Objet du Conseil n. 489 du 26 avril 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 489/IX - DISEGNO DI LEGGE: "ACQUISTO DI BENI IMMOBILI TRAMITE PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI INCANTI"
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Il s'agit d'une proposition de loi qui est présentée pour la première fois; il arrive très souvent d'avoir l'exigence de participer aux enchères, étant donné qu'il s'agit d'immeubles ou bien de terrains, qui peuvent être d'intérêt de l'Administration régionale.
Je dois souligner que la même chose a été faite pour les administrations communales; on avait signalé aux Communes de faire attention aux enchères, et il arrivait que la Commune ne participait pas et la même chose s'est passée pour l'Administration régionale, étant donné que la procédure pour prévoir les démarches conséquentes était plutôt lourde.
C'est dans ce sens qu'on a prévu qu'il y ait un chapitre spécifique pour cette intervention, dans l'intérêt de pouvoir bénéficier de la participation aux enchères publiques.
PRESIDENTE:E' aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Art. 1
1. Per l'acquisto di beni immobili tramite partecipazione ai pubblici incanti è autorizzata per gli anni finanziari 1989 - 1991 la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l'anno 1989.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 23250 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 3.000.000.000 del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio stesso;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.
3. Alla ripartizione della spesa per gli anni 1990 e 1991 si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)".
£ 3.000.000.000
Variazione in aumento
Cap. 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali L.R. 19.4.1985, n. 12 - L.R. , n. 12".
£ 3.000.000.000
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
