Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 721 du 25 septembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 721/IX - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE: "NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA DEL MONT AVIC".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Comme les Conseillers savent très bien, le Président de la Commission de Coordination a renvoyé, à l'égard des contenus des articles n° 5 et n° 13, la loi que le Conseil même avait votée, loi instituant l'aire protégée du Mont Avic

Nous proposons à l'attention du Conseil la même loi en accueillant les modifications requises par le Président de la Commission de Coordination à ces deux articles, en éliminant donc le dernier alinéa de l'article 5, concernant les contrôles, qui seront faits, évidemment, par le Service de l'Assessorat même ou déférés à quelqu'un, et l'article 13, concernant les limites minimales et maximales des sanctions administratives, qui sont redoublées à l'intérieur du Parc, mais seulement pour ce qui concerne les normes posées à défense des finalités du Parc même.

On établit ensuite qu'en tout cas le montant de ces sanctions ne puisse pas dépasser les limites prévues par l'article 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

Avec cela la loi a été reformulée selon les observations du Président de la Commission et pourra donc, en futur, être visée.

PRESIDENTE:Ricordo che, trattandosi di riapprovazione di una legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, saranno posti in votazione solo gli articoli 5 e 13, che sono passibili di modificazioni, e quindi si procederà alla votazione della legge nel suo complesso.

Ricordo anche che per la votazione finale è prevista la maggioranza qualificata del Consiglio, corrispondente ad almeno 18 voti favorevoli al provvedimento.

Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

ART. 5

COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione del parco è così composto:

a) dal Presidente dell'Ente Parco;

b) dal dirigente del servizio Tutela dell'Ambiente naturale e delle Foreste o suo delegato;

c) dal dirigente dell'Ufficio regionale di Urbanistica o suo delegato;

d) da un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, nominato dall'Assessore competente;

e) da tre rappresentanti scelti dal Comune di Champdepraz, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare;

f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designati dall'Assemblea degli stessi all'uopo convocata dall'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) dal comandante la Stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior parte in percentuale del parco naturale o suo delegato;

i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale". In caso di più candidature il rappresentante è designato dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale fra i nominativi proposti.

2. In caso di sostanziale ampliamento del parco naturale del "Mont Avic" interessante il territorio di altri comuni limitrofi, il numero dei rappresentanti comunali del consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei comuni cui l'ampliamento del parco si riferisce.

3. Il consiglio di amministrazione del parco elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente naturale, sentita la Giunta Regionale, e durano in carica per 5 anni, potendo essere riconfermati.

5. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito a:

a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) fissazione del trattamento economico del Presidente in misura non superiore al 50% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali;

c) determinazione del gettone giornaliero di presenza per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali;

d) destinazioni e modalità d'impiego delle somme stanziate in bilancio;

e) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

f) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell'eventuale personale dipendente;

g) ogni altro regolamento che si renda necessario all'espletamento delle funzioni dell'Ente;

h) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;

i) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;

l) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

m) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell'Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di Istituti, Enti e Associazioni ambientalistiche.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente dell'Ente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. A tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente e ai revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13 SANZIONI

1. I limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la violazione alle suddette leggi si verifichi all'interno del Parco naturale del "Mont Avic" e riguardi norme poste a tutela delle finalità del parco stesso.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente "Modifiche al sistema penale".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità