Objet du Conseil n. 687 du 6 juillet 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 687/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AI SETTORI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO".
PRESIDENTE:In relazione ad una richiesta formulata dal Presidente della Giunta, invito il Consiglio a deliberare di procedere all'immediata discussione e alla decisione sul disegno di legge in oggetto, presentato dalla Giunta regionale in data 30 giugno 1989, che riveste carattere d'urgenza e del quale già ieri avevamo preannunciato l'iscrizione.
Le Commissioni 1a, 3a e 4a hanno espresso il loro parere solo pochi minuti fa e quindi il disegno di legge n. 97 è iscrivibile all'ordine del giorno. Se non ci sono obiezioni e nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'immediata iscrizione e decisione sul disegno di legge n. 97.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
IL CONSIGLIO
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio;
DELIBERA
di procedere immediatamente alla discussione e alla decisione sul disegno di legge n. 97: "Interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio".
PRESIDENTE:In seguito al risultato della votazione, il disegno di legge n. 97 viene iscritto all'ordine del giorno con il n. 38.
Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je veux remercier les Présidents et les membres des trois Commissions pour avoir accepté de discuter et exprimer leur avis sur ce projet de loi que le Gouvernement régional n'a pas pu présenter avant, car, comme tout le monde peut comprendre, les données dont nous devions disposer pour préparer ce projet de loi ne pouvaient être acquises qu’après la clôture de la saison d'hiver, vers la moitié de mai; ensuite l’élaboration de ces données nous a pris une certaine période de temps. Merci encore pour avoir examiné ces données et donné un avis.
Le Gouvernement régional avait préannoncé au Conseil que, à la suite de la mauvaise situation météorologique qui a caractérisé l'hiver passé, aurait proposé au Conseil de voter un projet de loi qui pût intervenir de façon à aider tous ceux qui, dans le domaine du tourisme et non, ont subi des dommages à la suite de ce fait.
Pour ce qui concerne le tourisme, les secteurs d'intervention sont deux: les remontées mécaniques d'un côté et l'hôtellerie de l'autre.
Pour ce qui est des remontées mécaniques, la proposition prévoit que l'on puisse intervenir avec des contributions à fond perdu envers les sociétés qui ont eu une diminution remarquable des revenue pendant la saison d'hiver. Nous avons prévu que pour calculer cette diminution il faut tenir compte aussi de la diminution des frais par rapport à l'utilisation des différentes installations et par rapport aussi au personnel qui a été utilisé pendant la période considérée (du mois de décembre 1987 jusqu'au mois d'avril 1988).
Nous proposons qu'il y ait une différenciation de l'intervention régionale avec les barèmes suivants:
- au dessus du 40% de diminution des revenue, nous proposons que la contribution soit du 60% de la somme susdite; nous acceptons la modification, proposée au cours de la discussion avec les Commissions, selon laquelle on porte le barème entre le 15% et le 40%, ainsi on donnerait aux sociétés concernées le 30% de la somme;
- toutes les sociétés qui ont subi une diminution de leurs revenue peuvent bénéficier de financements à travers des emprunts avec un taux favorable pour faire face à toutes les difficultés liées à cette mauvaise saison.
Donc, deux genres d’intervention: une à travers une contribution à fond perdu d'après les barèmes que j'ai illustrés; l'autre à travers la possibilité d'avoir des emprunts à un taux favorable, uniquement pour les sociétés qui ont eu des dommages.
Pour la partie concernant l’hôtellerie, nous proposons que, face à une diminution de présences de au moins 25% dans les différentes activités de l'hôtellerie en Vallée d'Aoste, on puisse bénéficier d'un financement, toujours avec un très bas taux d’intérêt, pour payer tous les frais que les hôteliers ont eus dans cette période.
Je crois que cette proposition se justifie aussi par le fait que nous avons constaté que, finalement, les sollicitations que le Conseil a voulu lancer dans ce secteur ont été accueillies par les hôteliers. En effet les fonds que nous avons prévus dans le bilan de 1988 dans le domaine des emprunts aux hôteliers pour améliorer les conditions de leurs établissements ont été utilisés complètement et pour l'année 1989 il a fallu prévoir une augmentation, qui représente pratiquement la double partie de la somme prévue en 1988, pour satisfaire toutes les requêtes des hôteliers.
Nous devons donc tenir compte de cette disponibilité de la catégorie à s’engager pour améliorer la qualité de l'offre touristique en Vallée d'Aoste et donc, face à la situation difficile de cet hiver, je crois que nous pouvons intervenir de la façon que j'ai illustrée. En plus, nous prévoyons que les hôtels puissent profiler d'un autre emprunt; cela en rapport toujours avec la diminution des revenue classés grâces aux barèmes suivants:
- la diminution entre le 20% et le 50% donne l'opportunité d'un financement du 30%;
- la diminution entre le 50% et le 70% donne l'opportunité d'un financement du 60%;
- la diminution qui dépasse le 70% donne l'opportunité d'un financement du 80%.
Nous avons, en même temps, accepté de limiter l'intervention de la part du Conseil régional, pour le secteur de l'hôtellerie, aux emprunts, comme a été proposé par la plupart des membres des Commissions. Je propose donc de modifier l'article 7 du projet de loi, où l'on prévoyait qu'aussi l'hôtellerie pût avoir une contribution d'après certains barèmes prévus par cet article même. En tout cas, les amendements ont déjà été distribués et je les lirai après la discussion générale.
Merci.
Si dà atto che alle ore 19,23 assume la Presidenza il Vicepresidente Beneforti.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):Già in sede di Commissione ho avuto modo di ribadire la volontà dell'Amministrazione regionale di intervenire a favore del settore commerciale, che nella passata stagione invernale, per le ragioni già espresse dall'Assessore Faval, ha subito una netta diminuzione del volume d'affari.
Il periodo di riferimento va dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989 e viene messo a confronto con l'analogo periodo 1987/1988. E' ritenuta documentazione utile il registro dei corrispettivi IVA. Le attività commerciali prese in considerazione sono quelle strettamente collegate al turismo invernale ed in merito, dopo aver sentito i suggerimenti delle Commissioni, ho predisposto un emendamento che le indica in questo modo: commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, noleggio attrezzature per gli sport invernali, bar e ristoranti funzionalmente connessi all'esercizio degli sports invernali.
Gli interventi sono costituiti da finanziamenti, e quindi non da contributi a fondo perduto, rapportati alla diminuzione del volume di affari:
- 30% per minori ricavi compresi tra il 20% ed il 50%;
- 60% per minori ricavi compresi tra il 50% ed il 70%;
- 90% per minori ricavi superiori al 70%.
Vi è poi la possibilità di accedere ai mutui già esistenti di durata quinquennale, con due anni di preammortamento al tasso dell'1%.
Si propongono inoltre nuovi mutui di durata quinquennale, con i primi due anni di preammortamento al tasso dell'1% ed i successivi tre anni al 60% del tasso di riferimento, che è la misura classica delle agevolazioni in materia di commercio.
Notevole discussione ha suscitato l'articolo 7, concernente contributi in conto capitale. Io ho proposto un emendamento per abbassare da 50 a 30 milioni l'alternativa all'operazione di finanziamento. Questo articolo non introduce il contributo in conto capitale in aggiunta alle forme di finanziamento, ma si pone come alternativa dello stesso valore per l'imprenditore o l'utente che utilizzasse la formula del finanziamento; ciò, ovviamente, anche per diminuire i costi burocratici ed amministrativi di un'operazione di finanziamento per cifre modeste.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Ho già espresso in sede di Commissione una valutazione complessivamente negativa su questo disegno di legge, presentato dalla Giunta all'ultimo momento, che avrebbe richiesto un esame più approfondito e che invece ci siamo trovati a dover discutere, facendo alcuni strappi alle normali procedure regolamentari, con una serie di emendamenti predisposti in sede di Commissione e che dovranno essere votati qui in aula.
Il disegno di legge prevede interventi finanziari per una serie di settori che si pensa abbiano subito gravi danni per la mancanza di neve nello scorso inverno (impianti a fune, alberghi ed alcune strutture commerciali) e prevede finanziamenti, sia a fondo perduto sia sotto forma di mutui agevolati, per una spesa complessiva che supera i 15 miliardi di lire.
Se l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale può avere qualche giustificazione per gli impianti a fune di piccole località, realmente e fortemente penalizzati dalla totale mancanza di neve per un ampio periodo dello scorso inverno, non credo però che analogo discorso possa essere fatto per tutti gli impianti a fune e soprattutto per le strutture alberghiere e commerciali.
Per quel che concerne gli impianti a fune, i dati che ci sono stati forniti dall'Assessore indicano che sostanzialmente sono stati soltanto quattro quelli che hanno avuto un attivo di gestione nel confronto fra gli incassi della stagione 1988/1989 e quelli della stagione 1987/1988. Ci sono poi altri due impianti, quelli delle società Funivie Val Veny e Pila S.p.A., che hanno avuto delle riduzioni di incassi molto contenute e che quindi saranno perlomeno esclusi dai contributi a fondo perduto previsti dalla legge. In quasi tutti gli altri casi si tratta, invece, di impianti piccoli, che a volte non hanno neppure mai potuto aprire all'attività. Mi pare che già in sede di Commissione sia emerso un giudizio positivo per un intervento straordinario, che in questo caso può anche essere giustificato, dell'Amministrazione nei loro confronti.
Non si può fare invece lo stesso discorso nei confronti delle strutture alberghiere, perché i dati sulle presenze alberghiere confermano che, pur in mancanza di neve ed in assenza dell'attività di numerosi impianti, nel corso della stagione 1988 non c'è stata una riduzione rispetto alla stagione precedente, ma c'è stato addirittura un incremento, sia pure esiguo, pari al 3%. Ci sono stati in sostanza due mesi (dicembre 1988 e febbraio 1989) che hanno avuto un saldo negativo, ma due mesi (gennaio e marzo 1989) che invece hanno avuto un saldo positivo in termini di presenze alberghiere.
Non riusciamo a capire quindi come, pur in presenza di questo dato, che sicuramente è disomogeneo sul territorio regionale, ma che comunque non corrisponde esattamente al discorso relativo alla presenza o all'assenza della neve, si possa giustificare un intervento straordinario come questo, che invece avrebbe avuto un significato solo nel caso di un documentato tracollo delle presenze alberghiere; cosa che però non si è verificata, anzi c'è stato un certo consolidamento o incremento rispetto alle presenze degli anni precedenti.
Pertanto, noi crediamo che intervenire in queste condizioni corrisponda a predisporre un provvedimento non giustificato dalla realtà dei fatti e che concepisce ancora una volta la presenza turistica semplicemente legata allo sci da discesa, mentre abbiamo visto che anche in assenza di neve c’è stata una grossa frequenza turistica nello scorso inverno in Valle d'Aosta e che la gente riesce ad apprezzare anche altri aspetti, oltre a quello dello sci da discesa, e viene in Valle anche se non è garantito l'utilizzo di tutte le piste.
Ancora più sorprendente risulta essere poi il finanziamento accordato alle strutture commerciali, anche se, fortunatamente, in sede di Commissione è stato circoscritto nei limiti del possibile, ma che nelle prime dizioni dell'articolo 4 sembrava estendersi in modo indiscriminato. Anche in questo caso, però, fatta eccezione per alcune situazioni particolari realmente verificatesi, non c'è stata una drastica riduzione di presenze turistiche, anzi c'è stato un incremento. Difficilmente, quindi, si giustifica un provvedimento di sostegno alle imprese commerciali distribuito su tutto il territorio regionale, con degli interventi anche cospicui da parte dell'Amministrazione regionale.
In sostanza, a parte il discorso che concerne direttamente gli impianti a fune e considerato che l'Amministrazione regionale già interviene massicciamente a sostegno dei settori alberghiero e commerciale e che, d'altra parte, intervenendo già massicciamente con finanziamenti, mutui e sostegni vari agli impianti a fune, sostiene comunque un indotto di cui poi beneficiano gli alberghi e le strutture commerciali, non ci sembra che questo ulteriore grosso impegno finanziario da parte dell'Amministrazione regionale sia giustificato.
Non deve poi essere trascurato tutto l'aspetto che concerne la gestione di questa legge, che pone delicati problemi di procedure, di presentazione di domande e di controllo da parte dell'Amministrazione regionale. E' molto discutibile ed aleatoria la possibilità dell'Amministrazione regionale di verificare concretamente l'entità della riduzione in ogni singolo albergo e, sulla base di tale verifica, giustificare o meno un intervento finanziario; così come è molto discutibile la possibilità di verificare la reale diminuzione degli incassi in un esercizio commerciale ed in che misura accogliere la richiesta di finanziamento. A noi sembra che con questo provvedimento si vada ad aggravare la funzionalità dell'Amministrazione regionale con compiti di verifica e di controllo molto complessi, non giustificati però dalla realtà della situazione che si è determinata.
Per questi motivi, noi abbiamo già espresso in sede di Commissione un giudizio complessivamente negativo, anche se abbiamo accolto positivamente la disponibilità degli Assessori al turismo, urbanistica e beni culturali ed al commercio, artigianato e trasporti, che hanno accettato una serie di modifiche, comunque migliorative; ma ribadiamo anche in quest'aula il giudizio negativo ed il nostro voto contrario al disegno di legge.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Devo ribadire ancora una volta la difficoltà che si incontra nel discutere un provvedimento complesso e di rilevante entità in tempi molto ristretti. A mio giudizio, sarebbe forse stato opportuno distinguere il provvedimento in esame in due provvedimenti distinti: uno per gli impianti funiviari e l'altro per gli alberghi e le attività commerciali. L'aver messo tutto insieme complica la situazione e può provocare...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
Va bene, ma io dico la mia opinione.
Dicevo che, a mio giudizio, l'aver messo tutto insieme complica la situazione e può creare delle difficoltà ad un provvedimento che, se fosse stato limitato solo agli impianti funiviari, forse avrebbe potuto evitare più facilmente eventuali scogli.
Perché faccio questa affermazione? Perché nel corso della discussione di ieri e dei giorni precedenti abbiamo detto che in questa Regione gli impianti funiviari hanno in parte una funzione di struttura collegata al trasporto, nel senso che esercitano una funzione pubblica. In questi giorni, infatti, abbiamo detto che nella maggior parte di queste società è presente la stessa Regione, che quindi ha la possibilità di verificarne. guidarne e controllarne l'attività.
Il ragionamento è differenziato per gli alberghi, ma lo è ancora di più per il commercio. Per ciò che riguarda gli impianti a fune, è indubbiamente evidente la difficoltà causata dalla mancanza di neve. E' più difficile, invece, collegare questo fenomeno con l'andamento delle presenze negli alberghi, perché è più difficile verificare il parametro delle presenze: mentre le persone trasportate o i biglietti staccati dagli impianti funiviari sono più facilmente verificabili, risulta più difficile controllare le presenze negli alberghi. Delle riviste specializzate sull'argomento sostengono che i dati esistenti su tutto il territorio, compreso quindi anche quello valdostano, in qualche misura sono alterati, perché nel corso degli anni c'è stata una maggiore corrispondenza alla realtà, e che comunque a tutt'oggi non esistono dati certi in tema di presenze negli alberghi.
Ancora più complessa è la descrizione che qui si fa per quel che concerne il settore del commercio. A mio giudizio, infatti, la formulazione della legge non definisce un campo ben preciso, perché parla genericamente di imprese commerciali e di quelle esercenti i servizi collegati al turismo invernale. Questa dizione, che dopo la discussione in Commissione sarà probabilmente modificata dall'Assessore, a mio giudizio si riferisce a tutte le imprese commerciali esistenti nella Regione, anche se l'intento è diverso.
Essa, infatti, non individuava in modo corretto il campo o il dominio dei beneficiari.
Non è neppure facile, cosa della quale abbiamo discusso in sede di Commissione, stabilire correttamente quali debbano essere i beneficiari, perché se si scaglie una formulazione molto estensiva, come ad esempio: "i bar, i ristoranti...", possono trovarsi avvantaggiati bar e ristoranti di località che non hanno assolutamente subito danni dalla carenza di neve; se invece si sceglie un'ipotesi più restrittiva, si rischia di dimenticare, come può capitare ogni volta che si fa un elenco, qualche categoria che legittimamente potrebbe sostenere di essere stata danneggiata dalla situazione meteorologica.
Per questi motivi noi avremmo ritenuto più opportuno distinguere a parte la questione concernente gli alberghi ed il commercio.
Tra gli alberghi ed il commercio c'è però ancora un'ulteriore distinzione da fare, specie se si mantiene l'articolo che parla di contributi a fondo perduto. Gli investimenti per gli alberghi sono rilevanti, tant'è che anche in sede di consuntivo abbiamo potuto verificare che i fondi presi a prestito dagli imprenditori alberghieri ammontano a svariati miliardi, per cui sono comprensibili le loro difficoltà nel restituire il capitale, anche se non vorrei che accadesse ad alcuni di loro quello che già si è verificato per i Paesi del Terzo Mondo, per i quali i prestiti contratti per coprire gli interessi e le rate di un anno hanno finito in realtà per creare difficoltà insormontabili. Tuttavia, poiché esiste una difficoltà obiettiva, unita alla necessità di far fronte ad impegni finanziari piuttosto rilevanti, mi pare corretto intervenire.
Quello che invece mi pare piuttosto arbitrario ed ancora oggetto di critiche da parte del nostro gruppo è il discorso dei finanziamenti, in conto interessi o in conto capitale, per i minori incassi e ricavi. Cosa voglio dire? Voglio dire che per rilevare la presenza o meno di persone che praticano gli sport invernali esistono dei meccanismi abbastanza credibili e verificabili, mentre gli incassi degli alberghi o i ricavi del commercio, a mio giudizio, continuano a restare materia molto opinabile. Ora, intervenire con un finanziamento nei confronti di una circostanza certa, quale la richiesta di un mutuo, è una cosa; mentre intervenire con un finanziamento o con un contributo a fondo perduto nei confronti di un minore incasso o di un minore ricavo, a mio giudizio, costituisce un precedente che preferirei venisse molto ben meditato, proprio perché anche gli agenti delle tasse si stanno scervellando da anni per stabilire il ricavo reale di un bar, ristorante o albergo. Noi invece prendiamo per buona questa materia e vogliamo intervenire anche finanziariamente.
Per questi motivi, siamo disposti a dare un parere favorevole alla parte concernente gli impianti funiviari, possiamo capire un aiuto per la restituzione dei prestiti per ciò che concerne gli alberghi, ma non condividiamo la tesi di finanziare i minori ricavi ed incassi di società, che sono sul mercato della libera concorrenza e che operano con il rischio di impresa, la cui entità non è possibile determinare in modo certo.
Voglio ricordare che io ho sentito fare questi stessi discorsi dai banchi della Giunta non tanto tempo fa, esattamente nella presentazione del programma del 1983. Non vorrei che certi discorsi si facessero anche in funzione delle occasioni che si presentano.
Si è sempre detto che si vuole intervenire per finanziare gli investimenti e l'attività economica, e non per fare dell'assistenzialismo, che viene ritenuto negativo, specie dove vige la libera concorrenza. Se adesso si vuole rovesciare il discorso, lo si può anche fare...
(...Interruzione del Presidente Rollandin...)
... Questo intervento è straordinario? Allora la Giunta è pronta a giurare ed a giocarsi qualcosa sul fatto che l'hanno prossimo...
ROLLANDIN (fuori microfono):L'anno prossimo nevicherà!
MAFRICA (PCI):...avremo la neve.
(...Interruzione del Presidente Rollandin e ilarità dell'assemblea)
... Siccome, oltre alle ragioni di carattere politico che ho espresso prima, a mio giudizio esistono anche delle ragioni tecnico-giuridiche, io propongo che gli articoli che non individuano in modo corretto i beneficiari, gli articoli che prevedono un intervento per incassi e ricavi, cioè per spese di gestione, siano soppressi.
Sono d'accordo che la legge intervenga nei confronti di beneficiari certi e di situazioni definite, come quelle degli impianti a fune, e per problemi chiari, come gli investimenti negli alberghi, ma non sono d'accordo che intervenga in questioni che riguardano la gestione o il rischio d'impresa, quali i ricavi degli alberghi o il commercio, in cui gli investimenti sono sempre relativi.
Propongo quindi una serie di emendamenti soppressivi delle parti che si riferiscono a questi tipi di intervento.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Rusci; ne ha facoltà.
RUSCI (PRI):Con questo provvedimento si interviene opportunamente a sostegno di situazioni di impresa che, per le cattive condizioni della passata stagione, rischiavano di porre in posizione di stallo alcune imprese del settore commerciale, del settore degli impianti di risalita e di alcune strutture alberghiere.
Da un esame del progetto di legge che ci era stato distribuito avevamo evidenziato che rischiavano di rimanere fuori dal sostegno finanziario proposto dall'Amministrazione regionale alcune imprese ed attività per le quali sarebbe mancata la valutazione del raffronto con periodi operativi precedenti. Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti, segnatamente agli articoli 3, 4, 9 e 10, come vedremo nella successiva discussione, che sono proprio relativi agli investimenti che hanno iniziato la loro attività verso la fine del 1987 e nel 1988, e poi anche a tutte quelle imprese che nell'ultimo triennio (1986/1988) hanno effettuato una serie di investimenti per il miglioramento, l'ammodernamento e l'ampliamento dell'esercizio, in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell'esercizio stesso.
L'intervento, che è di finanziamento in conto interessi, va quindi nella direzione di aiutare quelle imprese che rischiavano più di altre di trovarsi in posizione di avvitamento e quindi senza possibilità di recupero, perché pressate dalle immediate scadenze di pagamento.
Gli emendamenti sono stati discussi in sede di Commissione ed hanno ricevuto l'approvazione dei rappresentanti della Giunta.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval: ne ha facoltà.
FAVAL (UV):C'est avec plaisir que je prends acte de la disponibilité de tout le Conseil à voter du moins la partie concernant les remontées mécaniques. Je dis cela tout en rappelant que les sociétés de remontées mécaniques ont pu faire face à cette situation difficile de l'hiver parce que dernièrement le Conseil régional est intervenu massivement pour permettre aux différentes localités de se doter des instruments pour l'enneigement artificiel. Il ne faut pas oublier cela et je le dis aussi en réponse à une série de remarques faites hier, quand nous avons discuté la loi sur les financements pour les remontées mécaniques.
