Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1003 du 24 janvier 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1003/IX - Disegno di legge: "Norme concernenti l’obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni".

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Le projet de loi que nous allons discuter est le résultat d’une longue réflexion de la part des bureaux de l’Assessorat sur l’expérience faite pour l’obligation de la couverture des toits avec les lose, sur l’application de la loi en vigueur; loi qui, comme le Conseil sait très bien, a comporté toute une série d’inconvénients que justement, au moyen de cette loi, nous cherchons de corriger.

Je crois que tout le monde connaît que par exemple nous avions, à travers la loi en vigueur, décidé qu’il y avait une obligation à recouvrir les toits avec ce matériel à partir de mille mètres.

Or, dans la même Commune nous avions donc des citoyens qui d’un côté étaient obligés à suivre cette loi et par conséquent pouvaient toucher une contribution de la part du Conseil régional, de l’autre coté des citoyens qui étaient juste en dessous de mille mètres prévus et voulaient opérer de la même façon, mais qui n’avaient pas droit à cette contribution.

Mais il y a de plus; il y avait des communes où, au moyen du plan d’aménagement rédigé par la municipalité, il y avait encore l’obligation de cette couverture, mais puisque l’obligation était prévue par le plan d’aménagement et non par la loi régionale, eux non plus avaient droit à la contribution. Et la liste naturellement est longue.

Or, puisque d’on côté le but auquel tendait la loi en vigueur était bien celui de préserver ce cadre que la Vallée d’Aoste présente, aussi au moyen des toitures en lose, et compte tenu que la grande partie des communes ont prévu dans leurs plans d’aménagement l’obligation de la couverture et donc ont pratiquement accepté cette indication que le Conseil régional avait donnée, nous avons pensé que la première des modifications à proposer était bien celle de porter l’obligation sur tout le territoire de la Région.

Cette obligation naturellement doit, comme d’ailleurs c’est prévu dans le projet de loi, prévoir une série d’exceptions. Par exemple nous avons des bâtiments qui ont été construits dans une période de façon telle à ne pas pouvoir soutenir le poids d’une toiture avec couverture en lose. Ce sont les maisons qui ont été construites dans une période assez facilement identifiable, et donc nous devons pouvoir permettre que le toit puisse être quand même rebati, sans que l’immeuble tout entier doit être rebati. Et là encore la liste est longue. Je crois que vu l’heure aussi et l’attention que le Conseil donne à cette loi, qui en tout cas a une certaine importance, nous pouvons faire référence à la discussion longue et à l’examen ponctuel qui a été fait en commission. Travail remarquable qui a été fait, aussi avec la contribution des représentants des ordres des architectes et des ingénieurs, qui ont manifesté leur appréciation pour la loi que nous sommes en train de discuter.

Si nous pensons de procéder de la façon que je viens d’indiquer, je présente directement au Conseil régional, pour faciliter la procédure, les amendements que j’ai présentés et que je demande de bien vouloir distribuer; amendements qui ont été concordés directement en commission pendant cette discussion et dont je faisais allusion tout à l’heure. Si le Conseil le demandera on pourra le faire, mais puisqu’il est, je répète, le résultat du travail fait en commission, je crois que ce n’est pas le cas de rediscuter tous les amendements qui sont contenus dans le document qu’on est en train de distribuer et qui, comme vous pouvez voir, sont exactement ce qui a été demandé en commission.

Une dernière chose à dire c’est que finalement, au moyen de cette loi, on va récupérer aussi la partie financière en ce qui concerne tous ceux qui ont, pendant cette période, eu uniquement une partie de la contribution qui était prévue par la loi. En effet on prévoit la possibilité de récupérer la différence entre le prix établi pour chaque année par l’Assessorat des Travaux Publics et les 26 mille lires qui jusqu’ici ont été allouées pendant cette période.

Presidente - E’ aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) - Questo disegno di legge ha degli aspetti contraddittori, nel senso che contiene alcuni articoli che sono sicuramente condivisibili e c’è in particolare una impostazione generale che a mio avviso è piuttosto criticabile.

Per spiegare al Consiglio quali sono gli elementi di perplessità e di dissenso che ho rispetto a questa impostazione del disegno di legge, è necessario riprendere molto rapidamente una cronistoria di queste leggi riguardanti i tetti in lose, per capire come ci sia stato un comportamento estremamente contraddittorio da parte dell’Amministrazione regionale nel corso degli ultimi diciannove anni e come ne derivi un continuo mutamento di legislazione, per cui alla fine evidentemente l’effetto dei notevoli contributi da parte dell’Amministrazione regionale diventa estremamente carente.

