Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2394 del 17 novembre 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 2394/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME CONCERNENTI L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI IL MANTO DI COPERTURA DEI TETTI DEVE ESSERE REALIZZATO IN LOSE DI PIETRA E LA DISCIPLINA DEI RELATIVI BENEFICI ECONOMICI".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Il presente disegno di legge ha lo scopo di salvaguardare e migliorare il paesaggio per quanto concerne i manti di copertura degli edifici.

La legge precedente, la n. 18 del 15 giugno 1978, elargisce dei contributi là dove gli strumenti urbanistici comunali prevedono l'obbligo delle coperture in lose, ma quei contributi sono ormai inadeguati a causa della loro scarsa incidenza percentuale sul costo di un tetto in lose in rapporto al costo di un tetto tradizionale. I contributi, infatti, si aggirano intorno alle 4 mila lire al metro quadrato, per fabbricati ad uso civile, ed intorno alle 6 mila lire, sempre al metro quadrato, per fabbricati ad uso rurale.

Può succedere inoltre che un comune, pur meritando, sotto questo aspetto, di veder tutelato paesaggisticamente il proprio territorio, non preveda nel P.R.G.C. una precisa norma di tutela dei manti di copertura; mentre in un altro comune, dove questa opportunità non è del tutto evidente, ma vi è una maggiore sensibilità verso la tutela paesaggistica, si imponga ai cittadini di ricoprire i tetti con le lose.

È ovvio che un maggiore esborso di 35.000 lire al metro quadrato in più per il tetto in lose, rispetto ad un normale tetto in tegole, incida in misura notevole sulle tasche dei cittadini, specie se aggiunto al già elevato costo degli alloggi.

Il disegno di legge, quindi, indica le località in cui diventa obbligatorio eseguire i tetti in lose. La sua filosofia può essere accettata o meno, ma la Giunta regionale l'ha discussa con vari esperti del settore ed in modo particolare con quelli della Sovraintendenza e dell'Urbanistica, tra i quali ricordiamo gli architetti Bellone, Prola, Montanari ed altri.

Si rende obbligatoria l'adozione del manto di copertura in lose in tutte le zone situate oltre i 1.000 metri di altezza, perché si ritiene che quasi tutti i comuni al di sopra di questa quota abbiano il 90% della loro economia legata all'attività turistica, pur essendoci numerosi villaggi con un'economia ancora prevalentemente agricola. Diventa importante perciò il discorso della salvaguardia del paesaggio, anche perché le stesse strutture agricole cercano di salvaguardare sempre più l'aspetto paesaggistico, proprio per le interconnessioni che l'economia agricola può avere con quella più tipicamente turistica.

Si è cercato poi di fare anche una lettura storica del paesaggio, specie in riferimento agli insediamenti di più vecchia datazione. Per cui si è stabilito che tutti i fabbricati censiti al momento dell'impianto del catasto, cioè intorno al 1900, debbano essere ricoperti da un manto in lose.

La Giunta regionale avrà circa 180 giorni di tempo per delimitare i vari centri storici, costituiti per l'80% od il 90%, da fabbricati censiti al momento dell'impianto del catasto, e valuterà l'obbligatorietà del manto in lose anche per alcuni fabbricati sorti in data successiva a quella dell'impianto del catasto.

È ovvio che quando si obbliga il cittadino a realizzare il tetto in lose in una zona così estesa, bisogna elargire dei contributi e questo disegno di legge prevede un contributo a fondo perso, pari alla differenza di costo tra il tetto in lose ed un normale tetto in tegole nere, per i comuni in cui viene resa obbligatoria la copertura dei tetti con le lose. In definitiva il cittadino non dovrà pagare altro che il costo di un normale tetto in tegole tradizionali di cemento nero, così sarà anche ben felice di realizzare il tetto in lose e cercherà di mettervi delle buone lose, simili a quelle di Morgex, alle quali fa appunto riferimento il disegno di legge.

Si indicano anche alcuni aspetti particolari delle lose in riferimento alla porosità, alla gelività ed alla durezza. Alla Giunta regionale è demandata l'approvazione di una scala della porosità con indice da 1 a 5 oltre il quale non si potrà andare. Le ditte o le cave fornitrici di lose dovranno rilasciare un certificato di garanzia dal quale deve risultare che le lose rientrano nei parametri stabiliti dalla Giunta regionale. Per il momento non li abbiamo ancora, ma l'ing. Capietto, che voi tutti conoscete, ha già avuto diversi contatti con i laboratori del Politecnico di Torino e sembra che sia già riuscito a stendere questi parametri.

Qualcuno potrà obiettare che le ditte faranno certamente questa dichiarazione di garanzia per il materiale, ma come potrà, l'ente pubblico, controllare se le lose avranno effettivamente le caratteristiche da noi richieste. Ci dovranno essere dei controlli veramente seri e quindi costosi. Nei primi anni sarà indispensabile effettuare molti controlli, anche per far sapere al cittadino che si opera seriamente perché i contributi sono piuttosto elevati.

Dare dei contributi da 35.000 a 38.000 lire al metro quadrato, come risulta dai calcoli che noi abbiamo fatto e che, come prescritto dalla legge, l'Assessorato ai Lavori Pubblici dovrà effettuare ad ogni inizio d'anno, significa che l'ente pubblico andrà incontro ad un esborso pari a 3,5 - 4 miliardi all'anno, che costituiscono un investimento non indifferente.

Pertanto non dovremo più avere dei tetti in lose come capita di vederne adesso. Non voglio dire che la losa di Bergamo non debba essere utilizzata per ricoprire i tetti in Valle d'Aosta, però la maggior parte delle lose che giungono da Bergamo sono inidonee, perché dopo uno o due anni hanno la ruggine, per cui, paesaggisticamente parlando, stanno quasi meglio i tetti con le tegole di cemento piuttosto che quelli con le lose di Bergamo. Molti cittadini che hanno ricoperto i loro tetti con quelle lose circa 15 o 16 anni fa, ora le devono già sostituire; mentre un buon tetto in lose deve durare, come minimo, 30 anni, ma anche 50 ed oltre, ed il disegno di legge prevede appunto che non si possa dare un nuovo contributo prima che siano trascorsi 30 anni.

Molte cave di Bergamo sono valide, anche se non sempre tutte le falde o vene della stessa cava offrono pietra buona. La Francia, come ci hanno confermato alcuni rivenditori, acquista da tempo lose di Bergamo, però, poiché in Francia c'è una normativa precisa che esige quanto noi prescriveremo con il presente disegno di legge, vi giungono soltanto le migliori pietre estratte dalle cave di Bergamo.

Poiché di tutto ciò abbiamo discusso a lungo con i vari Consiglieri e la documentazione allegata è abbastanza completa, non mi voglio dilungare oltre. Posso solo aggiungere che per tutte le domande presentate nel 1986 e relative a quelle zone in cui l'adozione delle lose è prevista come obbligatoria, ci sarà un contributo forfettario di 25.000 lire al metro quadrato.

Nelle zone per le quali la legge regionale non prescrive l'obbligo delle lose, ma lo stesso obbligo è previsto dal lo strumento urbanistico comunale, ci sarà un contributo regionale a fondo perso pari al 25% di quanto il cittadino riceve nelle zone in cui l'obbligo è imposto dalla legge regionale.

La Commissione mi ha invitato a presentare alcuni emendamenti all'articolo 5. Spero di aver bene interpretato i suoi suggerimenti, però sono disponibile a modificare la mia interpretazione se essa risulta diversa da quanto suggerito dalla Commissione.

Mi scuso per l'ultimo emendamento (Che forse non era stato presentato in sede di Commissione, anzi no, mi sembra che se ne sia parlato) relativo all'articolo 3, che recita testualmente:

"3. La Giunta regionale, su richiesta motivata dei Comuni, da presentarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambiti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2."

È una specie di valvola di sfogo che lascia ai Comuni la possibilità di chiedere alla Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'inserimento di alcuni ambiti specifici, non prevedibili in modo dettagliato dalla legge, nell'obbligo della realizzazione del tetto in lose, venendo così a beneficiare dei relativi contributi. Si potrà così andare incontro a tutte le richieste particolari, come ad esempio a quelle che sicuramente saranno avanzate dal comune di Morgex e delle quali si è già parlato in sede di Commissione. Dopo aver effettuato una verifica planimetrica, riteniamo più opportuno lasciare fisso il limite dei 1.000 metri di quota, senza abbassarlo a 900 od a 950 metri, perché da ciò potrebbero derivare enormi disguidi nel territorio di diversi comuni.

I membri della Commissione hanno ritenuto illogico non inserire il Comune di Morgex che si trova a 930 m. di altitudine nelle zone in cui vige l'obbligo della copertura dei tetti con le lose, perché proprio il paese di Morgex ospita le cave delle lose della Valle d'Aosta ed il cittadino di Morgex è stato sempre sensibile a questo tema, anche in assenza dell'obbligo, tant'è che è uno dei pochi comuni che ha tutti i fabbricati con tetti in lose, ad eccezione di un capannone industriale. Tra i pochi altri comuni è da ricordare anche Gaby. È giusto quindi che questi comuni possano avere un giusto riconoscimento alle loro scelte...

(Voce fuori microfono): "Brusson!"

BORBEY (D.C.): Non c'è neppure bisogno di dirlo, perché Brusson è un comune senza pecche!

Ho terminato e quindi sono a disposizione dei Consiglieri per eventuali chiari menti.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Viberti; ne ha facoltà.

VIBERTI (N.S.): Noi riteniamo giusto che si cerchi, finalmente, di dare più corpo ai contributi che l'Amministrazione regionale eroga a favore dei cittadini che vogliono mantenere una delle caratteristiche peculiari delle abitazioni della nostra Regione ed indubbiamente il manto di copertura dei fabbricati in lose è una caratteristica che contraddistingue l'architettura della nostra Regione.

Da questo, però, a far diventare il manto di copertura una delle caratteristiche più rilevanti del paesaggio, ce ne vuole! Non intendiamo negare che il tetto in lose sia una delle componenti del paesaggio, però ci sembra un pochino eccessivo voler giustificare il tutto come se il tetto in lose fosse uno dei principali elementi del paesaggio, perché, secondo noi, ben altri sono gli elementi che caratterizzano il paesaggio della nostra Regione!

Ci fa piacere sentire affermare nella relazione che: "Il paesaggio è una delle risorse più importanti della Valle d'Aosta...". Se questa stessa affermazione fosse stata posta all'inizio della relazione che motivava i finanziamenti per l'autostrada, non so se sarebbe stato altrettanto facile sostenere la necessità della sua prosecuzione da Aosta al tunnel del Monte Bianco!

Perché faccio queste considerazioni che possono sembrare scollegate? Perché non si può giustificare un intervento di un certo tipo, portando avanti anche una filosofia di un certo tipo, quando nello stesso tempo si mette in atto tutta una serie di provvedimenti in contrasto con questa filosofia. Pertanto noi diciamo che ben venga questo intervento sui tetti in lose, ma diciamo anche che questa filosofia deve essere la stessa per tutti i provvedimenti. Non si può essere democristiani quando si tratta di prendere un contributo, comunisti quando si tratta di andare in piazza e magari di Nuova Sinistra quando c'è la manifestazione antinucleare! Se uno è democristiano, è sempre democristiano! Del resto credo che anche la Democrazia Cristiana abbia dei principi ai quali si ispirano i suoi militanti!

Pertanto, se uno fa professione di "ambientalista" e dice "il paesaggio è una delle risorse più importanti della Valle d'Aosta", non deve dimenticare questa affermazione quando parla di altro. Secondo noi, infatti, già nella relazione c'è una contraddizione tra quello che c'è scritto e quanto si fa sul territorio della Regione. A noi, quindi, preme che venga evidenziata la contraddizione esistente, sperando che ciò porti la Giunta ad effettuare una riflessione per aggiustare la sua posizione nei confronti della tutela paesaggistica ed ambientale.

Non di secondaria importanza è la considerazione che per fare i tetti in lose ci vogliono le pietre, che, evidentemente, "devono essere cavate" da qualche parte e che quindi, mentre da una parte si cerca di intervenire per conservare una delle caratteristiche del paesaggio, dall'altra (Visto che le caratteristiche specifiche dovranno essere giustamente riconosciute come idonee alla situazione ambientale e meteorologica della nostra Regione) si rischia di incentivare il fenomeno dell'apertura di nuove cave nella nostra stessa Regione.

L'Assessore diceva che tutte le cave che forniranno lose in Valle d'Aosta dovranno consegnare un certificato di origine e non è detto che ciò non comporti un aumento delle cave nella nostra Regione. Faccio però notare che le cave che forniscono da secoli il comune di Morgex, oggi sono ben visibili anche dal fondovalle e ciò è possibile proprio perché è stata incrementata una certa produzione che non è destinata solo al consumo locale, ma anche a quello estero. Sappiamo del resto che la vicina Svizzera utilizza anche lose di Morgex.

La preoccupazione quindi per la tutela del paesaggio, che è uno dei motivi per i quali si danno i finanziamenti previsti da questo disegno di legge, non è conseguente. Butto sul tappeto questo problema, avendo ben chiaro il fatto che, se si vogliono fare i tetti in lose, occorrerà pur prendere queste pietre da qualche parte. Se vogliamo, quindi, la risposta è anche abbastanza evidente e facile: prenderemo le pietre "all'estero", cioè fuori Valle, ma ne prenderemo anche e sempre di più nella nostra Regione. E allora?

È poi così utile e giusto dare que sto contributo? Io mi auguro che il dibattito, che c'è già stato e che ha portato alla formulazione di questo disegno di legge, ci porti anche delle risposte più precise di quelle che riesco a darmi da solo su questo tema. Mi auguro anche che l'Assessore, nel chiudere la discussione generale, voglia rispondere a questa domanda, che riformulo brevemente, in modo che tutto quello che ho detto sia più chiaramente identificabile ed appuntabile: "In che relazione sta il territorio della nostra Regione e la sua difesa dal punto di vista paesaggistico con la formulazione di questa legge e la conseguente possibile apertura e maggior sfruttamento di cave per lose nella nostra Regione?"

Io mi auguro che questo problema sia stato analizzato e che l'Assessore ci possa dire qualcosa in merito.

Un'altra questione che ci disturba in modo particolare e che è stata oggetto di discussioni in sede di Commissione, ma che in qualche modo si cerca di aggirare, è quella relativa ai 1.000 metri. Noi non riteniamo che essa debba essere considerata discriminante di per sé. In effetti, una distinzione di questo genere può, grosso modo, essere anche fatta.

Però ci dà fastidio in modo particolare il quarto comma dell'articolo 7 dove si afferma che, nel caso che lo strumento urbanistico di un comune determini l'obbligo per il cittadino di eseguire il manto di copertura in lose di pietra, si dà un contributo, determinato con gli stessi criteri che per gli altri cittadini che stanno sopra i 1.000 metri di quota, pari però al 25% di quello approvato ai sensi del secondo comma.

Mi sembra che il Presidente della Commissione di Coordinamento potrebbe eccepire qualcosa in merito, perché si tratta di un'evidente disparità di trattamento tra cittadini che si trovano ne le stesse condizioni. Non fa nessuna differenza il fatto che l'obbligo sia imposto dal P.R.G.C. o che sia imposto dall'Amministrazione regionale, perché si tratta sempre di un obbligo per il cittadino che viene a trovarsi di fronte alla stessa necessità di spesa. Però, quello che abita sopra i 1.000 metri prende tutto, quello invece che abita sotto i 1.000 metri, pur trovando si anch'egli nelle stesse condizioni di obbligo, prende solo il 25%.

Pertanto, avendo visto che l'Assessore no ha assolutamente toccato questo tema negli emendamenti da lui proposti, faccio presente che già venerdì scorso hanno fornito agli uffici un brevissimo emendamento al quarto comma dell'artico lo 7, che adesso formalizzo, con il qua le si chiede di togliere l'ultimo periodo. e cioè quello che dice: "In questi casi, l'importo unitario del contributo è determinato in misura pari al 25% di quello approvato ai sensi del secondo comma".

Secondo noi, i cittadini che si trovano obbligati per effetto del P.R.G.C. hanno diritto, tanto quanto quelli che vivono sopra i 1.000 metri di altitudine, a beneficiare della pienezza del contributo. Se poi si vuole sostenere che sopra i 1.000 metri di altitudine il tetto può costare qualcosa di più, occorre intervenire con degli accorgimenti di natura tecnica per coprire la differenza di costo e che il disegno di legge già prevede; agendo in questo modo non si "favoriscono" ma si esercita una parità di trattamento.

Tra l'altro non vedo perché i comuni che hanno la stragrande maggioranza di manti di copertura in tegole rosse dovrebbero essere così "folli" da inimicarsi la popolazione imponendole un obbligo! Noi non riteniamo che esista il pericolo che comuni, che oggi hanno i tetti rossi, facciano diventare un domani i loro tetti rosso-neri e cioè in lose. Mi spiego: noi non riteniamo che la presenza di un contributo, anche per questi comuni, identico a quello che si dà per i comuni al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, porterebbe ad un eccessivo utilizzo del manto in lose.

No, no, Assessore! Perché il P.R.G.C. prevede comunque certe tipologie ed obbliga comunque i cittadini ad uniformarvisi. Ora, se il tetto in lose non è utilizzato abitualmente, mi sembrerebbe ridicolo ed illogico che il professionista che stende il P.R.G.C. ed il Consiglio comunale che lo adotta, vadano ad inserire delle norme di questo genere!

Può sempre succedere di tutto e questo lo sappiamo. Infatti ci sono dei Comuni che hanno consentito la costruzione di certe strade la cui autorizzazione ci sarebbe parsa assolutamente impossibile! Però deve pur esserci un certo rispetto per l'autonomia comunale! In questo caso, invece, oltre alla discriminazione tra cittadino e cittadino, si mette in essere anche una discriminazione tra Comune e Comune. Tutto ciò ovviamente per quanto concerne la filosofia del disegno di legge e quindi presento lo specifico emendamento.

Vorrei avere qualche precisazione in merito all'articolo 3 che riguarda la perimetrazione degli insediarne ti antichi. Come mai, ancora una volta, è stato previsto che questo lavoro spetti alla Giunta regionale e non si è provato a demandarlo ai Comuni o alle Comunità Montane? Mi si risponderà ancora una volta che l'Amministrazione Regionale è in grado di svolgerlo, mentre i Comuni e le Comunità Montane non sono attrezzati, non hanno il personale ed i mezzi idonei.

Siccome, però, sappiamo che questo lavoro verrà svolto da professionisti, si potrebbe prevedere che almeno questi incarichi siano assegnati dai Comuni invece che dall'Amministrazione regionale, in modo che i Comuni possano scegliere persone di fiducia per determinare i perimetri degli insediamenti antichi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2. Potrebbe essere un'altra "gentilezza" nei confronti dei Comuni, visto che si vuole avere il massimo rispetto del Comune e della Comunità Montana, anche se quest'ultima forse non è tenuta in altrettanta considerazione.

Concludendo posso dire che sostanzialmente noi ci troviamo d'accordo con questo provvedimento legislativo e, se arriveranno i chiarimenti richiesti e se ci sarà la perequazione tra i cittadini che abitano sopra e sotto i 1.000 metri, che si troverebbero discriminati nel caso in cui il P.R.G.C. prevedesse l'obbligo della copertura dei tetti in lose, noi non avremo difficoltà a votarlo.

Certo è che la questione delle cave e quella del rispetto dell'ambiente, una delle risorse più importanti della Valle d'Aosta, sono difficili da conciliare. Restiamo però in attesa di conoscere il parere, non solo dell'Assessore ma di tutta la Giunta e di tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del disegno di legge, prima di esprimerci definitivamente in suo favore.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Il nostro Gruppo condivide il principio ispiratore del disegno di legge e cioè che si debbano corrispondere ai cittadini le differenze tra il costo del tetto ricoperto da lose e quello ricoperto da tegole, quando vi sia un obbligo imposto.

Ci sembra strano però che la Regione preveda un serie di zone nelle quali imporre questo obbligo quando poi al comma a) dell'articolo 5, che tratta delle deroghe, si prevede che possono fare eccezione "costruzioni e impianti pubblici e di pubblico interesse". Ciò è in parte corretto dall'emendamento che presenta l'Assessore, ma rimane comunque questa particolare e privilegiata via di uscita per gli edifici pubblici.

Noi non siamo neppure d'accordo sul punto d) dell'articolo 5, dove si dice che possono fare eccezione gli interventi "disciplinati da un piano urbanistico di dettaglio". Può essere una "scappatoia" rispetto all'obbligo imposto dalla legge e ci pare però che non sia stato riproposto nell'emendamento presentato dalla Giunta.

Esistono altre due questioni sulle quali vorremmo fare delle osservazioni. La prima è quella della certificazione. Se le ditte fornitrici sono obbligate a rilasciare una certificazione, occorre che le qualità prescritte per le lose siano tali da favorire il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche, ma non talmente restrittive da rendere difficile il loro reperimento ed impedire così di soddisfare la richiesta. Cioè se sono richieste particolari qualità di lose poco comuni, l'applicazione della legge rischia di incepparsi.

L'altra considerazione è relativa al riutilizzo delle lose esistenti. Se è necessario rifare un tetto già ricoperto di lose che non hanno alcun certificato, cosa bisogna fare? Bisogna buttare via tutte quelle lose perché sono prive di certificazione oppure possono essere riutilizzate? Come viene affrontato questo problema? Noi pensiamo che si possano riutilizzare e lose già esistenti quando si tratta di lose valdostane e proporremmo un emendamento in questo senso.

Un'ulteriore osservazione è abbastanza simile a quella che avanzava il Consigliere Viberti. Si dice in sostanza che l'obbligo esiste sopra i 1.000 metri di quota, nei centri antichi e là dove, su richiesta del Comune, la Regione riconosca che una zona debba avere i tetti ricoperti di lose. Perciò non riusciamo a capire la differenza del 25%. Perché?

O la Giunta sta pensando a territori a "pelle di leopardo" nei quali ci siano alcune zone vincolate ed altre no; oppure (Se le cose stanno come si presentano oggi a Morgex od in altri Comuni), poiché l'obbligo è esteso a tutto il territorio comunale, succede che la Giunta individua solo il centro antico, mentre il Comune può avanzare la richiesta per tutto il territorio. Ne consegue che quelli che si trovano dentro il centro antico ottengono il 100% di risarcimento, mentre quelli che si trovano un pochino discosti, ottengono solo il 25% di risarcimento. Ciò però non ci sembra assolutamente corretto, perché se un Comune impone quest'obbligo su tutto il suo territorio, diventa difficile (Specie per un Comune che ha già riconosciuto in passato questa necessità) tornare indietro. Pertanto: o le richieste dei Comuni verranno tutte accolte, in modo che l'obbligo del 25% non esiste, e tutti avranno il rimborso del 100%; oppure, se esistono delle zone non interessanti per la Regione, ma interessanti per il Comune (Anche se non riusciamo a capire come possano verificarsi concretamente), noi riteniamo che anche in questo caso bisognerebbe dare il contributo al 100%. Infatti, tra il 25% ed il 100% c'è una differenza troppo alta, che potrebbe anche far supporre che l'obbligo imposto dal Comune viene ricompensato con il 25% e quello imposto dalla Regione con il 100%.

Questo non deve succedere, perché il cittadino si trova di fronte ad un obbligo che gli è imposto da un ente pubblico, non importa che si tratti del Comune o della Regione, e proprio in virtù di tale obbligo deve avere lo stesso rimborso, per cui non ci sembra giusta la distinzione proposta.

Noi quindi presentiamo gli emendamenti per il riutilizzo delle lose esistenti e per l'uniformità del rimborso rispetto all'obbligo imposto.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Segretario Tamone; ne ha facoltà.

TAMONE (U.V.): Nous sommes satisfaits que ce projet de loi ait vu le jour et que nous puissions en discuter aujourd'hui. Voilà longtemps que nous le demandions et nous, de l'Union Valdôtaine, avions préparé un texte totalement différent du texte d'aujourd'hui, différent surtout dans les procédures d'identification des endroits où l'on devait placer les toits en lauzes mais nous reconnaissons en même temps que les objections qui nous ont été faites concernant la modification de tous les plans d'aménagement de la région nous permettaient d'éviter des obstacles.

Nous avons donc accepté la réglé des 1000 m. Nous nous apercevons indubitablement qu'il s'agit d'un choix; main tenant je n'ai pas bien compris ce qu'a dit l'Assesseur Borbey pour la question de Morgex: s'il s'agissait d'introduire la commune de Morgex ou de la baisser à une autre hauteur. Je bavardais et je m'en excuse.

Ce n'est pas cela qui nous préoccupe. Nous pensons que le problème de Morgex doit être étudié d'une façon correcte, comme l'a dit l'Assesseur. Nous pensons également que cette loi fait justice dans un problème qui nous concerne. Je voudrais répondre brièvement à M. Viberti même si je sais qu'il y avait une petite provocation de sa part. Comme nous l'avons dit maintes fois dans ce Conseil, nous pensons avoir produit un tracé d'autoroute, que nous croyons l'un des meilleurs entre Aoste et le Tunnel du Mont Blanc. Si l'on peut encore l'améliorer, nous sommes disposés à en discuter.

Nous sommes pour l'autoroute, qui nous placera au coeur de l'Europe; si l'on ne voulait pas faire l'autoroute, il fallait avant, prendre d'autres décisions.

C'est toujours la même rengaine. Nous ne voulons pas faire l'autoroute pour augmenter le passage des voitures et des tirs. Je crois que le tracas quant au paysage peut vivre dans des groupes autres que "Nuova Sinistra" chacun de nous a conscience de la sauvegarde du milieu en Vallée d'Aoste et nous, en tant qu'Union Valdôtaine nous pensons être les premiers et ne voulons pas être accusés du contraire. Les enracinements dans ces territoire sont très relatifs surtout l'enracinement dans un discours vraiment valdôtain n'est que façade.

Vouloir essayer de récupérer quelque chose qui est particulier à notre région comme la couverture des toits en ardoise ou en lauzes est un fait que nous voulons mais que nous ne voulons pas voir peser sur les épaules du contribuable.

Nous avons nous aussi la préoccupation des carrières: ce problème doit être résolu en Vallée d'Aoste. Nous avons entendu dire que le Gouvernement régional avait chargé des techniciens de repérer des endroits susceptibles d'être exploités. Il s'agit d'une activité qui a toujours été exercée en Vallée d'Aoste alors pourquoi ne pas la reprendre d'une façon raisonnable, compte tenu de la nécessité de sauvegarder certains milieux.

De plus, nous pensons que l'idée des caractéristiques des lauzes qui a été proposée par l'Assessorat est très bonne et dans ce sens nous pensons que les lauzes valdôtaines peuvent répondre, mieux que les autres, aux caractéristiques qui sont demandées dans le tableau préparé par l'Assessorat.

La recherche doit être annoncée, à notre avis; je dirais même plus: dans notre projet de loi il y avait une partie (qui n'a pas été reprise) concernant toute la partie recherches ainsi quel'exploitation.

S'il est possible d'exploiter un certain nombre de carrières d'une façon rationnelle et intelligente, avec le maximum de respect du milieu, nous pourrons créer un certain nombre d'emplois très qualifiés en Vallée d'Aoste, ce qui n'est pas à négliger.

En conclusion nous pensons, nous de l'Union Valdôtaine, compter parmi ceux qui ont sollicité ce projet; nous ne pouvons qu'en convenir avec le Gouvernement qui l'a présenté et nous restons dans l'attente de toute la problématique afférente aux recherches, à l'exploitation des carrières et nous votons ce projet par ce qu'il donne finalement une solution à un problème très complexe.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): In merito alle richieste del Consigliere Viberti e più in particolare in riferimento alla prima, nella quale egli prospetta una certa incongruenza tra l'esigenza di tutelare l'ambiente e quella di reperire una notevole quantità di lose che rischia di far aprire nuove cave, mi sento "di sposare in pieno" quanto detto dal Consigliere Tamone (non me ne voglia il Consigliere Viberti!) e cioè che, se potessimo, apriremmo nel territorio valdostano molte altre cave, sempre però nell'intento di tutelare il paesaggio quanto più ci è possibile.

Questa Giunta e questa maggioranza, come abbiamo ripetuto tante volte, sono sempre state, e lo sono tuttora, estremamente sensibili alla tutela dell'ambiente, ma tengono anche in considerazione il discorso economico che è altrettanto importante per la Valle d'Aosta. Ciò è fattibile ed occorre solo operare con attenzione. Non si può operare guardando solo in un'unica direzione, dimenticandosi dell'altra. Pertanto concordo in pieno con quanto sostenuto dal Consigliere Tamone.

Nel merito degli emendamenti presentati dai Consiglieri Viberti e Mafrica posso dire di essere più favorevole ad accogliere quello presentato da quest'ultimo. Il Consigliere Viberti chiede infatti la soppressione delle ultime 4 righe del quarto comma dell'articolo 7, mentre l'emendamento del Consigliere Mafrica chiede di innalzare il contributo dal 25% al 100%. Obietto però che sarebbe facile per il Governo regionale accettare un emendamento del genere, solo che, invece di spendere 4 miliardi, se ne spenderebbero 10.

Abbiamo detto che si tratta di un discorso di tutela paesaggistica. Il Consigliere Viberti chiede: "Perché spetta sempre alla Giunta regionale delimitare le varie zone e non ai Comuni ed alle Comunità Montane?"

Ma i Comuni, prima di adottare i P.R.G.C., devono avere per legge il parere della Sovraintendenza. Non è che la Regione voglia mortificare i Comuni o togliere loro autonomia o competenze, ma attraverso gli Uffici della Sovraintendenza essa deve garantire un certo indirizzo di tutela paesaggistica che si esprime ovviamente in una forma di collaborazione dialettica e tocca alla Sovraintendenza fornire alla Giunta regionale le indicazioni più opportune, dopo aver sentito i pareri dei singoli Comuni e delle Comunità Montane.

Come ho già detto nelle premesse, quindi, questa legge è stata elaborata in accordo con gli esperti della Sovraintendenza che, a loro volta, hanno anche avuto la collaborazione di altri esperti, esterni all'Amministrazione. Un primo punto fermo scelto è stato quello di indicare un limite di quota. Un altro punto è stato individuato nei fabbricati che hanno una certa età e cioè quelli che esistevano prima del 1900. Così in futuro sia il turista che il cittadino valdostano sapranno che i fabbricati con il tetto in lose sono quelli che esistevano prima del 1900.

(...INTERRUZIONE...)

Non è un discorso da prendere sul ridere. A me da terribilmente fastidio il fatto che tutti noi, Amministratori regionali, crediamo di essere degli esperti e mi spiace di riferirmi in modo particolare al Consigliere Viberti che continua sempre ad atteggiarsi ad esperto...

VIBERTI (fuori microfono): Ma il meno esperto sei proprio tu, perché dici delle cose che non stanno né in cielo e né in terra!

BORBEY (D.C.): Posso continuare? Ho già detto in premessa che la Giunta regionale presenta questo disegno di legge dopo averlo lungamente dibattuto con gli esperti dai quali "ha voluto" precise indicazioni.

Quando diciamo che "obblighiamo" i cittadini a mettere le lose, siamo conseguenti ad una certa filosofia, e non chiediamo loro nessuno sforzo finanziario, perché la differenza è pagata dall'Ente pubblico. Noi non pretendiamo di affermare che quanto ci è stato consigliato è perfetto. Però la scelta che noi abbiamo operato è conseguente ad una certa filosofia.

Se noi allarghiamo i limiti posti, questa filosofia viene meno. Sarebbe preferibile dire che è obbligatorio l'uso delle lose su tutto il territorio valdostano.

Tutti i Comuni, tranne Issogne o altri della bassa Valle, sapendo che non si richiede alcun esborso economico da parte del cittadino, imporrebbero obbligatoriamente l'uso delle lose, perché sarebbero addirittura pressati dai cittadini ad adottare una misura del genere. Ma una simile imposizione deve pur essere concordata con noi, altrimenti non si è obiettivi!

Dato che ci siamo dati una certa filosofia per la tutela del paesaggio, riteniamo che i Comuni non obbligheranno i cittadini ad usare le lose, proprio per ché non si tratta di un discorso di tutela paesaggistica, nel senso che non lo è più perché non ce n'è il motivo, ad esclusione di quegli ambiti particolari per i quali è previsto l'obbligo, con richiesta motivata e precisa, autorizzato dalla Giunta regionale dietro parere della Sovraintendenza.

Questo è un modo corretto di procedere, altrimenti tutta la filosofia che sta alla base della nostra impostazione non regge. Mi stupisco che il Gruppo comunista insista su questo aspetto!

Si tratta di risolvere un problema di difesa paesaggistica. Si può discutere sul limite dei 1.000 metri di altitudine e sui fabbricati censiti prima del novecento, ma allora si cambia l'impostazione generale e la filosofia che ne sta alla base. Noi però non pretendiamo che quella scelta debba essere considerata valida in assoluto, però crediamo che abbia una sua validità ed un suo significato.

Se la si vuole cambiare, come dite voi, succede che i Comuni, sapendo che il cittadino non deve più spendere nulla per ricoprire il tetto in lose, rendano questa misura obbligatoria! Questo è abbastanza evidente!

Penso invece che sia accettabile l'emendamento all'art. 5 proposto dal Consigliere Mafrica. Il suo contenuto non l'abbiamo specificato nel disegno di legge perché riteniamo che il cittadino stesso riusi tutto il materiale valido, come le lose, di cui può disporre. Se il materiale non è valido, non può rischiare di riutilizzare neppure quella parte di lose che può sembrare valida. Se il materiale invece è valido, sia esso di Barge, di Luserna o di Bergamo, può tranquillamente essere riutilizzato anche se non è di origine valdostana.

Invito quindi il Consigliere Mafrica ad aiutarmi a specificare meglio questo concetto nel testo del disegno di legge, facendovi rientrare anche altre lose che hanno caratteristiche analoghe a quelle già precisate nel primo comma dell'articolo, dove si prescrive che debbano essere utilizzate lose valdostane o lose che abbiano caratteristiche analoghe.

Diciamo che uno degli obiettivi del presente disegno di legge è di evitare che si riutilizzino troppo le vecchie lose, anche perché il contributo è dato dalla differenza del loro costo. Potrebbe infatti capitare che, chi è interessato a qualche forma di speculazione, venda le lose vecchie per pavimentazioni e marciapiedi, e compri invece le lose nuove, perché questa legge gli garantisce la totale differenza del costo della copertura in lose nuove.

Se riutilizzo le lose vecchie, gli uffici competenti dei Lavori Pubblici mi dovranno analizzare i prezzi, non valutandomi più la losa vecchia come la losa nuova, ed il suo valore a metro quadro scenderà a 30.000 o forse a 27.000 lire. Speriamo che questo pericolo non sussista e ci affidiamo alla sensibilità del valdostano che ha sempre cercato di riutilizzare le vecchie lose. Anch'io ad esempio sto rifacendo un tetto e riutilizzo tranquillamente le vecchie lose, anche perché esse contribuiscono ad incrementare il pregio dei vecchi caseggiati.

Credo quindi che non esista nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento anche perché è nella forza stessa delle cose lasciare che si riusi ciò che è vecchio, specie quando è in buone condizioni. L'emendamento sarebbe anche inutile, però se lo vogliamo inserire sono ben lieto di accettarlo.

In riferimento a quanto richiesto dal Consigliere Tamone, posso precisare che all'art. 3 là dove si dice: "La Giunta regionale, su richiesta motivata dei comuni e sentito il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambi ti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2", ci si intende riferire a motivazioni ben precise.

La Giunta regionale, sentito anche il parere della Sovrintendenza, non accoglierà certamente in modo indiscriminato tutte le richieste che saranno avanzate dei Comuni, altrimenti cadrebbe nel discorso già fatto in precedenza dal Consigliere Mafrica, ma riconoscerà solo quei particolari ambiti nei quali è possibile ritenere valido un certo discorso storico, come è il caso del Comune di Morgex.

Si dà atto che dalle ore 17,01 riassume la Presidenza il Presidente BONDAZ.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Il n'y a pas grand-chose à ajouter mais je voudrais souligner - dommage que M. Viberti ne soit pas là car il avait soulevé le problème - à propos des carrières les Conseillers se rappelleront certainement qu'au mois de mai, le 28, une délibération du Conseil avait chargé l'étude de Grenoble de faire une recherche sur les carrières. Personne ne l'a rappelé. Les techniciens s'emploient déjà à étudier les caractéristiques et les zones qui étaient exploitées comme carrières, il y a des dizaines d'années. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix des 1000 m. Si l'on autorisait tout à coup, dans son ensemble, tout le territoire, pour l'intervention financière, nous nous parvenions à l'intervention sans avoir les carrières. C'est un discours logique: avant, il convient d'exploiter à fond les disponibilités régionales, sans qu'il y ait la contribution du milieu: c'est une des caractéristiques de la convention que nous avons passée avec Grenoble. Lorsque nous aurons une réponse - et vu qu'il y a des requêtes pour exploiter les carrières sur les résultats de cette étude, nous pourrons à notre tour donner des réponses aux requêtes.

Nous avons pensé faire une intervention en deux temps: prévoir, avant tout qu'il y ait une réponse aux communes dont les exigences sont fondamentales en raison des problèmes de neige etc.... et, dans un deuxième temps, après avoir su donner des indications aux personnes concernées car, à présent si on libéralise ce problème, les lauzes viendront d'ailleurs ce qui réduira les possibilités d'exploitation locale, les emplois, etc....

Ce discours a été entamé voilà un mois et demi. En janvier 85, on avait contacté l'université de Grenoble pour effectuer cette expertise. Après la réponse positive, le Conseil régional a approuvé une délibération, le 28 mai, pour une convention qui a déjà été signée: en effects nous avions transmis cette requête au mois de septembre.

Cette précision est due à Monsieur Viberti. Pour ce qui est de l'amendement de l'article 6 l'Assesseur a déjà dit que le fait de réutiliser les lauzes des vieux toits est approuvé par tous - je ne vois pas pourquoi l'on doit dire nécessairement qu'il faut les utiliser: "Potranno comunque". Mais ce n'est pas défendu à l'article 6.

Ou bien les lauzes ne présentent pas les caractéristiques et dans ce cas c'est une faute de les utiliser; ou bien elles ont les caractéristiques et donc peuvent être réutilisées.