Je me permets quand même d’insister sur la nécessité de voter et de prendre en considération aussi la partie de l'hôtellerie parce que ce secteur est le plus faible en Vallée d'Aoste, soit pour ce qui concerne la quantité (nous avons un rapport entre les lits disponibles dans les hôtels et ceux disponibles dans d'autres structures absolument négatif et vous savez que nous pouvons compter sur 25.000 lits dans toute la Région), soit pour ce qui concerne la qualité. Donc je considère l'aide et le soutien au secteur de l'hôtellerie comme un choix stratégique pour le futur du tourisme en Vallée d'Aoste et je crois que sur ce point il n'y a pas de doute. Il s'agit, évidemment, d'établir la façon de laquelle intervenir, la méthode à utiliser pour soutenir ce secteur.
Nous avons accepté, dans la discussion, que l'on n’élimine pas l'intervention de la contribution. Je pense que celui-ci est un choix correct, qui va dans la direction de rendre plus responsable le secteur qui ne doit pas être puni, surtout si l’on pense qu'il est en train de faire, dans cette période, des efforts remarquables pour améliorer ses structures. Donc, j'insiste sur cela et je demande que l'on veuille accepter cette proposition et la voir positivement.
Comme je disais tout à l'heure, je vais vous lire les amendements que nous avons concordes lors de la discussion avec les Commissions:
"ARTICOLO 2
Il punto b) del secondo comma dell'art. 2 è così modificato:
le parole "una diminuzione compresa tra il 10%" sono sostituite dalle parole "una diminuzione compresa tra il 15%".
Il punto c) del secondo comma dell'art. 2 è soppresso.
Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
3. Le società che comunque hanno registrato un minore incasso nei periodi presi in considerazione possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a totale copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
ARTICOLO 3
Il terzo comma dell'art. 3 è così modificato:
le parole "al presente articolo" sono sostituite dalle parole "al secondo comma".
ARTICOLO 7
Il primo comma dell'art. 7 è così modificato:
le parole "ai precedenti articoli 3 e 4," sono sostituite dalle parole "al precedente articolo 4,"".
Merci.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Je demanderais, avant d'avoir le rapport de l'Assesseur Lanivi, cinq minutes de suspension pour avoir la possibilité d'examiner ensemble les différentes propositions qui ont été présentées, autrement on risquerait d'avoir une discussion assez difficile.
PRESIDENTE:Se il Consiglio è d'accordo sulla richiesta del Presidente della Giunta e non vi sono obiezioni, sospendiamo per pochi minuti i lavori del Consiglio. Nel frattempo i Capigruppo ed i membri della Giunta sono invitati a riunirsi nella sala preconsiliare.
Si dà atto che i lavori del Consiglio sono stati sospesi dalle ore 20,03 alle ore 20,32.
PRESIDENTE:Riprendiamo i lavori del Consiglio con l'esame dell'articolato del disegno di legge in oggetto.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
(Generalità)
1. Nell'intento di attenuare gli effetti economici negativi della grave carenza di innevamento verificatasi nel corso della stagione invernale 1988/1989, la Regione Valle d'Aosta è autorizzata a erogare contributi a carattere straordinario e finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese alberghiere, delle imprese commerciali e dei servizi connessi al turismo invernale, nonché delle società che eserciscono impianti di risalita nella Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Interventi a favore delle società funiviarie)
1. Alle società che eserciscono impianti a fune nella Regione sono concessi contributi straordinari sulla base dei seguenti parametri:
a) minori incassi realizzati durante il periodo dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989 in rapporto al periodo dal 1° dicembre 1987 al 30 aprile 1988;
b) minori o maggiori spese di personale, energia elettrica e carburante sostenute con riferimento ai medesimi periodi specificati al punto a).
2. Per la determinazione dei contributi si procede secondo le seguenti modalità:
a) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione pari o superiore al 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/1988: concessione di un contributo pari al 60% della somma corrispondente all'entità dei minori incassi, diminuita o aumentata rispettivamente delle minori o maggiori spese di cui al primo comma, punto b);
b) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione compresa tra il 10% e il 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/1988: concessione di un contributo pari al 30% della somma calcolata come al precedente punto a);
c) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione del 10%, o inferiore, non si dà luogo alla erogazione di alcun contributo.
3. Le società che ricadono nelle situazioni previste ai precedenti paragrafi a) e b) possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a totale copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
PRESIDENTE:Do lettura di 3 emendamenti all'articolo 2, presentati dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval.
EMENDAMENTI
ARTICOLO 2
Il punto b) del secondo comma dell'art. 2 è così modificato:
le parole "una diminuzione compresa tra il 10%" sono sostituite dalle parole "una diminuzione compresa tra il 15%".
Il punto c) del secondo comma dell'art. 2 è soppresso.
Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
3. Le società che comunque hanno registrato un minore incasso nei periodi presi in considerazione possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a totale copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola e se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione congiunta tutti e tre gli emendamenti testé letti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2
(Interventi a favore delle società funiviarie)
1. Alle società che eserciscono impianti a fune nella Regione sono concessi contributi straordinari sulla base dei seguenti parametri:
a) minori incassi realizzati durante il periodo dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989 in rapporto al periodo dal 1° dicembre 1987 al 30 aprile 1988;
b) minori o maggiori spese di personale, energia elettrica e carburante sostenute con riferimento ai medesimi periodi specificati al punto a).
2. Per la determinazione dei contributi si procede secondo le seguenti modalità:
a) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione pari o superiore al 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/1988: concessione di un contributo pari al 60% della somma corrispondente all’entità dei minori incassi, diminuita o aumentata rispettivamente delle minori o maggiori spese di cui al primo comma, punto b);
b) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione compresa tra il 15% e il 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/1988: concessione di un contributo pari al 30% della somma calcolata come al precedente punto a).