La prima legge regionale in materia di contributi per i tetti in lose è la n. 12/72; allora si prevedeva un contributo che veniva dato a tutti i tetti in lose ed era un contributo però diversificato fra le case rurali, che avevano un contributo pari a L. 2.500 al metro quadro, e le case non rurali, che avevano un contributo sensibilmente inferiore di L. 1.000 al metro quadro.

Questi importi erano poi stati modificati con la legge n. 18/78, che aveva portato il contributo dei tetti a L. 4.000 al metro quadro per le case rurali e a L. 2.000 per le altre, introducendo però un nuovo concetto, che era quello che questo contributo era ancora più alto là dove c’era l’obbligo del tetto in lose previsto dal piano regolatore generale comunale; in quel caso si dava L. 6.000 al metro quadro per le case rurali e L. 4.000 per gli altri edifici.

Sostanzialmente c’è stato tutto un periodo, che va dal 1972 al 1986, in cui il finanziamento per i tetti in lose veniva dato a tutti gli edifici; con il passare del tempo si era però aumentato il contributo là dove c’era l’obbligo esplicitamente previsto dal piano regolatore.

Con la legge del 12 dicembre 86, n. 71, era stata completamente modificata questa impostazione, cioè la legge del 1986 era stata sicuramente una legge innovativa; il ragionamento che allora era stato fatto (a questo proposito sono andato anche a rileggermi i verbali) era stato questo: aumentiamo notevolmente il contributo, cioè rendiamo questo contributo pari alla differenza reale fra un costo di un tetto in tegole e un costo di un tetto in lose, però restringiamo le aree proprio perchè il costo per l’Amministrazione diventa notevole. E allora la scelta era stata il notevole aumento del contributo, che nel 1986 diventava per quell’anno di L. 25.000 al metro quadro, poi di anno in anno sarebbe stata una deliberazione di Giunta a stabilirne l’ammontare, che comunque doveva essere sempre in grado di coprire il sovrappiù rispetto ad un tetto in tegole.

Però - si diceva - delimitiamo, come Amministrazione, in modo molto preciso le aree in cui è possibile assegnare un contributo: per le aree che stanno al di fuori di questa delimitazione e in cui c’è un obbligo previsto dal comune, si dà un contributo sensibilmente inferiore, cioè soltanto il 25% del contributo iniziale.A quel momento questa impostazione era stata giustificata con varie argomentazioni e l’Assessore al Turismo di allora aveva spiegato perchè si faceva questo tipo di scelta. "Quando diciamo che obblighiamo i cittadini a mettere le lose - diceva - siamo conseguenti ad una certa filosofia e non chiediamo loro nessuno sforzo finanziario perchè la differenza è pagata dall’ente pubblico. La scelta che abbiamo operato è conseguente ad una certa filosofia; se allarghiamo i limiti posti, questa filosofia viene meno. Sarebbe preferibile dire che è obbligatorio l’uso delle lose su tutto il territorio valdostano, però tutti i comuni, tranne Issogne ed altri della Bassa Valle, sapendo che non si richiede alcun esborso economico da parte del cittadino, imporrebbero obbligatoriamente l’uso delle lose, perchè sarebbero addirittura pressati dai cittadini ad adottare una misura del genere. Ma una simile imposizione deve pur essere concordata con noi, altrimenti non si è obiettivi. Dato che ci siamo dati una certa filosofia per la tutela del paesaggio, riteniamo che i comuni non obbligheranno i cittadini ad usare le lose, proprio perchè non si tratta di un discorso di tutela paesaggistica, nel senso che non lo è più perchè non ce n’è il motivo, ad esclusione di quegli ambiti particolari per i quali è previsto l’obbligo, con richiesta motivata e precisa, autorizzato dalla Giunta regionale dietro parere della Sovrintendenza".

Quindi la scelta era ben precisa, cioè di dire: scegliamo noi gli ambiti e su quello diamo un contributo congruo, per quanto riguarda il resto cerchiamo di disincentivare questo tipo di discorso.

