste dall'articolo 17 del r.r. 1/2013, volta a valutare il possesso dei requisiti tecnico professionali e attitudinali richiesti, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), determina le modalità di svolgimento delle procedure selettive, i titoli che danno luogo a punteggio, che devono tenere conto della specificità e della durata dell'esperienza professionale e curriculare maturata, nonché dei titoli di studio posseduti e le modalità di formazione delle graduatorie finali.

7. In considerazione della centralità, temporaneità ed eccezionalità dell'attuazione dei progetti approvati nell'ambito del PNRR, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025, per le assunzioni di cui al presente articolo, gli aspiranti che non superano la prova preliminare di accertamento linguistico sono inclusi in apposite graduatorie separate da utilizzare in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie ordinarie dei candidati in possesso dell'accertamento linguistico. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese. Successivamente all'assunzione, il superamento di un accertamento linguistico valido per la categoria e posizione di appartenenza o la sopravvenienza di uno dei motivi di esonero dall'accertamento stesso previsti all'articolo 16 del r.r. 1/2013 costituiscono titolo per la percezione della suddetta indennità con decorrenza dal superamento della prova stessa o dal verificarsi del motivo di esonero. L'indennità è corrisposta nella prima mensilità utile, successiva alla comunicazione da parte del dipendente all'ente di appartenenza.

8. Per l'Amministrazione regionale, gli oneri derivanti dal presente articolo, stimati, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2023 in euro 1.267.000 e per gli anni 2024 e 2025 in euro 1.256.000, trovano copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 8

(2)

Art. 9

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta)

1. Per il triennio 2023/2025, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.

Art. 10

(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Per consentire l'attuazione degli adempimenti relativi agli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), la Struttura regionale temporanea di progetto di secondo livello denominata "Semplificazione, supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale", istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 in data 2 novembre 2021, in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2026. Sono, altresì, prorogati i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato assegnato alla struttura fino al 31 dicembre 2026.

2. In considerazione della necessità di completare gli adempimenti connessi alla gestione degli effetti provocati dall'emergenza da COVID-19, la struttura regionale temporanea di secondo livello di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), e i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in scadenza al 31 dicembre 2022, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

3. Il maggior onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, stimato in annui euro 495.300, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per il triennio 2023/2025, fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane) per euro 388.000 e Programma 11 (Altri servizi generali) per euro 107.300, Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more del rinnovo contrattuale, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 9, comma 9, della l.r. 35/2021, è prorogato al 31 dicembre 2023, alle condizioni ivi previste. (3)

5. In caso di vacanza di un posto dirigenziale, il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 9, comma 10, della l.r. 35/2021 è prorogato al 31 dicembre 2023, alle condizioni ivi previste.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale), continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2023.

Art. 11

(Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale)

1. Per il triennio 2023-2025, entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente. Le Unités des Communes valdôtaines comunicano i dati delle procedure selettive anche per conto dei Comuni del loro ambito. In ogni altro caso, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 e, per gli enti locali, il Comune di Aosta, il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)e le Unités des Communes valdôtaines, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), avviano autonome procedure selettive, ivi comprese quelle per l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego e quelle previste dall'articolo 7 per l'attuazione del PNRR, per il reclutamento del proprio personale e, per le Unités des Communes valdôtaines, di quello dei Comuni appartenenti alle stesse. (4)

2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni Unité, per sé stessa e per i propri Comuni, bandisce procedure selettive di Unité e approva le relative graduatorie uniche, valide per tutti i posti messi a concorso.

3. Nelle procedure selettive di Unité di cui al comma 2, i candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunti. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Unité che ha avviato la procedura selettiva può utilizzarla, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri enti. (5)

4. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, le graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 2, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle convenzioni sottoscritte tra le Unités, al fine di reclutare personale per se stesse e per i propri Comuni, e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010. (6)

6. Le Unités, al fine di reclutare personale per sé stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 3. Analoga facoltà di convenzionamento tra enti locali è riconosciuta al Comune di Aosta e al BIM. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta effettuata la scelta del posto e dell'ente presso il quale essere assunto, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato. (7)

7. Il Comune di Aosta e le Unités, per il reclutamento di proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti al loro ambito, organizzano prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013, anche al di fuori di procedure selettive. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'articolo 1 del r.r. 1/2013, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.

