Objet du Conseil n. 860 du 22 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 860/IX - Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie".
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Si dà atto che alle ore 17,19 assume la Presidenza il Vicepresidente Dolchi.
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Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) - Le règlement de la CEE 797 a été un règlement extrêmement intéressant, puisqu'il a aboli toute une série de règlements précédents et a obligé d'un côté l'Etat italien à revoir sa législation en matière d'agriculture, et par conséquent aussi les Régions, qui avaient la possibilité de formuler des règlements et qui en grande partie devaient suivre le règlement 797 de la CEE, mais qui avaient dans certains articles une quelque liberté de choix.
Ce règlement a été ensuite modifié plusieurs fois, au moins quatre fois, par la CEE et donc il nous faut maintenant apporter des modifications pour faire de façon que la loi régionale puisse utiliser en plein la délibération du règlement même et de ces successives modifications.
Il faut dire que dans ces trois années et quelques mois d'utilisation de la loi régionale cette même loi a produit des effets considérables. Pour ce qui concerne par exemple le plan d'amélioration des entreprises agricoles, il y a eu en ce laps de temps 163 demandes qui ont été présentées, dont 118 ont déjà été autorisées, pour un montant d'environ 8 milliards de lires. Pour ce qui concerne la prime d'installation des jeunes agriculteurs qui à travers le règlement étaient favorisés, il y a eu 133 demandes, dont 84 ont déjà été accueillies pour une prime qui monte à environ 1 milliard.
La différence des demandes qui ont été présentées et celles qui ont déjà été accueillies est due au fait que certains bénéfices beaucoup plus favorables, prévus par le règlement, vont échoir au 31 décembre de cette année, et donc évidemment en ces derniers temps il y a une ultérieure présentation de demandes, de façon à pouvoir entrer dans ces bénéfices plus amples.
Les modifications qui ont été présentées, donc, essaient de reprendre les modifications des différents règlements communautaires. Il s'agit d'adjonctions pour mieux spécifier la loi précédente, ou bien des précisations pour ce qui concerne le nombre des dépendants qui doivent faire partie, par exemple, des coopératives ou des associations des agriculteurs, ou bien l'adéquation à travers modifications des montants que l'on peut décerner aux différents agriculteurs, montants prévus en ECU, et qui ont été justement modifiés par les différents règlements successifs au règlement 797.
Pour ce qui concerne ces modifications, nous avions pris contact avec les fonctionnaires de la CEE pour justement vérifier avec eux les modifications mêmes. D'après un dernier contact je dois demander une modification à l'article 2 du nouveau texte, parce qu'ici nous avions prévu que, pour ce qui concerne les agriculteurs à titre principal dans les coopératives, au moins 20 percento des sociétaires possèdent les formules requises par le règlement communautaire. Or, nous avons des doutes qui nous ont été exprimés par le bureau de Bruxelles, que ce 20 percento qui est en contraste et qui avait été dans un premier temps accepté, puisse nuire à l'iter de la loi et donc nous préférons supprimer cette première partie de l'article 2, auquel donc on propose d'enlever "tenuto conto" jusqu'à "il 20 percento dei soci sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti".
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
1.La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, recante l'applicazione del regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e recepisce le disposizioni dei regolamenti delle Comunità Economiche Europee no 2224/86, 1760/87, 1094/88, e 1137/88, i quali modificano il regolamento CEE 797/85.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
1.L'ultimo punto del paragrafo 2 (Requisiti dell'imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell' allegato alla legge regionale 18.8.1986, n. 49, è così sostituito:
"Tenuto conto dell'importanza dell'agricoltura a tempo parziale nel contesto ambientale e socio-economico, per la realizzazione di infrastrutture al servizio di più aziende agricole e purchè l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo può essere ammessa la presenza di imprenditori agricoli non a titolo principale nelle cooperative, a condizione che almeno il 20% dei soci sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
Per poter beneficiare delle provvidenze di cui al titolo I del regolamento CEE 797/85, tutti i soci dei consorzi e delle associazioni di beneficiari devono possedere i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento CEE 797/85. "
2. L'ultimo punto del paragrafo 3 (Capacità professionali) del capo 1, (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dello allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è soppresso.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Perrin, che propone di togliere al primo comma la parte:
"Tenuto conto dell'importanza dell'agricoltura a tempo parziale nel contesto ambientale e socio-economico, per la realizzazione di infrastrutture al servizio di più aziende agricole e purchè l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo può essere ammessa la presenza di imprenditori agricoli non a titolo principale nelle cooperative, a condizione che almeno il 20 percento dei soci sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti."
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
1.L'ultimo punto del paragrafo 2 (Requisiti dell'imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell' allegato alla legge regionale 18.8.1986, n. 49, è così sostituito:
"Per poter beneficiare delle provvidenze di cui al titolo I del regolamento CEE 797/85, tutti i soci dei consorzi e delle associazioni di beneficiari devono possedere i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento CEE 797/85. "
2.L'ultimo punto del paragrafo 3 (Capacità professionali) del capo 1, (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dello allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è soppresso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
1.L'ultimo punto del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:
"Per poter beneficiare degli investimenti previsti dal presente articolo i giovani agricoltori devono acquisire, al più tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento nell'azienda, una sufficiente qualificazione professionale, mediante la frequenza ad un corso di formazione di cui all'art. 21, paragrafo 1 , terzo trattino del regolamento CEE 797/85.
La capacità professionale è presunta per le persone che siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o dell'lnstitut Agricole Régional, nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.
L'azienda di cui il giovane diviene titolare deve richiedere un volume di lavoro equivalente ad almeno una U.L.U. Nel caso di contitolarità, l'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari ad una U.L.U. per ogni contitolare.
Il giovane agricoltore deve inoltre presentare tutti i requisiti per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale."
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
1,La lettera f) del paragrafo 2 (Condizioni) del capo 5 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di sostituzione) della parte B (Disposizioni Specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 è cosi sostituita:
"f) verranno riconosciute le associazioni di agricoltori formate da un numero di soci sufficiente a mantenere, in rapporto alle dimensioni aziendali, almeno un dipendente, nonchè le cooperative o i consorzi costituiti per analoghe finalità;"
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
1.Il primo punto del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:
"Alle associazioni di produttori agricoli che si costituiscono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 12 del regolamento CEE 797/85 è concesso su richiesta un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. L'ammontare del contributo per associazione è fissato al massimo in 36.000 ECU per agente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi 5 anni di attività di ogni agente in 5 rate annuali di pari importo."
2.Il terzo punto del capo 6 (Aiuti di avviamento alle Associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito:
"Le associazioni per poter essere riconosciute debbono:
-essere costituite con atto pubblico;
-prevedere una durata minima di almeno 10 anni
- essere formate da un numero di soci non inferiore a cinquanta unità;
- definire nello statuto le condizioni di gestione che dovranno prevedere:
a) che i tecnici preposti alle analisi dei risultati siano in possesso della qualifica di tecnici agricoli;
b) la tenuta della contabilità e di un bilancio annuale;
c) i criteri e l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione alla associazione."
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6
1.La lettera a) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:
"a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame. L'importo totale dell'indennità è di 120 ECU x UBA 0 per Ha di superficie foraggera.
Per il calcolo dell'indennità possono essere prese in considerazione le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione.
Tuttavia il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, non può superare le 20 unità."
2.La lettera c) del paragrafo 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituita:
"c) se il beneficiario di un'indennità compensativa effettua l'imboschimento di parte o di tutte le superfici a coltivazioni che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici sono assunte nel calcolo dell'indennità per una durata massima di 20 anni, a decorrere dalla data dell'imboschimento . "
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7
1.Il paragrafo 3 (Contributi) del capo 10 (Misure forestali nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è così sostituito: "Il volume globale massimo di investimenti ammissibile è di 40.000 ECU per azienda. Tuttavia, occorre tener conto che, entro tale valore, il limite massimo destinabile agli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate è di 10.000 ECU e che, sempre entro tale valore, sono imputabili i seguenti importi massimi:
- 1.800 ECU per Ha per le opere di imboschimento;
- 300 ECU per Ha per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento
- 90 ECU per Ha munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;
- 14.400 ECU per chilometro per le strade fosrestali.
Gli aiuti relativi a tali investimenti, nei limiti di cui sopra, sono stabiliti in base all'art. 3 della L.R. 3 dicembre 1982, n. 85 e della L.R. 20 giugno 1978, n. 41."
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8
1.Nel settore della produzione suina la concessione degli aiuti è limitata ad investimenti che consentono di raggiungere 500 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 77 posti scrofa per domande presentate entro il 31.12.1986, o di raggiungere 400 posti per azienda ovvero 62 posti scrofa, per domande presentate tra il 10 gennaio 1987 e il 31 marzo 1988.
2.Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 e anteriormente al 10 gennaio 1991, il numero dei posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto è fissato in 300 posti per azienda per suini da ingrasso, ovvero 46 posti scrofa.
3.Tali aiuti possono essere concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini,dopo la realizzazione dell'investimento, non superi 800 posti per azienda.
4.Inoltre in questo settore la concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35% degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.
5.Nel settore delle uova e del pollame la concessione degli aiuti è esclusa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9
1.Possono essere concessi aiuti agli investimenti che non rientrano nell'ambito di un piano di miglioramento materiale, purchè siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento CEE 797/85 e gli articoli 92-94 del trattato di Roma.
2.Sono vietati gli aiuti agli investimenti in misura superiore agli importi previsti dal regolamento CEE 797/85, art. 4, paragrafo 2, con le eccezioni previste dall'art. 8 del regolamento stesso.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità .
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