Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 376 du 8 mars 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 376/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER IL TRIENNIO 1989/1991 DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1987, N. 3, CONCERNENTE: INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI CASE DI RIPOSO GESTITE DA ISTITUZIONI PRIVATE E DA ENTI MORALI".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1

Art. 1

1 Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15.1.1987, n. 3 è autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa annua di lire 1.050.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 42705 per lire 1.000.000.000 e 42706 per lire 50.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti Capitoli per gli esercizi successivi.

3. Alla copertura della spesa di lire 1.050.000.000 si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" Settore 3 - Sicurezza Sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo della disponibilità di lire 2.100.000.000 iscritta al Settore 2.2.3. Sicurezza sociale del bilancio pluriennale 1989-1991.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali" (spese correnti)

Lire 1.050.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 42705 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per gli anziani ed inabili"

L.r. 15.1.1987, n. 3 art. 1

L.r. n. ,

Lire 1.000.000.000

Capitolo 42706 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili".

L.r. 15.1.1987, n. 3 art. 1

L.r. , n.

Lire 50.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità