Oggetto del Consiglio n. 184 del 26 novembre 1963 - Verbale

OGGETTO N. 184/63 - RICORSI DEI SIGNORI DUJANY DR. CESARE E BERTHET PROF. AMATO ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO CONTRO LA CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL DR. BALESTRI FRANCESCO A CONSIGLIERE REGIONALE.

Il Presidente, Avv. Oreste MARCOZ, riferendosi al ricorso presentato dal Dr. Dujany Cesare contro l'avvenuta convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale; - ricorso di cui ha dato lettura in apertura di seduta, informa il Consiglio che gli è stato testé notificato (durante la sospensione della seduta) da un Ufficiale giudiziario un nuovo ricorso alla Corte di Appello, a firma del Prof. A. Berthet, contro l'avvenuta convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale, ricorso di cui dà lettura e che è del tenore seguente:

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"ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI TORINO

RICORSO AI SENSI ART. 22 L. 5.8.1962 N. 1257

di

BERTHET PROF. AMATO res. in Aosta elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte.

nei confronti di

BALESTRI DOTT. FRANCESCO

e

LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA Consiglio regionale della stessa in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore e del Presidente del Consiglio

per ottenere con l'annullamento della deliberazione del consiglio regionale in data 25 novembre 1963, assunta ai sensi degli artt. 19 e 20 L. 5.8.1962 n. 1257, la dichiarazione di ineleggibilità a consigliere regionale della Valle d'Aosta del dott. BALESTRI FRANCESCO residente in Aosta.

fatto e diritto

Nelle ultime elezioni per il consiglio regionale della Valle d'Aosta si presentava candidato e veniva proclamato eletto dall'ufficio centrale elettorale della Valle d'Aosta il dott. FRANCESCO BALESTRI quale secondo eletto della lista n. 4 del Partito Socialista Italiano.

Nella prima seduta del Consiglio Regionale tenutasi il giorno 25 il consiglio prendeva in esame d'ufficio le condizioni degli eletti ai sensi degli artt. 19 e 20 della citata legge e convalidava anche l'elezione del predetto Dott. BALESTRI.

Senonché quest'ultimo è ineleggibile ai sensi art. 6 lett. e) della legge in questione.

Egli infatti è Presidente del consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta. Detto Consorzio riceve sovvenzioni fisse determinate per legge dalla Regione ed è sottoposto ai sensi art. 43 statuto regionale (L. Cost. 26.2.1948 n. 4) alla vigilanza ed al controllo in genere della Regione. Detto controllo viene esercitato dal Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda la vigilanza e dalla Giunta regionale per quanto riguarda la tutela.

Il Presidente di detto Consorzio rientra quindi nella condizione tipica di ineleggibilità previsto dal citato articolo 6 lett. e).

Vano sarebbe opporre il fatto che il dott. BALESTRI abbia dato le dimissioni. prima dell'accettazione della candidatura in quanto nonostante ciò ha continuato ad esercitare le funzioni assumendo atti deliberativi.

Il fatto che il dott. BALESTRI sia presidente del Consorzio Antitubercolare quale delegato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dello statuto dello stesso consorzio non fa cessare con riferimento alla persona del delegante che deve essere necessariamente Consigliere regionale ai sensi art. 33 dello statuto, la condizione di ineleggibilità, in quanto le condizioni personali del Presidente della Giunta non si trasferiscono al delegato.

Per altro ai sensi art. 273 del T.U. Leggi Sanitarie il Presidente del Consorzio Antitubercolare è il capo della amministrazione provinciale che non ha alcun potere di controllo sul consorzio essendo questo esercitata dal prefetto (in Valle d'Aosta Presidente della Giunta regionale) e dalla G.P.A. (in Valle d'Aosta Giunta regionale) ai sensi ultimo comma art. 272 T.U. leggi sanitarie.

Conclusioni

Voglia pertanto la Corte d'Appello annullare la, deliberazione predetta e dichiarare ineleggibile a consigliere regionale della Valle d'Aosta il Dott. FRANCESCO BALESTRI con le conseguenziali pronunce.

