Objet du Conseil n. 586 du 7 juin 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 586/IX - PROGETTO DI LEGGE "COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E RELATIVA POLIZIA MINERARIA".
PRESIDENTE:Il progetto di legge in oggetto, iscritto al punto 27 dell'ordine del giorno, viene discusso congiuntamente al progetto di legge n. 32, iscritto al punto 33 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.
Ha chiesto la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson; ne ha facoltà.
FOSSON (DC):Il presente disegno di legge viene discusso in questo Consiglio come testo proposto dalla Commissione consiliare competente, perché, a fronte della presentazione di un disegno di legge della Giunta e di un disegno di legge di iniziativa di Nuova Sinistra e del Partito Comunista Italiano, in sede di Commissione si è arrivati alla stesura di un testo unificato. Devo aggiungere che a ciò si è arrivati con soddisfazione personale, proprio perché c'è stato un intento di collaborazione da parte di tutti.
Dico questo perché, dopo le polemiche o le discussioni piuttosto ampie ed accese di un paio di anni fa, che risalgono precisamente al momento dell'approvazione della legge n. 108 del 1987, e che tra l'altro hanno avviato un dibattito durato almeno tre mesi, si è arrivati con maggior collaborazione ad una legge applicativa più organica ed integrativa della legge n. 108, che stabiliva dei principi.
Non starò ad illustrare punto per punto tutta la legge, perché la discussione è già stata sufficientemente ampia in sede di Commissione. Voglio solo sottolineare che la legge è estremamente importante per il fatto che stabilisce delle norme, sulla base delle quali i cavatori devono presentare i loro progetti di escavazione e soprattutto i loro progetti di recupero; inoltre che questi progetti devono essere sottoposti all'esame di una commissione tecnico-consultiva, che si avvarrà del Piano regionale delle cave, che ormai è stato redatto per la sua parte tecnica e che la Giunta si appresta ad approvare ed a proporre per l'approvazione a questo Consiglio regionale.
L'altro punto che mi preme sottolineare è quello relativo al fatto che la Regione si riappropria della sua competenza in materia di polizia mineraria. E' inesatto dire "si riappropria", perché la Regione ha questa competenza dal 1982: l'aveva demandata al Corpo delle Miniere dello Stato con una propria deliberazione, mentre con questa legge si prevede la costituzione di un ufficio apposito all'interno dell'Amministrazione regionale, che svolgerà i compiti di Polizia mineraria.
Al testo predisposto dalla Commissione io proporrei di apportare alcuni emendamenti, che distribuirò al Consiglio e che sono relativi al fatto che, così com'è formulata, la legge prevede che debbano essere sottoposti al suo controllo tutte le cave e la coltivazione di tutti i giacimenti non classificati nella la categoria. Su esplicita richiesta dell'associazione dei cavatori di marmo, aggiungerei l'esclusione delle cave di marmo, perché queste sono soggette ad una normativa apposita, che il Consiglio regionale ha già impostato per certi versi e dovrà completare per altri. Si tratta quindi dell'inserimento, all'articolo 1, dopo il secondo comma, della esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale. Analogamente c'è da apportare, sempre all'articolo 1, un'ulteriore modificazione.
Vi sono poi due modificazioni che sono state suggerite dall'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio. Una è al sesto comma dell'articolo 5, ma si tratta di un fatto più formale che altro. Il testo proposto dalla Commissione dice:
"6. Ai membri della Commissione tecnico consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale compete una indennità di presenza di entità stabilita annualmente dalla Giunta regionale".
Poiché questo testo potrebbe essere motivo di rilievo da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, si propone la sua sostituzione con un testo di questo tipo:
"6. Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per seduta". E' una correzione di pochissimo conto, che però ha un certo interesse formale.
Ed ancora si propone di abolire il sesto comma dell'articolo 19, là dove si parla di funzioni di polizia mineraria e si dice espressamente:
"6. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'adeguato potenziamento dell'Ufficio Miniere e Cave, bandendo concorso per l'assunzione di personale idoneo...".
In effetti il potenziamento dell'Ufficio Miniere e Cave, quindi l'assunzione di personale e l'inserimento in organico di nuovi posti, verrà previsto da una legge di riorganizzazione dell'intero organico dell'Amministrazione regionale. In questa fase, pertanto, il comma in questione risulta pleonastico.
Si propone inoltre un altro emendamento all'articolo 10, che è sempre conseguente al concetto di escludere da questa legge le cave di marmo e di pietre ornamentali.
Con gli emendamenti proposti, io presento questa legge all'approvazione del Consiglio regionale.
Si dà atto che, dalle ore 17,00, assume la Presidenza il Presidente Bich.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Credo che il testo di cui stiamo discutendo, che ci è stato illustrato dall'Assessore Fosson e che contiene una normativa generale per disciplinare l'autorizzazione all'apertura di cave in Valle d'Aosta, sia un provvedimento legislativo importante per la nostra Regione; credo anzi che si tratti della prima legge significativa e sostanziale che approviamo in questa legislatura, anche perché colma un vuoto estremamente negativo che era presente nella legislazione regionale.
Teniamo presente che la Valle d'Aosta è una delle ultime regioni in Italia a dotarsi di una legge di disciplina del sistema autorizzativo. Finora, infatti, era sufficiente che colui che voleva aprire una cava fosse proprietario del fondo: ne dava comunicazione al Corpo delle Miniere ed al Comune e, sostanzialmente, non aveva più alcuna difficoltà ad avviare l'attività di cava, nonostante tutta la serie di problemi che si sarebbero potuti presentare in seguito. Il risultato di tutto ciò l'abbiamo visto in giro per la Valle d'Aosta, dove c'è stata un'apertura indiscriminata di cave anche in zone molto delicate e dove l'impatto paesaggistico è molto evidente. Il tutto è avvenuto senza una reale possibilità di programmazione e di controllo da parte dell'Amministrazione regionale.
Chiaramente l'approvazione di una legge di disciplina, o di un sistema autorizzativo come quello contenuto in questo provvedimento, e la sua entrata in vigore, che noi ci auguriamo avvenga al più presto, permetteranno all'Amministrazione di avere un controllo della situazione, nonché di potersi assumere la responsabilità di autorizzare o di negare determinate richieste di apertura di cave in Valle d'Aosta.
La normativa è stata predisposta attraverso un lavoro di Commissione, su cui vorrei esprimere in questo caso una valutazione positiva, nel senso che, come l'Assessore ha detto di aver trovato disponibilità e collaborazione da parte della Commissione e da parte dei Consiglieri di minoranza, così io debbo dire che i gruppi presentatori della proposta di legge di minoranza, cioè Nuova Sinistra ed il Partito Comunista Italiano, hanno sicuramente trovato una disponibilità da parte della Giunta e dell'Assessore ad entrare concretamente nel merito della discussione e ad andare a fare insieme una legge che fosse valida e che desse un inquadramento generale positivo al problema.
Il sistema che ne deriva è sostanzialmente simile a quello che è stato introdotto nelle altre regioni d'Italia (non si è inventato nulla di nuovo e del resto non era il caso di farlo); è un sistema che prevede sicuramente tutta un'istruttoria sulle domande, in cui c'è la possibilità di avere un parere autorevole attraverso la prevista commissione tecnico-consultiva ed in cui l'ultima parola spetta alla Giunta regionale. Esiste però sempre il parere consultivo, che viene richiesto e che deve essere espresso dai Comuni, e quindi in un certo senso le diverse componenti della società valdostana che sono interessate all'iter decisionale vengono investite del problema nella formulazione della decisione. Nel complesso, noi diamo un giudizio favorevole al testo così com'è scaturito dai lavori della Commissione e voteremo a favore dell'insieme della legge.
Evidentemente, dobbiamo anche dire che, rispetto al testo che noi avevamo presentato inizialmente, non tutto ci soddisfa. Noi sicuramente avremmo voluto una normativa più rigida sotto una serie di punti: avremmo voluto, ad esempio, che il potere dei Comuni fosse maggiore. Noi proponevamo addirittura che, in definitiva, il potere decisionale fosse dei Comuni, mentre è rimasto loro solo un potere consultivo, perché il potere decisionale ultimo spetta alla Giunta regionale.
Noi avevamo proposto una normativa più rigida nei confronti degli aspetti ambientali, che prevedeva, ad esempio, di escludere fin dall'inizio che nelle aree vincolate e protette, nei parchi e nelle zone sottoposte alla legge Galasso fosse possibile anche in teoria aprire delle cave, mentre qui la questione è lasciata alla disciplina ed alla valutazione che verranno fatte dalla commissione tecnico-consultiva, dalla Giunta, dai Comuni...