3. Le società che comunque hanno registrato un minore incasso nei periodi presi in considerazione possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a totale copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Interventi a favore delle imprese alberghiere)
1. Le imprese alberghiere aventi sede in Valle d'Aosta che abbiano subito, con riferimento al periodo dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989, una diminuzione di presenze superiore al 25% rispetto all'analogo periodo della stagione invernale 1987/1988, possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
2. Le imprese di cui al primo comma possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo sopra indicato.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in misura proporzionale ai minori ricavi, secondo i seguenti parametri:
- minori ricavi oltre il 20% fino al 50%: finanziamento del 30%;
- minori ricavi oltre il 50% fino al 70%: finanziamento del 60%;
- minori ricavi oltre il 70%: finanziamento del 90%.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 3, presentato dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval.
EMENDAMENTO
Il terzo comma dell'art. 3 è così modificato:
le parole "al presente articolo" sono sostituite dalle parole "al secondo comma".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento all'articolo 3, presentato dal Consigliere Rusci.
EMENDAMENTO
Il comma 1° è modificato come segue:
1. Le imprese alberghiere operanti in Valle d'Aosta che:
a) abbiano subito, con riferimento al periodo dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989, una diminuzione di presenze superiore al 25% rispetto all'analogo periodo della stagione invernale 1987/1988;
b) abbiano iniziato l'attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;
c) abbiano effettuato nell'ultimo triennio (1986-1987-1988) investimenti per il miglioramento o l'ammodernamento o l'ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell'esercizio stesso;
possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
Al comma 2° aggiungere dopo le parole "di cui al" le parole "punto a) del..."."
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento all'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo del 2° comma dell'articolo 3, presentato dal Consigliere Mafrica.
EMENDAMENTO
Art. 3 - 2° comma
Sopprimere.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 3
Contrari: 21
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3 emendato.
Articolo 3
(Interventi a favore delle imprese alberghiere)
1. Le imprese alberghiere operanti in Valle d'Aosta che:
a) abbiano subito, con riferimento al periodo dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989, una diminuzione di presenze superiore al 25% rispetto all'analogo periodo della stagione invernale 1987/1988;
b) abbiano iniziato l'attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;
c) abbiano effettuato nell'ultimo triennio (1986- 1987- 1988) investimenti per il miglioramento o l'ammodernamento o l’ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell’esercizio stesso;
possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
2. Le imprese di cui al punto a) del primo comma possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo sopra indicato.
3. I finanziamenti di cui al secondo comma sono concessi in misura proporzionale ai minori ricavi, secondo i seguenti parametri:
- minori ricavi oltre il 20% fino al 50%: finanziamento del 30%;
- minori ricavi oltre il 50% fino al 70%: finanziamento del 60%;
- minori ricavi oltre il 70%: finanziamento del 90%.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 2 (Chenuil e Mafrica)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Interventi a favore delle imprese commerciali e dei servizi)
1. Alle imprese commerciali e a quelle esercenti servizi collegati al turismo invernale, aventi sede nella Regione Valle d'Aosta, che, nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989, abbiano conseguito minori ricavi in misura superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
2. Le stesse imprese possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo di cui al primo comma.
3. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applica il terzo comma del precedente articolo 3.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Poiché tutti gli altri emendamenti si riferiscono al principio soppressivo al quale ho fatto cenno nella precedente votazione, li ritiro, perché ormai è già manifesta la volontà del Consiglio. Del resto, nella riunione dei Capigruppo è stata raggiunta una formulazione dell'articolo 4 che, a mio giudizio, elimina perlomeno l'ambiguità relativa alle imprese commerciali e definisce meglio ed in modo abbastanza preciso i beneficiari dei finanziamenti.
PRESIDENTE:Nel prendere atto del ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal Consigliere Mafrica all'articolo 4 e seguenti del disegno di legge in oggetto, do comunque lettura di quello soppressivo dell'articolo 4.
EMENDAMENTO
Articolo 4
Sopprimere.
Articolo 4 (in subordine)
Sopprimere il 2° comma.
PRESIDENTE:Do lettura del nuovo testo concordato del primo comma dell'articolo 4, comprensivo degli emendamenti proposti dal Consigliere Rusci e dall'Assessore Lanivi.
Articolo 4
(Interventi a favore delle imprese commerciali e dei servizi)
1. Alle imprese esercenti attività commerciali e servizi collegati al turismo invernale (commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, noleggio attrezzature per gli sports invernali, bar e ristoranti funzionalmente connessi all'esercizio degli sports invernali), operanti nella Regione Valle d'Aosta che:
a) nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989, abbiano conseguito minori ricavi in misura superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
b) abbiano iniziato l'attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;
c) abbiano effettuato nell'ultimo triennio (1986-1987-1988) investimenti per il miglioramento o l'ammodernamento o l'ampliamento dell'esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell’esercizio stesso;
possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti
PRESIDENTE:Do ora lettura dell'emendamento al primo comma dell'articolo 4, presentato dal Consigliere Rusci.
EMENDAMENTO
Articolo 4
(Interventi a favore delle imprese commerciali e dei servizi)
1. Alle imprese esercenti attività commerciali e servizi collegati al turismo invernale, operanti nella Regione Valle d'Aosta che:
a) nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989, abbiano conseguito minori ricavi in misura superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
b) abbiano iniziato l'attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;
c) abbiano effettuato nell'ultimo triennio (1986-1987-1988) investimenti per il miglioramento o l'ammodernamento o l'ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell'esercizio stesso;
possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 3 (Chenuil, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4, presentato dal Consigliere Rusci.
EMENDAMENTO
Articolo 4
Al comma 2° aggiungere dopo le parole "di cui al" le parole "punto a) del...".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 3 (Chenuil, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4, presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi.
EMENDAMENTO
- All'art. 4, comma 1°, dopo le parole al turismo invernale, eliminare la virgola e inserire:
(commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, noleggio attrezzature per gli sports invernali, bar e ristoranti funzionalmente connessi all'esercizio degli sports invernali),
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 3 (Chenuil, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4 emendato.
Articolo 4
(Interventi a favore delle imprese commerciali e dei servizi)
1. Alle imprese esercenti attività commerciali e servizi collegati al turismo invernale (commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, noleggio attrezzature per gli sports invernali, bar e ristoranti funzionalmente connessi all'esercizio degli sports invernali), operanti nella Regione Valle d'Aosta che:
a) nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989, abbiano conseguito minori ricavi in misura superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
b) abbiano iniziato l'attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;
c) abbiano effettuato nell'ultimo triennio (1986-1987-1988) investimenti per il miglioramento o l'ammodernamento o l'ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell'esercizio stesso;
possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.
2. Le stesse imprese possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo di cui al punto a) del primo comma.
3. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applica il terzo comma del precedente articolo 3.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 2 (Chenuil e Mafrica)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Tassi di interesse)
1. Ai finanziamenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, di cui al terzo comma dell'articolo 2, al primo comma dell'articolo 3 ed al primo comma dell'articolo 4 è applicato il tasso di interesse dell'1% con inizio dell'ammortamento dal 1° gennaio 1991.
2. Per i finanziamenti a fronte dei minori ricavi, di cui al secondo comma dell'articolo 4, i tassi di interesse sono fissati nelle misure dell'1% per il periodo di preammortamento e del 60% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro per il periodo successivo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(Incarico alla Società finanziaria regionale)
1. La Società finanziaria regionale, FINAOSTA S.p.A., è incaricata, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28.ó.1982, n. 16, dell'esecuzione degli interventi deliberati dalla Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 2, terzo comma, 3 e 4.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(Contributi in conto capitale)
1. In alternativa ai finanziamenti previsti ai precedenti articoli 3 e 4, di importo inferiore a 50 milioni, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari alla differenza tra l'importo degli interessi calcolato sulla base del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro e l'importo degli interessi determinati applicando i tassi agevolati previsti dalla presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura dell’emendamento soppressivo dell'articolo 7, che era stato presentato dal Consigliere Mafrica, ma che poi è stato ritirato.
EMENDAMENTO
Articolo 7
Sopprimere.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo all'articolo 7, presentato dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi.
EMENDAMENTO
All'articolo 7:
sostituire 50 milioni con 30 milioni.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 3 (Chenuil, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 7, presentato dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 7
Il primo comma dell'art. 7 è così modificato:
le parole "ai precedenti articoli 3 e 4," sono sostituite dalle parole "al precedente articolo 4,".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7 emendato.
Articolo 7
(Contributi in conto capitale)
1. In alternativa ai finanziamenti previsti al precedente articolo 4, d'importo inferiore a 30 milioni, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari alla differenza tra l'importo degli interessi calcolato sulla base del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro e l'importo degli interessi determinati applicando i tassi agevolati previsti dalla presente legge.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 2 (Chenuil e Mafrica)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8
Articolo 8
(Modalità di intervento a favore delle società funiviarie)
1. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 2, le società funiviarie interessate devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo fornendo contestualmente i seguenti dati:
a) ammontare degli incassi, al netto dell'I.V.A., realizzati rispettivamente nei periodi dal 1° dicembre 1987 al 30 aprile 1988 e dal 1° dicembre 1988 al 30 aprile 1989;
b) ammontare delle spese di esercizio, al netto dell'I.V.A., per carburanti, energia elettrica e personale dipendente sostenute con riferimento ai medesimi periodi di cui al punto a);
c) elenco dei prestiti per i quali viene richiesto il finanziamento a copertura delle rate in scadenza negli anni 1989 e 1990 precisando, per ciascun prestito, oltre all'ammontare delle anzidette rate, l'ammontare complessivo del prestito stesso, la data di concessione, la durata, le leggi in forza delle quali è stato concesso e gli interventi con esso realizzati.
2. L'esattezza dei dati forniti deve essere attestata da specifica dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale, quando tale organo sia previsto dallo Statuto della società.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
1. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 3, le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente i seguenti dati e documenti:
a) numero complessivo delle presenze rilevate in ciascuno dei periodi di cui al primo comma, lettera a), quali risultano dalle schede compilate ai sensi della normative in vigore in materia di registrazione delle persone alloggiate;
b) copia autentica del registro delle fatture e/o del registro dei corrispettivi compilati ai fini I.V.A. relativi ai periodi dal 1° ottobre 1987 al 30 aprile 1988 e dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
c) elenco di cui al primo comma, lettera c) del precedente articolo 8.
PRESIDENTE:Do lettura di due emendamenti aggiuntivi alle lettere a) e c) del 1° comma dell'articolo 9, presentati dal Consigliere Rusci.
EMENDAMENTI
- Al 1° comma dopo la parola "previsti" aggiungere le parole "al 1° comma, lettera a) dell'art. 3,...".
- Successivamente alla lettera c) aggiungere:
"d) per ottenere i benefici previsti ai punti b) e c) del comma 1° dell'articolo 3 le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione congiuntamente i due emendamenti aggiuntivi testé letti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9 emendato,
Articolo 9
1. Per ottenere i benefici previsti al 1° comma, lettera a) dell'articolo 3, le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente i seguenti dati e documenti
a) numero complessivo delle presenze rilevate in ciascuno dei periodi di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 2, quali risultano dalle schede compilate ai sensi della normative in vigore in materia di registrazione delle persone alloggiate;
b) copia autentica del registro delle fatture e/o del registro dei corrispettivi compilati ai fini I.V.A. relativi ai periodi dal 1° ottobre 1987 al 30 aprile 1988 e dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
c) elenco di cui al primo comma, lettera c) del precedente articolo 8.
d) per ottenere i benefici previsti ai punti b) e c) del comma 1° dell'articolo 3 le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 9 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(Modalità di intervento a favore delle imprese commerciali)
1. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 4, le imprese interessate devono presentare istanza all'Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente i documenti indicati al primo comma, lettera c), dell'articolo 8, nonché alla lettera b) dell'articolo 9 della presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10, che era stato presentato dal Consigliere Mafrica, ma che poi è stato ritirato.
EMENDAMENTO
Art. 10 (collegato art. 4)
Sopprimere.
PRESIDENTE:Do lettura di due emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, proposti dal Consigliere Rusci.
EMENDAMENTI
Articolo 10
- Al 1° comma dopo le parole "articolo 4" aggiungere le parole "di cui al punto a)...".
- Aggiungere il seguente comma:
"2. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 4, lettere b) e c), le imprese interessate devono presentare istanza all'Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente la documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione congiuntamente i due emendamenti aggiuntivi testé letti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10 emendato.
Articolo 10
(Modalità di intervento a favore delle imprese commerciali)
1. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 4, di cui al punto a), le imprese interessate devono presentare istanza all'Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente i documenti indicati al primo comma, lettera c), dell'articolo 8, nonché alla lettera b) dell'articolo 9 della presente legge.
2. Per ottenere i benefici previsti all'articolo 4, lettere b) e c), le imprese interessate devono presentare istanza all'Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
(Istruttoria delle domande)
Le domande vengono esaminate e istruite dagli uffici dell'Assessorato competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti, l'Assessore regionale formula proposte alla Giunta regionale, che delibera in via definitiva le istanze di finanziamenti a tasso agevolato accolte dalla Giunta regionale vengono trasmesse, a cura degli uffici dell'Assessorato alla FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei finanziamenti stessi .
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
(Finanziamento)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989, la spesa di £. 4.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, primo comma) di £. 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, secondo comma; di £. 3.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3; di £. 1.800 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4 e di £. 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7 e, limitatamente all’esercizio 1990, la spesa di £ 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2 secondo comma, di £. 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3 e di £. 330 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4.
2. Gli oneri di cui al comma precedente graveranno sul capitolo n. 36400 nonché sui capitoli di nuova istituzione n. 37525 e n. 37527, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989 e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede:
a) per l'anno 1989
- mediante riduzione di £. 10.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso;
- rifinanziamento della L.R. 17.5.1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente fondi regionali di rotazione per impianti di risalita per £. 5.000 milioni;
- aumento del Fondo di dotazione della FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale per £. 5.000 milioni; su detto intervento risulta disponibile la minor somma di £. 15.000 milioni;
b) per l'anno 1990:
- mediante utilizzo per £. 2.330 milioni delle risorse disponibili previste al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo della parte iniziale del primo comma dell'articolo 12, già presentato dal Consigliere Mafrica e poi ritirato.
EMENDAMENTO
Art. 12
Sostituire la parte iniziale con:
"1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989, la spesa di lire 6.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 2;...".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il testo originale dell'articolo 12, del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
(Norma finanziaria)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
£. 10.000.000.000
in aumento
Cap. 36400 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale
- L.r. 28.6.1982, n. 16 artt. 5 e 9
- L.r. 19.6.1984, n. 24
- L.r. n.
£. 4.800.000.000
Cap. 37525 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.2.
12. - Interventi promozionali per il turismo
Codificazione 2.1.2.4.3.6.10.24.09
"Contributi straordinari di sostegno alle società funiviarie
- L.r. n. art. 2 "
£. 5.000.000.000
Can. 37527 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.2.
12. - Interventi promozionali per il turismo
Codificazione 2.1.2.4.3.6.10.24.09
"Contributi straordinari di sostegno alle imprese alberghiere, commerciali e dei servizi connesse al turismo invernale
- L.r. n. art. 7"
£. 200.000.000
TOTALE IN AUMENTO £. 10.000.000.000
=================
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, do lettura del nuovo articolo 14.
Articolo 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):La discussione, anche se affrettata e convulsa, è risultata utile.
Devo dare atto all'Assessore Faval di avere accolto, praticamente in modo integrale, tutte le osservazioni del nostro Gruppo.
L'Assessore Lanivi, pur non accogliendo fino in fondo il senso delle nostre proposte, ha comunque ristretto e definito in modo accettabile il campo dei beneficiari, per cui non siamo più in presenza di un provvedimento che riguarda in modo indifferenziato le imprese commerciali, perché in esso sono state precisate in modo abbastanza netto le attività che potranno usufruire dei finanziamenti ed inoltre è stato abbassato il tetto relativo al contributo a fondo perduto.
A questo punto, ci pare di poter esprimere un parere favorevole con il nostro voto positivo, sia pure accompagnato da tutte le raccomandazioni relative all'applicazione della legge.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Questo disegno di legge è stato sicuramente modificato in punti sostanziali nel corso della discussione in Commissione ed in aula, a nostro avviso, tuttavia, non è stato modificato il suo segno negativo. Noi avevamo chiesto che il provvedimento si limitasse ad un intervento straordinario per gli impianti a fune, dai cui dati risulta chiaramente accertato un grave danno determinato dalla carenza di neve dello scorso inverno; mentre, dai dati sulle presenze turistiche e sulla presenza alberghiera, non emerge una reale situazione di crisi e di difficoltà, verificatasi nello scorso anno e tale comunque da giustificare un intervento straordinario dell'Amministrazione regionale nel settore alberghiero ed in quello commerciale.
Ora, siccome si sono voluti tenere uniti questi due aspetti, che secondo noi dovevano avere un trattamento diversificato, esprimiamo un giudizio complessivamente negativo sulla legge ed il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, invito il Consiglio a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:A questo punto, poiché è stato esaurito l'ordine del giorno, dichiaro conclusi i lavori ed auguro a tutti buone ferie.
La seduta è tolta
