Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 18 du 6 mars 2002

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 18 DEL 6 MARZO 2002.

(Ed. Straordinaria del 02.05.2002 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

Casa da giuoco - Regione Valle d'Aosta - Costituzione di una s.p.a. per la gestione della Casa da giuoco di Saint-Vincent - Dedotta violazione del divieto, sanzionato penalmente, di istituzione di case da giuoco, con conseguente invasione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento penale e di deroghe ai divieti posti dalle leggi penali.

- Legge Regionale Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36.

- Costituzione, art. 117.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 legalmente domiciliato;

Contro la Regione Valle D'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36, concernente "Costituzione di una societa' per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 2001 e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001.

F a t t o

Con la legge regionale indicata in epigrafe la Regione Valle d'Aosta ha disposto la costituzione di una societa' per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, attualmente in gestione straordinaria dal 1994 ai sensi della legge regionale n. 88 del 21 dicembre 1993.

Tale legge stabilisce, in particolare:

a) che la costituenda societa', denominata "Casino' de la Vallee", il cui statuto sara' approvato dal Consiglio regionale, sia a totale capitale pubblico (per il 99 sottoscritto dalla Regione e per la restante parte da Comuni della Regione stessa);

b) definisce l'oggetto sociale che, oltre alla gestione della casa da gioco, e' costituito - tra gli altri - dalla realizzazione, nell'interesse pubblico, dello sviluppo dell'indotto economico, turistico ed occupazionale, compresa la qualificazione professionale del personale dipendente;

c) fissa in 5 milioni di euro il capitale sociale;

d) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, 4 dei quali nominati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, "e in deroga a quanto

previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997 n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale)";

e) detta disposizioni per la costituzione del collegio sindacale, per l'emanazione della disciplina per i rapporti tra la societa' e la Regione Autonoma e per la salvaguardia del personale dipendente, cui viene garantito il mantenimento del trattamento normativo ed economico in godimento.

Per una breve ricostruzione dei termini storico-giuridici dell'argomento, va sin d'ora ricordato che l'apertura della Casa da gioco di Saint-Vincent risale ad un decreto del presidente della giunta regionale del 19 luglio 1947 sicuramente illegittimo (cosi' Corte cost.le, sent. 6/23 maggio 1985 n. 152), anche se successivamente i provvedimenti legislativi statali recanti contributi alla Valle D'Aosta hanno comportato, in deroga agli artt. 718-722 del codice penale, il riconoscimento della non punibilita' della tenuta della Casa da gioco (i cui proventi figuravano inclusi nei bilanci regionali). E ad analogo risultato conduceva l'art. 2 della legge n. 1065/1971 allorche' disponeva che la Regione stessa provvedesse al suo fabbisogno finanziario con le entrate costituite altresi' "da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni e appalti", al cui riguardo i lavori preparatori chiarivano come con quest'ultima espressione si intendesse fare riferimento proprio alle entrate derivanti dagli utili della casa da gioco: i quali dunque non possono costituire nello stesso tempo prodotto o profitto di reato e insieme entrate di diritto pubblico (cfr. Corte cost.le, sentt. 152/1985 e 291/2001).

Da ultimo, pare il caso di rammentare che in passato la gestione del Casino' era stata sempre affidata alla societa' SITAV (Societa' Incremento Turistico Alberghiero Valdostano) fino al 1993 quando, a seguito del ricorso al giudice amministrativo da parte di una societa' esclusa dalla gara di rinnovo della concessione e in attesa della definizione di tale contenzioso, la Regione e' addivenuta dapprima a proroghe della gestione in atto e poi all'approvazione della legge regionale n. 55 del 21 dicembre 1993, con cui veniva istituita la gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco, mediante un commissariamento che dovrebbe avere termine entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge regionale indicata in epigrafe.

Tanto premesso in fatto, avverso tale legge regionale il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, per i seguenti

M o t i v i

1. - Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Con le gia' richiamate decisioni nn. 152 del 1985 e 291 del 2001 codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare come, pur in presenza del non irragionevole divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo posto dagli artt. 718 e segg. del codice penale, talune norme di leggi statali succedutesi nel tempo a proposito di specifiche situazioni hanno prodotto un effetto derogatorio di tale divieto, conferendo di volta in volta al Ministro dell'interno la facolta' (meramente amministrativa e non integrante delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) di consentire l'apertura di case da gioco in determinate localita' ed in relazione a particolari ragioni giustificative: tale effetto derogatorio, che esclude la rilevanza penale dell'attivita' esercitata nelle case da gioco autorizzate, si connette ad esigenze economico-finanziarie e di gestione del settore turistico presso alcune localita', la cui valutazione risulta comunque indefettibilmente rimessa alla discrezionalita' del legislatore statale.

A riprova di cio', le sentenze sopra citate, nell'evidenziare una sostanziale disorganicita' della subiecta materia, non hanno mancato di indicare la necessita' di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, "precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonche' i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate".

Tale ultima indicazione nel senso della competenza primaria della legislazione statale trova ora conferma - sia pure implicita - nella rubricata disposizione del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione il quale, nel confermare la competenza esclusiva dello Stato quanto all'"ordinamento penale", riserva evidentemente a quella stessa competenza anche la esclusivita' nella individuazione delle ipotesi di eventuale deroga alle norme penali generali nonche' delle forme e modalita' di regolamentazione delle deroghe medesime.

Di qui l'illegittimita' radicale della legge regionale valdostana dedotta nel presente giudizio, siccome interamente volta a regolare e disciplinare fin nel dettaglio il funzionamento di una casa da gioco, in deroga ai divieti posti dalla legge penale generale e in contrasto con le competenze riservate in via esclusiva alla legge statale.

2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In ogni caso, ed in via piu' specifica, occorre osservare che anche la formulazione dell'art. 6 della legge regionale di cui in epigrafe si pone in aperto contrasto con le competenze esclusive riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza dal nuovo art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

Siffatto art. 6, infatti, prevede che quattro dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della costituenda S.p.a. Casino' de la Vallee vengano designati dalla giunta regionale "in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997 n. 11", in tal modo vanificando il richiamo contenuto nella normativa derogata relativo alla doverosa applicazione della legislazione statale sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di

altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale (v. in particolare l.s. 19 marzo 1990 n. 55).

E che tale previsione integri l'illegittimita' costituzionale cosi' come sopra delineata e' confermato dal testo del successivo art. 7 della denunciata legge regionale, il quale, nel disciplinare la composizione di altro organo societario (collegio sindacale), stavolta invece ritiene espressamente applicabili le "ipotesi di esclusione e di incompatibilita' di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale, 11/1997": proprio quelle ipotesi, cioe', che a proposito della designazione dei consiglieri di amministrazione, vengono invece escluse mediante l'illegittima previsione derogatoria di cui al precedente art. 6.

P. Q. M.

Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addi' 22 febbraio 2002

Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo