Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1022 del 11 febbraio 2015 - Resoconto

OGGETTO N. 1022/XIV - Interpellanza: "Interventi per la modifica delle disposizioni che disciplinano la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Presidente - La parola alla collega Fontana.

Fontana (PD-SIN.VDA) - Grazie Presidente.

Considerato che è al via la prima tranche della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che il Comune di Aosta e l'ARER intendono alienare; che l'acquisto di tali alloggi è riservato agli inquilini che li occupano e che le modalità di vendita del Comune di Aosta sono disciplinate da una norma regionale che ne ha fissato il prezzo in 1.300 euro al metro quadrato, con sconti che arrivano fino al 45 percento del valore complessivo dell'immobile, tenuto conto degli anni sia di occupazione che di vetustà dei medesimi e dello stato di manutenzione effettuato dagli stessi; ritenuto che il prezzo stimato dovrebbe aggirarsi intorno ai 75 mila euro e che le modalità di pagamento risultano essere vantaggiose per l'acquirente, noi volevamo sapere da parte dell'Assessore se, come più volte sollecitato dal PD-Sinistra VdA, si sia tenuto conto, in questa fase di vendita, che l'età anagrafica dei possibili acquirenti sia quanto meno avanzata e, sull'acquisto, gravi tutt'ora un diritto di prelazione di 30 anni; se non intenda modificare l'articolo 52, punti 4 e 5, della legge regionale n. 3 del 13 febbraio 2013 di edilizia residenziale pubblica, e abbassare il termine temporale del diritto di prelazione, prima che vengano redatti gli atti notarili di acquisto per non inficiarli in seguito. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore Baccega.

Baccega (SA) - Grazie Presidente.

Non avevo dubbi, Consigliera Fontana, poiché abbiamo seguito a lungo questi passaggi, che l'attivazione dei piani di vendita del Comune di Aosta e dell'ARER, piani vendita importanti, 407 alloggi da una parte e 268 dell'ARER, avrebbero ovviamente animato il dibattito, nel senso che questo Consiglio regionale sul diritto di prelazione ha fatto riunioni fiume, ci siamo anche confrontati in ambiti differenti. Va sottolineato ed evidenziato che è giusto anche dare le informazioni più precise possibili, affinché proprio i piani vendita possano avere delle soluzioni importanti per gli Enti che li hanno messi a disposizione.

Devo dire che va sottolineato che proprio la legge 3 del 2013 aveva inserito il limite dei 30 anni del diritto di prelazione, mentre prima, le leggi precedenti...parlo della legge 6 del 2010, che era la prima, che era stata approvata con tutte le polemiche che ne erano succedute, non aveva posto fine a quel limite che i 30 anni mettono a disposizione; quindi io dico che è stato introdotto nella legge 6 con un testo predisposto appunto dalla III Commissione, previo parere favorevole del CELVA, e qui ci fu un risultato straordinario, 29 voti su 29 presenti, pertanto la legge passò all'unanimità. L'obiettivo era quello di evitare quelle speculazioni che potevano delinearsi e che poi, in effetti, si erano delineate in passato. Anche la legge 6 ebbe tutta una serie di problematiche e sicuramente andava rivista, tant'è che la legge 3 fece chiarezza definitiva, e portò ad una chiara volontà di creare quel concetto di equità che, in questo caso, va sottolineato. Devo dire che anche questa legge 3 fu approvata all'unanimità; anche lì, ricordo bene il dibattito, il PD evidenziò l'aspetto del diritto di prelazione, ma la legge 3 ha dato una risposta importante, che dice che dopo i primi 10 anni il diritto di prelazione, dietro il versamento di una somma calcolata tenendo conto della durata residua dello stesso diritto e della differenza di prezzo tra quello di acquisto e il valore minimo di libero mercato, ovviamente dell'alloggio, può essere estinto. Quindi, dopo i 10 anni d'acquisto, chiunque può estinguere il diritto di prelazione dietro il versamento di una somma che va a ripagare tutti quei vantaggi che erano determinati, i tre vantaggi che lei ha evidenziato della nostra delibera, il 15 percento di riduzione del valore rispetto alla vetustà dell'immobile, il 15 percento rispetto allo stato dell'alloggio e il 15 percento rispetto allo stato di appartenenza all'edilizia residenziale pubblica dei soggetti che volevano acquistare. Quindi, da questo punto di vista, io direi che ci si è comportati secondo un concetto di equità, in quanto il vincolo non è legato all'età dei fruitori, bensì all'immobile stesso.

