Objet du Conseil n. 988 du 24 janvier 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 988/IX - Giuramento del neo-consigliere regionale Raffaele Ricco.
Bich (Presidente del Consiglio)- Invito il neoconsigliere Raffaele Ricco a prendere posto nei banchi del Consiglio.
Do il benvenuto al neoconsigliere Ricco, neoconsigliere si fa per dire perchè conosce già i lavori di questa assemblea, essendo stato Consigliere nell’VIII legislatura; auguro a lui un proficuo lavoro e un espletamento più attento possibile ai suoi lavori di Consigliere ed al suo ruolo.
Passiamo adesso ad un adempimento fondamentale per il neo- Consigliere che è quello del suo giuramento.
Pertanto, se il Consiglio è d’accordo, la Presidenza propone di procedere immediatamente al giuramento del neoconsigliere Ricco. Leggerò la formula del giuramento del neoconsigliere, il quale dovrà aggiungere le parole "Lo giuro".
Giura di essere fedele alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta e di esercitare il suo ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d’Aosta?
Ricco (DC) - Lo giuro.
Presidente - Con lo spirito di collaborazione che regna all’interno di quest’aula, la Presidenza, facendosi interprete dei sentimenti dei Consiglieri, rivolge al neoeletto Consigliere Ricco il suo benvenuto ed i suoi sentimenti di amicizia e di augurio.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) - Monsieur le Président de la Junte régionale, Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les Conseillers, permettez-moi, d’une facon très brève, de remercier mes électeurs et mes nombreux amis qui se sont réjouis avec moi pour ma rentrée dans ce Conseil.
Vous tous connaissez les raisons de ma présence aujourd’hui parmi vous, mais je vous prie de m’accorder quelques minutes pour les expliquer aux citoyens.
Ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che l’aggregazione stessa compongono (ubi societas ibi ius) e non può vivere senza apparati che si incarichino di farle osservare.
Applicando questa osservazione elementare a quella specifica attività che è lo Stato, constatiamo ugualmente la necessità di un complesso di norme che regolano i rapporti tra i cittadini e di organi ed istituzioni che hanno il compito di tentare di realizzare gli scopi che lo Stato decide di perseguire.
Da quanto sopra detto emerge chiaro l’elementare concetto di ordinamento giuridico, che è costituito dal complesso di norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato "ordinamento". La scelta di questa denominazione tende a porre subito in luce la finalità del fenomeno giuridico, che è quella di "ordinare" la realtà sociale, cioè di fare in modo che questa si svolga in conformità ad un dato "ordine".
Naturalmente qualsiasi ordinamento non è un "dato" obiettivo, fisso ed immutabile, bensì è il risultato, in continua evoluzione sotto la spinta di forze ed interessi contrastanti, dei comportamenti dei membri della collettività, delle loro lotte e delle loro alleanze, delle ideologie prevalenti, delle interpretazioni che le classi dominanti riescono ad imporre; ed è altresi ovvio che tale "ordine" è suscettibile delle più svariate valutazioni, positive e negative, sul piano morale, politico, storico, sociale, a seconda del punto di vista ideologico di chi formula il giudizio e, conseguentemente, si adopera per conservare, riformare o, addirittura, rivoluzionare il cosiddetto "ordine costituito".
L’ordinamento di una collettività costituisce il suo"diritto", cioè un sistema di regole; ognuna di queste regole, proprio perchè concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poichè il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il "diritto" di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica.
Di solito la norma viene consacrata in un documento normativo ed in tal caso occorre non confondere la "formula" - cioè il testo della disposizione - con il "precetto" cioè il significato che a quel testo viene attribuito dall’interprete.
Se ciascuna "formula" consentisse una sola interpretazione "vera" -cioè quella esatta - quasi che il suo significato costituisse un dato obiettivo precostituito, che si tratta soltanto di seguire, evitando degli errori, vi sarebbe identità tra le due nozioni.
Senonchè di un testo possono darsi più letture, e quindi non è infrequente che in un medesimo documento normativo possono leggersi differenti precetti, tra i quali, al momento dell’applicazione della norma, occorre scegliere.
Da quanto sopra accennato ne discende la mia presenza oggi in questo Consiglio, a seguito del mio ricorso alla Corte d’Appello di Torino nel quale invocavo l’applicazione dell’articolo 6 lettera d) della legge 5 agosto 1962 n. 1257 relativa alle norme per l’elezione del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta.
La suddetta Corte d’Appello di Torino, con ordinanza del 30 settembre 1988, rilevava la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e articolo 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 e di riflesso dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 e disponeva la trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti, sospendeva il giudizio in corso perchè riteneva ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario, ai quali è assicurato il doppio grado di giurisdizione (cioè Tribunale e Corte d’Appello).
La Corte costituzionale, con ordinanza del 17 e 29 maggio 1989 n. 300, sentenziava che la questione era già stata dichiarata inammissibile (sentenza 1131 del 1988) e dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), e - di riflesso - dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d’Appello di Torino con le ordinanze emesse il 30 settembre 1988.
La sopracitata Corte di Appello di Torino - in conseguenza di quanto sopra - in data 15 dicembre 1989 riuniva le cause civili n. 1227/88 e n. 1243/88 promosse da Ricco Raffaele ed Aloisi Domenico ed emetteva la sentenza di decadenza da Consigliere regionale di Vesan Silvano sostituendolo con Ricco Raffaele, dopo aver rilevato - tra l’altro - che la norma incostituzionale potrebbe essere la legge comune a tutte le altre regioni, che nel creare il doppio grado di giurisdizione non ha voluto abrogare la norma derogatrice e particolare per la Valle d’Aosta.
Potrei aggiungere "quod non dixit, non voluit".
Presidente - Grazie, Consigliere Ricco; Dante avrebbe aggiunto: "Tu vuoi che rinnovelli il disperato dolor che al cor mi preme, già pur pensando pria che ne favelli".
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