Objet du Conseil n. 438 du 12 janvier 1994 - Verbale
OGGETTO N. 438/X - APPLICAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE PER L'ANNO 1994 AGLI ENTI GESTORI DI ASILINIDO IN APPLICAZIONE DELLA L. R. 9 GENNAIO 1986, N. 3.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY, che presenta emendamenti.
Intervengono i Consiglieri TIBALDI (che presenta un emendamento) e MARGUERETTAZ.
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Si dà atto che, dalle ore 12,09, presiede il Vicepresidente ALOISI.
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Interviene il Consigliere Secondina SQUARZINO.
Replica l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY.
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Si dà atto che, dalle ore 12,27, presiede il Presidente STEVENIN.
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Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri TIBALDI (voto contrario del gruppo della Lega Nord) e MARGUERETTAZ (astensione del gruppo della Democrazia Cristiana).
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3, recante "Nuove norme sugli asili-nido" e, in particolare, l'articolo 36 il quale prevede che il piano annuale di riparto del fínanziamento agli Enti gestori di asili-nido sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
Visti i programmi per l'anno 1994 formulati, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 35 della predetta legge regionale, dai Comuni di Aosta, Châtillon, Pont-Saint-Martin e dal Consorzio per l'asilo-nido di Nus, nonché la documentazione ad essi allegata, dimostrativa degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini frequentanti i rispettivi asili-nido, delle quantità del personale impiegato con le relative qualifiche;
Visto anche l'articolo 37 della citata legge regionale il quale prevede che la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio (asilo-nido) è stabilita dal Consiglio regionale, sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, contestualmente all'approvazione del piano annuale di cui all'articolo 36;
Sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta nonché gli Enti gestori degli asili-nido i quali hanno concordato l'adozione dei criteri di seguito riportati;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Approvati gli emendamenti dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY;
Respinto l'emendamento del Consigliere TIBALDI;
Con voti favorevoli: ventitrè e voti contrari: due (presenti: trenta; votanti: venticinque; astenuti: cinque, i Consiglieri CHIARELLO, COLLE', LANIECE, MARGUERETTAZ e VIERIN Marco);
DELIBERA
1) di approvare il sottoriportato piano di riparto dei finanziamentí per l'anno 1994 da assegnare agli Enti gestori di asili-nido ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:
CONSORZIO O COMUNE SPESE DI GESTIONE SPESE IN C/CAPITALE
AOSTA - Via Brocherel 790.000.000
AOSTA - Viale Europa 810.000.000
AOSTA - M. Berra 940.000.000 80.000.000
AOSTA - Via Roma 720.000.000
CHATILLON 650.000.000 20.000.000
NUS 640.000.000 20.000.000
PONT-SAINT-MARTIN 660.000.000 20.000.000
TOTALI 5.210.000.000 140.000.000
2) di dare atto che la relativa spesa ammontante a complessive lire 5.350.000.000 (cinquemiliarditrecentocinquantamilioni) graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994:
- n. 58420: Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di asili-nido;
- n. 58480: Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido;
3) di stabilire che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati agli Enti interessati provveda la Giunta regionale ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;
4) di fissare, come seguono, i criteri da applicare dagli Enti gestori, a decorrere dal 1° febbraio 1994, per la composizione di una quota mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci per partecipare alle spese di frequenza di ogni bambino iscritto all'asilo-nido, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:
A) la quota mensile è determinata in base al reddito complessivo dei genitori o di chi ne fa le veci secondo gli scaglioni di reddito di cui all'allegata tabella A, con esenzione temporanea per casi sociali eccezionali documentati dai servizi sociali;
B) il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria dei singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci;
C) i singoli redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono quelli, desumibili al mese di gennaio 1994, in base alla dichiarazione dei redditi (mod. 740, mod. 101, mod. 201, ecc.) presentata l'anno precedente, ovvero, in alternativa a questa, in base all'ultima busta paga percepita e rapportata all'anno intero, ovvero, in mancanza di questa, in base ad una autodichiarazione sull'ammontare presunto del proprio reddito, per l'anno 1994, effettuata dagli interessati con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
D) i redditi dei genitori o di chi ne fa le veci sono così determinati:
a) redditi imponibili ai fini IRPEF lordi (si considerano, ad esempio, gli importi indicati al rigo N1 -"reddito complessivo"- del mod. 740/93 ovvero al punto 5 del mod. 101/93, ovvero al punto 5 del mod. 201/93), al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, dell'imposta locale sui redditi (ILOR) e delle spese sostenute per cure mediche;
b) redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva;
c) i redditi da lavoro dipendente o da pensione sono conteggiati nella misura del 70%;
E) dal reddito complessivo viene detratta la somma di lire 2.000.000 per ogni figlio a carico oltre al primo;
F) nel caso in cui due o più bambini dello stesso nucleo familiare siano iscritti al medesimo asilo-nido, per ogni bambino iscritto oltre al primo la quota mensile è ridotta del 50%;
G) per i monoredditi compresi nello scaglione di reddito da lire 15.000.001 a lire 20.000.000 di cui all'allegata tabella A la quota mensile è ridotta del 50%;
H) nel caso di malattia o d'infortunio che non consenta ad un bambino la frequenza all'asilonido per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi (pre-festivi e festivi compresi), la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa la veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di assenza;
la malattia e l'infortunio, per dar luogo alla riduzione della retta mensile come sopra esposto, devono essere comprovati da certificato medico attestante la natura degli stessi;
i giorni non consecutivi di malattia o di infortunio la cui somma complessiva sia superiore a sette giorni in un mese non danno comunque luogo alla riduzione della retta per quel mese;
I) nel caso di chiusura temporanea di un asilo-nido, disposta dall'ente gestore per consentire la fruizione dei congedi ordinari al personale e l'ordinaria manutenzione degli stabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3/1986, la retta mensile a carico dei genitori o di chi ne fa le veci è diminuita in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;
L) per i bambini portatori di handicap la retta mensile è costituita dalla sommatoria di una quota fissa pari al 50% della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, e di una quota pari a 1/22 (unventiduesimo) dell'importo della retta intera medesima per ogni giorno di effettiva presenza successivo all'undicesimo;
M) onde consentire la fruizione delle ferie ai genitori dei bambini o a chi ne fa le veci è riconosciuta la possibilità, per un mese all'anno, di beneficiare della riduzione del 50% della retta mensile per quel mese;
5) di autorizzare, in via sperimentale, per soddisfare le esigenze dei cittadini, gli enti gestori di asili-nido ad accettare, a decorrere dal 1° gennaio 1994, iscrizioni di bambini a tempo parziale ("part-time") alle seguenti condizioni:
- per ogni asilo-nido il numero dei posti destinati a tempo parziale non sia superiore al doppio del 25% del numero totale dei posti di quell'asilo-nido;
- il tempo parziale del mattino comprenda il pasto di mezzogiorno mentre il tempo parziale del pomeriggio non lo comprenda;
- per ogni iscritto al tempo parziale del mattino è opportuno che corrisponda un iscritto al tempo parziale del pomeriggio, senza periodi di compresenza dei due iscritti;
- la retta mensile corrisponda al 60% della retta intera, determinata secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, per gli iscritti al tempo parziale del mattino e corrisponda al 40% della retta intera, per gli iscritti al tempo parziale del pomeriggio;
- l'adozione del tempo parziale non pregiudichi il regolare andamento del servizio di asilonido;
- l'adozione del tempo parziale non comporti maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- il tempo parziale si svolga nel rispetto delle norme della legge regionale n. 3/1986 e di quanto previsto dalla presente deliberazione;
6) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale l'approvazione di maggiori spese derivanti dall'eventuale pagamento dell'I.V.A. per la gestione in convenzione degli asili-nido di Aosta, Viale Europa, Via Roma e M. Berra e dall'eventuale sostituzione di personale assente, durante l'anno 1994;
7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettere b), f) ed i) del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40.
TABELLA A
CONTRIBUZIONE MENSILE A CARICO DEI GENITORI
O CHI NE FA LE VECI
LIMITI DI REDDITO ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE
fino a L. 15.000.000 L. 110.000
da L. 15.000.001 a L. 20.000.000 L. 187.000
da L. 20.000.001 a L. 22.000.000 L. 220.000
da L. 22.000.001 a L. 24.000.000 L. 253.000
da L. 24.000.001 a L. 26.000.000 L. 286.000
da L. 26.000.001 a L. 28.000.000 L. 330.000
da L. 28.000.001 a L. 30.000.000 L. 374.000
da L. 30.000.001 a L. 33.000.000 L. 429.000
da L. 33.000.001 a L. 36.000.000 L. 484.000
da L. 36.000.001 a L. 39.000.000 L. 550.000
da L. 39.000.001 a L. 42.000.000 L. 616.000
da L. 42.000.001 a L. 46.000.000 L. 693.000
da L. 46.000.001 a L. 50.000.000 L. 770.000
da L. 50.000.001 a L. 55.000.000 L. 858.000
da L. 55.000.001 e oltre L. 946.000
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