Je partage l'esprit dans lequel a été dicté cet amendement mais je déplore cette attitude de toujours vouloir expliciter.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui fanno parte integrante i tetti tipici in lose di pietra, disciplina con la presente legge gli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento di dette caratteristiche ambientali.

2. In relazione alle finalità di cui al primo comma, le disposizioni della presente legge definiscono:

a) gli ambiti in cui il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra;

b) le caratteristiche cui tali manti di copertura devono rispondere;

c) i benefici economici e le relative modalità di erogazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Ambiti territoriali in cui è obbligatoria l'esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra)

1. il manto di copertura dei tetti delle costruzioni, salve le eccezioni previste all'articolo 4 e le deroghe di cui all'articolo 5, deve essere realizzato in lose di pietra nei casi seguenti:

a) costruzioni situate o previste su terreni posti a quota superiore a metri 1000 sul livello del mare;

b) costruzioni comprese negli agglomerati antichi censite nelle mappe di impianto del nuovo catasto terreni, ancorché situate su terreni posti a quota inferiore a 1000 metri sul livello del mare. Con la procedura di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può individuare altre costruzioni, contigue a quelle anzidette, in quanto concorrenti alla definizione paesistica degli insediamenti antichi di cui fanno parte, mediante la delimitazione del perimetro degli insediamenti stessi.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni del primo comma le costruzioni situate a quota inferiore a metri 1000 sul livello del mare purché comprese o previste in una zona omogenea, di cui alla lettere C del decreto ministeriale 2 aprile 1968, la cui attuazione non sia ancora iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui il perimetro di tale zona sia intersecato dalla isoipsa metri 1000 sul livello del mare.

3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo prevalgono su quelle dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunitari e comunali concernenti il manto di copertura dei tetti della costruzioni.

4. Le comunità montane e i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi piani regolatori generali e regolamenti edilizi alle disposizioni del primo comma. Tale adeguamento non è soggetto alle procedure previste dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni, in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Decorso inutilmente detto termine, si applicano le disposizioni previste dal quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 2 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3 nel testo emendato:

Articolo 3

(Delimitazione dei perimetri degli insediamenti antichi)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere delle comunità montane e dei comuni competenti per territorio, delimita, in cartografia catastale, il perimetro degli insediamenti antichi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2.

2. Le comunità montane e i comuni esprimono il parere di cui al primo comma, con deliberazione consigliare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere medesimo.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata dei comuni e sentito il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambiti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e terzo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda; la loro efficacia d corre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato dall'Assessore Borbey a questo articolo:

Emendamento 1

Articolo 3

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, su richiesta motivata dei Comuni da presentarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambiti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola

pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

(Delimitazione dei perimetri degli insediamenti antichi)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere delle comunità montane e dei comuni competenti per territorio, delimita, in cartografia catastale, il perimetro degli insediamenti antichi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2.

2. Le comunità montane e i comuni esprimono il parere di cui al primo comma, con deliberazione consigliare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere medesimo.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata dei Comuni da presentarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, ha facoltà di definire ambiti territoriali nei quali è obbligatoria l'esecuzione di manti di copertura dei tetti in lose di pietra, in aggiunta a quelli previsti dall'arti colo 2.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e terzo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda; la loro efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Eccezioni)

1. È consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nelle costruzioni che, pur situate o previste negli ambiti di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano particolare destinazione di uso, e precisamente:

a) i bivacchi ed i rifugi alpini;

b) le costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d'uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

c) le costruzioni realizzate dalle Ferrovie dello Stato a diretto servizio della linea ferroviaria.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Deroghe)

1. All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere derogato nei casi seguenti:

a) costruzioni di impianti pubblici e di pubblico interesse;

b) costruzioni destinate ad attività industriali e artigiane con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o costruzioni che, in conformità alla normativa urbanistico edilizia applicabile nei rispettivi comuni, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenze inidonee per l'impiego delle lose di pietra;

c) costruzioni funzionali alla monticazione del bestiame situate a quota superiore a metri 2000 sul livello del mare;

d) interventi di nuova edificazione disciplinati da un piano urbanistico di dettaglio, che prescriva manti di copertura comunque finalizzati al migliore inserimento ambientale.

2. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali. La concessione o l'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla-osta dall'Assessore anzidetto, emanato su parere della sovrintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): L'emendamento proposto dall'Assessore coincide sostanzialmente con quelli proposti da noi all'articolo 5, tranne che per una questione sulla quale vorrei un chiarimento.

Quando si dice: "costruzioni destinate ad attività industriali... con superfici superiori a 500 metri quadrati...", la cosa mi sta bene e non ci sono dubbi di sorta. Quando invece si dice: "...in conformità alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenze inidonee per l'impiego delle lose di pietra", non si può presentare il caso in cui, per sfuggire all'obbligo del manto di lose, il progetto preveda già all'origine un tetto con falde inidonee, per cui viene a cadere l'obbligo del manto in lose? Non vorrei che questa deroga fosse intesa come una specie di scappatoia per aggirare l'obbligo della copertura in lose. Si tratta più che altro di un dubbio.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Segretario Tamone; ne ha facoltà.

TAMONE (U.V.): Veramente non eravamo rimasti d'accordo in questo senso. Se si è d'accordo sulla prima parte, nella seconda si dovrebbe solo ribadire che si tratta di costruzioni esclusivamente industriali ed artigiane, altrimenti non possiamo accettare quell'emendamento che, nel modo in cui è scritto (E l'ho riletto con attenzione contemporaneamente al Consigliere Mafrica), consente di far rientrare in quella clausola tutte le costruzioni, tanto che diventerebbe assai difficile riuscire la posa anche di una sola losa!

In sede di Commissione voi ci aveva te detto che avreste presentato un emendamento diverso da quello da noi proposto, però quell'emendamento, riscritto in quel modo, ci complica le cose.

Noi lo possiamo accettare solo se si ribadisce che si tratta di costruzioni destinate esclusivamente ad attività industriali ed artigiane, ma se si scrive "costruzione" in senso generico, grazie a questo emendamento salta tutta la legge!

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Sì, in effetti c'è questo errore. Qui si parla di "costruzioni destinate ad attività industriali ed artigiane" e non di costruzioni destina te ad altre attività.

Pertanto la seconda parte del comma si riferisce a costruzioni, con superficie anche inferiore ai 500 metri quadrati, adibite solo ad uso industriale o artigianale, le quali, se in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e con tetto piano, possono avere la deroga dall'obbligo delle lose. Pertanto bisognerebbe togliere la parola "costruzioni" e leggere il comma b) del punto 1 in questo modo:

"b) costruzioni destinate ad attività industriali e artigiane con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenze inidonee per l'impiego delle lose di pietra".

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento sostitutivo presentato a questo articolo dall'Assessore Borbey:

Emendamento 2

Il testo originale dell'articolo 5 (Deroghe) è sostituito col seguente:

"1. All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere derogato nei casi seguenti:

a) costruzioni destinate ad attività industriali e artigiane con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenze inidonee per l'impiego delle lose di pietra;

b) costruzioni funzionali alla monticazione del bestiame situate a quota superiore a metri 2000 sul livello del mare.

2. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali. La concessione o l'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla-osta dall'Assessore anzidetto, emanato su parere della sovrintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

3. All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere, altresì derogato nei casi di costruzioni e impianti pubblici, che per esigenze architettoniche in relazione all'attività cui essi sono da adibire richiedano l'impiego di materia li di copertura diversi dalle lose di pietra. In tali casi la concessione è assentata dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentita la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti presentati a questo articolo dal Consigliere Mafrica che, però, sono considerati decaduti:

Emendamento n. 3

Articolo 5

Sopprimere il punto a) del primo comma. Sopprimere il punto d) del primo comma.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Caratteristiche delle lose)

1. Le lose da impiegare nei manti di copertura, ai sensi della presente legge, devono presentare caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. A tali fini, la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva specifiche norme tecniche concernenti, essenzialmente, le caratteristiche seguenti:

a) - assorbimento naturale di acqua;

b) - impermeabilità;

c) - comportamento al gelo;

d) - comportamento alle atmosfere aggressive;

e) - resistenza meccanica.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): L'emendamento partiva dalla constatazione che per ottenere i contributi è necessario avere due documenti: quello rilasciato dal Comune, sull'ultimazione del tetto secondo le norme prescritte, ed il certificato di provenienza delle lose.

