Objet du Conseil n. 681 du 5 juillet 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 681/IX - DISEGNO DI LEGGE: "NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVA AL PERSONALE REGIONALE".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Je prends la parole seulement pour dire qu'on avait commencé à discuter de ce thème au mois d'octobre 1987, avant encore qu’il y eût l'échéance naturelle du contrat. Par la suite, il y a eu, comme vous savez, toute une série de difficultés; on avait déjà approuvé un premier projet de loi l'année dernière au mois de mai, puis on a repris les contacts avec les organisations syndicales et le résultat soumis au référendum est, comme a rappelé M. Mafrica, le projet que nous allons examiner. Sur ce projet on a eu l'exigence de faire des amendements qui ont été remis à l'attention du Gouvernement régional à la date du 30 juin 1989; cela pour justifier le fait que, malheureusement, on a eu des retards et que pas toujours, je le regrette, on a eu la possibilité de discuter sur ce problème comme on aurait voulu. Voilà pourquoi on en discute aujourd'hui, autrement il aurait fallu le remettre à septembre.
Dans les détails je crois que les problèmes principaux qu'on a examinés sont ceux de l’organisation du travail d'un côté, de l'autre de l'amélioration des salaires avec l'innovation du fameux "premio d'incentivazione" (prix d'encouragement) qui consiste en une indemnité pour les responsables des différents niveaux.
Il y a eu la possibilité de régler aussi le problème de la cantine, celui des heures extraordinaires, des rapports de travail particuliers, aux différents niveaux des dirigeants et des adjoints.
Je crois que, dans son ensemble, ce travail est remarquable, car il a donné une certaine adresse à l'activité de l'Administration régionale. Il y a encore toute une série de points à discuter, comme par exemple l'article 14 ("indennità di funzione"), qui est très important et qui devra être encore l'objet d'une discussion avec les forces syndicales; pour le reste, il y a les problèmes qui ont été l'objet du référendum qui a eu un résultat favorable.
PRESIDENTE:Passiamo ora all’esame dell'articolato.
CAPO I
Disposizione generale
Articolo 1
(Campo di applicazione e durata)
1. La Regione Valle d'Aosta con la presente legge recepisce l'accordo regionale per il rinnovo contrattuale 1988/1990 del personale della Regione nelle parti in cui innova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale Valdostano e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
CAPO II
Struttura dell'amministrazione regionale
Articolo 2
(Organici)
1. Le dotazioni organiche complessive distinte per qualifiche dirigenziali, vice dirigenziali e per livello funzionale sono stabilite nella tabella A).
2. Il contingente organico complessivo delle strutture facenti capo rispettivamente alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale è determinato, nell'ambito della dotazione di cui alla tabella "A", con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per quanto concerne i servizi del Consiglio.
3. Le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali e per profili professionali dei singoli Servizi, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in sede locale, del personale regionale.
5. Nell'ambito dello stesso Servizio l'utilizzazione del personale assegnato è disposta dal dirigente, anche con variazioni rispetto alle previsioni organiche riferite alle singole componenti organizzative nel rispetto delle qualifiche funzionali possedute.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo al quarto comma dell'articolo 2, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
Al quarto comma dell'art. 2, dopo la parola "rappresentative" sono soppresse le seguenti ", in sede locale,"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.
CAPO II
Struttura dell'amministrazione regionale
Articolo 2
(Organici)
1. Le dotazioni organiche complessive distinte per qualifiche dirigenziali, vice dirigenziali e per livello funzionale sono stabilite nella tabella A).
2. Il contingente organico complessivo delle strutture facenti capo rispettivamente alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale è determinato, nell'ambito della dotazione di cui alla tabella "A", con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con l'Ufficio di Presidenza per quanto concerne i servizi del Consiglio.
3. Le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali e per profili professionali dei singoli Servizi, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
5. Nell'ambito dello stesso Servizio l'utilizzazione del personale assegnato è disposta dal dirigente, anche con variazioni rispetto alle previsioni organiche riferite alle singole componenti organizzative nel rispetto delle qualifiche funzionali possedute.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Profili professionali)
1. Presso la Giunta regionale è istituita, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica, composta di otto membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in sede locale, del personale regionale.
2. Detta commissione è preposta all'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all’organizzazione del lavoro nella specifica realtà dell'amministrazione regionale, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e di quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento a:
a) riallineamento tra i profili professionali esistenti nell'amministrazione regionale e quelli esistenti negli altri comparti del pubblico impiego;
b) individuazione dei:
1) contenuti delle qualifiche regionali che presentano un inquadramento differenziato rispetto ad altri Enti;
2) contenuti di qualifiche relative a situazioni, esistenti di fatto, consolidate, e formalmente riconosciute che richiedano inquadramento diverso;
3) contenuti di qualifiche relative a situazioni di fatto esistenti, e non formalmente riconosciute, che richiedano un inquadramento diverso.
3. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1990.
4. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 3, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin.
EMENDAMENTO
Nel primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le seguenti parole "... in sede locale, ...".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 3, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
ART. 3
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le identificazioni e i relativi inquadramenti dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988 o dalla data di nomina se successiva"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTEDo lettura dell'articolo 3 emendato.
Articolo 3
(Profili professionali)
1. Presso la Giunta regionale è istituita, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica, composta di otto membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
2. Detta commissione è preposta all'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all’organizzazione del lavoro nella specifica realtà dell'amministrazione regionale, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico funzionali e di quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento a:
a) riallineamento tra i profili professionali esistenti nell'amministrazione regionale e quelli esistenti negli altri comparti del pubblico impiego;
b) individuazione dei:
1) contenuti delle qualifiche regionali che presentano un inquadramento differenziato rispetto ad altri Enti;
2) contenuti di qualifiche relative a situazioni, esistenti di fatto, consolidate, e formalmente riconosciute che richiedano inquadramento diverso;
3) contenuti di qualifiche relative a situazioni di fatto esistenti, e non formalmente riconosciute, che richiedano un inquadramento diverso.
3. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1990.
4. Le identificazioni e i relativi inquadramenti dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988 o dalla data di nomina se successiva.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Riqualificazione di particolari profili professionali)
1. In sede di prima ridefinizione dei profili professionali, il personale collocato in particolari profili professionali le cui attribuzioni sono da ascrivere a livello funzionale retributivo superiore è inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 1988, nel profilo relativo all'attività svolta, secondo le corrispondenze risultanti dalla allegata tabella B.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di inserviente è attribuito ad personam il trattamento economico previsto per il terzo livello retributivo funzionale.
3. Il personale dell'Istituto Bartolomeo Gervasone di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di operaio qualificato è inquadrato nel profilo professionale di accudente con attribuzione ad personam del trattamento economico previsto per il quarto livello retributivo-funzionale.
4. Il posto d'organico occupato nel livello funzionale di provenienza dal dipendente inquadrato in un livello superiore ai sensi del primo comma, è tramutato in un posto d'organico del livello di nuovo inquadramento del medesimo dipendente.
5. Il personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia titolare da almeno tre anni di incarichi in posti di ruolo di livello superiore a quello di appartenenza e previsti dalle tabelle organiche dell'Amministrazione regionale è inquadrato in corrispondenti posti vacanti, previo accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova d'esame.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Accesso agli impieghi regionali)
1. Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sul piano locale, del personale regionale.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e agli artt. 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 58.
3. Il concorso pubblico è bandito per profili professionali nell'ambito dell'intera amministrazione, fatta eccezione per i posti dei ruoli tecnici, per quelli appartenenti all'ottavo livello funzionale retributivo e per le qualifiche vice dirigenziali e dirigenziali.
4. Un terzo dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato ai dipendenti regionali titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello o qualifica funzionale immediatamente inferiore. A tale riserva può concorrere:
a) il personale che abbia un’anzianità minima di cinque anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;
b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di un'anzianità minima di tre anni.
5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, se il titolo di studio o di specializzazione sia specificamente richiesto per il posto messo a concorso, con l’esclusione di qualsiasi altro titolo. La riserva non opera altresì nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.
6. Con apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definiti i profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne. Nelle more dell’emanazione di detto regolamento si applica la normative regionale vigente in materia di concorsi, salvo che per i posti che saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
7. Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolata sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.
8. I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria.
9. Al 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.
10. I posti di ottavo livello funzionale retributivo che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge saranno coperti mediante concorso pubblico. Detti concorsi sono differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del diploma di laurea richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere.
11. L'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato. Le disposizioni di cui all'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, e dall'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 continuano ad essere applicate limitatamente ai posti ancora vacanti all’entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo al secondo comma dell'articolo 5, presentato dal Presidente della Giunta Rollandin.
EMENDAMENTO
Nel secondo comma dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole "... in sede locale, ...".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo alla lettera a) del quarto comma dell’articolo 5, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
Alla lettera a) del quarto comma le parole "alla medesima" sono sostituite dalle seguenti: "se medesimi".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5 emendato.
Articolo 5
(Accesso agli impieghi regionali)
1. Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e agli artt. 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 58.
3. Il concorso pubblico è bandito per profili professionali nell'ambito dell'intera amministrazione, fatta eccezione per i posti dei ruoli tecnici, per quelli appartenenti all'ottavo livello funzionale retributivo e per le qualifiche vice dirigenziali e dirigenziali.
4. Un terzo dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato ai dipendenti regionali titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello o qualifica funzionale immediatamente inferiore. A tale riserva può concorrere:
a) il personale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai medesimi;
b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di un’anzianità minima di tre anni.
5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, se il titolo di studio o di specializzazione sia specificamente richiesto per il posto messo a concorso, con l'esclusione di qualsiasi altro titolo. La riserva non opera altresì nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.
6. Con apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definiti i profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne. Nelle more dell’emanazione di detto regolamento si applica la normativa regionale vigente in materia di concorsi, salvo che per i posti che saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
7. Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolata sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.
8. I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria.
9. Al 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.
10. I posti di ottavo livello funzionale retributivo che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge saranno coperti mediante concorso pubblico. Detti concorsi sono differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del diploma di laurea richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere.
11. L'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato. Le disposizioni di cui all'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, e dall'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 continuano ad essere applicate limitatamente ai posti ancora vacanti all'entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(Accesso alle qualifiche vicedirigenziali)
1. L'accesso ai posti di vice dirigente dell'Amministrazione regionale avviene mediante:
a) concorso speciale per esami cui sono ammessi, a domanda, i dipendenti inquadrati nell’ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo in detta qualifica, in possesso del diploma di laurea;
b) corso-concorso di formazione dirigenziale, con esami finali, cui sono ammessi, previa selezione per titoli culturali e professionali, i dipendenti regionali inquadrati nell’ottava qualifica funzionale, con almeno cinque anni di servizio effettivo in detta qualifica, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. A detto corso possono essere ammessi anche dipendenti pubblici laureati dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiore, con almeno cinque anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale;
c) concorso pubblico per titoli ed esami, cui è ammesso il personale regionale che abbia ottenuto l'idoneità nel corso di cui alla lettera b), il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.
2. Il corso di formazione è organizzato dalla Regione che a tal fine può servirsi di istituti o enti specializzati. La Giunta regionale stabilisce le discipline di insegnamento e i relativi programmi. Il corso ha la durata minima di sei mesi; sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso e nel limite dei posti da ricoprire.
3. Gli esami dei concorsi e del corso-concorso di cui al precedente primo comma, consistono in due prove scritte e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.
4. Le commissioni esaminatrici, di cui all'art. 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12, sono integrate da un docente universitario e nel caso del corso-concorso, da un docente del corso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1991 tutti i posti che si rendono liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale. Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. In caso di mancata copertura dei posti vacanti, le sopracitate percentuali possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale.
6. Limitatamente ai posti di vice dirigente, comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'accesso, in via transitoria, secondo la discipline attualmente vigente. Detta discipline non può comunque essere applicata per i posti di vice dirigente istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1991 cessa di avere applicazione l'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n 18, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 7.
Articolo 7
(Personale straordinario)
1. La Regione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore a sei mesi.
2. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita per la realizzazione di interventi interessanti i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, dei servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale da individuare con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima è reclutato mediante prove selettive attitudinali, appositamente bandite, ed espletate con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici per i dipendenti regionali, o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario nel caso di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.