Il problema è che questa legge non è stata applicata, perchè gli ambiti non sono stati individuati; sono nati dei contrasti con i comuni che non sono stati risolti e nel 1987 si è fatta poi quella leggina, la n. 75/87, che ha previsto di dare dei contributi anche a tutte le zone A dei piani regolatori, indipendentemente dalla individuazione che doveva essere fatta con deliberazione della Giunta regionale degli ambiti cosiddetti "perimetri antichi", e si è deciso di dare L. 25.000 al metro quadro, con un pasticcio legislativo per cui si è bloccato di fatto il contributo a quegli anni, e poi nel 1987-88-89 non si è più potuto elevarlo; quindi adesso ci troviamo anche nella necessità di fare una sanatoria rispetto ai tre anni 1987-88-89.

Adesso, con questa impostazione si rovescia di nuovo il discorso, cioè si ritorna all’impostazione degli anni ’70, che sicuramente presenta degli aspetti positivi, nel senso che diminuirà il contenzioso con i comuni, però è anche una scelta che presenta degli aspetti di perplessità, perchè con questa generalizzazione dell’obbligo su tutto il territorio regionale abbiamo sicuramente un problema di spesa.

Già nella relazione di accompagnamento alla legge si parla di una spesa di 7 miliardi all’anno per questo tipo di operazione; se poi andiamo ad aggiungere gli arretrati che dovremo dare con la sanatoria per il 1987-88-89, che sarà almeno di 3 miliardi, la legge dovrebbe essere finanziata per il 1990 almeno di 10 miliardi, mentre ho visto che ci sono solo 4,5 miliardi. Quindi, sicuramente questa cifra non è sufficiente, perchè bisognerà integrarla con un’altra cifra congrua. Non ho visto bene il dispositivo dell’emendamento, però il fabbisogno finanziario per il 1990 è di circa 7 miliardi per il corrente anno 1990 e di 3 miliardi per la sanatoria arretrata, per cui come minimo sono 10 miliardi.

Allora questo fa sorgere alcune perplessità da parte nostra, nel senso che questa generalizzazione dell’obbligo non sempre risponde ad un corretto discorso urbanistico, perchè sicuramente in certe zone, in certi villaggi, in certi comuni, anche in interi comuni, è opportuna questa azione di tutela, ma andare ad estenderla in modo generale su tutto il territorio, lasciando che siano soltanto i comuni a decidere quali zone sottrarre a questo vincolo ci sembra esagerato. Andiamo ad innescare un meccanismo di spesa che non so fino a quanto tempo saremo in grado di reggere.

Ho quindi delle perplessità rispetto alla utilità reale di questo tipo di meccanismo e soprattutto rispetto all’alto grado della spesa regionale. E poi mi lascia perplesso questo continuo oscillare da parte dell’Amministrazione: prima si fa una scelta per cui solo dappertutto diamo i finanziamenti, però sono finanziamenti molto limitati, poi si fa la scelta rovesciata di essere noi a delimitare, poi si arriva di nuovo ad allargare su tutto il territorio regionale con questa impostazione della proposta di legge.

Sinceramente l’impostazione di questo articolo 2 che dice: "Il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra ovunque, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4", mi sembra molto azzardato. So che questo articolo è stato discusso a lungo, so che ci si è anche confrontati con la Sovrintendenza, ma credo che sarebbe stata più corretta l’altra strada indicata dalla Sovrintendenza, cioè di delimitare con un certo coraggio, con una certa precisione gli ambiti, per dare lì i contributi, dal momento che al di fuori di lì non possiamo intervenire dappertutto. Se l’Amministrazione regionale interviene con un suo contributo è perchè ci sono particolari valori ambientali e paesaggistici che lì devono essere salvaguardati, però questi non è che esistano in modo generalizzato su tutto il territorio regionale.

Ho queste perplessità per cui su una serie di articoli che prevedono questa generalizzazione dell’obbligo esprimerò un voto di astensione, perchè non mi sembra una legge di buona amministrazione e di oculata spesa. Mi sembra una legge improntata un po’ a questo clima di grande abbondanza in cui ci troviamo, in cui abbiamo grande capacità di spesa, in cui quindi non stiamo molto a guardare là dove si può estendere, per cui si va secondo me un po’ esagerando e forse non raccogliendo neanche dei frutti del tutto positivi.

Invece sono d’accordo, ovviamente anche perchè era l’oggetto di una proposta di legge che avevamo presentato, sull’articolo 12, che prevede di arrivare ad una sanatoria rispetto alla situazione dei cittadini che hanno costruito e sono stati obbligati dalla legge ad avere il tetto in lose, ma hanno avuto un contributo sensibilmente inferiore a quello previsto dalla legge del 1986. Quindi per quanto riguarda l’articolo 12 il mio voto sarà favorevole.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Moi je crois que nous devons tout de même prendre acte du fait que cette loi ne va qu’à ratifier une situation, qui réellement s’est déjà créée dans la Région.

Cette généralisation pour la couverture en lose n’est pas une invention de la majorité ou de l’Assesseur, mais c’est le résultat de la constatation de ce qui a été fait par le plus grand nombre des communes, au moyen des choix indiqués dans le plan d’aménagement des différentes communes. Donc, il s’agit ici de ratifier une situation réellement existante dans toute la Région. Dans ce sens je crois que la loi est une bonne loi, puisque si d’un côté elle avait indiqué un choix, de l’autre elle prend acte que ce choix a été fait et donc elle va en quelque sorte primer ce choix qui va dans la direction souhaitée.

En ce qui concerne la dépense, il est possible que la somme disponible, qui est d’ailleurs de 4,5 milliards, puisse ne pas être suffisante, mais il faut aussi penser que les possibilités réelles et concrètes d’utiliser toute la somme dépendent aussi d’une série de situations, c’est-à-dire présentation de la demande et ainsi de suite, parce que le calcul - correct d’ailleurs - que M. Riccarand vient de faire est un calcul en tout cas théorique par rapport au nombre hypothétique des maisons dont les toits nous allons récupérer. Mais hypothétique, justement, parce qu’il y a toute une série de situations concernant la partie administrative et bureaucratique, qui peut en quelque sorte allonger les temps.

En tout cas, quand nous serons appelés à revoir les entrées de l’Administration, si nous aurons la sensation que pour la fin de l’année il sera nécessaire de disposer d’une somme plus large, nous allons la proposer au Conseil régional. Mais toujours en ce qui concerne les dépenses, je crois qu’on ne peut pas tenir compte que la couverture des toits en lose est une opération qui dans le temps doit durer beaucoup plus longtemps que non pas une simple couverture avec un autre matériel.

Personne a mis en discussion l’évaluation faite par les techniciens, que normalement une couverture en lose dure au moins trent’ans et peut arriver à cinquante, et tout le monde a souligné que cette évaluation est en tout cas une évaluation extremêment prudente, parce que nous avons des lose sur les toits qui durent beaucoup plus longtemps que non pas cinquant’ans.

Donc aussi dans ce sens nous allons nous rattraper. Si au début il y aura une dépense importante, nous pouvons prévoir que dans le temps, et d’ici pas tellement de temps, parce que c’est depuis vingt ans que cette opération est en train de se faire, donc déjà une partie importante des toits a été rebatie et recouverte en lose, et cette opération devrait donc nous garantir la possibilité de destiner à ce but une somme qui n’est pas énorme, justement parce que le renouvellement se refait dans un temps assez long.

Donc je crois que la loi peut être votée tranquillement par le Conseil régional, en espérant que l’on puisse finalement corriger certains inconvénients que l’application de la loi précedente nous a démontrés dans l’expérience de tous les jours.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) - Per dichiarazione di voto. Voterò a favore di gran parte degli articoli di questo disegno di legge, ma mi asterrò sugli articoli 2, 3 e 4 per i motivi di perplessità e di critica che ho espresso prima, e allo stesso modo darò un voto di astensione sul complesso della legge.

Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d’Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina con la presente legge gli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche ambientali della regione con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

2. In relazione alle finalità di cui al primo comma, le disposizioni della presente legge definiscono:

a) le costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

b) le caratteristiche cui tali manti di copertura devono rispondere;

c) i benefici economici e le relative modalità di erogazione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Obbligo di esecuzione dei manti di

copertura dei tetti in lose)

1. Il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente prevalgono su quelle dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi delle comunità montane e dei comuni concernenti il manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Eccezioni)

1. E’ consentito l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra per le costruzioni aventi tipologia o destinazione ricadenti nella seguente casistica:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d’uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale, l’impiego del manto di copertura in lose di pietra, (in particolare le costruzioni con tetto in legno o materiale diverso dalle lose ma formalmente coerente allo stile architettonico dell’edificio stesso), individuate in cartografia del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) così come previsto al primo comma dell’articolo 4;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadri o che, in conformità alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni con P.R.G.C. approvato, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza inidonea per l’impiego delle lose di pietra;

d) immobili assoggettati alla disciplina di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, per cui il tipo di materiale di copertura del tetto da adottare è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione dei relativi lavori, dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

e) costruzioni funzionali al ricovero del bestiame;

f) costruzioni o impianti pubblici o militari che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose in pietra.

g) bivacchi e rifugi alpini.

