Oggetto del Consiglio n. 3135 del 14 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1998
OGGETTO N. 3135/X Disegno di legge: "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".
Parte I Fonti e principi
Titolo I Fonti e principi di autonomia
Articolo 1 (Fonti)
1. In applicazione degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.
2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.
Articolo 2 (Principio di autonomia)
1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.
2. È riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.
3. Le comunità locali sono ordinate in comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.
4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.
6. I comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
7. I comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà.
Titolo II Livelli di governo
Articolo 3 (Ruolo della Regione)
1. È compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.
2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.
3. È compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.
4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.
Articolo 4 (Ruolo delle comunità locali)
1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.
2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.
3. È riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
Articolo 5 (Rapporti tra comunità locali e Regione)
1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.
2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.
Titolo III Conferimento di funzioni
Articolo 6 (Modalità del conferimento)
1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.
Articolo 7 (Funzioni regionali)
1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 88.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.
4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.
Articolo 8 (Funzioni comunali)
1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1.
2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.
Articolo 9 (Ulteriori funzioni)
1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 88.
Articolo 10 (Delega di funzioni)
1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai comuni o alle Comunità montane.
2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Articolo 11 (Criteri per il conferimento delle funzioni)
1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:
a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 88;
b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;
c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;
e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali della Comunità montana.
Parte II Soggetti
Titolo I Comune
Articolo 12 (Autonomia)
1. Il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
Articolo 13 (Funzioni)
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.
2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 14 (Autonomia organizzativa)
1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.
2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.
Articolo 15 (Compiti per servizi di competenza statale)
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 16 (Emblema)
1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma possono conservarli.
3. Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
4. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale si avvale della collaborazione tecnica dell'Archivio storico regionale.
Articolo 17 (Fusione ed istituzione di comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).
2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
3. In ogni caso, l'istituzione di un Comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.
4. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Titolo II Organi del Comune
Capo I Definizione
Articolo 18 (Organi)
1. Sono organi del Comune:
a) l'Assemblea degli elettori;
b) il Consiglio comunale;
c) la Giunta comunale;
d) il Sindaco ed il Vicesindaco.
Capo II Assemblea degli elettori
Articolo 19 (Autonomia statutaria)
1. Nei comuni fino a 500 abitanti lo statuto comunale stabilisce la forma di rappresentanza scegliendola tra l'Assemblea degli elettori, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), ed il Consiglio comunale, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b).
2. La popolazione del Comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'indizione del referendum di cui all'articolo 20.
Articolo 20 (Referendum)
1. Lo statuto comunale che preveda quale forma di rappresentanza l'Assemblea degli elettori, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), è sottoposto a referendum obbligatorio tra gli elettori del Comune.
2. La norma statutaria di cui al comma 1 è da considerarsi approvata qualora alla consultazione partecipi la maggioranza degli elettori del comune e qualora la proposta ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Il referendum, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dalla legge regionale, si effettua entro l'anno precedente quello delle elezioni del Comune interessato.
4. Il referendum non può essere riproposto prima di due legislature successive allo svolgimento del referendum stesso.
Articolo 21 (Assemblea degli elettori)
1. L'Assemblea degli elettori è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è composta dai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
2. L'Assemblea degli elettori si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
3. Può inoltre riunirsi su richiesta del Sindaco, del Presidente dell'Assemblea o di un numero di elettori stabilito dallo statuto comunale.
4. Gli elettori facenti parte dell'Assemblea hanno diritto:
a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea stessa;
b) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti l'attività del Comune;
c) di ottenere dagli uffici comunali tutti gli atti e le notizie utili all'espletamento delle proprie funzioni.
5. Le sedute dell'Assemblea degli elettori sono pubbliche.
6. Il Sindaco, il Vicesindaco e gli assessori partecipano di diritto all'Assemblea degli elettori, senza diritto di voto, nel caso in cui non ne facciano parte.
Articolo 22 (Competenze dell'Assemblea degli elettori)
1. L'Assemblea degli elettori ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
b) regolamento dell'Assemblea;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
Articolo 23 (Regolamento dell'Assemblea)
1. Il funzionamento dell'Assemblea degli elettori, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:
a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea, ivi compresi i termini e le procedure per la convocazione;
b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
c) la disciplina del diritto di iniziativa degli elettori facenti parte dell'Assemblea;
d) l'organizzazione interna dell'Assemblea, ivi compresa la previsione di un Presidente e l'eventuale istituzione di commissioni;
e) le modalità ed i limiti per la presentazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Capo III Consiglio comunale
Articolo 24 (Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ed il loro stato giuridico sono regolati dalla legge regionale.
3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.
6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.
Articolo 25 (Funzionamento del Consiglio comunale)
1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:
a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
d) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.
2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.
Articolo 26 (Competenze del Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
b) regolamento del Consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'articolo 52, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:
a) regolamenti;
b) piani, programmi e progetti;
c) dotazione organica del personale;
d) partecipazione a società di capitali;
e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) determinazione delle tariffe di cui alla lett. e);
g) acquisti e alienazioni immobiliari;
h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 119;
i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.
Capo IV Giunta comunale
Articolo 27 (Composizione della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 28.
2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.
3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.
Articolo 28 (Elezione diretta della Giunta comunale)
1. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo è costituito dall'Assemblea degli elettori, la Giunta comunale è eletta dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente con l'elezione del Sindaco e del Vicesindaco.
2. Le modalità di elezione e la composizione della Giunta comunale sono stabilite dalla legge regionale.
Articolo 29 (Competenze della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dall'organo rappresentativo.
2. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo è costituito dall'Assemblea degli elettori, la competenza degli atti di cui all'articolo 26, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale.
3. Negli altri comuni, la competenza degli atti di cui all'articolo 26, comma 2, spetta altresì di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio comunale.
Articolo 30 (Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)
1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.
Capo V Sindaco e vicesindaco
Articolo 31 (Elezione del Sindaco e del Vicesindaco)
1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale, se esistente, e della Giunta comunale.
Articolo 32 (Competenze del Sindaco)
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.
2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.
3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale o l'Assemblea degli elettori.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio o dell'Assemblea degli elettori, provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale o all'Assemblea degli elettori.
6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Articolo 33 (Giuramento e distintivo del Sindaco)
1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale o all'Assemblea degli elettori, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
Articolo 34 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)
1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Giunta regionale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.
Articolo 35 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)
1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.
Articolo 36 (Competenze del Vicesindaco)
1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.
3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.
Capo VI Disposizioni comuni
Articolo 37 (Astensione dalle deliberazioni)
1. I componenti degli organi collegiali dei comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.
Titolo III Autonomia normativa
Articolo 38 (Definizione)
1. I comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'autonomia normativa dei comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.
3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.
Articolo 39 (Statuto comunale)
1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.
2. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo è costituito dal Consiglio comunale, lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.
3. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo è costituito dall'Assemblea degli elettori, lo statuto è approvato a maggioranza dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle modifiche statutarie.
Articolo 40 (Contenuto dello statuto)
1. Lo statuto, ai sensi dell'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.
3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'articolo 38 dello Statuto speciale.
4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.
5. Nei comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'articolo 40 bis dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.
Articolo 41 (Regolamenti comunali)
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.
Titolo IV Forme di partecipazione, di democrazia diretta e di decentramento
Capo I Istituti di partecipazione e di democrazia diretta
Articolo 42 (Partecipazione popolare)
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).
3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.
4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.
Articolo 43 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.
Articolo 44 (Contenuti e forme dell'azione amministrativa)
1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991.
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.
Articolo 45 (Referendum popolare)
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.
2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali e da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.
4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.
Articolo 46 (Referendum abrogativo)
1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 45.
Articolo 47 (Petizioni)
1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.
2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.
3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.
Articolo 48 (Difensore civico)
1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.
Capo II Forme di decentramento
Articolo 49 (Organi di decentramento)
1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.
3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.
4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto, assieme al suo Presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.
5. Non possono in ogni caso essere attribuiti ai Consigli circoscrizionali le competenze dell'Assemblea degli elettori e del Consiglio comunale, di cui agli articoli 22 e 26.