4. Nel caso di interventi concernenti i servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a un anno.
5. Il personale di cui al presente articolo fruisce del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale compete l'indennità integrative speciale, il rateo di tredicesima mensilità, l'assegno famigliare, se dovuto, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
6. E' abrogata, in particolare, la lettera b) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalle leggi regionali 22 giugno 1981, n. 34, 19 giugno 1984, n. 23 e 5 maggio 1986, n. 21.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 7, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
ART. 7
- Al primo comma la parola "sei" è sostituita con "nove".
- Al secondo comma la parola "interessanti" è sostituita con le seguenti "finalizzati riguardanti in particolare".
Alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale".
- Al quinto comma è soppressa la parola "iniziale".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 7 emendato.
Articolo 7
(Personale straordinario)
1. La Regione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore a nove mesi.
2. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita per la realizzazione di interventi finalizzati riguardanti in particolare i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, dei servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale da individuare con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
3. Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima è reclutato mediante prove selettive attitudinali, appositamente bandite, ed espletate con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici per i dipendenti regionali, o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario nel caso di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.
4. Nel caso di interventi concernenti i servizi socio-assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a un anno.
5. Il personale di cui al presente articolo fruisce del trattamento economico del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di tredicesima mensilità, l'assegno famigliare, se dovuto, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
6. E' abrogata, in particolare, la lettera b) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalle leggi regionali 22 giugno 1981, n. 34, 19 giugno 1984, n. 23 e 5 maggio 1986, n. 21.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 8.
CAPO III
Organizzazione del lavoro
Articolo 8
(Diritto allo studio)
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al 1° comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale di ruolo in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) l'utilizzazione del monte ore è disposta in modo da soddisfare prioritariamente le richieste relative alla scuola dell'obbligo; il restante monte ore è diviso in parti uguali per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di laurea, o corsi universitari di cui al comma 2;
c) per i permessi relativi al conseguimento del diploma di laurea, il dipendente dovrà superare nell'anno accademico cui si riferisce la concessione delle centocinquanta ore, il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum universitario.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolo ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni e orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare all'amministrazione regionale idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono recuperati come previsto dal successivo comma.
6. Nell'anno successivo a quello di concessione dei permessi, l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle ore utilizzate e non dovute.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La Giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie tenendo conto delle esigenze di servizio, rimanendo comunque esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la spesa annua complessiva non può superare il limite di centoventi ore annue per dipendente.
4. Lo stanziamento annuo complessivo per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può superare il valore del prodotto di settanta ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario per ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita. Il limite massimo individuale non può eccedere le duecento ore annue.
5. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal precedente quarto comma.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo salvo specifiche situazioni particolari individuate in accordo con le organizzazioni sindacali.
Le modalità di concessione del riposo compensativo sono fissate dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali.
7. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non è compreso nei limiti del presente articolo.
8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
b) indennità integrative speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al comma precedente è parti:
a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) al 50% per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
10. Sono abrogati, in particolare, l'art. 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e l'art. 38 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(Mensa)
1. Al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori l'Amministrazione regionale assicura il servizio di mensa e concorre nelle spese relative nella misura di 2/3.
2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa è gestita da terzi; la quota fissa così determinate vale quale rimborso forfettario al personale che non posse utilizzare le mense convenzionate aventi sede nel capoluogo regionale, ma debba ricorrere ai punti di ristoro funzionanti nella località sede di servizio.
3. Per poter fruire del diritto alla mensa il personale deve essere effettivamente in servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. E' esclusa in ogni caso ogni forma di monetizzazione indennizzante.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente è tenuto ad assicurare l'assistenza ai minori portatori di handicap e il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
Presenti: Votanti: Favorevoli: Astenuti:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
(Pari opportunità)
1. La Regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'Amministrazione individua, in accordo con le organizzazioni sindacali, gli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.
2. A tal fine, con provvedimento dei la Giunta regionale è costituito un apposito comitato per la parità composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Nel designare i propri rappresentanti, l'Amministrazione tiene conto della formazione e dell'esperienza professionale acquisite nel settore del lavoro femminile e delle pari opportunità. Il comitato relaziona alla Giunta regionale almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti primo e secondo comma, il comitato può richiedere all'Amministrazione di fornire ogni utile informazione.