Non è intenzione ovviamente del Governo regionale modificare al ribasso il termine temporale del diritto di prelazione, perché riteniamo che le possibilità disciplinate dalla legge per poterlo estinguere nel periodo che intercorre nel periodo tra i 10 e 30 successivi all'acquisto, siano perfettamente dimensionate e rispondenti alle volontà di evitare che le agevolazioni concesse nel quadro di politiche abitative e di interesse sociale possano trasformarsi in ingiusti strumenti di speculazione a danno dei più deboli. Porto un esempio che è chiarissimo, e non è il solo, ce ne sono tanti, eventualmente poi li possiamo esaminare. Per un alloggio acquistato nel 2000 a 39 mila euro, quando nel 2014 si richiede l'estinzione del diritto di prelazione, questo ha un valore OMI (valore di mercato) di 144 mila euro, ma il valore di mercato effettivo è di 190-200 mila euro; si chiede l'estinzione del diritto di prelazione con 25 mila euro, e questo, secondo noi, è un concetto di grande equità che ci permetterà con i 25 mila euro di ristrutturare un alloggio che potrà a sua volta essere assegnato a persone che ne hanno bisogno.

Concludo dicendo che non c'è nessun rischio di inficiare i futuri atti notarili di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attuando la legge 3 così com'è impostata. Spero di essere stato esaustivo, perché questo è un concetto di forte equità che noi riteniamo debba essere fondamentale.

Presidente - Per la replica, la parola alla collega Fontana.

Fontana (PD-SIN.VDA) - Vede, Assessore, noi queste discussioni - ha detto bene lei - le abbiamo fatte diverse volte, ma l'ultima volta mi è sembrato che da parte sua ci fosse la disponibilità a rivedere questa questione della prelazione. Io ero venuta a trovarla quando è stata impugnata la legge a livello nazionale sugli anni per l'assegnazione degli alloggi, e mi aveva detto che più avanti si poteva rivedere. Non dico che bisogna svenderli questi alloggi, ci mancherebbe altro! Dico solo: invece di mettere magari dei prezzi più bassi, cerchiamo di mettere dei prezzi del valore che hanno gli alloggi attualmente, ma diamo la possibilità. Come tutti sappiamo, anni addietro, le persone che compravano questi alloggi erano anche più giovani e, avendo 30 anni davanti, non si spaventavano, ma adesso chi compra questi alloggi è tutta gente anziana! Cioè se io ho un problema non posso venderlo? Date la possibilità di venderlo, tanto comunque queste risorse le recuperate lo stesso!

Io dico solo una cosa: invece di 30 anni...non dico 15, ma possiamo portarli a 20 e dare un segnale che c'è la volontà di andare incontro...lei questa disponibilità me l'aveva data l'altra volta! Per questo ho fatto questa interpellanza, perché comunque non li perdete questi soldi! Non capisco...ad esempio, io non ho figli, sono una persona malata, mi succede qualcosa e lascio inguaiato magari mio nipote che non è qui ad Aosta, lo condanno e prima di 30 anni non può vendere l'alloggio? Ci sono delle situazioni...non è così? Non è così? Si può vendere dopo 10 anni per tutti? Io sono convinta che non sia così, perché mi è stato detto che non è così, comunque adesso verifichiamo...lei mi aveva detto un'altra cosa nell'altro Consiglio. Io la vengo a trovare un giorno e verifichiamo; se è così, abbiamo risolto il problema. Grazie.

Presidente - Grazie. Passiamo al punto 22 all'ordine del giorno.