6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
Titolo V Ordinamento degli uffici e del personale
Articolo 50 (Personale)
1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'articolo 37, comma 5, della l.r. 45/1995.
Articolo 51 (Autonomia organizzativa)
1. Salvo quanto previsto dagli articolo 54, comma 1, e 58, i comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla l.r. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Articolo 52 (Organizzazione degli uffici e del personale)
1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I segretari comunali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 45/1995.
3. Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
4. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario comunale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.
5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.
6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.
7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.
Articolo 53 (Mobilità del personale)
1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.
2. La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.
Articolo 54 (Tipologia degli enti)
1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale approvata con provvedimento legislativo n. 3016/X in data 11 marzo 1998 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'articolo 53, nelle Comunità montane e nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Articolo 55 (Segretari comunali)
1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'articolo 50, si applicano le norme di cui alla legge regionale approvata con provvedimento legislativo n. 3016/X in data 11 marzo 1998 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 56 (Formazione del personale)
1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'articolo 50 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.
Articolo 57 (Strumenti per la formazione del personale)
1. Ai fini di cui all'articolo 56, gli enti facenti parte del comparto di cui all'articolo 50 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.
2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.
Articolo 58 (Limite complessivo di personale)
1. Il conferimento di funzioni regionali ai comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'articolo 50.
Articolo 59 (Notificazione degli atti)
1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.
2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.
Articolo 60 (Responsabilità)
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.
Titolo VI Finanze e contabilità
Articolo 61 (Trasferimenti finanziari agli enti locali)
1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.
Articolo 62 (Esercizio associato delle funzioni comunali)
1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'articolo 89, i comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.
Articolo 63 (Trasferimento di funzioni regionali)
1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.
Articolo 64 (Norme in materia finanziaria e contabile)
1. Le norme in materia finanziaria e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.
Articolo 65 (Procedure contrattuali)
1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Parte III Rapporti tra regione ed enti locali
Titolo I Consiglio permanente degli enti locali
Articolo 66 (Istituzione)
1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Articolo 67 (Composizione)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta ed è presieduto da uno dei suoi membri.
Articolo 68 (Costituzione)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura comunale.
Articolo 69 (Regolamento)
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.
Articolo 70 (Personale)
1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996.
2. Il regolamento di cui all'articolo 69 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.
Articolo 71 (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
2. In particolare, il Consiglio:
a) esamina argomenti di interesse generale per i comuni e gli altri enti locali della Regione;
b) può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta;
c) esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.
3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i disegni di legge regionali presentati.
4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, si intendono favorevoli.
Articolo 72 (Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale)
1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Giunta regionale convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1:
a) si promuovono intese ed accordi;
b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;
c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai comuni ed agli altri enti locali;
d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;
e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.
3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Giunta regionale quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.
4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.
5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da questi delegato.
6. Il Presidente della Giunta regionale svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.
Articolo 73 (Intese ed accordi)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Articolo 74 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le norme regionali che prevedono forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.
Titolo II Controlli
Articolo 75 (Controlli sugli atti)
1. Il controllo sugli atti dei comuni, delle Comunità montane, degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorterie è esercitato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 43, comma primo, dello Statuto speciale.
2. All'esercizio dei controlli provvede la struttura dirigenziale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 76 (Controlli sugli organi)
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli altri enti locali.
2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico.
3. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.
Parte IV Modalità e strumenti
Titolo I Forme di collaborazione
Capo I Comunità montana
Articolo 77 (Definizione)
1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.
2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.
3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.
Articolo 78 (Programmazione)
1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.
2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
Articolo 79 (Individuazione)
1. La Comunità montana associa i comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana.
2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei comuni membri.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:
a) Valdigne - Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;
b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;
c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;
d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;
e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;
f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;
g) Monte Rosa: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;
h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.
4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.
Articolo 80 (Modificazioni territoriali)
1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio comunale o dell'Assemblea degli elettori del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.
Articolo 81 (Organi)
1. Sono organi della Comunità montana:
a) il Consiglio della Comunità;
b) la Giunta della Comunità;
c) il Presidente.
Articolo 82 (Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità)
1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il Sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun Comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.
2. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo sia costituito dall'Assemblea degli elettori, i due rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati dall'Assemblea stessa, con voto limitato.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni.
4. Ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.
Articolo 83 (Competenze del Consiglio della Comunità)
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
a) Statuto dell'ente;
b) regolamento del Consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
f) atti di programmazione e di indirizzo;
g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei comuni membri.
3. Nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa, lo statuto della Comunità montana può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti.
Articolo 84 (Composizione della Giunta della Comunità)
1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto.
2. Le modalità di nomina della Giunta sono stabilite dallo statuto della Comunità montana.
3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta della Comunità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.
Articolo 85 (Competenze della Giunta della Comunità)
1. La Giunta della Comunità compie tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservino al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della presente legge e della l.r. 45/1995.
Articolo 86 (Presidente)
1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio stesso.
2. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione del Presidente tra i componenti del Consiglio.
3. Il Presidente firma gli atti non di competenza dei dirigenti e rappresenta legalmente la Comunità montana.
4. Un vicepresidente, eletto con la medesima procedura di cui al comma 1, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Articolo 87 (Incompatibilità e ineleggibilità)
1. Ai consiglieri delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e successive modificazioni.
2. Ai Presidenti e Vicepresidenti delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per il Sindaco ed il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995.
3. Ai membri della Giunta della Comunità montana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 4/1995.
Articolo 88 (Funzioni di derivazione regionale)
1. Le funzioni conferite dalla Regione ai comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai comuni in forma associata attraverso le Comunità montane.
Articolo 89 (Esercizio associato delle funzioni comunali)
1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.
2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:
a) gestione del personale;
b) gestione degli appalti;
c) sistema informativo territoriale;
d) polizia locale;
e) realizzazione e gestione degli acquedotti;
f) servizi scolastici;
g) servizi socio-assistenziali;
h) raccolta di rifiuti solidi urbani;
i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;
l) viabilità di rilievo intercomunale;
m) servizio di sgombero della neve;
n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;
o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;
p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;
r) servizi di protezione civile.
3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.
Articolo 90 (Ruolo della Regione)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la medesima procedura di cui all'articolo 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 89, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'articolo 91.
Articolo 91 (Ruolo dei comuni)
1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 90, il Comune delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Articolo 92 (Convenzioni)
1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i comuni e le Comunità montane interessate.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.
Articolo 93 (Delega temporanea di funzioni)
1. La Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.
Articolo 94 (Autonomia statutaria)
1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, per la cui approvazione si applicano le procedure di cui all'articolo 39, comma 2.
2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.
Articolo 95 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità)
1. Il funzionamento del Consiglio della Comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Articolo 96 (Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)
1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.
Articolo 97 (Uffici e personale)
1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.
2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.
3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i comuni, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 53.
Articolo 98 (Segretario)
1. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'articolo 8 del provvedimento legislativo n. 3016/X in data 11 marzo 1998 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del provvedimento legislativo n. 3016/X in data 11 marzo 1998 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta) si applicano anche alle Comunità montane.
Capo II Associazione dei comuni
Articolo 99 (Definizione)
1. Le Associazioni dei comuni sono organismi strumentali dei comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana.
2. Possono essere membri di un'Associazione di comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontaliera.
3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.
Articolo 100 (Organi)
1. Sono organi dell'Associazione dei comuni:
a) il Consiglio dei Sindaci;
b) il Presidente.
Articolo 101 (Consiglio dei Sindaci)
1. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della l.r. 45/1995 e che lo statuto non riservi al Presidente.
2. Spetta comunque al Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:
a) regolamenti;
b) bilancio preventivo;
c) rendiconto;
d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 119;
f) programma annuale di attività;
g) atti di programmazione e di indirizzo;
h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei comuni membri.
Articolo 102 (Sede)
1. L'Associazione dei comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei comuni membri.
Articolo 103 (Uffici e personale)
1. Segretario dell'Associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei comuni membri.
2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni membri.
Articolo 104 (Statuto)
1. Lo statuto, approvato dagli organi rappresentativi dei comuni facenti parte dell'Associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del Presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.
Capo III Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea
Articolo 105 (Definizione)
1. Il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.
2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).
Articolo 106 (Delega di funzioni)
1. La Regione ed i comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.
2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.
Articolo 107 (Organi)
1. Sono organi del BIM:
a) l'Assemblea, composta da un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti. Nei comuni nei quali l'organo rappresentativo sia costituito dall'Assemblea degli elettori, il rappresentante è eletto dall'Assemblea stessa;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
Articolo 108 (Norme di rinvio)
1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Comunità montane.
Capo IV Altre forme di collaborazione
Articolo 109 (Collaborazione nell'ambito del diritto privato)
1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.
2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.
Articolo 110 (Convenzioni)
1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 111 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Giunta regionale, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dall'organo rappresentativo del Comune entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.
8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. È fatta salva la disciplina di cui agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale approvata con provvedimento legislativo n. 2982/X in data 25 febbraio 1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
Capo V Disposizioni per l'area di Aosta
Articolo 112 (Funzioni)
1. Il Comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane.
Articolo 113 (Conseil de la plaine d'Aoste)
1. Il Comune di Aosta ed i comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre.
3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta dell'organo rappresentativo del Comune interessato.
Articolo 114 (Composizione)
1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta.
2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.
Articolo 115 (Costituzione e sede)
1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.
Articolo 116 (Attività del Conseil)
1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:
a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;
b) coordinamento dei piani di traffico comunali;
c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;
d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;
e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.
2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.
Articolo 117 (Personale)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.
2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.
Articolo 118 (Regolamento)
1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.
Titolo II Servizi
Articolo 119 (Servizi pubblici locali)
1. I comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge regionale.
3. I comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.
4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.
5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.
6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:
a) la durata del rapporto;
b) gli aspetti economici;
c) le caratteristiche dell'attività;
d) i criteri per lo svolgimento del servizio;
e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;
f) le forme di partecipazione dell'ente locale;
g) le eventuali funzioni amministrative connesse;
h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;
i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;
l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;
m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.
Articolo 120 (Aziende speciali)
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.
2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.
3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. L'ente locale:
a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) determina le finalità e gli indirizzi;
e) nomina e revoca gli amministratori;
f) verifica i risultati della gestione;
g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.
5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.
6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.
Articolo 121 (Istituzioni)
1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.
3. Ai fini della gestione, lo statuto può prevedere che l'istituzione abbia un proprio bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente locale, ed un proprio rendiconto.
Parte V Disposizioni finali e transitorie
Capo I Stato di attuazione della legge
Articolo 122 (Relazione al Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo II Adozione di statuti e di regolamenti comunali
Articolo 123 (Termini per l'adozione dello statuto)
1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.
3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del Consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.
4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla scelta della forma di rappresentanza diretta di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a).
Articolo 124 (Termine per l'adozione dei regolamenti)
1. I comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della presente legge.
Articolo 125 (Regolamento dell'Assemblea degli elettori)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 1, lett. b), in sede di prima attuazione della presente legge il Consiglio comunale adotta il regolamento provvisorio dell'Assemblea degli elettori entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'esito favorevole del referendum obbligatorio di cui all'articolo 20.
Articolo 126 (Potere sostitutivo)
1. Qualora i comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Capo III Revisione delle forme associative e degli enti strumentali
Articolo 127 (Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:
a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;
b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei comuni facenti parte dell'Associazione;
c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli articoli 109, 110 e 111.
2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i comuni e le Comunità montane interessate.
3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.
4. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 103, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'articolo 101, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.
Articolo 128 (Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.
Articolo 129 (Revisione del BIM)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge.
Articolo 130 (Organi delle Comunità montane)
1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi della Comunità montana previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.
2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle Comunità montane rimangono quelli fissati dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni.
Articolo 131 (Funzioni delle Comunità montane)
1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 130, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.
2. Fino al termine di cui al comma 1, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai comuni e dalla Regione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.
Articolo 132 (Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)
1. Gli organi della Comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro i termini di cui agli articoli 130 e 131.
Articolo 133 (Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 134 (Intervento sostitutivo)
1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 127, comma 1, 128, 129 e 130, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Capo IV Disposizioni transitorie in materia di controlli
Articolo 135 (Controllo sugli atti)
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 75, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.
Capo V Disposizioni abrogative
Articolo 136 (Abrogazioni)
1. La l.r. 91/1987 e la l.r. 16/1994 sono abrogate.
2. Gli articoli 29 e 30 della l.r. 46/1993 sono abrogati.
Gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994 sono abrogati.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Permettez-moi d'exprimer quelques considérations sur cette loi de réforme des collectivités locales. Tout d'abord pour remercier le rapporteur Bavastro et tous ceux qui sont intervenus au cours du débat lors de la discussion générale de ce projet de loi ainsi que les membres de la Ière et de la IIème Commission pour le travail accompli.
Il s'agit d'un projet de loi important qui, en application d'une compétence spécifique, achève le projet de réforme des collectivités locales commencé en 1993. Pour ce faire, nous avons constitué un groupe de travail auquel nous avons fourni des orientations; des choix politiques avaient été aussi exprimés afin que cette Commission technique puisse préparer une ébauche sur laquelle ouvrir un débat et une confrontation; ensuite il y a eu une concertation avec les collectivités locales. L'examen et l'approfondissement des Commissions ont permis de présenter aujourd'hui à votre attention un texte qui représente un équilibre entre les différentes options.
Il s'agit d'une loi cadre qui, en tant que telle, nécessite de mesures ultérieures d'application, de lois et de règlements, qui en définiront exactement la portée, mais il est deux idées clefs principes sur lesquelles cette loi cadre se base. Tout d'abord le renforcement de l'autonomie des collectivités locales ainsi que le renforcement ou la valorisation de la participation des citoyens; ensuite la réalisation du secteur unique de la fonction publique vu que l'on pourra effectuer le transfert de compétences nécessaires pour compléter cette réforme au moment où avec ce transfert de compétences nous pourrons transférer également le personnel. Il y aura une mobilité du personnel de la fonction publique, donc nous pourrons examiner d'une manière commune les problèmes de fonctionnement du secteur de la fonction publique.
Quels sont par ailleurs les principes de base de ce projet de loi? Ce matin les différentes interventions ont déjà mis en évidence ces mêmes principes, je me borne à les souligner. Tout d'abord la tentative de donner application aux principes de subsidiarité; la nécessité de redéfinir pouvoirs et compétences de la Région et des communes et par ce biais également, en tenant compte de la dimension de nos communes et de la nécessité d'une gestion commune des services publics, la définition des fonctions des communautés de montagne; une valorisation de la participation des collectivités locales aux processus décisionnels les concernant avec la constitution du Conseil des communautés locales; une proposition pour résoudre les problèmes de la commune d'Aoste, de sa présence et surtout du fait qu'il y a un tiers de la population valdôtaine qui y habite, en essayant de définir des procédures différentes concernant les rapports entre Aoste et les communes limitrophes et enfin l'introduction de formes de démocratie directe. Là je ne sais pas s'il faut partager ou s'il faut accepter les considérations des différents conseillers qui ont manifesté une peur - je ne sais pas sur la base de quelle considération - de ces formes de démocratie directe qui ne sont par ailleurs nullement imposées. Elles sont en effet laissées au libre choix et la loi prévoit un double choix: le choix des deux tiers d'un conseil municipal en fonction, en exercice, et ensuite l'approbation par référendum des électeurs de la commune. Il me semble que, en reprenant le titre du film "Qui a peur de Virginia Wolf", on peut se demander "Qui a peur de la démocratie", de l'expression la plus authentique et la plus immédiate de la démocratie. En tout cas, c'est remis au libre choix, et attention, Monsieur Chiarello, les raisons de cette possibilité sont les mêmes qui vous amènent à exprimer ces craintes quant au fonctionnement des assemblées municipales parce que nous nous rendons compte, surtout dans des communes de petites dimensions, que le rôle et les fonctions de ces conseils municipaux sont en train de perdre de leur importance. Je ne peux affirmer que ce soit la solution optimale, mais laissons ce choix aux personnes concernées, si elles le désirent. En tout cas, il n'y a pas d'imposition, et c'est l'élément que je voulais souligner, c'est une possibilité que nous offrons à ces différentes communes.
