Objet du Conseil n. 3779 du 9 mai 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3779/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41, RECANTE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.): Questo disegno di legge modifica la legge n. 41 e la n. 60, che modificava la precedente, nel senso che innalza il limite di spesa da 12 milioni a 30 milioni per gli investimenti in immobili ed in macchinari e da 6 milioni a 10 milioni per gli allacciamenti elettrici ai laboratori artigiani e, nel contempo, elimina l'intervento del 40%, previsto sino al limite di 20 milioni, alle società cooperative di artigiani, in quanto le stesse possono già usufruire di finanziamenti per investimenti ai sensi della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80.
Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole delle Commissioni consiliari competenti ed è stato anche esaminato, con esito positivo, dalla Commissione regionale per l'artigianato.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, ma, come ho già detto in Commissione, nella prossima legislatura si dovrebbe differenziare il contributo, specie quello a fondo perduto, perché ci sono degli artigiani che devono fare investimenti di un certo livello, mentre altri, per la loro attività, hanno bisogno di investimenti di minore entità.
Riteniamo, infatti, che un contributo a fondo perduto uguale per tutti non sia così giusto come potrebbe apparire, per cui sarebbe più conveniente fare delle distinzioni per grandi linee, in modo che, per esempio, il falegname, che deve fare maggiori investimenti di un barbiere, abbia un maggior contributo a fondo perduto.
PRESIDENTE: Si passa ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 60, è così sostituito:
"Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titolo di concorso nelle spese per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi nella misura del 30% della spesa sostenuta per investimenti sino a lire 30.000.000.
La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 10% della spesa ammissibile complessiva.
I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori nella misura del 50% della spesa sostenuta per gli allacciamenti stessi sino a lire 10.000.000".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Norme finanziarie)
1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 600 milioni graverà sul capitolo 36660 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.400 milioni.
3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
in diminuzione
cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
L. 600.000.000
in aumento
cap. 36660 "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane
- L.r. 6.6.1977 n. 41 art. 1
- L.r. 9.6.1981 n. 30 art. 1
- L.r. 6.8.1985 n. 60
- L.r. n.
L. 600.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
PRIMA VOTAZIONE: NULLA
SECONDA VOTAZIONE: NULLA
ESITO DELLA VOTAZIONE PER SCHEDE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 2
Schede nulle: 1
Il Consiglio approva