Chiaramente, sotto diversi aspetti abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni punti della nostra proposta, ma l'unico punto su cui manteniamo un dissenso netto e totale riguarda il fatto che praticamente non si è voluta accorpare in questa legge anche la normativa riguardante l'iter di formazione del Piano regionale delle cave. In pratica noi avremo una legge che disciplina la formazione del Piano cave, che rimane la legge n. 108 del 1987, su cui abbiamo dato e continuiamo a dare un giudizio nettamente negativo, e poi abbiamo invece una legge di gestione del Piano cave con il sistema autorizzativo, che è questa su cui invece diamo un giudizio più positivo e su cui esprimeremo un voto favorevole.
Rimane quindi questo limite, ma noi accettiamo ugualmente la legge, perché ci rendiamo conto chiaramente che comunque essa fa compiere un passo in avanti rispetto al vuoto legislativo che prima esisteva e permette di impostare in modo nuovo la questione dell'uso del territorio per quanto concerne le cave in Valle d'Aosta. Sarà poi l'esperienza a dirci, come noi riteniamo opportuno, se sarà il caso di arrivare ad un accorpamento di tutta questa disciplina con il Piano regionale delle cave, in modo da accorpare, come del resto già avviene nelle altre regioni, in un'unica legge i due pezzi decisionali che attengono all'attività di cava.
In merito agli emendamenti presentati in aula dall'Assessore, devo dire di aver già espresso in sede di Commissione delle perplessità sull'intento di voler stralciare la disciplina dell'estrazione del marmo dalla disciplina generale, perché nelle altre regioni questo non avviene e le cave di marmo sono soggette alla stessa disciplina di tutti gli altri materiali di cava. Teniamo presente che la legge così com'è formulata già invita la commissione tecnico-consultiva e la Giunta a tener presente l'importanza e la rilevanza del materiale. E' chiaro quindi che l'atteggiamento da assumere nei confronti di una domanda per l'apertura di una cava per un materiale pregiato non è lo stesso da tenere nei confronti di una domanda per l'apertura di una cava di ghiaia o di sabbia.
A noi sembra che la legge, così come è stata impostata e predisposta, tenga già presente la necessità di un occhio di riguardo rispetto alle cave di materiale pregiato. Non ci sembra il caso di escludere le cave del marmo, anche perché se no ci troveremmo di fronte ad un vuoto legislativo in tema di autorizzazioni all'apertura di cave di marmo, che dovrebbe per forza e comunque essere riempito con un altro provvedimento di legge, per non avere un settore privo della disciplina autorizzativa.
Esprimo quindi delle perplessità rispetto a queste proposte di emendamento per quanto riguarda l'esclusione della disciplina delle cave di marmo, mentre mi vanno bene gli altri emendamenti di carattere tecnico.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Nel condividere le valutazioni fatte dal Consigliere Riccarand, voglio anch'io sottolineare in via preliminare che, quando esiste un'apertura ed una disponibilità da parte della Giunta regionale, si possono produrre provvedimenti legislativi che hanno una qualità ed un valore superiori a quello che si fa in genere a porte chiuse. La legge che oggi discutiamo ha il pregio di aver tenuto conto delle impostazioni anche diverse e dello sforzo che abbiamo fatto come forze di opposizione. Io mi auguro che la Giunta mantenga sempre questo atteggiamento, non per un interesse di parte, ma per gli interessi generali.
Da questo punto di vista io voglio ripetere qui che siamo rimasti molto amareggiati del fatto che la IVa Commissione consiliare permanente, sulla legge che riguarda i prodotti tipici, non ha voluto abbinare la discussione della proposta della Giunta alla discussione di quella che abbiamo fatto noi come forze di opposizione. Riteniamo che questo atteggiamento sia del tutto sbagliato. E' giusto che oggi sia stato accettato il rinvio, ma quell'atteggiamento in Commissione è una cosa che per me, e lo voglio qui ripetere francamente, è del tutto incomprensibile.
Faccio ancora un'ultima considerazione di carattere generale. Credo che vada sottolineato anche il contributo che dai banchi dell'opposizione noi cerchiamo di dare per dotare la Valle d'Aosta di una avanzata legislazione, soprattutto in tema ambientale. Questo che discutiamo oggi è un primo provvedimento di rilievo.
Come i Consiglieri sanno, sono già state depositate altre proposte, mentre ne stiamo preparando ancora delle altre: questo è il modo in cui noi conduciamo l'opposizione in Consiglio. Sottolineo ciò perché, mentre i nostri gruppi fanno questo sforzo e dimostrano questa disponibilità, registriamo una vera e propria caduta progettuale della Giunta regionale, che da tempo non presenta provvedimenti significativi. Non è un caso che normalmente i Consigli regionali finiscono in mezza giornata.
In una recente riunione della Commissione per le riforme istituzionali è emerso con estrema chiarezza che ormai questa Regione produce per il 70% una legislazione che non ha alcun rilievo e che genera le stesse conseguenze degli atti amministrativi: è un fatto che deve sicuramente farci riflettere.
Entro ora nel merito della legge. Ho già detto prima che noi riteniamo che l'articolato sia complessivamente positivo. Sugli effetti di questa legge invece diciamo che la partita è rimandata all'esame del Piano regionale delle cave, perché quello è lo strumento di pianificazione che avrà un grandissimo rilievo. E' importante che, al di là del Piano, questo strumento legislativo individui una procedura ed una serie di elaborati estremamente precisi, che consentano di valutare nel modo più approfondito l'intervento sull'ambiente per le attività di cava.
La polemica che, come ricordava l'Assessore Fosson, noi avevamo fatto per l'approvazione della legge n. 108, derivava appunto dall'aver introdotto il principio del Piano, che era un fatto positivo, ma dal non aver individuato alcuna procedura da quel momento all'approvazione del Piano. Questa era la grande preoccupazione di quel momento, per cui oggi è particolarmente urgente che questo provvedimento entri in funzione, in modo che tutte le nuove attività siano soggette ad un controllo più approfondito.
E' anche particolarmente importante che, con l'entrata in vigore di questa legge, si inizi anche quel lavoro di recupero ambientale che è un altro degli aspetti di rilievo, perché non possiamo lasciare alcune parti del territorio nelle condizioni in cui sono state lasciate al termine dell'attività estrattiva.
Si tratta quindi di una legge importante che noi voteremo, perché è una legge particolarmente urgente in un territorio delicato come quello della Valle d'Aosta.
In merito agli emendamenti io faccio solo due considerazioni per l'esclusione dall'iter amministrativo previsto da questa legge delle cave e delle attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini.
Prima considerazione. In un certo senso può essere giusto prevedere che quel tipo di attività sia fuori dal piano generale, essendo un'attività di tipo particolare. Questo però non significa che, nel fare il Piano regionale delle cave, non si debbano anche individuare alcuni vincoli di carattere programmatorio e pianificatorio che debbono valere anche per le attività estrattive del marmo. Vincoli paesistici, vincoli di carattere geologico... dovranno necessariamente essere tenuti in considerazione anche per l'attività estrattiva del marmo.
Seconda considerazione. Per quel tipo di attività, si pone comunque il problema, già accennato dal Consigliere Riccarand, di regolamentare l'iter per il rilascio delle concessioni, ed io aggiungo che anche per quel tipo di attività deve essere fatta una sia pur minima valutazione dell'impatto ambientale e delle attività di ripristino.
Sintetizzo quindi la nostra opinione: essendo attività particolari e non paragonabili all'estrazione generica di inerti, siamo d'accordo che debbano essere valutate separatamente; ma questo non significa che quelle attività non debbano essere assoggettate ad alcuna regolamentazione, sia per l'impatto che possono avere sull'ambiente, sia per regolamentarne l'iter amministrativo. Questa è un po' la nostra opinione sugli emendamenti, che quindi in questa fase possono essere accolti, ma che rimandano più in là la soluzione del problema.
PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
TITOLO I
(Disposizioni generali)
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione della legge)
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed all'articolo 26 del C.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n° 108, recante norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443, concernente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, nonché ogni altro intervento sul suolo che comporti utilizzazione industriale di materiale di cava estratto.
PRESIDENTE:Do lettura di un primo emendamento all'articolo 1, proposto dall'Assessore Fosson.
EMENDAMENTO
All'art. 1, secondo comma, dopo le parole finali: "... materiale di cava estratto", inserire le seguenti parole: "con esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Vorrei che la Giunta spiegasse bene le sue intenzioni rispetto alla questione delle cave di marmo, perché la legge che noi stiamo votando stabilisce semplicemente un iter attraverso il quale si arriva ad autorizzare l'apertura di una cava. Ora, se noi escludiamo le cave di marmo da questo iter, evidentemente ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo in questo settore, che non riesco a capire come possa essere colmato se non attraverso un'altra legge. Tuttavia, non mi sembra molto utile l'introduzione di un'altra disciplina, quando abbiamo già una disciplina generale che invita a tener conto della qualità e delle caratteristiche del materiale.
Comunque, se la scelta è questa, io vorrei sapere se si intende fare un provvedimento parallelo di disciplina del sistema autorizzativo per quanto riguarda le cave di marmo, quali sono i tempi di questo provvedimento e qual è l'atteggiamento che la Giunta intende assumere in questa fase transitoria, per sapere come ci si intende regolare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, fino all'approvazione di un provvedimento legislativo verso l'eventuale richiesta di apertura di nuove cave o di espansione di quelle già esistenti,
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson; ne ha facoltà.
FOSSON (DC):La Giunta regionale, con un suo provvedimento, ha già approvato un "progetto marmo", nel quale sono contenuti dei principi relativi all'attività di escavazione del marmo e delle pietre ornamentali. In conseguenza di tale provvedimento verranno predisposti altri atti per la regolamentazione totale delle cave di marmo e delle pietre affini per uso ornamentale.
In questo senso condivido le valutazioni del Consigliere Tonino, quando sostiene che l'escavazione e la lavorazione del marmo sono un fatto particolare rispetto all'escavazione generica di inerti. In effetti, l'escavazione di inerti come la ghiaia, la sabbia o il pietrame, è un fatto più evidente e massiccio, proprio perché la richiesta di questi materiali, da parte dell'industria edilizia e delle attività da costruzione in genere, è abbastanza massiccia, mentre mi pare che la richiesta di marmo sia inferiore. Le due questioni, pertanto, sono da trattare in maniera diversa.
Per concludere, posso dire che la Giunta ha intenzione di completare il provvedimento assunto con il "progetto marmo" con altri atti ed altre valutazioni relativi alle attività di escavazione del marmo.
Anche per completare quanto ha detto il Consigliere Tonino, quando suggeriva di stare attenti anche all'impatto ambientale delle cave di marmo, voglio aggiungere che, nel predisporre il piano delle cave di inerti, sono già stati fatti a monte un censimento ed una valutazione di tutte le cave esistenti, di qualsiasi tipo esse siano. Questo prelude proprio ad una completa regolamentazione di tutta la materia delle escavazioni, quale che sia il tipo di materiale estratto.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un secondo emendamento all'articolo 1, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson.
EMENDAMENTO
All'art. 1, dopo il secondo comma, inserire il seguente terzo comma:
"3. E' esclusa dalla presente normativa, l'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato.
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione della legge)
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed all'articolo 26 del C.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n° 108, recante norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n° 1443, concernente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, nonché ogni altro intervento sul suolo che comporti utilizzazione industriale di materiale di cava estratto, con esclusione delle cave e delle altre attività di lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale.
3. E' esclusa dalla presente normativa, l'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
(Attività estrattive e piano regionale delle attività estrattive)
L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati in dipendenza della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 20.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):L'articolo 2 rimanda alla legge n. 108 del 1987, che disciplina la formazione del Piano regionale delle cave. Sarà questo l'unico articolo sul quale noi voteremo contro, perché avremmo voluto - e secondo noi sarebbe stato opportuno anche per dare maggiore organicità al provvedimento che tutta la disciplina riguardante il Piano regionale delle cave fosse inserita direttamente in questa legge, invece di essere rimandata a quella legge che contiene delle procedure che noi non condividiamo. Nei confronti di questo articolo quindi il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere)
1. L'autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all'apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni, nonché alle opere ed agli impianti fissi a servizio della coltivazione, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati e della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5.
2. Per le zone soggette a vincoli a carattere pubblicistico, di competenza regionale sia propria sia delegata, la Giunta regionale provvede al diniego o al rilascio dell'autorizzazione ed in questo secondo caso detta anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto a tutela dei vincoli in oggetto, fermo quanto disposto al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
TITOLO II
(Autorizzazioni e concessioni
CAPO I
(Procedura di autorizzazione)
ARTICOLO 4
1. Le domande di autorizzazione per le cave o torbiere devono essere presentate all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e Cave e contenere i seguenti dati:
a) le generalità ed il domicilio per le persone fisiche; il nome sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società;
b) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
c) il materiale o i materiali da coltivare;
d) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati in duplice copia, che ne costituiscono parte integrante:
a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo e con specificazione dei tempi di attuazione dell'intervento di recupero;
c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente le compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e) per le persone fisiche, il certificato di iscrizione dell'Ufficio Registro Ditte dell'Assessorato dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti; per le società di persone, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonché l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali, il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore nonché, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) il relativo provvedimento autorizzativo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica di competenza statale;
h) la ricevuta del versamento a favore della Regione per le spese tecniche di istruttoria;
i) la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione al Comune o ai Comuni interessati della domanda e relativi allegati.
3. Ove sia introdotta, per legge, la valutazione di impatto ambientale, il richiedente dovrà corredare la domanda con la relativa documentazione, quale sarà indicata dalla Giunta regionale.
