Objet du Conseil n. 888 du 30 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 888/IX - Proposta di regolamento: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residen-ziale".
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) - Ho già avuto occasione di illustrare per sommi capi le variazioni che vengono apportate al regolamento relativo alla concessione di mutui per la prima casa nel corso di una interpellanza che mi era stata posta dai Consiglieri Tonino e Bajocco. Ho già potuto illustrare la proposta anche in Commissione, penso di non dover aggiungere altre parole in Consiglio, salvo fare un riferimento agli emendamenti che sono stati approvati in Commissione.
L'emendamento dell'articolo 12 è un emendamento che accetto, analogamente all'emendamento all'art. 28, là dove si dice giustamente che in sede di prima applicazione di questo regolamento, e cioè relativamente al secondo semestre del 1989, il termine invece di essere al 30 dicembre 1989 sarà al 31 gennaio 1990, questo per permettere al regolamento di essere approvato e di poter essere utilizzato dai fruitori.
Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 3, del quale la Commissione proponeva la soppressione, propongo una modifica in questo senso. Così come era scritto, l'articolo 3, al comma quarto, recitava: "L'ammontare complessivo dei mutui ammessi al finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità annuale di bilancio"; propongo di cancellare solo la parola "annuale", proprio perchè se le domande vengono presentate al 30.12.89, supponiamo, i mutui vengono erogati sul bilancio del 1990, perlomeno in parte. Il fatto che ci sia scritto "annuale" può generare dei problemi, mentre il fatto che noi lasciamo all'articolo 3 il comma quarto, là dove è scritto "l'ammontare complessivo dei mutui ammessi a finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità di bilancio" sta a significare che le risorse non sono infinite e quindi non genera l'aspettativa in chi fa la domanda che, comunque entrato in graduatoria, anche se all'ultimo posto, ha diritto ad avere il mutuo. Questo dipenderà dalla disponibilità effettiva di bilancio e dalla volontà politica di orientare i finanziamenti su una parte o sull'altra della vita regionale.
Ripeto che, per quanto ci riguarda, ci batteremo perchè vengano finanziati tutti, fino all'ultimo, però chiaramente le risorse non sono infinite e di questo purtroppo dobbiamo tenere conto.
Presidente - E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (NS) - Intervento per illustrare un emendamento ulteriore all'articolo 3, non al 4 comma, bensì ai primi tre commi.
Si tratta di una questione di estrema importanza rispetto alla gestione di questa disponibilità finanziaria. La legge, da cui deriva questo regolamento, invitava a chiare lettere a privilegiare gli interventi di recupero rispetto agli interventi di nuova costruzione o di acquisizione, ed infatti nell'art. 3 del regolamento è stata fissata una quota del 50% per gli interventi di recupero, del 20% per la nuova costruzione e del 30% per l'acquisto.
Tuttavia il "di norma" che è contenuto nel primo comma e la formulazione dei commi secondo e terzo permette di fatto di variare queste percentuali in modo tale che esse rimangono soltanto indicativa, ma di fatto poi viene apportata una modifica al loro interno. Credo invece che dobbiamo mantenere rigida questa percentuale sia perchè in questo modo facciamo una scelta ben precisa che è quella di privilegiare gli interventi di recupero rispetto all'acquisto e alla costruzione, sia perchè definendo a priori che comunque il 50% del finanziamento va al recupero, il 30% all'acquisto, il 20% alla costruzione, noi definiamo comunque dei parametri certi, all'interno dei quali tutti coloro che fanno domanda sanno di doversi muovere e su cui non c'è possibilità di fare valutazioni contingenti di momento in momento. Dobbiamo fare la scelta di puntare, non solo a parole ma con degli indirizzi precisi, all'incentivazione del recupero e non più all'incentivazione quanto meno della nuova costruzione.
Gli emendamenti che presento mirano ad abolire l'espressione "di norma" nel primo comma, in modo che la ripartizione prevista dal regolamento diventi fissa. Il rapporto deve essere quello, non possiamo andare ad incentivare la costruzione. Ho dei dubbi sul fatto stesso che andiamo comunque a contribuire alla nuova costruzione, perchè ritengo sia una scelta negativa rispetto alla gestione del nostro territorio. Se noi la limitiamo ad un 20%, questo può ancora essere giustificato in casi particolari; però se questo 20% diventa il 30 o il 40 o il 60%, allora non è più accettabile.
Quindi chiedo di mantenere questa ripartizione rigida e poi naturalmente di modificare i commi secondo e terzo in modo che non ci sia possibilità di variazioni. Secondo me si tratta di una scelta di politica urbanistica di gestione del territorio corretta e di un utilizzo corretto dei fondi pubblici, e si tratta anche di un modo per rendere più chiara e trasparente la ripartizione di questi fondi.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
Tonino (PCI) - Due osservazioni, la prima a proposito della proposta dell'Assessore di togliere la definizione di "annuale" al quarto comma dell'articolo 3.
La proposta è, devo dire, poco comprensibile, anzi a nostro avviso è abbastanza assurda, perchè si andrebbe in questo caso a definire il numero di mutui finanziabili sulla base di una disponibilità di bilancio che è da determinare con successivi provvedimenti e non con il bilancio regionale, perchè ci può essere la variante, l'assestamento, ci può essere una situazione di indeterminatezza.
Come avevamo detto già l'altra volta in Consiglio regionale, c'è assolutamente la necessità che coloro che presentano la domanda di finanziamento per avere il mutuo abbiano in tempi rapidissimi una risposta e sappiano se sono o meno beneficiari di un finanziamento. In quella fase, al limite, può essere fatta una valutazione complessiva in base all'ordine delle domande ricevute, ma non si può mantenere una formula di questo tipo.
Mi preoccupo di una questione che riguarda il diritto della gente, che, presentando la domanda, deve poter avere subito la risposta. Il metodo è quello che dicevo prima: si decide in base alle domande presentate e in base ad una scelta politica quanto si spende in quell'anno....
(Interruzione del Presidente della Giunta)
. . . ma chi lo definisce questo riferimento al bilancio? In quale sede? Nella sede di approvazione del bilancio? E chi ci garantisce poi che uno non decida di fare una variazione di bilancio per co-prire....
(Interruzione del Presidente della Giunta)
. . . se è così, il quarto comma dell'articolo 3 è pleonastico, perchè è sempre stato così. Abbiamo sempre coperto tutto e comunque per una scelta politica, perchè fin dall'inizio è così, altrimenti, se decidessimo di finanziare tutti, egregio Presidente, dovremmo annullare la graduatoria. Che senso ha fare la graduatoria, se si finanziano tutti?
Voglio una risposta a questa domanda: se decidiamo di finanziare tutti, come dice il Presidente, perchè abbiamo fatto le graduatorie?
Le graduatorie le abbiamo sempre fatte perchè la legge prevedeva all'inizio un plafond di finanziamenti, che poi non si è mai rispettato, e si è fatta la scelta politica di finanziare tutti; questo è quello che è avvenuto finora. Se si vuole tornare indietro rispetto a quella scelta, la preoccupazione che esprimo è che al limite si dovrebbe sapere alla presentazione del bando quanto è l'ammontare dei finanziamenti, in modo che si abbia la certezza del diritto da parte del cittadino. Comunque su questa domanda vogliamo una risposta.
Mi pronuncio subito anche sugli emendamenti che ha presentato il Consigliere Riccarand, i quali esprimono una esigenza reale di cui abbiamo discusso anche in questo Consiglio più di una volta: c'è la necessità di favorire il recupero rispetto agli altri investimenti. Dico subito che dovremo fare uno sforzo perchè tutte le leggi che favoriscono il recupero siano leggi funzionanti bene; abbiamo discusso ieri nella IV Commissione, in occasione della discussione del bilancio regionale, il fatto che per avere oggi un finanziamento con i fondi di rotazione (Capo II della legge 33), siamo costretti ad una attesa che va da un anno e mezzo a due anni. Questo è il modo per non favorire il recupero, tant'è che c'è stato detto ieri in Commissione che c'è gente che rinuncia: ovviamente dopo aver presentato la domanda ed avere avuto una risposta dopo un anno e mezzo o due anni, la gente rinuncia anche al finanziamento per il recupero.
Quindi, il recupero si favorisce facendo funzionare bene quelle leggi e facendo anche una politica urbanistica che indirizzi in tal senso.
Le nuove costruzioni oggi sono favorite sia dal mutuo che va alla nuova costruzione da un lato, sia - non dimentichiamolo mai - anche dall'acquisto, perchè grossa parte dell'acquisto è comunque un acquisto di alloggi nuovi, realizzati dall'impresa o dalla società immobiliare e venduti. La nuova costruzione così come è stata applicata con questa legge va soprattutto a favore dell'autocostruzione, vale a dire in favore di coloro che da soli si costruiscono la casa; ritengo che quel tipo di intervento vada assolutamente rispettato.
Per venire alla sostanza, fissarlo rigidamente ci obbligherebbe a non utilizzare del tutto i finanziamenti; ora, noi abbiamo dei dubbi che la strada sia quella di intervenire qui, in questo modo. Si faccia qui la scelta giusta di orientare almeno il 50% a favore del recupero, e questo è un segnale; si facciano funzionare le leggi che finanziano gli interventi di recupero nei centri storici in modo che l'azione sia lì tempestiva, e si faccia conseguentemente una politica di uso del territorio che eviti l'espansione a macchia d'olio. Non è a nostro avviso questa legge la causa di quelle scelte, ma sono altre.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - La discussione in Commissione ieri aveva visto da parte dell'Assessore una disponibilità che mi pare non ci sia oggi.
Questo regolamento è stato già rinviato, proprio perchè sul quarto comma dell'articolo 3 in quasi tutti i Gruppi politici c'erano delle perplessità. Voglio ricordare che l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 3 è stato presentato in Commissione dal Gruppo di cui fa parte l'Assessore, sempre che gli Assessori facciano parte di un Gruppo; può darsi che poi l'appartenenza alla Giunta sleghi da questi doveri di appartenenza.
Ma la cosa la trovo stupefacente; il ragionamento che si era fatto qui era che questa legge l'avremmo votata a novembre, per cui avrebbe dovuto valere per il secondo semestre 1989. Qualcuno, avendo ascoltato le promesse diffuse dall'Assessore, pensava addirittura di avere in programma 90 milioni ed aveva stipulato contratti, si era indebitato con le banche, perchè contava non solo sul mantenimento di questa legge ma su un suo allargamento.
Adesso, a cose fatte, vale a dire quando la gente ancora si aspetta quello che la Giunta ha sempre detto, noi interveniamo di fatto retroattivamente perchè nel bilancio del 1990 i soldi non ci sono. I soldi del 1990 non bastano neppure per la metà delle domande presentate nel primo semestre 1989. Quindi, parlare qui di riferimento al bilancio 1990 significa non stanziare neanche una lira per quelli che devono fare domande, a cui daremo tempo fino a 31 gennaio 1990. Mi sembra un problema serio.
Il fatto di stralciare questo comma significava solo lasciar esaurire la fase del 1989, di modo che coloro che presenteranno ancora in questo momento le domande avranno le condizioni che finora sono state valide per gli altri; significava sistemare nel 1990 tutte le questioni con i richiedenti del 1989 che aspettano, che hanno un diritto perlomeno acquisito rispetto alle procedure precedenti e, nel 1990, stabilire delle normative chiare per cui coloro che faranno domanda nel primo semestre del 1990, con un ulteriore emendamento fatto allora, sappiano chiaramente a quali somme avranno diritto. Si stanzino i soldi in bilancio per il 1990 e poi si rispetti quello stanziamento. Le cose si devono sapere quando si presenta la domanda e non uno o due anni dopo, perchè questo non è accettabile, non è giusto.
Crediamo che le forze politiche che hanno detto queste cose in Commissione dovrebbero almeno non temere un confronto che è politico su questa materia, perchè se siamo ridotti al punto che parliamo un linguaggio in Commissione e poi quando arriviamo in quest'aula le affermazioni vengono rovesciate, non bisogna più credere a nessuno, neanche a chi presenta l'emendamento in Commissione e poi viene qui a dire che si era sbagliato.
Presidente - E' chiusa la discussione generale.
Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) - Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand, devo far rilevare che non è la prima volta che facciamo una discussione di questo tipo, e non è la prima volta che il Consigliere Tonino adduce a favore delle sue tesi delle valutazioni che possono essere condivise. E cioè, siamo tutti d'accordo che l'ottimo sarebbe di riuscire a procedere quasi esclusivamente nel recupero e nell'ampliamento di fabbricati esistenti, e in questo senso è modificato il comma c) dell'articolo 3, che prevede il 50% delle somme a disposizione per il recupero e l'ampliamento. Di fatto, non possiamo fermarci ad una rigidezza assoluta; noi vogliamo dare una indicazione verso un recupero che non si ottiene però soltanto con questa legge, si ottiene con tutta una politica urbanistica, si ottiene anche con una mentalità diversa da parte dei cit-tadini.
Quindi, il fatto di arrivare ad una rigidezza assoluta, così come ritiene il Consigliere Riccarand, ci farebbe fatalmente non utilizzare dei fondi, perchè a regime o in prospettiva potremmo arrivare ad avere il 50% degli interventi nel recupero, ma di fatto oggi siamo molto più bassi, anche se da un'analisi che stiamo facendo sulla evoluzione delle domande, quelle per il recupero e l'ampliamento sono in crescita, le altre se non sono in calo sono almeno stabili.
Quindi non riteniamo di accettare gli emendamenti del Consigliere Riccarand.
Per quanto riguarda la polemica sugli 80-90 milioni, che ormai ha ampiamente passato i limiti di quest'aula, c'era in effetti una aspettativa verso i 90 milioni e c'era anche una previsione di poter variare l'importo massimo del mutuo da 80 a 90 milioni; non è mai stato detto in maniera assoluta e certa che si andava a 90 milioni, c'era una prospettiva di andarci. Abbiamo ritenuto di non andarci proprio per non "drogare" ulteriormente il mercato, perchè fatalmente ogni volta che ci sono degli aumenti o nei mutui o nei contributi da parte della Regione, aumentano i prezzi, quindi non vengono favoriti coloro che usufruiscono o dei contributi o dei mutui. La motivazione è questa.
Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 3, vorrei che fosse chiaro che una cosa sono le leggi di bilancio e di finanziamento, mentre altro è questo regolamento, in cui scriviamo solo che l'ammontare complessivo dei mutui non può superare la disponibilità di bilancio. E' una affermazione che può essere pleonastica, non lo nego, che però serve ad evitare che si immetta nell'opinione pubblica l'ipotesi che comunque verranno finanziati tutti. Ripeto, l'ho detto prima, noi intendiamo finanziarli tutti, ma non è detto che le disponibilità di bilancio possano sempre e comunque permettercelo, occorre dire che ci sono dei limiti.
Per quanto riguarda la mia persona, per quanto riguarda il mio partito politico, ci batteremo perchè siano finanziati tutti, fino all'ultimo.
Il Consigliere Tonino dice che a quel punto non ha senso fare una graduatoria; ha senso lo stesso perchè intanto dalla graduatoria vengono esclusi coloro che non hanno diritto, e poi in base alla graduatoria si procede ai finanziamenti partendo dai primi ed andando per ordine.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
(Settori d'intervento)
1. I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:
a) acquisto di una abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante il quale il richiedente il finanziamento acquisisce, anche in concorso con i componenti il nucleo familiare, la proprietà e disponibilità di una unità abitativa necessaria all'uso personale e della sua famiglia;
b) costruzione di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua famiglia;
c) ampliamento di una abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione per renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia; l'ampliamento si concretizza nell'acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti all'abitazione posseduta;
d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera all'uso abitativo una unità immobiliare; gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui al Decreto Ministriale dei Lavori Pubblici in data 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel modo seguente:
1. Recupero primario, consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell'edificio, anche per quanto concerne le parti comuni; interessa quindi, in parte o complessivamente, il consoli-damento statico delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale e coperture.
2. Recupero secondario, consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi comprendendo quindi opere quali rifacimento dei sanitari, degli impianti , dei pavimenti, degli infissi e dei rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40% dell ' importo massimo di mutuo di cui all 'articolo 7.
3. Recupero globale, s'intende un intervento che comprende l'insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario.
2. L'importo di mutuo per interventi di recupero può comprendere una quota parte relativa all'acquisto dell'immobile stesso; in tal caso dovrà essere presentata, insieme alla domanda, una specifica richiesta in tal senso e l'atto di acquisto, stipulato da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.
3. Gli interventi di recupero primario, per essere ammessi a finanziamento, devono essere stati assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia; gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune se l'intervento prevede un cambiamento d'uso sui locali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Incentivazione per il recupero d'immobili)
1. In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati, i finanziamenti agevolati per il recupero sono concessi in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 12.
2. L'abitazione recuperata deve essere destinata o a propria abitazione non a carattere saltuario o locata a nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta o che vi svolgano attività lavorativa.
3. In caso di locazione il canone da applicarsi è quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni ed integrazioni; una copia del contratto di locazione registrato dovrà essere presentata allo Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici contestualmente alla erogazione finale del mutuo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Ripartizione dei fondi)
1. La disponibilità finanziaria per la concessione di mutui agevolati è ripartita di norma come segue:
a) per gli interventi di acquisto il 30% dello stanziamento ;
b) per gli interventi di costruzione il 20% dello stanziamento;
c) per gli interventi di recupero ed ampliamento il 50% dello stanziamento.
2. La ripartizione delle disponibilità per i vari settori d'intervento può essere annualmente o semestralmente variata dalla Giunta regionale; nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli enti pubblici territoriali o di Cooperative edilizie.
3. La Giunta regionale ha la facoltà di stornare fondi, nell'ambito delle somme di competenza di un semestre, da un settore di investimento all'altro, in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.
4. L'ammontare complessivo dei mutui ammessi a finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità annuale di bilancio.
Presidente - All'articolo 3 sono stati presentati una serie di emendamenti.
Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand:
Primocomma: E' abrogata l'espressione "di norma".
Secondo comma: E' abrogato e sostituito dal seguente: "Con provvedimento annuale o semestrale della Giunta regionale è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli Enti pubblici territoriali o di Cooperative edilizie".
Terzo comma: E' abrogato.
Li pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 1
Favorevoli: 1
Astenuti: 24 (Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Faval, Fosson, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Rusci, Tonino, Trione, Vallet, Vesan e Viérin)
Il Consiglio non approva
Presidente - Do lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione di soppressione del quarto comma dell'articolo 3.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) - In Commissione avevamo fatto un certo ragionamento con l'Assessore, che sembrava d'accordo a stralciare questo articolo; però con l'ulteriore emendamento da lui presentato in aula e soprattutto con le dichiarazioni che ha fatto sulla volontà politica di finanziare comunque tutti, l'emendamento presentato in Commissione mi pare superato, almeno per quello che ci riguarda. Quindi non possiamo votarlo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 5
Favorevoli: 5
Astenuti: 20 (Andrione, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Faval, Fosson, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Maquignaz, Martin, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Rollandin, Rusci, Trione, Vesan e Viérin)
Il Consiglio non approva
Presidente - All'articolo 3 vi è ancora la modifica proposta dall'Assessore Fosson di togliere dal 3° rigo del quarto comma la parola "annuale".
La pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 4
Astenuti: 2 (Aloisi e Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (NS) - Per dichiarazione di voto sull'articolo 3.
Il Gruppo di Nuova Sinistra vota contro questa formulazione dell'articolo per due motivi.
Il primo motivo è che questo articolo non manifesta una scelta corretta rispetto all'utilizzo dei fondi pubblici nel campo dell'edilizia abitativa, e c'è un forte rischio che questo tipo di finanziamenti abbia degli effetti negativi all'atto pratico. L'altro motivo per cui votiamo contro è che questo tipo di impostazione, con una suddivisione dei fondi che è solo indicativa e che poi verrà modificata dalla Giunta ogni semestre o ogni anno, con una totale indeterminatezza rispetto al fatto se si vogliono finanziare una parte o tutti, lascia dei margini di manovra e di discrezionalità che non depongono a favore della trasparenza e della certezza di funzionamento di un meccanismo così delicato che suscita le aspettative, che crea delle attese, rispetto alle quali poi bisogna far fronte.
Credo che questo non sia un buon articolo quindi voterò contro.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Votiamo contro per due motivi. Il primo è che questo articolo, per come è formulato, lascia i cittadini nell'assoluta impossibilità di sapere che fine faranno le domande da loro presentate, quindi lascia di conseguenza alla Giunta regionale anche la possibilità di interventi a seconda delle sue valutazioni e toglie ai cittadini la conoscenza e la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.
Il secondo motivo è di carattere politico. Ci sembra comoda la posizione di alcune forze politiche che in Commissione spingono per chiarire le cose, poi in Consiglio non si pronunciano e si astengono sugli emendamenti da loro presentati, e per converso sostengono in dichiarazioni di volontà che non vengono scritte qui sopra delle posizioni politiche che contrastano con quello che andiamo ad approvare.
Non può l'Assessore dire: "Noi finanziamo tutti", quando l'Assessore oggi ha ripetuto: "Noi come forza politica siamo per finanziare tutti"; allora come forza politica fatelo scrivere qui, altrimenti lasciate nell'incertezza. E' una posizione comoda politicamente lasciare la responsabilità ad altri della non scelta e della indeterminatezza. Non riteniamo che si possa continuare in questo Consiglio ad andare avanti in questo modo, che ci siano le rivolte nelle Commissioni e poi, quando si arriva in Consiglio, tutti fanno marcia indietro! Siamo delle forze politiche che sanno quel che dicono, o facciamo riunioni su riunioni per perdere il nostro tempo, Assessore e Consiglieri?
Sono molto deluso di questo comportamento, mi pare che andiamo a fare una norma di legge per questioni che riguardano migliaia di famiglie, assolutamente indeterminata, che lascia nel vago più assoluto.
Su questo faremo una campagna politica e poi vedremo se le frecce che l'Assessore ha ritenuto che non lo feriscono saranno più pungenti.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Je crois que l'aspect a pris une allure qui n'était pas dans les intentions ni de la Junte, ni des forces de la majorité.
Ici il ne s'agit pas de voter - comme on a fait il y a quelque jour - un financement qui s'ajoutait à ce qui avait été déjà prévu pour l'année 1989; il s'agit de voter un règlement.
L'idée qui avait été présentée c'était d'aller au plus tôt possible à un système qui puisse dès le début donner une certaine méthode, mais en même temps les différents Conseillers avaient représenté l'exigence de donner un certain essor à toute une série de demandes qui avaient été déjà présentées, pour lesquelles pour l'année 1990 ne sera pas encore possible d'arriver dès le début à un éclaircissement, comme venait de dire l'Assesseur.
A la suite de ce raisonnement on n'a pas modifié le sens de l'amendement qui avait été présenté de la part de la Commission qui voulait dire: attention, si on va mettre un système rigide dès le début, alors on peut croire que c'est le montant qui est prévu au début de l'année par le budget. Si on allait présenter cette formule, pouvaient y être des difficultés pour le 1990. Justement, pour le raisonnement qui a fait M. Mafrica, c'est indispensable d'avoir une formule qui au moins pour le 1990 donne encore la possibilité d'ajouter. A ce propos je voudrais rappeler à M.Mafrica que les modifications au bilan c'est le Conseil qui les approuve, ce n'est pas la Junte; la Junte présentera une proposition s'il y a une possibilité d'aller régler toujours dans l'année 1990 les requêtes qui encore attendent une réponse.
Pour l'année 1991 ce serait souhaitable de savoir dès le début quel est le montant fixé, qui est un raisonnement un petit peu différent de celui qui a fait M. Riccarand, qui voulait avoir dès le début une assurance supplémentaire de dire: si on va prévoir un montant de 10 milliards et la moitié c'est pour le réaménagement, on ne peut pas prévoir de passer de l'une à l'autre, ce qui donnait une attitude rigide, qui serait souhaitable, mais malheureusement ce n'est pas encore d'actualité, pour toute une série de raisons que vous-mêmes vous avez présentées.
Il y a eu sans doute des difficultés, car on a approuvé une liste qui faisait avoir un certain espoir d'obtenir l'emprunt, et c'est la situation que nous avons évitée jusqu'à présent et qu'il faut régler. Voilà le sens.
Il y a la Commission qui examine les différentes positions et par la suite on va prévoir le financement pour régler cette situation.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Ripartizione dei fondi)
1. La disponibilità finanziaria per la concessione di mutui agevolati è ripartita di norma come segue:
a) per gli interventi di acquisto il 30% dello stanziamento ;
b) per gli interventi di costruzione il 20% dello stanziamento;
c) per gli interventi di recupero ed ampliamento il 50% dello stanziamento.
2. La ripartizione delle disponibilità per i vari settori d'intervento può essere annualmente o semestralmente variata dalla Giunta regionale; nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli enti pubblici territoriali o di Cooperative edilizie.
3. La Giunta regionale ha la facoltà di stornare fondi, nell'ambito delle somme di competenza di un semestre, da un settore di investimento all'altro, in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.
4. L'ammontare complessivo dei mutui ammessi a finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità di bilancio.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Provvidenze a favore degli emigrati)
1. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63, recante misure a favore dei lavoratori emigrati e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli emigrati, per essere considerati tali, devono essere rientrati definitivamente dall'Estero da non oltre 5 anni. L'importo massimo di mutuo concedibile è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 7 ed il relativo tasso d'interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro, in vigore nel bimestre precedente alla data di stipulazione del contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore.
3. Per gli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella Regione, l'importo massimo di mutuo concedibile è equivalente al 60% dell'ammontare previsto dal secondo comma ed il relativo tasso di interesse è fissato nella stessa misura di cui alla lettera b) del primo comma dello articolo 8.
Presidente - Pongo in votazione l'aricolo 4:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'aricolo 5
Articolo 5
(Facilitazioni particolari)
1. Al fine di promuovere l'accesso dei giovani alla proprietà della prima casa e di favorire l'eventuale formazione di nuovi nuclei familiari, i mutui di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, possono essere concessi ai soggetti che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età, inseriti in un nucleo familiare, e siano titolari di reddito proprio da lavoro a carattere continuativo, a condizione che il richiedente s'impegni ad occupare personalmente e stabilmente l'alloggio costruito, acquistato o recuperato.
2. Tale facilitazione è concessa dietro specifica richiesta dell'interessato e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso il reddito, attiene unicamente al richiedente.
3. Agli stessi fini è concesso, alle coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente alla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base alle norme di cui all'articolo 18.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6
(Reddito)
1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti è fissato, per il biennio 1989-90, in lire 35.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, conseguito l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.
2. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.500.000 per il coniuge ed ogni figlio che risultino essere effettivamente a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.
3. Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito dai lavoratori dipendenti non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, per le indennità di trasferta, per arretrati di stipendio o liquidazioni, nonchè per compensi o premi a carattere assolutamente eccezionale.
4. Il limite massimo di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale da parte della Giunta regionale, a decorrere dall'anno 1991, sulla base di quanto previsto dall'articolo
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7
(Limiti di finanziamento)
1. Per l'acquisto di una abitazione può essere concesso un mutuo di un importo pari al 100% del valore accertato dalla perizia redatta a cura dell'Amministrazione Regionale e comunque non superiore alla cifra risultante dall'atto pubblico di acquisto.
2. Per la costruzione-recupero di una abitazione l'importo massimo del mutuo concedibile è quello risultante dalla applicazione di costi convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale e non pua eccedere il preventivo di spesa prodotto.
3. L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 80.000.000 per il biennio 1989-1990. A decorrere dall'anno 1991 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
Tonino (PCI) - Volevo motivare l'astensione del nostro Gruppo sull'articolo 7 per il fatto che sia rimasto l'importo massimo dei mutui a 80 milioni, per due ragioni. La prima è una ragione di metodo, nel senso che, come è stato detto più volte qui dentro, è ormai opinione comune che il mutuo sia stato elevato a 90 milioni; ancora pochi giorni fa ho sentito il Presidente degli industriali valdostani parlando dell'edilizia dire che il mutuo regionale ormai è di 90 milioni. Non mi pare corretto che notizie di questo tipo vengano diffuse con tale ampiezza e suscitino aspettative, e poi si decida di tornare indietro. E parlo di tornare indietro perchè, l'Assessore lo sa, una ipotesi di modifica di questo regolamento con l'inserimento di 90 milioni è circolata abbondantemente a tutti i livelli e quindi è normale che ci sia questa aspettativa.
Questa è la questione di metodo; pensiamo sia giusto mantenere quella promessa rispetto alle aspettative che si sono verificate.
La seconda è una questione di contenuto, cioè di merito, nel senso che può essere vero che c'è stata una lievitazione dei costi dovuta alla ricerca di abitazioni da acquistare o da ristrutturare, questo però dipende in primo luogo da uno squilibrio fra l'offerta e la domanda e la domanda è pur sempre una domanda che ha un forte valore sociale, che ha riflessi molto importanti sulla tranquillità e sulla condizione della famiglia. Allora, se l'obiettivo nostro deve essere quello di cercare di calmierare il mercato, la strada è un'altra: la strada è quella di prevedere un intervento pubblico che aumenti la quota di intervento diretto della Pubblica Amministrazione nell'edilizia residenziale pubblica e un intervento pubblico anche per quanto riguarda l'acquisizione delle aree da concedere in diritto di superficie, o degli immobili da concedere anch'essi in diritto di superficie, in modo che chi ha bisogno della casa ed ha intenzione di investire per la costruzione della casa una parte dei propri risparmi, abbia la possibilità di veder ridotta la cosiddetta rendita di posizione che in genere si paga inizialmente.
Detto in altre parole, se si vogliono calmierare i prezzi, occorre che ci sia una politica più complessiva che riguarda le aree e gli edifici.
In ogni caso ricordo all'Assessore che il Ministro Prandini ha presentato un piano per la casa a livello nazionale e guarda caso l'intervento agevolato per acquisire un alloggio è di 90 milioni. E' stato detto prima da qualcuno che l'intervento di recupero oggi è un intervento molto oneroso, si tratterebbe addirittura di differenziare anche l'importo del mutuo favorendo il recupero rispetto ad altri. Tutto questo per dire che oggettivamente per alcuni interventi gli 80 milioni sono pochi e dovrebbero essere adeguati. Queste sono le ragioni di metodo e di merito per cui noi non ci sentiamo di non tenere gli 80 milioni.
Aggiungo, anche qui per essere fedeli alle cose che scriviamo, che il regolamento passato prevedeva, come questo regolamento alla fine dell'articolo, un meccanismo che impegna la Giunta regionale ogni biennio a modificare l'importo del mutuo sulla base di alcuni parametri. Era anche quello un impegno che doveva essere onorato e che ci avrebbe obbligato ad aumentare questi 80 milioni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8
(Tassi di interesse)
1. Il tasso annuo di interesse da applicare ai finanziamenti del presente regolamento è determinato come segue:
a) per redditi fino a lire 21.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;
b) per redditi da lire 21.000.001 fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro con le modalità di cui alla precedente lettera a);
c) per redditi da lire 30.000.001 a lire 35.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Per la determinazione del tasso di interesse a carico del mutuatario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell 'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9
(Revisioni periodiche)
1. L'ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8 saranno oggetto di eventuale revisione biennale da parte della Giunta regionale, avuto riguardo all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel biennio antecedente alla data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di Statistica edito dall' ISTAT.
2. La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1991 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10
(Modalità per l'ammortamento)
1. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.
2. E ' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell ' Istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di 1/6 della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l'obbligo, da parte del delegato, di versamento entro 3 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di stipendio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11
(Garanzie)
La concessione del mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'Istituto mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12
(Requisiti soggettivi)
1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito da pensione, da lavoro autonomo o dipendente a carattere continuativo e conseguito l'anno precedente alla domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dall'importo del mutuo stesso. Sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale.
2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali.
b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni anche non consecutivi;
c) non essere proprietario, egli stesso ed i componenti del nucleo familiare, di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. E' altresì ammessa la proprietà di una abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui all'articolo 2. La somma delle quote di comproprietà su uno o più alloggi deve essere inferiore all'unità.
d) non aver beneficiato, negli ultimi dieci anni , di contributi o finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di una abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico. E' possibile richiedere una ulteriore agevolazione prima della scadenza stabilita qualora, previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, con allegato il certificato dell'Ufficiale Sanitario, si comprovi che l'abitazione oggetto del precedente mutuo è divenuta insufficiente per il nucleo familiare. Tale richiesta è condizionata dalla alienazione dell'abitazione e dalla estinzione del mutuo contratto. Dette condizioni dovranno essere dimostrate prima della stipulazione del nuovo contratto di mutuo, con la presentazione dell'atto di vendita e di apposita dichiarazione dell'Istituto mutuante interessato. Su parere della Commissione di cui all'articolo 26, la Giunta regionale può autorizzare, in particolari casi, i mutuatari ad estinguere anticipatamente il mutuo ed alienare l'abitazione.
e) non aver avuto in assegnazione con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;
f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 35.000.000 calcolati ai sensi del precedente articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale non rientrano nei suddetti limiti di reddito.
3. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi, parenti ed affini di primo grado e dai conviventi in regime di convivenza stabile.
Presidente - C'è un emendamento proposto dalla Commissione, che mi pare sia stato accettato anche dall'Assessore, che prevede la sostituzione della lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 con la seguente:
c) non essere proprietario, egli stesso ed i componenti del nucleo familiare, di una abitazione nell'ambito del territorio nazionale.
E' tuttavia ammessa la proprietà di una sola abitazione qualora la stessa non sia adeguata alle esigenze del nucleo familiare, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari ai componenti il nucleo stesso; oppure, quando l'unità immobiliare sia gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente; ovvero quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui all'articolo 2.
E' altresì ammessa la comproprietà di una o più unità abitative se la somma delle quote di comproprietà sia inferiore all'unità intera.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:
Articolo 12
(Requisiti soggettivi)
1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito da pensione, da lavoro autonomo o dipendente a carattere continuativo e conseguito l'anno precedente alla domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dall'importo del mutuo stesso. Sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale.
2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali.
b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni anche non consecutivi;
c) non essere proprietario, egli stesso ed i componenti del nucleo familiare, di una abitazione nell'ambito del territorio nazionale.
E' tuttavia ammessa la proprietà di una sola abitazione qualora la stessa non sia adeguata alle esigenze del nucleo familiare, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari ai componenti il nucleo stesso; oppure, quando l'unità immobiliare sia gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente; ovvero quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui all'articolo 2.
E' altresì ammessa la comproprietà di una o più unità abitative se la somma delle quote di comproprietà sia inferiore all'unità intera.
d) non aver beneficiato, negli ultimi dieci anni , di contributi o finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di una abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico. E' possibile richiedere una ulteriore agevolazione prima della scadenza stabilita qualora, previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, con allegato il certificato dell'Ufficiale Sanitario, si comprovi che l'abitazione oggetto del precedente mutuo è divenuta insufficiente per il nucleo familiare. Tale richiesta è condizionata dalla alienazione dell'abitazione e dalla estinzione del mutuo contratto. Dette condizioni dovranno essere dimostrate prima della stipulazione del nuovo contratto di mutuo, con la presentazione dell'atto di vendita e di apposita dichiarazione dell'Istituto mutuante interessato. Su parere della Commissione di cui all'articolo 26, la Giunta regionale può autorizzare, in particolari casi, i mutuatari ad estinguere anticipatamente il mutuo ed alienare l'abitazione.
e) non aver avuto in assegnazione con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;
f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 35.000.000 calcolati ai sensi del precedente articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale non rientrano nei suddetti limiti di reddito.
3. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi, parenti ed affini di primo grado e dai conviventi in regime di convivenza stabile.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13
(Requisiti delle abitazioni di nuova costruzione)
1. Sono ammissibili a finanziamento interventi diretti alla realizzazione di:
a) una abitazione unifamiliare;
b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, anche di totale proprietà del richiedente, purchè la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq.;
c) un solo alloggio per ogni richiedente in un edificio plurifamiliare;
2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni non deve superare i 120 mq., pena la decadenza dai benefici previsti dal presente regolamento. Per i nuclei familiari con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.
3. La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda; i mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072.
4. Per superficie utile residenziale s'intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e vani scala, misurati in proiezione orizzontale. Per superficie non residenziale s'intendono tutte le superfici che in conformità ai regolamenti comunali, non hanno le caratteristiche di abitabilità. La superficie non residenziale al netto delle murature deve essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile dell'alloggio. Non rientrano nel calcolo del suddetto 50%, le superfici non residenziali relative a locali tecnici o di stretta pertinenza dell 'abitazione, quali:
a) garage fino a un massimo di 40 mq. complessivi;
b) cantina sino ad un massimo di 15 mq.;
c) locale caldaia sino ad un massimo di 10 mq.;
d) vano scala misurato nella sua proiezione orizzontale;
e) i locali interrati, seminterrati e sottotetti, a condizione che siano privi di aperture di areazione esterna, di qualunque forma e dimensione ad esclusione delle bocche di lupo per i seminterrati e di un lucernaio di ispezione al tetto con una apertura non superiore a 1 mq. di superficie.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14
(Requisiti per l'acquisto di un alloggio)
1. E' ammissibile a mutuo l'acquisto di un alloggio di nuova costruzione con una superficie utile abitabile fino a mq. 120 oltre alla cantina e garages; se l'acquisto concerne una abitazione tipo villetta con più locali di servizio ed accessori, valgono le norme di cui all'articolo 13.
2. Per gli alloggi in costruzione il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune deve essere inoltrato alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge. La superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di mq. 15 per ogni componente eccedente i quattro.
3. E' altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq. ; questi alloggi devono possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili inderogabilmente alla stipula del compromesso. Questa disposizione non si applica agli alloggi direttamente occupati dai proprietari; in questi casi specifici, la disponibilità delle abitazioni a favore degli acquirenti deve essere data non oltre due anni dalla data di presentazione del compromesso. In caso di non osservanza di tali disposizioni il mutuo viene revocato d'ufficio.
4. Non possono essere concessi finanziamenti per acquisto di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate al terzo comma dell 'articolo 13 o accatastate nelle categorie A1 , A8, A9.
5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita stipulati direttamente tra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di società ed Imprese appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti; tale disposizione non si applica ai coniugi legalmente separati dal almeno un anno con sentenza del Tribunale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15
(Requisiti per il recupero ed ampliamento di una abitazione)
1 . Per gli interventi di recupero, purchè provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie della abitazione ammessa a finanziamento; il mutuo può essere concesso unicamente per interventi di recupero come definiti dalla lettera d) del primo comma dell 'articolo 1.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16
(Accertamenti ulteriori)
La Regione si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti presso i competenti Uffici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di procedere, in tempi successivi, ad opportuni sopralluoghi, per stabilire l'effettiva e continua occupazione delle abitazioni da parte dei mutuatari. In caso di accertata trasgressione o di dichiarazioni mendaci, il mutuo concesso verrà revocato con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17
(Limiti d'intervento)
1. Contestualmente alla presentazione del certificato di ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l'esatta corrispondenza tra le opere realizzate e il progetto autorizzato; in presenza di difformità sostanziali, non preventivamente autorizzate dal Comune, si procederà d'ufficio alla revoca del mutuo.
2. Sono altresi finanziabili, se provvisti della concessione edilizia o autorizzazione, gli interventi che prevedono l'ampliamento e l'eventuale sistemazione dell'abitazione di proprietà del nucleo familiare; in tal caso la superficie globale deil'abitazione non deve eccedere i 120 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone; per nuclei superiori è consentita la maggiorazione di mq. 15 per ogni componente eccedente.
3. I richiedenti devono produrre la domanda di mutuo per una sola catetoria di finanziamento; le concessioni edilizie inerenti gli interventi di nuova costruzione o di recupero possono essere cointestate oltre che al mutuatario, anche al coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente.
4. I beneficiari di mutuo hanno l'obbligo di mantenere o trasferire la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto del finanziamento; a richiesta dello Ufficio competente i beneficiari sono tenuti a presentare in qualunque momento il certificato di residenza.
5. Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di recupero-ampliamento che abbiano le concessioni edilizie scadute o i cui lavori siano già stati ultimati; la validità della concessione edilizia deve sussistere al momento della presentazione della domanda di mutuo.
6. Per l'acquisto di una abitazione, l'atto pubblico di compravendita non deve essere stato stipulato da oltre un anno dalla data di richiesta del finanziamento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18
(Punteggi e graduatorie)
1 . Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'articolo 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sotto elencati :
a) richiedenti che occupino da almeno 1 anno
1) abitazioni improprie, quali baracche, cantine, seminterrati, immobili gravemente insalubri o pericolanti: Punti 5
2) abitazioni sprovviste di servizi igienici interni: Punti 3
3) abitazioni in condizioni di sovraffollamento da 1,5 a 2 persone a vano: Punti 1,5;
oltre 2 persone a vano: Punti 3
4) abitazioni in condizione di coabitazione con altro nucleo familiare: Punti 3
b) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altri inadempimenti contrattuali : Punti 3, 5
c) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:
1) fino ad anni 5. Punti 0
2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di punti 10. Punti 0,40.
d) composizione del nucleo familiare:
1) fino a tre persone. Punti 0, 5
2) quattro persone. Punti 1
3) cinque persone. Punti 2
4) oltre le 5 persone. Punti 3
e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:
1) fino al 49% di invalidità. Punti 0,5
2) dal 50% al 79% di invalidità. Punti 1 , 5
3) dall '80% al 100%. Punti 3
f) acquisto dell'alloggio occupato stabilmente da almeno 2 anni dal richiedente in regime di locazione: Punti 3, 5
g) reddito del nucleo familiare:
1) fino a lire 21.000.000: Punti 2
2) da lire 21.000.001 a lire 30.000.000: Punti 1
3) da lire 30.000.001 a lire 35.000.000: Punti 0
2 . I punteggi relativi ai punti 1) , 2) e 3) della lettera a) del primo comma sono riconosciuti dietro presentazione di apposito certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune.
3 . La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.
4. La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.
5. Per l'attribuzione dei punteggi saranno considerate le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19
(Obblighi e sanzioni)
1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita o ampliata con i finanziamenti di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso d'interesse annuo al tasso di riferimento fissato con Decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
3. L'elevazione del tasso d'interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l'avvenuta trasgressione.
4. L'inadempienza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2, se compiuta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la risoluzione del contratto stesso con la restituzione del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 20:
Articolo 20
(Obblighi e sanzioni per l'alienazione)
1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita, recuperata od ampliata con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni fra la data di inizio dell'ammortamento e quella di risoluzione del contratto di mutuo.
2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo, con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di risoluzione del contratto di mutuo.
3. L'alienazione dell'alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata.
4. Le disposizioni dei precedenti commi, non si applicano ai lavoratori dipendenti pubblici, trasferiti d'ufficio in altre Regioni, purchi l'alienazione avvenga a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 12, che accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata con l'Istituto mutuante.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 21:
Articolo 21
(Restituzione anticipata)
1. Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla Convenzione stipulata con l'Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data della estinzione anticipata.
2. L'estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia, in vigore alla data di inizio dell'ammortamento e quelli corrisposti alla data dell'estinzione anticipata.
3. Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Prersidente - Do lettura dell'articolo 22:
Articolo 22
(Ulteriori modalità)
Le prescrizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 non si applicano nei casi disciplinati dalla lettera d) del secondo comma dell'articolo 12.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 23:
Articolo 23
(Erogazione del mutuo)
1. Nel caso di nuova costruzione, la erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:
a) il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;
b) il 60% per quote successive, dietro presentazione di formali stati d'avanzamento lavori ;
c) il 10% alla presentazione della richiesta del certificato di abitabilità protocollata dal Comune e della documentazione attestante la denuncia catastale al N.C.E.U.
2. Nel caso di acquisto di alloggio, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione, ferma restando la piena disponibilità dell'alloggio, successivamente al perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca, subordinata all'atto di acquisto.
3. Nel caso di recupero di una abitazione l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:
a) il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;
b) il 50% per quote successive dietro presentazione di formali stati d'avanzamento;
c) il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione lavori vidimato dal Comune interessato, della richiesta di abitabilità e dello eventuale accatastamento.
4. Per gli interventi di cui al primo e terzo comma, durante il corso dei lavori e fino all 'ultimazione degli stessi, che deve aver luogo non oltre i 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.
5. Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra comporta la revoca del mutuo e la restituzione delle eventuali somme erogate dalla stipula del contratto di mutuo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 24:
Articolo 24
(Procedura)
1. La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto dall 'articolo 1, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere recapitata all 'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, entro il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno; nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o prefestivi lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
2. La Commissione di cui al successivo articolo 26, al termine della fase istruttoria effettuata dall'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, provvede alla formulazione e all'inoltro delle graduatorie per l'approvazione alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalle date di scadenza previste nel primo comma, utilizzando per ciascun periodo la metà delle disponibilità annuali, con il trasferimento dei fondi eventualmente non utilizzati al successivo semestre.
3. I mutuatari sono tenuti a stipulare il contratto di mutuo entro sei mesi dalla trasmissione della pratica all'Ente erogante; l'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca del mutuo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25
(Documentazione)
1. Le domande per ottenere la concessione del finanziamento, devono essere corredate della sottoelencata documentazione:
a) modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte con particolare riguardo ai dati relativi al punteggio;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza ed eventuale certificato storico in caso di variazioni;
d) situazione di famiglia;
e) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti rispettivamente il reddito complessivo del nucleo familiare ed i requisiti soggettivi, redatte su appositi moduli da richiedere al competente ufficio; è fatto obbligo di allegare due fotocopie dei modelli di dichiarazione dei redditi;
f) ogni altra certificazione autentica da presentarsi nell'interesse del richiedente.
2. Allo scopo di pervenire ad una precisa individuazione dei punteggi e dei requisiti per i sottoelencati casi particolari si richiede:
a) per i coniugi legalmente separati, copia autenticata della sentenza di separazione;
b) per persone prive di reddito, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Per gli interventi di costruzione e di recupero-ampliamento si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, in duplice copia:
a) certificazione autenticata attestante la proprietà dell'area o del fabbricato da recuperare e/o da ampliare;
b) progetto autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici, relazione tecnica e computo metrico estimativo;
c) concessione edilizia autenticata ed eventuale concessione di variante;
d) dichiarazione del proprietario dello immobile oggetto di un intervento di recupero che intende avvalersi delle norme e dei vincoli dell'articolo 2;
4. Le domande di mutuo relative al recupero abitativo di cui al terzo comma dovranno essere corredate da apposita dichiarazione da parte del Comune attestante in quale zona, nell 'ambito del P.R.G.C., è ubicato il fabbricato.
5. L'area, nel caso di nuova costruzione, o il fabbricato, nel caso di recupero-ampliamento, deve essere di proprietà del richiedente. Sono ammessi la comproprietà o i diritti di usufrutto con il coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tal caso il richiedente dovrà provare, con specifica dichiarazione da parte dei soggetti interessati, il loro assenso all'esecuzione dei lavori e la disponibiliti a fornire le garanzie necessarie.
6. Nel caso di acquisto di una abitazione si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai primi due commi, in duplice copia:
a) compromesso di vendita in carta da bollo con l'indicazione esatta dell'ubicazione del fabbricato, dei relativi dati catastali e del prezzo di acquisto che dovrà essere successivamente confermato nell'atto pubblico; tale documento deve essere presentato inderogabilmente, pena la revoca del mutuo, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento;
b) planimetrie catastali dell'alloggio da acquistare;
c) certificato di abitabilità; nella eventualità che non sia reperibile si richiede, in alternativa, un certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e una dichiarazione tecnica attestante l'idoneità statica dell'unità immobiliare redatta da un tecnico professionista;
d) per l'acquisto di alloggi in costruzione, si richiede inoltre una dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante lo stato di avanzamento dei lavori, l'ubicazione del fabbricato e gli estremi della concessione edilizia.
Entro due anni dalla data di presentazione del relativo compromesso, pena la revoca del mutuo, dovrà essere presentata la richiesta di abitabilità vistata dal Comune e la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U..
7. Nell'ipotesi di cui al sesto comma l'immobile acquistato potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge, ai parenti ed affini di primo grado o conviventi purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 26:
Articolo 26
(Istituzione della Commissione)
1 . Per l'esame delle domande di mutuo e la formazione delle relative graduatorie è istituita, presso l'Amministrazione Regionale, una Commissione di cui fanno parte:
a) L'Assessore regionale ai Lavori Pubblici o un suo delegato;
b) L'Assessore regionale alle Finanze o un suo delegato;
c) Un Consigliere regionale di maggioranza;
d) Un Consigliere regionale di minoranza;
e) Un esperto di tecnica bancaria nel settore dei mutui fondiari;
2. La Commissione, nominata dal Consiglio Regionale, è presieduta dall 'Assessore regionale ai Lavori Pubblici o, in sua assenza, dall 'Assessore regionale alle Finanze.
3. Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dai funzionari dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. Assiste alle sedute della Commissione un funzionario dell'ufficio Credito dell'Assessorato alle Finanze. Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 27:
Articolo 27
(Ricorsi)
1 . Le graduatorie sono pubblicate per il periodo di quindici giorni all 'Albo dell'Amministrazione Regionale.
2. Entro i venti giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie alla Giunta Regionale che , sentita la Commissione, delibera in via definitiva.
Presidente - Pongo in votazione l'art 27:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 28:
Articolo 28
(Norme transitorie finali)
1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal 2° semestre 1989.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, il regolamento 28 luglio 1987, n. 1, ed il regolamento 28 aprile 1988, n. 5.
Presidente - All'articolo 28 vi è un emendamento proposto dalla Commissione, di cui do lettura:
Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1989. In fase di prima applicazione del presente regolamento la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative al secondo semestre viene prorogata al 31 gennaio 1990.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo così emendato:
Articolo 28
(Norme transitorie finali)
1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1989. In fase di prima applicazione del presente regolamento la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative al secondo semestre viene prorogata al 31 gennaio 1990.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, il regolamento 28 luglio 1987, n. 1, ed il regolamento 28 aprile 1988, n. 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Il nostro Gruppo si astiene sul regolamento, perchè, pur contenendo il regolamento alcune norme che vanno a migliorare la situazione, nel senso di chiarire punti che potevano presentare, per chi faceva domanda, degli aspetti oscuri, questo stesso regolamento non rispetta da una parte l'esigenza che la stessa Giunta aveva sentito in un primo momento, cioè quella di elevare il mutuo a 90 milioni, e rimane, al quarto comma dell'articolo 3, una formulazione equivoca ed ambigua, che ci costringerà a chiarire in futuro la situazione.
Così com'è, lascia nell'incertezza tutte le centinaia di famiglie che faranno la domanda da adesso fino al 31 gennaio e finchè la norma non sarà completamente chiara, ci sarà una situazione di conflitto di interpretazioni, di voci non ben controllate e quindi complessivamente sarà una norma molto discutibile.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.
Aloisi (MSI) - Dichiaro che voterò a favore di questo regolamento, perchè ritengo vada incontro a quelle che sono le aspettative della gente; però ho alcune osservazioni da fare.
La prima osservazione riguarda il comportamento di alcune forze politiche, come è già stato evidenziato da coloro che mi hanno preceduto, che in Commissione hanno un atteggiamento di un certo tipo e poi in aula soccombono alle direttive ed alle decisioni che provengono dall'alto.
Questa osservazione la voglio collegare al discorso che ho intrapreso stamani quando ho dichiarato l'atteggiamento succube di certe forze politiche in quel contesto di libero dibattito e confronto che ci dovrebbe essere fra i rappresentanti del Consiglio e la Giunta.
Questa è una di quelle dimostrazioni lampanti dove alcune forze politiche, anzichè avere il coraggio di esprimere liberamente e democraticamente le loro opinioni, in Commissione dicono una cosa e poi in Consiglio soccombono o stanno zitte o non hanno il coraggio di portare avanti le loro richieste.
La seconda osservazione è per il comportamento della Giunta. Su un provvedimento di questa importanza ritengo che la Giunta avrebbe dovuto essere molto più seria, soprattutto non ingannare le aspettative della gente.
Ci sono persone che aspettano con impazienza questi contributi ed hanno fatto enormi sacrifici per avere un diritto, perchè l'acquisto della prima casa in un momento come questo, in cui vi è una carenza enorme di abitazioni, lo definirei un diritto civile. Pertanto la Giunta su questi problemi non deve giocherellare, deve essere più seria.
Non si può dire che si passa a 90 milioni di mutuo e poi restare a 80 milioni, perchè la gente prevede di ottenere i 90 milioni, si impegna per 90 milioni e poi deve accettare altre imposizioni.
Soprattutto ci vuole molta chiarezza: nel momento in cui un cittadino presenta la domanda ed ha i requisiti per ottenere questo finanziamento, deve avere la certezza di ottenerlo, mentre ho l'impressione che qui si viva alla giornata, non si sa quel che potrà succedere domani, proprio perchè c'è mancanza di volontà politica.
Ritengo che su questo tema ci debba essere volontà politica per portare avanti queste aspettative della gente, che sono dei diritti civili, perchè avere la possibilità di acquistare la casa è un diritto.
A differenza di altre forze politiche, voterò a favore proprio perchè ritengo il provvedimento importante, che va incontro alle necessità di tanta gente, però tenevo a fare queste critiche perchè denunciano un comportamento non corretto da parte di alcune forze politiche. Inoltre la Giunta si comporta in forma molto ambigua, mentre dovrebbe essere molto più seria e molto più decisa su questi argomenti.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Mafrica, Riccarand, Tonino)
Il Consiglio approva
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