Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29
Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.
Bollettino ufficiale: n. 53 del 27 dicembre 2006
Progetto di legge: DL 125
Numero di articoli: 36
Numero di allegati e/o tabelle: NO
Classificazione:
- AGRICOLTURA - Agriturismo
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Art. 19, comma 2)
- Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 (Art. 10; art. 12, comma 1, lettere a) e b); all'art. 26, comma 2, le parole: ", ed è condizione per il rilascio dell'autorizzaziomne comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articololo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.)
- Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Art. 3, comma 6; all'art. 5, comma 2, le parole: "con proprio provvedimento" sono soppresse; art. 21; all'art. 25, comma 3, le parole: ", costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1," sono soppresse)
- Legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 (art., comma 1, lettera dbis); art. 7, comma 12; art. 19, comma 4; all'art. 22, comma 1, le parole: ", per quanto rigurda le iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), b), d) e dbis,"sono soppresse )
- Legge regionale 14 novembre 2016, n. 19 (art. 17, comma 1, le parole: "non inferiore a 2 per cento su base annua," sono abrogate)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15
- Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21
- Legge regionale 30 marzo 2015, n. 6
- Legge regionale 8 maggio 2015, n. 11
- Legge regionale 3 agosto 2015, n. 16
- Legge regionale 14 novembre 2016, n. 19
- Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23
- Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8
- Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12
Note:
L'art. 35, comma 5, prevede una disposizione transitoria ai sensi della quale le norme abrogate restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.