4. L'istruttoria è curata dall'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.
5. Ove l'istruttoria riguardi cave o torbiere situate in zone assoggettate a vincolo pubblicistico di competenza regionale, il predetto Ufficio cura il coordinamento del complesso dell'attività istruttoria con i competenti uffici degli altri Assessorati regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.
6. L'istruttoria si conclude con il parere della commissione prevista dall'articolo 5, che deve essere emesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Le spese tecniche per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vengono introitate dall'Amministrazione regionale sugli appositi capitoli iscritti nelle contabilità speciali del bilancio di previsione della Regione.
8. L'ammontare delle spese di cui al comma 7 è fissato, per gli anni 1987 e 1990, in Lire 500.000 e successivamente sarà rideterminato dalla Giunta regionale almeno ogni tre anni.
9. La domanda ed i relativi allegati devono essere presentati, in duplice copia, all'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici; altra copia della domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata al Comune interessato, che deve esprimere parere entro 60 giorni e trasmetterlo all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Ufficio Miniere e Cave.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
ARTICOLO 5
(Commissione tecnico consultiva)
1. E' istituita, presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, la Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere, composta:
a) dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, che la presiede;
b) dall'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nell'ipotesi di impedimento dell'Assessore ai Lavori Pubblici;
c) dal Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, o suo sostituto;
d) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto
e) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;
f) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
h) da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori;
i) da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientalistiche operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
1) da 2 esperti: uno in programmazione territoriale e lavori pubblici e uno in giacimenti e tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori Pubblici.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura del Consiglio regionale; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto, seguendo la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.
5. La Commissione formula pareri in merito alla valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattiva, nonché nei casi previsti dalla presente legge, ed inoltre quando l'Amministrazione regionale ne faccia richiesta.
6. Ai membri della Commissione tecnico consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale compete una indennità di presenza di entità stabilita annualmente dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 5, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson.
EMENDAMENTO
Il sesto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
"6. Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per seduta".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5 nel testo emendato.
ARTICOLO 5
(Commissione tecnico consultiva)
1. E' istituita, presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, la Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere, composta:
a) dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, che la presiede;
b) dall'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nell'ipotesi di impedimento dell'Assessore ai Lavori Pubblici;
c) dal Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, o suo sostituto;
d) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;
e) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;
f) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
h) da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori;
i) da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientalistiche operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
l) da 2 esperti: uno in programmazione territoriale e lavori pubblici e uno in giacimenti e tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori Pubblici.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura del Consiglio regionale; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto, seguendo la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.
5. La Commissione formula pareri in merito alla valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattiva, nonché nei casi previsti dalla presente legge, ed inoltre quando l'Amministrazione regionale ne faccia richiesta.
6. Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per seduta
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
ARTICOLO 6
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)
1. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:
a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata;
c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva ed alla sistemazione ambientale;
e) di altri preminenti interessi generali.
2. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel primo comma.
3. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, da effettuare entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, relativamente agli interventi atti a garantire la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato; l'autorizzazione è operativa solo dopo il tempestivo rilascio della garanzia prevista.
4. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione, con notifica al richiedente e comunicazione al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.
5. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo Pretorio comunale per la durata di giorni 15.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
ARTICOLO 7
(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)
1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione, previo parere della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5 e seguendo le procedure dell'articolo 6.
2. Qualora le modificazioni siano richieste dal coltivatore, quest'ultimo deve seguire la procedura di cui all'articolo 4.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
ARTICOLO 8
(Subingresso nell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione ha natura personale.
2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa deve chiedere alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.
3. La Giunta regionale provvede, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5.
4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
5. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
ARTICOLO 9
(Durata e proroga dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, per lo stesso periodo e così di seguito, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell'articolo 6, seguendo la procedure di cui all'articolo 4.
2. La domanda di proroga deve essere presentata all'Ente competente in data non anteriore a otto e non posteriore a quattro mesi dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
CAPO II
(Regime di concessione)
ARTICOLO 10
(Regime di concessione)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5, dispone l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente provvede a darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, qualora il titolare del diritto sul giacimento:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale;
b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e non corrisponda ai criteri dell'articolo 6;
c) sia decaduto dall'autorizzazione;
d) non abbia inoltrato, per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'articolo 20.
2. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'articolo 4.
3. La Giunta regionale provvede norma dell'articolo 6.
4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all'esaurimento del giacimento.
5. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 27 e 28 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
6. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, pari a:
a) L. 760.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;
b) L. 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
7. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.
8. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 10, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson.
EMENDAMENTO
All'articolo 10, sesto comma, in luogo del seguente capoverso:
"a) £. 760.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione",
inserire il seguente capoverso:
"a) £. 760.000 per le pietre da costruzione".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10 emendato.
CAPO II
(Regime di concessione)
ARTICOLO 10
(Regime di concessione)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5, dispone l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente provvede a darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, qualora il titolare del diritto sul giacimento:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale;
b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e non corrisponda ai criteri dell'articolo 6;
c) sia decaduto dall'autorizzazione;
d) non abbia inoltrato, per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'articolo 20.
2. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'articolo 4.
3. La Giunta regionale provvede a norma dell'articolo 6.
4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere prorogata, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all'esaurimento del giacimento.
5. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 27 e 28 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
6. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della con cessione, pari a:
a) L. 760.000 per le pietre da costruzione;
b) L. 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio ?927, n. 1443.
7. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.
8. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo
ARTICOLO 11
(Diritti dei privati in caso di concessione)
1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera data in concessione nonché, ove del caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma precedente.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.
ARTICOLO 12
(Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici di somma urgenza)
1. Per esigenze connesse alla realizzazione di interventi pubblici di somma urgenza ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, il cui soddisfacimento non sia previsto dai piani di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, può, verificata la non conveniente reperibilità del materiale di cava, esserne consentita l'estrazione in deroga alle individuazioni territoriali delle aree estrattive.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dai lavori di cava, seguendo quanto disposto dagli articoli 4 e 5.
3. Qualora si provveda mediante concessione, ai sensi dell'articolo 10, è preferito quale concessionario l'ente realizzatore dell'opera pubblica.
4. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi pubblici sopra indicati.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13.
ARTICOLO 13
(Opere ed impianti in funzione della attività estrattiva)
1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1987, n 108, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione di cave devono essere allocati nelle aree individuate nei piani stessi uniformandosi alle prescrizioni ivi contenute, salvo divieti espressi contenuti negli strumenti urbanistici comunali.
2. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicato le disposizioni di cui all'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
3. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale, con le procedure previste dall'articolo 4.
4. Qualora per tali opere ed impianti fissi sia richiesta la concessione edilizia, il Sindaco del Comune interessato deve rilasciarla entro 90 giorni, previa verifica di conformità alle previsioni dei piani estrattivi o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle leggi vigenti
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14.
ARTICOLO 14
(Prescrizioni comuni a più cave)
1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5, deve determinare le prescrizioni comuni a tutte le opere al servizio delle cave, comprese le discariche e il deflusso delle acque.
2. Per l'esecuzione di lavori di preparazione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di cava e per esigenze di coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori secondo le disposizioni dei comuni che seguono.
3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata entro trenta giorni dagli interessati alla Amministrazione regionale mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.
4. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta regionale e comunque quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di tutela ambientale della zona, nonché quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata .
5) In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate, con addebito delle spese a carico del consorzio
6. Al riguardo il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedure stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, concernente disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 15.
ARTICOLO 15
(Estinzione e revoca dell'autorizzazione e della concessione )
1. L'autorizzazione e l a concessione si estinguono:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza, previa diffida del Presidente della Giunta regionale, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione o non ottemperi a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 6.
2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 5, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16.
TITOLO III
(Controlli e sanzioni)
ARTICOLO 16
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione regionale tramite l'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei lavori Pubblici.
2. Per le cave inserite in zone vincolate di competenza regionale la vigilanza sarà attuata anche dagli uffici degli Assessorati regionali competenti.
3. I Comuni e le Comunità Montane concorrono alla vigilanza, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.
4. L'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, anche tramite gli Uffici degli Assessorati regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale anche delegata, redige annualmente una relazione a riguardo dello stato delle coltivazioni di cave e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17.
ARTICOLO 17
(Adempimenti particolari)
1. Gli esercenti di cave e torbiere devono:
a) fornire all'Ufficio Miniere e Cave dell'Assessorato dei Lavori Pubblici i dati statistici di cui al R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717, concernente l'obbligo di denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave;
b) mettere a disposizione dell'Ufficio di cui alla lettera a) e di quelli degli Assessorati regionali competenti nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.
- 2. I funzionari dei suddetti uffici possono richiedere, in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla Pubblica Autorità.
3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, porgo in votazione l'articolo 17 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18.
ARTICOLO 18
(Sanzioni)
1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 50.000.000 a £. 200.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti commi sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati nel bilancio regionale.
4. Nell'ipotesi di cui al primo ed al secondo comma il Presidente della Giunta regionale deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19.
ARTICOLO 19
(Polizia Mineraria)
1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, concernenti norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia, di cui ai D.P.R. 27 aprile 9155, n. 547 e 1° marzo 1956, n. 302, concernenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il Presidente della Giunta regionale esercita, nelle materie di cave e torbiere, le funzioni già attribuite con il citato D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Prefetto ed al Corpo delle Miniere.
3. Le funzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.
4. Sino a che non sarà adeguatamente strutturato l'Ufficio regionale Miniere e Cave, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi del Corpo Nazionale delle Miniere del Ministero Industria Commercio ed Artigianato.
5. Per assolvere direttamente le funzioni di cui sopra il Presidente della Giunta regionale si avvale dell'ufficio addetto all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e può delegare al funzionario responsabile la firma di atti già di competenza dell'Ingegnere capo del Corpo delle Miniere.
6. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'adeguato potenziamento dell'Ufficio Miniere e Cave, bandendo concorso per l'assunzione di personale idoneo. Nel primo periodo di gestione diretta delle funzioni in oggetto l'integrazione del detto Ufficio avverrà con il trasferimento di tecnici diplomati nel sopraccitato ufficio regionale.
7. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle all'Unità sanitaria locale.
8. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale.
9. La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte del la Giunta regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria.
10. I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
11. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 19, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson.
EMENDAMENTO
All'articolo 19 è soppresso il sesto comma.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19 emendato.
ARTICOLO 19
(Polizia Mineraria)
1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, concernenti norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia, di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302, concernenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il Presidente della Giunta regionale esercita, nelle materie di cave e torbiere, le funzioni già attribuite con il citato D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Prefetto ed al Corpo delle Miniere.
3. Le funzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.
4. Sino a che non sarà adeguatamente strutturato l'Ufficio regionale Miniere e Cave, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi del Corpo Nazionale delle Miniere del Ministero Industria Commercio ed Artigianato.
5. Per assolvere direttamente le funzioni di cui sopra il Presidente della Giunta regionale si avvale dell'ufficio addetto all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e può delegare al funzionario responsabile la firma di atti già di competenza dell'Ingegnere capo del Corpo delle Miniere.
6. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle all'Unità sanitaria locale.
7. I funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale.
8. La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della Giunta regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria.
9. I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
10. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 20.
TITOLO IV
(Disposizioni transitorie)
ARTICOLO 20
(Regime transitorio)
1. Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dalla predetta data, domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4.
2. La Giunta regionale provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del parere della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 5 ed in ogni caso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano escluse dalle zone previste nei piani delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l'autorizzazione non può superare un anno ed è diretta alla risistemazione ambientale di tutta l'area interessata dalla coltivazione di cave e ciò con la garanzia di cui all'articolo 6.
4. Qualora le cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano in un ambito territoriale per il quale non sia ancora stato approvato il piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata sino alla data di approvazione del relativo piano estrattivo e può proseguire, previa verifica di compatibilità ed in conformità alle prescrizioni del piano di cui alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.
5. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e la Giunta regionale adotta provvedimenti opportuni a carico del coltivatore, anche in ordine al recupero ambientale, in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge; per l'escavazione precedente si provvede in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.
6. La stessa disposizione si applica all'ipotesi di prosecuzione di coltivazioni non legittime di cave o torbiere.
7. Le coltivazioni legittimamente esercitate, all'entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite sino a che non intervenga provvedimento ai sensi dei commi precedenti.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 21.
TITOLO V
(Disposizioni finanziarie)
ARTICOLO 21
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutati in annue £. 5.000.000, graveranno sull'istituendo capitolo 28280 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla relative copertura si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione di £. 5.000.000 dallo stanziamento previsto al capitolo 26555 del bilancio per l'esercizio in corso;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per £. 10.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3 - 2 "Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 22.
ARTICOLO 22
(Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
in diminuzione
capitolo 26555 "Spese per strumenti tecnici, macchine ed attrezzature stradali"
£. 5.000.000
in aumento
capitolo 28280 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.1.06
codificazione 2.1.1.4.2.2.10.13.06
"Spese per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere
L.R n. articolo 5"
£. 5.000.000
E' altresì istituito il seguente capitolo nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989:
capitolo n. 9050 titolo 3 - Categoria 9° codificazione 03.02.05
"Canoni per concessioni di cave e torbiere per motivi di pubblica utilità L.R. n. articolo 10".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 23.
ARTICOLO 23
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
