Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21

Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Bollettino ufficiale: n. 35 del 21 agosto 2012

Progetto di legge: DL 194

Numero di articoli: 18

Numero di allegati e/o tabelle: NO

Classificazione:

  • ACQUE - Acque pubbliche
  • AGRICOLTURA - Agriturismo

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

  • Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Art. 3, comma 6; all'art. 5, comma 2, le parole: "con proprio provvedimento" sono soppresse; art. 21; all'art. 25, comma 3, le parole: ", costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1," sono soppresse)

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Note:

Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è, dall'art. 1 della L.R. 21/2012, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014.