Objet du Conseil n. 95 du 13 mars 1975 - Verbale
OGGETTO N. 95/75 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1973, N. 20.
La legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, contenente provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, ha stanziato per l'anno 1973, lire 800 milioni per la costruzione, nella Regione, di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare.
La stessa legge, all'articolo 3, demanda al Consiglio regionale la determinazione delle condizioni e dei punteggi da applicare ai fini dell'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati, limitandosi a stabilire che in questa sede sia data precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.
Necessita a questo fine determinare i suddetti criteri.
Una precedente deliberazione del Consiglio - la n. 241 del 7 ottobre 1974 - è stata annullata dalla Commissione di coordinamento perché escludeva dalla assegnazione degli alloggi coloro i quali non avessero la residenza nella Valle da almeno cinque anni.
Tenendo presenti i criteri precedentemente fissati ed i rilievi formulati dalla Commissione di Coordinamento, la Giunta regionale ha elaborato quelli previsti nel dispositivo della presente deliberazione e li sottopone al Consiglio per le determinazioni del caso. Su richiesta di un'Associazione è stato aggiunto un limitato punteggio a favore degli invalidi ed inabili di guerra o di servizio.
Ciò premesso, il Consiglio regionale, con voti resi per alzata di mano:
Delibera
Sono ammessi all'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati dalla Regione in esecuzione della legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, coloro i quali, avendo presentato domanda entro la scadenza prevista dal relativo bando, alla stessa scadenza siano residenti in un Comune della Valle d'Aosta.
Il punteggio da attribuire ad ogni richiedente è determinato nel modo seguente:
1°) nuclei familiari i quali da almeno un anno alla data del bando, abitano in vecchi fabbricati che debbano essere demoliti per ragioni igienico-sanitarie o debbano essere espropriati per ragioni urbanistiche o per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità o siano stati provvisoriamente collocati in alloggi privati a totale o parziale carico della Regione: punti 7
2°) nuclei familiari i quali, da almeno due anni alla data del bando, abitano in alloggi in condizioni igieniche deficienti, quali grotte, baracche, cantine, seminterrati, oppure in alloggio gravemente insalubre oppure pericolante, secondo attestazione della competente Autorità: punti 5
3°) nuclei familiari i quali siano colpiti da sfratto non dipendente da morosità o da altro inadempimento contrattuale: punti 3
Nota: i punteggi previsti dai nn. 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili; viene attribuito quello più favorevole al richiedente.
4°) nuclei residenti stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta: per ogni anno di residenza fino ad un massimo di 20 anni: punti 1
5°) nuclei familiari i quali abbiano necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano - con esclusione della cucina e dei servizi igienici - per ogni componente il nucleo. Ad ogni nucleo familiare: punti 2
6°) nuclei familiari composti da:
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- n. 2 unità: |
punti 1 |
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- n. 3 unità: |
punti 1,50 |
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- n. 4 unità: |
punti 2 |
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- n. 5 unità: |
punti 2,50 |
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- n. 6 unità: |
punti 3 |
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- oltre 6 unità: |
punti 3,50 |
7°) lavoratori autonomi e dipendenti e pensionati originari della Valle d'Aosta già emigrati all'estero i quali all'atto della presentazione della domanda, risultino avere l'effettiva residenza e dimorino abitualmente in un Comune della Regione (per originari si in tendono i nativi della Valle d'Aosta od i loro figli): punti 3
8°) nuclei familiari, il cui reddito netto complessivo suddiviso per il numero dei componenti, non superi l'importo di L. 800.000 annue:
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- fino a L. 300.000: |
punti 5 |
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- da L. 300.001 a L. 400.000: |
punti 4 |
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- da L. 400.001 a L. 500.000: |
punti 3 |
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- da L. 500.001 a L. 600.000: |
punti 2 |
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- da L. 600.001 a L. 800.000: |
punti 1 |
Nessun punteggio sarà assegnato per i redditi da Lire 800.001 a L. 1.200.000.
9°) Nuclei familiari dei quali l'unico lavoratore, o la maggioranza degli occupati, risiedendo in altro Comune ad oltre 10 km. di distanza dal luogo di lavoro, abbiano necessità di alloggio nel Comune in cui i suddetti sono occupati: punti 3
10°) Mutilati ed invalidi di guerra e per causa di servizio: punti 3
Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali fino al secondo grado incluso od affini in primo grado, i quali alla data del bando convivano stabilmente con il richiedente ed abbiano la stessa residenza.
I componenti il nucleo familiare debbono risultare sullo stato di famiglia.
Salvo gli altri casi previsti dalla presente deliberazione, sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio i nuclei familiari:
a) il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore a L. 1.200.000 annue;
b) i cui componenti, od uno di essi, risultino essere proprietari di alloggio entro il raggio di 10 km. dal luogo in cui si trova l'alloggio da assegnare, fatta eccezione ai casi di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 5;
c) i cui componenti, od uno di essi, risultino in qualunque località del territorio della Repubblica assegnatari di altro alloggio popolare in locazione, salvo che non rinuncino allo stesso alloggio od abbiano ottenuto e beneficiato di alloggio a riscatto;
d) nonché le famiglie composte da una sola unità.
Alla assegnazione degli alloggi sarà provveduto dalla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, integrata da tre Consiglieri regionali dei quali uno della minoranza.
Il bando relativo, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio di tutti i Comuni della Valle.
Andrione (U.V.) - Come lor Signori sanno, la Commissione di Coordinamento ha annullato la precedente delibera di contenuto quasi uguale, perché al punto 4 si riconosceva un particolare punteggio a partire da cinque anni di residenza in Valle d'Aosta. Nelle lunghe conversazioni e discussioni avute con la Commissione di Coordinamento, questa ha mantenuto il principio per il quale è anticostituzionale mettere una soglia di residenza per concorrere alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20.
Di conseguenza la Giunta ha ritenuto di stabilire un criterio matematico, eliminando il precedente criterio dei 5 anni minimi di residenza per poter concorrere, criterio matematico con il quale si raggiungono nella pratica gli stessi risultati che sono quelli del punto 4), in cui si dice: "nuclei residenti stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta: per ogni anno di residenza fino ad un massimo di 20 anni: punti 1". Con questo sistema si favorisce evidentemente in maniera massiccia chi è residente da numerosi anni, mentre si evita che gli alloggi vengano assegnati a nuclei familiari di recentissima introduzione in Valle.
Un'altra piccola modifica che è stata accettata e che ha semplicemente un valore di correttivo formale è quella per la quale è stato aggiunto un limitato punteggio a favore degli invalidi ed inabili di guerra o di servizio.
Caveri (U.V.) - Chi domanda la parola? Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Soltanto per un piccolo rilievo. Mi ricordo che quando la precedente Giunta aveva presentato questa proposta di delibera ai Consiglieri, avevamo sentito, da parte dei rappresentanti dell'Union Valdôtaine e del Rassemblement Valdôtain, dei pesanti attacchi per il fatto che la limitazione a cinque anni era troppo, dal momento che avrebbe favorito, a detrimento dei Valdostani di origine o dei Valdostani residenti da parecchio tempo, quei nuclei introdottisi successivamente, anche perché avevano maggior facilità di ottenere altri punteggi su altre voci, con diverse altre maniere, e avrebbero scavalcato i nostri Valdostani che avevano dei sacrosanti diritti maturati. La battaglia, si parlava allora di dieci anni, era poi ritornata sulla proposta della Giunta con dei correttivi, proprio per venire incontro a queste esigenze.
Mi sembra strano, perché non è la prima volta che il Consiglio si trova di fronte a dei rilievi della Commissione di Coordinamento, che proprio da parte di una Giunta regionalista, o che si qualifica tale, al primo rilievo della Commissione di Coordinamento che effettivamente incide su potestà fondamentali della nostra autonomia e della nostra etnia si debba subito, scusatemi il termine lasciatemelo passare, "calare le brache" in questo modo. Invece per altre situazioni, per altri rilievi di importanza per la nostra autonomia, per il nostro potere di autodecisione, per il nostro dovere di difendere l'elemento valdostano, il Consiglio regionale ha assunto un atteggiamento di maggior energia, ben diverso, addirittura riproponendo e rivotando gli stessi disegni di legge sottoposti al controllo della Commissione di Coordinamento con risultato analogo a questo della delibera odierna.
Ritengo che, avendo parecchi altri agganci in parecchie altre nostre delibere assunte in precedenza in cui questo limite di cinque anni era stato fissato e non certo sottoposto a vigorosi controlli da parte dell'organo che ci deve tutelare e che ci tutela dall'alto, il Consiglio regionale potrebbe ancora mantenere, proprio per ragioni di principio, l'atteggiamento assunto in precedenza; ripeto, atteggiamento che da parte dei Consiglieri dell'Union Valdôtaine, e anche del Rassemblement Valdôtain, era già stato sottoposto a censura, non perché si erano messi i 5 anni che non andavano bene, ma perché si erano messi solo cinque anni. Io credo che sotto questo profilo si potrebbero anche sfidare i fulmini della Commissione di Coordinamento ed anche un giudizio di carattere costituzionale su queste nostre attribuzioni che ritengo possano essere motivate.
Questo è il mio pensiero, pensiamoci un po', si tratta forse di una questione su cui si potrà fare braccio di ferro, ma poi in definitiva si rischia che manchino le graduatorie e non si possa procedere alle assegnazioni. Ogni medaglia ha il suo rovescio, certamente si tratta di vedere se è una posizione di principio, che io ritengo sacrosantamente legittima e che deve essere assunta dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, deve essere portata avanti, indipendentemente anche da questo possibile inconveniente del braccio di ferro, e dall'eventuale sindacato della Corte Costituzionale per un conflitto di attribuzione o per un'illegittimità costituzionale.
Si dà atto che dalle ore 10,33 alle ore 10,35 assume la Presidenza il Vice Presidente Giorgio Jorrioz.
Dolchi (P.C.I.) - Il correttivo matematico di cui ci ha parlato il Presidente della Giunta al punto 4, come è già stato ricordato dal collega Chanu, effettivamente non esclude la questione di principio e ci sembra oltremodo strana la preoccupazione di costituzionalità quando proprio in Valle d'Aosta esistono altre leggi regionali che prevedono le limitazioni dei cinque anni. Esistono in altre Regioni provvedimenti in questa materia ed in altre materie che limitano la partecipazione dei cittadini ad un'effettiva residenza superiore a cinque anni. Sembrerebbe strano che il Consiglio non reagisse di fronte a una posizione che per una Regione Autonoma a Statuto speciale come la Valle d'Aosta si dimostra più restrittiva rispetto ad altre Regioni a Statuto ordinario e che è in contrasto con i provvedimenti già in vigore nella nostra Regione.
Per quanto riguarda il merito della deliberazione, ci permettiamo di presentare alcuni emendamenti, scusandoci con il Consiglio per non averlo potuto fare in Commissione perché il provvedimento, non essendo legislativo, non passa in Commissione. Riteniamo anche noi che l'Assemblea legislativa non dovrebbe forse scendere in questi dettagli, ma è l'unico momento in cui questo confronto può avvenire su una deliberazione di carattere amministrativo. Passerò immediatamente ad illustrare le proposte che noi facciamo e che ho inoltrato per iscritto alla Presidenza.
Al paragrafo 7, alla sesta riga della deliberazione, proporremmo di aggiungere, dopo le parole "un Comune della Regione" le parole "da non più di due anni" e questo perché? Perché secondo l'attuale dizione sembrerebbe che qualsiasi emigrato rientrato in Valle potrebbe beneficiare di questa agevolazione, mentre ci sembra che lo spirito del provvedimento voleva venire incontro all'agevolazione di tre punti a quegli emigrati che, avendo passato un certo numero di anni all'estero, rientrando in Valle si troverebbero in posizione svantaggiata per la partecipazione all'assegnazione dell'alloggio; in questo caso la limitazione di non più di due anni favorirebbe proprio quegli emigrati che si trovano e rientrare in Valle negli ultimi periodi.
Un altro emendamento riguarderebbe la pagina 3 della proposta di deliberazione. Si propone la soppressione del paragrafo b) e la sua sostituzione con il seguente nuovo paragrafo "b) i cui componenti, o uno di essi, risultino essere proprietari in qualunque Comune della Valle d'Aosta di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e secondo quanto previsto al paragrafo 5". Secondo la formulazione proposta chi abbia ad esempio un alloggio in proprietà adeguato alle proprie esigenze nel Comune di Nus, potrebbe presentare domanda per alloggi popolari in affitto ad Aosta o a Châtillon, cosa che appare giusta. Il canone di locazione che egli percepisce per l'alloggio di cui è proprietario potrebbe servirgli egregiamente a ridurre il peso del canone che dovrà pagare per l'affitto di un alloggio non di edilizia pubblica. Ecco, si tratterebbe di vedere come correggere questo rischio.
Sempre a pagina 3 proponiamo l'aggiunta di un paragrafo n. 11: "11°) nuclei familiari che risiedono nel Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare: punti 1". La spiegazione è questa: la legge nazionale prevede che può conseguire l'assegnazione di un alloggio chi abbia la residenza o lavori nel Comune in cui si trovano gli alloggi o, se si tratta di programmi comprensoriali, questi richiedenti abitino in un Comune del comprensorio. Secondo noi è stato giusto considerare tutta la Valle d'Aosta un unico comprensorio. Tuttavia, per non favorire la pendolarità, la proposta che si fa è di assegnare un punto a quanti risiedono nel Comune.
Un altro emendamento che proponiamo a pagina 3, nel capoverso che precede le esclusioni dalle assegnazioni, dopo le parole: "sullo stato di famiglia" aggiungere: "da almeno un anno, salvo per il coniuge ed i figli minori". Tale aggiunta - e lo precisiamo che non riguarda né il coniuge, né i figli minori - tende ad evitare artificiosi gonfiamenti del nucleo familiare. Se invece fissiamo a un anno prima la validità del nucleo, come risulta dallo stato di famiglia, possiamo evitare questa corsa al gonfiamento dello stato di famiglia.
Infine, come ha ricordato il Presidente della Giunta, al punto 10°) abbiamo i mutilati e gli invalidi di guerra e per causa di servizio. Su questo punto abbiamo due cose da dire che sono state dimenticate. Prima cosa: mentre esiste la parificazione, è stata dimenticata la categoria degli invalidi civili; seconda cosa: non è stata stabilita una graduatoria di invalidità. Esiste l'invalido a cui manca un dito e il grande invalido. In questo caso avremmo tutti i tre punti per quanto riguarda l'invalidità di guerra, esistono le assegnazioni alle categorie. Per quanto riguarda gli invalidi civili, però, categoria che non è stata inserita, esiste invece una graduatoria di invalidità che potrebbe avere anche una graduatoria nell'assegnazione del punteggio. Se si vuole rimanere nei tre punti, si potrebbe per esempio dare un punto a chi ha tra il 40% e il 60% di invalidità, due punti a chi ha tra il 60% e l'80%, e 3 punti a chi ha tra l'80% e il 100%, facendo attenzione, se si porta avanti il discorso che ho fatto in questo momento per gli invalidi civili, di non creare una sperequazione con gli invalidi di guerra e per causa di servizio, che avrebbero comunque sempre i tre punti anche con una minima invalidità.
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Per quanto riguarda la questione di principio, credo che vi sia confusione tra atto deliberativo del Consiglio e legge, perché se ripetiamo viene riannullato. Se vogliamo fare una questione di principio qui sopra, bisognerebbe adottare questi criteri con legge, dopodiché il Presidente della Commissione di Coordinamento fa i suoi rilievi, la rivotiamo e il Governo sarà libero di proporre la questione di merito di fronte al Parlamento, o di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale. Non riteniamo assolutamente che si debba fare una questione di questo genere perché del tutto fuori luogo, anche se è vero che vi sono altre leggi regionali che sono passate, prevedendo una simile adesione, ma qui si tratta di criteri per l'assegnazione di alloggi, e a noi quello che interessa è la sostanza. Visto che con il meccanismo dell'articolo 4 difendiamo la sostanza di certe cose, perché potete fare i casi limiti che volete su un punto per ogni anno fino a un massimo di venti anni, mi sembra che la questione, proprio per una faccenda aritmetica, sia ampiamente e giustamente tutelata.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Gruppo Comunista, che purtroppo ho visto solo adesso e quindi non sono in grado di rispondere con sufficiente preparazione, ci sembra che in merito al punto 7 non possiamo essere favorevoli a limitare nel tempo questo diritto di lavoratori nativi della Valle d'Aosta che sono andati all'estero, e purtroppo sono rarissimi, quelli che ritornano, certamente non costituiscono una categoria che riempirà questi alloggi popolari. Non vediamo perché dobbiamo limitare nel tempo, conoscendo nella maggior parte dei casi i motivi per i quali sono stati costretti a emigrare.
Per quanto riguarda il punto 10°), questa è una questione di legge sugli invalidi di guerra e cause di servizio. Se dovessimo aggiungere gli invalidi civili, considerato il numero di invalidi civili esistenti, adesso praticamente per gli alloggi non sarebbe possibile accettare una tale proposta, o perlomeno bisognerebbe rivedere tutti i criteri di assegnazione, stabilendo - del resto Dolchi l'ha detto molto bene - delle graduatorie di invalidità civile, e quindi complicando ancora enormemente i lavori di queste Commissioni. Ci sono alloggi che saranno finiti di qui a breve, il rovescio della medaglia è che rischiamo un'occupazione di quegli alloggi se non esistono i criteri per l'assegnazione, e poi voglio vedere che cosa succede!
Per quanto riguarda le due proposte, la prima, quella che dice "nuclei familiari che sono nei Comuni in cui si trovano gli alloggi da assegnare: punti 1" mi sembra ragionevole, l'accettiamo, quindi il paragrafo 11) diventerebbe un criterio in più e si dà un punto ai nuclei familiari che risiedono nei Comuni in cui si trovano gli alloggi da assegnare. Sull'altra, che è l'ultima, quella del paragrafo b), mi sembra che sia abbastanza ragionevole questo punto b): "b) i cui componenti, od uno di essi, risultino essere proprietari di alloggio entro il raggio di 10 km. dal luogo in cui si trova l'alloggio da assegnare, fatta eccezione ai casi di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 5". Ci potrà essere anche una certa trasmigrazione di popolazione, lo capiamo, ma il raggio di 10 km. è già ragionevole e non vediamo quale sia la preoccupazione del Consigliere Dolchi, del perché dice: "affittare l'altro alloggio". Se questo è avvenuto per la maggior delle case popolari fino adesso, non vedo perché noi dovremo essere così severi, quando invece ci sono stati addirittura alloggi a riscatto e sappiamo benissimo come si sono svolte le cose. Dieci chilometri sono già una pendolarità abbastanza grave. Manterremmo pertanto il nostro testo accettando di aggiungere il punto 11°) che è del seguente tenore: "nuclei familiari che risiedono nei Comuni in cui si trovano gli alloggi da assegnare: punti 1".
(voci in lontananza)
Caveri (U.V.) - Il punto che ha citato il Presidente della Giunta è quello di cui al n. 3? E gli altri sono respinti?
Andrione (U.V.) - Chiedo scusa, vorrei che il Consigliere Dolchi lo spiegasse, perché non lo capisco.
Dolchi (P.C.I.) - Si tratta di aggiungere, dopo le parole "sullo stato di famiglia", è il secondo capoverso prima delle esclusioni, "da almeno un anno, salvo per il coniuge ed i figli minori". La proposta tende ad evitare i gonfiamenti dello stato di famiglia nell'ultimo anno con collaterali.
Andrione (U.V.) - "I componenti il nucleo familiare debbono risultare sullo stato di famiglia da almeno un anno, salvo per il coniuge e i figli minori". Va bene.
Caveri (U.V.) - Quindi, salvo errore, sono accettati sono i punti 3 e 4. Va bene. Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Volevo soltanto aggiungere una cosa a quanto ha detto il Presidente della Giunta, forse un po' affrettatamente. Non credo che il correttivo sia un toccasana, il correttivo di cui al n. 4 potrebbe esserlo, però potrebbe benissimo rimanerci lo stesso, tenendo sempre quel limite minimo al di sotto del quale uno non può concorrere, perché è naturale che ci possono essere dei casi in cui si guadagna un punto, due punti, rispetto a quello che può essere il diritto di chi è arrivato all'ultimo momento, poiché si ottengono anche dei punti per ogni anno di residenza. Con tutti gli altri punti, però, coloro che ne hanno magari qualcuno di meno sotto questo capitolo riescono ad accumulare, e lo sappiamo come riescono, certamente passeranno poi davanti a quelli che magari non sono ad Aosta da vent'anni, ma che comunque lo possono essere da nove o dieci.
Per quello che riguarda poi il criterio dell'impugnativa, posso concordare che un'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale debba essere fatta in relazione ad una legge, ma ritengo che ci siano altri rimedi di impugnativa contro una delibera del Comitato di Coordinamento. Se non erro, si può benissimo impugnare la negativa del Comitato di Coordinamento al Tribunale amministrativo; è una delibera, ecco, l'unico punto potrebbe essere questo. Se c'è questo braccio di ferro, si può arrivare in ritardo con questi criteri di assegnazione.
Qui ripeto che il Consigliere Dujany formalizzerà questo emendamento. Ritengo che il gioco a mio avviso valga la candela, anche se dovremo aspettare 4 o 5 mesi per la decisione del Tribunale amministrativo su un eventuale nuovo colpo di strettoia da parte della Commissione di Coordinamento.
Manganoni (P.C.I.) - Io do atto che con 1 punto all'anno per 20 anni si rimedia, do atto di questo, però sulla questione di principio voglio ricordare al Consiglio che la legge regionale piemontese che disciplina i mutui da concedere per le attività alberghiere richiede cinque anni di residenza in quel Comune per aver diritto a questo mutuo, no? Allora, vi dicevo, siccome nella Regione Piemonte hanno accolto i cinque anni di residenza - hanno la loro autorità di tutela, che non so come si chiama - perché non la deve accogliere la nostra? È una questione di principio. La sostanza, secondo me, si è rimediata con la questione di un punto ogni anno, però era solo una questione di principio, perché citeremo altri casi, si presenteranno altri casi, e se noi incominciamo ad ammettere questo... ecco, è solo lì il problema che sollevavo io.
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Molto brevemente, per rispondere che non crediamo alle questioni di principio, ne avremmo a decine, e non crediamo sia questo il terreno da scegliere come terreno di battaglia, perché questi criteri per la formazione delle graduatorie secondo noi sono molto urgenti. Le ragioni che spingono ad averli presto sono più gravi, a nostro avviso, di quelle che invece vengono portate avanti per giustificare una battaglia di principio su questo punto. Sono queste le ragioni. Di qui a pochi mesi saranno terminati un certo numero di alloggi da assegnare in base a questi criteri, a questa graduatoria. Vi sono molte persone che hanno aspettato con ansia di essere collocati in graduatoria, la gente chiede di essere collocata in graduatoria, come punto primo, e di poter controllare che queste graduatorie siano fatte bene. Se noi non abbiamo questo strumento vi sarà l'occupazione di quegli alloggi e noi non vogliamo che avvenga, anche perché, con l'occupazione degli alloggi, certamente non sarebbero certe categorie di residenti in Valle ad avere i maggiori vantaggi. Di conseguenza questo nella sostanza corrisponde a quanto in fondo era stato votato all'unanimità dal Consiglio la volta precedente. Anche se noi avevamo chiesto dieci anni, lo ritenevamo giusto e qui abbiamo aggirato l'ostacolo riconoscendo un punto fino a un massimo di 20 anni in merito alla residenza in Valle d'Aosta, credo che basti pigliare una matita per vedere come effettivamente chi da 20 anni è residente in Valle d'Aosta sia avvantaggiato. Credo non ci siano grosse operazioni da fare. Ci sembra che questi criteri possano essere ragionevolmente accettati dal Consiglio con i pochi correttivi giusti che abbiamo accettato.
Per quanto riguarda le lotte da farsi io, francamente, preferirei una questione sollevata in termini di legittimità costituzionale che un'impugnativa di una delibera al TAR, soggetta ad appello, al Consiglio di Stato, con previsione di tempi molto lunghi, quando invece il Consiglio regionale ha assolutamente bisogno di uno strumento operativo.
Caveri (U.V.) - La parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Anche se ritengo che la questione di principio abbia la sua importanza e la sua serietà, potrei capire che il correttivo possa costituire una scappatoia che lede il principio, ma l'avrei capita meglio se in questo punto "nuclei residenti, stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta: per ogni anno di residenza..." si fosse messo: "da un minimo di cinque fino ad un massimo di 20 anni." Nell'attribuzione del punteggio questo non lederebbe, perché non imporrebbe più il divieto di concorrere, elemento che ha portato la Commissione di Coordinamento ad esprimere quel parere per noi discutibile ed anche illegittimo. Mettendo per esempio che nella graduatoria questo punteggio di favore va a partire da un minimo di cinque anni, il principio non sarebbe certamente seguito, però sarebbe un correttivo che potrebbe impedire situazioni di sfavore, per esempio nei confronti di chi ha sette, otto anni di residenza e che si vede con 7-8 punti, ma che di fronte a uno che ha meno di cinque anni o cinque anni di residenza si vede già partire con 5 punti, la cui differenza da 5 a 8 viene poi ampiamente colmata... ripeto: sono tutte questioni che si possono vedere.
Andrione (U.V.) - Vorrei rispondere brevissimamente all'Avvocato Chanu dicendo che la questione di principio era di non ammettere a concorrere chi non avesse un certo numero di anni di residenza, punto e basta. Invece, in questa maniera, riconoscendo che ci potrebbero essere questioni di principio che però ci sembrano molto meno importanti di altre, anche accettando il correttivo proposto adesso dall'Avvocato Chanu, concorrono, quindi non si salva in quella maniera il principio, mentre ci sembra che debba essere salvata la sostanza dell'assegnazione di questi alloggi perché si tratta soltanto di assegnare alloggi di case popolari.
Quando noi salviamo la sostanza secondo noi abbiamo salvato anche il principio, questo è un punto di vista.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? Dujany.
Dujany (D.P.) - Si vede che le sostanze cambiano a seconda se si siede sui banchi dell'opposizione o della maggioranza, la coerenza è sempre una cosa difficile per tutti quanti! A me parrebbe opportuno mantenere questo concetto del diritto di accesso al concorso per l'assegnazione di un alloggio a condizione di avere cinque anni di residenza. L'Avvocato Chanu ha già detto che questo criterio non è inventato, è già stato adottato dallo Statuto per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, seppure in un numero di anni inferiore. È già stato deliberato diverse volte dal Consiglio regionale per utilizzare altre provvidenze in vari settori, quindi riteniamo opportuno che venga adottato anche in questa deliberazione.
La Commissione di Coordinamento dichiara l'incostituzionalità. Ma Signori miei, la Commissione fa una valutazione, noi riteniamo politicamente di dare un tipo di regolamentazione perché riteniamo che la realtà sociale, la realtà etnica, la realtà della Valle d'Aosta sia naturalmente diversa da un'altra realtà.
Riteniamo di contenere alcuni di questi concetti con un atto deliberativo, che poi è una deliberazione soggetta all'approvazione della Commissione di Coordinamento e nemmeno del suo Presidente da solo, ma della Commissione all'interno della quale abbiamo anche noi un nostro rappresentante, che dovrebbe avere il dovere di persuadere - nell'ambito di questa Commissione dei tre grandi - e di far capire qual è lo spirito seguito dal Consiglio regionale nell'immettere questa norma. È per questo motivo che noi ci permettiamo di formalizzare 1'emendamento così come era già stato proposto dalla precedente Giunta, che poi è stato oggetto di una discussione in Consiglio regionale in cui sembrava crollasse l'autonomia sui cinque o sui dieci anni. L'emendamento dovrebbe essere questo: nel primo comma del deliberato aggiungere dopo le parole "alla stessa scadenza siano residenti in un Comune della Valle d'Aosta" le parole: "da almeno cinque anni".
Caveri (U.V.) - Comma di quale numero per cortesia?
Dujany (D.P.) - La prima parte del deliberato, non c'è un numero, là dove sta scritto: "Sono ammessi..." e poi "alla stessa scadenza siano residenti in un Comune della Valle d'Aosta" l'aggiunta da farsi è: "da almeno cinque anni". È chiaro Presidente del Consiglio?
Caveri (U.V.) - Sì, sì! La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Per le sovraesposte ragioni la Giunta propone di votare contro questo emendamento aggiuntivo.
Caveri (U.V.) - Forse sarebbe bene, per chiarezza, ripetere i motivi per cui il Presidente della Giunta consiglia di votare contro questo emendamento.
Andrione (U.V.) - Per evitare un secondo annullamento di questa delibera è obbligo della Regione decidere tra l'impugnativa dell'annullamento stesso in sede di Tribunale amministrativo oppure procedere con legge alla formazione dei criteri per l'assegnazione.
Caveri (U.V.) - Quindi non è che il Presidente della Giunta sia contrario al fatto di aggiungere "da almeno cinque anni", ma dice che è perfettamente inutile ripetere queste parole perché tanto la Commissione di Coordinamento le respingerebbe una seconda volta. Penso che questo chiarimento era necessario per evitare le solite speculazioni. Allora arriviamo alla conclusione?
Chanu (D.P.) - Io ritengo comunque che in questo caso il Presidente della Giunta, per quanto la sua giustificazione sia stata autorevolmente avallata dal Presidente del Consiglio, non abbia certamente bisogno di difensori d'ufficio o di fiducia. L'argomentazione però non ci lascia affatto soddisfatti, perché abbiamo la possibilità di ripresentare, anche in tempo breve, un disegno di legge d'urgenza e poi vedere come va a finire. Credo che questa battaglia la si debba fare, la si debba giocare. Si comincia a scivolare su queste piccole cose, e poi ci si lascia prendere la mano da questo torchio romano e si va avanti così. Tanto un Manitù ha detto così e quindi conviene lasciare così perché al Manitù non bisogna dare contro.
Il succo della giustificazione non ci lascia pertanto soddisfatti. Insistiamo perché sia messo in votazione l'emendamento che, ripeto, ha carattere preliminare rispetto a quelli dei Comunisti.
Viglino M. Ida (R.V.) - Evidentemente l'accenno del Consigliere Dujany alla mia poca coerenza richiede una risposta. Io so infatti di aver fatto una battaglia personale all'atto della presentazione di questo primo deliberato, ma gli argomenti in questo momento mi sembrano molto chiari.
Noi abbiamo l'assoluta necessità - e di questo ve ne posso dare conferma - di poter deliberare affinché questi alloggi vengano assegnati. D'altra parte, per evitare di nuovo un rifiuto da parte della Commissione di Coordinamento di vistare la delibera con i cinque anni, mi sono convinta di sostenere questo punto di vista, avendo messo al punto 4 tutti gli elementi per compensare nella sostanza la mancanza dei cinque anni dell'inizio.
Pollicini (D.P.) - A me pare che le argomentazioni sviluppate in questo momento dall'Assessore Viglino non abbiano sostanza, vi è tutto il tempo eventualmente di riportare la delibera, poiché la prima casa non potrà essere pronta prima di luglio - quindi vi sono 4 mesi - e la seconda casa lo sarà a settembre, ottobre. Abbiamo oltremodo tempo sufficiente per non rinunciare a una questione di principio, a cui mi pare con troppa facilità si stia rinunciando in questo momento.
Caveri (U.V.) - Allora possiamo arrivare a una conclusione? Io penserei che sia più logico mettere prima in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Dujany con le parole "da almeno cinque anni", perché questo emendamento si riferisce al dispositivo della delibera, mentre gli emendamenti del Gruppo Comunista si riferiscono ai numeri successivi. Penso che non ci sia discussione su questo. Va bene. Allora do la parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Per dichiarazione di voto sull'emendamento proposto dal Consigliere Dujany. Anche noi abbiamo espresso le nostre perplessità nel corso del dibattito avvenuto mesi fa sui cinque-dieci anni, e non starò a ripeterle. È ovvio, siamo perfettamente consci che si tratta di una deliberazione e non di una legge, e che quindi dal punto di vista del cavillo di carattere giuridico-amministrativo c'è questo precedente, cioè che tutte le altre norme a cui ci siamo richiamati sono leggi sia di Regioni a Statuto speciale che di Regioni a Statuto ordinario. Siamo anche consci che la necessità della graduatoria è un fatto abbastanza urgente e che forse questa disputa di carattere costituzionale si porterebbe molto in là nel tempo.
Il Gruppo Comunista annuncia pertanto la sua astensione su questo emendamento.
Caveri (U.V.) - Altre dichiarazioni di voto? Allora chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Dujany che aggiunge al dispositivo le parole "da almeno cinque anni" è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 24
Maggioranza: 17
Favorevoli: 8
Contrari: 16
Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I. e il Consigliere Pedrini)
L'emendamento è respinto.
Passiamo ora agli emendamenti presentati dal Gruppo Comunista. Io seguo il testo delle proposte di emendamento per evitare malintesi, altrimenti vi potrebbero essere confusioni.
Emendamento n. 1. Al paragrafo 7, alla sesta riga della deliberazione, dopo le parole "un Comune della Regione" aggiungere le parole "da non più di due anni". Il Presidente della Giunta ha detto di opporsi a questo emendamento. Chi è favorevole a questo emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti: 30
Maggioranza: 16
Favorevoli: 14
Contrari: 16
Astenuti: 1 (Pedrini)
L'emendamento è respinto.
Emendamento n. 2. A pagina 3 della proposta di deliberazione si propone la soppressione del paragrafo b) e la sua sostituzione con il seguente nuovo paragrafo: "b) i cui componenti, o uno di essi, risultino essere proprietari in qualunque Comune della Valle d'Aosta di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e secondo quanto previsto al paragrafo 5".
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 29
Maggioranza: 15
Favorevoli: 14
Contrari: 15
L'emendamento è respinto.
Chi vota a favore è pregato di alzare il braccio, perché non posso mica fare degli esperimenti di lettura del pensiero!
Emendamento n. 3. Il Presidente Andrione, a nome della Giunta, si è dichiarato favorevole a questo emendamento di pagina 3, che consiste nell'aggiungere in fondo un paragrafo 11): "11°) nuclei familiari che risiedono nel Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare: punti 1". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Questo emendamento è approvato all'unanimità.
Emendamento n. 4. A pagina 3, nel capoverso che precede le esclusioni dalle assegnazioni, dopo le parole: "sullo stato di famiglia" si tratta di aggiungere: "da almeno un anno, salvo per il coniuge ed i figli minori". Anche questo emendamento è stato accettato dal Presidente della Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Anche questo emendamento è approvato all'unanimità.
Emendamento n. 5. Qui mi pare che non ci sia una richiesta precisa di aggiungere gli invalidi civili. La parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - Il problema era complesso, come è stato precisato sia nel mio precedente intervento che da quello del Presidente della Giunta, perché se si richiedeva l'aggiunta degli invalidi civili sapevamo che il problema si sarebbe allargato, anche per una diversa votazione del punteggio. Formalizzerei allora, per una questione di principio, l'emendamento in questo senso: "mutilati ed invalidi di guerra e per causa di servizio ed invalidi civili con invalidità a1 40%".
Andrione (U.V.) - Capiamo le ragioni che spingono il Consigliere Dolchi a fare questa proposta, ma siamo costretti a respingere questo emendamento, perché non ne conosciamo assolutamente la portata. Per adesso la Giunta prega il Consiglio di voler accettare il testo così com'è, salvo futuri aggiustamenti, che però rischiano di stravolgere completamente il resto dei punteggi.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? Poniamo in votazione l'emendamento di cui a1 punto 5 che consiste nell'aggiungere le seguenti parole: "mutilati ed invalidi di guerra e per causa di servizio ed invalidi civili con invalidità a1 40%". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti: 30
Maggioranza: 16
Favorevoli: 14
Contrari: 16
Astenuti: 1 (Pedrini)
L'emendamento è respinto.
Quindi mi pare che il punto n. 6 sia terminato. Votiamo, per scrutinio palese, perché non si tratta di una legge questa delibera. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva. La delibera è approvata all'unanimità.
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Il Consiglio
delibera
Sono ammessi all'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati dalla Regione in esecuzione della legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, coloro i quali, avendo presentato domanda entro la scadenza prevista dal relativo bando, alla stessa scadenza siano residenti in un Comune della Valle d'Aosta.
Il punteggio da attribuire ad ogni richiedente è determinato nel modo seguente:
1°) nuclei familiari i quali da almeno un anno alla data del bando, abitano in vecchi fabbricati che debbano essere demoliti per ragioni igienico-sanitarie o debbano essere espropriati per ragioni urbanistiche o per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità o siano stati provvisoriamente collocati in alloggi privati a totale o parziale carico della Regione: punti 7
2°) nuclei familiari i quali, da almeno due anni alla data del bando, abitano in alloggi in condizioni igieniche deficienti, quali grotte, baracche, cantine, seminterrati, oppure in alloggio gravemente insalubre oppure pericolante, secondo attestazione della competente Autorità: punti 5
3°) nuclei familiari i quali siano colpiti da sfratto non dipendente da morosità o da altro inadempimento contrattuale: punti 3
Nota: i punteggi previsti dai nn. 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili; viene attribuito quello più favorevole al richiedente.
4°) nuclei residenti stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta: per ogni anno di residenza fino ad un massimo di 20 anni: punti 1
5°) nuclei familiari i quali abbiano necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano - con esclusione della cucina e dei servizi igienici - per ogni componente il nucleo. Ad ogni nucleo familiare: punti 2
6°) nuclei familiari composti da:
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- n. 2 unità: |
punti 1 |
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- n. 3 unità: |
punti 1,50 |
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- n. 4 unità: |
punti 2 |
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- n. 5 unità: |
punti 2,50 |
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- n. 6 unità: |
punti 3 |
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- oltre 6 unità: |
punti 3,50 |
7°) lavoratori autonomi e dipendenti e pensionati originari della Valle d'Aosta già emigrati all'estero i quali, all'atto della presentazione della domanda, risultino avere l'effettiva residenza e dimorino abitualmente in un Comune della Regione (per originari si in tendono i nativi della Valle d'Aosta od i loro figli): punti 3
8°) nuclei familiari, il cui reddito netto complessivo suddiviso per il numero dei componenti, non superi l'importo di L. 800.000 annue:
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- fino a L. 300.000: |
punti 5 |
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- da L. 300.001 a L. 400.000: |
punti 4 |
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- da L. 400.001 a L. 500.000: |
punti 3 |
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- da L. 500.001 a L. 600.000: |
punti 2 |
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- da L. 600.001 a L. 800.000: |
punti 1 |
Nessun punteggio sarà assegnato per i redditi da Lire 800.001 a L. 1.200.000.
9°) nuclei familiari dei quali l'unico lavoratore, o la maggioranza degli occupati, risiedendo in altro Comune ad oltre 10 km. di distanza dal luogo di lavoro, abbiano necessità di alloggio nel Comune in cui i suddetti sono occupati: punti 3
10°) mutilati ed invalidi di guerra e per causa di servizio: punti 3
11°) nuclei familiari che risiedono nel Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare: punti 1.
Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali fino al secondo grado incluso od affini in primo grado, i quali alla data del bando convivano stabilmente con il richiedente ed abbiano la stessa residenza.
I componenti il nucleo familiare debbono risultare sullo stato di famiglia da almeno un anno, salvo per il coniuge ed i figli minori.
Salvo gli altri casi previsti dalla presente deliberazione, sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio i nuclei familiari:
a) il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore a L. 1.200.000 annue;
b) i cui componenti, od uno di essi, risultino essere proprietari di alloggio entro il raggio di 10 km. dal luogo in cui si trova l'alloggio da assegnare, fatta eccezione ai casi di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 5;
c) i cui componenti, od uno di essi, risultino in qualunque località del territorio della Repubblica assegnatari di altro alloggio popolare in locazione, salvo che non rinuncino allo stesso alloggio od abbiano ottenuto e beneficiato di alloggio a riscatto;
d) nonché le famiglie composte da una sola unità.
Alla assegnazione degli alloggi sarà provveduto dalla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, integrata da tre Consiglieri regionali dei quali uno della minoranza.
Il bando relativo, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio di tutti i Comuni della Valle.
Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 7 dell'ordine del giorno.
