Objet du Conseil n. 435 du 12 janvier 1994 - Verbale
OGGETTO N. 435/X - APPROVAZIONE DI UN'INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE E FINAOSTA S.P.A. PER CIÒ CHE CONCERNE I CRITERI PER IL CALCOLO DEL TASSO DI MORA SUI FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI FONDI SPECIALI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 16/1982.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio e Finanze LEVEQUE.
IL CONSIGLIO
Viste le proprie deliberazioni n. 563/VIII in data 14 maggio 1984 e n. 3368/VIII in data 22.12.1987 relative, rispettivamente, all'approvazione di una convenzione con la FINAOSTA S.p A. per la gestione dei fondi speciali destinati agli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 16/1982 ed alla modifica della convenzione stessa;
Considerato che nella convenzione non sono indicati i criteri né per la quantificazione delle penalità in caso di risoluzione anticipata del contratto né per il calcolo del tasso di mora in caso di ritardato pagamento della quota di ammortamento che attualmente viene calcolato al tasso contrattuale in vigore all'insorgenza della mora aumentato di dieci punti;
Ritenuto eccessivamente penalizzante, soprattutto in un momento di grave crisi per le imprese ed in considerazione delle finalità della legge regionale richiamata, applicare il tasso di mora nella misura sopraindicata ed opportuno rideterminarlo in modo da salvaguardare comunque gli interessi della Regione, favorire le imprese e uniformare le condizioni contrattuali a quelle previste per gli interventi finanziari a valere sui fondi regionali di rotazione costituiti con leggi regionali 33/1973, 101/1982, 76/1984 e 56/1986;
Ritenuto inoltre di dover disciplinare, come per gli altri fondi, anche le penalità in caso di risoluzione anticipata del contratto;
Ritenuto necessario determinare le modalità di calcolo degli interessi di mora per gli interventi di cui si tratta;
Visto il parere in merito espresso in data 10 novembre 1993, dalla FINAOSTA S.p.A.;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Direzione Generale delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 28 giugno 1982, n. 16;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il punto 2) dell'articolo 8 della convenzione rep. 6758 del 20.06.1984 stipulata con la FINAOSTA S.p.A. sia integrato come segue: "l'importo degli interessi di mora addebitati nell'ipotesi di ritardato pagamento, alle scadenze convenute, di quanto contrattualmente dovuto nonché nell'ipotesi di risoluzione del contratto; tali interessi sono da determinarsi in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'insorgenza della mora, aumentato di quattro punti e mezzo;
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera f) del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40.
