Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 1203 du 22 juin 2020 - Resoconto

OGGETTO N. 1203/XV - Illustrazione del DL. n. 60: "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Rini (Presidente) - Passiamo ora, colleghi, così come avevamo concordato in seno alla Conferenza dei Capigruppo, per quanto riguarda l'analisi del punto n. 7, ci saranno quindi solamente le relazioni e poi i lavori verranno sospesi perché sono pervenuti e sono stati consegnati formalmente tutti gli emendamenti che dovranno ovviamente passare il vaglio degli uffici tecnici, soprattutto gli uffici dell'Assessorato del bilancio. Per la relazione la parola al collega Lavevaz.

Lavevaz (UV) - Quest'anno la legge di assestamento di bilancio di previsione della Regione assume una connotazione particolare per diversi aspetti: in primis la situazione politica e amministrativa attuale, con un Consiglio sciolto e un'amministrazione in prorogatio, che può, conseguentemente, agire solo attraverso atti che attengano a procedure indifferibili e urgenti, dall'altra parte la crisi di natura economica e sociale che sta coinvolgendo la nostra Regione e che si sta manifestando in questi mesi a seguito della grave emergenza epidemiologica da Covid-19, senza naturalmente dimenticare l'aspetto sanitario sia relativo al lento ritorno alla normalità, sia relativo alla possibile malaugurata nuova recrudescenza del virus nell'autunno prossimo.

L'assestamento di bilancio diventa quindi, di fatto, una legge che affronta in maniera quasi esclusiva i diversi aspetti connessi all'emergenza conseguente all'epidemia. La natura eccezionale della pandemia richiede interventi eccezionali sia nell'ambito del sostegno al tessuto economico, produttivo, turistico e agricolo valdostano, sia nel campo dell'istruzione, sia nel campo della semplificazione delle procedure amministrative, uno sforzo necessario a garantire l'uscita dalla crisi sanitaria ma soprattutto necessario per creare una solida base su cui costruire la ripartenza dell'economia valdostana.

Questo terzo provvedimento ha una consistenza economica rilevante dopo i due provvedimenti normativi approvati da questo Consiglio con le leggi n. 4 e n. 5 di quest'anno, che hanno dato le prime risposte urgenti quando eravamo ancora in una situazione di completo confinamento e all'apice della crisi sanitaria, peraltro a queste stesse norme la presente legge ritorna ampliandone l'azione e rifinanziando alcune misure.

Il disegno di legge n. 60 è un provvedimento corposo e molto articolato composto da quattro titoli corrispondenti alle principali aree di intervento. Il titolo I è dedicato alle disposizioni di assestamento. La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 sulla quale è costruita la presente legge di assestamento è di euro 176 milioni e 624 mila. Il primo aspetto che il Governo regionale ha dovuto affrontare per poter definire in modo corretto le risposte disponibili per la manovra anticrisi oggetto del presente provvedimento è stato di ridefinire la previsione di entrata al corrente esercizio finanziario. Inevitabilmente la crisi economica ha un impatto sulle principali entrate del bilancio regionale, in particolare sui tributi propri e sul gettito dei tributi erariali, conseguentemente è stato destinato parte dell'avanzo disponibile per la creazione di un fondo di accantonamento per complessivi euro 38 milioni che garantisce serenamente gli equilibri di bilancio. Questo aspetto è da tenere ben presente anche in prospettiva delle prossime misure e variazioni, è infatti ragionevole pensare che la coda lunga della crisi economica avrà conseguenze pesanti, probabilmente peggiori sui prossimi esercizi finanziari. Di conseguenza, anche in attesa della definizione dei rapporti economici con lo Stato riguardo ai trasferimenti per il risanamento della finanza pubblica che il Governo regionale ha prudenzialmente congelato per quest'anno, occorre una particolare cautela sulle nuove spese e sull'utilizzo delle prossime disponibilità finanziarie.

Il titolo II è il più consistente nel quale sono contenuti gli interventi urgenti per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è suddiviso in 14 capi. Oltre a intervenire a favore del contribuente prevedendo un maggiore utilizzo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in questo titolo sono contenuti al capo III una serie di interventi riguardanti la finanza locale. Questa misura torna ad aumentare le risorse dirette agli Enti locali, gli enti più vicini al cittadino che già nella fase acuta della crisi sanitaria hanno saputo essere riferimento certo per la popolazione riorganizzando e reinventando i servizi ai residenti e ancora di più lo potranno essere ora nella fase di ripartenza. Sono previste maggiori risorse a favore degli Enti locali valdostani per complessivi euro 44 milioni e 800 mila di cui una parte importante: 38 milioni e 400 senza vincolo di destinazione. Di questo importo 16 milioni e 235 mila sono destinati a spese correnti, anche a parziale copertura di minori entrate tributarie e 22 milioni e 200 per spese di investimento.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di mettere in campo, nella maniera più immediata possibile, delle risorse per far ripartire l'economia valdostana attraverso piccoli interventi che i Comuni possono mettere in atto in pochi mesi. La creazione di lavoro, anche senza grandi opere, permette, oltre a far ripartire l'edilizia e il suo indotto diretto, anche una benefica ricaduta attraverso il micro-indotto su piccola attività di ristorazione e ricettiva, solo il lavoro può essere il vero volano per l'economia delle piccole realtà di montagna. Con questo intento si è concordato con il Consiglio permanente degli Enti locali una ripartizione orizzontale delle risorse con una suddivisione uguale per tutti i Comuni, essendo il beneficiario dell'azione non tanto l'Ente locale stesso ma piuttosto il tessuto produttivo attraverso l'esecutore finale delle opere.

Per quanto riguarda gli altri interventi di competenza della finanza locale, va evidenziato come si tratti di interventi che hanno l'obiettivo di essere aiuti indiretti alle famiglie, riguardando primariamente i servizi alla persona. Sono previsti fondi per gli enti gestori dei servizi alla prima infanzia a compensazione delle minori entrate nel periodo di lockdown, così come i servizi legati alla disabilità. In coerenza con quanto previsto in ambito sanitario, anche nei servizi di competenza degli Enti locali duramente colpiti nel corso della crisi sanitaria, l'articolo 20 prevede un'indennità giornaliera una tantum per l'attività prestata in presenza, sia nelle microcomunità che nei servizi di assistenza domiciliare. Si è inoltre previsto l'esonero della retta delle strutture residenziali per anziani per le persone che sono state contagiate da Covid-19. Infine si è previsto un contributo straordinario per il Comune di Courmayeur per la messa in sicurezza della pista di collegamento tra Plan Checrouit e Dolonne, un intervento sicuramente straordinario ma che è assolutamente necessario per garantire la riapertura di un impianto nodale per un comprensorio strategico per l'economia turistica di tutta la Valdigne.

Le chapitre quatre du titre II du projet de loi en analyse est dédié aux mesures concernant l'instruction. Les étudiants, les enseignants, les familles ont été touchés lourdement par la période de confinement. Ils ont dû se réinventer dans les méthodes et dans les habitudes pour ne pas perdre l'année scolaire. Pour l'école la crise n'est pas terminée, il faut organiser la rentrée de septembre en sécurité pour élèves et instituteurs. La mesure aborde les deux aspects principaux qui concernent la gestion de la rentrée post-Covid : d'abord le renforcement du personnel enseignant et successivement l'adaptation des structures pour garantir l'espacement des élèves. En ce domaine la mesure prévoit la possibilité de location de structures provisoires, en particulier pour le Lycée Bérard (prévus 6.500.000 euros sur les trois années), des interventions urgentes sur les écoles et la simplification des procédures pour les adjudications des travaux.

En matière d'agriculture le chapitre 5 prévoit le retraitement du cofinancement régional du plan de développement rural 2014/2020 en déplaçant 3.500.000 euros de la compétence 2022 à la compétence 2020, un cofinancement qui permettra au total de faire entrer dans les caisses régionales environ 18 millions de Agea, outre à prévoir des ressources supplémentaires pour 3.200.000 euros, toujours pour le milieu agricole ; en particulier, 2.000.000 euros pour la zootechnie qui s'ajoutent aux ressources déjà disponibles et 1.200.000 euros pour le domaine des produits laitiers et du secteur vitivinicole. En particulier, pour frais de locations et pour garantir aux consortiums d'amélioration foncière les fonds pour les transferts ordinaires.

Sempre nel solco dell'incentivazione per la ripresa dell'attività edilizia, il capo VI prevede un ulteriore 1 milione di euro per fondo di rotazione destinato a interventi di efficientamento energetico e altre detrazioni che vanno a integrare gli aiuti statali, in particolare con le detrazioni fiscali.

Il capo VII prevede lo stanziamento di 5.100.000 euro per lavori riguardanti il patrimonio della Regione, in particolare strade ed edifici pubblici, oltre a intervenire con 15.500.000 euro sugli impianti a fune, un settore di capitale importanza per il tessuto economico valdostano legato a doppio filo al settore turistico. La garanzia che i nostri impianti possano essere efficienti e sicuri è condizione imprescindibile per garantire l'offerta turistica della nostra Regione. La misura prevede inoltre ulteriori 2.800.000 per sostenere la liquidità corrente ai gestori delle piste, così come le risorse già a bilancio hanno garantito la liquidità delle piccole stazioni.

Altri interventi sono previsti nel campo dello sport e della cultura con lo stanziamento di 1.700.000 euro in favore dell'Associazione Forte di Bard, un'eccellenza turistica e culturale valdostana che risulta centrale per l'economia di tutta la Bassa Valle, nello spirito di contenere in parte le perdite causate dalla chiusura forzata del sito. Sono inoltre previsti interventi a sostegno di Enti locali per la manutenzione straordinaria delle strutture sportive.

L'articolo 41 stabilisce la finestra temporale nella quale indire le elezioni regionali, un argomento questo che dal momento della proposta del disegno di legge da parte del Governo regionale ad oggi ha avuto aggiornamenti recenti, in particolare con l'approvazione del cosiddetto "decreto elezioni" approvato in Senato venerdì scorso, quindi l'articolo sarà certamente oggetto di emendamenti presentati dai diversi gruppi. Quello che con questo articolo si evidenzia è la necessità di anticipare le elezioni regionali rispetto a quanto inizialmente previsto con la legge n. 5/2020, restando preminente l'assoluta necessità del rinnovo del Consiglio Valle per ridare piena operatività alla politica valdostana, pur assicurando il regolare e sicuro svolgimento delle procedure di votazione, così come della campagna elettorale.

Il capo XII è quello principale che riguarda le misure a sostegno delle attività economiche, in particolare con interventi volti a garantire liquidità alle imprese mediante la concessione di contributi a fondo perso. Le prime due misure, la legge n. 4 e la legge n. 5, hanno in primo luogo differito il pagamento delle rate dei mutui e in secondo luogo favorito l'accesso al credito in diverse forme. Il presente provvedimento vuole invece, attraverso contributi a fondo perso, evitare di peggiorare la solidità delle attività economiche, creando uno squilibrio tra debiti e mezzi propri. La proposta del Governo regionale è tesa a garantire la sopravvivenza di tutte le attività, con un'attenzione particolare per le piccole attività economiche e commerciali che caratterizzano il tessuto produttivo valdostano e delle piccole realtà di montagna. I contributi sono destinati, da un lato, a contenere il danno subito per i mancati ricavi, dall'altro, a fornire un incentivo alla ripresa e al proseguimento dell'attività, sostenendo i costi incrementali che le imprese hanno sopportato o dovranno sopportare a seguito dell'emergenza sanitaria per mettere in sicurezza sanitaria i clienti e gli ambienti di lavoro, oppure per riorganizzare in modo efficiente l'attività produttiva. Queste sovvenzioni dovranno comunque rispettare il quadro ordinamentale degli aiuti di Stato, con le semplificazioni in materia, discusse e in corso di discussione presso la Commissione e il Consiglio europeo.

Nello specifico le misure di sostegno si dettagliano nella previsione di un contributo a fondo perduto diretto a tutte le imprese valdostane, singole o collettive, comprese le società cooperative e consortili iscritte nel registro delle imprese, esercenti attività agricola o commerciale, con la sola esclusione delle società a partecipazione pubblica e delle società concessionarie di pubblici servizi. Il contributo, nell'ottica di evitare un eccessivo frazionamento dei fondi erogati alle singole imprese, è concesso nel caso in cui l'impresa richiedente dichiari una contrazione del fatturato di almeno il 40 percento in un trimestre 2020 rispetto all'anno precedente. Si è considerato che percentuali inferiori dovrebbero essere sopportate e gestite come ordinario rischio di impresa indipendentemente dall'emergenza sanitaria. Il contributo è concesso in maniera forfettaria da euro 3 mila a 7 mila a seconda della classe di fatturato di riferimento dell'impresa beneficiaria, con il limite di fatturato di 5 milioni nel 2019. Nella logica già intrapresa con i precedenti provvedimenti, ossia della maggiore semplificazione possibile delle procedure, in armonia con le regole di semplificazione, si prevede, per l'ottenimento dei fondi previsti dalla norma, che il contributo sia concesso sulla base di dati autodichiarati dall'impresa. In ragione della indiscussa necessità di accelerare i tempi per l'erogazione dei contributi diretti a sostenere nell'immediato le imprese, assicurando quel minimo di liquidità necessaria alla ripartenza dell'attività, il procedimento è regolato in modo semplificato, prevedendosi che i contributi siano concessi per ordine cronologico di ricevimento delle domande.

Con discipline sostanzialmente analoghe, negli articoli da 43 a 46, il Governo regionale ha proposto una formulazione che prevede aiuti una tantum in misura pari al 50 percento della spesa sostenuta, nei limiti minimi e massimi diversamente modulati a seconda del settore di intervento, correlata allo stato emergenziale e sostenuta dalle imprese nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020. Al pari del bonus imprese il procedimento è a sportello e su base di dati autodichiarati dalle imprese per la massima rapidità di risposta. Nell'ambito delle imprese industriali e artigianali sono state altresì previste ulteriori semplificazioni sulle normative di settore esistenti.

Il settore agricolo ha richiesto una formulazione diversa per proporre un sostegno incisivo e a parziale compensazione delle perdite subite. L'articolo 47 prevede un bonus a fondo perduto nella misura massima di 2.500 euro, con la possibilità comunque di valutare se accedere a questo tipo di aiuto piuttosto che all'aiuto di cui all'articolo 42. Anche nell'ambito dell'agricoltura si è deciso di sostenere investimenti e interventi innovativi con contributi a fondo perso fino al 50 percento della spesa.

Un innovativo sistema di aiuto invece è previsto per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande e per quelle operanti nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera. L'articolo 48 prevede l'acquisto tramite la piattaforma elettronica unica dedicata, costituita per la concessione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 5/2020, di materie prime provenienti da aziende agricole regionali. Il contributo, di importo compreso tra euro 300 ed euro 7.000 ha una finalità duplice: da una parte sostenere i produttori, dall'altra il settore della ristorazione, sicuramente tra i settori più pesantemente colpiti dalla crisi economica post Covid.

Sono infine previsti in questo capo aiuti alle piccole e medie imprese per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato attraverso fondi strutturali europei, contributi a sostegno degli oneri gravanti sulle imprese che accolgono tirocinanti, indennità per i soggetti disoccupati che al momento del lockdown stavano frequentando un percorso formativo e infine contributi per la prosecuzione della formazione professionale a distanza, con l'obiettivo di garantire l'accesso ai soggetti che incontrano oggettivi ostacoli alla fruizione dei percorsi in presenza, in particolare per ragioni di conciliazione lavoro-famiglia.

Sempre nell'ambito delle misure di sostegno per lavoratori e famiglie, il capo XIV prevede l'allungamento del periodo di riferimento e il rifinanziamento di alcune misure di cui alla legge n. 5/2020 e la gratuità fino a dicembre 2020 del trasporto pubblico locale.

Nella logica di semplificazione in materia di procedure amministrative e dei contratti pubblici il disegno di legge n. 60 interviene inoltre riducendo gli adempimenti burocratici che cittadini e imprese dovranno sostenere per la realizzazione di iniziative anche edilizie necessarie ad assicurare le misure di sicurezza imposte, oltre a prorogare scadenze dei titoli abilitativi e prevedere ulteriori rateizzazioni per gli oneri di urbanizzazione. Ulteriori semplificazioni normative sono previste in materia di agricoltura, in campo agrituristico e con la proroga di un anno per il termine di restituzione delle somme dovute alla Regione dagli agricoltori che non ricevono il pagamento da parte di Agea dei premi di superficie. Sono infine state previste semplificazioni per le procedure di assunzione a tempo determinato e per le procedure concorsuali, oltre a prevedere, in particolare per gli Enti locali, la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile.

Una serie di iniziative volte quindi a facilitare i passaggi burocratici per famiglie e imprese e rendere, per quanto possibile, più semplice la ripartenza.

Per quanto riguarda invece i capi di competenza della V Commissione, è il collega Peinetti che relaziona.

Presidente - La parola quindi al collega Peinetti per la parte integrante della relazione.

Peinetti (UV) - Le norme relative agli aspetti sanitari contenute nel DL 60, in particolar modo al capo II, dall'articolo 10 all'articolo 16, hanno lo scopo di contrastare l'eventuale recrudescenza dell'epidemia da Covid-19, comprendono misure atte a favorire l'attrattività dei medici specialisti sia a tempo determinato che indeterminato, hanno lo scopo di instaurare norme relative alla premialità attraverso una specifica indennità per i lavoratori della sanità coinvolti nell'emergenza Covid-19.

Sono poi previste norme relative alla sospensione dei super ticket e alla gratuità della retta per ospiti in nuclei residenziali.

Al titolo IV, capitolo III, invece sono elencate norme che vanno nella direzione di favorire il conferimento di borse di studio regionali per contratti di formazione specialistica rendendo meno stringenti le norme che regolano l'accesso a tale sostegno regionale.

Si prevede inoltre l'attivazione di nuovi accordi interregionali e/o transfrontalieri al fine di favorire la migliore gestione dell'emergenza sanitaria, come peraltro previsto dal DL n. 70 del 2015.

Gli articoli 76 e 78 istituiscono l'Osservatorio epidemiologico regionale e quello dell'Azienda USL definendone i compiti e le finalità.

L'articolo 77 infine istituisce in modo strutturale le cosiddette "USCA" (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), che hanno ricoperto un ruolo essenziale nella gestione dell'emergenza Covid-19, in particolar modo a domicilio.

Nel dettaglio il titolo II, capo II, in particolare, reca disposizioni urgenti per i settori sanitario e socio-sanitario regionale e introduce le misure necessarie a fronteggiare le difficoltà determinatesi nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 10 ridefinisce in particolare il finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 2020, prevedendo un incremento di risorse di euro 14.025.981, finalizzate a far fronte ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (in particolar modo farmaci, servizi per la disinfezione, i servizi alberghieri e logistici, spese di personale, convenzioni con strutture private accreditate, acquisto di dispositivi di protezione individuale e reagenti per tamponi e test sierologici). Tali maggiori somme costituiscono un finanziamento per i livelli essenziali di assistenza e hanno specifiche destinazioni, in particolar modo quelle che vengono citate nell'articolato sono:

- euro 500 mila destinati all'attivazione sul territorio di strutture socio-sanitarie e residenziali in relazione ai fabbisogni determinati dalla Giunta regionale e ci si riferisce in particolar modo alle strutture di Perloz e Morgex;

- euro 600 mila destinati al potenziamento dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali pubbliche, con particolare riferimento alla tanto richiesta e auspicata implementazione della direzione medico-sanitaria di struttura;

- infine euro 2.600.000 destinati all'attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e test sierologici e per l'espletamento delle attività in capo all'Osservatorio epidemiologico dell'Azienda USL.

Viene inoltre ridefinito il finanziamento della spesa sanitaria per investimenti, per l'anno 2020, prevedendo un incremento di risorse di euro 2.987.000, finalizzate a far fronte ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica Covid-19 (lavori di adeguamento dei reparti, acquisto di tecnologie biomedicali, costi di natura informatica) di cui euro 400 mila destinati alla implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina, in particolar modo alla istituzione della suddetta banda larga perché possa essere utilizzata in tutte le strutture sul territorio: mi riferisco soprattutto alle microcomunità e alle RSA.

Viene infine autorizzata l'acquisizione in via d'urgenza di beni, servizi e lavori finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera per rispondere alla domanda sanitaria conseguente all'emergenza Covid-19.

L'articolo 11 introduce sino al 31 luglio 2022 disposizioni derogatorie per il reclutamento a tempo determinato (24-36 mesi) per sopperire alla carenza di personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, eliminando l'obbligo del previo accertamento della conoscenza della lingua francese (o italiana). Il personale così assunto ha l'obbligo di frequentare, al di fuori dell'orario di servizio, un corso finalizzato alla conoscenza della lingua mancante, organizzato e finanziato dall'ASL della Valle d'Aosta, e di conseguire il superamento della prova di accertamento entro diciotto mesi dalla data di assunzione, pena la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Il personale assunto ha inoltre l'obbligo di partecipare, nei 3 anni successivi alla prova di accertamento della conoscenza della lingua (francese o italiana), ai concorsi a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL per la specialità per cui è stato assunto (o specialità equipollente) e, in caso di inadempimento, dovrà rimborsare all'Azienda USL il costo pro capite dei corsi attivati. Il personale assunto dovrà, inoltre, prestare servizio per l'azienda per un periodo minimo di 3 anni e, in caso di cessazione anticipata, dovrà restituire l'importo equivalente a una mensilità retributiva.

L'articolo 12 introduce fino al 31 luglio 2020 la misura economica cosiddetta "di attrattività" per il personale della dirigenza medica, per il potenziamento degli organici, diretta ai neo assunti a tempo indeterminato, sotto forma di indennità mensile, quantificata in euro 600 lordi busta, erogabile per 24 mesi dal momento dell'assunzione. L'indennità è erogata subordinatamente all'impegno assunto di prestare servizio per l'Azienda USL per un periodo minimo di 3 anni maturati esclusivamente nell'ambito del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La novità in questo caso in modo particolare risiede nel fatto che l'indennità venga estesa anche al personale a tempo determinato non oltre il diciottesimo mese dall'assunzione. Il riconoscimento dell'indennità ai neoassunti a tempo determinato, ovviamente esclusi coloro i quali vengono assunti con contratti attivati ai sensi dell'articolo precedente e dall'articolo 11, è subordinato all'impegno, assunto e sottoscritto all'atto della nomina, di partecipare, nei 2 anni successivi alla data di assunzione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi, per la medesima o equipollente specialità, dall'Azienda USL e di prestare servizio, in caso di assunzione all'esito dei medesimi, per un periodo minimo complessivo di 18 mesi. In caso di violazione degli impegni assunti, gli interessati sono tenuti a rimborsare all'Azienda USL un importo pari al 30 percento della spesa complessivamente sostenuta per l'indennità di attrattività già percepita. L'indennità non può essere erogata ai medici assegnatari di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017 n. 11.

L'articolo 13 prevede un riconoscimento economico una tantum, la cosiddetta "premialità", per tutto il personale dell'Azienda USL e non solo coinvolto nell'emergenza epidemiologica da Covid. Infatti la misura riguarda tutto il personale dipendente (con qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale) e convenzionato dell'Azienda USL impegnato nelle strutture o nei servizi operanti per l'emergenza sanitaria. L'indennità è strutturata su due livelli: un'indennità di disagio una tantum per ogni giornata effettivamente lavorata nei mesi di marzo-aprile 2020 e un'indennità Covid-19 una tantum, per ogni giornata effettivamente lavorata in presenza nei mesi di marzo e aprile 2020, graduata sui profili professionali di dirigente sanitario, medico e non medico, e medico convenzionato, infermiere, fisioterapista e tecnico in ambito sanitario, operatore socio-sanitario, operatore tecnico addetto all'assistenza e altri profili. La prima è rivolta a tutti coloro che hanno lavorato in condizioni di disagio, mentre la seconda, aggiuntiva, è destinata solo a coloro che hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili nei reparti ospedalieri Covid e sul territorio.

L'articolo 14 prevede, al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso delle cure, che per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (il cosiddetto "super ticket") per gli assistiti non esentati sia sospesa. Questa è una norma che viene introdotta credo anche a seguito di normative nazionali. Il comma 2, sempre al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, sospende l'efficacia dei commi 14 e 15 dell'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2014 (la legge finanziaria per gli anni 2015-2017).

L'articolo 15 sostituisce le disposizioni regionali vigenti relative all'applicazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica convenzionata per la distribuzione per conto e per l'assistenza integrativa. Più in dettaglio, la norma prevede, a carico degli assistiti non esenti, degli importi massimi a confezione e a ricetta, demandandone alla Giunta regionale la modulazione sulla base dell'ISEE. Gli elementi di novità sono essenzialmente due: introduzione dell'esclusione per gli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e la possibilità di rimodulare, con deliberazione della Giunta regionale, la soglia di ISEE per l'applicazione della quota fissa.

L'articolo 16 dispone l'esonero dal pagamento della retta per i giorni di positività nei mesi di marzo e aprile 2020 per gli utenti contagiati da Covid-19 in trattamento TD2, vale a dire nelle cosiddette "residenze per lungo assistiti" inseriti nei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza e nei nuclei residenziali temporanei per persone affette da demenza. Questo va integrare ovviamente quello che già ha elencato prima il collega Lavevaz per quanto attiene l'esenzione della retta per le strutture socio-assistenziali. Al titolo IV il capo III reca disposizioni, non comportanti oneri finanziari, per riorganizzare e rafforzare il servizio sanitario regionale, anche per garantire in prospettiva un'adeguata risposta alle emergenze pandemiche quale quella da Covid-19.

In particolare ci sono cinque articoli, di cui il primo è il 74 che apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2017, volte ad ampliare la platea dei possibili destinatari dei sostegni finanziari per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali a favore di medici, veterinari, odontoiatri e per i posti aggiuntivi con relativa borsa di studio dei laureati non medici di area sanitaria. Le novità sono essenzialmente due, in particolar modo è prevista la possibilità di iscriversi all'ordine di riferimento entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche. Oggi, allo stato attuale, l'obbligo deve essere adempiuto entro tale data, cioè al momento dell'inizio dell'attività didattica. La seconda novità sta nell'estensione dei requisiti di accesso a coloro che sono stati residenti per almeno tre anni nell'arco degli ultimi quindici anni, anche in maniera non consecutiva (ora il requisito è assolto solo da coloro che risultano residenti all'atto della domanda e da almeno tre anni). Ulteriore previsione riguarda le borse di studio aggiuntive a favore dei medici di medicina generale nell'ambito della formazione specialistica triennale, con la possibilità di erogare sostegni finanziari anche ai medici che si trasferiscono durante il percorso triennale a decorrere dall'anno successivo a quello di trasferimento presso la scuola di medicina generale della Regione purché gli stessi si impegnino a prestare servizio come medico di assistenza primaria per l'Azienda USL per almeno cinque anni anche non consecutivi.

L'articolo 75 prevede l'attivazione di nuovi accordi interregionali e/o transfrontalieri per una migliore gestione delle emergenze sanitarie. Qui andiamo a rispettare l'articolo 8 del DM 70 del 2015, la legge Lorenzin, che riordinava la rete sanitaria ospedaliera e, in particolar modo l'articolo 9 che specificatamente si riferiva a presidi ospedalieri di zone disagiate come può essere la zona montana nostra della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta ha dimensionato e articolato il servizio sanitario regionale coerentemente con il proprio bacino di utenza attraverso un unico presidio ospedaliero avente standard organizzativi e funzionali capaci di garantire qualità e sicurezza di cure alla popolazione residente in situazioni di normalità.

Ora, vorrei fare un breve inciso per quanto attiene alla popolazione residente perché l'interpretazione della popolazione residente può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro. Io penso che sia molto importante poi alla fine capirsi su quale deve essere la popolazione residente. Non potendo ampliare o differenziare i percorsi assistenziali ospedalieri nel corso dell'epidemia, come hanno fatto Regioni con più presidi ospedalieri con diverse realtà che possono essere state in qualche modo surrogate una all'altra, la Regione e l'Azienda USL hanno necessità di ricorrere a risorse poste in territori extra-regionali al fine di dimensionare l'offerta assistenziale ai bisogni specifici propri dell'emergenza sanitaria e da epidemia. In questo caso l'esempio che noi possiamo fare che è stato utilizzato nel corso dell'emergenza è quello dei tamponi, soprattutto nella prima fase, che sono stati in parte eseguiti anche, e ancora oggi vengono eseguiti, in strutture extraregionali.

L'articolo 76 reca modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, la cosiddetta "legge 5". Il superamento graduale dell'emergenza epidemiologica dovuta a una pandemia è condizionato in modo prioritario dalla capacità di risposta di ogni singolo ambito regionale e sub-regionale nel limitare la circolazione virale e contenere ulteriori diffusioni epidemiche. È quindi essenziale disporre di indicatori epidemiologici che permettano di comprendere quali siano le caratteristiche dei nuovi casi, dove e come avviene la trasmissione del contagio, quali siano l'evoluzione della malattia e le esigenze assistenziali correlate e in quale misura in ciascun territorio le azioni adottate sono efficaci nel contenere la diffusione epidemica e nel prevenire le forme più gravi e la mortalità. La lettura combinata degli indicatori epidemiologici e di alcune attività cruciali di sanità pubblica permette di orientare gli interventi assistenziali e di supportare le decisioni, incrociando le informazioni sulla forza e sulla gravità dell'andamento epidemico rispetto alle capacità del sistema di effettuare diagnosi, identificazione e isolamento dei contatti, erogare assistenza ai malati. Per tali necessità è previsto il potenziamento...

Presidente - Colleghi, chiedo solo un po' di silenzio per cortesia, si fa fatica a seguire.

Peinetti (UV) - ... delle funzioni e delle risorse di personale dell'Osservatorio epidemiologico regionale e per le politiche sociali. In particolar modo direi che la valenza di questo osservatorio è una valenza essenzialmente di programmazione, di progettazione e di monitoraggio dell'andamento in questo caso epidemico ma ovviamente questo può essere esteso per tutte quelle patologie che necessitano di un osservatorio epidemiologico.

L'articolo 77 istituisce in modo strutturale le USCA, le cosiddette "Unità Speciali di Continuità Assistenziale", che nelle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria hanno svolto un ruolo fondamentale di cuscinetto tra i malati Covid-19 a domicilio e i medici di medicina generale. L'articolo prevede che tali strutture organizzative facciano capo all'area territoriale dell'Azienda USL e siano coordinate dal direttore del distretto e disciplinate nel dettaglio con deliberazione della Giunta regionale sia per quanto riguarda la loro composizione, sia per quanto concerne il loro funzionamento.

Infine l'articolo 78 istituisce l'Osservatorio epidemiologico dell'Azienda USL con compiti di effettuare la sorveglianza epidemiologica e la tenuta dei registri di patologia e il nucleo di Contact Tracing deputato al rintraccio dei contatti sospetti di aver contratto la malattia infettiva. In questo caso l'Osservatorio epidemiologico dell'Azienda USL, che sarà ovviamente immagino istituito in rete con l'Osservatorio regionale, ha una valenza essenzialmente di tipo operativo e di sorveglianza.

Presidente - Come dalla decisione assunta in seno alla Conferenza dei Capigruppo, dopo l'illustrazione dei relatori, dichiaro sospesa la seduta del Consiglio regionale, che verrà riaggiornata a domani mattina per consentire quindi nella giornata di oggi di effettuare tutte le verifiche in merito agli emendamenti. Abbiamo inviato una mail con un link dove saranno appunto reperibili e scaricabili tutti gli emendamenti. Non vi verranno quindi dati in formato cartaceo ma avrete la possibilità di accedere ovviamente con la versione depositata oggi.

Grazie e buon lavoro a tutti. La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 11:10.