Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 866 du 22 novembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 866/IX - Disegno di legge: "Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali".

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi, ne ha facoltà.

Lanivi (ADP) - Il disegno di legge che è all'attenzione del Consiglio regionale prevede il rifinanziamento della legge n. 12, che autorizza la Regione a dare contributi ad imprese artigiane, commerciali o industriali, che organizzino o partecipino a manifestazioni espositive, mostre, fiere, in Italia o all'estero, sia che queste manifestazioni avvengano in maniera singola o associata.

L'esperienza sinora maturata ha dimostrato la insufficienza dei fondi stanziati, per cui con questo disegno di legge si rifinanzia la legge e si aumenta la cifra a disposizione per far fronte alle domande che vengono presentate.

Presidente - La Presidenza fa presente che sono allegati i pareri della I e della III Commissione.

E' aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

1. La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è rifinanziata, per l'anno 1989 e seguenti per l'ulteriore spesa annua di lire centocinquanta milioni.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

1. L'onere di centocinquanta milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 "Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà come segue:

- per l'anno 1989, mediante riduzione di lire cento milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2 - Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, nonchè mediante riduzione di lire cinquanta milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 36060 "Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche".

- per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzazione per lire trecento milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 "Interventi promozionali per l'industria" del bilancio pluriennale 1989/1991.

- per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente: Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 36060 "Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche" L. 50.000.000

Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese cor-renti)" L. 100.000.000

L. 150.000.000

in aumento

Cap. 36150 "Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali" \L. 150.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.