8. Nelle more della revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento presso gli enti del comparto unico regionale, anche mediante valorizzazione delle risorse interne, per l'anno 2023, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, per lo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive uniche, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del r.r. 1/2013, prevedono:

a) l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D;

b) l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, anche per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ed italiana, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

c) l'eventuale svolgimento di una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla, anche predisposto da imprese e soggetti specializzati in selezione del personale, riguardante l'accertamento delle conoscenze di cultura generale, o alternativamente, di una o più materie previste dal bando della procedura. (8)

9. Per l'anno 2023, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 36 del r.r. 1/2013 possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute. Le commissioni possono essere integrate da membri supplenti, che intervengono alle sedute della commissione nei casi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi; subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto. (8)

Art. 12

(Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali)

1. Per il triennio 2023/2025, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di reclutamento stabiliti negli atti di programmazione vigenti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore a un valore soglia determinato quale percentuale, differenziata per fascia demografica, della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

2. Per il triennio 2023/2025, gli enti locali sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui al comma 1 e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

3. Ai fini della determinazione della spesa complessiva sono conteggiati gli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e per l'utilizzo delle altre forme di lavoro flessibile, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'imposta regionale per le attività produttive, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Non è conteggiata nel calcolo di cui al periodo precedente la spesa per le assunzioni a tempo determinato effettuata per le finalità di cui all'articolo 7, nonché la spesa di personale in tutto o in parte finanziata da risorse vincolate provenienti da altri soggetti e le spese sostenute per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Non è parimenti conteggiata la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti. (9)

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, è autorizzata a determinare le fasce demografiche e i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale degli enti locali rispetto alle entrate correnti, valutando le peculiarità delle relative forme associative, nonché ad apportare eventuali correttivi, anche relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti.

5. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 4 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al primo giorno del mese successivo all'adozione della deliberazione, agli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 35/2021.

6. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con la deliberazione di cui al comma 4 possono incrementare la spesa di personale sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza; gli enti locali che si collocano al di sopra del medesimo valore soglia adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, anche applicando un turn-over inferiore al cento per cento.

6bis. Ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento, le assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale cessando dal servizio può essere anticipata fino a tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, salvo il rispetto dei limiti assunzionali di cui al comma 6. (10)

7. (11)

8. (12)

9. (13)

10. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2022 le parole: "degli enti locali soci e delle loro forme associative" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni consorziati nel BIM e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.), è inserito il seguente comma:

"4bis. Qualora le Unités des Communes valdôtaines svolgano in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités le funzioni e i servizi comunali a loro assegnati ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2014, il regolamento può prevedere che, per tali funzioni e servizi, le attribuzioni di direzione amministrativa siano affidate a personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale, ferma restando la possibilità di affidare la responsabilità di altri uffici e servizi a dipendenti appartenenti a una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.".

Art. 13

(Proroga dell'autorizzazione di spesa per l'assistenza tecnica a supporto della realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC)

1. La spesa per l'affidamento alle società in house FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A. del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture organizzative regionali, delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e degli enti locali per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC dei quali abbiano la titolarità diretta, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata anche per il triennio 2023/2025, in considerazione del termine ultimo di completamento del PNRR, stabilito al 31 dicembre 2026. Per il triennio 2023/2025, il predetto servizio di assistenza tecnica è esteso anche all'Università della Valle d'Aosta per i progetti di cui abbia la diretta titolarità di attuazione.

2. L'onere derivante dalla proroga dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comprensivo di IVA, è stimato, a decorrere dal 2023, in complessivi euro 4.001.600, di cui euro 976.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, e euro 1.073.600 per la successiva annualità 2026 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 14

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 226.800.896,45 per l'anno 2023, di cui euro 3.688.950,78 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2023, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2023, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.844 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995, euro 550.622, differiti nell'anno 2023, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 1 (Spese correnti);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 128.425.430,45, di cui euro 3.138.328,78 differiti o riproposti nell'anno 2023, ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni per euro 6.300.000 per garantire la continuità dei servizi erogati, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 15 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'anno 2023, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del CPEL.

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2023, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 15

(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati)

1. Per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati dai medesimi enti, per un importo di euro 6.300.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i Comuni, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, con le seguenti modalità:

a) in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta;

b) in misura pari all'84 per cento dell'importo complessivo a favore dei restanti Comuni, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, nell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 11 aprile 2022, per la determinazione della spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire ai Comuni per l'anno 2022.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.300.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 16

(Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. La misura di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000 per ciascun anno, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2022.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 6.300.000 per gli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 17

(Trasferimento straordinario all'Azienda regionale edilizia residenziale)

1. La Regione è autorizzata, per l'anno 2023 a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento straordinario corrente per un importo massimo di euro 800.000, destinato alla copertura di maggiori costi di funzionamento e di gestione dell'ente.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 determinato, per l'anno 2023, in euro 800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 18

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 324.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 320.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 304.487.877,69 per l'anno 2025.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 310.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 306.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 290.487.877,69 per l'anno 2025 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

3. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera a), è determinato in euro 307.312.183,69 per l'anno 2023, in euro 304.456.083,69 per l'anno 2024 e in euro 288.211.083,69 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti), di cui:

a) euro 6.858.975, per ciascun anno del triennio 2023/2025, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 11.500.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

d) euro 9.300.000, per gli anni 2023 e 2024, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35);

e) euro 5.272.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale ai sensi degli accordi collettivi nazionali e degli accordi integrativi regionali di cui all'articolo 19 della l.r. 35/2021;

f) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, ad incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

g) euro 721.400 per l'anno 2023, euro 290.000 per l'anno 2024 ed euro 345.000 per l'anno 2025 quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

4. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera b), è determinato in euro 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera c), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 688.766,52 per l'anno 2023, in euro 503.588 per l'anno 2024 e in euro 276.794 per l'anno 2025 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11/2017 (Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

6. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 ed è interamente trasferita all'Azienda USL (Programma 13.05 - servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

10. L'Azienda USL, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2023 e per la copertura delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2021 di cui all'articolo 33 della l.r. 15/2021 trasferite all'Azienda medesima e da questa accantonate sul bilancio d'esercizio per l'anno 2021 e non completamente spese nell'annualità 2022, come risultanti dai dati riportati nel modello CE del IV trimestre 2022.

Art. 19

(Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio)

1. La Regione, in linea con gli obiettivi del Piano per la salute mentale 2013-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), recepiti negli atti di programmazione regionale, promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio.

2. La Regione, anche avvalendosi di specifiche collaborazioni con gli organi statali e con le istituzioni scientifiche e universitarie, organizza corsi di formazione ed educazione finalizzati alla predisposizione di protocolli di prevenzione delle condotte suicidarie nonché di cura e presa in carico delle persone coinvolte negli atti anticonservativi, condivisi e validati dai referenti di tutti gli ambiti di intervento.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 20

(Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale)

1. La Regione compartecipa alle spese sostenute dalla Regione Piemonte per l'organizzazione delle attività didattiche teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale a cui partecipano i tirocinanti ammessi al corso in Valle d'Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente norma è determinato, per l'anno 2023, in euro 46.500, per l'anno 2024, in euro 55.500 e, per l'anno 2025, in euro 69.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 21

(Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)

1. Dopo il capo I del Titolo I della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è aggiunto il seguente capo Ibis:

"CAPO IBIS

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI DI CATEGORIA B

Art. 14bis

(Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B)

1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), provvede con proprio provvedimento il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. L'istanza di rilascio, di aggiornamento o di cessazione del nulla osta, sottoscritta dal richiedente e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all'allegato XIV dello stesso decreto legislativo.