Si fa espressa riserva di produzione di memorie e di documenti e si chiede che la Corte d'Ufficio chieda alla Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta gli atti deliberativi del Presidente del Consorzio successivi alla accettazione, della candidatura da parte del Dott. BALESTRI nonché copia del verbale e della deliberazione impugnata.

Torino, li 26.11.1963

Firmato: Amato BERTHET

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IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Visto il Ricorso presentato da BERTHET PROF. AMATO,

Vista la legge 5.8.1962 n. 1257 e titolo IV L. 7.10.1947 n. 1058 e disposizioni in esse citate, per la discussione della causa fissa l'udienza del venerdì 20 - venti - dicembre 1963 h. 10,30 delega per riferire alla Corte previa comunicazione al P.M. il Consigliere Sig. Dott. Mario Bongioannini

Torino, li 26.11.1963

IL PRIMO PRESIDENTE firmato: Casali

IL CANCELLIERE firmato: Roda

È copia conforme all'originale rilasciata a richiesta del Prof. Berthet Amato.

Torino, li 26.11.1963

IL CANCELLIERE

Firmato: Illeggibile

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A richiesta del Sig. Berthet Amato - Aosta

Copia dell'avanti esteso atto venne da un Ufficiale Giudiziario sottoscritto addetto all'Ufficio intestato rimesso e lasciato in segno di notifica al Presidente dell'assemblea del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta consegnandolo a mani sue proprie

26 novembre 1963

Firmato: Marchetti "

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Il Consigliere GERMANO, premette di non essere Avvocato e di non voler, quindi, addentrarsi nel merito della questione oggetto del ricorso, pur ritenendo che la tesi sostenuta dal Consigliere Caveri sia la più logica, essendo quella che l'ha convinto.

Dichiara, però, di intendersi di politica e di avere intravveduto lo scopo che la minoranza intende raggiungere (- ritiene che si possa ora parlare di minoranza poiché, in seguito alle operazioni avvenute nella seduta di ieri, si è accertata l'esistenza di una minoranza -); ritiene, quindi, che tale scopo sia quello di rinviare l'adozione dei provvedimenti che devono essere approvati dal Consiglio, in base all'ordine del giorno, presentando ricorsi per fare rimandare tutto alle calende greche.

Ritiene che, letti i ricorsi e sentite le osservazioni che ne sono seguite, il Consiglio debba procedere alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come previsto dalla legge comunale e provinciale.

Il Consigliere TORRIONE, riferendosi al primo ricorso presentato, dichiara che si attendeva la eccezione che detto ricorso non era munito del decreto di convocazione delle parti emesso dal Presidente della Corte di Appello di Torino.

Fa presente che il fatto nuovo verificatosi or ora, cioè la avvenuta notifica di altro ricorso munito del decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino, che convoca le parti per venerdì 20 dicembre 1963 alle ore 10,30, per la discussione della causa, toglie ogni eventuale dubbio che potesse essere sorto circa la validità e l'efficacia di detto ricorso.

In riferimento a quanto detto dal Consigliere Avv. Caveri, osserva che il citato articolo 33 non fa distinzione alcuna, ma parla genericamente di ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di Appello di Torino.

Trattasi - egli dice - di una dizione generica, per cui è arbitrario fare delle distinzioni di categoria.

Dichiara che, d'altra parte, se si vuole una specie di interpretazione giurisprudenziale alla fondatezza di questo ricorso, un primo cenno viene dal decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino, il quale non ha dichiarato irricevibile il ricorso, ma lo ha accolto ed ha fissato al 20 dicembre p.v. l'udienza per la discussione del ricorso.

In riferimento a quanto detto dal Consigliere Germano, il quale ha proposto che, secondo la normale prassi, il Consiglio continui la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, osserva che, nel caso attuale, non ritiene sia il caso che il Consiglio continui ad erigere un edificio sulla sabbia, come si sta facendo in relazione alle riserve espresse dai Consiglieri del suo gruppo in merito alla validità delle eventuali ulteriori deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante del Consigliere Dr. Balestri.

Entrando qui stamane - egli dichiara - io ho ritenuto di dover fare delle dichiarazioni addirittura prima di assumere la veste di Consigliere attraverso il giuramento e questo per rende reedotti pubblicamente e lealmente tutti i Consiglieri della necessità di attenersi alla legge, che è la base di ogni libertà e della giustizia. Soltanto sacrificando la legge per presunti e presupposti motivi politici - egli conclude - non si fa la giustizia.

Il Presidente, MARCOZ, fa presente che è difficile capire dal primo ricorso quale sia stato l'articolo richiamato dal ricorrente, perché il Consigliere Dujany non ha invocato alcun articolo nel suo ricorso, ma, dopo avervi "trascritto" la dichiarazione fatta nella seduta di ieri dal Consigliere Montesano, dice testualmente:

"A detta dichiarazione si associavano i tredici Consiglieri della Democrazia Cristiana, di cui fa parte il sottoscritto, lamentando, tra l'altro, il fatto che il Consiglio non fosse stato messo tempestivamente in condizione di esaminare la documentazione relativa al caso.

Ciò nonostante il Consiglio veniva chiamato a deliberare, con la susseguente convalida della elezione del Dr. Balestri.

Contro questa decisione intende proporre ricorso all'Eccellentissima Corte, il sottoscritto, ?.(omissis)".

Rileva che, in sostanza, il Consigliere Dujany ha impugnato la deliberazione di convalida della elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale.

Circa il ricorso proposto dal Consigliere Berthet, premesso che è datato "Torino, 26.11.1963", rileva che con detto ricorso si chiede l'annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale concernente la convalida della elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale, con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità dello stesso a Consigliere regionale.

Ricorda, in proposito, che è stato già ripetutamente fatto presente che non era possibile nella seduta di ieri procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità del Consigliere Dr. Balestri, perché ancora non era scaduto il termine previsto dalla legge, dieci giorni dalla notifica, per la presentazione da parte del Dr. Balestri delle controdeduzioni ai due ricorsi presentati al Consiglio contro la sua elezione a Consigliere regionale.

Questo è - egli dice - la situazione di fatto ed oggi è stata data lettura al Consiglio di due nuovi ricorsi, proposti alla Corte di Appello di Torino dal Dr. Dujany e dal Prof. Berthet, contro la deliberazione consiliare di convalida della elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale assunta dal Consiglio Regionale nella seduta di ieri.

Osserva che l'articolo 20 - comma secondo - della legge elettorale n. 1257 dice: "La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati".

Rileva che nessun provvedimento del genere è stato adottato dal Consiglio nella seduta di ieri e che, quindi, la situazione non è affatto cambiata, per cui occorre attendere che il Dr. Balestri presenti le controdeduzioni entro il termine previsto della legge per dare corso agli ulteriori provvedimenti previsti dall'articolo 21 della legge elettorale n. 1257.

Rileva che da parte dei Consiglieri della minoranza si sostiene che entrambi gli ultimi due ricorsi sono basati sull'articolo 22 della legge elettorale n. 1257 che dispone: "Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di Appello di Torino, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione".

Ribadisce, in proposito, quanto già è stato detto prima e, cioè, che il Consiglio Regionale non si è ancora pronunciato sulla questione della eleggibilità, o meno, del Dr. Balestri a Consigliere regionale, in relazione ai due ricorsi amministrativi proposti al Consiglio contro la sua elezione.

Precisa che compete al Presidente della Corte di Appello di Torino pronunciarsi sulla fondatezza dei due successivi ricorsi proposti dal Dr. Dujany e dal Prof. Berthet contro la convalida del Dr. Balestri e fa presente che, allo stato delle cose, al Consiglio non rimane che procedere nei lavori secondo l'ordine del giorno dell'adunanza.

Il Consigliere BORDON osserva che, senza volere fare della malignità, viene naturale pensare che il Dr. Balestri non abbia presentato sino ad oggi le sue controdeduzioni ai due ricorsi amministrativi ben sapendo, a priori, che la sua elezione a Consigliere sarebbe stata convalidata in quanto la maggioranza può contare su diciotto voti contro i diciassette voti della minoranza.

Ritiene che se i due ricorsi al Consiglio fossero stati presentati contro la elezione di un Consigliere della minoranza, anziché contro la elezione del Dr. Balestri, il risultato sarebbe stato diverso.

Dichiara che per le varie ragioni già illustrate nella seduta di ieri i Consiglieri della minoranza avevano chiesto ed insistito affinché la seduta venisse sospesa e rinviata di altri cinque giorni dalla data della lettera di convocazione della nuova adunanza consiliare.

Fa presente che il primo scopo di tale proposta era di dare la possibilità al Dr. Balestri di presentare le sue controdeduzioni nel termine previsto dalla legge, affinché il Consiglio avesse gli elementi necessari per poter decidere con cognizione di causa circa la convalida, o meno, della elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale.

Lamenta il fatto che il Consiglio sia stato convocato d'urgenza in seconda adunanza per la data odierna e, cioè, a poche ore di distanza dalla precedente adunanza, rilevando che ogni Consigliere ha i suoi impegni, per cui è giusto che le convocazioni siano indette con un ragionevole lasso di tempo.

Dichiara che i Consiglieri della minoranza non intendono fare dell'ostruzionismo, ma vogliono unicamente che non si adottino deliberazioni invalidabili e non si costruisca sulla sabbia, come ha già detto il Consigliere Torrione, in modo che la nuova Amministrazione Regionale inizi il suo funzionamento rispettando le norme di legge.

Osserva che, se nell'adunanza di ieri non fosse stata convalidata la elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale, il Consiglio non si troverebbe oggi di fronte ad un dilemma gravissimo, quale è quello di dover decidere se siano valide le deliberazioni che il Consiglio intende adottare; ribadisce, in proposito, che l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge elettorale n. 1257 stabilisce che: "I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di Appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati".

Rileva che l'interpretazione data dal Consigliere Caveri al suddetto comma, in relazione all'articolo 22 della stessa legge, non collima con quello dato dal Consigliere Torrione ed osserva che bisogna, quindi, attendere la decisione che emetterà la Corte di Appello di Torino in ordine ai due ricorsi proposti alla Corte stessa.

Ricorda che il Consigliere Germano ha, invece, proposto che il Consiglio prosegua nei suoi lavori secondo l'ordine del giorno.

Osserva che la maggioranza consiliare è libera di agire come meglio crede e può farlo, poiché può contare su diciotto voti contro i diciassette voti della minoranza; rinnova, tuttavia, lo invito a non iniziare il funzionamento del nuovo Consiglio con un errore che potrà avere gravi conseguenze per l'Amministrazione Regionale e conclude proponendo che la seduta sia sospesa e rinviata ad altro giorno da stabilirsi, affinché possa essere chiarita la posizione del Dr. Balestri e possa evitarsi la adozione di deliberazioni consiliari invalidabili.

Aggiunge che soltanto in tale modo i singoli Consiglieri avranno la certezza di fare il proprio dovere e, con il proprio dovere, anche l'interesse della Regione.

Il Consigliere GERMANO rileva che il Consiglio si è già pronunciato negativamente sulla proposta di sospensione della seduta e di rinvio dell'adunanza ad altro giorno da stabilirsi.

Insiste, quindi, affinché il Consiglio proceda nei lavori secondo l'ordine del giorno della adunanza.

Il Consigliere BIONAZ, dopo aver sottolineato che sia il primo che il secondo ricorso proposto alla Corte di Appello di Torino invocano l'articolo 22 della legge elettorale n. 1257, pone in rilievo che l'articolo 22 deve essere esaminato con riferimento al secondo comma dell'articolo 33 che, a suo avviso, è perfettamente pertinente nel caso in esame, poiché entrambi i ricorsi sono indirizzati al Presidente della Corte di Appello di Torino.

Dichiara che si tratta quindi di due ricorsi giurisdizionali e non già di due ricorsi amministrativi, per cui non trova in questo caso applicazione il secondo coma dell'articolo 20 della legge elettorale n. 1257.

Il Presidente, MARCOZ, fa presente di essersi limitato ad esporre la situazione di fatto, perché competente a decidere sulla ricevibilità, o meno, e sul merito dei due ricorsi proposti dal Dr. Dujany e dal Prof. Berthet è la Corte di Appello di Torino.

