Objet du Conseil n. 102 du 13 mars 1975 - Verbale

OGGETTO N. 102/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO A RUOLO, IN VIA STRAORDINARIA, DI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE".

Con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21 venne istituito un ruolo speciale per l'inquadramento di personale non di ruolo assunto in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, in data non posteriore al 1° luglio 1971.

Dall'inquadramento in parola fu escluso il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari presso le Scuole secondarie della Regione, in quanto facente parte di un organico speciale, creando, così, una situazione di sperequazione in danno di tale categoria di dipendenti.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di eliminare la sperequazione sopra citata, prevedendo l'inquadramento a ruolo in via straordinaria del personale scolastico non insegnante non di ruolo, assunto in servizio in data non posteriore al 1° luglio 1971.

Il presente disegno di legge si applicherà a 15 dipendenti per i quali esistono i relativi posti vacanti e, pertanto, non comporta alcun maggior onere a carico del bilancio regionale.

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Disegno di legge regionale n. 93

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: "Inquadramento a ruolo in via straordinaria, di personale non di ruolo addetto agli Istituti scolastici della Regione".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° marzo 1975, il personale non di ruolo addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari, assunto in servizio presso gli Istituti scolastici della Regione in data non posteriore al 1° luglio 1971 e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio, è inquadrato a ruolo in via straordinaria, nei posti del corrispondente ruolo e qualifica attualmente vacanti, prescindendo dal prescritto limite di età.

Articolo 2

All'inquadramento straordinario di cui all'articolo precedente, si provvederà, a domanda degli interessati, con deliberazioni della Giunta regionale, tenendo conto della qualifica in atto alla data del 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - La parola all'Assessore Viglino.

Viglino M. Ida (R.V.) - Je veux espérer que cette loi soit, disons, votée un peu plus rapidement que la précédente, même si elle représente également une intervention dans un seul secteur.

Cette loi est le résultat d'une motion que j'ai présentée moi-même dans ce Conseil le 4 octobre 1974. La motion, dont je vous donne lecture, était un peu plus générale et disait ceci: "Il Consiglio regionale delibera di impegnare la Giunta a proporre al Consiglio entro fine anno norme legislative onde sanare la situazione del personale non insegnante degli Istituti secondari della Regione".

Évidemment il faudrait revenir sur la loi du 15 novembre 1971 qui, entre parenthèse, n'a pas été tout à fait appliquée, surtout en ce qui concerne l'article 5, pour pouvoir reprendre en examen toute la question du personnel auxiliaire et de secrétariat de nos écoles.

Comme Junte, nous avons préféré intervenir là où il nous semblait que le déséquilibre n'était vraiment pas trop excessif, et ce déséquilibre en quoi consistait-il?

Farò un breve riassunto, d'altra parte la relazione che accompagna il disegno di legge è molto chiara. Sempre in base alla legge regionale del 30 dicembre 1971, n. 21, di cui si è parlato abbondantemente un momento fa, era stato istituito un ruolo speciale per inquadrare un certo personale non di ruolo dell'Amministrazione regionale, escludendo o rimandando a un secondo tempo una disposizione, diciamo così, un po' analoga nei confronti del personale non insegnante.

Da che cosa dipende la sperequazione e lo squilibrio? Precedentemente la legge regionale per tutto il personale fissava alla data del 1° gennaio 1979 l'ultimo termine di assunzione del personale per poter essere inquadrato in ruolo, perché la legge generale del 1971 richiedeva due anni di presenza al servizio dell'Amministrazione regionale. La seconda legge, quella del 30 dicembre 1971, n. 21, spostava per il solo personale dell'Amministrazione regionale - escludendo quindi il personale non insegnante - come ulteriore data di assunzione il primo luglio 1971. Con questo piccolo disegno di legge abbiamo voluto stabilire un certo equilibrio fra il personale dell'Amministrazione regionale e quello non insegnante delle nostre scuole. D'altra parte, la relazione lo dice: questo è relativo a un numero molto ridotto di personale, i cui diritti dobbiamo assolutamente riconoscere, perché entrerà di ruolo personale che addirittura è stato assunto in data 14 gennaio 1969.

Ci troviamo attualmente al mese di marzo 1975 e penso che questo sia solo un atto di giustizia, soprattutto perché, ripeto, un provvedimento analogo era stato preso per il personale dell'Amministrazione regionale escludendo quello non insegnante.