Il y a eu sur ce projet de loi une concertation, nous avons eu une confrontation serrée avec les représentants des collectivités locales, communes et communautés de montagne, et le texte qui est présenté au Conseil est un texte qui a été modifié au cours de cette confrontation et au cours de cette concertation de façon à considérer un peu toutes les différentes exigences qui ont été exprimées à ce sujet.
Il y a eu concertation, il y a eu donc une volonté de considérer ces différentes instances; il ne s'agit pas d'un point final, il s'agit de partir de cette réforme pour essayer de revitaliser le fonctionnement de nos collectivités locales. Et surtout nous avons essayé de sortir d'une impasse qui, depuis plusieurs années, bloque l'activité de nos collectivités locales. Ce sera un processus et la choix de la loi cadre nous permet de suivre l'évolution surtout des mentalités de façon à développer davantage ces formes communes de gestion des différents services et de valoriser ainsi une fonction, celle des communautés de montagne qui doivent exercer d'une façon communautaire ces mêmes services.
Le Conseiller Marco Viérin avait posé une question concernant l'article 119, en vérité il s'agit de l'article 120 concernant "le aziende speciali", et à savoir le 6ème alinéa de cet article 120. La signature des conventions collectives confiée à l'Agence pour les relations syndicales automatiquement implique-t-elle l'insertion de ces agences au sein du secteur unique de la fonction publique? La réponse est négative.
Ce n'est pas avec cette prévision qu'automatiquement ces agences feront partie du secteur unique de la fonction publique, vu que la signature par cette Agence des conventions collectives n'a pas automatiquement ces retombées. La signature tout dernièrement de l'accord pour les ouvriers forestiers en est la preuve évidente. Il s'agit donc tout simplement, puisque ces agences, "le aziende speciali", sont des organes des communes, d'établir - plutôt que les conventions collectives soient signées à Rome - qu'elles soient signées à Aoste par le biais de cette Agence régionale. Ce seront les différents syndics qui devront édicter les dispositions en vertu desquelles l'Agence, en tant qu'organe délégué de la communauté locale, pourvoira à la définition de ces mêmes conventions, mais il n'y a pas de ce fait automatiquement insertion de ces agences au sein du secteur de la fonction publique.
Président On passe à examiner la loi dans le nouveau texte de la Ière Commission.
On vote l'article 1er:
Présents: 29
Votants et favorables: 21
Abstenus: 8 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 2 il y a un amendement du Conseiller Dujany et deux amendements du Conseiller Florio, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento L'articolo 2 va così sostituito con:
1. "La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.
2. È riconosciuto alle comunità locali il diritto di regolamentare e amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge e sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. Le comunità locali, ordinate in comuni e comunità montane, sono autonome.
4. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
5. La comunità montana, ente intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
6. I comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. I comuni e le comunità montane sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge regionale.
Emendamenti - All'articolo 2, 2° comma, aggiungere dopo "comuni" e "comunità montane".
- All'articolo 2 i commi 3, 6 e 7 sono così sostituiti:
3. Le comunità locali, ordinate in comuni e comunità montane, sono autonome.
6. I comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. I comuni e le comunità montane sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge regionale."
La parole au Conseiller Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) Pour demander une très courte suspension.
Président Une petite suspension est accordée.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,39 alle ore 17,02.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Questi emendamenti, pur nella contestazione del metodo generale attuato nell'elaborazione di questa legge, vogliono unicamente tendere a fare un po' di chiarezza poiché se è vero, come qualcuno ha detto, Consigliere Perrin, che per questa legge bisogna dare la fiducia su chi verrà dopo di noi, è altrettanto vero che oggi siamo tenuti a votarla questa legge quindi, non delegherei troppo al futuro, nel senso che assegnare alla prossima legislatura una scatola chiusa di cui non si conoscono i contenuti ci preoccupa.
È vero che è una legge quadro, lo ha sempre ricordato il Consigliere Perrin, dico io indefinita, in quanto manca di una visione di insieme concreta che ne faccia seguito.
Cosa poi si possa dire dei comuni che addirittura non possono venire a gestire i compiti della Regione, e sotto questo profilo prendiamo atto dell'articolo 88, che dice che di norma le funzioni regionali vengono esercitate dalla comunità montana. Questo di per sé comprova come questo meccanismo sia totalmente privo di una logica di impostazione.
Il sistema spagnolo, che è più simile del nostro ad un sistema federale, ha per esempio fissato in questa materia il criterio della ricaduta dei servizi sulla comunità locale per stabilire a quali tipi di istituzione fare riferimento e con questo ha delineato un'idea guida, idea guida che è totalmente assente in questa proposta di legge.
Vorrei poi ancora evidenziare che il rafforzamento delle comunità locali e delle comunità montane non va certo nella direzione di individuare un livello intermedio parificabile alla provincia anzi, nelle comunità montane si individua uno strumento di rafforzamento politico dei singoli comuni che da soli non riescono ad affrontare un rapporto di confronto politico e dialettico con la Regione in virtù anche della loro dimensione.
L'emendamento proposto dell'articolo 2 - e il PDS lo sa bene - è in linea con quelli presentati dal collega Parisi e da me in I e II Commissione e con quelli presentati anche dalla collega Squarzino. Ricorderà il Segretario del PDS la riunione della I Commissione; era la prima volta in cinque anni che sentivamo apportare una proposta autonoma del Gruppo del PDS a cui simbolicamente potremmo assegnare la palma d'oro della subalternità politica nell'ambito della maggioranza. E qui staremo a vedere se questa forza propulsiva di cui parlava il PDS si è già esaurita in quel famoso lunedì oppure se questa forza propulsiva, così come è stato detto, ha dei segni di vita che escono dall'espressione di una mattinata. Vedremo fin dove meriterà questa palma d'oro, qui da noi sarebbe meglio parlare di grolla d'oro, il Gruppo del PDS.
Con questa norma si va solo a dare maggiore certezza di responsabilità ai diversi enti poiché - come ho già detto in mattinata - questa normativa non individua nessuna funzione di decentramento a favore degli enti locali, individua solo i futuri papabili soggetti che potrebbero un domani vedersi riconosciute delle funzioni delegate dalla Regione, ma evidentemente non si sa quali funzioni quindi, qui si tratta perlomeno di non creare un tessuto normativo che tenda a compromettere una futura vera riforma che questa legge delega ai due anni futuri. È per questo che si indica che le comunità montane, ordinate in comuni e comunità montane, sono autonome, che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e in quanto tale può essere titolare di deleghe da parte della Regione indipendentemente dalla comunità montana perché qui si impedisce con questa normativa, attraverso il meccanismo dell'articolo 88, di individuare il livello comunale come il livello idoneo per la gestione di funzioni regionali. E quindi, pur nella genericità del testo, si vuole comunque stabilire effettivamente quel principio di sussidiarietà che dovrà avere il legislatore della prossima legislatura per poi ripartire le funzioni concrete fra i vari enti locali.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Les amendements présentés par Monsieur Dujany et d'autres ont déjà été examinés au sein de la Ière Commission. En effet il s'agit d'une photocopie d'amendements qui avaient déjà été soumis par d'autres à l'attention de la même Commission, mais cela s'est passé il y a quelques jours. Or la politique étant un phénomène dynamique, depuis la présentation de ces amendements il y a eu un débat au sein de la même Commission et ce débat a donné comme résultat la présentation d'un nouveau texte concernant l'article 2, nouvelle formulation qui a été approuvée par la Commission et qui est soumise aujourd'hui à votre attention. De ce fait ces amendements sont à notre avis irrecevables et donc sur tous ces amendements, qui ne font que représenter un élément de discussion qui a déjà été examiné et dépassé, nous nous abstiendrons.
