Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3804 du 10 mai 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3804/VIII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "VARIAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1987, N. 15, IN CASO DI RILEVANTI RIDUZIONI DEL REDDITO FAMILIARE".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.

BAJOCCO (P.C.I.): Questa proposta di legge è stata presentata dopo una serie di incontri con gli abitanti delle case dell'I.A.C.P. del comune di Aosta e di altri comuni della Regione, i quali hanno sollevato con forza il problema dei canoni di affitto, specie in occasione dell'abbandono della famiglia d'origine da parte di qualche suo membro.

L'articolo 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, prevede che il reddito del nucleo familiare sia inserito in una certa fascia di redditi. Ma quando, ad esempio, qualche membro della famiglia si sposa ed abbandona il nucleo familiare, non concorre più alla formazione del reddito della famiglia d'origine, che però è costretta a pagare ugualmente l'affitto della fascia di appartenenza per oltre due anni.

Noi abbiamo presentato questa proposta di legge affinché a soli 60 giorni dalla modificazione del nucleo familiare, l'affitto possa essere automaticamente aumentato o ridotto.

È da tenere in considerazione anche la questione del servizio militare. Se un figlio è chiamato ad effettuarlo in Marina, ad esempio, come è capitato al sottoscritto, la famiglia è costretta, per tutta la durata del servizio di leva, a pagare l'affitto calcolato sulla base della fascia di reddito alla quale essa appartiene, anche se nel frattempo il reddito è diminuito di molto.

Io non ho avuto la possibilità di esaminarla con attenzione, ma leggendola insieme al Consigliere De Grandis ho notato che la proposta di legge non fa alcun accenno alla questione del servizio militare.

Voglio solo ricordare che venerdì scorso si è svolta una animata discussione, qui in Consiglio, sul problema della droga. Nelle caserme, oggi, circola una grande quantità di droga. Perché? Probabilmente perché questi ragazzi sono un po' abbandonati a se stessi. I giovani hanno bisogno di mezzi e, per poter acquistare la droga, giungono fino a rubare e ad ammazzare. Se, invece, la famiglia dispone di un certo reddito può andare incontro alle esigenze dei giovani. Per questo motivo anche il servizio militare dovrebbe essere tenuto presente nel calcolo dei canoni di affitto.

A titolo di esempio, ricordo che negli anni '50, quando io ho fatto il servizio militare della durata di due anni, mio padre mi ha inviato solo mille lire. Perché? Innanzitutto perché non aveva altro e poi perché allora non c'erano neanche tutti i vizi ed i bisogni di oggi; è certo comunque che, se mio padre avesse potuto darmi qualcosa di più, l'avrebbe fatto.

Le esigenze di oggi, invece, sono molto diverse da quelle di allora ed è per questo che dobbiamo tenere in considerazione anche il problema del servizio militare e invito il Presidente della Giunta, che forse ha provveduto a stilare quell'emendamento, a riflettere un attimo e ad approvare la legge nella sua stesura originale.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): J'avais déjà donné une explication à M. Bajocco: la question du service militaire est avant tout une période pouvant aller de 12 mois à un maximum de 18 mois; c'est une période limitée après laquelle le jeune homme rentre à la maison. Ce n'est pas comme dans les cas de mort ou de mariage, situations définitives. Pendant cette période peuvent même survenir des cas où le militaire rentrera chez lui avant le délai prévu.

C'est uniquement pour ces raisons qu'il est impossible de gérer le service militaire à l'intérieur de ces règles qui doivent être fixées.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

1. L'art. 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, è integrato dal seguente 3° comma:

"3. Qualora il reddito mensile del nucleo familiare, a seguito di modificazioni del numero dei componenti o della condizione professionale degli stessi, subisca una riduzione, tale da provocare una variazione nella collocazione dell'assegnatario nelle fasce di reddito, l'assegnatario potrà richiedere, previa presentazione di idonea documentazione, la variazione del canone di affitto, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta".

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Presidente della Giunta regionale.

EMENDAMENTO

Art. 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, è integrato dal seguente 3° comma:

"3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere altresì riconosciute dall'Ente gestore, qualora, su istanza dell'assegnatario, si accerti, nelle forme di legge, l'effettiva uscita dal nucleo familiare di uno o più componenti il cui reddito concorreva alla determinazione del canone.

La conseguente variazione, determinata sottraendo dal totale del reddito considerato, i redditi di coloro che sono usciti dal nucleo, decorre dal 1° luglio se la domanda è presentata nel primo semestre dell'anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo se la domanda viene presentata nel secondo semestre.

Nel caso di morte dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, uscita dal nucleo familiare per matrimonio di uno o più componenti, l'Ente gestore provvede, su richiesta degli interessati, al riconoscimento della diminuzione di reddito complessivo del nucleo familiare per un importo pari a quello prima considerato ai fini della determinazione del canone applicato. L'eventuale variazione decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta"".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 22

Votanti: 22

Favorevoli: 18

Contrari: 4

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Si passa ora alla trattazione dei disegni di legge iscritti in via d'urgenza.