3. Nel nulla osta sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all'articolo 54 dello stesso decreto legislativo.

Art. 14ter

(Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 101/2020, l'allontanamento dal regime autorizzatorio dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. Per le pratiche soggette a nulla osta, l'allontanamento dal regime autorizzatorio è autorizzato dall'autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 14quater

(Autorizzazione alla spedizione di rifiuti radioattivi)

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti dalle pratiche soggette a nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B sono autorizzate dall'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 52 del d.lgs. 101/2020, previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Comando del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

2. L'articolo 15 della l.r. 70/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Commissione tecnica regionale per la radioprotezione)

1. La Commissione tecnica regionale per la radioprotezione è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, con funzioni di presidente;

b) un tecnico designato dalla struttura regionale competente in materia di assetto e tutela del territorio;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL;

d) un medico specializzato in area radiologica, designato dall'Azienda USL;

e) un tecnico designato dall'ARPA;

f) un funzionario designato dall'Ispettorato territoriale del lavoro;

g) il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

h) un tecnico esperto iscritto nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020 con l'abilitazione di terzo grado, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, a cui è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 esprime parere anche sulle richieste di nulla osta di competenza prefettizia previsti dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020.

3. Alla nomina dei componenti della Commissione di cui al comma 1, che restano in carica per cinque anni, si provvede con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.".

3. L'articolo 57 della l.r. 70/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 46, determinato in complessivi annui euro 3.100 a decorrere dall'anno 2023, fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 è rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

4. Per i soggetti non pubblici richiedenti le autorizzazioni e il nulla osta di cui al Capo Ibis della l.r. 70/1982, come introdotto dal comma 1, trova applicazione il tariffario da approvare con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 70/1982, come sostituito dal comma 2, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.500 a decorrere dal 2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 22

(Disposizioni in materia di interventi formativi nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione, previa stipula di apposita convenzione con le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta, attua direttamente, per l'anno 2023, le attività formative congiunte nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), al fine di svolgerle in maniera centralizzata e quindi con contenuti uniformi su tutto il territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2023 in euro 30.690 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di realizzazione del percorso formativo e di rimborso, da parte delle Unités e del Comune di Aosta, degli oneri sostenuti dalla Regione.

Art. 23

(Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 novembre 2022" sono soppresse.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 24

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), adotta, per l'anno 2023, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'articolo 5 della medesima legge.

2. Nel PAI di cui al comma 1 sono altresì inseriti, al fine di garantirne la continuità pluriennale, i seguenti interventi:

a) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

b) finanziamento dei corsi di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

c) interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti);

d) trasferimenti correnti agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per i Progetti di inclusione attiva (PIA), interventi di finanza locale già ricompresi nell'Allegato 2.

3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata per il triennio 2023/2025 in euro 30.554.670 e annualmente così suddivisa:

a) per l'anno 2023 euro 10.195.500;

b) per l'anno 2024 euro 10.179.500;

c) per l'anno 2025 euro 10.179.670;

a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti).

4. La Giunta regionale, per l'anno 2023, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, può integrare il PAI di cui al comma 1, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, con interventi che si rendono necessari in conseguenza della grave crisi economica in atto.

Art. 25

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4171 del 14 giugno 2022 e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzata, per il triennio 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 1.432.166,49, di cui euro 388.698,27 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, interamente iscritta nell'anno 2023, ed euro 1.043.468,22 quale quota di risorse aggiuntive regionali annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 861.281,96;

b) anno 2024 euro 182.186,26.

2. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

3. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593, in data 12 settembre 2022, del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, gli investimenti di cui al comma 2 sono attuati, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per il triennio 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 11.046.000, di cui euro 10.746.000, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 300.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2023/2025, in complessivi euro 10.746.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 2.016.000;

b) anno 2024 euro 4.590.000;

c) anno 2025 euro 4.140.000.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2023/2025, in complessivi euro 300.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 150.000;

b) anno 2024 euro 150.000.

5. Nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), approvato con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/3190/2021, in data 29 aprile 2021, e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito POC, di cui alla delibera n. 41/2021 del CIPESS, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.452.318,51 così suddivisa:

a) euro 1.051.081,74, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 401.236,77, quale quota di risorse aggiuntive regionali.

6. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il biennio 2023/2024, la spesa di euro 480.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 240.000;

b) anno 2024 euro 240.000.

7. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FSE+ e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

8. Gli investimenti di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della l. 183/1987.

9. Per le finalità di cui al comma 7 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 11.468.594, così suddivisa:

a) euro 5.768.594, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2023 euro 1.548.099;

2) anno 2024 euro 2.089.257;

3) anno 2025 euro 2.131.238;

b) euro 5.700.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

1) anno 2023 euro 2.700.000;

2) anno 2024 euro 2.700.000;

3) anno 2025 euro 300.000.

10. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione FSC 2021-2027.

11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 308.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 158.000;

b) anno 2024 euro 100.000;

c) anno 2025 euro 50.000.

12. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione a titolarità dei Ministeri competenti.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 6.608.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 1.608.000;

b) anno 2024 euro 2.500.000;

c) anno 2025 euro 2.500.000.

14. Gli oneri a carico della Regione per gli ultimi interventi finanziati dal Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Francia ?Alcotra', relativi al periodo 2014-2020, previsto dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinati, per l'anno 2023, in euro 22.298.

15. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia ?Alcotra', Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino) relativi al periodo 2021-2027, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinate, per il periodo 2023/2025, in complessivi euro 333.000 annualmente così suddivise:

a) anno 2023 euro 111.000;

b) anno 2024 euro 111.000;

c) anno 2025 euro 111.000.

16. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla governance della Strategia nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinate, per il periodo 2023/2025, in complessivi euro 96.000 annualmente così suddivise:

a) anno 2023 euro 32.000;

b) anno 2024 euro 32.000;

c) anno 2025 euro 32.000.

17. Gli oneri a carico della Regione in ordine al cofinanziamento regionale di progetti approvati nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III C 2000-2006 (Est) in virtù di quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 sono autorizzati, per l'anno 2023, in euro 11.850.

18. Per le attività di supporto alla politica regionale di sviluppo 2021/2027 è autorizzata la spesa di annui euro 20.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

19. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021-2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Art. 26

(Politiche in favore delle aree montane)

1. La Regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici.

2. La Regione, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali a livello nazionale e definisce e promuove posizioni comuni; a tal fine, elabora documenti e proposte da rappresentare in seno alla Conferenza stessa.

3. La Regione, inoltre, nel rispetto delle disposizioni previste dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), tramite l'adozione di apposite delibere di Giunta, gestisce le procedure connesse all'impiego delle risorse previste dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito ai sensi del comma 593 del medesimo articolo 1 della l. 234/2021.

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 50.000;

b) anno 2024 euro 50.000;

c) anno 2025 euro 50.000.

Art. 27

(Programma di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2023/2025, gli interventi di assistenza tecnica definiti dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020 e modificato ai sensi dal Regolamento (UE) n. 2020/2220.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2023/2025, in euro 750.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 250.000;

b) anno 2024 euro 250.000;

c) anno 2025 euro 250.000.

3. Ai fini del cofinanziamento regionale della nuova politica agricola comune 2023/2027, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 28

(Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2023/2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato nel seguente modo:

a) euro 1.214.800 per l'anno 2023, di cui euro 346.600 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 1.214.800 per l'anno 2024, di cui euro 346.600 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) euro 1.214.800 per l'anno 2025, di cui euro 346.600 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 29

(Manutenzione degli immobili destinati ad attività agricole trasferiti a Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

1. Al fine di mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio immobiliare agricolo trasferito a Vallée d'Aoste Structure S.r.l., la Regione trasferisce alla stessa la somma di euro 2.400.000 nel periodo 2023/2025 per i necessari interventi di manutenzione, annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 1.400.000;

b) anno 2024 euro 500.000;

c) anno 2025 euro 500.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 30

(Interventi in materia di sviluppo economico)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 8/2016 è aggiunto il seguente:

"2bis. La Regione può, inoltre, promuovere con azioni dirette la competitività del sistema economico regionale, in linea con quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente.".