Dichiara che non rimane quindi che attendere le decisioni del Presidente della Corte di Appello di Torino.

Ritiene, pertanto, che il Consiglio possa procedere nei suoi lavori e alla elezione del Presidente del Consiglio Regionale.

I Consiglieri DUJANY e TORRIONE fanno presente che, prima di procedere alla elezione del suo Presidente, il Consiglio deve pronunciarsi sulla proposta di sospensione della seduta e di rinvio della continuazione della trattazione dell'ordine del giorno ad una prossima adunanza.

Segue breve discussione in merito fra il Presidente, MARCOZ, ed il Consigliere TORRIONE, il quale, - pur annettendo che il Consiglio si è già pronunciato sulla proposta di sospendere la seduta e di rinviare l'adunanza in relazione alla questione della ritualità della nuova convocazione urgente del Consiglio, - fa però presente che è successivamente sorta ed è seguita una lunga discussione sulla nuova questione dell'applicabilità, o meno, nel caso in esame della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge elettorale n. 1257.

Dichiara che, se nonostante i reiterati avvertimenti che i Consiglieri della minoranza hanno dato con tutta coscienza, il Consiglio ritiene di poter superare il nuovo handicap per motivi che sono ignoti alla minoranza, i Consiglieri del suo gruppo desiderano che le responsabilità che ne derivano siano ben individuate in capo a chi se le vuole assumere; chiede, pertanto, che si passi ad una nuova votazione sulla nuova proposta di sospensione della seduta in relazione alla nuova questione della sospensiva di cui all'articolo 33 - ultimo comma - della legge elettorale n. 1257.

Il Presidente, MARCOZ, fa il punto della questione e rileva che la divergenza fra il gruppo consiliare della maggioranza e quello della minoranza verte sul fatto che i Consiglieri della minoranza sostengono che i due ricorsi proposti alla Corte di Appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio Regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati, mentre invece i Consiglieri della maggioranza sono di avviso che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della citata legge elettorale non sia applicabile ed occorra attendere che sui ricorsi si pronunci la Corte di Appello di Torino.

Il Consigliere BIONAZ richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che, se la Corte di Appello di Torino sentenziasse, come ritiene, che nel caso specifico e in esame è applicabile l'articolo 33 - ultimo comma - della legge elettorale, i provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale sarebbero nulli e dovrebbero essere rideliberati.

Dichiara che il Consiglio non può correre un tale rischio ed esprime l'avviso che sia più utile, nell'interesse del buon funzionamento del Consiglio, che la seduta sia sospesa e rinviata ad altra adunanza, che potrebbe essere fissata a data successiva al 20 dicembre prossimo venturo.

Segue breve discussione in merito fra il Presidente, MARCOZ, ed i Consiglieri CAVERI e BIONAZ.

Il Consigliere MONTESANO, premesso che nella seduta di ieri egli ha avvertito il Consiglio della situazione disagevole in cui sarebbe venuta a trovarsi la maggioranza, dichiara che personalmente comprende e giustifica la resistenza della maggioranza, perché si tratta di una maggioranza fondata su un solo voto.

Rimane però il fatto - egli dice - che vi è un decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino che notifica l'avvenuto ricorso contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Dott. Balestri e stabilisce la convocazione delle parti per il 20 dicembre 1963.

Ora - egli osserva - questo decreto sospende o non il provvedimento con cui la elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri è stata convalidata? Se questo Consigliere è sospeso dalla sua carica, può la maggioranza imbarcarsi in una situazione che si sa già scontata sin d'ora? Domanda, quindi, se all'atto della votazione viene preso in considerazione, in rapporto all'ultimo comma del citato articolo 33, il decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino.

Questa - egli conclude - è la mia domanda precisa; perché se noi dovessimo arrivare a non sospendere questa deliberazione (di convalida del Dr. Balestri) dovremmo incorrere nel contrasto con l'articolo 33. Quindi, io prego il Consiglio di volere considerare questa eventualità, che ho fatto presente già ieri, per poter arrivare ad una conclusione, qualunque essa sia.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che, a suo avviso, il decreto del Presidente della Corte di Appello di Torino, emanato per la fissazione dell'udienza non può sospendere la deliberazione di convalida, perché occorre che sia prima esaminata la ricevibilità e la fondatezza, o meno, del ricorso.

Supponiamo - egli dice - che questo ricorso sia stato fatto da una persona non abilitata a farlo; in tale caso il ricorso risulterà irricevibile o improponibile e verrebbe a crollare tutto l'edificio.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di poter anche ammettere, per ipotesi, che la tesi esposta dal Presidente, MARCOZ, sia quella giusta, ma prospetta, da parte sua, la tesi opposta e, cioè, l'eventualità che il Dr. Balestri non risulti eleggibile a Consigliere regionale. Fa presente che, se tale eventualità si verificasse, come ritiene, tutti i provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio con il voto favorevole determinante del Dr. Balestri sarebbero nulli, a cominciare da quello della convalida della elezione dei Consiglieri regionali e, conseguentemente, dovrebbero essere rifatte le elezioni del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori.

Dichiara che il Consiglio deve rendersi conto di questa eventualità e delle sue gravi conseguenze, come già ebbe a dichiarare nell'adunanza di ieri.

Il Consigliere PEDRINI, anche a nome del collega Bonichon, dichiara di avere ascoltato le varie tesi e di avere notato che il Dr. Balestri, che è la persona oggetto di tutte le discussioni, non ha fatto ancora sentire la sua voce.

Osserva che, se si volesse anticipare i tempi e non attendere il 20 dicembre per conoscere la decisione che sarà emessa dalla Corte di Appello di Torino, la Presidenza potrebbe nominare una Commissione incaricata di esaminare i due ricorsi proposti al Consiglio, unitamente alle controdeduzioni che il Dr. Balestri può presentare e il Consiglio potrà esaminare e decidere sulla eleggibilità, o meno, del Dr. Balestri a Consigliere regionale.

Il Consigliere TORRIONE richiama ancora una volta l'attenzione del Consiglio sull'ultimo comma dell'articolo 33 della legge elettorale n. 1257 e rileva che tale comma, che a suo avviso è chiarissimo, non rimette alla decisione degli organi giurisdizionali la decisione circa la questione della sospensione, o meno, dei provvedimenti impugnati; poiché dice: "I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di Appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati".

Se si intende passare - egli dice - alle elezioni per le varie cariche, le elezioni avverranno con i diciotto voti della maggioranza, ma il diciottesimo voto per noi non è valido, perché, secondo la legge, tale voto è nullo in quanto è stato espresso in pendenza di sospensione del provvedimento di convalida della elezione a Consigliere, provvedimento contro il quale è stata presentata l'impugnativa.

Il Presidente, MARCOZ, prospetta ancora una volta l'eventualità che il ricorso risulti poi improponibile, per cui ritiene che non si debbano sospendere i lavori del Consiglio.

Il Consigliere TORRIONE obietta che sulla questione deciderà la Corte di Appello di Torino e che, nel frattempo, il ricorso contro la convalida della elezione del Dr. Balestri, ricorso legittimamente presentato e notificato, sospende di diritto la deliberazione di convalida.

Termina affermando: "Io dico questo solo per scanso di responsabilità, per scrupolo e perché non si dica che non siamo stati chiari".

Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto sulla proposta, fatta dai Consiglieri Bionaz, Bordon e Torrione, di sospendere la seduta e di rinviare la continuazione della trattazione dell'ordine del giorno ad una prossima adunanza in data da fissarsi dopo il 20 dicembre 1963.

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO Giuseppe, BENZO Dr. Ing. Carlo e CASETTA Giuseppe, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;

- Voti favorevoli alla proposta: diciassette;

- Voti contrari alla proposta suddetta: diciotto.

Il Presidente, Avv. Oreste MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che la proposta di cui sopra, fatta dai Consiglieri Bionaz, Bordon e Torrione, è stata respinta dal Consiglio.

Fa, quindi, presente che la seduta continua per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende atto.

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