2. Per le costruzioni di cui alle lettere e), f), g), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali ed ambientali, emanato su parere della Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

Presidente- All’articolo 3 vi sono due emendamenti proposti dall’Assessore Faval, di cui do lettura:

All’articolo 3 dopo il primo comma è introdotto il comma seguente:

"2. Per le costruzioni di cui alle lettere a), b), c), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previo favorevole parere della Commissione Edilizia Comunale".

In relazione all’introduzione del nuovo comma di cui al punto 1), il comma 2 dell’articolo 3 diventa il comma 3.

Li pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Eccezioni)

1. E’ consentito l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra per le costruzioni aventi tipologia o destinazione ricadenti nella seguente casistica:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando, per modalità ed esigenze costruttive e d’uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale, l’impiego del manto di copertura in lose di pietra, (in particolare le costruzioni con tetto in legno o materiale diverso dalle lose ma formalmente coerente allo stile architettonico dell’edificio stesso), individuate in cartografia del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) così come previsto al primo comma dell’articolo 4;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità alla normativa urbanistico-edilizia applicabile nei rispettivi comuni con P.R.G.C. approvato, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza inidonea per l’impiego delle lose di pietra;

d) immobili assoggettati alla disciplina di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, per cui il tipo di materiale di copertura del tetto da adottare è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione dei relativi lavori, dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

e) costruzioni funzionali al ricovero del bestiame;

f) costruzioni o impianti pubblici o militari che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose in pietra.

g) bivacchi e rifugi alpini.

2. Per le costruzioni di cui alle lettere a), b), c), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previo favorevole parere della Commissione Edilizia Comunale.

3. Per le costruzioni di cui alle lettere e), f), g), del primo comma il Sindaco autorizza o concede l’impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta dell’Assessore regionale competente in materia di beni culturali ed ambientali, emanato su parere della Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali.

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva

Presidente- Do lettura dell’articolo 4:

Articolo 4

(Ambiti e costruzioni non sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione consiliare, individuano in cartografia di Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) le costruzioni di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 3), nonchè gli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione, aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive, che intendano escludere dall’obbligo di esecuzione del tetto in lose.

2. I comuni propongono l’individuazione delle costruzioni e la delimitazione degli ambiti di cui al precedente comma all’approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, previo parere favorevole della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, le approva con propria deliberazione.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte seconda; la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

4. Per i comuni dotati di P.R.G.C., l’approvazione della delimitazione di cui al secondo comma costituisce variante al piano; per i comuni con piano regolatore generale non ancora approvato, la delimitazione degli ambiti viene approvata dalla Giunta esclusivamente all’interno della perimetrazione dei centri abitati di cui all’articolo 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, deferendo le ulteriori delimitazioni in sede di approvazione del piano stesso.

5. In caso di inadempienza da parte del comune, la Giunta regionale ha facoltà di sostituirsi al comune nella individuazione degli edifici e degli ambiti di cui al presente articolo.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4:

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell’articolo 5:

Articolo 5

(Caratteristiche delle lose)

1. Le lose da impiegare nei manti di copertura, ai sensi della presente legge, devono presentare caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale.

Le caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche sono indicate nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge. L’allegato A) considera le seguenti caratteristiche:

a) assorbimento naturale di acqua;

b) impermeabilità;

c) comportamento al gelo;

d) comportamento alle atmosfere aggressive;

e) resistenza meccanica;

f) assenza di pirite;

g) uniformità del materiale.

2. Nell’allegato A) sono indicate le modalità di prelievo di campioni del materiale utilizzato e le modalità di esecuzione delle prove fisico-chimiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

3. Le variazioni o gli aggiornamenti da apportare all’allegato A) sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 6:

Articolo 6

(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni di cui all’articolo 2. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera fra un tetto con manto di copertura in lose e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

2. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine l’Assessorato regionale ai LL.PP. determina ogni anno, su richiesta dell’Assessore anzidetto, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma.

3. La misura unitaria del contributo è determinata in base al tipo di opere eseguite, secondo le seguenti categorie:

a) costruzione e ricostruzione totale: la misura unitaria del contributo è pari a quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo;

b) ricostruzione parziale (con mantenimento anche parziale della grande orditura o recupero di almeno il 50% delle lose): la misura unitaria del contributo è pari al 70% di quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo.

Presidente - All’articolo 6 vi è un emendamento proposto dall’Assessore Faval, di cui do lettura:

All’articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

"4. Per la determinazione del contributo si applica il parametro unitario di cui al comma secondo relativo all’anno solare di presentazione della domanda di contributo.".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Benefici economici)

1. Sono concessi contributi per la costruzione e la ricostruzione dei manti di copertura in lose di pietra dei tetti delle costruzioni di cui all’articolo 2. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera fra un tetto con manto di copertura in lose e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota di metri 1300 sul livello del mare.

2. La misura unitaria del contributo è approvata, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di tutela del paesaggio. A tal fine l’Assessorato regionale ai LL.PP. determina ogni anno, su richiesta dell’Assessore anzidetto, i costi analitici unitari presunti dei due tipi di tetto indicati nel primo comma.

3. La misura unitaria del contributo è determinata in base al tipo di opere eseguite, secondo le seguenti categorie:

a) costruzione e ricostruzione totale: la misura unitaria del contributo è pari a quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo;

b) ricostruzione parziale (con mantenimento anche parziale della grande orditura o recupero di almeno il 50% delle lose): la misura unitaria del contributo è pari al 70% di quella determinata con la deliberazione di cui al comma secondo.

4. Per la determinazione del contributo si applica il parametro unitario di cui al comma secondo relativo all’anno solare di presentazione della domanda di contributo.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 7:

Articolo 7

(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali prima della data di inizio dei relativi lavori con allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme della concessione o autorizzazione edilizia e relativi disegni di progetto ovvero dichiarazione qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria;

b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l’indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

c) disegno quotato in scala 1:100 o 1:50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima;

d) dichiarazione del fornitore delle lose attestante la conformità del materiale alle caratteristiche fisico- chimiche e meccaniche di cui all’allegato A).

Presidente - All’articolo 7 vi sono tre emendamenti proposti sempre dall’Assessore Faval, di cui do lettura:

Al quarto rigo del primo comma dell’articolo 7 le parole "prima della data di inizio" sono sostituite con le parole "entro 15 giorni dall’inizio".

Al primo comma dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole:

"e) dichiarazione del Sindaco concernente la data di inizio dei lavori."

All’articolo 7 dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"2. Nel caso di lavori di costruzione o ricostruzione del tetto iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.".

Li pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Domanda di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in carta libera, sono presentate all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro 15 giorni dall’inizio dei relativi lavori con allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme della concessione o autorizzazione edilizia e relativi disegni di progetto ovvero dichirazione qualora si tratti di opere di manutenzione ordinaria;

b) planimetria, in base catastale, di almeno centimetri 10 di lato, con l’indicazione in colore rosso della costruzione interessata;

c) disegno quotato in scala 1:100 o 1:50 illustrante la superficie effettiva del tetto e computo metrico della superficie medesima;

d) dichiarazione del fornitore delle lose attestante la conformità del materiale alle caratteristiche fisico- chimiche e meccaniche di cui all’allegato A).

e) dichiarazione del Sindaco concernente la data di inizio dei lavori.

2. Nel caso di lavori di costruzione o ricostruzione del tetto iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 8:

Articolo 8

(Istruttoria della domanda)

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo l’Assessore regionale del turismo urbanistica e beni culturali, conferma al richiedente se la domanda è ammissibile al contributo.

2. Durante l’esecuzione del cantiere, il personale a coò incaricato dalla Sovrintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali può procedere al prelievo di campioni in lose, secondo quanto stabilito nell’allegato A).

3. entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente deve darne comunicazione all’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali affinchè gli uffici competenti possano predisporre il relativo collaudo, allegando una dichiarazione del Sindaco concernente:

a) la data di ultimazione dei lavori di costruzione o ricostruzione del manto di copertura;

b) la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione o autorizzazione edilizia. Per le opere di ordinaria manutenzione la dichiarazione riguarda la conformità delle opere stesse alla normativa urbanistico- edilizia applicabile nei rispettivi comuni.

L’esecuzione di opere difformi dal progetto o l’uso di materiale non corrispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 5 della presente legge comporta il decadimento del diritto al contributo.

4. Le domande di contributo, previa istruttoria ed eseguiti gli opportuni accertamenti a cura dei competenti uffici dell’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sono accolte o respinte, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali; con tale deliberazione è stabilita, per le domande accolte, l’entità del contributo ed è approvata e liquidata la relativa spesa.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 8:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 9:

Articolo 9

(Cumulabilità)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze previste da norme statali o regionali; in tal caso tuttavia il costo del tetto, che viene inserito nel preventivo generale dell’opera, quale riferimento per la determinazione delle altre provvidenze, deve essere calcolato assumendo come costo unitario quello presunto dal manto di copertura in tegole di colore scuro di cui al primo e secondo comma dell’articolo 6.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 9:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 10:

Articolo 10

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per la ricostruzione del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo.

Presidente - All’articolo 10 vi è un emendamento proposto dall’Assessore Faval, di cui do lettura.

Al primo comma dell’articolo 10 sono aggiunte le seguenti parole: "fatti salvi i casi di calamità naturali.".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche per la ricostruzione del manto di copertura in lose di pietra del tetto di un fabbricato che già abbia fruito del medesimo beneficio, a condizione che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di erogazione del precedente contributo, fatti salvi i casi di calamità naturali.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 11:

Articolo 11

(Abrogazione delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71 e 12 agosto 1987, n. 75)

1. La legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, "Norme concernenti l’obbligo di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici", e la legge regionale 12 agosto 1987, n. 75, "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, concernente l’individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici", sono abrogate.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 11:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 12:

Articolo 12

(Norme transitorie: domande proposte ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71

e successive modificazioni)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni, vengono ritenute valide in base ai requisiti previsti da detta legge. Qualora il contributo sia già stato liquidato, si provvederà ad una liquidazione integrativa nella seguente misura:

a) per le domande relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto di norme regolamentari vigenti: integrazione fino a raggiungere la misura unitaria di L. 25.000 al metro quadro.

b) per le domande relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e per i quali sia stato presentato il certificato di garanzia in base ai parametri stabiliti dalla presente legge per i casi di costruzione totale o parziale, applicati al costo del tetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma secondo dell’articolo 6 relativo all’anno di presentazione della domanda.

Presidente - All’articolo 12 vi sono due emendamenti proposti dall’Assessore Faval, di cui do lettura:

Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 12, le parole "relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto di norme regolamentari vigenti" sono sostituite con le parole "presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni".

Alla lettera b) del primo comma dell’articolo 12 dopo le parole "legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni".

Li pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 12 nel testo così emendato:

Articolo 12

(Norme transitorie: domande proposte ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71

e successive modificazioni)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni, vengono ritenute valide in base ai requisiti previsti da detta legge. Qualora il contributo sia già stato liquidato, si provvederà ad una liquidazione integrativa nella seguente misura:

a) per le domande presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni: integrazione fino a raggiungere la misura unitaria di L. 25.000 al metro quadro.

b) per le domande relative ad edifici sottoposti ad obbligo per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni e per i quali sia stato presentato il certificato di garanzia in base ai parametri stabiliti dalla presente legge per i casi di costruzione totale o parziale, applicati al costo del tetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma secondo dell’articolo 6 relativo all’anno di presentazione della domanda.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 13:

Articolo 13

(Finanziamento)

1. L’onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2000 milioni per l’anno 1989, in aggiunta ai finanziamenti già previsti dalla normativa abrogata di cui all’articolo 11, graverà sul capitolo 25300 del bilancio preventivo per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sull’accantonamento iscritto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 concernente "Interventi per la modernizzazione del sistema di informazione turistica".

Presidente - All’articolo 13 vi è un emendamento proposto dall’Assessore Faval, di cui do lettura:

L’articolo 13 è sostituito dall’articolo seguente:

Art. 13

(Finanziamento)

1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l’anno 1990, così come determinato dall’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 8, graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione della Regione che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 14:

Articolo 14

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 2.000.000.000

in aumento

Cap. 25300 la cui denominazione viene così modificata: "Contributi per la costruzione e ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra.

- legge regionale n.

L. 2.000.000.000

Presidente - All’articolo 14 vi è un emendamento soppressivo dell’Assessore Faval, di cui do lettura:

L’articolo 14 è soppresso.

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 15, ora articolo 14:

Articolo 15

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 15, ora articolo 14:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione l’allegato A:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva

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