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2023, e in annui euro 75.000 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 8/2016, come indicato nell'allegato 1.

Art. 31

(Postazioni di radiotelecomunicazioni in disponibilità della Regione)

1. Nelle more del definitivo passaggio di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni, presenti nel territorio regionale, dagli enti locali alla Regione, nonché per verificare l'adeguatezza delle postazioni attualmente in capo al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, la Regione è autorizzata, per gli anni 2023, 2024 e 2025, ad affidare i servizi topografici, catastali e tecnici propedeutici all'acquisizione nonché all'eventuale esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e di sicurezza.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 40.000 per l'anno 2023, euro 30.000 per l'anno 2024 e euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 32

(Realizzazione di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni)

1. Nelle more della revisione della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), riguardante le competenze per la razionalizzazione, l'ottimizzazione della pianificazione e della realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni di proprietà pubblica, la Regione è autorizzata a realizzare due nuove postazioni di radiotelecomunicazioni presso i siti di Epinel, nel Comune di Cogne, e di Chevrière, nel Comune di Etroubles.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in complessivi euro 60.000 per l'anno 2023 e euro 140.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 33

(Interventi per la realizzazione del secondo lotto del Polo universitario di Aosta)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi sulla caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario di Aosta, autorizza la Société infrastructures valdôtaines S.r.l. (SIV) ad avviare ogni necessario adempimento per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto concernente la sistemazione della palazzina denominata Giordana.

2. Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 16.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento) così suddivisi per anno:

a) anno 2023 euro 9.600.000;

b) anno 2024 euro 3.500.000;

c) anno 2025 euro 2.000.000;

d) anno 2026 euro 900.000.

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per l'anno 2026 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa al bilancio regionale 2023/2025, ai sensi del punto 5.3.6 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.

Art. 34

(Introduzione dell'educazione motoria nelle scuole primarie della Regione)

1. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 329 a 338, della l. 234/2021, è introdotto, nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie della Regione, l'insegnamento obbligatorio dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta), i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria si aggiungono alla dotazione organica regionale dei posti comuni di scuola primaria.

3. I criteri di determinazione della dotazione organica di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.

4. L'onere previsto per il presente articolo è quantificato in euro 137.581 per il 2023, ed euro 412.743 a decorrere dal 2024 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 35

(Disposizioni in materia di assegnazione gratuita di libri di testo. Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40)

1. All'alinea del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione), dopo le parole: "Comune della Regione" sono inserite le seguenti: ", ovvero per gli alunni non residenti in Valle d'Aosta ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.700 a decorrere dell'anno 2023 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 36

(Disposizioni in materia di interventi regionali concernenti il diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Al comma 3 dell'articolo 12bis della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), dopo le parole: "della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione non residenti in Valle d'Aosta, ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 800 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 37

(Disposizioni urgenti in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale)

l. L'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste è autorizzato a svolgere, nell'anno 2023, una procedura di selezione pubblica per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, nei limiti dei posti vacanti disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo l, comma 4, del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale). All'accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese si applica, per quanto compatibile, la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPORTI PUBBLICI

Art. 38

(Finanziamenti per l'acquisto di treni elettrici)

1. È autorizzato il finanziamento dell'acquisto di un treno elettrico, a completamento dell'analoga iniziativa avviata nel 2022 per l'acquisto di tre treni in attuazione del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in aggiunta a fondi statali a valere sul decreto ministeriale n. 319 del 9 agosto 2021, sul decreto ministeriale n. 164 del 21 aprile 2021 o su eventuali ulteriori fonti finanziarie nazionali destinabili alla medesima iniziativa, e può essere ridotto in modo coerente con l'effettiva possibilità di utilizzare tali fondi.

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il periodo 2024/2027 in complessivi euro 12.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 001 (Trasporto ferroviario), Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui:

a) per l'anno 2024 euro 2.500.000;

b) per l'anno 2025 euro 2.500.000;

c) per l'anno 2026 euro 4.500.000;

d) per l'anno 2027 euro 2.500.000.

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per gli anni 2026 e 2027 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente come quantificata nella nota integrativa al bilancio regionale 2023/2025, ai sensi del punto 5.3.6. dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.

Art. 39

(Proroga del termine relativo all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 10)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza umanitaria legata al perdurare del conflitto in Ucraina e delle difficili condizioni di vita per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 (Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), è prorogato sino al 31 dicembre 2024.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 80.000 per l'anno 2023.

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025, a valere sull'anno 2023, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2023, per euro 80.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 40

(Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al Capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Per gli interventi a sostegno delle strutture ricettive previsti dal Capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.790.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.790.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie).

Art. 41

(Interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Il comma 7bis dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituito dal seguente:

"7bis. Limitatamente al triennio 2023/2025, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino a un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.".

2. Il comma 2bis dell'articolo 9 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

"2bis. Per il triennio 2023/2025, la Regione concede all'ASIVA, in aggiunta al contributo di cui al comma 2, un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo "Children-Under 23", promosso e realizzato dall'ASIVA in collaborazione con gli sci club valdostani allo scopo di favorire la crescita dei giovani atleti, di età compresa tra i diciannove e i ventitré anni, che posseggono particolari potenzialità e qualità tecniche e di evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie "Children". A tale fine, l'ASIVA presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Children-Under 23", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedimentali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi.".

3. L'articolo 10bis della l.r. 3/2004 è abrogato.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per il triennio 2023/2025 in annui euro 12.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 3/2004, come indicato nell'allegato 1.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 120.000 per l'anno 2023, in euro 150.000 per gli anni 2024 e 2025 e in euro 30.000 per l'anno 2026 ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 42

(Proroga del progetto "Sci...volare a scuola")

1. Il progetto "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato fino all'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 35.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 43

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2023/2025.

Art. 44

(Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"5. La struttura regionale competente in materia di bilancio esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della Regione. Il Collegio dei revisori esprime l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico del bilancio regionale.".

Art. 45

(Rimborso delle spese per i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute del Collegio e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo le modalità e gli importi stabiliti per i dirigenti regionali.".

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1, a decorrere dall'anno 2023, è stimato in euro 10.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 46

(Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022)

1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilità finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l'esercizio 2022, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi:

a) ai contributi una tantum a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese);

b) alla promozione e alla concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali A e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA s.p.a. come previsto dall'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

c) agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 18 giugno 2004, n. 8.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2023.

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(1) Articolo abrogato dal comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Il comma 4 dell'articolo 5 era già stato modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"4. In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di svolgimento delle attività e previo assenso del dipendente, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado. L'incarico di reggenza non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dello stesso. Per il periodo di reggenza, al responsabile amministrativo incaricato compete un'indennità di reggenza stabilita dalla contrattazione collettiva in occasione del primo rinnovo contrattuale del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie. L'onere trova copertura su quanto stanziato a bilancio per il rinnovo contrattuale del personale appartenente alle categorie per il triennio 2019/2021.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 5 recitava:

Art. 5

(Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale)

1. Per il triennio 2023-2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere.

3. Resta, altresì, escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario regionale (ATAR) delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del limite della dotazione organica determinata sulla base dei criteri per la formazione degli organici stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 5 giugno 2017.

4. In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di svolgimento delle attività, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina. L'incarico di reggenza non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dello stesso. Per il periodo di reggenza, al responsabile amministrativo incaricato compete un'indennità di reggenza stabilita dalla contrattazione collettiva in occasione del primo rinnovo contrattuale del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie. L'onere trova copertura su quanto stanziato a bilancio per il rinnovo contrattuale del personale appartenente alle categorie per il triennio 2019/2021.

5. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

6. Per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Il maggior onere, derivante dall'applicazione del presente comma, stimato in euro 3.653.000, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2023, trova copertura negli stanziamenti sui capitoli di spesa nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

7. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.".

(2) (Articolo abrogato dal comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, aveva inserito il comma 7bis nel modo seguente:

"7bis. Il reclutamento di personale da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali di cui al comma 7.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

Art. 8

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Ufficio regionale del turismo, nell'ARER, nell'ARPA, nel Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e negli altri enti del comparto pubblico regionale)

1. Per il triennio 2023/2025, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per il triennio 2023/2025, l'Ufficio regionale del turismo è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

3. Per il triennio 2023/2025, l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2023, resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti del bilancio aziendale, di quattro unità di personale amministrativo, di cui tre per la gestione del bando regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e una per l'attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 974 del 29 agosto 2022.

4. Per il triennio 2023/2025, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

5. Le risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ARPA, sono determinate per l'anno 2023 in euro 40.000. Le modalità di corresponsione di tali risorse sono concordate a livello di contrattazione integrativa dall'ARPA con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e agenziali e delle attività e dei progetti da svolgere, in ogni caso aggiuntivi rispetto a quelle già individuati nel sistema di valutazione della performance.

6. Per il triennio 2023/2025, il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2023, resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una unità di personale per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ente in materia di conservazione e propagazione del patrimonio ittico e di gestione dello stabilimento ittico regionale, a seguito delle disposizioni in materia di immissioni ittiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

7. Per il triennio 2023/2025, gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dalle loro forme associative e dagli enti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

8. Per gli enti di cui al presente articolo, sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate nel piano di programmazione del fabbisogno, adottato nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.".

(3) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more del rinnovo contrattuale, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 9, comma 9, della l.r. 35/2021, è prorogato al 30 giugno 2023, alle condizioni ivi previste.".

(4) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Per il triennio 2023-2025, entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente. Le Unités des Communes valdôtaines comunicano i dati delle procedure selettive anche per conto dei Comuni del loro ambito. In ogni altro caso, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 e, per gli enti locali, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), avviano autonome procedure selettive, ivi comprese quelle per l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego e quelle previste dall'articolo 7 per l'attuazione del PNRR, per il reclutamento del proprio personale e, per le Unités des Communes valdôtaines, di quello dei Comuni appartenenti alle stesse.".

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. Nelle procedure selettive di Unité di cui al comma 2, i candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunti. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Unité che ha avviato la procedura selettiva può utilizzarla, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato.".

(6) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 11 recitava:

"5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle convenzioni sottoscritte tra le Unités e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010.".

(7) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 11 recitava:

"6. Le Unités, al fine di reclutare personale per sé stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 3. Analoga facoltà di convenzionamento tra enti locali è riconosciuta al Comune di Aosta e al BIM.".

(8) Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, i commi 8 e 9 dell'articolo 11 continuano a trovare applicazione anche per gli anni 2024 e 2025.

(9) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 12 recitava:

"3. Ai fini della determinazione della spesa complessiva sono conteggiati gli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e per l'utilizzo delle altre forme di lavoro flessibile, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'imposta regionale per le attività produttive, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Non è conteggiata nel calcolo di cui al periodo precedente la spesa per le assunzioni a tempo determinato effettuata per le finalità di cui all'articolo 7. Non è parimenti conteggiata la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti.".

(10) Comma inserito dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

(11) Comma abrogato dal comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Il comma 7 dell'articolo 12 era già stato modificato dal comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"7. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 35/2021 e, a decorrere dall'anno 2024, quelle di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014. Per l'anno 2023, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dai Comuni, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).".

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 12 recitava:

"7. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 35/2021 e, a decorrere dall'anno 2024, quelle di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014.".

(12) Comma abrogato dal comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 12 recitava:

"8. Al fine di permettere la riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel BIM conseguentemente alla riforma operata con la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 trovano applicazione al BIM a decorrere dall'anno 2024.".

(13) Comma abrogato dal comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 12 recitava:

"9. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi del presente articolo non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.".

(14) L'originario termine, fissato al 31 dicembre 2023, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.