4. Il comitato per la parità può avvalersi degli apporti:
a) dei componenti della commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;
b) dei componenti della consulta regionale per la condizione femminile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65;
c) dei componenti del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
d) del consigliere per la parità di cui al quarto comma dell'art. 4 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 , concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali";
e) di esperti di provata qualificazione ed esperienza.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 12.
CAPO IV
Trattamento economico
Articolo 12
(Determinazione trattamento economico)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli viene determinato commando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:
a) stipendio nelle misure risultanti dall'allegato C della presente legge;
b) assegni ad personam comunque denominati eventualmente in godimento;
c) importo derivante alla monetizzazione dell'anzianità economica risultante dal congelamento della classe di stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1987, maggiorato dei ratei di classe di stipendio in corso di maturazione alla stessa data. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 31 dicembre 1987 ha conseguito tutte le classi, l'importo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato.
2. La progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici cessa a decorrere dal 1° gennaio 1988.
3. Con decorrenza 1° luglio 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a £. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di £. 1.081.000 annue lorde.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo all'articolo 12, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
ART. 12
- E' soppresso il secondo comma.
- Al terzo comma sono soppresse le parole "iniziale del livello in godimento alla stessa data".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 12 emendato.
CAPO IV
Trattamento economico
Articolo 12
(Determinazione trattamento economico)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli viene determinato commando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:
a) stipendio nelle misure risultanti dall'allegato C della presente legge;
b) assegni ad personam comunque denominati eventualmente in godimento;
c) importo derivante alla monetizzazione dell'anzianità economica risultante dal congelamento della classe di stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1987, maggiorato dei ratei di classe di stipendio in corso di maturazione alla stessa data. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 31 dicembre 1987 ha conseguito tutte le classi, l'importo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato.
2. Con decorrenza 1° luglio 1988 è conglobata nello stipendio una quota di indennità integrativa speciale pari a £. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrative speciale spettante al personale in servizio è ridotta di £. 1.081.000 annue lorde.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
(Salario individuale di anzianità)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposta, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dall'allegata tabella D, differenziate per il personale che abbia maturato un'anzianità sino a 14 anni e oltre i 14 anni.
2. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1° gennaio 1988 la somma di cui al primo comma compete in proporzione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio alla data del 31 dicembre 1989. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.
3. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computati sull'importo iniziale del livello funzionale retributivo di appartenenza. Tali maggiorazioni sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.
4. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 di un importo pari alla somma di cui al primo comma.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin, da inserire davanti al primo comma dell'articolo 13.
EMENDAMENTO
Nell'articolo 13 è premesso il seguente nuovo comma che assume la numerazione 1.
"1. In attesa di definire un nuovo sistema di riconoscimento dell'anzianità lo sviluppo orizzontale per classi ed aumenti viene congelato alla data del 1° gennaio 1988".
I commi da 1 a 4 sono rinumerati da 2 a 5.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13 emendato.
Articolo 13
(Salario individuale di anzianità)
1. In attesa di definire un nuovo sistema di riconoscimento dell'anzianità lo sviluppo orizzontale per classi ed aumenti viene congelato alla data del 1° gennaio 1988.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposta, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dall'allegata tabella D, differenziate per il personale che abbia maturato un’anzianità sino a 14 anni e oltre i 14 anni.
3. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1° gennaio 1988 la somma di cui al primo comma compete in proporzione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio alla data del 31 dicembre 1989. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.
4. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computati sull'importo iniziale del livello funzionale retributivo di appartenenza. Tali maggiorazioni sono riassorbite in occasione dell'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.
5. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 di un importo pari alla somma di cui al secondo comma.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
(Indennità di funzione)
1. E' istituita l'indennità di funzione per posizioni che comportino l'assunzione di particolari responsabilità in relazione al profilo di appartenenza e al coordinamento di strutture organizzative regionali. Essa viene corrisposta nella misura del 10 per cento annuo lordo calcolato sul valore tabellare dell'anno corrispondente a quello dell'attribuzione. Saranno definiti in sede di contrattazione articolata i criteri, le modalità e le qualifiche per l'attribuzione di detta indennità, anche in relazione alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15
(Passaggi di qualifica)
1. Nei passaggi a qualifiche di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1987, oltre al trattamento economico previsto dalla tabella C per il livello di nuovo inquadramento e ad eventuali assegni ad personam, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di avanzamento.
2. In caso di passaggio all'amministrazione regionale, anche mediante concorso, dallo Stato o da altri enti e amministrazioni pubbliche, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell’ente di provenienza.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16
(Compenso incentivante)
1. Al personale di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano, è corrisposto un compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella E in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.
2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'Amministrazione regionale fatta eccezione per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.
3. Il compenso incentivante compete anche al personale regionale distaccato, o comandato presso altre amministrazioni, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.
4. Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.
5. Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l’orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.
6. Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l'orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell'importo giornaliero del compenso di cui alla tabella E; ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell'importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.
7. Le assenze e i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell'interessato.
8. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.
9. Il compenso incentivante è corrisposto secondo le decorrenze indicate nel secondo comma dell'art. 17.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 16, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
ART. 1 6
- Al primo comma dopo le parole "è corrisposto" sono aggiunte le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 1988".
- E' soppresso il nono comma.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16 emendato.
Articolo 16
(Compenso incentivante)
1. Al personale di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1988 un compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata tabella E in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.
2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l'Amministrazione regionale fatta eccezione per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.
3. Il compenso incentivante compete anche al personale regionale distaccato, o comandato presso altre amministrazioni, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.
4. Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono corrisposte per non più di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.
5. Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l’orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo se l'orario settimanale è articolato in cinque giornate.
6. Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l'orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell'importo giornaliero del compenso di cui alla tabella E; ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell'importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.
7. Le assenze e i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell'interessato.
8. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17.
Articolo 17
(Indennità)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge competono le seguenti indennità:
a) le indennità di cui agli artt. 11 (lavoro notturno e festivo), 12 (trasferte)-, 13 (indennità di cassa) e 14 (reperibilità) della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, recante recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987, sono maggiorate del 20 per cento;
b) limitatamente al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano le indennità di trasferta fissa e di reperibilità di cui agli artt. 12 e 14 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, rimangono fissate negli importi previsti dalla citata legge regionale sotto la vigenza del contratto 1985/1987;
c) al personale in servizio nelle sale operative del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 60.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
d) al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla Casa da Gioco di Saint-Vincent, l'indennità di servizio di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, è corrisposta nelle seguenti misure:
1) la misura fissa mensile è stabilita in lire 300.000 lorde per i controllori e lire 370.000 lorde per i Vice Commissari;
2) la maggiorazione oraria è determinata nel 20 per cento per il servizio prestato dalle ore 17,30 alle ore 22,00, e nel 45 per cento per il servizio prestato dalle ore 22,00 alle ore 5,00;
e) al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano l'indennità mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato.
2. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura dell'emendamento sostitutivo della lettera e) del primo comma dell'articolo 17, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.
EMENDAMENTO
ART. 17
La lettera e) del primo comma è sostituita dalla seguente:
e) al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano l'indennità mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato; gli ulteriori adeguamenti saranno estesi con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17 emendato.
Articolo 17
(Indennità)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge competono le seguenti indennità:
a) le indennità di cui agli artt. 11 (lavoro notturno e festivo), 12 (trasferte), 13 (indennità di cassa) e 14 (reperibilità) della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, recante recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987, sono maggiorate del 20 per cento;
b) limitatamente al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano le indennità di trasferta fissa e di reperibilità di cui agli artt. 12 e 14 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, rimangono fissate negli importi previsti dalla citata legge regionale sotto la vigenza del contratto 1985/1987;
c) al personale in servizio nelle sale operative del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 60.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
d) al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla Casa da Gioco di Saint-Vincent, l'indennità di servizio di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, è corrisposta nelle seguenti misure:
1) la misura fissa mensile è stabilita in lire 300.000 lorde per i controllori e lire 370.000 lorde per i Vice Commissari;
2) la maggiorazione oraria è determinata nel 20 per cento per il servizio prestato dalle ore 17,30 alle ore 22,00, e nel 45 per cento per il servizio prestato dalle ore 22,00 alle ore 5,00;
e) al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano l'indennità mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato; gli ulteriori adeguamenti saranno estesi con le procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.
2. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18.
Articolo 18
(Scaglionamento dei benefici contrattuali)
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti salvo quanto previsto agli artt. 9, 16 e 17, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
dal 1° gennaio 1988: trenta per cento;
dal 1° gennaio 1989: quaranta per cento;
dal 1° gennaio 1990: trenta per cento.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19.
CAPO V
Norme finali e di rinvio
Articolo 19
(Norma di rinvio)
1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, sono demandate alla contrattazione articolata le seguenti materie:
a) l'introduzione di procedure semplificate e automatizzate per il reclutamento del personale regionale ai sensi dell'art. 5;
b) l'individuazione dei profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne ai sensi dell'art. 5;
c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 9;
d) le proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, ai sensi dell'art. 11;
e) la definizione dei criteri, delle modalità e delle qualifiche per l'attribuzione dell'indennità di funzione, ai sensi dell'art. 1
f) le relazioni sindacali;
g) i compensi per prestazioni non in connessione con la carica;
h) le aspettative e i permessi per i dipendenti che ricoprono cariche elettive.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere avviate le trattative per la stipulazione degli accordi articolati nelle materie di cui al precedente primo comma, secondo le procedure previste dalla legge regionale recante normative in materia di contrattazione collettiva.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 20.
Articolo 20.
(Norme finali)
1. Restano in vigore le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 e dell'art. 15 della presente legge si applicano al personale indicato dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 21.
Articolo 21
(Integrazione di norme)
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Nei casi di contemporanea assenza o impedimento del dirigente e dei vice dirigenti assegnati al servizio i relativi provvedimenti sono adottati dall'Amministratore competente, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dei dirigenti medesimi da specifiche leggi e regolamenti dello Stato. La responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile dei provvedimenti adottati in forza del presente comma resta in capo all'Amministratore che li ha disposti".
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo dell'articolo 21, presentato dal Presidente della Giunta regionale.
EMENDAMENTO
L'articolo 21 è soppresso.
Gli articoli 22, 23 e 24 assumono rispettivamente la nuova numerazione di 21, 22 e 23.
Nel primo comma dell'articolo 22 (già articolo 23) il richiamo "... al successivo articolo 24" è sostituito con "... al successivo articolo 23", per effetto della nuova numerazione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:In seguito all'approvazione dell'emendamento soppressivo dell’articolo 21, si provvederà d'ufficio a modificare la numerazione degli articoli seguenti.
Do lettura dell'articolo 22.
Articolo 22
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e all'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54.
2. Sono abrogate tutte le norme in contratto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 23.
Articolo 23
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in Lire 6.087.000.000 per l’anno 1989 ed in annue Lire 11.828.000.000 a decorrere dall'anno 1990 graverà sui capitoli indicati al successivo articolo 24.
2. Alla relative copertura si provvede:
a) per l'anno 1989 mediante riduzione di Lire 6.087.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio per l'esercizio in corso a valere sulle disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 concernente il rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività;
b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle disponibilità già previste ai seguenti programmi del bilancio pluriennale 1989/1991:
1.2. personale regionale per £. 16.158.000.000
3.2. altri oneri non ripartibili per £. 7.498.000.000;
c) per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 24.
Articolo 24
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50000
"Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"
£. 6.087.000.000
in aumento
Cap. 20900
"Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 1.485.000.000
Cap. 20910
"Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 472.000.000
Cap. 20950
"Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione"
£. 50.000.000
Cap. 20951
"Contributi diversi) a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione"
£. 5.000.000
Cap. 21000
"Indennità di trasferta al personale ad detto ai servizi della Regione"
£. 80.000.000
Cap. 21001
"Contributi diversi a carico dell'Ente su indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione"
£. 8.000.000
Cap. 21200
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"
£. 900.000.000
Cap. 21201
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"
£. 288.000.000
Cap. 21355
"Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della case da Gioco di Saint-Vincent - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 118.000.000
Cap. 21356
"Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"
£. 41.000.000
Cap. 21360
"Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
£. 15.000.000
Cap. 21361
"Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
£. 2.000.000
Cap. 21380
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint Vincent"
£. 46.000.000
Cap. 21381
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
£. 15.000.000
Cap. 26560
"Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 97.000.000
Cap. 26561
"Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 34.000.000
Cap. 26580
"Indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità"
£. 15.000.000
Cap. 26581
"Contributi diversi a carico dell'Ente su indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità"
£. 2.000.000
Cap. 26590
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"
£. 43.000.000
Cap. 26591
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"
£. 14.000.000
Cap. 29070
"Spese per il Corpo Forestale regionale - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 231.000.000
Cap. 29071
"Spese per il Corpo Forestale regionale - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 68.000.000
Cap. 29080
"Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo Forestale regionale"
£. 7.000.000
Cap. 29081
"Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo Forestale regionale"
£ 1.000.000
Cap. 29100
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale regionale"
£. 98.000.000
Cap. 29101
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale regionale"
£. 32.000.000
Cap. 37080
"Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Stipendi ed altri assegni fissi
- L.R. 5.5.1986, n. 21"
£. 152.000.000
Cap. 37081
"Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi
- L.R. 5.5.1986, n. 21"
£. 45.000.000
Cap. 37095
"Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione
- LR. 5.5.1986, n. 21"
£. 60.000.000
Cap. 37096
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione
- L.R. 5.5.1986, n. 21"
£. 20.000.000
Cap. 38060
"Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 36.000.000
Cap. 38061
"Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 11.000.000
Cap. 38065
"Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 2.000.000
Cap. 38075
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 15.000.000
Cap. 38076
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini I.V.A.),,
£. 5.000.000
Cap. 41650
"Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psicofisici, nonché di ciechi e sordomuti
- L.R. 18.3.1987, n. 19 art. 1"
£. 68.000.000
Cap. 43150
"Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 430.000.000
Cap. 43155
"Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 274.000.000
Cap. 43156
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"
£. 400.000.000
Cap. 43157
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"
£. 135.000.000
Cap. 43200
"Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario"
£. 3.000.000
Cap. 43201
"Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario"
£. 1.000.000
Cap. 43350
"Personale dell'Istituto "B. Gervasone" - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi
- L.R. 26.6.1972, n. 11
- L.R. 7.3.1973, n. 8
- L.R. 30.7.1986, n. 36"
£. 25.000.000
Cap. 43360
"Personale dell'Istituto "B. Gervasone" - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi
- L.R. 26.6.1972, n. 11
- L.R. 7.3.1973, n. 8
- L.R. 30.7.1986, n. 36"
£. 8.000.000
Cap. 43361
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. Gervasone"
- L.R. 26.6.1972, n. 11
- L.R. 7.3.1973, n. 8
- L.R. 30.7.1986, n. 36"
£. 14.000.000
Cap. 43362
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. Gervasone"
- L.R. 26.6.1972, n. 11
- L.R. 7.3.1973, n. 8
- L.R. 30.7.1986, n. 36"
£. 5.000.000
Cap. 43400
"Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- L. 16. 5.1978, n. 196 art. 31
- L.R. 27.12.1979, n. 81"
£. 85.000.000
Cap. 43410
"Personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod" - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse
- L. 16. 5.1978, n. 196 art. 31
- L.R. 27.12.1979, n. 81"
£. 27.000.000
Cap. 43411
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- L. 16. 5.1978, n. 196 art. 31
- L.R. 27.12.1979, n. 81"
£. 42.000.000
Cap. 43412
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- L. 16. 5.1978, n. 196 art. 31
- L.R. 27.12.1979, n. 81"
£. 14.000.000
Cap. 46500
"Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 21.000.000
Cap. 46501
"Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi
(Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 7.000.000
Cap. 46505
"Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 1.000.000
Cap. 46515
"Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 10.000.000
Cap. 46516
"Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)"
£. 4.000.000
TOTALE IN AUMENTO £. 6.087.000.000
===================.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura del nuovo articolo 25=, concernente la dichiarazione d'urgenza, proposto dal Consigliere Mafrica.
Articolo 25
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parole, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'allegato A.
Allegato A
(...omissis...)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato A, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'allegato B.
Allegato B
(...omissis...)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato B, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'allegato C.
Allegato C
(...omissis...)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato C, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'allegato D
Allegato D
(...omissis...)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato D, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'allegato E.
Allegato E
(...omissis...)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato E, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