Président On vote l'amendement présenté par le Conseiller Dujany:
Présents: 29
Votants et favorables: 6
Abstenus: 23 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lanièce, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) Il nostro primo emendamento all'articolo 2, 2° comma, chiede venga inserito dopo la parola "comuni" e "comunità montane". Non ci sembra quest'emendamento modificativo della sostanza contenuta nell'articolo 2; ci sembra soltanto e semplicemente un richiamo quasi letterale a ciò che compare peraltro già in termini molto chiari sia al comma 3° che al comma 5° che al 6° che al 7°. Non è modificativo del contenuto delle parti successive della legge, non individua livelli diversi di governo, è semplicemente un completamento quasi semantico.
Illustro anche il secondo emendamento considerato che ci si riferisce ancora all'articolo 2. Al 3° comma ci sembrava più forte dal punto di vista politico l'affermazione che le comunità locali, ordinate in comuni e comunità montane, sono autonome perché ci sembra scontato che siano esse stesse forme associate così come è detto al 3° comma del testo base quindi, sosteniamo la migliore formulazione che appunto i comuni e le comunità montane sono autonome.
L'emendamento successivo, relativo al 6° comma, richiama anche l'autonomia impositiva e finanziaria, autonomia finanziaria che peraltro questa Regione ha già riconosciuto con appropriate leggi di riparto e volevamo ricondurre a queste comunità locali anche una sorta di autonomia impositiva che dovrà ovviamente essere attuata con leggi specifiche.
Infine all'ultimo comma, il 7°, ci sembra corretto sottolineare il principio di sussidiarietà che deve regolare le funzioni proprie di cui sono titolari sia i comuni che le comunità montane. Il tutto esercitato attraverso le leggi di delega regionali.
Président On vote les amendements présentés par le Conseiller Florio:
Présents: 31
Votants et favorables: 12
Abstenus: 19 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 2:
Présents: 32
Votants et favorables: 19
Abstenus: 13 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 3:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 4:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 5:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 6:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 7 il y a un amendement du Conseiller Dujany, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 7 è così sostituito:
"(Funzioni regionali e sovracomunali)"
1. La Regione, onde assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione repubblicana, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione allo Statuto speciale.
2. Con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regione individua le funzioni amministrative di interesse sovracomunale da attribuire alle comunità montane.
3. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale."
On vote l'amendement:
Présents: 33
Votants: 10
Favorables: 8
Contraires: 2
Abstenus: 23 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 7:
Présents: 31
Votants et favorables: 22
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 8:
Présents: 31
Votants et favorables: 22
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 9 il y a un amendement du Conseiller Dujany et un amendement du Conseiller Florio, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento All'articolo 9, il primo comma, è così sostituito:
1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del consiglio permanente degli enti locali di cui alla parte III, titolo I, è disposta l'attribuzione di dette funzioni ai comuni, o alle comunità montane quando esse, rispondendo al principio di economicità, di efficacia e sussidiarietà siano più opportunamente svolte dagli enti intermedi, ovvero mantenute in capo alla regione nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 7.
Emendamento All'articolo 9, il primo comma, è così sostituito:
1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del consiglio permanente degli enti locali di cui alla parte III, titolo I, è disposta l'attribuzione di dette funzioni ai comuni, o alle comunità montane quando esse, rispondendo al principio di economicità, efficacia e sussidiarietà siano più opportunamente svolte dagli enti intermedi, ovvero mantenute in capo alla regione nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 7.
On vote les amendements Dujany et Florio:
Présents: 32
Votants: 12
Favorables: 11
Contraires: 1
Abstenus: 20 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 9:
Présents: 32
Votants et favorables: 20
Abstenus: 12 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 10:
Présents: 32
Votants et favorables: 23
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 11 il y a un amendement du Conseiller Dujany et un amendement du Conseiller Florio, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento All'articolo 11, secondo comma, lettera a) dopo le parole "ai Comuni" aggiungere le parole "e alle Comunità montane".
Emendamento All'articolo 11, secondo comma, lettera a) dopo le parole "ai Comuni" aggiungere le parole "e alle Comunità montane".
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Mi pare che qui forse si è trattato di una semplice omissione perché nel secondo comma si dice: "con le delibere di cui al primo comma sono individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire ai comuni in conformità a quanto previsto dall'articolo 88". E l'articolo 88 è quello che indica che le funzioni conferite dalla Regione ai comuni sono di norma esercitate attraverso le comunità montane quindi, mi pare che dovrebbe rispondere alla logica di non tagliare fuori i comuni nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali e quindi di mettere sullo stesso piano i comuni e le comunità montane.
Volevo far presente che questa modifica è in stretta sintonia con quanto dispone l'articolo 10 che al 1° comma recita che con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai comuni e alle comunità montane. È vero, delega e trasferimento sono due aspetti diversi però, qui sembrerebbe impedire questa possibilità.
Président On vote les amendements Dujany et Florio:
Présents: 32
Votants: 13
Favorables: 11
Contraires: 2
Abstenus: 19 (Agnesod, Bavastro, Borre, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 11:
Présents: 32
Votants et favorables: 20
Abstenus: 12 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 12:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 13:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 14:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 15:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 16:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 17:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 18 il y a un amendement du Conseiller Chiarello et un amendement du Conseiller Marco Viérin, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento Articolo 18
Sono organi del comune:
a) il Consiglio comunale;
b) la Giunta comunale;
c) il Sindaco ed il Vicesindaco;
Emendamento All'articolo 18, abrogare la lettera a) "L'Assemblea degli Elettori"
On vote les amendements:
Présents: 29
Votants: 7
Favorables: 5
Contraires: 2
Abstenus: 22 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 18:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président Il y a un amendement du Conseiller Chiarello, dont je donne la lecture:
Emendamento Cancellare tutto il Capo II "Assemblea degli Elettori".
Président Il y a un amendement du Conseiller Marco Viérin, tel quel.
Emendamento Abrogare il Capo II "Assemblea degli Elettori"
On vote les amendements du Conseiller Viérin Marco et du Conseiller Chiarello:
Présents: 29
Votants: 9
Favorables: 6
Contraires: 3
Abstenus: 20 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président A l'article 19 il y a un amendement du Conseiller Florio, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 19, primo comma, il numero 500 è sostituito dal numero 300.
L'amendement est retiré.
On vote l'article 19:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 20:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 21:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 22:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 23:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 24 il y a un amendement du Président du Gouvernement, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro status giuridico, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale".
On vote l'article 24 dans le texte amendé:
Articolo 24 (Consiglio comunale)
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.
3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.
6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 25:
Présents: 30
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 6 (Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 26 il y a un amendement du Conseiller Chiarello, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 26
comma 2 cancellare
On vote l'amendement:
Présents: 30
Votants: 5
Favorables: 2
Contraires: 3
Abstenus: 25 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 26:
Présents: 32
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 8 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 27 il y a un amendement du Conseiller Chiarello, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 27
1. La Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori determinato secondo la legge 142/90.
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Speravo che almeno questo fosse accettato anche perché la legge n. 142 poteva essere anche cancellata, ma stabilisce dei requisiti in base agli abitanti dei comuni, stabilisce anche il numero minimo e massimo degli assessori.
Secondo me è una cosa che dato che è stata prevista anche negli altri comuni italiani e non ha dato delle controindicazioni, mi sembrava una cosa abbastanza logica da presentare.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Nous ne mettons pas en discussion le fait que l'on rapporte le nombre d'assesseurs sur la base de la dimension de la commune ou d'autres paramètres.
La raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter l'amendement présenté par Monsieur Chiarello c'est que plutôt que d'appliquer automatiquement la loi n° 142, nous préférons l'on attribuer à l'autonomie statutaire des conseils communaux la détermination du nombre d'assesseurs. Ce n'est pas le fait de devoir préciser et donc de devoir imposer le nombre d'une façon rigide; le choix est remis à l'autonomie statutaire de nos conseils qui, sur la base de cette compétence et de l'évaluation de leur situation, en décideront.
Président On vote l'amendement:
Présents: 32
Votants: 8
Favorables: 1
Contraires: 7
Abstenus: 24 (Agnesod, Aloisi, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Parisi, Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 27:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 28:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 29:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 30:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 31:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 32:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 33:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 34:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 35:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 36:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 37:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 38:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 39:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 40:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 41:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 42:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 43:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 44:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 45 il y a un amendement du Président du Gouvernement, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale".
On vote l'article 45 dans le texte amendé:
Articolo 45 (Referendum popolare)
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.
2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.
4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 46:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 47:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 48:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 49:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 50:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 51:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 52:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 53:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 54:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 55:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 56:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 57:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 58:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 59:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 60:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 61:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 62:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 63:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 64:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 65:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 66:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 67:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 68:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 69:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 70:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 71:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 72:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 73:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 74:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 75:
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 76 il y a un amendement du Président du Gouvernement, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 1 dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali".
On vote l'article 76 dans le texte amendé:
Articolo 76 (Controlli sugli organi)
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.
2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico.
3. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.
Présents: 31
Votants: 24
Favorables: 23
Contraires: 1
Abstenus: 7 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 77 il y a un amendement présenté par le Conseiller Dujany et un amendement présenté par le Conseiller Florio, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento Articolo 77
1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio delle funzioni sovracomunali, nonché...
2. Le Comunità montane sono soggetti di gestione delle funzioni e dei servizi sovracomunali.
3. Idem.
Emendamento L'articolo 77 è sostituito dal seguente:
1. Le Comunità Montane sono Enti Locali intermedi tra Comune e Regione e svolgono le funzioni e i servizi propri di area, definiti dalla legge regionale.
2. Le Comunità Montane svolgono inoltre servizi e funzioni comunali quando da questi sono all'uopo delegate.
3. Le Comunità Montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.
On vote l'amendement Dujany:
Présents: 29
Votants: 9
Favorables: 5
Contraires: 4
Abstenus: 20 (Agnesod, Bavastro, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement Florio:
Présents: 30
Votants: 5
Favorables: 3
Contraires: 2
Abstenus: 25 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Chiarello, Collé, Dujany, Ferraris, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 77:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 78:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 79:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 80:
Présents: 30
Votants e favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 81:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 82:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 83:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 84:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 85:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 86:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 87:
Présents: 30
Votants et favorables: 19
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président A l'article 88 il y a un amendement présenté par le Conseiller Dujany et un amendement présenté par le Conseiller Florio, dont je donne respectivement la lecture:
Emendamento L'articolo 88 è sostituito con:
Articolo 88
Funzioni proprie
1. Oltre a quelle proprie di cui al 3° comma dell'articolo 77 e di quelle della Regione non attribuibili ai Comuni, sono attribuite alle Comunità Montane le seguenti funzioni:
a) sistema informativo territoriale;
b) polizia locale;
c) raccolta rifiuti solidi urbani;
d) realizzazione e gestione di impianti di fognature e depurazione;
e) viabilità di rilievo intercomunale;
f) gestione dei sentieri e della viabilità montana;
g) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;
h) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
i) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale.
Emendamento L'articolo 88 è sostituito con:
Articolo 88
Funzioni proprie
1. Oltre a quelle proprie di cui al 3° comma dell'articolo 77 e di quelle della Regione con provvedimenti di settore, sono attribuite alle Comunità Montane le seguenti funzioni:
a) sistema informativo territoriale;
b) polizia locale;
c) raccolta rifiuti solidi urbani;
d) realizzazione e gestione di impianti di fognature e depurazione;
e) viabilità di rilievo intercomunale;
f) gestione dei sentieri e della viabilità montana;
g) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;
h) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
i) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale.
On vote les amendements:
Présents: 30
Votants: 10
Favorables: 8
Contraires: 2
Abstenus: 20 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'art 88:
Présents: 30
Votants et favorables: 20
Abstenus: 10 (Chiarello, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président A l'article 89 il y a deux amendements présentés par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:
Emendamenti - All'articolo 89, comma 2, sono soppresse le lettere c), d), h), i), l), n), o), p), q).
- Articolo 89, comma 2, ... sostituire la prima frase con "In particolare sono esercitate in forma associata le seguenti funzioni".
On vote l'amendement n° 8 du Conseiller Florio:
Présents: 31
Votants: 6
Favorables: 3
Contraires: 3
Abstenus: 25 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Chiarello, Collé, Dujany, Ferraris, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
On vote l'amendement n° 9 du Conseiller Florio:
Présents: 31
Votants: 6
Favorables: 3
Contraires: 3
Abstenus: 25 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Chenuil, Chiarello, Collé, Dujany, Ferraris, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 89:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président A l'article 90 il y a un amendement présenté par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 90, sostituire l'espressione "di cui all'articolo 89" con "non elencate all'articolo 89".
Président La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) Poiché l'emendamento è conseguente ai due precedenti presentati al 2° comma dell'articolo 89, non essendo questi stati votati, decade.
Président On vote l'article 90:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président A l'article 91 il y a un amendement présenté par le Président du Gouvernement, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:
"1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 90, il Consiglio comunale o l'Assemblea degli elettori deliberano l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale".
On vote l'article 91 dans le texte amendé:
Articolo 91 (Ruolo dei Comuni)
1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 90, il Consiglio comunale o l'Assemblea degli elettori deliberano l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 92:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 93:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 94:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 95:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 96:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 97:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 98:
Présents: 31
Votants et favorables: 20
Abstenus: 11 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Président On vote l'article 99:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 100:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 101:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 102:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 103:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 104:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 105:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 106:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 107:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 108:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 109:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 110:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 111 il y a un amendement du Conseiller Bavastro, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 9 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:
"9. È fatta salva la disciplina di cui agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)."
On vote l'article 111 dans le texte amendé:
Articolo 111 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Giunta regionale, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dall'organo rappresentativo del Comune entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.
8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. È fatta salva la disciplina di cui agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 112:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 113:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 114 il y a un amendement du Conseiller Viérin Marco, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 114 comma 1 è così sostituito:
"Il Conseil è costituito dai sindaci o dai vice sindaci dei comuni membri che ne nomina un suo coordinatore."
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Non ritiro l'emendamento, cari colleghi, anzi vorrei spiegarlo per l'ennesima volta, cosa che ho cercato di fare con i colleghi dell'Union Valdôtaine, ma hanno detto che ne avevano già parlato.
Ho sentito i sindaci dell'Union Valdôtaine e condividono la mia posizione, caro Joseph, purtroppo non sono qui a votare.
Quest'emendamento non è che in sostanza cambi le cose però, ha un significato diverso rispetto a quanto è espresso nella proposta di legge, dove al primo comma si dice, istituendo il "Conseil", di dare il compito di coordinatore in maniera definitiva al sindaco pro-tempore della città di Aosta.
Ho già detto in discussione generale che il territorio interessato da questo "Conseil" è costituito dall'ex territorio completo della proprietà Mont Emilius con Aosta compresa. Se dal punto di vista formale c'è alla guida di questo "Conseil" il sindaco di Aosta pro-tempore in senso definitivo, definito quindi dalla legge, mi sembra che abbia sempre più realtà la considerazione che Florio faceva stamattina che è l'area metropolitana sulla quale concordo per alcuni aspetti, ma non sul significato complessivo di area metropolitana anzi, ritengo che in Valle dobbiamo fare dei ragionamenti completamente opposti su alcune cose.
Quindi l'emendamento non richiede altro che il coordinatore dei sindaci facenti parte di questo territorio sia scelto fra di loro in senso democratico.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Le Conseil de la Plaine d'Aoste est composé par les communes d'Aoste, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre et Sarre. La finalité est de définir finalement un nouveau cadre des rapports entre la commune d'Aoste et les communes limitrophes. Nous ne pouvons en effet continuer à raisonner en termes d'esprit de clocher tout en considérant que la commune d'Aoste a presque 40000 habitants et que même les problèmes des communes avoisinantes découlent de la présence ou de la non réponse ou des difficultés de la part de la commune d'Aoste à fournir des solutions pour les services en vertu de sa fonction de centre de service infracommunal. L'article 114 n'attribue pas au syndic de la commune d'Aoste tous les pouvoirs; simplement en reconnaissant à juste titre le rôle, la fonction de la commune d'Aoste au sein de cette zone, lui confie les fonctions de coordonner ce Conseil. Le moment même où l'on devra prendre des décisions, je répète, si vous voulez le nom de toutes les communes, tous s'exprimeront au même texte et, donc il devra nécessairement y avoir concertation et collaboration; mais ne pas reconnaître au sein du Conseil les fonctions et le rôle de la ville d'Aoste c'est un peu de s'isoler d'un certain contexte et ne pas examiner la réalité des faits. C'est donc de ce point de vue que nous ne pouvons accepter cet amendement et par conséquent nous nous abstiendrons.
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Stamattina abbiamo parlato quasi tutti di democrazia. Io dico che, mentre nelle comunità montane, nonostante la proposta, si è andati prevedendo nella composizione del Consiglio oltre alla presenza del sindaco anche di un membro sia di maggioranza che di minoranza, qui si parla esclusivamente di sindaci e vice sindaci. Vorrei che il Presidente spiegasse la diversità di funzione di questo "Conseil" che, se secondo me, è un consiglio uguale alla comunità montana nel quale dovrebbe essere rappresentata anche la minoranza dei vari comuni, invece sono presenti solo il sindaco e il vice sindaco, cioè i rappresentanti degli stessi gruppi che hanno il governo dei comuni. Mi sembra che non ci sia una voce alternativa a quella.
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Il Presidente della Giunta forse non ha inteso bene cosa ho voluto dire. È un discorso che riteniamo che nella sostanza non crei delle modifiche però, è importante sotto l'aspetto formale, nel senso che richiamava anche il collega Chiarello perché andiamo a fare una sovrapposizione con il ruolo della comunità montana almeno in parte anche se non completamente perché i ruoli assegnati alla comunità montana sono diversi, sebbene molto collegati ad eventuali deleghe che potranno arrivare dai comuni, quindi rispetto alle varie comunità montane una potrà avere alcune deleghe ed altre no però, questo "Conseil" è visto come una seconda comunità montana con un territorio un po' diverso. Ha delle competenze diverse, collega Chiarello però, il fatto formale di dire a priori che è il sindaco di Aosta che coordina, va contro quelle che sono state le linee espresse dal Segretario dell'Union Valdôtain, Carlo Perrin, quando ha relazionato su questo disegno di legge.
Non vogliamo dire che cambiano notevolmente le cose perché non è vero, è sotto l'aspetto formale che non posso accettare questo discorso.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) La réponse au Conseiller Chiarello est dans la nature des fonctions et de l'activité de ce même Conseil; ce sont des fonctions et une activité de coordination et de gestion unitaire des services. C'est donc en vertu de ces fonctions et de cette activité que la présence est une présence exclusivement limitée aux syndics et aux vice-syndics. Si on avait accepté une composition différente, alors là il y aurait eu confusion avec les communautés de montagne d'appartenance des communes qui font partie du Conseil.
Président On vote l'amendement du Conseiller Viérin Marco:
Présents: 31
Votants: 13
Favorables: 7
Contraires: 6
Abstenus: 18 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 114:
Présents: 31
Votants: 23
Favorables: 22
Contraires: 1
Abstenus: 8 (Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Riccarand, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 115:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 116:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 117:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 118:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 119:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 120:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 121:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 122:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 123:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 124:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 125:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 126:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 127:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 128:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 129:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 130:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 131:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 132:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 133:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 134:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 135:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 136:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président La parole au Conseiller Florio pour déclaration d'intention.
Florio (PVA-cU) Abbiamo seriamente partecipato sin dall'inizio all'elaborazione e alla valutazione di questo disegno di legge. Abbiamo cercato di inserire all'interno del testo originale tutta una serie di nostre valutazioni, considerazioni e proposte. Altri hanno deciso che non era possibile per noi partecipare alla definizione del testo definitivo. Ce ne dispiace, abbiamo voluto riconfermare qui oggi parte della nostra posizione sul tema del sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, nulla è stato accolto, neppure quello che sintatticamente e letteralmente poteva essere reso accoglibile, di conseguenza non voteremo il disegno di legge e ci asterremo.
Président La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) Rifacendomi a quanto dichiarato durante la discussione generale, senza ovviamente più ripetermi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo pur non nascondendo qualche perplessità su alcuni punti della legge, ma augurandomi che i prossimi amministratori possano avere il tempo di verificare gli effetti che produrrà l'applicazione di questa legge che riguarda gli enti locali, comuni e comunità montane e che eventualmente dovrà portare o potrà portare alle dovute modifiche di concerto con gli enti stessi al fine di meglio tutti operare nell'interesse della collettività valdostana.
Président La parole au Conseiller Lanivi.
Lanivi (Aut) Più che una dichiarazione di voto esclusiva o solo puntata su questo disegno di legge, la dichiarazione che faccio a nome del Gruppo degli Autonomisti si riferisce alla serie di interventi che in maniera affannata ci è stata sottoposta a tappe forzate in queste ultime tornate di riunioni di Consiglio regionale.
È un epilogo scontato che così dovesse essere è stato scritto l'anno scorso a luglio quando, di fronte - e questo lo avevamo motivato in questo Consiglio - a quello che pensavamo come esigenza della Valle, e ne siamo ancora più convinti oggi proprio per ciò che è avvenuto da quella data, fu presa quella scelta. Questa conclusione, ripeto, è obbligata proprio per quella scelta che era di questo tipo. Di fronte a certi cambiamenti la Valle d'Aosta doveva ripensare al suo futuro e quindi alle nuove esigenze che per mantenere l'autonomia della Valle politicamente dovevano essere pensate in vista del futuro.
È stato scelto da alcuni, e certamente non vogliamo entrare nei motivi che hanno determinato quella scelta, per alcuni la scelta è stata quella di continuare una politica così come se nulla fosse successo. Abbiamo manifestato la serietà delle nostre proposte abbandonando i pochi posti di potere che avevamo, altri hanno pensato più a queste prossime elezioni e ad ottenerne il massimo vantaggio da posizioni di potere.
La legislazione di quest'ultima fase risponde a questa logica, cioè un compromesso, come un relatore ha detto stamani riferendosi a questa legge, ma il compromesso è più vasto, ogni componente politica può andare alle elezioni dicendo di aver colto in qualche maniera una vittoria avendo fatto approvare da questo Consiglio una legge e così il piano energetico, il PTP, legge urbanistica, autonomie in Valle d'Aosta.
Di per sé sono provvedimenti frutto di compromessi all'interno, ma il compromesso è anche sui pacchetti da portare in questo Consiglio sapendo benissimo che la prossima legislatura sarà chiamata a revisioni profonde di provvedimenti che hanno il loro limite proprio perché sono stati considerati dentro questa logica piuttosto che riferiti ai bisogni reali della Valle. Questa è la logica che sottintende a questi provvedimenti.
Rispetto a questi provvedimenti il Gruppo degli Autonomisti penso che abbia scelto la linea di non opporre una posizione di contrapposizione rigida quanto quella di non entrare nei meriti, ma di criticare l'impalcatura politica che sta dietro a questa procedura che ha determinato questi provvedimenti. Questa è la spiegazione della nostra posizione che non è solo in vista di queste elezioni, ma anche per il seguito.
I punti fermi della nostra proposta politica stanno in una scelta di fondo: la Valle ha bisogno di ripensare e rafforzare la sua autonomia in un mondo che è cambiato e, di fronte al bivio di diventare più o meno area periferica di sistemi decadenti, pensiamo che sia giusto che le energie disponibili in Valle si adoperino per affrontare problemi non facili rispetto ai quali non abbiamo certamente la presunzione di essere i soli capaci di operare, né di avere la forza da soli di operare in senso positivo.
Rispetto al disegno di legge sulle autonomie locali, così come per gli altri è fuori di dubbio che questo non rappresenta un compromesso che indichi il superamento che unisce posizioni diversificate, è compromesso banale, proprio brutale, quel tot in più o in meno che può non disturbare eccessivamente il compagno di viaggio quindi, nascono disegni di legge improntati ad un vizio di fondo, quello cioè di non avere una logica o di non avere ben chiarite delle scelte fondamentali. Lo abbiamo visto ieri a proposito della famiglia, lo vediamo oggi a proposito del sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.
Due piccolissimi riferimenti. I principi di federalismo e di sussidiarietà non hanno senso se non sono interpretati per quello che sono, ovvero punto di partenza dall'uomo e non da un vertice che prepara gabbie o gabbiette dentro le quali devono sistemarsi gli uomini. A questo punto vorrei spendere due parole di riconoscimento a un valore che non può essere considerato in negativo, ma in positivo, mi riferisco all'individualismo considerato come dato negativo, ma questo è la forza e la ricchezza della Valle. Per fortuna che c'è quest'individualismo, per fortuna che anche se in fase di riduzione c'è gente che ha la presunzione e l'orgoglio di essere diversa di non essere appiattita. Questo può essere anche chiamato individualismo, ma è un sano individualismo che vuol dire riconoscimento della personalità di ognuno. Certo, se questo individualismo è esasperato, può avere dei contraccolpi anche negativi, ma viva un individualismo con certe conseguenze negative rispetto al piattume e all'appiattimento verso i quali grossi centri di potere agiscono per piallare anche questa piccola comunità. È da qui che bisogna partire per il sistema delle autonomie in Valle, non è un problema di un'organizzazione tecnico-burocratica razionale. Avrebbe dovuto tendere "in primis" alla salvaguardia del valore più profondo di questa Comunità che è proprio il senso di libertà e di individualità di ogni singolo cittadino.
Ci sono dei discorsi molto belli, anche ideologicamente sostenibili, apparentemente affascinanti, ma che in definitiva nascondono solo pratiche di soffocamento del singolo, di spostamento del potere decisionale del singolo ad altri luoghi, dove persone più sapienti e più forti possono decidere per altre. Questo a mio modesto avviso è un punto di riferimento su cui costruire, cioè guardare la piramide non dal vertice della piramide in termini organizzativi di tutta la comunità, ma dall'esigenza della persona che è, ripeto, valore e ricchezza fondamentale di questa Comunità.
Ecco perché abbiamo assunto questi atteggiamenti e diamo questo giudizio. Credo che i fatti ci daranno ragione perché non è incollando insieme dei pezzi non compatibili fra di loro o cercando delle mediazioni tattiche senza prospettive che offriamo garanzie o meglio possibilità o speranze per il futuro della Valle.
Président La parole au Conseiller Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Anch'io vorrei fare una breve dichiarazione di voto a favore della legge.
Da alcuni è stato considerato in modo critico, penso all'ultimo intervento del Consigliere Lanivi, il fatto che sia stato esplicitato che questa legge rappresenta un compromesso. Credo che questo sia un dato evidente, così come è evidente che i compromessi caratterizzano le alleanze di coalizione. Si tratta di vedere la qualità del compromesso e credo che quanto è previsto in questa legge consenta di non portare appiattumi e appiattimenti. A me non convincono queste posizioni che vedono all'esterno della Regione il regno del male e dell'appiattimento e all'interno della Regione il regno del bene. Queste visioni sono un po' manichee e rischiano di essere anche un po' komeiniste.
Se poi si va a vedere nella pratica di chi fa queste affermazioni, vediamo che da affermazioni che intendono dare delle visioni ampie si cade in pratiche che sono in contraddizione con queste posizioni. Per venire alle cose degli ultimi giorni, ieri e oggi, abbiamo da una parte un'esaltazione dell'individuo, dell'individualismo, pure in senso buono - d'altronde che la società debba fare riferimento alla persona e all'individuo credo sia un dato incontestabile -, e dall'altra parte lo stesso raggruppamento politico che porta avanti queste teorie ieri ci ha fatto un'illustrazione di una posizione politica ben diversa, laddove la famiglia aveva un ruolo che andava oltre quello dell'individuo e si configurava come un vero e proprio corpo all'interno della società. Qui mi pare che le visioni per certi versi confliggano: prevale la famiglia o prevale l'individuo?
Ma se andiamo a vedere anche le questioni che ci riguardano da vicino e veniamo alla discussione di oggi, mi pare che oggi - a parte alcune affermazioni di cattivo gusto del Consigliere Dujany in apertura della votazione che restituisco al mittente - questo senso di novità e di cambiamento si sia ridotto nella pratica a recuperare emendamenti proposti precedentemente in Commissione da un'altra forza politica. Non ho visto insomma quest'originalità che viene sempre invocata nei rari interventi, bisogna dire, e quindi penso particolarmente pensati del Consigliere Lanivi; non ho visto nella discussione che si è fatta sulla legge emergere dei contenuti differenti a quelli che poi in questa legge noi andremo a votare.
Credo che questa maggioranza si sia caratterizzata per una capacità di portare a termine un programma, forse ha fatto anche qualcosa di più, qualcosa lo ha fatto forse anche in fretta negli ultimi giorni, ma credo che sarà ricordata per le cose che ha fatto e non quelle che ha lasciato per strada. Questo provvedimento degli enti locali è stato un elemento di discussione e di dibattito, ma alla fine su questo tema credo si sia stati in grado di giungere ad una soluzione unitaria ed è questo il segno di una stabilità, di una capacità di affrontare i problemi, di una visione che non si chiude sull'immediato, ma che apre delle prospettive per il futuro, in un futuro che non vediamo chiuso all'interno dei confini di questa Valle.
Vediamo piuttosto una Valle che si mette in collegamento con l'esterno e con il mondo che la circonda senza demonizzarlo sapendo che ci sono cose positive e cose negative pertanto, credo che questa maggioranza abbia svolto un ruolo che si concluderà questa sera anche con l'adozione di quest'ultimo atto e abbia dimostrato di possedere, pur con dei limiti in qualche modo collegati a ogni tipo di maggioranza, un grado di coesione che molti non avrebbero all'inizio pensato che avrebbe saputo mantenere fino a questa sera. Ovviamente il voto sarà positivo sulla legge in discussione.
Président La parole au Conseiller Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) L'Union Valdôtaine évidemment votera ce projet de loi qui peut plaire entièrement ou plaire un peu moins, mais qui représente un énorme pas de l'avant par rapport au passé.
Nous nous sommes toujours dit favorables à la plus ample décentralisation possible; à travers ce projet de loi qu'aujourd'hui le Conseil va voter, nous allons dans cette direction même si des parties, je ne dis pas négatives, mais non parfaites, peuvent encore y être. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter la clé de lecture que l'ami Lanivi donne de ce projet de loi. C'est une loi qui ne va pas contre l'individu, qui ne va pas contre l'homme, mais qui le valorise dans ses instances naturelles. Je ne voudrais pas rappeler un illustre compatriote torniolain Gal, qui a écrit "L'homme individuel et social", parce que l'homme est un être individuel, mais il est aussi un être social.
Or, cet être social s'organise en société, une fois c'était le village, c'était la commune, c'était une communauté plus vaste qui était le Pays d'Aoste, ce Pays intra-montagnes.
Je crois qu'à travers ce projet de loi nous valorisons énormément l'action de cet homme individuel dans sa société naturelle qui est la commune et dans une juste vision du principe fédéraliste et de subsidiarité justement le projet transfère les compétences à l'organe de base où agit l'homme qui est la commune. La commune après se servira, en l'association avec d'autres communes, d'un niveau plus élevé qui est la communauté de montagne.
Nous croyons à travers le vote favorable à ce projet de loi de faire faire un pas de l'avant à la Communauté valdôtaine. L'avenir nous dira que nous avons raison d'aller dans cette direction même s'il est peut-être nécessaire corriger certains contenus de ce projet, mais c'est uniquement à travers l'expérimentation que nous pourrons voir s'il y a en réalité des parties négatives ou si le projet en tel qu'il a été bâti est entièrement positif.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents: 33
Votants: 21
Favorables: 20
Contraires: 1
Abstenus: 12 (Aloisi, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve