Objet du Conseil n. 862 du 22 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 862/IX - Disegno di legge: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Presidente - Ricordo al Consiglio che la Commissione ha redatto un testo che è stato trasmesso con l'ordine del giorno suppletivo ai Consiglieri, quindi la discussione e la votazione dell'articolato avverranno sul testo proposto dalla Commissione.
Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Con la legge n. 68 dell'anno 1979, la Regione Valle d'Aosta, adeguandosi a quelle che erano le nuove normative per la legge di contabilità che dovevano avere le Regioni, non aveva previsto il bilancio di cassa.
In effetti, in quel momento si era soprasseduto, giustamente, prevedendo che l'instaurarsi della nuova legge di contabilità desse la possibilità in futuro di inserire il bilancio di cassa con un maggior van-taggio.
Ora, però, visto che la Commissione di coordinamento ripetutamente ci aveva chiesto di inserire nella legge di contabilità anche il bilancio di cassa, e visto che anche durante l'ultima discussione del bilancio di previsione 1989 la Giunta regionale si era impegnata a inserire il bilancio di cassa, si presenta oggi questa legge, evidentemente modificata per quella parte tecnica che gli uffici hanno ritenuto giusto di modificare ed anche per quelle parti che devono essere modificate per effetto di altre leggi regionali approvate.
Il bilancio di cassa dovrà avere un periodo di sperimentazione prima di poter cominciare a funzionare in modo perfetto e anche prima di dare i suoi risultati, in quanto si ritiene che con l'instaurazione del bilancio di cassa, affiancato a quello che è il bilancio di competenza, sarà più facile riscontrare quelle parti dell'Amministrazione che non riescono a spendere quanto dovuto e che, per così dire, fanno degli impegni ma non hanno la capacità di spesa.
Con il bilancio di cassa sarà più facile seguire l'andamento dei residui passivi; inoltre, un altro merito che dovrebbe avere il bilancio di cassa è di avere un bilancio sempre più chiaro nella gestione del bilancio di previsione e per quanto è la questione della competenza.
Prima il Presidente diceva che il testo è stato emendato dalla Commissione così come aveva suggerito anche l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, quindi le modifiche sono accettate dalla Giunta. Nello stesso tempo voglio chiarire un dubbio che era stato sollevato in Commissione dal Consigliere Mafrica a proposito del quinto capoverso della relazione. Si è parlato della questione del decentramento ai Comuni: il quinto capoverso vuole sottolineare che il decentramento sempre maggiore di funzioni e soprattutto di finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale nei confronti dei Comuni a volte ha messo in difficoltà i Comuni stessi, tant'è vero che sovente (anche se non viene quasi mai accettato, salvo casi eccezionali) ci viene richiesto da parte dei Comuni che alcune opere, anche comunali, siano appaltate dall'Amministrazione regionale.
Lo stesso vale per altri servizi, ad esempio quello degli anziani, dove inizialmente i Comuni avevano la possibilità di gestire questo servizio in quanto era un servizio abbordabile, ma poi l'andamento del servizio metteva in crisi i Comuni. Tant'è vero che l'amministrazione delle case degli anziani prima era fatta dai funzionari o dipendenti comunali, dopo di che la Regione ha dovuto delegare questa amministrazione ad altro personale.
Quindi, questo vuol solo dire che non si può continuare a decentrare altre funzioni ai Comuni, se non si regolarizza anche il fatto del finanziamento. Infatti, vediamo già oggi come oggi che i Comuni che hanno difficoltà a gestire questi finanziamenti e non riescono a farlo immediatamente hanno dei fondi che poi vengono investiti in BOT e così via. Questo non vuol dire che non si deve continuare su questa strada, ma vuol solo dire avere un occhio attento un domani su quella che è la finanza regionale in relazione alla finanza comunale.
Presidente - E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Ho un'osservazione all'articolo 59 e poi vorrei riprendere quell'argomentazione che l'Assessore, giocando un po' di anticipo, ha cercato di discutere adesso in relazione ai Comuni.
All'articolo 59 si dice che i titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal ragioniere capo, dirigente dell'Assessorato delle finanze, o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali. Vorrei capire se l'impedimento o assenza è da ritenersi anche lo sciopero, perchè ricordo che nel discorso in occasione dello sciopero dei dirigenti c'era stata una questione che riguardava chi firmasse i mandati. Secondo me questo testo vuol dire impedimento o assenza, ma esclude lo sciopero.
Sempre in questo comma si dice che può firmare, in caso di assenza dovuta a malattia o ad impedimento, un altro funzionario all'uopo da lui delegato. Vorrei capire se "all'uopo da lui delegato" è una delega fatta una volta per tutte, oppure se è una delega fatta caso per caso, perchè si possono presentare dei problemi a seconda della risposta.
Per tornare alla relazione, secondo me oggi l'Assessore ha attenuato il senso delle parole, però quanto scritto nella relazione dice in modo chiaro che si vuole dare uno stop al decentramento. Si dice che "l'attività della Regione Valle d'Aosta, in relazione anche alle particolari competenze attribuite dallo statuto, ha visto il prevalere degli interventi di gestione diretta in luogo di un decentramento agli enti locali sub-regionali. Le modificazioni introdotte in questi ultimi anni a tale impostazione non sono ulteriormente ripetibili a causa delle limitate dimensioni dei Comuni della Regione, per cui si ritiene di confermare il modello organizzativo di cui si tratta". Mi sembra una affermazione di principio piuttosto forte.
In poche parole, questo significa secondo me che non si vuole andare più in là con il decentramento e che si ritiene che il prevalente intervento diretto della Regione sia, perlomeno per ciò che concerne i flussi finanziari, preferibile a quello della delega, perchè i Comuni della Regione sono di limitate dimensioni.
A me sembra che prima di tutto non fosse così pertinente, con questa legge di contabilità, una dichiarazione così impegnativa; in secondo luogo mi sembra che, se le parole hanno il significato che comunemente si dà loro, la dichiarazione come è formulata non sia accettabile.
Per cui noi attendiamo la risposta sull'articolo 59, comunque preannunciamo l'astensione su questo disegno di legge.
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Per quanto riguarda l'articolo 59, e cioè la firma degli ordinativi di pagamento in assenza del ragioniere capo, è una modifica solo di natura terminologica rispetto al testo precedente. Detta modifica si è resa necessaria alla luce dell'entrata in vigore della legge 29/89 sul personale; prima c'era la carriera direttiva, oggi invece c'è la carriera dirigenziale e direttiva. Tutto questo è poi ripreso negli articoli 78 e 79, dove si dice quali sono le persone che possono essere delegate dal ragioniere capo. Quindi, è solo uno di quegli adattamenti di questa legge a quella che è la legge sul personale approvata ultimamente dal Consiglio regionale. Non si prevede altre estensioni, non si prevede altre competenze.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
TITOLO I
Norme generali
Articolo 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2 lettera a) dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)
1 . La Regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono , reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.
2. La Regione Valle d'Aosta promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Collegamento organico
con la programmazione regionale)
1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai titoli II e IV sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di programmazione.
2. Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa con i documenti contabili di cui alla presente legge sono stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Sistemi informativi e tesoreria regionale)
1. Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato da apposita legge regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
TITOLO II
Bilancio pluriennale
Articolo 5
(Natura del bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa. per l'attuazione del piano regionale di sviluppo.
2. In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6
(Validità, aggiornamento e variazioni
del bilancio pluriennale)
1. Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al triennio.
2. Ogni anno , contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale ricostituendone la medesima estensione temporale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7
(Struttura del bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole quote.
3. Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale , anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8
(Ripartizione delle entrate)
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli, in categorie e in capitoli secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui all'articolo 29.
2. Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio pluriennale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9
(Ripartizione delle spese)
1. Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma dell' articolo 30.
2. Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 11.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10
(Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle ripartizioni di cui al precedente articolo 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.
2. Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio.
3. Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, e da altre assegnazioni dello Stato, sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.
4. Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonchè per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista la autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11
(Previsione delle spese del bilancio pluriennale)
I. Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 30, in base alle quote certe relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonchè, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
2. Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonchè le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.
3. Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati, sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali , di cui alla legislazione regionale vigente in materia di programmazione.
4. Le spese per gli oneri derivanti dall ' ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall' ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.
5. Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi sono previste sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12
(Quadro generale riassuntivo)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui all'articolo 30.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 13:
Articolo13
(Equilibrio del bilancio)
1. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste per l'esercizio iniziale e per quelli successivi.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 14:
TITOLO III
Leggi di spesa
Articolo 14
(Principi generali)
1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonchè i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.
2. Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi, indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente aggiornato.
3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15
(Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente)
1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla leage di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi la Regione dà corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma dell' articolo 56.
2. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell' articolo 14.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16
(Leggi che autorizzano spese annuali)
1. Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nel bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17
(Leggi che autorizzano spese pluriennali)
1. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio dell ' anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote a carico degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
2. Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.
3. Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti della intera somma prevista, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 56, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio. Le quote di spesa relative agli esercizi successivi dovranno essere confermate con apposito provvedimento della Giunta regionale ai fini dell'assunzione del relativo impegno.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18
(Disciplina delle procedure di spesa)
1. Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'attuazione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.
2. Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19
(Legge finanziaria)
1. Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio di cui all'articolo 28, la Giunta può presentare al Consiglio regionale , contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento del medesimo , un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell'articolo 20:
TITOLO IV
Bilancio annuale
Articolo 20
(Annualità del bilancio)
I. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 21:
Articolo 21
(Universalità del bilancio)
1.Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.
2.Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 22:
Articol 22
(Integralità del bilancio)
1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.
2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art.23:
Articolo 23
(Bilancio annuale di previsione)
1. Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.
6) Tra le voci di cui alla lettera c) del terzo comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza oppure del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio soltanto le voci di cui alle lettere b) e c) del terzo comma.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 24:
Articolo 24
(Previsione delle entrate)
1. Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nell ' articolo 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle entrate stesse, nell' articolo 52.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25
(Previsioni delle spese)
1. Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio , agli impegni di spesa di cui all'articolo 56 in base alle leggi vigenti ed in particolare per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi di cui all'articolo 18, nonchè tenendo conto delle procedure già svolte a norma dell'articolo 15.
2. Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
3. Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Presidente - Pongo in votazione l'articol 25:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 26:
Articolo 26
(Previsione per le assegnazioni statali)
1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i casi di speciali assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
2. Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali previste dalle leggi statali.
3. Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega , le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 27:
Articolo 27
(Stanziamenti di cassa)
1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria a far fronte a pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi di cui all'articolo 18 e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 28:
Articolo 28
(Equilibrio del bilancio)
1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purchè la relativa differenza risulti finanziata con mutui la cui stipulazione sia autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 48.
2. Nel bilancio annuale di cassa il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 29:
Articolo 29
(Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la loro provenienza nei seguenti titoli e secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:
a) TITOLO I:
entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 1 - Tributi propri:
2) Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali;
b) TITOLO II:
entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie:;
2) Cat. 5 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo;
3) Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate;
C) TITOLO III:
entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi;
2) Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici;
3) Cat. 9 - Proventi dei beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi;
4) Cat. 10 - Proventi di natura varia;
5) Cat. 11 - Interessi attivi;
6) Cat. 12 - Recuperi, rimborsi e concorsi;
7) Cat. 13. - Partite che si compensano con la spesa;
d) TITOLO IV:
entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. I4 - Alienazione di beni;
2) Cat. 15 - Trasferimento di capitali;
3) Cat. 16 - Riscossione di crediti;
d) Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali ;
e) TITOLO V:
entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 18 - Mutui e prestiti;
2) Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine;
f) TITOLO VI:
entrate per contabilità speciali, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Cat. 20 - Partite di giro; 2) Cat. 21 - Contabilità speciali.
2. Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.
3. I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.
4. Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione nonchè il riferimento al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.
5. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 30:
Articolo 30
(Classificazione delle spese)
1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.
2. Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite in titoli a seconda che si riferiscano a:
a) Spese correnti;
b) Spese di investimento;
c) Rimborso di mutui e prestiti;
d) Contabilità speciali.
3. Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che attengano:
a) All'adempimento delle funzioni normali della Regione; b) Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.
4. La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale.
5. Ai fini dei prospetti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell' articolo 32, le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi funzionale, e alle categorie, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
6. Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 31:
Articol 31
(Natura e contenuto del capitolo di spesa)
1. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
2. Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con deliberazione della Giunta regionale, in più articoli di spesa.
3. Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa. Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere in-cluse:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato:
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese finanziate con fondi propri della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 32:
Articolo 32
(Riepiloghi, prospetti ed elenchi
allegati al bilancio annuale)
1. Al bilancio di previsione sono allegati:
a) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese:
b) un prospetto il quale mette a raffronto :
1. le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate con specifico vincolo di destinazione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 4, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;
2. le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette. Il totale degli stanziamenti relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 26;
c) un prospetto il quale espone distintamente da un lato gli stanziamenti relativi a spese correnti e dall'altro lato gli stanziamenti relativi a spese di investimento, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al Credito;
d) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e categorie secondo quanto disposto al quinto comma dell'articolo 30;
e) un riassunto delle spese secondo le suddivisioni di cui al quarto comma dell'articolo 30;
f) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 36, nonchè quello delle spese impreviste di cui all'arti-colo 37;
g) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'articolo 41;
h) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 50 con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa,
i) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'articolo 71.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 33:
Articolo 33
(Legge per l'approvazione dei bilanci)
1. La Giunta regionale predispone il disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre.
2. Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale ove occorra.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 34:
Articolo 34
(Esercizio provvisorio del bilancio)
1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla Giunta.
2. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.
3. la limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 35:
Articolo 35
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal ConsigIio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e gli adempimenti di cui all'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento al Consiglio regionale a norma dell'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente:
a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa;
b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento;
c) ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 36:
TITOLO V
Variazioni al bilancio
Articolo 36
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
I. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonchè le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei residui.
3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.
4. Il prelievo delle somme di cui al primo comma è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 37:
Articolo 37
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo. Sono impreviste in ogni caso le spese derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e di avversità naturali.
2. I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.
3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 38:
Articolo 38
(Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi aventi riflesso sulle spese di funzionamento per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute agli aumenti dei prezzi.
2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è disposto con deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni :
a) che le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;
b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento;
c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni mobili od immobili.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è comunicata al Consiglio regionale entro qiundici giorni dal suo perfezionamento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 39:
Artiicolo 37
(Fondo di riserva per la revisione
dei prezzi contrattuali)
1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.
2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è disposto con apposita deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 40:
Articolo 40
(Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.
2. Per consentire il pagamento di residui passivi non riportati o inadeguatamente riportati in bilancio a termine della lettera a) del terzo comma dell'articolo 23 e per i quali non sia stato disposto quindi il relativo stanziamento di cassa o lo stesso risulti carente, è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento con prelievo dal fondo di riserva di cui al precedente comma, fatto salvo l'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi in occasione dell'assestamento del bilancio a termine dell'articolo 43.
3. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 41:
Articolo 41
(Fondi globali)
1. Nel bilancio annuale sono iscritti, sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa, uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.
2. I fondi globali sono iscritti, nel bilancio di competenza, nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi: nel bilancio di cassa sono iscritti nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di effettuare nell'esercizio in applicazione dei medesimi provvedimenti legislativi.
3. I fondi globali sono tenuti distinti in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
5. Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
6. I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
7. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 42:
Articolo 42
(Altre variazioni al bilancio
mediante provvedimenti amministrativi)
I. La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per la istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.
2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorchè non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al primo comma dell'articolo 28.
4. La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.
5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Re-gione.
6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali nonchè quelle previste negli articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con legge regionale.
7. Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle previste al primo e sesto comma, non possono essere disposte dopo il 31 ottobre dell'anno al quale si rife-riscono.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell'articolo 43:
Articolo 43
(Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.
2. Con legge di cui al precedente comma si provvede:
a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65:
b) all 'aggiornamento della giacenza o dei deficit di cassa di cui al sesto comma dell ' articolo 23;
c) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente.
3. Con la legge di cui al primo comma possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa di cui all' articolo 3, fermo restando quanto dispone l' articolo 28, nonchè ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 43:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 44:
Articolo 44
(Legge di variazione al bilancio)
1. La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.
2. Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicate in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.
3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva nonchè l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.
4. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le condizioni di cui all' articolo 48 fermi restando i limiti ed i vincoli in esso stabiliti.
5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 44:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 45:
Articolo 45
(Divieto di storni)
1 . Salvo quanto indicato negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Sono vietati in ogni caso:
a) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;
b) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 45:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 46:
TITOLO VI
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regionee spese degli enti locali delegati
Articolo 46
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 46:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 47:
Articolo 47
(Entrate e spese degli enti locali
per le funzioni delegate)
1. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.
2. Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30, nonchè secondo la loro classificazione in spese correnti ed in spese di investimento.
3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.
5. I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30.
6. Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 47:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 48:
TITOLO VII
Operazioni di credito e garanzie
Articolo 48
(Mutui e prestiti)
1. La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi mutui si riferiscono.
3. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazioni del medesimo cessa di aver efficacia con il termine dell 'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
5. Le entrate relative a mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, anche in forma condizionata, od accordati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in correlazione con le esigenze di cassa della Regione.
7. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui e prestiti sono iscritte, fino alla concorrenza dei mutui autorizzati o stipulati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale differenza tra le spese ed il totale delle entrate iscritre nello stesso bilancio di cassa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 48:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'articolo 49:
Articolo 49
(Anticipazioni di cassa o scoperti di Tesoreria)
1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa la Giunta regionale è autorizzata a richiedere al Tesoriere regionale l'accensione di anticipazioni di cassa o la concessione di scoperti di Tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle Entrate bimestrali derivanti da tributi propri o dal gettito di tributi erariali o di quote degli stessi devoluti alla Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 49:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 50:
Articolo 50
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al primo comma dell' articolo 17.
2. Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano la iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.
3. Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione degli elementi che contraddistinguono le garanzie.
4. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 50:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 51:
TITOLO VIII
GESTIONE DEL BILANCIO
ART. 51
(Disposizioni generali)
1. La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonchè mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.
2. Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alle norme, contenute nei successivi articoli del presente titolo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 51:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 52:
ART. 52
(Accertamento delle entrate)
1 . L' entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la ragione, determinato l' importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonchè quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui all 'articolo 55.
2. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali indicanti i decreti medesimi.
3. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termlne dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.
4. All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.
5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.
6. Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.
7. I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.
8. Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 52:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 53:
Articolo 53
(Riscossione delle entrate)
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.
2. Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.
3. Le somme accreditate alla Regione in conti fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.
4. Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.
5. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato delle Finanze della Regione verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 53:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 54:
Articolo 54
(Versamento delle entrate)
1. Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.
2. Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al primo comma dell' articolo 52, nonchè il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.
3. Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dall'Assessorato delle Finanze, sono firmati dal dirigente responsabile dell'Assessorato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 54:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 55:
Articolo 55
(Registrazione delle entrate)
1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui all'articolo 54 e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dal competente ufficio dell' Assessorato delle Finanze con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 55:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Dò lettura dell'articolo 56:
Articolo 56
(Impegno delle spese)
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, secondo la rispettiva competenza.
2. Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per lo esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente, ove l'organo che dispone l'impegno della spesa non si riservi espressamente l'individuazione dei medesimi e l'accertamento delle relative spettanze, a tali incombenze provvedono i competenti Uffici dell ' Amministrazione , ai sensi del successivo articolo 58.
3. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere di cui al terzo comma dell'articolo 17, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.
4. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, con le modalità di cui al precedente comma, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
5. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall' esercizio successivo, alle condizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.
6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso dell' esercizio. Per le quote relative agli esercizi successivi deve comunque essere disposta apposita deliberazione della Giunta a conferma dell' impegno anche ai fini della rimodulazione del relativo importo.
7. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, l'Assessorato delle Finanze provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.
8. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla gestione dei residui, l'Assessorato delle Finanze provvede all'accertamento dell'economia sull'impegno medesimo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 56:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 57:
Articolo 57
(Registrazione degli impegni di spesa)
1. Le proposte degli atti amministrativi di cui all'articolo 56, dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale, debbono essere trasmesse all'Assessorato delle Finanze per la prenotazione dell'impegno.
2. L'Assessorato delle Finanze, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.
3. In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento, l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la motivazione del caso, la proposta all'Assessore proponente.
4. Le proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dall'Assessorato delle Finanze al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente agli impegni medesimi per le occorrenti annotazioni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 57:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 58:
Articolo 58
(Liquidazione della spesa)
1. Le spese di cui agli articoli 56 e 57 sono liquidate quando ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.
2. La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.
3. L'Assessorato delle Finanze, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell' impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui ed effettua la registrazione.
4. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'Assessorato delle Finanze promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.
5. Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa.
6. In caso di irregolarità l'Assessorato delle Finanze indica all' Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.
7. Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 60 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 63 della legge medesima.
8. Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 58:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 59:
Articolo 59
(Ordinazione dei pagamenti)
1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.
2. I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato delle Finanze o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato.
3. I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e , ove occorra, l' importo delle rate da pagare alle singole scadenze.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Rispetto alla formulazione dell'articolo, nel testo precedente si diceva che il funzionario che era incaricato della firma dei mandati era delegato dal Presidente della Giunta regionale; qui invece si dice "all'uopo da lui delegato": si intende il ragioniere capo, se ho capito bene.
Quindi, non è perfettamente identico, non cambia solo la forma, trasformando direttivo in dirigenziale, ma cambia anche il soggetto che designa il delegato alla firma: prima era il Presidente della Giunta, nel nuovo testo è il ragioniere capo.
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Come dicevo, questo è in analogia al DPR 748/72 per il personale statale. E' stato recepito in questo senso.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 59:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 60:
Articolo 60
(Registrazione dei pagamenti)
1. I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal competente Ufficio dell'assessorato delle Finanze con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.
2. Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio fimanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 60:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 61:
Articolo 61
(Estinzione dei titoli di spesa)
1. I titoli di spesa di cui agli articoli 50 e 60 sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini stabiliti dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 42, recante norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 61:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 62:
Articolo 62
(Accertamento dei residui attivi)
I. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonchè le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell 'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.
3. In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell ' esercizio finanziario.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 62:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 63:
Articolo 63
(Riaccertamento dei residui attivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed e approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente classificazione;
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
2. I crediti indicati nelle lettere a), b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture ed annullati dalla Giunta regionale con propria motivata deliberazione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 63:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 64:
Articolo 64
(Accertamento dei residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma dell' articolo 56 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 64:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 65:
Articolo 65
(Riaccertamento dei residui passivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti e tre anni se trattasi di spesa in conto capitale.
3. Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 65:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 66:
Articolo 66
(Economie di spesa)
1. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui passivi ai sensi dell'articolo 64 nonchè le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del secondo comma dell'articolo 65.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 66:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 67:
Articolo 67
(Cassa economale)
1. La Regione si avvale di un servizio di cassa economale, i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 67:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 68:
Articolo 68
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali ne rispondono all' assemblea.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 68:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 69:
TITOLO IX
Rendiconto generale
Articolo 69
(Impostazione e presentazione del rendiconto)
I. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.
2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione.
4. Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 69:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 70:
Articolo 70
(Conto finanziario)
1. Il conto finanziario espone, nell'ordine per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) le previsioni finali di cassa:
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui:
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
f) il totale delle entrate riscosse in conto residui e competenza;
g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
h) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
i) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate rispetto alle previsioni di cassa;
l) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti da riportare al nuovo esercizio;
m) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
n) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) le previsioni finali in termini di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;
g) l 'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
h) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti , da riportare al nuovo esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
n) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 70:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 71:
Articolo 71
(Risultanze del conto finanziario)
1. Nel conto finanziario, il risultato della gestione è determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 70, tenendo conto:
a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere regionale;
b) delle entrate riscosse e versate nonchè delle spese pagate nel corso dell'esercizio;
c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.
2. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma precedente firmato dal Presidente della Giunta regionale e dal Ragioniere capo e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate nonchè ai pagamenti effettuati.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 71:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 72:
Articolo 72
(Ripiano del disavanzo finanziario)
1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.
2. Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 72:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 73:
Articolo 73
(Conto di patrimonio)
1. Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:
a) delle attività e delle passività finanziarie;
b) dei beni mobili ed immobili;
c) di ogni altra attività e passività, nonchè delle poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 73:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 74:
Articolo 74
(Rendiconti degli enti ed organismi
dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondo criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 74:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 75:
Articolo 75
(Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)
1. I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 75:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 76:
Articolo 76
(Rendiconti degli enti locali)
1. Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.
2. Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonchè l'ammontare delle somme da restituire alla Re-gione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 76:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 77:
TITOLO X
Responsabilità
Articolo 77
(Responsabilità degli amministratori)
1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano annullate dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 77:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 78:
Articolo 78
(Responsabilità degli amministratori
e dei dipendenti)
1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 78:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 79:
Articolo 79
(Responsabilità verso la Regione
degli amministratori e dei dipendenti)
1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
2. Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.
3. In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli pertinenti.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 79:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 80:
Articolo 80
(Responsabilità del tesoriere)
1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.
2. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell 'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.
3. Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonchè la giacenza ovvero il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 80:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 81:
Articolo 81
(Responsabilità per il maneggio
di denaro della Regione)
1. Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 81:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 82:
Articolo 82
(Amministrazione del patrimonio e contratti)
1. La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi della legislazione statale vigente in materia.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 82:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 83:
TITOLO XI
Controlli
Articolo 83
(Controlli di gestione)
1. La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alle competenze per la gestione delle entrate e delle spese.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 83:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 84:
Articolo 84
(Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)
1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.
2. Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate. nonchè una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi regionali.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 84:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 85:
Articolo 85
(Controllo sul servizio di tesoreria)
1. Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 85:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 86:
TITOLO XII
Norme finali
Articolo 86
(Procedure per la formazione
del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione
e del rendiconto generale)
I. Gli assessorati e servizi regionali comunicano entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze, in termini di competenza e in termini di cassa da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.
2. I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.
3. Ciascun Assessorato o Servizio presenterà entro il 10 marzo di ciascun anno una relazione concernente l'attività svolta ed i risultati conseguiti a fronte degli stanziamenti assegnati e pagati nel decorso esercizio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 86:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 87:
Articolo 87
(Compiti dell'Assessorato delle Finanze)
1. Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato delle Finanze provvede ai sensi del precedente art.icolo 3:
a) alla preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonchè dei relativi provvedimenti di variazione;
b) alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;
c) alla preparazione del rendiconto generale della Regione.
2. L'Assessorato provvede altresì:
a) alla formulazione di parere obbligatorio sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale:
b) alla formulazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;
c) alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 87:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 88:
Articolo 88
(Compiti del Servizio Studi, Programmi e Progetti)
1. Il Servizio Studi, Programmi e Progetti della Segreteria Generale provvederà ad effettuare le analisi economiche ed i controlli di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici e finanziari ed agli obiettivi fisici realizzati nell'attuazione dei progetti della Regione, in base alle disposizioni del la Giunta regionale.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 88:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 89:
Articolo 89
(Norma transitoria)
1. Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1989 sono effettuate sulla base della normativa attualmente in vigore.
2. Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1991.
3. La gestione del bilancio in termini di cassa sarà disposta in forma sperimentale per la durata dell' esercizio 1990.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 89:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 90:
Articolo 90
(Norma finale)
1. Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 90:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Do lettura dell'articolo 91:
Articolo 91
(Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. E' abrogata, in particolare, la Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificata dagli articoli 64 e 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90 e dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 1£ aprile 1986, n. 12.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 91:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
Presidente: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica)
Il Consiglio approva.
***
