Objet du Conseil n. 3798 du 10 mai 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3798/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI REGIONALI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
(Finalità)
1. Al fine di concorrere al perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e alla piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie competenze favorisce e realizza interventi di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.
2. Le iniziative di cui al comma precedente sono rivolte alle seguenti finalità:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana;
b) l'autosufficienza alimentare;
c) la valorizzazione delle risorse umane;
d) la conservazione del patrimonio ambientale;
e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo;
f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna.
3. Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarietà con i Paesi in via di sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Settori di intervento)
1. Per le finalità previste dal precedente articolo la Regione Valle d'Aosta assume, direttamente o mediante le strutture dei Comuni, delle Comunità montane, dell'Unità Sanitaria Locale, di organismi di volontariato internazionale e di enti o associazioni interessate, iniziative relative alle seguenti attività di cooperazione:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Valle d'Aosta e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. Tali iniziative, pubbliche o private, saranno collocate nell'ambito dei programmi plurisettoriali, concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi in via di sviluppo, su base pluriennale e secondo criteri di priorità geografica e settoriale individuati annualmente dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. La Regione Valle d'Aosta promuove, altresì, interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 (Iniziativa)
1. Nelle attività individuate dal precedente articolo, la Regione Valle d'Aosta avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. La Regione Valle d'Aosta mette a disposizione le proprie specifiche competenze in settori dove abbia già una esperienza consolidata e le proprie conoscenze relative ad aree di paesi in via di sviluppo, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, previa autorizzazione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. La Regione segnala alla Commissione interregionale, di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, composta dai Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale, un nominativo, ai fini della successiva designazione, da parte della Commissione suddetta, dei rappresentanti delle Regioni in seno al Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Comitato regionale di Coordinamento)
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione e di solidarietà.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:
- rappresentanti dei vari settori dell'Amministrazione regionale;
- rappresentanti delle associazioni di volontariato;
- rappresentanti di enti locali e dell'U.S.L..
3. Il Comitato regionale di cui al comma 1.:
a) coordina e valuta a livello regionale le richieste ed iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i paesi in via di sviluppo, promosse da enti pubblici, enti locali, associazioni o organismi di volontariato internazionale;
b) approva le iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
c) studia iniziative al fine di favorire una cultura di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, presentato dai Consiglieri Beneforti, Baldassarre, De Grandis, Mafrica, Maquignaz, Sandri e Tamone.
EMENDAMENTO
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Comitato regionale di coordinamento)
1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:
a) 5 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
b) 3 rappresentanti degli Enti Locali;
c) 4 rappresentanti di Organizzazioni non governative e di Associazioni operanti in Valle da almeno due anni, che prevedono, nell'atto costitutivo o negli ordinamenti interni, fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali e assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa non violenta, della pace e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare.
3. I rappresentanti degli Enti Locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni sono nominati dal Presidente della Giunta, su designazione degli Enti Locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di cui al comma precedente.
4. Il 4. Comitato regionale di cui al comma 1:
a) coordina e valuta a livello regionale le richieste e le iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, promossi da enti pubblici, enti locali, associazioni e organizzazioni non governative;
b) propone l'eventuale istituzione, per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;
c) indica alla Giunta regionale le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1;
d) studia iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una cultura di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;
e) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 5.
1. Il Comitato regionale di coordinamento sarà costituito entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo "4 bis", proposto dai Consiglieri Beneforti, Baldassarre, De Grandis, Mafrica, Maquignaz, Sandri e Tamone.
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"Art. 4 bis
(Relazioni annuali)
1. Ogni anno la Giunta regionale adotta, su indicazione del Comitato di coordinamento, e trasmette al Consiglio regionale, in occasione del bilancio di previsione, una relazione previsionale e programmatica sulle attività di cooperazione e sulle iniziative di solidarietà e di educazione allo sviluppo e alla pace.
2. La Giunta regionale predispone altresì una relazione delle attività svolte nell'anno precedente, da allegare al bilancio consuntivo".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 bis testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Le norme finanziarie ai fini dell'applicazione della presente legge saranno emanate con successivo provvedi mento.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 27
Contrari: 3
Il Consiglio approva
