Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1145 del 8 aprile 2015 - Resoconto

OGGETTO N. 1145/XIV - Disegno di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Presidente - Per l'illustrazione, la parola al Consigliere Isabellon.

Isabellon (UV) - Sì, grazie Presidente.

Il disegno di legge n. 51 reca: "Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)". La normativa regionale sugli scarichi (legge regionale 24 agosto 1982, n. 59) risulta essere di fatto in parte superata dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Con le modifiche introdotte dal testo in esame ci si propone di prendere atto delle variazioni apportate alla normativa di settore dal decreto legislativo sopracitato, introducendo nel contempo norme di semplificazione amministrativa.

I primi quattro articoli del testo in esame si limitano ad adeguare la terminologia degli scarichi, modificata rispetto al 1982, sostituendo i termini obsoleti dove necessario. All'articolo 3 vengono poi introdotti due commi (1bis e 1ter) all'articolo 6 della legge n. 59/1982, consentendo l'applicazione della tabella D della legge regionale stessa agli scarichi di strutture ricettive extralberghiere, nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale possibilità è già contenuta nel vigente regolamento regionale n. 2 del 1997: (Definizione di requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-portabile e agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza), ma solo in riferimento ai rifugi. L'uso di tale tabella è previsto anche nel disegno di legge oggetto di esame oggi, unicamente nei casi in cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento sopracitato, ossia quando la struttura ricettiva extralberghiera o l'attività di somministrazione di cibi e bevande sia localizzata in aree raggiungibili solo a piedi, mediante sentieri alpinistici o escursionistici, mediante impianti di risalita o funivie, oppure mediante piste non aperte al pubblico transito. Con l'adozione di tale articolo viene a sanarsi un'incongruenza nelle procedure autorizzative attualmente in essere, vista l'analogia della tipologia di scarico dei rifugi (per le quali è già consentita l'applicazione della tabella D) con quella di altre strutture ricettive extralberghiere e delle attività di somministrazione di cibi e bevande (per le quali tale possibilità non era prevista). È opportuno ricordare che la normativa statale di riferimento non impone limiti tabellari agli scarichi domestici o ad essi assimilabili (il caso appunto di rifugi, bar, ristoranti) demandando alle Regioni la disciplina delle autorizzazioni allo scarico.

La modificazione all'articolo 9 (articolo 5 del d.d.l. in esame) consente poi, come previsto dal decreto legislativo n. 152, di applicare il rinnovo tacito per le autorizzazioni agli scarichi di specifiche tipologie di acque reflue domestiche, definite come installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, qualora non siano sopravvenute modificazioni della tipologia dello scarico o dell'impianto di trattamento a suo tempo autorizzato. In tale modo sarà possibile semplificare i procedimenti, evitando ogni quattro anni, come accade attualmente, di avviare una procedura di rinnovo, con relativa presentazione di una pratica, la sua istruzione e il rilascio di un nuovo provvedimento. I piccoli scarichi di tipo domestico, infatti, una volta realizzato e autorizzato un adeguato sistema di trattamento, non presentano di norma particolari problematiche a livello ambientale e già ora i rinnovi vengono praticamente sempre concessi, anche se al momento è necessario l'avvio di un'istruttoria formale (con relativa apposizione di marca da bollo), che sarà possibile in tal modo evitare, con ricadute positive sia sull'utenza, sia sul carico di lavoro delle strutture. Pare anche opportuno ricordare che l'eventuale dimenticanza del termine di scadenza comporta sanzioni per il detentore dell'autorizzazione, che in questo modo vengono evidentemente evitate.

L'articolo 6 abroga l'articolo 7 della legge regionale n. 59 del 1982, perché con l'adeguamento della terminologia diventa obsoleto.

Passiamo poi alla seconda parte, per quanto attiene al capo II del disegno di legge in esame, relativo alla modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, l'articolo 7 interviene sull'articolo 61 della legge n. 11/1998 medesima, integrando, in primo luogo, l'elenco delle opere realizzabili con SCIA, con particolare riguardo alla lettera e), relativa alle opere interne, alla lettera i), relativa alle strutture pertinenziali, e introducendo una nuova lettera i)bis relativa alle pavimentazioni esterne.

La modificazione più importante fa riferimento alla suddetta lettera e) e ha lo scopo di recepire nella normativa regionale in materia di urbanistica e edilizia la possibilità recentemente introdotta a livello nazionale dall'articolo 17 del cosiddetto "decreto sblocca Italia" di poter accorpare o dividere unità abitative senza modificare la volumetria complessiva dell'edificio e senza cambiare destinazione d'uso. Si tratta di norme volte alla semplificazione delle procedure autorizzative, interessando in particolare la realizzazione di opere interne agli edifici, come chiaramente illustrato anche dalla campagna informativa istituzionale in onda sui canali televisivi. La normativa statale introduce le semplificazioni attraverso la modificazione di alcuni articoli del Testo unico per l'edilizia (D.P.R. 380/2001), inserendo questo tipo di intervento tra le attività di edilizia libera, realizzabili senza oneri concessori e con la sola comunicazione dell'inizio lavori asseverata (CILA), a condizione che non riguardino parti strutturali dell'edificio.

A differenza della norma statale, la modificazione regionale introduce questa possibilità all'interno del proprio sistema abilitativo senza modificarlo, inserendo pertanto questo tipo di interventi tra le opere interne realizzabili con la SCIA. In questo modo è garantita la gratuità dell'intervento (finora oneroso in quanto inserito tra gli interventi richiedenti il permesso di costruire) e la possibilità di avviare i lavori all'atto della presentazione della segnalazione in Comune, ma mantenendo l'obbligo di presentare gli elaborati progettuali, le autorizzazioni, gli assensi, le attestazioni previste dalla norma sulla SCIA. Essa inoltre consente al Comune di effettuare le verifiche di competenza su tutta la documentazione e di intervenire entro 30 giorni qualora ravvisasse la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti. La norma, oltre a ciò, richiede esplicitamente che questo tipo di intervento non rechi pregiudizio alla statica dell'immobile e sono fatti salvi gli obblighi di applicazione delle norme di settore condizionanti l'attività edilizia e la conformità alle prescrizioni del PTP e degli strumenti urbanistici comunali.

La nuova lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 quindi sostituisce la precedente disciplina relativa alle opere interne delle singole unità immobiliari e stabilisce che tali opere siano realizzabili con SCIA qualora non modifichino la volumetria complessiva dell'edificio e non mutino la destinazione d'uso, oltre a non recare pregiudizio alla statica dell'immobile. Sono esplicitamente inclusi nella fattispecie anche gli interventi relativi al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, i quali possono anche variare le superfici delle singole unità immobiliari, sempre che siano rispettate le condizioni generali relative al mantenimento della stessa volumetria dell'edificio, della stessa destinazione d'uso e del non pregiudizio alla statica dell'immobile, come già detto in precedenza.

Con questa modificazione si vuole supportare l'attività edilizia e in particolare i piccoli interventi di ristrutturazione attraverso la semplificazione del procedimento autorizzativo e la sua gratuità. Il recepimento della norma nazionale, inoltre, permette di ridurre eventuali contenziosi dovuti al permanere dell'onerosità di un intervento edilizio che è gratuito sul resto del territorio nazionale, integrandolo tuttavia nel corpus normativo regionale che mantiene intatto il suo assetto autorizzativo con i due titoli abilitativi edilizi del permesso di costruire e della SCIA (oltre alle comunicazioni per le varianti in corso d'opera).

Le altre due proposte di modificazione dell'articolo 61, comma 1, come accennato precedentemente, sostituiscono la lettera i) e inseriscono la lettera i)bis introducendo in tal modo tra le opere realizzabili con SCIA gli arredi fissi da giardino e le pavimentazioni esterne, tipologie di intervento che la deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 2014 sulle tipologie edilizie comprende nella macrocategoria degli interventi comportanti trasformazioni territoriali e che presentano caratteristiche di pertinenzialità. La modificazione in questo caso è operata al fine di rendere inequivocabile il titolo edilizio a cui fa riferimento per questo tipo di opere. Grazie.

Si dà atto che dalle ore 16,59 riassume la presidenza il Presidente Marco Viérin.

Viérin M. (Presidente) - Grazie collega Isabellon. Siamo in discussione generale. La parola al collega Nogara.

Nogara (UVP) - Merci Président.

Innanzitutto anche in Commissione in fase di discussione di questo disegno di legge...ci ha trovati tutti concordi per vedere una modifica del genere. Ci si auspica che anche in altri settori ci sia la volontà e la possibilità di modificare delle leggi regionali, nel senso della semplificazione dei procedimenti. Ne abbiamo già parlato diverse volte in quest'aula e abbiamo anche votato una risoluzione dove si dava mandato all'Assessore Perron come Assessore alle finanze di rivedere anche tutta la parte burocratica di varie pratiche. In questo caso noi ci troviamo di fronte ad una modifica che è una modifica sulla terminologia degli scarichi, ma soprattutto ad una modifica che va verso la semplificazione amministrativa e questo non può far altro che piacere a tutti perché se ne parla sempre tanto. Queste due modifiche - perché poi è stato presentato anche l'emendamento sulla normativa urbanistica - sono due modifiche che, sotto l'aspetto amministrativo, senz'altro agevolano il cittadino, agevolano tutti gli abitanti della Valle d'Aosta. Io poi mi sono andato a prendere la legge, il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, per capire bene quali erano queste modificazioni, però mi sono trovato di fronte ad un decreto legislativo ben strutturato, nel senso che è ampissimo...e qui non è che dico a lei, Assessore Bianchi, che se si sarebbe dovuto, visto che si era messo mano a questa legge, fare altro, però, in sinergia probabilmente con l'Assessore ai lavori pubblici, ci sono diverse cose che si potrebbero ancora fare per semplificare amministrativamente o migliorare soprattutto certe leggi regionali che abbiamo. Io, leggendomi - qua c'è un bel malloppo se a qualcuno dovesse mai interessare...- questo decreto legislativo, mi sono trovato di fronte ai piani di bacino, che probabilmente l'ingegner Rocco dell'Assessorato farà in collaborazione con appunto quello del Po: "La tutela delle acque dall'inquinamento - gli obiettivi di qualità - Acqua e specifica destinazione, Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi - che è quello che vediamo oggi - Tutela quantitativa delle risorse e Risparmio idrico". Tutte queste voci senz'altro sono voci importanti da cui, secondo me, si dovrebbe prendere spunto per modificare le nostre leggi regionali; oltre all'aspetto amministrativo, che è importantissimo da semplificare, bisognerebbe anche magari prendere spunto da certe cose che sono scritte su questo decreto legislativo, che sono molto interessanti. Grazie.

Presidente - Grazie collega Nogara. La parola al collega Roscio.

Roscio (ALPE) - Sì, grazie Presidente.

Ringrazio anche il collega Isabellon che ha relazionato in maniera dettagliata su questo disegno di legge. Sì, anche noi del gruppo ALPE nei lavori in Commissione abbiamo recepito...come dire? la ratio che sta dietro a questa legge, nel senso che, da un lato, vengono recepite alcune indicazioni che erano contenute nel Codice ambientale, il 152 che ha ricordato il collega Nogara, e, dall'altro, si andava verso la semplificazione di alcune procedure autorizzative; quindi, su questo, da un lato, era quasi un atto dovuto, dall'altro, ben venga se si riesce a semplificare su vari temi. C'era stato...come dire? un po' un appunto sul fatto che ci fossero tematiche così differenti messe nello stesso disegno di legge, questo abbiamo tentato di...come dire? di compensarlo in parte facendo un nuovo testo di Commissione che mettesse tutto insieme, insomma. Questa era l'unica cosa che...così, salvo che poi...non so come dire, anche per quanto riguarda l'estensione della possibilità che già vigeva, per esempio, per i rifugi, anche ad altre tipologie. Questa sostanzialmente è una ratifica della situazione già esistente e...non so come dire...concede ad alcune strutture di riuscire ad ottenere più facilmente e a non reiterare sempre procedure amministrative inutili in questo senso.

Anche per quanto riguarda la SCIA, questa è una piccola innovazione che consente anche di avere dei risparmi, perché non c'è bisogno di fare perizie asseverate laddove ci sono dei piccoli interventi che non compromettono l'edificio. Da questo punto di vista, quindi noi siamo d'accordo, abbiamo già votato a favore in Commissione e oggi reitereremo il nostro appoggio.

Presidente - Grazie collega Roscio. La parola al collega Borrello.

Borrello (SA) - Grazie Presidente.

Nel ringraziare il collega Isabellon per la relazione esaustiva sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, due passaggi di carattere generale per spiegare quelli che sono stati i passaggi all'interno della Commissione consiliare: da una parte, abbiamo fatto un'analisi rispetto alla tematica e alla normativa regionale in merito alle normative igienico-sanitarie per quanto riguarda le opere e sicuramente l'adeguamento al decreto legislativo n. 152 del 2006 va a completare quello che è l'aspetto di carattere amministrativo, ma va anche ad aumentare quelle che sono le semplificazioni di carattere formale per andare incontro alle esigenze dei cittadini valdostani. Parallelamente sono stati prodotti tutta una serie di emendamenti più di carattere urbanistico; la Commissione, che ringrazio, ha dato disponibilità al perfezionamento di in un testo diciamo unico, chiamiamolo una mini omnibus, in modo tale da poter portare all'attenzione di quest'aula quest'adeguamento che io mi permetto di dire è anche un miglioramento rispetto al decreto "sblocca Italia", perché, oltre ad ampliare gli aspetti di carattere edilizio per quanto riguarda gli interventi di minore entità, si va anche a migliorare quello che è l'aspetto - lo diceva precedentemente il collega Roscio - di carattere economico, perché non realizzando una perizia asseverata, ma utilizzando lo strumento già in essere della SCIA si riesce a velocizzare e ottimizzare anche dal punto di vista dei tempi e dei costi quello che è il procedimento di autorizzazione amministrativa per le opere di minore entità. Il buon senso ha avuto la meglio in questo momento di adeguamento normativo e ringrazio l'Assessore in prima battuta e la Commissione.

Presidente - Grazie collega. Non vedo altre richieste, chiudiamo la discussione generale, per la replica, la parola all'Assessore Bianchi.

Bianchi (UV) - Grazie Presidente.

Intanto ringrazio anch'io, come ha fatto chi mi ha preceduto, il relatore, la III Commissione, e chi è intervenuto. Sicuramente questa legge ci permette, come ha detto qualcuno, di semplificare, di andare nella direzione di aiutare il cittadino, quindi va nella giusta direzione. Non entrerei nei particolari della legge, perché già il relatore l'ha fatto in maniera puntuale, vorrei solamente ricordare al collega Nogara che, come ha evidenziato lui stesso, il decreto legislativo n. 152 spazia su diversi campi e settori, noi ci siamo attenuti al capo III, che è quello sugli scarti e quindi chiaramente siamo andati a modificare solo quella parte. Grazie.

Presidente - Per dichiarazioni di voto? Possiamo procedere alla votazione? La votazione è aperta. Vi ricordo che si vota il nuovo testo della III Commissione e votiamo l'articolo 1. La votazione è chiusa.

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Posso dare lo stesso risultato per l'articolo 2? Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato.

Mettiamo in votazione adesso l'intero testo di legge. Ricordo che votiamo il nuovo testo predisposto dalla III Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 35

Votanti: 35

Favorevoli: 35

Il Consiglio approva all'unanimità.