Caveri (U.V.) - Questa proposta di legge è stata approvata sia dalla Commissione Affari Generali che dalla Commissione Paritetica, Istruzione Pubblica. Va bene. Interventi? Lustrissy.

Lustrissy (D.P.) - Siamo d'accordo su questa proposta di legge, in quanto fummo d'accordo anche nell'approvazione della mozione presentata a suo tempo dall'attuale Assessore Viglino.

Per quanto riguarda questa sfasatura di mesi tra una legge e l'altra, ricordo che bisognerebbe riportarsi alla discussione politica e sindacale avvenuta in quel periodo, perché per l'istituzione dei ruoli soprannumerari si sono fatti tanti di quei ceselli e di quei dosaggi che poi si è arrivati a stabilire una data diversa come periodo precedente di servizio rispetto a tutta la normativa precedente. Mentre in alcune leggi precedenti la normativa aveva stabilito in due anni il periodo minimo di avventiziato per poter essere messi a ruolo, nella legge sui ruoli soprannumerari si è stravolto un po' questo principio e si è arrivati all'assunzione di personale che aveva meno di due anni di anzianità. Naturalmente, senza andare a vedere a fondo il perché e il per come dei provvedimenti, quando si istituisce con legge un certo principio, inevitabilmente si tende a estenderlo alla totalità dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Sarebbe forse finalmente l'ora di arrivare a un'unificazione della gestione del personale regionale senza molte più distinzioni fra ruoli particolari che comportano solo dei problemi tutte le volte in cui si adotta un provvedimento nei confronti del personale di un ruolo e del personale di un altro.

Per quanto riguarda il personale della scuola, potremmo anche arrivare alla statuizione mediante legge, cioè modificando la legge generale del personale non insegnante della scuola, che quando il personale avventizio raggiunge i due anni di servizio venga automaticamente immesso a ruolo. Abbiamo una legge che stabilisce il reclutamento del personale non insegnante nella scuola, cioè il personale ausiliario; allora che anche il personale della carriera di concetto avvenga in un determinato modo, cioè che scattino certi coefficienti di leggi in base alla composizione delle classi, che variano di anno in anno, in base all'aumento della popolazione scolastica, che impongono al momento... gli Assessori alla Pubblica Istruzione sanno che tutte le volte, all'inizio dell'anno scolastico, si pone il problema del personale ausiliario della scuola.

Pertanto bisognerebbe arrivare a una definizione di legge per la quale tutto quanto il personale che presta servizio da almeno due anni - o, mantenendo anche questi termini più ristretti di un anno e mezzo - venga poi successivamente ad acquisire il diritto dell'inserimento a ruolo, perché è impensabile poter fare dei concorsi per il reclutamento del personale ausiliario così come richiesto nelle scuole a quel livello. Potrebbe essere anche questo un impegno da assumere nei confronti del rimanente personale che ormai ha superato l'anno e mezzo o i due anni di servizio.

Viglino M. Ida (R.V.) - Si potrebbe forse presentare un'unica difficoltà, cioè un'eventuale riduzione nel numero delle classi, e quindi forse la possibilità che qualche posto venga... ma succede nell'ambito del Liceo Classico, e si può prevedere: infatti da due anni al Liceo Classico abbiamo una sola Quarta Ginnasio, e questo non si era mai visto prima.

La legge del 15 novembre 1971 mi sembra poteva già dare gli strumenti, bastava dare esecuzione all'articolo 5, il quale dice testualmente: "Istituzione di nuovi posti di ruolo. Entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, saranno accertate le necessità di personale di segreteria e ausiliario, di ogni singola scuola, sulla base della popolazione scolastica regolarmente iscritta. La Giunta è autorizzata dal Consiglio regionale ad approvare l'istituzione di nuovi posti di ruolo, resisi necessari sulla base dell'aumento della popolazione scolastica".

Se quindi negli anni 1972-1973-1974 si fosse data esecuzione a questo articolo 5, forse la situazione sarebbe un pochino più stabile, perché ogni anno evidentemente su decreto dell'Assessore si ha la situazione esatta delle scuole entro l'inizio di ottobre.

Caveri (U.V.) - Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro

L'articolo 1 è approvato all'unanimità.

Articolo 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro

L'articolo 2 è approvato all'unanimità.

Procediamo allo scrutinio segreto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

La legge è pertanto approvata.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 93.

Esaminiamo ora il punto n. 14 dell'ordine del giorno.