Poiché per i tetti vecchi non esiste il certificato che garantisce la qualità delle lose, il comma da aggiungere aveva semplicemente lo scopo di superare questa circostanza, con la precisazione che possono essere impiegate le lose aventi certe caratteristiche, anche in assenza della prescritta certificazione.

Se noi non prevediamo questo caso, come fanno gli interessati a presentare la relativa domanda?

Io credo infatti che una certa utilità nell'uso delle lose vecchie debba pur esistere anche se la Regione per le lose nuove, da un contributo che è solo pari alla differenza tra il costo del tetto in lose ed il costo del tetto in tegole.

Lo spirito dell'emendamento era di superare la difficoltà, per chi voglia utilizzare le lose vecchie, dal loro utilizzo senza esserne distolto dalla mancanza della relativa certificazione d'origine.

Se questo dilemma può essere risolto a livello di regolamento oppure dando una lettura più autentica alla legge, la cosa ci sta bene. Non vogliamo però che chi ha intenzione di reimpiegare le lose vecchie venga a trovarsi di fronte all'impossibilità di presentare la relativa certificazione e quindi di ricevere il relativo contributo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Io penso che, per evitare questo emendamento, si possa promettere di inviare una circolare esplicativa a tutti i Comuni e Sindaci, nonché agli Ordini professionali. È importante che anche i professionisti operino nell'intento di far riutilizzare le vecchie lose, anche perché è più valido, esteticamente parlando, l'unione delle lose nuove con le lose vecchie, che non la separazione tra tetti ricoperti solo di lose nuove ed altri solo di lose vecchie.

Però è opportuno che il cittadino sia informato delle caratteristiche che devono essere rispettate nella realizzazione dei tetti in lose, per evitare che vengano riutilizzate, anche solo in misura percentuale, lose di cattiva qualità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 6 nel suo testo originale:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni situate o previste negli ambiti territoriali di cui agli articoli 2 e 3. La misura unitaria del contributo è pari alla differenza tra i costi unitari presenti di un tetto con manto di copertura in lose di pietra locale e di un tetto con manto di copertura in tegole di colore scuro, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

2. Ai fini della determinazione della misura unitaria del contributo si tiene, caso per caso, conto dei costi analitici unitari presunti relativi alle opere effettivamente eseguite per la realizzazione di ogni singolo tetto.

3. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, su richiesta dell'Assessore anzidetto, determina, ogni anno, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma. In sede di prima applicazione della presente legge il termine anzidetto è stabilito nel 31 marzo 1987.

4. Sono altresì concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti di costruzioni situate in ambiti territoriali diversi da quelli indicati nell'articolo 2 e nel 3° comma dell'articolo 3, nei casi in cui l'esecuzione del manto di copertura in lose di pietra sia obbligatorio per effetto di norme regolamentari locali vigenti. In questi casi, l'importo unitario del contributo è determinato in misura pari al 25% di quello approvato ai sensi del secondo comma.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Noi riteniamo che l'emendamento abbia un senso e quindi lo manteniamo, perché non crediamo che l'unica alternativa sia che la Regione imponga l'obbligo delle coperture in lose su tutto il territorio regionale oppure che i Comuni impongano lo stesso obbligo sul loro territorio.

Noi ci poniamo il problema dei Comuni che, in una loro particolare logica urbanistica effettuata nel passato, hanno chiesto l'estensione di questo obbligo su tutto il loro territorio, mentre oggi si vedono riconosciuta dalla Regione questa circostanza solo per una zona limitata. I loro cittadini sarebbero discriminati: quelli dentro la zona antica beneficerebbero del 100% del contributo, mentre gli altri beneficerebbero di un contributo pari solo al 25% del costo del tetto in lose.

(...INTERRUZIONE...)

Ma allora il caso non si presenterà mai, perché se la Regione è intenzionata a riconoscere le situazioni di fatto e quelle che hanno una certa logica urbanistica o paesaggistica, il Comune manifesterebbe certamente altre esigenze. Tenete presente, però, che se si dovesse presentare questa discrepanza, si tratterebbe certamente di una questione piuttosto antipatica.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Viberti; ne ha facoltà.

VIBERTI (N.S.): Credevo di aver già illustrato a sufficienza l'emendamento proposto, comunque, poiché quello del Consigliere Mafrica è sostanzialmente identico a quello già votato, ho richiesto la parola per illustrare la mia posizione di astensione, determinata proprio dal fatto che non si è voluto intervenire per perequare una condizione discriminatoria tra i cittadini valdostani.

L'articolo 3 della nostra Costituzione repubblicana dice: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica e di condizioni personali o sociali".

Io ritengo che, a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 3, ci siano dei vizi di legittimità in questo provvedimento che comporta una discriminazione tra cittadini italiani residenti nella nostra Regione, perché genera una disparità di trattamento di fronte a degli obblighi posti dall'Amministrazione regionale o dalle amministrazioni comunali.

Io mi auguro che il diniego che fa l'Assessore Borbey, corrisponda anche all'opinione di chi è impegnato a verificare la legittimità dei provvedimenti che questo Consiglio vota, ma noi riteniamo che in questo caso si commetta un errore. Riteniamo altresì scorretto credere che gli amministratori comunali siano lì solo per sfruttare tutte le possibili strade per far spendere più soldi all'Amministrazione regionale. Noi crediamo, invece, che gli amministratori comunali, come gli Amministratori regionali, cerchino di fare il loro dovere, ovviamente entro i propri limiti. Non crediamo assolutamente, come invece sembra ipotizzare l'Assessore Borbey, che gli amministratori comunali siano solo in attesa di favorire "il pompaggio" dalle casse dell'Amministrazione regionale! Il modo in cui erano stati dipinti era proprio questo, Assessore Borbey! "Lei può continuare a scuotere la sua bella testolina", ma la realtà è questa!

Noi non siamo assolutamente d'accordo con questa impostazione, anche se abbiamo parzialmente intuito la logica illustrata dal Presidente della Giunta che tende ad evitare un intervento massiccio di acquisto di materiale fuori della Valle.

Se da un lato questo particolare ci fa comprendere meglio il significato dell'intervento, anche se non lo condividiamo per i motivi di legittimità costituzionale ai quali ho fatto cenno, da un altro lato, e cioè sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente, ci preoccupa notevolmente. Qui tutti sono bravi a parlare ed a qualificarsi come i massimi difensori dell'ambiente, e ad apostrofare gli altri come dei "déracinés" che non sanno neppure che cosa sia un albero, un paesaggio o, ancora meglio, come si possa difendere il proprio territorio, salvo poi andare esattamente nella direzione opposta quando si tratta di assumere delle decisioni! Purtroppo questa maggioranza, molto spesso anche se non sempre, va nella direzione opposta alla conservazione ed alla tutela dell'ambiente. Tra l'altro io ricordavo con precisione che c'era stata una deliberazione del Consiglio regionale, ma non ricordavo che in quell'occasione si fosse parlato di lose. Ricordo perfettamente, anzi, che feci persino una battuta relativa ad altri studi, a suo tempo fatti da un professionista di fuori Valle, sulle cave presenti nella nostra Regione, per chiedere se era una riedizione.

Quella deliberazione l'abbiamo votata, ma non ricordo che allora avessimo parlato delle cave di lose. Io ho una memoria non buona come quella del Presidente della Giunta e sono felice che la Giunta si preoccupi di reperire il materiale "in loco". Certo è che l'apertura di una cava non è una scelta facile da fare e riporto ancora l'attenzione sulle cave di Morgex che ormai si vedono dal fondovalle. Continuando di questo passo i buchi diventeranno molto più grossi e non sappiamo se, dal punto di vista paesaggistico, le conseguenze saranno in stretta correlazione e consonanti con la frase iniziale della relazione.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento analogo al mio e presentato dal Consigliere Mafrica, ma mi asterrò dal votare la legge, pur ripetendo che noi non avevamo soverchie difficoltà a votarla purché scomparisse questa "incomprensibile" (stando così le cose) disparità di trattamento.

Concludo, signor Presidente, scusandomi anche per questa dichiarazione su un emendamento che si è trasformata in una dichiarazione di voto più complessiva, ma poi non prenderò più la parola, ricordando che c'è un controllo, sulla formazione dei P.R.G.C., esercitato dall'Amministrazione regionale, e che in quella circostanza è molto semplice, molto facile e molto giustificabile, per la Regione bloccare i provvedimenti relativi alla copertura dei tetti in lose, per quei Comuni e per quei luoghi nei quali, per ragioni storiche o per come sono venuti a configurarsi nel corso degli ultimi 15 o 30 anni, non si reputi più indispensabile il manto di copertura dei tetti in lose.

Secondo noi, quindi, è solamente pretestuoso sostenere che ci sarebbe questa "enorme rincorsa". Tra l'altro sappiamo benissimo che i posatori di tetti in lose non sono infiniti e costituiscono una mano d'opera talmente specializzata da non essere facilmente reperibile sul mercato. Questo è un altro motivo per il quale è da ritenersi che non ci sarebbe una così grande proliferazione, come quella che si vorrebbe far intendere, da mettere addirittura in difficoltà, sotto il profilo dell'approvvigionamento "in loco" e dell'apertura di nuovi posti di lavoro in questo settore.

Secondo noi, pertanto, questo tema non è stato approfondito a sufficienza, anche se questa maggioranza ne parla da molto tempo, e noi abbiamo paura che, proprio a causa di questa mancanza di approfondimento, nascano realmente in futuro dei veri problemi.

Chiedo scusa, signor Presidente, se mi sono permesso di approfittare della sua gentilezza e termino qui.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore Borbey; ne ha facoltà.

BORBEY (D.C.): Volevo quasi rinunciare, ma quando ho sentito dire che il Consigliere Viberti non interverrà più, mi sento in obbligo d'intervenire per dire due cose.

Mi dispiace che il discorso non si sia soffermato sul tema della tutela paesaggistica ma solo sulla sperequazione che può esistere tra un cittadino ed un altro.

Scusatemi, ma finora alcuni Comuni hanno imposto l'obbligo delle lose, mentre altri non lo hanno fatto. Non è anche questa una forma di sperequazione tra i cittadini? Anche in questo modo un ente pubblico obbliga i cittadini a fare qualche cosa! Noi, come Regione, e quindi come Ente pubblico, trattiamo i cittadini valdostani nella stessa maniera. Facciamo una legge...

(...INTERRUZIONE...)

Ma lascia parlare, per favore! Stai diventando noioso! Lascia parlare, no!

PRESIDENTE: Consigliere Viberti!

BORBEY (D.C.): Lascia parlare, no! Allora ci siamo dotati di un disegno di legge...

VIBERTI (fuori microfono): Ma non capisce proprio niente!

PRESIDENTE: Ma non importa! Stia zitto e lo lasci parlare! Poi avrà la possibilità di replicare quello che vuole!

BORBEY (D.C.): Eh, no! Se lui replica, io non parlo più! Beh no! Allora non parlo più e mi siedo.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato a questo articolo dal Consigliere Viberti:

Emendamento n. 4

"All'art. 7, 4° comma, togliere l'ultimo periodo."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 10

Contrari: 20

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento presentato a questo articolo dal Consigliere Mafrica:

Emendamento 5

Al quarto comma portare al 100% il contributo previsto nella misura del 25%.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 10

Contrari: 20

Astenuti: 1 (Aloisi)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 7 nel suo testo originale:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino, Torrione e Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali successivamente all'acquisizione della concessione o autorizzazione edilizia e, comunque, non oltre quattro mesi dalla data di ultimazione del manto di copertura, con allegata la documentazione seguente:

a) copia conforme della concessione o autorizzazione edilizia e dei disegni di progetto illustranti la forma e le dimensioni del tetto, ovvero dichiarazione concernente le opere eseguite o da eseguire, per i casi di o pere di manutenzione ordinaria;

b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l'indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

c) disegno quotato in scala 1:100 o 1:50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere prodotta la documentazione seguente:

a) dichiarazione del sindaco concernente:

1 - la data di ultimazione dei lavori di costruzione o ricostruzione del manto di copertura;

2 - la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione o autorizzazione edilizia. Per le opere di ordinaria manutenzione la dichiarazione riguarda la conformità delle opere stesse alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni;

3 - l'obbligatorietà del manto di copertura in lose di pietra ai sensi dell'articolo 2 o di norme regolamentari locali;

b) certificato di provenienza e garanzia delle lose di pietra, rilasciato dalla ditta produttrice, attestante la loro rispondenza alle caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9

(Istruttoria della domanda)

1. Le domande di contributo, previa istruttoria ed eseguiti i necessari accertamenti a cura dei competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sono accolte o respinte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali; con tale deliberazione è stabilita, per le domande accolte, l'entità del contributo ed è approvata e finanziata la relativa spesa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 9 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10

(Cumulabilità)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme statali o regionali; in tal caso tuttavia il costo del tetto che viene inserito nel preventivo generale dell'opera quale riferimento per la determinazione delle altre provvidenze, deve essere calcolato assumendo come costo unitario quello presunto del manto di copertura in tegole di colore scuro, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 10 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11

(Domande proposte ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18)

1. Sono fatte salve le prescrizioni inerenti al manto di copertura dei tetti contenute nelle concessioni o autorizzazioni edilizie rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora efficaci.

2. Le domande di contributo presentate nel corso dell'anno 1986 ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, e concernenti fabbricati siti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 sono liquidate, ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed eseguiti i necessari accertamenti tecnici, in base al parametro di lire venticinquemila al metro quadrato effettivo di tetto; nel caso il contributo sia già stato liquidato in base ai parametri della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, si provvederà a una liquidazione integrativa.

3. Qualora le domande di cui al comma precedente concernano fabbricati non ricadenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, si applicano i parametri di contributo stabiliti dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 18.

4. Limitatamente alle domande di cui al presente articolo si prescinde altresì dal possesso di requisiti qualitativi delle lose di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo.

2. Nel caso il beneficio sia stato concesso in base alle analoghe norme precedentemente in vigore l'intervallo temporale di cui al precedente comma è ridotto a 20 anni.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 12 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Articolo 13

(Finanziamento)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e viene così determinato:

- £. 1.500.000.000 per l'anno 1986 relativamente a quanto disposto dall'art. 11;

- £. 3.000.000.000 per l'anno 1987;

- per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. Alla relativa copertura si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione per £. 1.500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1986;

- per l'anno 1987 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritti al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1986/1988.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Articolo 14

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

- in diminuzione

capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

Lire 1.500.000.000

- in aumento

capitolo 25300 "Contributi per la costruzione, ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno

- L.R. 15.6.1978, n. 18

- L.R. n. art. 11

Lire 1.500.000.000

2. Le norme contenute nella presente legge, con l'eccezione di quelle relative al regime transitorio di cui all'articolo 11, entrano in vigore il 1° gennaio 1987. A decorrere da tale data la legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, è abrogata.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 14 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Articolo 15

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 15 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.